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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4720
Inserito il 29/09/2007 alle: 19:25:35
quote:Originally posted by IvanoPP
Fossero tutte cosi' le ordinanze [:0] in quanto si fa (correttamente) riferimento all'art. 185 comma 2 del CdS !id="blue">>
>
quote:Originally posted by IvanoPP
Noto pero' che ce la state mettendo proprio tutta per far si' (anche "consigliando" le amm. comunali sul da farsi, manco ce ne fosse il bisogno) che si debba solo ed esclusivamente andare in AA e/o camping.id="blue">>
> Hai cambiato opinione sull'ordinanza di Faenza oppure non hai letto il punto [4] della mia risposta a Ngeloco?

Modificato da TheDevil il 29/09/2007 alle 21:22:08
23
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 29/09/2007 alle: 22:38:32
Sono stato a Faenza un anno e mezzo fà, avevano da poco chiuso una bellissima area, per farla una con pochi posti in un parcheggio per auto, in un posto angusto a circa 100 mt dalla prima. In questa area avevano messo delle colonnine per l'energia elettrica che era gratuita. In sostanza nell'area io ho trovato dei relitti di camper adibiti ad abitazioni permanenti, con l'uso di energia elettrica a spese dei contribuenti. Non conosco chi governa la citta di Faenza e a quale partito appartenga, l'unica cosa che dico che 20 anni fà, io e tanti altri portavamo per esempio il governo e le amministrazioni dell'Emilia_Romagna. Oggi non sono certo un esempio!!!!!!!
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 30/09/2007 alle: 08:24:27
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci il 14/07 nel topic #18406
Per il momento sono felice che tu non sia un legislatore, mi spiace per te.>
> Ti faccio conoscere, in anteprima, la parte dispositiva dell'ordinanza che ho preparato su richiesta del Sindaco del mio comune, sulla traccia di questa emanata a Faenza. Non sono citati gli ospiti stranieri (senza fissa dimora) e non si fa riferimento a campeggi ed attendamenti, ma c'e' tutto quanto. Su tutto il territorio comunale e' vietata la collocazione di qualsiasi struttura, utilizzabile come alloggio (anche precario), in assenza della pertinente autorizzazione.id="red">id="size2">id="red"> Dalla presente disposizione sono esclusi i veicoli di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, quando soggetti alla relativa normativaid="red">. ------------------------------ p.s. (in adattamento dalla meccanica alla prosa): come affermava Henry Ford, "meno si scrive, meno probabili sono gli errori".
>
> Qual'è l'effetto che vuoi ottenere con una simile ordinanza? Ho qualche dubbio sulla sua formulazione.
>
> Il fatto sanzionato è la collocazione. Vale a dire che hai vietato la costituzione di un attendamento. Questo è il "reato" definito dall'ordinanza. Non ha poi influenza se l'attendamento è utilizzato o no. Se però escludi i veicoli "quando soggetti al CDS", in pratica consenti l'uso abitativo del camper se presenta, ai fini del CDS la stessa condizione dell'art. 185 comma 2 perché in tal caso IL VEICOLO è soggetto al CDS e non costituisce attendamento.... la sosta dell'autocaravan, ove consentita sulla sede stradale, non costituisce (un) CAMPEGGIO - (un) ATTENDAMENTO ( ENTRAMBI sostantivi). Se vuoi vietare, per l'autocaravan, anche l'uso abitatito, devi rifarti al divieto di campeggio (non sostantivo ma azione di campeggiare) dell'equipaggio, come definito dalla Cassazione citando le due sentenze nelle premesse dell'ordinanza, l'art. 117 della Costituzione e l'Accordo Stato Regioni recepito con Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001, l'art. 1 del CDS. Ciò per escludere che l'art. 185 (al di là della sintassi utilizzata - che per qualche imbecille sembra ambigua ma non lo è) sia interpretato come diritto dell'equipaggio a campeggiare. Poi per favore quando l'ordinanza è stata emessa comunica qui comune ed estremi in modo che qualche solone fiorentino che si scaglia contro le ordinanze anticamper abbia la possibilità di ricorre al Ministero o al Tar e vediamo in questo caso come va a finire. id="size3">

