Io come suggerito farei intervenire i Vigili Urbani e approfondirei la cosa.
Avanti di questo passo si va verso la dittatura altro che Democrazia.
E poi invito tutti che le cose vanno affrontate altrimente è un danno che facciamo a noi stessi.
E' l'Europa che ha dichiarato che ogni cittadino è libero ........
2. Limitazioni alla libertà di circolazione
I diritti connessi alla libera circolazione delle persone sono soggetti a restrizioni giustificate da motivi di sicurezza pubblica, ordine o sanità (articoli 39 (48, paragrafo 3), 46 (56, paragrafo 1), 55 (66) del TCE). Tali eccezioni debbono essere interpretate in senso stretto e i limiti al loro esercizio e alla loro portata sono fissati dai principi generali della legge quali il principio della non discriminazione, della proporzionalità e della tutela dei diritti fondamentali.
Sperando che non me lo cancellano!!!!!!!
Parlamento europeo: Note sintetiche
2.3.0. La libera circolazione delle persone
BASE GIURIDICA
- Articolo 14 (7 A) del trattato CE: istituzione del mercato interno con riferimento, tra l'altro, alla libera circolazione delle persone.
- Articolo 18 (8 A) del trattato CE: diritto per ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
- Articolo 61 (73 I e segg.) del trattato CE: nuovo titolo IV (titolo III bis) "Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone".
OBIETTIVI
La libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne fanno parte di un concetto più ampio, cioè quello di mercato interno che non ammette l'esistenza di frontiere interne né di ostacoli al movimento delle persone.
Sin dall'inizio, il concetto di libera circolazione delle persone (libertà di circolazione) ha conosciuto un mutamento nel campo semantico. Nelle prime direttive che lo concernevano, indicava esclusivamente la libera circolazione di singoli intesi come operatori economici, cioè in qualità di prestatori d'opera o di servizi. Questo concetto basato in origine sull'aspetto economico è stato man mano ampliato alla luce di una generalizzazione legata all'idea della cittadinanza dell'Unione, indipendentemente da qualunque attività lavorativa e da qualsivoglia differenza dovuta alla nazionalità. Il principio si applica anche nel caso di cittadini di paesi terzi, il che significa che con l'abolizione dei controlli alle frontiere interne la cittadinanza non costituirà più elemento da accertare.
REALIZZAZIONI
1. Situazione attuale
a. L'area di Schengen
La conclusione dei due accordi di Schengen (Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e Convenzione applicativa di Schengen del 19 giugno 1990, entrata in vigore il 26 marzo 1995) ha costituito il passo più importante verso l'istituzione del mercato interno senza ostacoli alla libertà di circolazione per le persone. La Convenzione è stata finora siglata da tredici Stati membri. Irlanda e Gran Bretagna non vi fanno parte, ma godono di una forma di "opting-in" che consente loro di applicare determinate parti dell' acquis di Schengen. A partire dal 1. aprile 1998 l'accordo viene applicato anche in Italia ed Austria, il che significa abolizione dei controlli alle frontiere interne di tutti i paesi firmatari ad esclusione della Grecia.
Uno status di osservatori è stato accordato ai cinque paesi membri dell'Unione del passaporto nordico. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono diventati membri a pieno titolo dell'accordo alla fine del 1996, mentre l'Islanda e la Norvegia hanno lo status di paesi associati.
