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Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 15/11/2010 alle: 17:05:37
Presupposto e assodato l'utilizzo per fini di "cassa" ormai noto che alcuni comuni ne fanno (non fatemi fare gli esempi altrimenti diventa un post di 10 pagine [:D]). Nasce quale elemento o livella utile e necessaria per: A) limitare la velocità di percorrenza (mezzo preventivo in quanto necessario l'avviso di presenza); B) fare in modo che tale limite non sia rispettato solo da chi teme per il proprio bilancio economico in quento colpisce anche la patente attraverso la decurtazione di punti ed alla fine, il ritiro dell'attestato di idoneita alla guida. Situazione attuale: Privato cittadino (persona fisica) colto in flagrante: decurtazione punti e pagamento sanzione; Auto aziendale (Persona giuridica) colto in flagrante: pagamento doppio della sanzione .... risultato chi ha i soldi corre....[:D] cosa è cambiato da prima? forse mi sfugge qualcosa...
17
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 16/11/2010 alle: 10:31:44
Ti sfugge che anche un privato cittadino, se non comunica chi era alla guida evita la decurtazione dei punti pagando la relativa ammenda aggiuntiva.
14
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 16/11/2010 alle: 11:53:04
ciao Alex.[:)] No in realtà non mi sfugge. Se il privato cittadino non comunica chi guidava, forse non paga il doppio, ma fà decurtare i punti al proprietario del mezzo (che nel 99,9 % dei casi è lui, il figlio, la moglie etc.. comunque ...). Se non lo comunica il soggetto giuridico ... solo pagamento doppio... Comunque mi informo perche mi hai fatto venire il dubbio...[:D]

Modificato da Rattapruscé il 16/11/2010 alle 12:00:57
14
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 16/11/2010 alle: 12:00:13
Confermo: Chi ha i soldi ...non ha problemi 3. Soggetti a cui si applica la decurtazione La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo - se titolare di patente di guida - al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180 comma 8 CdS. Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l'obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell'accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi l'art. 126-bis CdS impone all'organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all'identità del conducente.
14
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 16/11/2010 alle: 12:05:33
...a meno che non intesto la macchino a... mia nonna che non ha la patente[:D][:D][:D]
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chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 16/11/2010 alle: 23:34:07
quote:Risposta al messaggio di DinoRE inserito in data 16/11/2010  12:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>L'obbligo che il proprietario del veicolo ha di comunicare chi era alla guida al fine di identificare il vero trasgressore per l'applicazione della sanzione amm.va di cui all'art 142 e conseguentemente della detrazione dei punti patente , discende dall'art 126/bis. Se il proprietario (o il legale responsabile della persona giuridica) non comunica entro 60 gg chi era alla guida , il punteggio previsto NON viene detratto ad alcuno.A carico di questi viene pero' redatto il verbale ai sensi dell'art.126/bis da pagare oltre alla sanzione di cui all'art 142. Riassumendo art 142 paghi perche' hai superato i limiti; art126/bis paghi perche' non hai comunicato chi era alla guida. Vorrei precisare che l'obbligo di fornire i dati non e' come alcuni credono una facolta',una mera alternativa tra'decurtazione e sanzione amm.va Cordialmente Roby
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balilla
balilla
17/05/2005 1737
Inserito il 17/11/2010 alle: 09:01:24
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 16/11/2010  23:34:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo in pieno, successo l'anno scorso multa per eccesso velocità, non comunicato chi era alla guida e arrivato 2° verbale da € 250,00 Marco
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Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 17/11/2010 alle: 10:42:57
bravo chiodo[:D] pensavo che non ci arrivasse nessuno... informazione prima di tutto quando si và in strada. In realta sino al 2005 vigeva quanto indicato al primo post. poi da tale data e precisamente con una sentenza della Corte Costituzionale del 24 gennaio 2005 (mi pare la n. 27) è stata considerata incostituzionale e modificata come indicato da Chiodo. Tristemente posso solo confermare che và a favore di chi ha i soldi... quindi termina l'effetto "livella" e di sicurezza stradale (conosco personalmente soggetti che con auto aziendali percorrono autostrade con medie ben al di sopra del consentito e che dichiarano "...vabè pago il doppio, quale è il problema?"). E' mio parere che si sarebbe dovuto fare il lavoro inverso (lasciare la decurtazione al proprietario ed aggiungerla anche al rappresentate legale che in questo caso si sarebbe ben preoccupato di redarre opportuno registro di utilizzo mezzi...). L'esempio stupido potrebbe essere " il furto è punibile se fatto da un privato e non da ... un politico; ..hmm non è giusto che ci sia disparità. Quindi: il furto non è punibile in nessun caso..." In pratica si è scelta la suluzione peggiore ma piu utile a una categoria....

Modificato da Rattapruscé il 17/11/2010 alle 11:35:59
17
eolo 58
eolo 58
29/09/2007 2370
Inserito il 18/11/2010 alle: 19:58:44
Domanda: eccesso di velocita' 65km/h (limite 50 km/h) rilevato con Autovelox in data 08/08/2009 ore 23,03 su strada a doppia carreggiata e doppia corsia per senso di marcia. Verbale redatto dalla Polizia di Stato in data 30/11/2009. ? ci vogliono piu' di 3 mesi per 1 verbale?[V][V][V] Accertamento del locatario del veicolo (vettura aziendale) in uso da societa' di noleggio in data 28/04/2010 con notifica della infrazione. Pagamento dell'importo della contravenzione nei termini di legge 60 gg. Comunicazione dei dati di chi era alla guida nel momento dell'infrazione sempre entro i 60 gg dopo il pagamento della multa. In data 21/10/2010 arriva comunicazione dal Ministero delle Infarstrutture e dei Trasporti (Direz. Gener. per la Motorizzazione) che sono stati decurtati 5 punti per l'infrazione citata all'inizio. Data acquisizione dei punti 20/10/2010. Praticamente adesso ho 21 punti (prima 26) nessuna infrazione da quando c'e' il bonus di 2 punti ogni 2 anni. A partire da quale data devo considerare i 2 anni per riavere 2 punti da aggiungere di nuovo a quelli che Ho? Scusate la lunghezza ma vorrei capire se qualcuno mi spiega, Giorgio.

Modificato da eolo 58 il 19/11/2010 alle 10:05:58
14
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 19/11/2010 alle: 10:46:04
Dalla data del verbale di contestazione.[:D]
17
eolo 58
eolo 58
29/09/2007 2370
Inserito il 21/11/2010 alle: 15:00:34
quote:Risposta al messaggio di DinoRE inserito in data 19/11/2010  10:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ne sei certo , grazie e a risentirci. Scusa la risporta in ritardo Giorgio.
16
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 21/11/2010 alle: 15:59:05
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 21/11/2010  15:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si Giorgio quoto il"reggiano"(dinore).ROBY(FE)
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