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cambio d'uso da autocarro a autocaravan

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gianlu79
gianlu79
17/12/2007 4
Inserito il 17/12/2007 alle: 13:55:07
in italia è possibile cambiare d'uso un autocarro ad autocaravan questo lo sò non sono al corrente però di quanti anni massimo deve avere l'autocarro e se possibile farlo privatamente rispettando determinati canoni e normative...
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 17/12/2007 alle: 16:38:07
quote:Originally posted by gianlu79
in italia è possibile cambiare d'uso un autocarro ad autocaravan questo lo sò ...>
> Da quale fonte hai acquisito la citata conoscenza?
22
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 17/12/2007 alle: 21:13:21
Conosco un carrozziere che ha trasformato un ducato in camper, togliendo il cassone e istallarci una cellula. Ha dovuto richiedere i disegni alla Fiat e farsi fare un progetto da un tecnico abilitato. Per costruire la cellula ha usato pezzi di una fabbrica di camper che aveva chiuso. La trasformazione è stata possibile perche quel modello (ducato) la Fiat l'aveva omologato per i camper.
19
aspira
aspira
05/10/2006 426
Inserito il 18/12/2007 alle: 10:21:14
sette anni da immatricolazione , su iveco illimitata , chi ha usufruito di passaggio - trasformazione da autocarro a camper ( furgonati ) ha dovuto appoggiarsi ad allestitori professionali che collaudano , installanno , trasformano ....OMOLOGANO .
18
gianlu79
gianlu79
17/12/2007 4
Inserito il 20/12/2007 alle: 13:45:43
grazie mille aspira,la mia idea era di trasformare un mercedes autocarro a camper puro,dopo le tue informazioni sorge un problema però perchè il modello che a me interessa(mercedes sprinter fanali quadrati,due modelli prima dell'ultimo) hanno cessato di produrlo nel 98/99..per quanto riguarda la trasformazione io artigianalmente ho già trasformato in precedenza un mercedes vito e un ford transit con risultati eccellenti e con caratteristiche su misura per le mie esigenze,da anni pratico surf da onda e mi trovo a dover vivere 7/8mesi in furgone con esigenze di appositi spazi per le tavole,le mute,percorrere spesso strade sterrate o sabbiose e sul mercato i camper puri disponibili sono costosi,secondo le mie esigenze sfruttati male,tutti con bagno che a me non serve(tranne la doccia con boiler) e a me servirebbe un modello 4x4..
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gianlu79
gianlu79
17/12/2007 4
Inserito il 20/12/2007 alle: 13:57:12
volevo aggiungere che in passato ho avuto contatti con allestitori professionisti che mi hanno chiesto cifre assurde per trasformare furgoni a camper puri ottenendo in definitiva gli stessi risultati ottenuti da me trasformando privatamente in prima persona rimanendo però nell'illegalità,in italia spesso e volentieri la polizia mi ha fatto delle storie essendo il mio furgone autocarro sul libretto e camper puro realmente(storie sempre nate e finite li')mentre all'estero come in spagna e francia mai nessun tipo di problema..quindi la mia domanda è:sarebbe possibile trasformarsi il furgone personalmente rispettando tutti i canoni e le normative che rispetta un allestitore professionista e poi farlo collaudare e omologare pagando solo ques'ultimo e non i 15mila o 20mila euro che chiede un allestitore professionista per la trasformazione??
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 20/12/2007 alle: 15:30:50
quote:Originally posted by gianlu79
a me servirebbe un modello 4x4>
> Eventualmente come questo

http://cgi.ebay.de/Peugeot-J5-4...

