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Grinza
Grinza
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16/02/2006 63218
Inserito il 20/01/2012 alle: 19:00:59
quote:Risposta al messaggio di lubears inserito in data 18/01/2012  14:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono 29 punti fissi in Francia, per ora tutti su strade che pesano automaticamente tutti i camion ed è in grado di rilevare tutti i veicoli sovraccarichi. Questa mappa è stata presentata 15 giorni fa in TV con una storia in cui è stato rilevato un furgone a 4,9 T a 3,5 T, e c'era il comitato di benvenuto al casello ... Il problema è che questo tipo di pesatura automatica tramite sensori nella pavimentazione è probabile che generalizzare ...
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piccolino
piccolino
07/02/2010 87
Inserito il 27/01/2012 alle: 19:53:00
In francia oltre il peso all casello viene misurato l'altezza e superiiore ai 3 mt.si paga di piu..Inoltre hanno tolto tutti gliavvisi di controllo velocita'e bastonano,e mettiamocene ancora un po' ,sono fuorilegge tutti gli avvisatori di autovelox compresi nei navigatori.In Spagna occorrono due triangoli,i gemellati pagano di piu' e non si puo' rimanere in autostrada,oltre un tempo prefissato... In Austria in frontiera e ai caselli si e' pesati e superiore ai 35 ql,occorre il gubox come i camion ,da restituire ad ogni uscita,pagando di piu' delle vignette. I Italia e' vero che i Tutor pesano in tempo reale con i dati della motorizzazione per sopracarico,tempi duri per i camperisti signori ,con autocaravan lussuosi. Unica soluzione gancio traino svuotare il veicolo e caricare tutto su carrello peso totale a terra PTA 750 QG. iN SVIZZERA SUPERIORI A 3850 KG PROCESSO PER DIRETTISSIMA..TUTTI I MEZZI SUPERIORI A 230 DI LARGHEZZA DIVIETO DELLA MAGGIOR PARTE DI PASSI ALPINI, E NON SOLO.sUPERIORI AI 7 MT.NIENTE TERZA CORSIA INCOLONNATI DIETRO I CAMION,,,,,AUGURI CHI PIU' NE SA PIU' LO DICA,GRAZIE piccolino. piccolino
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IZ4DJI
IZ4DJI
rating

12/11/2006 58032
Inserito il 27/01/2012 alle: 20:07:11
quote:Risposta al messaggio di piccolino inserito in data 27/01/2012  19:53:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il GOBOX non va obbligatoriamente reso a ogni uscita, uno può decidere di renderlo se sa che per qualche anno non andrà più in austria, ma se, come il sottoscritto, va in Austria più volte all'anno, lo tiene finchè vuole, rimane attivo fino a tre anni anche in assenza di uso o ricarica, cioè basta ricaricarlo almeno ogni tre anni. Quindi diciamo che si fa una volta per tutte. Poi, un domani che lo renderò , recupero il traffico non consumato. Non è questione di camper "lussuosi", in giro ci sono dei "catrami" tremendi e rugginosi ma con gavoni pieni di barbecue, bottiglie di vino, tavoli, sedie, e altra roba ammassata anche sul portapacchi. Va bè che da come scrivi si capisce che sei straniero, ma anche in Italia i mezzi oltre 7m non vanno in terza corsia. __________________ Tommaso IZ4DJI

Modificato da IZ4DJI il 27/01/2012 alle 20:13:20
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 27/01/2012 alle: 20:45:16
quote:Risposta al messaggio di piccolino inserito in data 27/01/2012  19:53:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Hai detto una serie di cavolate,prima di scrivere è meglio ti informi.In Austria mai pesato ne in frontiera ne ai caselli (non esistono) III corsia? Vale anche in Italia,Tutor che pesano? Sono in via di sperimentazione per i camion ecc. Questo non significa che sarebbe bene essere dentro i pesi legali.Ciao. Gianni

Modificato da nebris il 27/01/2012 alle 21:22:06
Cornovaglia in Camper
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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ezio55
ezio55
30/12/2004 3395
Inserito il 03/02/2012 alle: 21:23:28
Discutendo con un nuovo amico camperista ho ricevuto la seguente risposta al quesito, sovrappeso = art. 167 o art. 169 [?][?][?] Molto interessante questa discussione

https://forum.camperonline.it/p...

