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Fuori peso - che significa?! E cosa rischiamo?

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Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1489
Rispondi Abuso
Inserito il 31/08/2023 alle: 15:15:40
In risposta al messaggio di chorus del 31/08/2023 alle 15:08:38

guarda che uso un approccio umoristico anch'io! Ma sull'osservanza delle regole mi impongo di essere teutonico 
Dovresti sentire come strombazzano quelli che ho dietro visto che rispetto rigorosamente il limite di velocità a 30km/h (che in Spagna è la norma nei centri abitati(*) anche se al confine ci sono ancora i cartelli che indicano 50).

(*) in realtà è più complicato: 30km/h se c'è solo una corsia per senso di marcia, se c'è un marciapiede elevato rispetto alla strada il comune può elevare il limite a 50, se non c'è marciapiede o è allo stesso livello della strada no. Se ci sono 2 corsie il limite è 50 ma il comune può comunque ridurlo. Nel mio paese ci sono ampie strade a 3 corsie limitate a 30km/h angry e io sono l'unico che va a 30.
Resta il fatto che le indicazioni al confine sono sbagliate.
Bon cop de falç!

Modificato da Lebowski il 31/08/2023 alle 15:19:12
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 31/08/2023 alle: 15:45:04
In risposta al messaggio di Lebowski del 31/08/2023 alle 15:15:40

Dovresti sentire come strombazzano quelli che ho dietro visto che rispetto rigorosamente il limite di velocità a 30km/h (che in Spagna è la norma nei centri abitati(*) anche se al confine ci sono ancora i cartelli che indicano
50). (*) in realtà è più complicato: 30km/h se c'è solo una corsia per senso di marcia, se c'è un marciapiede elevato rispetto alla strada il comune può elevare il limite a 50, se non c'è marciapiede o è allo stesso livello della strada no. Se ci sono 2 corsie il limite è 50 ma il comune può comunque ridurlo. Nel mio paese ci sono ampie strade a 3 corsie limitate a 30km/h e io sono l'unico che va a 30. Resta il fatto che le indicazioni al confine sono sbagliate.
...
Sul rispetto dei limiti di velocità qui nel tuo paese natio (immagino che tu abbia la cittadinanza italiana) è uno spasso.
Se il limite è 50 tu come minimo devi andare a 50 di gps + la percentuale di tolleranza, diciamo 57-58 di contachilometri.
Ma è meglio non osservare questi limiti, nemmeno quello convenzionale del gps +tolleranza, perché rischi di essere tamponato

Non parliamo delle frecce, accessorio (ancorché obbligatorio) che per molti quando vendono l'auto di dieci anni è ancora nuovissimo.

Stendiamo un velo pietoso sull'uso delle rotonde.

Dove vivi invece è uno spasso guidare: ricordo che rimasi basito nel constatare che già da alcune centinaia di metri prima di un restringimento di carreggiata le auto sono già tutte incolonnate, comportamento utopistico qui da noi. 
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1489
Rispondi Abuso
Inserito il 31/08/2023 alle: 15:53:45
In risposta al messaggio di chorus del 31/08/2023 alle 15:45:04

Sul rispetto dei limiti di velocità qui nel tuo paese natio (immagino che tu abbia la cittadinanza italiana) è uno spasso. Se il limite è 50 tu come minimo devi andare a 50 di gps + la percentuale di tolleranza, diciamo
57-58 di contachilometri. Ma è meglio non osservare questi limiti, nemmeno quello convenzionale del gps +tolleranza, perché rischi di essere tamponato Non parliamo delle frecce, accessorio (ancorché obbligatorio) che per molti quando vendono l'auto di dieci anni è ancora nuovissimo. Stendiamo un velo pietoso sull'uso delle rotonde. Dove vivi invece è uno spasso guidare: ricordo che rimasi basito nel constatare che già da alcune centinaia di metri prima di un restringimento di carreggiata le auto sono già tutte incolonnate, comportamento utopistico qui da noi. 
...
Sì, il problema è che quando torno al paese i limiti li rispetto lo stesso nonostante il rischio tamponamenti laugh.
Lo shock più grosso al rientro è quando arrivo sull'A1 (non che l'autostrada dei fiori sia specialmente piacevole, ma le sue caratteristiche fanno si che ci sia molta meno gente che corre), una vera bolgia, anche se negli ultimi anni la vedo più tranquilla, sarà il tutor?

Edit: e quelli "furbi" che cercano di saltare la colonna e intrufolarsi nell'ultimo metro ci sono anche qui.
Bon cop de falç!

Modificato da Lebowski il 31/08/2023 alle 15:56:31
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 10/03/2025 alle: 15:55:55
   
Elletufo ha scritto:
Ricordo il titolo del tread: Fuori peso - che significa?! E cosa rischiamo?
Ho solo cercato di mettere in evidenza una serie di norme utili per impostare una linea difensiva.