La Convenzione applicativa punta ad abolire i controlli alle frontiere interne per tutte le persone ed è accompagnata da misure intese a rafforzare i controlli alle frontiere esterne. Queste comprendono una politica comune dei visti, la possibilità di esaminare le richieste d'asilo, la cooperazione di polizia e quella a livello giudiziario ed infine gli scambi di informazioni. Alle frontiere esterne tutti i cittadini dell'UE possono entrare nell'area di Schengen esibendo semplicemente la carta d'identità o il passaporto. I cittadini dei paesi terzi compresi nell'elenco comune dei paesi non membri i cui cittadini hanno bisogno di un visto di entrata, hanno diritto ad un visto unico valido per l'intero territorio di Schengen. Ogni Stato membro è tuttavia libero di esigere un visto per altri paesi membri. Le forze di polizia cooperano per l'individuazione e la prevenzione del crimine e hanno il diritto di perseguire criminali in fuga e trafficanti di droga nel territorio di un paese limitrofo di Schengen. Essenziale all'efficace funzionamento della Convenzione è la misura tecnica compensativa rappresentata dal Sistema informativo di Schengen (SIS) che fornisce informazioni concernenti l'entrata di cittadini di paesi terzi, la questione dei visti e la cooperazione di polizia. L'accesso al SIS è riservato in primo luogo alla polizia e alle autorità responsabili per i controlli alle frontiere.
b. L'area dell'Unione europea
Siccome non in tutti gli Stati membri la Convenzione di Schengen trova già piena applicazione, l'area dell'Unione merita considerazioni a parte rispetto all'area di Schengen.
Diritto di soggiorno: fine di trasformare le Comunità in un'area caratterizzata da una reale libertà di circolazione per tutti i cittadini, il Consiglio ha approvato tre direttive che garantiscono diritto di soggiorno a categorie di persone diverse dai lavoratori. La direttiva 90/365 sul diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la loro attività professionale ( pensionati), la direttiva 90/364 sul diritto di soggiorno, a carattere polivalente, che comprende tutte le persone che non beneficiano già del diritto di soggiorno in virtù della legislazione comunitaria e la direttiva 90/366 sul diritto di soggiorno per gli studenti che esercitano il diritto alla formazione professionale. Le direttive impongono agli Stati membri di garantire il diritto di soggiorno a queste persone e ad alcuni dei loro familiari, a condizione che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti (e che di conseguenza non rappresentino un peso per i regimi di assistenza sociale degli Stati membri) e che siano tutti coperti da assicurazione malattia. I diritti stabiliti nell'ambito di tali disposizioni sono soggetti alle stesse deroghe per motivi di ordine pubblico, sicurezza e sanità.
I famigliari, coniuge e discendenti fino all'età di 21 anni, indipendentemente dalla nazionalità, hanno diritto a stabilirsi con un cittadino dello Stato membro che è impiegato nel territorio di un altro Stato membro (regolamento 1612/68, direttiva 73/148/CEE, direttiva 90/364/CEE, direttiva 90/365/CEE, direttiva 93/96/CEE). I diritti dei familiari, tuttavia, sono derivati e non indipendenti dal diritto del cittadino europeo nelle rispettive famiglie, e quest'ultimo deve avere effettivamente esercitato il suo diritto alla libertà di circolazione. Se i familiari non sono cittadini dell'UE lo Stato membro in cui soggiornano può imporre loro un visto di entrata.
Cittadini di paesi terzi: questioni concernenti l'immigrazione sono trattate a livello intergovernativo nel quadro delle disposizioni sulla giustizia e gli affari interni del TUE (sinora negli articoli da K a K.9, e dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel nuovo titolo IV del TCE, quindi, sono regolate anche a livello comunitario). Nell'attuale situazione, i cittadini di paesi terzi sono soggetti alle frontiere interne della Comunità a controlli da parte ciascuno Stato membro e il loro diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri è attualmente regolato dalle legislazioni nazionali. Vi è la possibilità che sia richiesto un visto.
In conformità degli articoli 300 e 310 (228 e 238) del TCE stati conclusi vari accordi con paesi terzi che favoriscono la circolazione di cittadini di paesi terzi nella Comunità, in particolare di quelli provenienti dai paesi dell'EFTA, dai paesi ACP, dalla Turchia, dai paesi del Magreb e, più recentemente, dai paesi dell'Europa centrale ed orientale, soprattutto dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea.