id="blue"> specie per la risposta (verso la fine) che sarebbe stata fornita dalla Polizia Stradale: peccato che non vi sia un riferimento piu' specifico. Reply author: giuliano40 Replied on: 28/06/2008 08:33:06 Message: Rispondo alla e-mail di Shiver: non è vero che venga ritirata la patente, ecc... Ricopio anche quì la risposta ricevuta dalla Polizia di Stato: "Grazie per aver visitato il sito della Polizia di Stato. Ai sensi dell'art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è sanzionato - per i veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t - in ragione della percentuale di superamento determinata dall'eccedenza. Alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni. Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente (art.167, comma 3, c.d.s. ). Cordiali saluti." E' tutto chiaro? Penso che dobbiamo fidarci della risposta data dalla Polizia di Stato oppure no? saluti cordiali Mi associo ai saluti[:)] Ezio
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 04/02/2012 alle: 14:01:45
Strano! Un amico camperista e Agente della Polizia Stradale mi ha invece confermato che viene applicato l'Art. 169 e non prevede nessuna tolleranza e nemmeno ritiri di patente o altro. Ciao. Gianni

Modificato da nebris il 04/02/2012 alle 14:07:07
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chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 04/02/2012 alle: 17:54:57
quote:Risposta al messaggio di ezio55 inserito in data 03/02/2012  21:23:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Forse l'interlocutore della Polizia di Stato ha dato una rispota generica sul sovraccarico ma l'art 167 ,come dice il suo titolo riguarda il trasporto di cose . L'art 169 comma 7° e' specifico per i vecoli trasporto persone ; e i CAMPER sono veicoli per il trasporto persone ne convenite?

Modificato da chiodo64 il 04/02/2012 alle 17:58:11
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Grinza
Grinza
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16/02/2006 63218
Inserito il 04/02/2012 alle: 19:03:13
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 04/02/2012  17:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si non sono certo trasporto cose, io, dopo che Nebris aveva riportato ciò che gli aveva detto l'amico poliziotto (quindi il 169) l'ho chiesto al mio amico vigile che mi ha confermato il 169. L'unica cosa che possiamo contestare è la precisione della bilancia allora potrebbero applicare la franchigia, potrebbero.
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chorus
chorus
05/10/2006 12478
Inserito il 04/02/2012 alle: 19:09:05
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 04/02/2012  17:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si tratta di una risposta scritta che non ritengo sia stata data dal primo funzionario che si e' collegato al computer. Credo che la Polizia di Stato abbia un adeguato centro studi preposto alle risposte.
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 04/02/2012 alle: 20:24:10
Scusa Polizia di Stato o Polizia Stradale? Questo senza mancare di rispetto alla Polizia credo che per quanto riguarda le normative del CdS un Poliziotto della Stradale abbia una preparazione più specifica ...o no? Ciao. Gianni

Modificato da nebris il 05/02/2012 alle 07:54:13
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chorus
chorus
05/10/2006 12478
Inserito il 05/02/2012 alle: 10:43:24
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 04/02/2012  20:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La Polstrada e' una sezione della Polozia di Stato. Comunque interpretare le leggi e' cosa ardua: il tuo conoscente ha fatto un completo percorso di studi giuridici? In Italia le interpretazioni che hanno una valenza assoluta sono quelle rilasciate dal legislatore (cosiddetta interpretazione autentica) e le sentenze della Cassazione. Tutto il resto e' opinabile, fatto salvo la debita considerazione che necessariamente deve avere una fonte autorevole come una risposta scritta di un organo proposto al controllo.
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 05/02/2012 alle: 10:54:33
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 05/02/2012  10:43:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> " La Polstrada e' una sezione della Polozia di Stato" Questo lo sapevo benissimo prima che tu mi informassi! Non si tratta di interpretazioni personali ne mie ne dell'amico, che essendo Agente della Polizia Stradale è "uno di quelli" che gli Articoli del Codice deve saperli,li sa , li applica e noi ne subiamo le conseguenze. Visto che hai certezza di quello che dici se per caso ti fermano e ti applicano l'Art. 169 fai ricorso,vedrai che otterrai ragione[^][^]. Saluti. Gianni