   
Apro con le definizioni perché non ci siano ambiguità.
MM = Massa Massima ed è quella indicata nella Carta di Circolazione
ME = Massa Effettiva a volte chiamata anche Carico ed é quella rilevata al termine della procedura di pesa.
MX = Massa eccedente la Massa Massima e coè ME meno MM
Veicoli = Per la definizione si fa riferimento all’art. 46 CdS.

   
==============================
   
Solo di recente ho letto questa discussione, sviluppata circa due anni fa, che per motivi di salute non ho seguito a suo tempo (come altre dello stesso periodo).

E ci sono arrivato in relazione al nostro confronto di opinioni in altra recente discussione su analoga materia.

Non mi soffermo sul sillogismo che hai proposto a pag. 9 e che e' stato opportunamente cassato dai concordi interventi di Chorus, Ezio59, Grinza ed Impiegatodelvolante, in quanto basato sulla commistione di normative europee e nazionali e - soprattutto - sull'incompleta lettura dell'art. 54 CdS da parte tua.

Invece a pag. 12 hai esposto la tua opinione sulla metodologia da utilizzare nella procedura di pesa per determinare la ME , ovvero la massa attuale del veicolo, da cui ho tratto la parte iniziale da te destinata alle definizioni.

In particolare la tua seconda definizione parte dalla dimenticanza che la normativa europea, da te pluritrascritta, da' un differente significato per la massa effettiva di un veicolo:
paragrafo.PNG

Ritengo inoltre che detta definizione contenga un grave errore concettuale nella parte in cui sostieni che la massa attuale di un veicolo venga a volte chiamata anche Carico .

Da parte tua sarebbe opportuna l'indicazione di almeno una fonte nella quale hai trovato espressa questa assurda equivalenza.

Il carico e' tutto cio' (persone, animali domestici, oggetti, merci) che viene trasportato su un veicolo e la sua massa si somma alla relativa massa in ordine di marcia per giungere alla massa risultante in sede di pesatura.

A mio avviso, per ogni veicolo cui e' attribuita una massa massima autorizzata, si hanno sempre le seguenti uguaglianze:
- massa in ordine di marcia (tara) PIU' portata UGUALE massa massima autorizzata;
- massa in ordine di marcia (tara) PIU' carico UGUALE massa risultante in pesatura.

Anche riguardo alla definizione di veicolo mi risulta piuttosto estensivo il tuo generico riferimento all'art. 46 del CdS, quando invece vanno considerati soltanto i veicoli per i quali e' prevista l'attribuzione di una massa massima autorizzata.

Di conseguenza, se vogliamo semplificare le diciture con i corrispondenti acronimi, mi permetto proporre le seguenti definizioni:
MMA = massa massima autorizzata (def.int.) = massa massima tecnicamente ammissibile (def.UE);
MR = massa risultante in pesatura;
ME = massa eccedente = risultato, se con segno positivo, della differenza MR-MMA.

Aspetto di leggere la tua replica sulle considerazioni suesposte prima di approfondire nuovamente la metodologia da te proposta.
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Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 12/03/2025 alle: 20:19:23
MM, ME, MX sono una rappresentazione simbolica di alcune delle grandezze per descrivere il metodo.

MMA, MR, ME sono una rappresentazione simbolica di alcune delle grandezze per descrivere il metodo.

Le lettere x, y, z, sono una rappresentazione simbolica di alcune delle grandezze per descrivere il metodo.

Nell’attribuire da parte mia il significato al simbolo ME, lei si é accorto che non ho aggiunto l’aggettivo ‘ complessivo’ e mi chiede “… una fonte nella quale ho trovato espressa questa assurda equivalenza” ma se avesse letto con più attenzione, e non in maniera, forse frettolosa, non avrebbe omesso che la descrizione della grandezza da utilizzare si conclude con le parole “ ... é quella rilevata al termine della procedura di pesa.”


Comunque, l’ assurda equivalenza l’ho rilevata dall’art. 169 c.7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, …. e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ….”

Lei in altro 3d parallelo a questo (lei) ha scritto: “Mi pare ovvio che l'utilizzo del termine  pesatura da parte del legislatore sottintenda... “
Nel diritto non esiste l’ “ovvio” ne tantomento il “sottintendere”
Qualsiasi avvocato le potrà confermare che vale il principio: “il giudice non conosce la legge e pertanto i propri diritti vanno dimostrati”

O in maniera più semplicistica le dirà: “Per la legge non ha ragione chi ha ragione, ma colui che dimostra di avere ragione.”

Circa il metodo.

