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salito
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21/03/2009 28534
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Inserito il 30/10/2023 alle: 21:22:22
In risposta al messaggio di Giovanni del 30/10/2023 alle 20:20:47

È montato di serie dall'allestitore, in modo fisso ma estraibile.  Giovanni 
quindi è ovvio che sia trascritto sul libretto sarebbe da truffatori se non lo avessero trascritto
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 30/10/2023 alle 21:24:41
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TheDevil
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23/11/2006 4690
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Inserito il 31/10/2023 alle: 14:14:14

   
Anto1957 ha scritto:
THEDEVIL [...]  si meraviglia che costruttori di veicoli fase 1 e allestitori fase 2 facciano riferimento a entità omologate con la 26R (sic!).

Io ho chiesto:
Dovresti cortesemente evidenziare il passaggio del mio intervento nel quale avrei espresso meraviglia.

Anto 1957 ha scritto:
Ricavo, ed è un interpretazione mia del testo scritto, che l’estensore evidenzi meraviglia o sorpresa...

==============================

Allora, in una prossima similare occasione, mi permetto suggerirti di voler precisare che l'intenzione attribuita al tuo interlocutore deriva dalla tua interpretazione delle sue affermazioni.

Nello specifico, la tua Interpretazione e' assolutamente infondata perche' a me va benissimo che il costruttore di un veicolo (per il quale ha previsto il montaggio optional di una struttura portamoto): 
- scelga sul mercato un'entita' tecnica indipendente omologata 26R del tipo portabagagli;
- "trasformi" sotto la propria responsabilita' il portabagagli (omologato 26R) in struttura portamoto;
- presenti la struttura portamoto all'omologazione unitamente al veicolo cui e' destinata.

 
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 31/10/2023 alle: 14:44:44

Anto 1957 ha scritto:
... circolare, che pur abrogata, è ritenuta valida per la parte in questione ove si ritiene obblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto, se no niente!

==============================

Dalla circolare abrogata (n.1906/4120-B041 del 6 maggio 1999) ho trascritto la seguente considerazione a validita', a mio avviso, permanente: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan.

Dove hai visto che detta considerazione  obblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto?

 
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23/11/2006 4690
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Inserito il 31/10/2023 alle: 15:15:15

Anto1957 ha scritto:
... ma sono anche vere alcune altre cose: l'allestitore (fase 2) in ogni caso va a progettare un portamoto per un telaio che non ha progettato lui stesso; sarebbe più coerente lo facesse il produttore di fase 1 che sa come ha fatto il telaio visto che su questo è montato.
Ora, per  quale motivo logico dovrebbe essere il costruttore [...] e lui solo a dover progettare [,,,] un portamoto su un telaio che non risulta di sua progettazione  e omologazione è un "mistero logico".


==============================

Il "mistero logico" ti apparira' automaticamente svelato nel momento in cui riuscirai a comprendere il significato di una disposizione dall'art. 13 del Regolamento (UE) n.2018/858, che hai per giunta trascritto in un punto successivo del tuo intervento:
Nel caso di un'omologazione in piu' fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformita' della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entita' tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo.

Ad esempio, e' il costruttore dell'autocaravan (ovvero l'allestitore) che rilascia eventuali autorizzazioni per l'aggiornamento della CdC con ulteriori misure di pneumatici.

In contrasto con il tuo "mistero logico" non e' il fornitore dell'autotelaio il soggetto designato a rilasciare l'autorizzazione.
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
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Inserito il 31/10/2023 alle: 15:29:40
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 14:14:14

