https://www.giustizia-amministr...
In risposta al messaggio di Anto1957 del 17/11/2025 alle 18:22:19Tutto giusto...come al solito per quattro furbetti maleducati e de fi centi ci rimettiamo tutti.
Della serie anche qui... dalli e dalli si scass pure 'o metall o Tanto tuonò che piovve... Oppure partimmo per suonare e fummo suonati. Cercatevi la sentenza che segue su Giustizia Amministrativa al link qui Consigliodi Stato: ... Data Pubblicazione 15/4/2025 N. 03235/2025REG.PROV.COLL. N. 06488/2024 REG.RIC. SARO' UN PO' LUNGO MA QUANDO SI PARLA DI TUTELA TRAMITE RICORSI BISOGNA RACCONTARSELA TUTTA E FARE LE DISCUSSIONI SU DATI DI FATTO SENTENZE ALLA MANO E FACT CHECKING ex post. In corsivo passi delle sentenze citate. Consiglio di Stato, data Pubblicazione 15/4/2025 N. 03235/2025REG.PROV.COLL. N. 06488/2024 REG.RIC. Riguarda il Comune di Golfo Aranci in Sardegna. Precisamente l’ordinanza del Sindaco del Comune di Golfo Aranci 20 luglio 2012, n. 32 nella parte in cui, all’art. 1 lett. a), istituiva il divieto di transito degli autocaravan in località Cala Moresca/Barracconi, nel tratto compreso tra l’edificio Cedonia ed il cancello di accesso alla località Capo Figari. Deve dunque concludersi che il divieto di transito introdotto (oltre a quello di sosta) per i soli autocaravan ed autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate era dovuto alle più ingombranti dimensioni di tali mezzi rispetto agli altri autoveicoli e, dunque, alla maggior attitudine degli stessi – in caso sia di sosta, sia di transito nei tratti più stretti ed accidentati della carreggiata – di ostacolare una ordinata e sicura circolazione stradale (oltre al tempestivo accesso dei mezzi di soccorso). Le questioni in questa sentenza da osservare secondo me sono anche le seguenti e sono micidiali per quanto riguarda alcuni falsi miti camperistici. Come si dice... a fare ricorsi poi si può finire a sbattere il muso: Va preliminarmente rilevato come il provvedimento impugnato dall’odierna appellante con il ricorso di primo grado sia un atto plurimotivato, ossia fondato su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali idonea, da sé sola, a giustificarlo in punto di legittimità. Per l’effetto, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui tale atto risulti incentrato può comportarne l’illegittimità ed il conseguente effetto annullatorio (ex multis Cons. Stato, VI, 31 luglio 2020, n. 4866: “ in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons.Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21agosto 2017, n. 4045) (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019) (cfr. Consiglio di Stato,sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190”). Dunque, a sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di esse rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento. DELLA SERIE... BASTA CHE UN COMUNE INDIVIDUI UNA SOLA MOTIVAZIONE VALIDA E SOSTENIBILE CHE TUTTA LA SPAPPARDELLATA DI ECCEZIONI ALLE DIVERSE MOTIVAZIONI DELL'ORDINANZA SE NE VA A CARTE QUARANTOTTO... DELLA SERIE ANCORA... CARI COMUNI MOTIVATE BENE CHE IN CDS NON PASSA IL RICORSO. E questo che sfata un mito noto ai camperisti autocaravan autovetture e M1: Con il terzo motivo di appello viene quindi dedotta la violazione dell’art. 185,comma primo Cod. strada per nuovamente rilevare la presunta irragionevole disparità tra autocaravan ed altri veicoli della categoria di appartenenza. La censura non può trovare accoglimento, dovendosi necessariamente leggere l’art. 185 cit. (a mente del quale “ I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7,sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”) in coordinamento con il richiamato art. 54 del medesimo Codice che, pur facendo riferimento alla generale “categoria autoveicoli”, in realtà distingue tra autovetture ed autocaravan, definendo questi ultimi come veicoli “ aventi speciale carrozzeria”, dunque connotati da caratteristiche peculiari, per tali idonee a contraddistinguerli (“autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”) e dunque, se del caso, anche a giustificare una parziale difformità delle relative regole di circolazione. Alla fine siamo riusciti a farcelo dire anche dal Consiglio di Stato oltre che dalla Cassazione in diverse sentenze. Auguriamoci soltanto che come presso i GDP e TAR poi non tutti i comuni resistano nelle sedi di ordine superiore. Se poi, sempre dai TAR vogliamo anche riferirci a Bari Sardo, vi invito a leggere la Sentenza Pubblicata il 15/1/2025 (tempo ne è passato per commentarla pubblicamente) N. 00266/2025REG.PROV.COLL. N. 01384/2023 REG.RIC... nella quale si richiedeva la condanna alle spese a carico del comune dopo che il Comune di Bari Sardo aveva revocato di propria iniziativa l'ordinanza e fatta cessare materia del contendere. Il TAR aveva deciso di compensare le spese tra le