Le posso già enunciare alcuni principi sui quali si regge il metodo che ho seguito per analizzare la legge.

1) Principio di coerenza
Concetti ed istituti sono individuati con denominazioni identiche sia nel titolo sia nei vari articoli.

2) Univocità
L’articolo di una legge é individuato solo da un numero.

3) Contenuto ordinato
L’ordine espositivo all’interno dell’articolo deve sempre andare dal generale al particolare.

Naturalmente questi tre principi li ho enunciati in maniera semplificata

P.S.
Mi farebbe cosa gradita ove avesse la cortesia di indicare quali principi lei utilizza nella lettura e interpretazione delle norme giuridiche.

Modificato da Elletufo il 13/03/2025 alle 12:29:04
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 13/03/2025 alle: 13:13:13
   
Elletufo ha scritto:
... se avesse letto con più attenzione, e non in maniera, forse frettolosa, non avrebbe omesso che la descrizione della grandezza da utilizzare si conclude con le parole “ ... é quella rilevata al termine della procedura di pesa.”
Comunque, l’assurda equivalenza l’ho rilevata dall’art. 169 c.7: 
Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, …. e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ….
   
=============================
   
Hai ragione e chiedo scusa per la lettura frettolosa delle tue parole.

Riformulo la mia osservazione su una delle definizioni (ME) da te espresse all'inizio di un intervento a pag. 12 , partendo proprio dalle parole della relativa conclusione, come hai tenuto a sottolineare.

La massa di un veicolo rilevata al termine della procedura di pesa  non puo' essere definita come "massa effettiva", in quanto questa dicitura ha un differente significato nella normativa EU:
paragrafo(1).PNG

A fronte della tua precisazione sul fatto che la massa di un veicolo rilevata al termine della procedura di pesa  e' a volte chiamata anche Carico , da me definita <assurda equivalenza> e per la quale ho chiesto una fonte, mi citi la tua personale interpretazione di un passaggio del comma 7 nell'art. 169 CdS.

Secondo la mia lettura del citato comma, il legislatore ha inteso confrontare il carico complessivo con il valore massimo della portata, oltre al numero delle persone trasportate rispetto a quello dei posti a sedere ed, eventualmente, in piedi.

Ricordo che, fino al 9 giugno/1976, e' stata contestata l'eccedenza di carico rispetto alla portata; solo successivamente a tale data (ex Legge 313/76)  si e' passati a contestare l'eccedenza di massa rispetto alla massa massima autorizzata.
 
Sull'interpretazione del citato comma 7 nell'art. 169 CdS i lettori della discussione potrebbero valutare l'opportunita' di far conoscere il proprio convincimento, (esclusa la diatriba sulla congiunzione e/o, abbondantemente approfondita in tante passate discussioni).
   
A quale "valore massimo" ha inteso riferirsi il legislatore?
 
Quello della portata oppure quello della massa massima autorizzata?
   

 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 13/03/2025 alle: 14:14:14
   
Elletufo ha scritto:
Mi farebbe cosa gradita ove avesse la cortesia di indicare quali principi lei utilizza nella lettura e interpretazione delle norme giuridiche.
   
==============================
   
Cerco di applicare l'art. 12 delle Preleggi compatibilmente con il mio livello di conoscenza della lingua italiana ed avvalendomi dei miei lontani studi di logica.
   
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 13/03/2025 alle: 15:55:56
   
Elletufo ha scritto:
MM, ME, MX sono una rappresentazione simbolica di alcune delle grandezze per descrivere il metodo.
MMA, MR, ME sono una rappresentazione simbolica di alcune delle grandezze per descrivere il metodo.
Le lettere x, y, z, sono una rappresentazione simbolica di alcune delle grandezze per descrivere il metodo.
Circa il metodo.
Le posso già enunciare alcuni principi sui quali si regge il metodo che ho seguito per analizzare la legge.
1) Principio di coerenza: Concetti ed istituti sono individuati con denominazioni identiche sia nel titolo sia nei vari articoli.
2) Univocità: L’articolo di una legge é individuato solo da un numero.
3) Contenuto ordinato: L’ordine espositivo all’interno dell’articolo deve sempre andare dal generale al particolare.
Naturalmente questi tre principi li ho enunciati in maniera semplificata.

   
==============================
   
Circa due anni fa sei intervenuto in questa discussione per esporre la tua opinione sulla metodologia da utilizzare nella procedura di pesa per determinare la ME . 

Di recente sei intervenuto in altra discussione su analoga materia per sostenere che l'art. 363Reg. ci dice dove effettuare la pesatura ma non ci dice il metodo per determinare il risultato della operazione (secondo la tua opinione).

Dalle tue parole mi e' parso che, con il termine  metodo , tu abbia inteso riferirti ad una dettagliata descrizione tecnica delle attivita' da effettuare per giungere all'accertamento della massa di un veicolo.