    Anto1957 ha scritto: THEDEVIL [...]  si meraviglia che costruttori di veicoli fase 1 e allestitori fase 2 facciano riferimento a entità omologate con la 26R (sic!). Io ho chiesto: Dovresti cortesemente evidenziare
il passaggio del mio intervento nel quale avrei espresso meraviglia. Anto 1957 ha scritto: Ricavo, ed è un interpretazione mia del testo scritto, che l’estensore evidenzi meraviglia o sorpresa... ============================== Allora, in una prossima similare occasione, mi permetto suggerirti di voler precisare che l'intenzione attribuita al tuo interlocutore deriva dalla tua interpretazione delle sue affermazioni. Nello specifico, la tua Interpretazione e' assolutamente infondata perche' a me va benissimo che il costruttore di un veicolo (per il quale ha previsto il montaggio optional di una struttura portamoto):  - scelga sul mercato un'entita' tecnica indipendente omologata 26R del tipo portabagagli; - trasformi sotto la propria responsabilita' il portabagagli (omologato 26R) in struttura portamoto; - presenti la struttura portamoto all'omologazione unitamente al veicolo cui e' destinata.  
...
Chiarire cortesemente "trasformi" sotto la propria responsabilita' il portabagagli (omologato 26R) in struttura portamoto"... 
O se invece non c'è alcuna trasformazione... e viene installato sic et simpliciter semplicemente portandolo in omologazione insieme al veicolo. Questo apre la strada a sottoporre a visita, collaudo e trascrizione anche gli altri portabagagli come portamoto e trascriverli sulla CDC che abbiano la stessa omologazione come entità indipendente, con buona pace dell'art. 78 e del nulla osta.
 
Rispondere cortesemente alla domanda sul come viene trattato nella legislazione comunitaria il PORTAMOTO. Su questo non ho ottenuto risposta.


 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 31/10/2023 alle 15:41:34
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
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Inserito il 31/10/2023 alle: 15:31:48
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 14:44:44

Anto 1957 ha scritto: ... circolare, che pur abrogata, è ritenuta valida per la parte in questione ove si ritiene obblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto, se no niente! ==============================
Dalla circolare abrogata (n.1906/4120-B041 del 6 maggio 1999) ho trascritto la seguente considerazione a validita', a mio avviso, permanente: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. Dove hai visto che detta considerazione obblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto?  
...
Ritengo la mia attribuzione, da semplice lettore,  fondata. La tua precisazione successiva "trasformi" me ne da ragione... ma è tardiva. E' chi scrive che dovrebbe dire ... forse non mi sono spiegato.
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 31/10/2023 alle 15:45:08
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
Rispondi Abuso
Inserito il 31/10/2023 alle: 15:40:17
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 14:44:44

Anto 1957 ha scritto: ... circolare, che pur abrogata, è ritenuta valida per la parte in questione ove si ritiene obblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto, se no niente! ==============================
Dalla circolare abrogata (n.1906/4120-B041 del 6 maggio 1999) ho trascritto la seguente considerazione a validita', a mio avviso, permanente: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. Dove hai visto che detta considerazione obblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto?  
...
Ho già detto che questa tesi non è condivisibile, direi "bizzarra", in primis perché l'installazione di una entità omologata in base a R26 risponde alle istruzioni di montaggio del suo produttore che ha già ottenuto l'omologazione anche con riferimento a specifici veicoli.
Poi perché per assicurare una qualcosa bisogna essere certi, nel tuo assunto, di aver progettato sia il telaio che l'entità che si va a montare. E che un costruttore di autocaravan, se come affermi può utlizzare una entità 26r, pur assumendosi la responsabilità dell'omologazione non può garantire ciò che affermi perché è oggetto di valutazione nell'omologazione dell'entità indipendente.

Ma per me la questione è chiusa dal fatto che invece un costruttore di autocaravan può installare il portamoto disponibile sul mercato, dotato di propria omologazione da R26 che riguarda specifici veicoli, e che (solo?) per l'italia è soggetto all'art. 78. E con ciò non assume responsabilitòà che vada oltre quelle dell'oologazione dell'entità per un determinato veicolo. La responsabilità sulla tenuta del portamoto ricade sul suo produttore e omologatore per quel veicolo.

Resta ancora una risposta che aspetto tu dia: come è trattato il portamoto in UE. 
La verità non piace.
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3010
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Inserito il 31/10/2023 alle: 15:48:53
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 15:15:15