Modificato da Anto57 - O Nonno il 30/09/2007 alle 08:29:25
19
TheDevil
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23/11/2006 4720
Inserito il 30/09/2007 alle: 14:27:44
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci il 14/07 nel topic #18406
Per il momento sono felice che tu non sia un legislatore, mi spiace per te.>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Ti faccio conoscere, in anteprima, la parte dispositiva dell'ordinanza che ho preparato su richiesta del Sindaco del mio comune, sulla traccia di questa emanata a Faenza. Non sono citati gli ospiti stranieri (senza fissa dimora) e non si fa riferimento a campeggi ed attendamenti, ma c'e' tutto quanto. Su tutto il territorio comunale e' vietata la collocazione di qualsiasi struttura, utilizzabile come alloggio (anche precario), in assenza della pertinente autorizzazione. Dalla presente disposizione sono esclusi i veicoli di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, quando soggetti regolamentati dalla relativa normativa. ------------------------------ p.s. (in adattamento dalla meccanica alla prosa): come affermava Henry Ford, "meno si scrive, meno probabili sono gli errori".>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Qual'e' l'effetto che vuoi ottenere con una simile ordinanza? Ho qualche dubbio sulla sua formulazione.>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Gli stessi dell'ordinanza di Faenza ma con meno parole. Se mi accenni al tuo dubbio posso verificare se hai colpito nel segno oppure se ne ho tenuto conto.>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Il fatto sanzionato e' la collocazione.[1]id="red"> Vale a dire che hai vietato[2]id="red"> la costituzione di un attendamento. Questo e' il "reato" definito dall'ordinanza. Non ha poi influenza se l'attendamento e' utilizzato o no.[3]id="red"> Se però escludi i veicoli "quando soggetti al CDS", in pratica consenti l'uso abitativo del camper[4]id="red"> se presenta, ai fini del CDS la stessa condizione dell'art. 185 comma 2 perche' in tal caso IL VEICOLO e' soggetto al CDS e non costituisce attendamento.... la sosta dell'autocaravan, ove consentita sulla sede stradale, non costituisce (un) CAMPEGGIO - (un) ATTENDAMENTO ( ENTRAMBI sostantivi). Se vuoi vietare, per l'autocaravan, anche l'uso abitativo[4]id="red">, devi rifarti al divieto di campeggio (non sostantivo ma azione di campeggiare) dell'equipaggio, come definito dalla Cassazione citando le due sentenze nelle premesse dell'ordinanza, l'art. 117 della Costituzione e l'Accordo Stato Regioni recepito con Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001, l'art. 1 del CDS. Cio' per escludere che l'art. 185 (al di là della sintassi utilizzata - che per qualche imbecille sembra ambigua ma non lo e') sia interpretato come diritto dell'equipaggio a campeggiare. Poi per favore quando l'ordinanza e' stata emessa comunica qui comune ed estremi in modo che qualche solone fiorentino che si scaglia contro le ordinanze anticamper[4]id="red"> abbia la possibilita' di ricorrere al Ministero o al Tar e vediamo in questo caso come va a finire.>
> [1]id="red"> Il fatto sanzionato e' la collocazione in assenza della pertinente autorizzazione. [2]id="red"> Piano con le attribuzioni. Ho scritto soltanto una "bozza" di ordinanza (a seguito di una amichevole richiesta). Competera' al Sindaco valutarne "pro e contro" unitamente ai suoi collaboratori istituzionali ed apportare le modifiche che riterra' eventualmente necessarie, dovendosene assumere la responsabilita'. [3]id="red"> E ti pare poco. Se c'e' il trasgressore, gli si contesta l'infrazione e, se la sanzione e' pagata, gli si consente di allontanarsi con la sua "struttura". Se il trasgressore non c'e' (oppure se non paga), la "struttura" viene rimossa e custodita in Depositeria Comunale. [4]id="red"> L'ordinanza non nasce con grette finalita' "anticamper", in quanto il Sindaco ha ben presente che ogni autocaravan e' un veicolo omologato per fungere anche da alloggio (oltre che per il trasporto delle persone).