Adesso invece sei passato ad enunciare, in maniera semplificata, alcuni principi sui quali si regge il metodo seguito per analizzare la legge.

Non vedo l'attinenza tra il  metodo per accertare la massa di un veicolo ed il  metodo  da te seguito per analizzare la legge.

A parte che i principi da te enunciati riguardano la redazione di una legge e non la relativa lettura/interpretazione (ovvero "analisi" secondo il tuo lessico).
   
 
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 14/03/2025 alle: 13:33:52
Mi chiede: “A quale "valore massimo" ha inteso riferirsi il legislatore?
 
Quello della portata oppure quello della massa massima autorizzata?”
   

Ciò che autorizza il mio mezzo a circolare é la Carta di Circolazione; per la mia limitata esperienza personale posso affermare che nei controlli non mi è stato mai chiesto il Certificato di proprietà.

Ancora: “Di recente sei intervenuto in altra discussione su analoga materia per sostenere che l'art. 363Reg. ci dice dove effettuare la pesatura ma non ci dice il  metodo  per determinare il risultato della operazione  (secondo la tua opinione).”

Confermo: Basta fare l’analisi logica. Non si riesce ad individuare un complemento di modo

Lei dice ancora: “Adesso invece sei passato ad enunciare, in maniera semplificata, alcuni principi sui quali si regge il  metodo  seguito per analizzare la legge.

Non vedo l'attinenza tra il   metodo   per accertare la massa di un veicolo ed il   metodo    da te seguito per analizzare la legge.”


Risposta: Per studiare/utilizzare qualsiasi Sistema é necessario avere un Metodo da applicare a quel Sistema.
Il Metodo xxxxxxxx applicato al Sistema bcbcbcbbc
Descartes “Discorso sul metodo”. Sintetizzabile con il motto dell’Accademia degli “Intrigati”: “Il miglior ordin mio è l’esser confuso”.
Che può trovare scritto sull’ingresso del Teatro Poliziano di Montepulciano
Galileo ha introdotto il Metodo scientifico

E ancora: “A parte che i principi da te enunciati riguardano la redazione di una legge e non la relativa lettura/interpretazione (ovvero "analisi" secondo il tuo lessico).”

Risposta: Per poter comprendere il fine di un Sistema è necessario conoscere il Metodo con cui esso é stato costruito.


Dal sito Brocardi.it in relazione alla Ratio legis dell’art. 12 delle preleggi :
Ratio Legis
In relazione ai soggetti che la compiono l'interpretazione può essere: a)  giudiziale, se compiuta dal giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale. Tale interpretazione vincola solo le parti del giudizio; b)  dottrinale, se compiuta, senza alcuna forza vincolante, dagli studiosi delle materie giuridiche; c)  autentica, se è compiuta dal legislatore, che emana talvolta alcune norme per chiarire il significato di disposizioni preesistenti. Tale interpretazione ha efficacia erga omnes.

Almeno, io non sono un giudice, quindi con la mia interpretazione non vincolo nessuno.
Considerato che l’interpretazione degli studiosi di materie giuridiche non ha alcuna forza vincolante ,non essendo io uno studioso di materie giuridiche (nel mio piano di studi in Economia e Commercio, pur avendo sostenuto ventisette esami, tre in più previsti dal piano degli studi, le materie giuridiche che hanno fatto parte di esso sono state il minimo sindacale - soltanto due – altrimenti non mi avrebbero fatto laureare, figuriamoci che valore possa avere la mia interpretazione.
Non sono un legislatore, la mia interpretazione non ha efficacia erga omnes.

Per queste ultime considerazioni penso che il dibattito possa essere continuato intorno ad un tavolino del Bar della Sport.
Non ho nessuna intenzione di continuare a spiegare il significato di termini che si trovano facilmente consultando un dizionario italiano.

Buon proseguimento.
22
Giovanni
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28/08/2003 13128
Rispondi Abuso
Inserito il 14/03/2025 alle: 16:45:52

Poi ci lamentiamo della burocrazia. Basterebbero tre sole specifiche sul peso: a vuoto (come omologato), portata massima ammessa (punto F.2 dalla Carta di Circolazione, p.e. i famosi 35 qli) e peso reale alla bilancia al momento della pesa. Ma la burocrazia non è sinonimo di semplicità e praticità.