?
quote:Originally posted by gianlu79
sarebbe possibile trasformarsi il furgone personalmente rispettando tutti i canoni e le normative che rispetta un allestitore professionista e poi farlo collaudare e omologare pagando solo ques'ultimo e non i 15mila o 20mila euro che chiede un allestitore professionista per la trasformazione?>
> MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATICI Direzione Generale per la Motorizzazione Prot. n. 4114M368 Roma, 4 agosto 2005 OGGETTO: Procedure per l’inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla categoria N1 e viceversa. Note introduttive Com’è noto, con circolare n. 1570M368 del 23.03.2005 questa Direzione generale ha inteso definire le procedure di inquadramento dei veicoli di massa massima a pieno carico sino a 3,5 t, già immatricolati, in una categoria diversa da quella originaria: sostanzialmente rinnovando le disposizioni emanate con le pregresse ed abrogate circolari. Sulla base dell’esperienza acquisita ed in particolare delle osservazioni e dei pareri espressi in materia dagli Uffici periferici del Dipartimento, si è ravvisata l’opportunità di riproporre i contenuti della citata circolare con alcune modifiche ed integrazioni. Premesse La vigente classificazione dei veicoli, riferita alle loro caratteristiche costruttive, individua: - i veicoli della categoria M1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - i veicoli della categoria N1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t. Come più volte in precedenza argomentato, la categoria di appartenenza di un veicolo ad una delle suddette categorie è determinata dal costruttore al momento della richiesta di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione. Lo stesso costruttore ne dimostra la rispondenza alle direttive comunitarie particolari ovvero, laddove previsto, alle norme nazionali. L’appartenenza di un veicolo ad una determinata categoria consegue, quindi, alla progettazione e alla costruzione dello stesso in conformità alle direttive particolari, aventi ambiti di applicazione differenziati a seconda della relativa categoria d’appartenenza. Com’è noto, l’elenco delle prescrizioni applicabili alle diverse categorie dei veicoli è riportato nella direttiva 70/156/CEE e successive modifiche ed integrazioni (92/53/CEE, 98/14/CEE e 2001/116/CE). Con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e di salvaguardia ambientale, in linea di principio l’inquadramento in una categoria diversa da quella originaria è da ritenersi ammissibile alla condizione che il veicolo modificato risulti conforme a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali vigenti, al momento stesso dell’allestimento, per la categoria nella quale è richiesto l’inquadramento. Tuttavia, fatti salvi alcuni aspetti particolari, si ritiene che, per lo specifico argomento, la rispondenza a ciascuna delle direttive particolari per la categoria N1 possa essere surrogata dalla rispondenza alle corrispondenti direttive per la categoria M1; non è ammissibile il contrario.id="red"> Tutto ciò premesso, sottolineando che la presente circolare è diretta solo alle modifiche che non riguardano la struttura portante del veicolo, ma unicamente l’allestimento interno (ad esempio variazione del numero dei posti e protezione del carico), si riportano di seguito i casi e le condizioni disciplinati dalla presente circolare. 1. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 con omologazione nazionale di riferimento. [omissis] 2. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 senza riferimento ad un’omologazione nazionale. [omissis] 3. Inquadramento di un veicolo dalla categoria N1 a quella M1. La procedura è applicabile unicamente ai veicoli già immatricolati nella categoria M1 e successivamente inquadrati nella categoria N1 a seguito di aggiornamento della carta di circolazione per cambio di categoria.id="red"> L’operazione consiste, pertanto, in un ripristino della configurazione originaria del veicolo in categoria M1. Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere, tra l’altro, allegata una dichiarazione, rilasciata dall’officina che ha effettuato i lavori, attestante dettagliatamente i lavori effettuati per il suddetto ripristino e l’esecuzione a regola d’arte degli stessi. In sede di visita e prova, effettuata a norma dell’art. 78 del C.d.S. presso il competente UMC, deve essere verificato, tra l’altro, il ripristino degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili (ove ricorra). Casi particolari Le richieste di nazionalizzazione di veicoli provenienti dall’estero, dotati di documento di circolazione valido al momento della cessazione dalla circolazione nel paese di provenienza e che, in tale