Anto1957 ha scritto: ... ma sono anche vere alcune altre cose: l'allestitore (fase 2) in ogni caso va a progettare un portamoto per un telaio che non ha progettato lui stesso; sarebbe più coerente lo facesse il produttore
di fase 1 che sa come ha fatto il telaio visto che su questo è montato. Ora, per  quale motivo logico dovrebbe essere il costruttore [...] e lui solo a dover progettare [,,,] un portamoto su un telaio che non risulta di sua progettazione  e omologazione è un mistero logico. ============================== Il mistero logico ti apparira' automaticamente svelato nel momento in cui riuscirai a comprendere il significato di una disposizione dall'art. 13 del Regolamento (UE) n.2018/858, che hai per giunta trascritto in un punto successivo del tuo intervento: Nel caso di un'omologazione in piu' fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformita' della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entita' tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. Ad esempio, e' il costruttore dell'autocaravan (ovvero l'allestitore) che rilascia eventuali autorizzazioni per l'aggiornamento della CdC con ulteriori misure di pneumatici. In contrasto con il tuo mistero logico non e' il fornitore dell'autotelaio il soggetto designato a rilasciare l'autorizzazione.
...
Per quanto riguarda i portamoto il collaudo e la trascrizione a libretto ha un senso, però con la circolare di mette sullo stesso piano anche i portabici da gancio traino, cosa a mio avviso senza senso. 
Il gancio ha la sua omologazione, l'installatore certifica che è adatto al veicolo e montato correttamente, viene trascritto a libretto, ha i suoi limiti di carico verticale, il portabici è omologato come struttura indipendente da montare su un gancio omologato e trascritto, ha una massa dichiarata, se compatibile con il carico ammesso dal gancio perché richiedere un ulteriore passaggio burocratico? 
 
Adria Coral Compact, il camper coupè
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
Rispondi Abuso
Inserito il 31/10/2023 alle: 15:51:00
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 15:15:15

Anto1957 ha scritto: ... ma sono anche vere alcune altre cose: l'allestitore (fase 2) in ogni caso va a progettare un portamoto per un telaio che non ha progettato lui stesso; sarebbe più coerente lo facesse il produttore
di fase 1 che sa come ha fatto il telaio visto che su questo è montato. Ora, per  quale motivo logico dovrebbe essere il costruttore [...] e lui solo a dover progettare [,,,] un portamoto su un telaio che non risulta di sua progettazione  e omologazione è un mistero logico. ============================== Il mistero logico ti apparira' automaticamente svelato nel momento in cui riuscirai a comprendere il significato di una disposizione dall'art. 13 del Regolamento (UE) n.2018/858, che hai per giunta trascritto in un punto successivo del tuo intervento: Nel caso di un'omologazione in piu' fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformita' della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entita' tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. Ad esempio, e' il costruttore dell'autocaravan (ovvero l'allestitore) che rilascia eventuali autorizzazioni per l'aggiornamento della CdC con ulteriori misure di pneumatici. In contrasto con il tuo mistero logico non e' il fornitore dell'autotelaio il soggetto designato a rilasciare l'autorizzazione.
...
Non trovo questo concetto nell'art. 13, riferito a portamoto o portabagagli o a entrambi,  sarà sicuramente una mia svista, ti prego indicarmi il punto in cui ciò è previsto nel regolamento 2018/858. 

Ad esempio, e' il costruttore dell'autocaravan (ovvero l'allestitore) che rilascia eventuali autorizzazioni per l'aggiornamento della CdC con ulteriori misure di pneumatici.

Per i PORTACARICHI da CDC (la mia di Goldschmitt) ricordo quanto riportato nel comunicato  della Goldschmitt  pubblicato su questo forum nel 2011:

«Tutti i nostri dispositivi sono installati, come previsto dall’ente omologatore, direttamente sul telaio originale del veicolo, sui punti di ancoraggio previsti dal costruttore di fase 1 senza interferire con la sovrastruttura del costruttore di fase 2. Questo è il motivo per il quale non si necessita di alcuna autorizzazione dal costruttore di fase 2».

Ora perché il produttore di fase 2 debba rilasciare un nulla osta per il montaggio di una entità omologata a se stante da R26, dotata di proprio codice di omologazione EXX 26r -XX-XXXX,  per montarla su un autoveicolo che rientra tra quelli specificamente indicati e destinatari del montaggio in fase di omologazione della entità resta un mistero logico oltreché buffo.  

Grazie anticipate per la cortesia che vorrai riservarmi.

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 31/10/2023 alle 16:01:46
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 31/10/2023 alle: 15:55:55

Anto1957 ha scritto:
TheDevil richiama l’art. 78 e la circolare del 1999 a proposito del PORTAMOTO che deve essere progettato dal costruttore dell’AUTOCARAVAN  quando cita il costruttore che ha utilizzato altre omologazioni per il portamoto; riporto un passaggio dell’art. 13 Reg. 2018/858 che forse è sfuggito:  Nel caso di un'omologazione in più fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo.
Ndr… se sono indipendenti non sono quelle che ha progettato lui stesso per il veicolo .. E dice … che hanno aggiunto … non che hanno prodotto…).
   