Giovanni
19
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 15/03/2025 alle: 03:33:33
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/03/2025 alle 16:45:52

Poi ci lamentiamo della burocrazia. Basterebbero tre sole specifiche sul peso: a vuoto (come omologato), portata massima ammessa (punto F.2 dalla Carta di Circolazione, p.e. i famosi 35 qli) e peso reale alla bilancia al momento della pesa. Ma la burocrazia non è sinonimo di semplicità e praticità. Giovanni
   
Sono passati tredici anni e spero d'essere rimasto, nel frattempo, destinatario dell'apprezzamento che hai ritenuto di esprimere:
Giovanni.PNG

Sulle specifiche di massa di un veicolo e' gia' come scrivi... quasi!

Per quanto a mia conoscenza mi permetto puntualizzare che:
- l'omologazione di un veicolo considera primariamente la massa in ordine di marcia (tara);
- la massa a vuoto e' un valore derivato, nel senso che e' pari alla massa in ordine di marcia meno i 75kg del conducente;
- la voce F.2 della CdC indica la massa massima autorizzata (e non la portata);
- la portata corrisponde alla differenza tra la massa massima autorizzata e la massa in ordine di marcia.

In un precedente intervento ho evidenziato le seguenti uguaglianze:
- massa in ordine di marcia (tara)  PIU' portata  UGUALE massa massima autorizzata;
- massa in ordine di marcia (tara)  PIU' carico  UGUALE massa risultante in pesatura.

   
------------------------------
p.s. Mi aspettavo il "coinvolgimento" di Galileo Galilei nella discussione ma, forse, l'abbiamo scansato!
   
19
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 15/03/2025 alle: 04:04:04
   
Elletufo ha scritto: Buon proseguimento.
   
===============================
   
Grazie.
   
19
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 15/03/2025 alle: 08:08:08
   
Lusimassi ha scritto:
... la legge parla chiaro, però c'è un fatto incontrovertibile. 
La CLASSE degli strumenti di misura, che obbliga il legislatore a porre una percentuale di errore da calcolare,
e questa percentuale viene valutata in + o - tot %... quindi se si parla del 5% sul peso, sono 175kg di tolleranza... [su 3500 kg]

art. 167 - 169... non prevedono tolleranza?
... bene, mi porti in pesa, e mi DIMOSTRI che lo strumento è in classe extrastronge, quindi preciso al milligrammo, e quindi incontestabile...
... la legge da indicazioni precise (chiaramente nello specifico di ogni settore) di eventuali percentuali di errore da calcolare proprio per l'imprecisione degli strumenti di misura...

... se chi preposto a controllare usa strumenti precisi al grammo, allora l'art 169, che non prevede tolleranza, è ineccepibile,...
... mi piacerebbe sapere se tra noi c'è qualche camperista facente parte delle forze dell'ordine che sia in grado di chiarirci questo aspetto, e che disposizioni hanno se preposti alla verifica pesi...
   
==============================
   
Non faccio parte delle forze dell'ordine ma trovi completa risposta nella circolare prot. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 diramata il 07-09-2022 dal Ministero dell'Interno, dove e' espressa la seguente precisazione finale:
Infine, si sottolinea che la nuova tolleranza legale sul peso effettivamente accertato trova applicazione ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167 e non pregiudica l'applicazione della tolleranza strumentale qualora prevista dal costruttore dello strumento utilizzato per la pesatura.

Secondo la mia lettura di detto passaggio, per tutti i veicoli l'accertamento della massa (ex art. 363 Reg.) si conclude con l'applicazione della tolleranza strumentale prevista per lo strumento di misura utilizzato, in modo da avere sempre una misurazione puntuale della massa reale di ogni veicolo.

Dopo la tolleranza strumentale, soltanto ai veicoli adibiti al trasporto di merci NON pericolose si applica anche la tolleranza legale prevista nel comma 1-bis dell'art. 167 CdS.

Dal mio punto di vista e confermata l'applicazione della tolleranza strumentale per compensare l'incertezza della misura, la tolleranza legale e' evidentemente un omaggio del legislatore nazionale alla lobby dell'autotrasporto. 

La tolleranza legale dovrebbe essere prevista soltanto per:
- i veicoli con piano di carico scoperto (e non per la generalita' dei veicoli adibiti al trasporto di merci);
- il trasporto di merci suscettibili di aumento di massa per umidita' o pioggia. 

Nel Regno Unito il legislatore attribuisce al conducente la responsabilita' di:
- tenere conto della piovosita' prevedibile lungo il percorso per giungere a destinazione;
- ridurre, in partenza, il carico in modo che all'arrivo la massa reale del veicolo resti comunque inferiore alla massa massima autorizzata.

Il periodo citato assume rilevanza anche nella prima parte, dove il Ministero dell'Interno sottolinea che la nuova tolleranza legale trova applicazione ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167, escludendo quindi che il relativo comma 1-bis possa applicarsi per accertare l'eventuale eccedenza di massa sanzionata ai sensi dei successivi artt. 168 e 169 CdS.
   