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Inserito il 30/09/2007 alle: 15:40:12
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci il 14/07 nel topic #18406
Per il momento sono felice che tu non sia un legislatore, mi spiace per te.>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Ti faccio conoscere, in anteprima, la parte dispositiva dell'ordinanza che ho preparato su richiesta del Sindaco del mio comune, sulla traccia di questa emanata a Faenza. Non sono citati gli ospiti stranieri (senza fissa dimora) e non si fa riferimento a campeggi ed attendamenti, ma c'e' tutto quanto. Su tutto il territorio comunale e' vietata la collocazione di qualsiasi struttura, utilizzabile come alloggio (anche precario), in assenza della pertinente autorizzazione. Dalla presente disposizione sono esclusi i veicoli di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, quando soggetti regolamentati dalla relativa normativa. ------------------------------ p.s. (in adattamento dalla meccanica alla prosa): come affermava Henry Ford, "meno si scrive, meno probabili sono gli errori".>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Qual'e' l'effetto che vuoi ottenere con una simile ordinanza? Ho qualche dubbio sulla sua formulazione.>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Gli stessi dell'ordinanza di Faenza ma con meno parole. Se mi accenni al tuo dubbio posso verificare se hai colpito nel segno oppure se ne ho tenuto conto.>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Il fatto sanzionato e' la collocazione.[1]id="red"> Vale a dire che hai vietato[2]id="red"> la costituzione di un attendamento. Questo e' il "reato" definito dall'ordinanza. Non ha poi influenza se l'attendamento e' utilizzato o no.[3]id="red"> Se però escludi i veicoli "quando soggetti al CDS", in pratica consenti l'uso abitativo del camper[4]id="red"> se presenta, ai fini del CDS la stessa condizione dell'art. 185 comma 2 perche' in tal caso IL VEICOLO e' soggetto al CDS e non costituisce attendamento.... la sosta dell'autocaravan, ove consentita sulla sede stradale, non costituisce (un) CAMPEGGIO - (un) ATTENDAMENTO ( ENTRAMBI sostantivi). Se vuoi vietare, per l'autocaravan, anche l'uso abitativo[4]id="red">, devi rifarti al divieto di campeggio (non sostantivo ma azione di campeggiare) dell'equipaggio, come definito dalla Cassazione citando le due sentenze nelle premesse dell'ordinanza, l'art. 117 della Costituzione e l'Accordo Stato Regioni recepito con Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001, l'art. 1 del CDS. Cio' per escludere che l'art. 185 (al di là della sintassi utilizzata - che per qualche imbecille sembra ambigua ma non lo e') sia interpretato come diritto dell'equipaggio a campeggiare. Poi per favore quando l'ordinanza e' stata emessa comunica qui comune ed estremi in modo che qualche solone fiorentino che si scaglia contro le ordinanze anticamper[4]id="red"> abbia la possibilita' di ricorrere al Ministero o al Tar e vediamo in questo caso come va a finire.>
> [1]id="red"> Il fatto sanzionato e' la collocazione in assenza della pertinente autorizzazione. [2]id="red"> Piano con le attribuzioni. Ho scritto soltanto una "bozza" di ordinanza (a seguito di una amichevole richiesta). Competera' al Sindaco valutarne "pro e contro" unitamente ai suoi collaboratori istituzionali ed apportare le modifiche che riterra' eventualmente necessarie, dovendosene assumere la responsabilita'. [3]id="red"> E ti pare poco. Se c'e' il trasgressore, gli si contesta l'infrazione e, se la sanzione e' pagata, gli si consente di allontanarsi con la sua "struttura". Se il trasgressore non c'e' (oppure se non paga), la "struttura" viene rimossa e custodita in Depositeria Comunale. [4]id="red"> L'ordinanza non nasce con grette finalita' "anticamper", in quanto il Sindaco ha ben presente che ogni autocaravan e' un veicolo omologato per fungere anche da alloggio (oltre che per il trasporto delle persone).
>
> Allora Ok, anche per le precisazioni da 1 a 4; ma gli IVANOP e i CALOSCI che si comportino come i ROM in camper rispettando la condizione del mezzo descritta nell'art. 185 comma 2 non li mandi via.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 30/09/2007 alle: 18:02:38
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Allora Ok, anche per le precisazioni da 1 a 4; ma gli IVANOP e i CALOSCI che si comportino come i ROM in camper rispettando la condizione del mezzo descritta nell'art. 185 comma 2 non li mandi via. >
> Calosci NON si comporta come un ROMid="red">, ma come un normalissimo ed educatissimo CITTADINO ITALIANOid="blue">!!!id="size5"> Leggo, restando sbigottito, come una persona che si professa camperista possa consigliare ai comuni delle norme anticamperista. Di certo di questi limiti e divieti come CITTADINO ITAIANO me ne sbatto le palle e quando e se prenderò multe e contravvenzioni darò battaglia come tutte le volte che ne ho presa qualcuna che ho ritenuto ingiosta. Altro che ROM!!!