parti, ovvero di non condannare il Comune a pagare le spese. L'appellante richiedeva invece la condanna alle spese. Per decidere su questo punto il CDS ha esaminato la legittimità dell'ordinanza plurimotivata (contestata dal ricorrente). Il ricorso al TAR riguardava un'ordinanza che prevedeva quanto segue: ordinanza del Sindaco di Bari Sardo n. 16 del 30 luglio 2018 nella parte in cui istituisce il divieto di sosta permanente 0-24 alle autocaravan su tutto il territorio comunale e nella parte in cui consente la sosta delle autocaravan solo in aree individuate da apposita segnaletica. Il Consiglio di Stato e ha motivato come segue: Invero, la decisione del T.A.R. non solo non risulta abnorme, ma ha dato conto di una pluralità di circostanze che hanno condotto il Collegio a stabilire la compensazione delle spese di lite, ciascuna delle quali risulta idonea a supportare la pronuncia. Ciò in quanto non emerge con immediata evidenza l’illegittimità del provvedimento impugnato, quanto alle ragioni di urgenza che l’hanno determinato, posto che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, nella motivazione si dà conto delle ragioni igienico – sanitarie che vietano la sosta di autocaravan e mezzi similari in aree non attrezzate per mancanza di acqua potabile ed energia elettrica, oltre che per impedire l’abbandono di rifiuti. Si argomenta, infatti, che lo ‘stazionamento’ dei predetti veicoli comporta il verificarsi di una serie di problemi ‘che attengono in particolar modo all’aspetto igienico – sanitario’, p ertanto le deduzioni difensive riferite al difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata sui pericoli che deriverebbero dalla sosta dei caravan non colgono nel segno. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del Codice della Strada le amministrazioni comunali possono imporre ulteriori limitazioni alla circolazione e soprattutto alla sosta dei camper, giustificandole con ‘accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale’. (NDR qui viene usato il termine prevenzione. La nostra difesa è stata sempre... abbiamo i serbatoi di raccolta... qui anche con i serbatoi di raccolta si ritiene una motivazione corretta quella della PREVENZIONE, dovrei citare una vecchia Sentenza TAR per Stroncone, su altro tipo di caso, che espone chiaramente il motivo PREVENZIONE ma lo farò a tempo debito NDR). Per i rilievi espressi, il potere extra ordinem è stato esercitato correttamente dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL. L’art. 54, comma 4, del TUEL attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tale potere è riconosciuto anche per la necessità di intervenire, come nel caso in esame, in determinate materie quali la sanità e l’igiene. L’art. 54 del T.U.E.L., come riformato dall’art. 8 del d.l. n. 14 del 2017, prevede al comma 4 bis, la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti in tutte le situazioni in cui si può creare un pregiudizio o un turbamento alla ‘vivibilità cittadina’, e legittima, in via astratta, l’adozione di provvedimenti sindacali straordinari ai fini della loro repressione. Il Sindaco, come rappresentante della comunità locale, al tradizionale potere di ordinanza per emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ha il potere di adottare provvedimenti urgenti extra ordinem a fronte di situazioni di incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. (se qualcuno ha la memoria viva, sono articoli del TUEL a base delle Ordinanze di Numana che uscì vittoriosa in cassazione ormai alcuni lustri orsono; a finire ai massimi organi... la storia si ripete NDR )... Né si può predicare, come pretende l’appellante, che le ragioni di urgenza sia riferibili al divieto di campeggio o di scarico ma non il divieto di sosta, posto che l’ordinanza ha la chiara finalità di evitare, in disparte la terminologia utilizzata, la permanenza significativa dei suddetti veicoli in aree del Comune di Bari Sardo non idonee ad assicurare la tutela dell’igiene ambientale, in quanto non attrezzate. (Nota del Redattore NDR Questa frase in disparte la terminologia utilizzata è pesante e costituisce un altro grimaldello utilizzabile dai comuni nelle ordinanze o nelle difese presso i TAR: sta a significare sosta o non sosta non importa... la finalità dell'ordinanza è vietare la permanenza significativa in zone non idonee. Può essere il là ai comuni a difendersi presso i TAR contro ricorsi che riguardano le cosiddette ordinanze miste... vieto la sosta per impedire l'uso campeggistico del mezzo, fino ad ora annullate da diversi TAR. Questa sentenza del CDS si pone in contrasto ove invocati e utilizzati gli articoli del TUEL. NDR) Quanto alla statuizione che ‘nell’atto impugnato è, in particolare, evidenziata la presenza comunale di aree attrezzate per la sosta di autocaravan’, il Collegio ha voluto fare riferimento, non