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13128
Rispondi Abuso
Inserito il 15/03/2025 alle: 08:46:46
In risposta al messaggio di TheDevil del 15/03/2025 alle 03:33:33

    Sono passati tredici anni e spero d'essere rimasto, nel frattempo, destinatario dell'apprezzamento che hai ritenuto di esprimere: Sulle specifiche di massa di un veicolo e' gia' come scrivi... quasi! Per quanto a
mia conoscenza mi permetto puntualizzare che: - l'omologazione di un veicolo considera primariamente la massa in ordine di marcia (tara); - la massa a vuoto e' un valore derivato, nel senso che e' pari alla massa in ordine di marcia meno i 75kg del conducente; - la voce F.2 della CdC indica la massa massima autorizzata (e non la portata); - la portata corrisponde alla differenza tra la massa massima autorizzata e la massa in ordine di marcia. In un precedente intervento ho evidenziato le seguenti uguaglianze: - massa in ordine di marcia (tara) PIU' portata UGUALE massa massima autorizzata; - massa in ordine di marcia (tara) PIU' carico UGUALE massa risultante in pesatura.     p.s. Mi aspettavo il coinvolgimento di Galileo Galilei nella discussione ma, forse, l'abbiamo scansato!    
...

Grazie per le spiegazioni, sempre chiare e coincise.

Quanto al Mi aspettavo il "coinvolgimento" di Galileo Galilei nella discussione ma, forse, l'abbiamo scansato!, no, è che è impegnato a far festa per ... chi vuole intendere intenda.

Giovanni

Modificato da Giovanni il 15/03/2025 alle 08:47:25
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chorus
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05/10/2006 12456
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Inserito il 17/03/2025 alle: 16:45:26
In risposta al messaggio di Elletufo del 14/03/2025 alle 13:33:52

Mi chiede: “A quale valore massimo ha inteso riferirsi il legislatore?   Quello della portata oppure quello della massa massima autorizzata?”     Ciò che autorizza il mio mezzo a circolare é la Carta di Circolazione;
per la mia limitata esperienza personale posso affermare che nei controlli non mi è stato mai chiesto il Certificato di proprietà. Ancora: “Di recente sei intervenuto in altra discussione su analoga materia per sostenere che l'art. 363Reg. ci dice dove effettuare la pesatura ma non ci dice il metodo per determinare il risultato della operazione (secondo la tua opinione).” Confermo: Basta fare l’analisi logica. Non si riesce ad individuare un complemento di modo Lei dice ancora: “Adesso invece sei passato ad enunciare, in maniera semplificata, alcuni principi sui quali si regge il metodo seguito per analizzare la legge. Non vedo l'attinenza tra il  metodo per accertare la massa di un veicolo ed il  metodo  da te seguito per analizzare la legge.” Risposta: Per studiare/utilizzare qualsiasi Sistema é necessario avere un Metodo da applicare a quel Sistema. Il Metodo xxxxxxxx applicato al Sistema bcbcbcbbc Descartes “Discorso sul metodo”. Sintetizzabile con il motto dell’Accademia degli “Intrigati”: “Il miglior ordin mio è l’esser confuso”. Che può trovare scritto sull’ingresso del Teatro Poliziano di Montepulciano Galileo ha introdotto il Metodo scientifico E ancora: “A parte che i principi da te enunciati riguardano la redazione di una legge e non la relativa lettura/interpretazione (ovvero analisi secondo il tuo lessico).” Risposta: Per poter comprendere il fine di un Sistema è necessario conoscere il Metodo con cui esso é stato costruito. Dal sito Brocardi.it in relazione alla Ratio legis dell’art. 12 delle preleggi : Ratio Legis In relazione ai soggetti che la compiono l'interpretazione può essere: a) giudiziale, se compiuta dal giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale. Tale interpretazione vincola solo le parti del giudizio; b) dottrinale, se compiuta, senza alcuna forza vincolante, dagli studiosi delle materie giuridiche; c) autentica, se è compiuta dal legislatore, che emana talvolta alcune norme per chiarire il significato di disposizioni preesistenti. Tale interpretazione ha efficacia erga omnes. Almeno, io non sono un giudice, quindi con la mia interpretazione non vincolo nessuno. Considerato che l’interpretazione degli studiosi di materie giuridiche non ha alcuna forza vincolante ,non essendo io uno studioso di materie giuridiche (nel mio piano di studi in Economia e Commercio, pur avendo sostenuto ventisette esami, tre in più previsti dal piano degli studi, le materie giuridiche che hanno fatto parte di esso sono state il minimo sindacale - soltanto due – altrimenti non mi avrebbero fatto laureare, figuriamoci che valore possa avere la mia interpretazione. Non sono un legislatore, la mia interpretazione non ha efficacia erga omnes. Per queste ultime considerazioni penso che il dibattito possa essere continuato intorno ad un tavolino del Bar della Sport. Non ho nessuna intenzione di continuare a spiegare il significato di termini che si trovano facilmente consultando un dizionario italiano. Buon proseguimento.
...
Caro Elletufo (Caro Dottor Elletufo) permettimi di dissentire sul concetto di preleggi.
Il codice civile è composto da:
- Un primo gruppo di norme (16 articoli, in precedenza erano 31, ma gli articoli dal n. 17 al n. 31 furono abrogati da una legge del 1995) denominate “Disposizioni sulla legge in generale”, conosciute per brevità come “preleggi”
- Da sei libri, quasi 3 mila articoli, di cui tralascio i titoli perché non inerenti la discussione 
 Le cosiddette preleggi non sono una banalità, basti pensare che l’art. 1 rubrica “Indicazione delle fonti”, quali leggi, regolamenti e usi, l’art. 10 ne indica la loro entrata in vigore (rubrica “Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti”, l’art. 11 ne prevede l’efficacia della legge nel tempo, ovvero che la legge non dispone che per l’avvenire.
 Il nostro esperto legale The Devil ha richiamato l’art. 12 delle preleggi che fornisce utili indicazioni su come interpretare la legge.
Credo che una lettura di questa norma, composta di poche parole, sia molto ma molto utile per la discussione che sta proseguendo in queste pagine.