==============================

Ti sfugge che il "portamoto" non e' omologabile come entita' tecnica indipendente.

La struttura portamoto e' una parte di un veicolo omologato nella sua interezza.

Dalle tue ripetute affermazioni riguardo ai termini "progettazione" e "produzione" mi pare di comprendere che per te siano sinonimi.

Nella progettazione di un veicolo il costruttore valuta se sul mercato ci siano pezzi e componenti gia' pronti ed utilizzabili nel completamento del veicolo.

La progettazione di un veicolo non comporta necessariamente la produzione in proprio di tutti i pezzi necessari.
 
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 31/10/2023 alle: 16:06:06
@Anto1957
Mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di cancellare i tuoi interventi che risultano inframmezzati alla mia plurima risposta al tuo intervento di ieri sera.

Mi rimane da inserire la risposta alla tua conclusione.

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
Rispondi Abuso
Inserito il 31/10/2023 alle: 17:06:26
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 16:06:06

@Anto1957 Mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di cancellare i tuoi interventi che risultano inframmezzati alla mia plurima risposta al tuo intervento di ieri sera. Mi rimane da inserire la risposta alla tua conclusione.  
Mi spiace. No. Avevo aperto una discussione apposita per capire come noi camperisti possiamo difenderci dalle due circolari del 6/9 e del 12/10 prendendo l'impegno di iscrivere io stesso gli stati consolidati della questione  nel primo post da me inserito, in modo che la summa della discussione fosse in un unico punto, ma il TEAM DI MODERAZIONE ha chiuso la discussione indicando questo e l'altro tuo Thread come trattare lo stesso argomento, che io avevo denucnciato come comfusionaria proprio per la sbrodolata di interventi. Il Thread non è stato riaperto.

Di conseguenza credo che sia opportuno attenerci alla tecnica di questo forum e alla sequenze degli interventi per non far torto alla moderazione, che rispetto ed intendo rispettare. Chi vorrà potrà tranquillamente leggere con la cronologia. 

Una curiosità, i tuoi interventi hanno un orario "strano" mi spiego 14:44:44 19:19:19 ... hai forse la possibilità di modificare il dato? Come si fa? 

P.S. io stesso ho la tua stessa perplessità in merito ad interventi che si sono succeduti al mio, in cui formulo la serie di domande,  diluendolo o oscurandolo, questo è l'effetto della dinamica di questo tipo di forum "senza albero e ramificazioni" . Ma non mi sono permesso di chiedere di cancellare gli interventi. Scusa ma la penso così.  
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 31/10/2023 alle 17:10:36
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
Rispondi Abuso
Inserito il 31/10/2023 alle: 17:29:59
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 15:55:55

Anto1957 ha scritto: TheDevil richiama l’art. 78 e la circolare del 1999 a proposito del PORTAMOTO che deve essere progettato dal costruttore dell’AUTOCARAVAN  quando cita il costruttore che ha utilizzato altre omologazioni
per il portamoto; riporto un passaggio dell’art. 13 Reg. 2018/858 che forse è sfuggito: Nel caso di un'omologazione in più fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. Ndr… se sono indipendenti non sono quelle che ha progettato lui stesso per il veicolo .. E dice … che hanno aggiunto … non che hanno prodotto…).     ============================== Ti sfugge che il portamoto non e' omologabile come entita' tecnica indipendente. La struttura portamoto e' una parte di un veicolo omologato nella sua interezza. Dalle tue ripetute affermazioni riguardo ai termini progettazione e produzione mi pare di comprendere che per te siano sinonimi. Nella progettazione di un veicolo il costruttore valuta se sul mercato ci siano pezzi e componenti gia' pronti ed utilizzabili nel completamento del veicolo. La progettazione di un veicolo non comporta necessariamente la produzione in proprio di tutti i pezzi necessari.  
...
Hai scritto:

---------------------------------------------------
Per me non lo sono mai stati, come dai miei numerosi interventi in precedenti discussioni, con l'eccezione della struttura portamoto che risulta:
- progettata dal costruttore del veicolo cui e' specificamente destinata;
- presentata all'omologazione unitamente al veicolo, ancorche' con montaggio facoltativo.
 Dalle tue ripetute affermazioni riguardo ai termini "progettazione" e "produzione" mi pare di comprendere che per te siano sinonimi.
Nella progettazione di un veicolo il costruttore valuta se sul mercato ci siano pezzi e componenti gia' pronti ed utilizzabili nel completamento del veicolo.
La progettazione di un veicolo non comporta necessariamente la produzione in proprio di tutti i pezzi necessari.

