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id="size2">id="blue"> "L'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. L'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza riguarda il conducente e i passeggeri delle seguenti categorie di veicoli: autovetture, autoveicoli destinati al trasporto di cose, autobus."http://www.poliziadistato.it/pd...
id="blue">id="size2">"Per quanto riguarda le autovetture, le cinture di sicurezza devono essere utilizzate sia dal conducente che dai passeggeri occupanti i posti anteriori o posteriori, a condizione che il veicolo sia dotato fin dall’origine di idonei punti di attacco. A tal proposito si richiama la circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B053/2000/MOT del 22.6.2000 (all. 2) il cui contenuto, in virtù delle disposizioni dell’art. 72 comma 2 lett a) C.d.S, può essere esteso a tutte le autovetture dotate fin dall’origine di idonei punti di attacco per i sistemi di sicurezza di cui trattasi. Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda gli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale M1."http://poliziadistato.it/pds/fi...
"Diversa è, invece, la previsione del comma 3 dell’art. 172 C.d.S., che è volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero su altri veicoli della categoria internazionale M1, non provvisti, fin dall’immatricolazione, di sistemi di ritenuta. Si tratta, per lo più, di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini. Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. E’, invece, consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza. E’ appena il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3 richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art 172 C.d.S."