Le preleggi sono norme fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Anche la denominazione utilizzata, appunto "preleggi" dovrebbe far comprenderne questa importanza.
Un caro saluto.
 
19
Grinza
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16/02/2006 63170
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Inserito il 17/03/2025 alle: 17:08:52
In risposta al messaggio di TheDevil del 15/03/2025 alle 08:08:08

    Lusimassi ha scritto: ... la legge parla chiaro, però c'è un fatto incontrovertibile.  La CLASSE degli strumenti di misura, che obbliga il legislatore a porre una percentuale di errore da calcolare, e questa percentuale
viene valutata in + o - tot %... quindi se si parla del 5% sul peso, sono 175kg di tolleranza... [su 3500 kg] art. 167 - 169... non prevedono tolleranza? ... bene, mi porti in pesa, e mi DIMOSTRI che lo strumento è in classe extrastronge, quindi preciso al milligrammo, e quindi incontestabile... ... la legge da indicazioni precise (chiaramente nello specifico di ogni settore) di eventuali percentuali di errore da calcolare proprio per l'imprecisione degli strumenti di misura... ... se chi preposto a controllare usa strumenti precisi al grammo, allora l'art 169, che non prevede tolleranza, è ineccepibile,... ... mi piacerebbe sapere se tra noi c'è qualche camperista facente parte delle forze dell'ordine che sia in grado di chiarirci questo aspetto, e che disposizioni hanno se preposti alla verifica pesi...     ==============================     Non faccio parte delle forze dell'ordine ma trovi completa risposta nella circolare prot. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 diramata il 07-09-2022 dal Ministero dell'Interno, dove e' espressa la seguente precisazione finale: Infine, si sottolinea che la nuova tolleranza legale sul peso effettivamente accertato trova applicazione ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167 e non pregiudica l'applicazione della tolleranza strumentale qualora prevista dal costruttore dello strumento utilizzato per la pesatura. Secondo la mia lettura di detto passaggio, per tutti i veicoli l'accertamento della massa (ex art. 363 Reg.) si conclude con l'applicazione della tolleranza strumentale prevista per lo strumento di misura utilizzato, in modo da avere sempre una misurazione puntuale della massa reale di ogni veicolo. Dopo la tolleranza strumentale, soltanto ai veicoli adibiti al trasporto di merci NON pericolose si applica anche la tolleranza legale prevista nel comma 1-bis dell'art. 167 CdS. Dal mio punto di vista e confermata l'applicazione della tolleranza strumentale per compensare l'incertezza della misura, la tolleranza legale e' evidentemente un omaggio del legislatore nazionale alla lobby dell'autotrasporto.  La tolleranza legale dovrebbe essere prevista soltanto per: - i veicoli con piano di carico scoperto (e non per la generalita' dei veicoli adibiti al trasporto di merci); - il trasporto di merci suscettibili di aumento di massa per umidita' o pioggia.  Nel Regno Unito il legislatore attribuisce al conducente la responsabilita' di: - tenere conto della piovosita' prevedibile lungo il percorso per giungere a destinazione; - ridurre, in partenza, il carico in modo che all'arrivo la massa reale del veicolo resti comunque inferiore alla massa massima autorizzata. Il periodo citato assume rilevanza anche nella prima parte, dove il Ministero dell'Interno sottolinea che la nuova tolleranza legale trova applicazione ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167, escludendo quindi che il relativo comma 1-bis possa applicarsi per accertare l'eventuale eccedenza di massa sanzionata ai sensi dei successivi artt. 168 e 169 CdS.    
...
Massimo se viene data una tolleranza non è perché il camper è idoneo anche se pesa 175 kg in più ma è la tolleranza per evitare ricorsi per la bilancia starata, pensa sé quella bilancia di norma pesa più del dovuto e casomai oltre alla tolleranza che eventualmente ci mettono
L’art 169 non prevede tolleranza è stato mille volte spiegato con tanto di articoli o altro, però sono convinto che nessuno ti/ci sanzionerà se il camper in pesa segna 3600 kg
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
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cinquantuno
cinquantuno
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06/02/2010 4100
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Inserito il 18/03/2025 alle: 15:12:23
In risposta al messaggio di Grinza del 17/03/2025 alle 17:08:52