Ti sfugge che il "portamoto" non e' omologabile come entita' tecnica indipendente.
La struttura portamoto e' una parte di un veicolo omologato nella sua interezza.

Nello specifico, la  tua Interpretazione e' assolutamente infondata perche' a me va benissimo che il costruttore di un veicolo (per il quale ha previsto il montaggio optional di una struttura portamoto): 
- scelga sul mercato un'entita' tecnica indipendente omologata 26R del tipo portabagagli;
- "trasformi" sotto la propria responsabilita' il portabagagli (omologato 26R) in struttura portamoto;
- presenti la struttura portamoto all'omologazione unitamente al veicolo cui e' destinata.

-------------------------------------------
Da quello che scrivi si ri ricava che il progetto è una fase antecedente la costruzione di un oggetto che non può essere omologato come entità indipendente. Ok.  Se ciò è vero, si ammette alternativamente:
1) che il costruttore dell'autocaravan modifichi l'entità autonoma con una propria fase progettuale e operativa (disegna le modifiche, calcola/determina le specifiche tecniche e ci mette le mani sopra per modificarlo o appalta)
2) che il costruttore dell'autocaravan progetti un nuovo attrezzo da installare come PORTAMOTO e che o lo produca in proprio o che passi in appalto la produzione a ditta specializzata; 
In entrambi i casi si occupa di una fase di produzione oltre la progettazione per un attrezzo destinato esclusivamente a quel veicolo. E che immagino poi commercializzi lui stesso in esclusiva tramite propria rete. Ciò confligge con la questione Libero Mercato del Reg. 2018/858, sulla quale non hai ancora preso posizione.

Sul punto ... Ti sfugge che il "portamoto" non e' omologabile come entita' tecnica indipendente... 

Ho chiesto come sono trattati i PORTAMOTO con possibilità di caricarvi L1e e L3e  in ambito UE, avendo tu citato ed essendoti fermato all'art. 78 del CDS (norma nazionale). Quando avrò una tua gentile risposta possiamo riparlarne. Poi discutiamo anche di questo. 

P.S. in modifica.

Gradirei anche che tu indicassi in quali passaggi dell'art. 78 cds e dell'art. 236 del Regolamento di attuazione, o in altri artic oli del codice della strada e del regolamento di attuazione  è usato il termine PORTAMOTO e ove è previsto che questo debba essere oggetto di omologazione con il veicolo. Sono certo che lo troverai ma le parole esatte, o i riferimenti con altre parole e altre parti,  che implicano tutto questo, così potranno essere certamente oggetto di utile confronto. 
Ancora grazie in anticipo per le risposte che darai.
 




 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 31/10/2023 alle 19:18:32
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 31/10/2023 alle: 19:19:19

Anto1957 ha scritto:
Si ritiene che le suddette norme [ex Regolamento (UE) 2018/858) non riguardino i PORTAMOTO?   [1]
... ma siamo proprio sicuri che l’art, 78 del CDS citato da TheDevil non sia superato dalla regolamentazione europea?   [2]
Prova ne sia il fatto che almeno un costruttore ha portato in omologazione entità tecniche indipendenti quali portamoto per propri autocaravan e abbiano rilasciato l'omologazione al veicolo?  [3]

==============================

[1] La vigente normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti non riguarda direttamente i "portamoto" perche' non sono omologabili come entita' tecniche indipendenti.
Riguarda indirettamente i portamoto in analogia a qualunque altra parte (parafango, cofano, sportello, etc.) di un veicolo omologato. 

[2] Dipende da quale regolamentazione europea tu intenda riferirti.
L'art .78 CdS e' in stretta correlazione con la Direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di circolazione dei veicoli, che consente l'inserimento di dati tecnici facoltativi desunti dalla scheda di omologazione del veicolo. 
In Italia ed in quasi tutti gli altri Stati-membri e' prevista - tra l'altro - l'indicazione della lunghezza del veicolo. 
La presenza della struttura portamoto comporta l'annotazione della nuova lunghezza massima nella CdC, come da recenti esempi riportati nella discussione.
In presenza del portamoto ed in assenza dell'annotazione nella CdC si evidenzia violazione dell'art. 78 CdS, con le conseguenti sanzioni.

