In risposta al messaggio di chorus del 31/08/2023 alle 15:08:38Dovresti sentire come strombazzano quelli che ho dietro visto che rispetto rigorosamente il limite di velocità a 30km/h (che in Spagna è la norma nei centri abitati(*) anche se al confine ci sono ancora i cartelli che indicano 50).
guarda che uso un approccio umoristico anch'io! Ma sull'osservanza delle regole mi impongo di essere teutonico
In risposta al messaggio di Lebowski del 31/08/2023 alle 15:15:40Sul rispetto dei limiti di velocità qui nel tuo paese natio (immagino che tu abbia la cittadinanza italiana) è uno spasso.
Dovresti sentire come strombazzano quelli che ho dietro visto che rispetto rigorosamente il limite di velocità a 30km/h (che in Spagna è la norma nei centri abitati(*) anche se al confine ci sono ancora i cartelli che indicano50). (*) in realtà è più complicato: 30km/h se c'è solo una corsia per senso di marcia, se c'è un marciapiede elevato rispetto alla strada il comune può elevare il limite a 50, se non c'è marciapiede o è allo stesso livello della strada no. Se ci sono 2 corsie il limite è 50 ma il comune può comunque ridurlo. Nel mio paese ci sono ampie strade a 3 corsie limitate a 30km/h e io sono l'unico che va a 30. Resta il fatto che le indicazioni al confine sono sbagliate.
In risposta al messaggio di chorus del 31/08/2023 alle 15:45:04Sì, il problema è che quando torno al paese i limiti li rispetto lo stesso nonostante il rischio tamponamenti
Sul rispetto dei limiti di velocità qui nel tuo paese natio (immagino che tu abbia la cittadinanza italiana) è uno spasso. Se il limite è 50 tu come minimo devi andare a 50 di gps + la percentuale di tolleranza, diciamo57-58 di contachilometri. Ma è meglio non osservare questi limiti, nemmeno quello convenzionale del gps +tolleranza, perché rischi di essere tamponato Non parliamo delle frecce, accessorio (ancorché obbligatorio) che per molti quando vendono l'auto di dieci anni è ancora nuovissimo. Stendiamo un velo pietoso sull'uso delle rotonde. Dove vivi invece è uno spasso guidare: ricordo che rimasi basito nel constatare che già da alcune centinaia di metri prima di un restringimento di carreggiata le auto sono già tutte incolonnate, comportamento utopistico qui da noi.
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/03/2025 alle 16:45:52
Poi ci lamentiamo della burocrazia. Basterebbero tre sole specifiche sul peso: a vuoto (come omologato), portata massima ammessa (punto F.2 dalla Carta di Circolazione, p.e. i famosi 35 qli) e peso reale alla bilancia al momento della pesa. Ma la burocrazia non è sinonimo di semplicità e praticità. Giovanni
In risposta al messaggio di TheDevil del 15/03/2025 alle 03:33:33
Sono passati tredici anni e spero d'essere rimasto, nel frattempo, destinatario dell'apprezzamento che hai ritenuto di esprimere: Sulle specifiche di massa di un veicolo e' gia' come scrivi... quasi! Per quanto amia conoscenza mi permetto puntualizzare che: - l'omologazione di un veicolo considera primariamente la massa in ordine di marcia (tara); - la massa a vuoto e' un valore derivato, nel senso che e' pari alla massa in ordine di marcia meno i 75kg del conducente; - la voce F.2 della CdC indica la massa massima autorizzata (e non la portata); - la portata corrisponde alla differenza tra la massa massima autorizzata e la massa in ordine di marcia. In un precedente intervento ho evidenziato le seguenti uguaglianze: - massa in ordine di marcia (tara) PIU' portata UGUALE massa massima autorizzata; - massa in ordine di marcia (tara) PIU' carico UGUALE massa risultante in pesatura. p.s. Mi aspettavo il coinvolgimento di Galileo Galilei nella discussione ma, forse, l'abbiamo scansato!
In risposta al messaggio di Elletufo del 14/03/2025 alle 13:33:52Caro Elletufo (Caro Dottor Elletufo) permettimi di dissentire sul concetto di preleggi.