solo a quanto sopra precisato, ma anche a quanto specificato nell’ordinanza impugnata, ossia che l’Amministrazione avrebbe provveduto alla individuazione di un sito idoneo alla sosta di camper e autocaravan adeguatamente attrezzato, sicché per tale ragione, il T.A.R. ha concluso che ‘non vi sono elementi sufficienti per una valutazione sulla legittimità della permanente vigenza di tale atto negli anni successivi’. Infatti, nella fattispecie, il termine di validità del provvedimento si intende implicitamente riferito al momento in cui il Comune di Bari Sardo avrà determinato i siti idonei alla sosta dei camper ed autocaravan, dovendosi, altresì, rammentare che la giurisprudenza di settore, in più occasioni, ha chiarito che le ordinanze contingibili e urgenti sprovviste di un esplicito termine finale di durata ed efficacia, non per questo sono automaticamente illegittime - in quanto, pur provocando mutamenti irreversibili di una particolare situazione, non determinano un assetto stabile e definitivo della disciplina (Cons. Stato n. 4448 del 2007) - ben potendo tale termine essere desunto dal contenuto motivazionale del provvedimento. Infine, non può essere censurata l’affermazione del Giudice di prima istanza secondo cui: ‘non vi è stata richiesta da parte della ricorrente di misure cautelari avverso il provvedimento impugnato che pertanto ha prodotto i suoi effetti fino alla revoca’, posto che, con tale affermazione, si è inteso semplicemente segnalare, in disparte la facoltà del ricorrente di proporre istanza cautelare, il comportamento processuale dell’******* ricorrente con riferimento alla tempistica della revoca dell’ordinanza sindacale a fronte delle critiche introdotte con il ricorso di primo grado. (NDR Qui però occorre prendere atto che il ricorrente non ha chiesto al TAR la sospensiva, cosa che chi fa un ricorso al TAR solitamente richiede e i TAR e il CDS fissano un'udienza preliminare per valutare la sospensiva. Chi ha seguito la questione dei cosiddetti portatutto ha potuto osservare che la sospensiva fu richiesta a TAR, negata, poi concessa dal Consiglio di Stato con ricorso e poi ancora dal Consiglio di Stato in fase di appello. In entrambi i livelli TAR e CDS i ricorrenti avevano chiesto la sospensiva delle circolari. Il perché penso sia chiaro a tutti: se si fa un ricorso contro un atto amministrativo che si ritiene illegittimo logica vorrebbe chiederne immediatamente la sospensiva in urgenza, specie per le ordinanze cosiddette Balneari, perché poi passa il tempo, le ordinanze scadono, ma hanno prodotto i loro effetti contro i camperisti. Passata la festa, gabbato lo santo. Quindi la domanda è: perché non è stata chiesta la sospensiva? Domanda che meriterebbe una risposta ove la sentenza fosse commentata a dovere, NDR) Invero, va rilevato che non può essere oggetto di sindacato la valutazione discrezionale dell’Ente municipale sul ritiro in autotutela dell’ordinanza impugnata, circostanza di fatto che assume, con riferimento alla statuizione di compensazione delle spese di lite, un valore neutro, con la conseguenza che le deduzioni difensive dell’appellante, a seguito della lettura della relazione del responsabile del servizio di Polizia locale del 21.11.2018, illustrate con memoria del 16 settembre 2024, non conducono ad esiti diversi da quelli a cui è giunto il Tribunale di prima istanza. (NDR anche questo è un pericoloso precedente: l'ordinanza alla fine è revocata; MA MA ha prodotto i propri effetti; il comune ha ottenuto ciò che voleva; il comune è rimasto indenne da spese. Vi è però almeno un precedente di sospensione richiesta e non concessa dal TAR Bari per il Comune di Rodi Garganico con ordinanza alla fine non più in vigore ma produttiva di effetti durante il periodo di vigenza. Trovate il caso nella sentenza (decreto cautelare) TAR Bari 28/8/2025 N. 00291/2025 REG.PROV.CAU. N. 01307/2025 REG.RIC. rigetto istanza in questa sentenza e poi all'udienza del 18/9/2025 la causa risulta cancellata dal ruolo NDR). 11. In definitiva, l’appello va respinto. 12. Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. Ora, come conosco io queste sentenze le conoscono anche i comuni? Anche no. Noi abbiamo una visione d'insieme mentre i comuni vanno sciolti l'uno dall'altro. Potete leggerlo nelle numerose sentenze TAR. Infine, se conoscete dove siano commentate, in punto di diritto, giurisprudenza e in dottrina, queste due sentenze ormai vecchie vi prego di farmelo sapere. Se le leggete qui da me la prima volta un vostro grazie sarebbe gradito. Resto sempre interessato a leggere un commento informato e documentato ma di un Avvocato. Concludo con Matteo 7,7-14 Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Aggiungo solo: se non ricevete, se siete rimbalzati, fatevi una domanda e datevi una risposta. Già trattato qui: ... La verità non piace.