[3] Quel costruttore ha portato all'omologazione un veicolo, corredato di una struttura portamoto (anzi 4) derivante da un portabagagli omologato 26R.
Non girare le parole a tua convenienza.
E' il costruttore del veicolo che si e' assunto la responsabilita' (ex art.13 Reg.2018/858) di "convertire" un portabagagli in struttura portamoto, la cui installazione in after-market comporta "visita e prova" ex art 78 CdS per l'annotazione della nuova lunghezza sulla CdC del veicolo.
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p.s. vedo che non hai ravvisato l'opportunita' di cancellare i tuoi interventi intermedi, cui non daro' riscontro perche' il forum non e' un ufficio informazioni ma un luogo di scambio di opinioni.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
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Inserito il 31/10/2023 alle: 22:58:03
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 19:19:19

Anto1957 ha scritto: Si ritiene che le suddette norme [ex Regolamento (UE) 2018/858) non riguardino i PORTAMOTO?  [1] ... ma siamo proprio sicuri che l’art, 78 del CDS citato da TheDevil non sia superato dalla regolamentazione
europea?  [2] Prova ne sia il fatto che almeno un costruttore ha portato in omologazione entità tecniche indipendenti quali portamoto per propri autocaravan e abbiano rilasciato l'omologazione al veicolo? [3] ============================== [1] La vigente normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti non riguarda direttamente i portamoto perche' non sono omologabili come entita' tecniche indipendenti. Riguarda indirettamente i portamoto in analogia a qualunque altra parte (parafango, cofano, sportello, etc.) di un veicolo omologato.  [2] Dipende da quale regolamentazione europea tu intenda riferirti. L'art .78 CdS e' in stretta correlazione con la Direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di circolazione dei veicoli, che consente l'inserimento di dati tecnici facoltativi desunti dalla scheda di omologazione del veicolo.  In Italia ed in quasi tutti gli altri Stati-membri e' prevista - tra l'altro - l'indicazione della lunghezza del veicolo.  La presenza della struttura portamoto comporta l'annotazione della nuova lunghezza massima nella CdC, come da recenti esempi riportati nella discussione. In presenza del portamoto ed in assenza dell'annotazione nella CdC si evidenzia violazione dell'art. 78 CdS, con le conseguenti sanzioni. [3] Quel costruttore ha portato all'omologazione un veicolo, corredato di una struttura portamoto (anzi 4) derivante da un portabagagli omologato 26R. Non girare le parole a tua convenienza. E' il costruttore del veicolo che si e' assunto la responsabilita' (ex art.13 Reg.2018/858) di convertire un portabagagli in struttura portamoto, la cui installazione in after-market comporta visita e prova ex art 78 CdS per l'annotazione della nuova lunghezza sulla CdC del veicolo. p.s. vedo che non hai ravvisato l'opportunita' di cancellare i tuoi interventi intermedi, cui non daro' riscontro perche' il forum non e' un ufficio informazioni ma un luogo di scambio di opinioni.
...
Rispondo punto per punto riportando parti del tuo ultimo intervento cui rispondo:
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TheDevil
[1] La vigente normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti non riguarda direttamente i "portamoto" perche' non sono omologabili come entita' tecniche indipendenti.
Riguarda indirettamente i portamoto in analogia a qualunque altra parte (parafango, cofano, sportello, etc.) di un veicolo omologato. 
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Contesto questo punto.
non sono omologabili come entita' tecniche indipendenti  … non concordo su questo punto visto che ADRIA riporta omologazioni E1 26R da precedente post. Non  abbiamo la riprova se l’omologazione dei "Portapacchi" tedeschi non includa anche la possibilità di caricare L1e e L3e.
Il portamoto in questo assunto è considerato parte della carrozzeria e della sagoma come appunto parafanghi, cofano, sportello etc… cioè parte fissa…
Ritengo che Il regolamento UN/ECE 26, per la parte in cui ammette l’installazione di PORTABAGAGLI a sbalzo, rimovibile per quanto riguarda gli effetti sugli ingombri, superi la legislazione nazionale.