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 30/09/2007 alle: 19:27:39
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Allora Ok, anche per le precisazioni da 1 a 4; ma gli IVANOP e i CALOSCI che si comportino come i ROM in camper rispettando la condizione del mezzo descritta nell'art. 185 comma 2 non li mandi via.id="red">id="size6"> >
> Calosci NON si comporta come un ROMid="red">, ma come un normalissimo ed educatissimo CITTADINO ITALIANOid="red">id="blue">!!!id="size5"> Leggo, restando sbigottito, come una persona che si professa
>
> Le due cose sono assolutamente compatibili. Il CDS non discrimina ROM, Calosci e IVANOP quando usano il camper nella codizione da me descritta (art. 182 CDS). In questo casio Calosci, IVANOP e i ROM hanno gli stessi diritti per il CDS. Non vedo i motivi di cotanta doglianza..... a meno che Calosci non voglia dire che comunque lui ha quel diritto ed ai ROM deve essere negato msempre e comunque. Vuoi dire questo? SAS.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 30/09/2007 alle 19:48:27
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 30/09/2007 alle: 21:53:57
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Allora Ok, anche per le precisazioni da 1 a 4; ma gli IVANOP e i CALOSCI che si comportino come i ROM in camper rispettando la condizione del mezzo descritta nell'art. 185 comma 2 non li mandi via.id="red">id="size6"> >
> Calosci NON si comporta come un ROMid="red">, ma come un normalissimo ed educatissimo CITTADINO ITALIANOid="red">id="blue">!!!id="size5"> Leggo, restando sbigottito, come una persona che si professa
>
> Le due cose sono assolutamente compatibili. Il CDS non discrimina ROM, Calosci e IVANOP quando usano il camper nella codizione da me descritta (art. 182 CDS). In questo casio Calosci, IVANOP e i ROM hanno gli stessi diritti per il CDS. Non vedo i motivi di cotanta doglianza..... a meno che Calosci non voglia dire che comunque lui ha quel diritto ed ai ROM deve essere negato msempre e comunque. Vuoi dire questo? SAS.
>
> LA differenza tra CALOSCI e i ROM, almeno la stragrande maggioranza dei ROM, che CALOSCI non apre tendalini, non mette furoi dal camper tavoli, sedie, lavatrici, lavastoviglie, antenne da campo, panni ad asciugare.... CALOSCI, a differenza dei ROM, non fa accampamenti. In caso, se si comportano secondo le regole della civile convivenza e secondo quanto stabilito dal CdS art. 185, sono i ROM a comportarsi come CALOSCI. La cosa è profondamente differente! Ciao
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 30/09/2007 alle: 22:26:40
Visto che la cassazione (tanto "magnificata" da qualcuno per alcune sentenze anti-camperiste) ha sentenziato che il "vaffa" e' lecito (robe de matt...) , mi viene una voglia di dire... Detto cio' , per risolvere il "problema" basterebbe adottare semplici misure (p.e. sosta max consentita di 48/72 ore, limitare il nr. di parcheggi per camper attigui p.e. 10) e poi sanzionare (o prendere provvedimenti) singolarmente chi (CHIUNQUE SIA) commette delle infrazioni (p.e. violazione dell’art 185 comma 2, superamento limite temporale di sosta, sosta ove non consentito ma a condizione che ovviamente esistano parcheggi anche per camper anche nelle prossimita' del centro e dei luoghi di interesse, scarico selvaggio, ...) id="blue">

Modificato da IvanoPP il 30/09/2007 alle 22:49:04
19
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23/11/2006 4720
Inserito il 01/10/2007 alle: 14:05:48
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Allora Ok, anche per le precisazioni da 1 a 4, ...>
> Ti ringrazio. Nello stesso tempo mi spiace molto che tu non abbia voluto trascurare occasione per rinfocolare altre discussioni.