paese, siano stati oggetto di trasformazione dalla categoria M1 in N1, debbono essere trattate secondo una delle procedure descritte ai paragrafi 1 e 2. Pertanto, se trattasi di veicoli aventi originariamente carrozzeria AF o AC, L’UMC in sede di visita e prova deve verificare il ricorrere delle condizioni riportate in nota (1) e il rispetto dei pesi massimi sugli assi. Non dovrà essere richiesta alcuna relazione tecnica. Se trattasi, invece, di veicoli dotati originariamente di carrozzeria diversa da quelle di cui al precedente capoverso deve essere richiesto l’attestato di rispondenza di cui al secondo capoverso del paragrafo 1, rilasciato dal costruttore o dal legale rappresentante in Italia od ancora dall’Ente certificatore notificato dallo Stato estero. In sede di visita e prova deve essere comunque verificato il ricorrere delle condizioni di cui alla nota (1). La procedura di cui al paragrafo 3 è applicabile anche ai veicoli uso speciale ufficio, originariamente immatricolati nella categoria M1. Note finali In fase di aggiornamento della carta di circolazione, l’originario codice di immatricolazione/numero di omologazione deve essere variato in relazione all’operazione di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (cosiddetto unico esemplare) e nelle righe descrittive deve essere riportata l’omologazione originaria. In sede di prima immatricolazione, i veicoli omologati devono essere classificati nella categoria risultante dalla dichiarazione o dal certificato di conformità che accompagna gli stessi e pertanto non è consentito il cambio di destinazione o l’incremento dei posti contestualmente al rilascio della carta di circolazione. IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini (1) [omissis]

Modificato da TheDevil il 20/12/2007 alle 15:34:05
19
aspira
aspira
05/10/2006 426
Inserito il 20/12/2007 alle: 15:38:54
certamente , ad esempio REIMO tedesca( ditta di accessori e camper fai da te ) per i tedeschi lo allestiscono sotto - casa . il fatto de poterlo allestire per poi farlo omologarlo con ditta ... ci sta benissimo purchè si seguano normative che solo loro possono darti quello che si o non si può fare .( per esempio la dinette , mi pare che da autocarro a autocaravan è possibile non fronte marcia ) motociclisti ..altra categoria con furgonati , purtroppo non tutti omologati , ma con mobili smontabili . come avrai notato in italia la g. di finanza, esempio , se non autocaravan può chiederti provenienza , scontrini di tutto quello che hai a bordo ... senza dubbio è meglio omologarlo, autocaravan , senza dubbio ti puoi appoggiare a decine di allestitori per omologazione . chiama la ditta Ferrario ( mi ) - oppure ADAMI (PD )li trovi facilmente sui loro siti , possono toglierti dai dubbi . per la realizzazione su furgonato, con materiali che ci sono ....oggigiorno non difficile attuare una realizzazione personale , in GERMANIA -FRANCIA tutto ciò burocraticamente più facile : della serie ,sotto casa se li realizzano .
19
aspira
aspira
05/10/2006 426
Inserito il 20/12/2007 alle: 15:53:51
giustamente , THE DEVIL ti dà una mano . Ci sono delle NORMATIVE ...adirittura che dicono come devono essere le misure del bagno , le finestre ..ecc. dovrebbe essere una solfa però ( non so dove trovarle !!!), ma sicuramente ci sono delle indicazioni ben precise per impianti , gas - elettrici . HO avuto un camper usato tempo fa ,l allestitore lo aveva preso di seconda mano , immatricolato nel 1987 per poi trasformarlo nell anno 1994-95 e su libretto vi era specificato l immatricolazione in tal data ...ecc. ecc. In caso di immatricolazione camper d epoca ( venti anni )vale il giorno di immatricolaszione del mezzo non della trasformazione .
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gianlu79
gianlu79
17/12/2007 4
Inserito il 20/12/2007 alle: 21:24:34
anche perchè non dimentichiamoci che il costo assicurativo di un autocarro è ben diverso dal costo assicurativo per un autocaravan e cosi' pure il bollo,io con il mio ford arrivavo sui mille euro annui per bollo e assicurazione contro i 400 euro(circa se non è cosi' qualcuno mi dia l'importo esatto visto che non ho mai posseduto autocaravan ma sempre autocarri abbusivamente trasformati)..
19
aspira
aspira
05/10/2006 426
Inserito il 21/12/2007 alle: 17:51:15
con un westfalia come il mio, 290euro annue ( vittoria assicurazione )e 25 euro ca . di bollo . tieni presente, tanti furgonati usati, in vendita, con meccaniche aspirate , non male ....io avevo desistito l autocostruzione ..... per il costo: autocarro max 7anni , e per la parte burocratica dell allestimento interno , i Tedeschi per esempio per il fai da-te no problem .
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