Già con la circolare 69402 il Ministero ha dovuto ammettere che il montaggio sul telaio di un’entità indipendente e a sbalzo non comporta etc. etc. Con la nota 30187 del 12.10.2023 è incorso, sempre il Ministero, in un grossolano errore indicando che il Regolamento UN/ECE 26 non fosse nell’allegato II al Regolamento 2018/858 pensando di  potersi rimangiare bellamente  la circolare 69402 …. e per ciliegina sulla torta all’ultimo capoverso fa riferimento ad una Direttiva la 96/53/CE, che non si occupa di veicoli M1, senza staccare e precedere con un preambolo questa citazione dopo aver trattato temi riguardanti M1. Modalità di scrivere circolari molto singolare. Forse scritta in fretta e sotto pressione.
Riporto l’ambito della Direttiva citata in posizione e periodo a fuorviante:
La presente direttiva si applica:  a ) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N2 e N3 e dei loro rimorchi della categoria 03 e 04, quali definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (')
Dove siano citati gli M1 è un altro mistero BUFFO.
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TheDevil
[2] Dipende da quale regolamentazione europea tu intenda riferirti.
L'art .78 CdS e' in stretta correlazione con la Direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di circolazione dei veicoli, che consente l'inserimento di dati tecnici facoltativi desunti dalla scheda di omologazione del veicolo. 
In Italia ed in quasi tutti gli altri Stati-membri e' prevista - tra l'altro - l'indicazione della lunghezza del veicolo. 
La presenza della struttura portamoto comporta l'annotazione della nuova lunghezza massima nella CdC, come da recenti esempi riportati nella discussione.
In presenza del portamoto ed in assenza dell'annotazione nella CdC si evidenzia violazione dell'art. 78 CdS, con le conseguenti sanzioni.

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Contesto questo punto.
In primis consente o obbliga?? E obbliga o no a trascrivere il portamoto.  Colgo che si insiste con il ritenere, il PORTAMOTO strutturalmente parte costituente il veicolo e come tale FISSO (nuova lunghezza massima), come fosse inamovibile e non un accessorio che può esserci o no e modificare o no la sagoma a discrezione di chi lo usa.
E perché questo non dovrebbe valere anche per i portabici che a loro volta posso alterare la sagoma?
Il Regolamento n. 26 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)  invece detta le  Disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne. Regolamento immediatamente applicabile. Non fosse altro perché consente le strutture PORTABAGAGLI, amovibili, capaci di modificare gli ingombri solo quando utilizzate, e che stratta le sporgenze, che sono omologate in UE  anche con KIT PORTAMOTO e pedane PORTATUTTO!! In rete ci sono vari esempi, anche su questo stesso sito (FCE I.e. Linnepe).
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TheDevil
[3] Quel costruttore ha portato all'omologazione un veicolo, corredato di una struttura portamoto (anzi 4) derivante da un portabagagli omologato 26R.
Non girare le parole a tua convenienza.
E' il costruttore del veicolo che si e' assunto la responsabilita' (ex art.13 Reg.2018/858) di "convertire" un portabagagli in struttura portamoto, la cui installazione in after-market comporta "visita e prova" ex art 78 CdS per l'annotazione della nuova lunghezza sulla CdC del veicolo.