Modificato da nebris il 05/02/2012 alle 10:57:01
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chorus
chorus
05/10/2006 12478
Inserito il 05/02/2012 alle: 11:24:15
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 05/02/2012  10:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dalle mie parole dovrebbe capirsi che non ho alcuna certezza. Ho soltanto detto la mia opinione privilegiando la risposta scritta. Spero di non essere mai pesato e se lo sarò ne subiro' le conseguenze e, finalmente, vedro' quale articolo verra' applicato.
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 05/02/2012 alle: 13:58:33
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 05/02/2012  11:24:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Gentile amico,purtroppo le nostre opinioni in questo caso c'entrano poco,quello che conta è la Legge.Io credo che un Agente della Polstrada conosca le Leggi che quotidianamente applica,mentre mi pare che tu lo metta in dubbio solo perchè hai avuto una risposta scritta da un non meglio precisato Agente della Polizia di Stato magari abituato a timbrare passaporti o a raccogliere denunce di cittadini ( lo dico senza mancare di rispetto a questi Agenti).Io ti auguro,e mi auguro,di non essere mai pesato e pertanto verificare in pratica quale sia l'Art. giusto.Mi piacerebbe molto se veramente fosse l'Art. 167 perchè ci lascerebbe una certa tolleranza nei nostri pesi. Purtroppo... Cordiali saluti. p.s. naturalmente tutto senza polemica ma riporto solo le informazioni che sono in mio possesso

Modificato da nebris il 05/02/2012 alle 17:51:24
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EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 06/02/2012 alle: 08:25:35
Quella dei pesi mi sembra la stessa storia della sosta, in base alle interpretazioni vale una cosa o l'altra, dipende. Io non sapendo non mi sbilancio, so solo per certo che in Germania se sei fuori peso dopo aver saldato la dovuta multa non prosegui il viaggio se prima non rientri nei pesi scaricando. In Italia non ho capito, indipendentemente se vale l'articolo 169 o il 167 se ti fermano paghi e prosegui o ti fermi? In sostanza chi se lo può permettere paga e fa e il solito poveraccio deve rispettare la legge visto che non può permettersi il balzello che a questo punto diventerebbe nient'altro che una licenza. Emil
20
ezio55
ezio55
30/12/2004 3395
Inserito il 06/02/2012 alle: 13:04:08
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 06/02/2012  08:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se in Svizzera, dove sono molto precisini... [^], hanno previsto una tolleranza del 3%, dovuta all'imprecisione della pesa, quindi 100 Kg, per un mezzo di 3500 Kg, teoricamente anche gli altri Stati avranno un qualche cosa di simile, o nò [?] Almeno... la logica farebbe pensare a questo, anche se la logica a volte con le leggi...[:(] Saluti. Ezio
19
chorus
chorus
05/10/2006 12478
Inserito il 06/02/2012 alle: 13:32:24
quote:Risposta al messaggio di ezio55 inserito in data 06/02/2012  13:04:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti è proprio questo principio che ritengo non essere applicato. Esiste la tolleranza per i limiti di velocità e per il peso dei "veicoli a motore ed i rimorchi", ma sembra non esistere (o meglio non è esplicitato con chiarezza) per gli autoveicoli adibiti al trasporto persone escluse le autovetture.
20
ezio55
ezio55
30/12/2004 3395
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:04:33
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 06/02/2012  13:32:24 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Hai perfettamente ragione, ho rifatto copia incolla del link:

http://www.patente.it/normativa...

http://www.patente.it/normativa...

Questo è l'art. 169 con il relativo regolamento di attuazione Articolo 169 - CdS Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonchè il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. É consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Art. 371. Regolamento di Attuazione Persone e carichi trasportabili 1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, e' quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n. _" oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. l740, alla analoga voce "posti n. _ compreso il conducente". 2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati. 3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati. 4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli. 5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove. 6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del Codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. All'art. 6 viene riportato, per la massa complessiva trasportabile, il riferimento all'art. 167. Saluti a tutti.[:)] Ezio
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ezio55
ezio55
30/12/2004 3395
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:17:53
Per confermare quanto scritto prima. Dal sito dell'ACI - Automobile Club d'Italia Regolamento Art. 169 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni. TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO 5 - ALTRI COMPORTAMENTI (ARTT. 169-173 C.S.) Art. 371. - Persone e carichi trasportabili (art. 169 C.s.). 1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n. ..." oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, alla analoga voce "posti n. ... compreso il conducente". 2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati. 3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati. 4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli. 5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove. 6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. Perchè al punto 6, del regolamento di attuazione dell'art. 169, si riporta l'art. 167 per quanto riguarda la massa complessiva [?] Saluti. Ezio
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 63218
Inserito il 06/02/2012 alle: 20:10:20
quote:Risposta al messaggio di ezio55 inserito in data 06/02/2012  18:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho detto anche la volta scorsa il 169 non parla di massa complessiva ma solo di persone e riporta al 167 il discorso di massa complessiva, però fa solo riferimento al comma 1 e non a tutto l'articolo. Il 167 comma 1 recita 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione
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