Massimo se viene data una tolleranza non è perché il camper è idoneo anche se pesa 175 kg in più ma è la tolleranza per evitare ricorsi per la bilancia starata, pensa sé quella bilancia di norma pesa più del dovuto
e casomai oltre alla tolleranza che eventualmente ci mettono L’art 169 non prevede tolleranza è stato mille volte spiegato con tanto di articoli o altro, però sono convinto che nessuno ti/ci sanzionerà se il camper in pesa segna 3600 kg
...
Io invece non sono d'accordo con ciò che dici, se il poliziotto di turno è ligio al proprio dovere son convinto che se sforo anche solo di 50 kg. la multa me la fa!

Massimo se viene data una tolleranza non è perché il camper è idoneo anche se pesa 175 kg in più ma è la tolleranza per evitare ricorsi...

Il camper che sta nella tolleranza di 175 kg. è idoneo, perchè, non dimenticare che i costruttori hanno la tolleranza del 5% mentre chi acquista no! ( anche per questo è intollerabile la non tolleranza dell'art. 169 )
Ciao

Modificato da cinquantuno il 18/03/2025 alle 18:30:59
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impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29433
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Inserito il 18/03/2025 alle: 16:26:17
In risposta al messaggio di cinquantuno del 18/03/2025 alle 15:12:23

Io invece non sono d'accordo con ciò che dici, se il poliziotto di turno è ligio al proprio dovere son convinto che se sforo anche solo di 50 kg. la multa me la fa! Massimo se viene data una tolleranza non è perché il
camper è idoneo anche se pesa 175 kg in più ma è la tolleranza per evitare ricorsi... Il camper che sta nella tolleranza di 175 kg. è idoneo, perchè, non dimenticare che i costruttori hanno la tolleranza del 5% mentre chi acquista no! ( anche per questo è intollerabile la non tolleranza dell'art. 169 )
...
Attenzione, ti stai confondendo con la tolleranza in fase di omologazione e il peso effettivo al momento del controllo
Al controllo deve essere quello scritto sul libretto
Mentre il peso a vuoto può discostare di +o- del 5% rispetto a quello che il costruttore ha dichiarato sui documenti di omologazione
Silvio
15
cinquantuno
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06/02/2010 4100
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Inserito il 18/03/2025 alle: 18:37:05
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/03/2025 alle 16:26:17

Attenzione, ti stai confondendo con la tolleranza in fase di omologazione e il peso effettivo al momento del controllo Al controllo deve essere quello scritto sul libretto Mentre il peso a vuoto può discostare di +o- del 5% rispetto a quello che il costruttore ha dichiarato sui documenti di omologazione
Mi spiego meglio, il costruttore dichiara che il mezzo che ti venderà pesa X, ma se poi al momento dell'acquisto il peso effettivo è X + 5% o X - 5% tu non ti puoi rifiutare di acquistarlo perchè pesa entro le tolleranze ammesse.
A quella tolleranza io mi rivolgo, perchè il costruttore si e l'acquirente no?
Ciao

Modificato da cinquantuno il 18/03/2025 alle 18:38:38
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impiegatodelvolante
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14/01/2010 29433
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Inserito il 18/03/2025 alle: 19:32:17
In risposta al messaggio di cinquantuno del 18/03/2025 alle 18:37:05

Mi spiego meglio, il costruttore dichiara che il mezzo che ti venderà pesa X, ma se poi al momento dell'acquisto il peso effettivo è X + 5% o X - 5% tu non ti puoi rifiutare di acquistarlo perchè pesa entro le tolleranze ammesse. A quella tolleranza io mi rivolgo, perchè il costruttore si e l'acquirente no?
Perché sono due norme diverse una addirittura europea e l'altra no
E comunque una riguarda il peso a vuoto, l'altra no
Silvio
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