19
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23/11/2006 4720
Inserito il 01/10/2007 alle: 14:07:03
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Leggo, restando sbigottito, come una persona che si professa camperista possa consigliare ai comuni delle norme anticamperista.>
> Ritengo che la tua espressione sia rivolta a me, che in questo 'topic' ti ho informato sullo stralcio di una bozza d'ordinanza comunale. Se la mia deduzione e' esatta, sono io a rimanere sbigottito della tua reazione, perche' in quella ordinanza non c'e' alcunche' di anticamperista, come ho cercato di confermare nelle due risposte a Ngeloco ed Anto57. Sempre nel presupposto che ti sia rivolto a me, fammi cortesemente sapere dove tu invece avresti rilevato un aspetto anticamperista e provero' a darti una spiegazione, per quanto nelle mie possibilita'. Non ti posso assicurare che il testo della mia bozza resti invariato, ma sentirmi dare dell'anticamperista spiace tanto.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 01/10/2007 alle: 14:07:05
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci LA differenza tra CALOSCI e i ROM, almeno la stragrande maggioranza dei ROM, che CALOSCI non apre tendalini, non mette furoi dal camper tavoli, sedie, lavatrici, lavastoviglie, antenne da campo, panni ad asciugare.... id="red">CALOSCI, a differenza dei ROM, non fa accampamenti. In caso, se si comportano secondo le regole della civile convivenza e secondo quanto stabilito dal CdS art. 185, sono i ROM a comportarsi come CALOSCI. La cosa è profondamente differente! Ciao >
> Calosci usa il generatore.... il comportamento deborda dall'art. 185. Io mi sono riferito ai ROM che usano il cmaper come te. Ce ne sono. Conosco due famiglie che hanno il camper targato FI e spesso hanno il camper in fortezza a Siena. Da questo punto di vista quelle due famiglie sono come te o tu come loro. Quando c'è il segno di uguaglianza dire Calosci come i Rom o i Rom come Calosci non fa differenza. Quando i rom usano il camper come te sono uguali a te (per il CDS).
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 01/10/2007 alle: 14:57:29
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci LA differenza tra CALOSCI e i ROM, almeno la stragrande maggioranza dei ROM, che CALOSCI non apre tendalini, non mette furoi dal camper tavoli, sedie, lavatrici, lavastoviglie, antenne da campo, panni ad asciugare.... id="red">CALOSCI, a differenza dei ROM, non fa accampamenti. In caso, se si comportano secondo le regole della civile convivenza e secondo quanto stabilito dal CdS art. 185, sono i ROM a comportarsi come CALOSCI. La cosa è profondamente differente! Ciao >
> Calosci usa il generatore.... il comportamento deborda dall'art. 185. Io mi sono riferito ai ROM che usano il cmaper come te. Ce ne sono. Conosco due famiglie che hanno il camper targato FI e spesso hanno il camper in fortezza a Siena. Da questo punto di vista quelle due famiglie sono come te o tu come loro. Quando c'è il segno di uguaglianza dire Calosci come i Rom o i Rom come Calosci non fa differenza. Quando i rom usano il camper come te sono uguali a te (per il CDS).
>
> Dire che ALCUNIid="size6"> ROM sono come CALOSCI non è come dire che CALOSCI è come i ROM (tutti)id="size6">. CALOSCI usa il generatore, tiene accesa la stufa e il frigorifero. CALOSCI usa il generatore quando non dà fastidioid="size5"> perché il rumore è coperto dai rumori circostanti. CALOSCI non si ferma per mesi in un luogo. CALOSCI non si attenda o fa campeggio. Quindi se qualche ROM si comporta come CALOSCIid="size6"> benvengano questi "qualche"id="size6"> ROM.
19
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23/11/2006 4720
Inserito il 01/10/2007 alle: 17:00:31
quote:Originally posted by stirner, some time ago
ANTO NONNO: non ci siamo, non ci siamo, è tutto inutile. come ho gia scritto nel 1922 su lamarcia.suroma.it la strada non è come ci aggrada. ma voi non mi leggete continuate a ciurlare. come è triste tutto ciò. facite ammujna ANTO PROF: come ho dimostrato nel ricorso vinto a casalecchio sul meno, se il mio camper è in movimento quella è una strada, se si ferma quello è un parcheggio, se svolta è una curva, se si ribalta quella è un'area riservata ai ribaltamenti. appena la cassazione mi darà definitivamente ragione metto tutto in rete e vedrete, vedreteid="size2">>
>
22
casalecchio
casalecchio
08/09/2004 729
Inserito il 01/10/2007 alle: 18:22:13
Ciao The Devil , scusa se ti disturbo ma avrei bisogno di scriverti in privato . La mia email è luigi.gangini@fastwebnet.it Grazie ciao luigi
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 01/10/2007 alle: 19:15:31
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >
> Calosci la frase è chiara: Allora Ok, anche per le precisazioni da 1 a 4; ma gli IVANOP e i CALOSCI che si comportino come i ROM in camper rispettando la condizione del mezzo descritta nell'art. 185 comma 2 non li mandi via. Non ci sono virgole, entrambi rispettano l'art. 185 comma due c'è scritto che non limandi via, per questo. In questo caso siete uguali. Anche se uno apre il tendalino e l'altro accende il generatore, siete due che infrangono l'art. 185 e siete, per questo, uguali, fate la stessa azione che costituisce campeggio per l'art. 185 comma due! Il resto sono altre considerazioni che non sto facendo io... le stai facendo tu...