2. Limitazioni alla libertà di circolazione
I diritti connessi alla libera circolazione delle persone sono soggetti a restrizioni giustificate da motivi di sicurezza pubblica, ordine o sanità (articoli 39 (48, paragrafo 3), 46 (56, paragrafo 1), 55 (66) del TCE). Tali eccezioni debbono essere interpretate in senso stretto e i limiti al loro esercizio e alla loro portata sono fissati dai principi generali della legge quali il principio della non discriminazione, della proporzionalità e della tutela dei diritti fondamentali.
[Per come viene visto in Italia ............il camper sinonimo di libertà e di non cementificazione, RESO come l'inquinante principale, ora vero pericolo per la sanità pubblica........non aggiungo altro è sulla bocca di tutti ................aggiornatevi siete di altri tempi, pensate di fare raccolte differenziate......si, di quelli che le cose le capiscono e chi no. Xxxxxxxxxxxxx questa è l'Italia attuale]
3. Aspetti esterni della libertà di circolazione
a. La Convenzione di Dublino sul diritto d'asilo
La Convenzione di Dublino, che stabilisce il principio secondo cui un singolo Stato è competente per l'esame di una richiesta d'asilo presentata in uno Stato membro della Comunità europea, è entrata in vigore nei "vecchi 12 Stati dell'UE" il 1. settembre 1997, in Austria e Svezia il 1. ottobre dello stesso anno e in Finlandia il 1. gennaio 1998.
b. Politica dei visti
L'articolo 100 C, finora in vigore, del TCE impone al Consiglio di indicare i paesi terzi i cui cittadini debbono essere in possesso di un visto quando attraversano le frontiere esterne dell'Unione europea. Un importante passo avanti verso l'armonizzazione della politica dei visti della Comunità è stato fatto con l'adozione del regolamento 2317/95 che indica appunto i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visti all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e il regolamento 1683/95 che stabilisce un formato uniforme per i visti.
La base della politica dei visti è cambiata in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e alla relativa modifica dell'articolo 100 C, finora valido, del TCE nel nuovo titolo IV dello stesso trattato (articoli 61-70 del TCE).
4. Misure in preparazione
a. Adozione di Schengen e di altre parti della CJIA nel "pilastro comunitario" attraverso il trattato di Amsterdam
Fino ad oggi la Convenzione applicativa di Schengen era considerata, nel quadro delle disposizioni dell'Unione europea, una parte della cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni (CJIA). Non veniva, quindi, trattata come componente del diritto comunitario, ma aveva esclusivamente la forma di una cooperazione a livello governativo (carattere intergovernativo). Un protocollo allegato al trattato di Amsterdam prevede l'integrazione dell' acquis di Schengen in un nuovo titolo IV, nuovi articoli 61 e segg., relativo a "Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone" del trattato CE. In questo modo, una parte considerevole dell' acquis di Schengen viene "comunitarizzato", mentre la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale rimane a livello intergovernativo. Per quanto riguarda il nuovo titolo IV del TCE, Danimarca, Regno Unito ed Irlanda hanno espresso la loro riserva in merito al protocollo allegato al trattato di Amsterdam.
Con l'entrata in vigore della trattato di Amsterdam, il Consiglio subentra alla commissione esecutiva della Convenzione di Schengen. E' altresì il Consiglio che, conformemente alle disposizioni del nuovo titolo IV del TCE, entro un periodo di cinque anni adotta, "allo scopo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le misure importanti necessarie in materia di visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone, siano esse cittadini dell'Unione o di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. Analogamente deve definire le norme per l'effettuazione di controlli sulle persone alle frontiere esterne, stabilire le procedure per il rilascio di un visto uniforme, nonché garantire ai cittadini dei paesi terzi la libertà di spostarsi all'interno del territorio comune. Il Consiglio ha puntualizzato queste misure di accompagnamento di diritto secondario nella sua risoluzione sulle priorità del 18 dicembre 1997.