Mi chiede: “A quale valore massimo ha inteso riferirsi il legislatore? Quello della portata oppure quello della massa massima autorizzata?” Ciò che autorizza il mio mezzo a circolare é la Carta di Circolazione;per la mia limitata esperienza personale posso affermare che nei controlli non mi è stato mai chiesto il Certificato di proprietà. Ancora: “Di recente sei intervenuto in altra discussione su analoga materia per sostenere che l'art. 363Reg. ci dice dove effettuare la pesatura ma non ci dice il metodo per determinare il risultato della operazione (secondo la tua opinione).” Confermo: Basta fare l’analisi logica. Non si riesce ad individuare un complemento di modo Lei dice ancora: “Adesso invece sei passato ad enunciare, in maniera semplificata, alcuni principi sui quali si regge il metodo seguito per analizzare la legge. Non vedo l'attinenza tra il metodo per accertare la massa di un veicolo ed il metodo da te seguito per analizzare la legge.” Risposta: Per studiare/utilizzare qualsiasi Sistema é necessario avere un Metodo da applicare a quel Sistema. Il Metodo xxxxxxxx applicato al Sistema bcbcbcbbc Descartes “Discorso sul metodo”. Sintetizzabile con il motto dell’Accademia degli “Intrigati”: “Il miglior ordin mio è l’esser confuso”. Che può trovare scritto sull’ingresso del Teatro Poliziano di Montepulciano Galileo ha introdotto il Metodo scientifico E ancora: “A parte che i principi da te enunciati riguardano la redazione di una legge e non la relativa lettura/interpretazione (ovvero analisi secondo il tuo lessico).” Risposta: Per poter comprendere il fine di un Sistema è necessario conoscere il Metodo con cui esso é stato costruito. Dal sito Brocardi.it in relazione alla Ratio legis dell’art. 12 delle preleggi : Ratio Legis In relazione ai soggetti che la compiono l'interpretazione può essere: a) giudiziale, se compiuta dal giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale. Tale interpretazione vincola solo le parti del giudizio; b) dottrinale, se compiuta, senza alcuna forza vincolante, dagli studiosi delle materie giuridiche; c) autentica, se è compiuta dal legislatore, che emana talvolta alcune norme per chiarire il significato di disposizioni preesistenti. Tale interpretazione ha efficacia erga omnes. Almeno, io non sono un giudice, quindi con la mia interpretazione non vincolo nessuno. Considerato che l’interpretazione degli studiosi di materie giuridiche non ha alcuna forza vincolante ,non essendo io uno studioso di materie giuridiche (nel mio piano di studi in Economia e Commercio, pur avendo sostenuto ventisette esami, tre in più previsti dal piano degli studi, le materie giuridiche che hanno fatto parte di esso sono state il minimo sindacale - soltanto due – altrimenti non mi avrebbero fatto laureare, figuriamoci che valore possa avere la mia interpretazione. Non sono un legislatore, la mia interpretazione non ha efficacia erga omnes. Per queste ultime considerazioni penso che il dibattito possa essere continuato intorno ad un tavolino del Bar della Sport. Non ho nessuna intenzione di continuare a spiegare il significato di termini che si trovano facilmente consultando un dizionario italiano. Buon proseguimento.
In risposta al messaggio di TheDevil del 15/03/2025 alle 08:08:08Massimo se viene data una tolleranza non è perché il camper è idoneo anche se pesa 175 kg in più ma è la tolleranza per evitare ricorsi per la bilancia starata, pensa sé quella bilancia di norma pesa più del dovuto e casomai oltre alla tolleranza che eventualmente ci mettono
Lusimassi ha scritto: ... la legge parla chiaro, però c'è un fatto incontrovertibile. La CLASSE degli strumenti di misura, che obbliga il legislatore a porre una percentuale di errore da calcolare, e questa percentualeviene valutata in + o - tot %... quindi se si parla del 5% sul peso, sono 175kg di tolleranza... [su 3500 kg] art. 167 - 169... non prevedono tolleranza? ... bene, mi porti in pesa, e mi DIMOSTRI che lo strumento è in classe extrastronge, quindi preciso al milligrammo, e quindi incontestabile... ... la legge da indicazioni precise (chiaramente nello specifico di ogni settore) di eventuali percentuali di errore da calcolare proprio per l'imprecisione degli strumenti di misura... ... se chi preposto a controllare usa strumenti precisi al grammo, allora l'art 169, che non prevede tolleranza, è ineccepibile,... ... mi piacerebbe sapere se tra noi c'è qualche camperista facente parte delle forze dell'ordine che sia in grado di chiarirci questo aspetto, e che disposizioni hanno se preposti alla verifica pesi... ============================== Non faccio parte delle forze dell'ordine ma trovi completa risposta nella circolare prot. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 diramata il 07-09-2022 dal Ministero dell'Interno, dove e' espressa la seguente precisazione finale: Infine, si sottolinea che la nuova tolleranza legale sul peso effettivamente accertato trova applicazione ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167 e non pregiudica l'applicazione della tolleranza strumentale qualora prevista dal costruttore dello strumento utilizzato per la pesatura. Secondo la mia lettura di detto passaggio, per tutti i veicoli l'accertamento della massa (ex art. 363 Reg.) si conclude con l'applicazione della tolleranza strumentale prevista per lo strumento di misura utilizzato, in modo da avere sempre una misurazione puntuale della massa reale di ogni veicolo. Dopo la tolleranza strumentale, soltanto ai veicoli adibiti al trasporto di merci NON pericolose si applica anche la tolleranza legale prevista nel comma 1-bis dell'art. 167 CdS. Dal mio punto di vista e confermata l'applicazione della tolleranza strumentale per compensare l'incertezza della misura, la tolleranza legale e' evidentemente un omaggio del legislatore nazionale alla lobby dell'autotrasporto. La tolleranza legale dovrebbe essere prevista soltanto per: - i veicoli con piano di carico scoperto (e non per la generalita' dei veicoli adibiti al trasporto di merci); - il trasporto di merci suscettibili di aumento di massa per umidita' o pioggia. Nel Regno Unito il legislatore attribuisce al conducente la responsabilita' di: - tenere conto della piovosita' prevedibile lungo il percorso per giungere a destinazione; - ridurre, in partenza, il carico in modo che all'arrivo la massa reale del veicolo resti comunque inferiore alla massa massima autorizzata. Il periodo citato assume rilevanza anche nella prima parte, dove il Ministero dell'Interno sottolinea che la nuova tolleranza legale trova applicazione ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167, escludendo quindi che il relativo comma 1-bis possa applicarsi per accertare l'eventuale eccedenza di massa sanzionata ai sensi dei successivi artt. 168 e 169 CdS.
In risposta al messaggio di Grinza del 17/03/2025 alle 17:08:52Io invece non sono d'accordo con ciò che dici, se il poliziotto di turno è ligio al proprio dovere son convinto che se sforo anche solo di 50 kg. la multa me la fa!
Massimo se viene data una tolleranza non è perché il camper è idoneo anche se pesa 175 kg in più ma è la tolleranza per evitare ricorsi per la bilancia starata, pensa sé quella bilancia di norma pesa più del dovutoe casomai oltre alla tolleranza che eventualmente ci mettono L’art 169 non prevede tolleranza è stato mille volte spiegato con tanto di articoli o altro, però sono convinto che nessuno ti/ci sanzionerà se il camper in pesa segna 3600 kg
In risposta al messaggio di cinquantuno del 18/03/2025 alle 15:12:23Attenzione, ti stai confondendo con la tolleranza in fase di omologazione e il peso effettivo al momento del controllo
Io invece non sono d'accordo con ciò che dici, se il poliziotto di turno è ligio al proprio dovere son convinto che se sforo anche solo di 50 kg. la multa me la fa! Massimo se viene data una tolleranza non è perché ilcamper è idoneo anche se pesa 175 kg in più ma è la tolleranza per evitare ricorsi... Il camper che sta nella tolleranza di 175 kg. è idoneo, perchè, non dimenticare che i costruttori hanno la tolleranza del 5% mentre chi acquista no! ( anche per questo è intollerabile la non tolleranza dell'art. 169 )
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/03/2025 alle 16:26:17Mi spiego meglio, il costruttore dichiara che il mezzo che ti venderà pesa X, ma se poi al momento dell'acquisto il peso effettivo è X + 5% o X - 5% tu non ti puoi rifiutare di acquistarlo perchè pesa entro le tolleranze ammesse.
Attenzione, ti stai confondendo con la tolleranza in fase di omologazione e il peso effettivo al momento del controllo Al controllo deve essere quello scritto sul libretto Mentre il peso a vuoto può discostare di +o- del 5% rispetto a quello che il costruttore ha dichiarato sui documenti di omologazione
In risposta al messaggio di cinquantuno del 18/03/2025 alle 18:37:05Perché sono due norme diverse una addirittura europea e l'altra no
Mi spiego meglio, il costruttore dichiara che il mezzo che ti venderà pesa X, ma se poi al momento dell'acquisto il peso effettivo è X + 5% o X - 5% tu non ti puoi rifiutare di acquistarlo perchè pesa entro le tolleranze ammesse. A quella tolleranza io mi rivolgo, perchè il costruttore si e l'acquirente no?