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 01/10/2007 alle: 20:32:31
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >
> Calosci la frase è chiara: Allora Ok, anche per le precisazioni da 1 a 4; ma gli IVANOP e i CALOSCI che si comportino come i ROM in camper rispettando la condizione del mezzo descritta nell'art. 185 comma 2 non li mandi via. Non ci sono virgole, entrambi rispettano l'art. 185 comma due c'è scritto che non limandi via, per questo. In questo caso siete uguali. Anche se uno apre il tendalino e l'altro accende il generatore, siete due che infrangono l'art. 185 e siete, per questo, uguali, fate la stessa azione che costituisce campeggio per l'art. 185 comma due! Il resto sono altre considerazioni che non sto facendo io... le stai facendo tu...
>
> Con la differenza che un generatore coperto dai rumori del traffico non è notato da nessuno, mentre un tendalino aperto o un tavolo si. In ogni caso è vegognoso leggere di comperisti che vogliono scrivere norme anti camper. Ciao
19
TheDevil
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23/11/2006 4720
Inserito il 09/10/2007 alle: 20:57:02
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Leggo, restando sbigottito, come una persona che si professa camperista possa consigliare ai comuni delle norme anticamperista.>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Ritengo che la tua espressione sia rivolta a me, che in questo 'topic' ti ho informato sullo stralcio di una bozza d'ordinanza comunale. Se la mia deduzione e' esatta, sono io a rimanere sbigottito della tua reazione, perche' in quella ordinanza non c'e' alcunche' di anticamperista, come ho cercato di confermare nelle due risposte a Ngeloco ed Anto57. Sempre nel presupposto che ti sia rivolto a me, fammi cortesemente sapere dove tu invece avresti rilevato un aspetto anticamperista e provero' a darti una spiegazione, per quanto nelle mie possibilita'. Non ti posso assicurare che il testo della mia bozza resti invariato, ma sentirmi dare dell'anticamperista spiace tanto.>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
In ogni caso e' vergognoso leggere di camperisti che vogliono scrivere norme anticamper.>
> Sono sempre in attesa di sapere se i tuoi interventi citati siano riferiti ai miei contributi in questo 'topic'.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4720
Inserito il 09/10/2007 alle: 21:05:26
quote:Originally posted by IvanoPP
Fossero tutte cosi' le ordinanze [:0] in quanto si fa (correttamente) riferimento all'art. 185 comma 2 del CdS !id="blue">>
>
quote:Originally posted by IvanoPP
Noto pero' che ce la state mettendo proprio tutta per far si' (anche "consigliando" le amm. comunali sul da farsi, manco ce ne fosse il bisogno) che si debba solo ed esclusivamente andare in AA e/o camping.id="blue">>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Hai cambiato opinione sull'ordinanza di Faenza oppure non hai letto il punto [4] della mia risposta a Ngeloco?>
> Posso sperare di avere la tua risposta? ------------------------------ p.s.: nel frattempo ti ho reso disponibili anche i chiarimenti forniti ad Anto57.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 09/10/2007 alle: 22:54:59
quote:Originally posted by TheDevil Posso sperare di avere la tua risposta?>
> L'ordinanza di Faenza indicando quale e' la condizione di campeggio di un camper (ovvero il 185 c.2) mi pare chiara, non cosi' come invece la "tua" (cosi' come la LR Emilia Romagna, dove ho inserito dei miei commenti nel relativo 3D, magari se vuoi a tua volta commentare...) ovvero la mia impressione e' che sia scritta in modo da fornire possibili "interpretazioni" che come ben sappiamo di solito sono sfavorevoli ai "nemici" (e favorevoli agli "amici").id="blue">
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