Con la comunitarizzazione di parti della CJAI, alla Corte di giustizia europea vengono assegnate nuove competenze, poiché i provvedimenti nel quadro del nuovo titolo IV del TCE sono giudicabili, nella misura in cui non riguardino, conformemente al nuovo articolo 68, paragrafo 2 del TCE l'abolizione dei controlli alle frontiere, il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine e la salvaguardia della sicurezza interna.
b. Direttiva del Consiglio volta all'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne
L'obiettivo della proposta di direttiva consiste nell'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne ai sensi dell'applicazione dell'accordo di Schengen, da far valere nei confronti di chiunque, indipendentemente dalla nazionalità della persona, e senza limitarli a determinati punti di attraverso della frontiera. Solo in precisi casi eccezionali agli Stati membri è consentito pretendere il ripristino dei controlli. Il divieto dei controlli contempla l'eliminazione dell'espletamento delle formalità alle frontiere, come pure i controlli effettuati da "delegati". Contrariamente a quanto previsto dal calendario originario, la direttiva non è entrata in vigore alla fine del 1996, e, nel marzo 1997, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta modificata.
c. Direttiva del Consiglio volta alla libertà di spostamento dei cittadini di paesi terzi all'interno della Comunità
L'obiettivo della direttiva è quello di garantire ai cittadini di paesi terzi la libertà di spostamento all'interno della Comunità, nella misura in cui questi soggiornino legalmente in uno Stato membro. Finora questo non si è verificato, in contrapposizione a quanto previsto, invece, per i cittadini degli Stati membri, poiché gli spostamenti di cittadini di paesi terzi possono essere autorizzati solo in conformità delle leggi dei singoli Stati membri. Al fine di eliminare tale ostacolo, si deve riconoscere, tra l'altro, l'equipollenza dei visti e dei permessi di soggiorno rilasciati da parte dei singoli Stati membri e, infine, istituire un visto uniforme comunitario. Grazie a questa direttiva è possibile ovviare, ad esempio, ad eventuali discriminazioni tra congiunti che abbiano cittadinanze diverse e desiderino viaggiare insieme nell'area dell'Unione, nonché eliminare i problemi di quei cittadini di paesi terzi che lavorano stabilmente in uno Stato membro e vengono trasferiti in un altro.
RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Volontà del Parlamento è quella di ottenere la massima libertà di circolazione per le persone, nell'ambito delle frontiere interne. Questo è uno dei presupposti fondamentali per il funzionamento del mercato interno, secondo quanto previsto dall'articolo 14 (7 A, paragrafo 2) del TCE. In questo modo non è consentito operare alcuna distinzione, nell'area delle frontiere interne, tra la libertà di spostamento di cittadini degli Stati membri e quella di cittadini di paesi terzi. Perché, da un lato, la libertà di spostamento è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, e, dall'altro, qualsiasi limitazione a tale libertà ostacola l'accesso di cittadini di paesi terzi al mercato interno impedendone, così, il funzionamento.
Il Parlamento europeo è dell'avviso che l'abolizione delle frontiere interne richieda determinate misure di accompagnamento, che, però, non devono essere usate come pretesto per introdurre controlli sistematici nelle regioni frontaliere o per sbarrare ermeticamente le frontiere esterne.
Per conferire rilievo alle proprie affermazioni, il Parlamento europeo ha avviato nel 1993, ad esempio, un ricorso nei confronti della Commissione (causa C 445/93), in conformità dell'articolo 232 (175) del TCE, in quanto questa aveva omesso di presentare, come previsto nell'articolo 14 (7 A) del TCE, proposte in merito a misure volte alla libertà di circolazione per le persone nell'Unione europea. I progetti di direttiva di cui sopra sono stati in seguito elaborati. E' stato inoltre formato un gruppo di alto livello incaricato di valutare le difficoltà giuridiche, amministrative e pratiche che incontrano i cittadini nell'esercizio del diritto alla libera circolazione. Nel 1997 il gruppo ha sottoposto alla Commissione la propria relazione, contenente un catalogo di misure estremamente diversificate, grazie alle quali si possono migliorare le condizioni per esercitare la libera circolazione.
01/12/2001
Modificato da giuliano49 il 19/07/2009 alle 13:39:18