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Da verificare se ha portato ad omologazione il veicolo in Italia o in Slovenia. Comunque cita l’omologazione di due dispositivi in base alla 26R!!! dice testualmente DISPOSITIVI PORTAMOTO CON OMOLOGAZIONE E1 26r 030551 OPPURE E1 26R 030442!!   E1 = Germania!
In specifica e forte contraddizione con la circolare ministeriale da te riportata nel tuo intervento precedente:
La circolare n. 01/M368 del 2 gennaio 2003 non risulta abrogata perche' esplicita soltanto le modalita' di applicazione di una norma da parte degli UMC:
L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all' unica condizione che esista una corrispondente versione OMOLOGATA DAL COSTRUTTORE DELL'AUTOCARAVAN che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine.
L’esempio portato da te nel post 29/10/2023 alle: 19:19:19 invece fa riferimento, fino a prova contraria,  ad omologazioni di PORTAMOTO, come riportati sulla CDC,   con proprio codice omologazione e  che vale per tutti e, data la mole di riferimenti, con quasi certezza a costruttori diversi da ADRIA. Ora basta che ti metta d’accordo con te stesso se il PORTAMOTO  deve essere omologato dal costruttore dell’autocaravan, con propria procedura distinta di omologazione (non ci sarebbe bisogno di citare codici di altre omologazioni)  o possa essere omologato da altro produttore e fatto proprio dal produttore del veicolo (citando l’omologazione dell’entità). Essendo citata l’omologazione del portamoto i.e. E1 26R 030442!!    sarebbe curioso sapere per cosa sia stato omologato…
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TheDevil
p.s. vedo che non hai ravvisato l'opportunita' di cancellare i tuoi interventi intermedi, cui non daro' riscontro perche' il forum non e' un ufficio informazioni ma un luogo di scambio di opinioni.
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Ho spiegato i motivi. Per me non è un problema. Anzi ti ringrazio per tutti i post di risposta che hai dato fin qui.
D’altra parte le mie domande erano, per la mia situazione,  pleonastiche perché, con un pizzico di presunzione, ritengo di avere le risposte che mi interessano per difendere  la mia posizione di semplice camperista. Servivano a stimolare la discussione.  Circa il  Modello Doge della Goldschmitt, esso  continuerà a portare in giro il mio scooter.  Poi ci potremo confrontare, in caso di contravvenzione,  in qualsiasi sede giudiziaria con qualunque interlocutore anche se io non ho un curriculum  di 6 pagine. wink
La verità non piace.
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24/08/2008 15242
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Inserito il 01/11/2023 alle: 10:19:16
In risposta al messaggio di Steu851 del 31/10/2023 alle 15:48:53

Per quanto riguarda i portamoto il collaudo e la trascrizione a libretto ha un senso, però con la circolare di mette sullo stesso piano anche i portabici da gancio traino, cosa a mio avviso senza senso.  Il gancio ha la
sua omologazione, l'installatore certifica che è adatto al veicolo e montato correttamente, viene trascritto a libretto, ha i suoi limiti di carico verticale, il portabici è omologato come struttura indipendente da montare su un gancio omologato e trascritto, ha una massa dichiarata, se compatibile con il carico ammesso dal gancio perché richiedere un ulteriore passaggio burocratico?   
...
Anche io trovo un po forzato, mettere su CDC il.portabici su gancio, solo perché copre la targa è luci, è un accessorio aggiuntivo, non può essere parte integrante del mezzo, allora perché non mettere su CDC, tutto il resto che va su gancio, carrelli, roulotte, ecc.?
Anche questi coprono la targa del mezzo, e hanno loro targhe e luci, quindi per il portabici dovrebbe bastare la ripetitrice, senza trascrizioni.
Ivo

Modificato da masivo il 01/11/2023 alle 10:22:14
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12/11/2006 58118
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Inserito il 01/11/2023 alle: 10:26:09
In risposta al messaggio di masivo del 01/11/2023 alle 10:19:16

Anche io trovo un po forzato, mettere su CDC il.portabici su gancio, solo perché copre la targa è luci, è un accessorio aggiuntivo, non può essere parte integrante del mezzo, allora perché non mettere su CDC, tutto il
resto che va su gancio, carrelli, roulotte, ecc.? Anche questi coprono la targa del mezzo, e hanno loro targhe e luci, quindi per il portabici dovrebbe bastare la ripetitrice, senza trascrizioni.
...
il carrello appendice, che non è un veicolo ma un accessorio, e usa la targa ripetitrice) va infatti scritto a libretto dopo collaudo, e diventa parte integrante del veicolo.
Il veicolo quando fa le revisioni deve avere l appendice attaccato e veicolo e appendice devono essere venduti unicamente assieme.

Rimorchi e caravan invece sono veicoli con proprio libretto e propria targa e sono autonomi, chi traina un rimorchio è alla guida di due veicoli.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




Anto1957
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07/10/2021 376
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Inserito il 01/11/2023 alle: 10:40:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/11/2023 alle 10:26:09

il carrello appendice, che non è un veicolo ma un accessorio, e usa la targa ripetitrice) va infatti scritto a libretto dopo collaudo, e diventa parte integrante del veicolo. Il veicolo quando fa le revisioni deve avere
l appendice attaccato e veicolo e appendice devono essere venduti unicamente assieme. Rimorchi e caravan invece sono veicoli con proprio libretto e propria targa e sono autonomi, chi traina un rimorchio è alla guida di due veicoli.
...
Cortesemente puoi citare la fonte di questa condizione evidenziata in grassetto:

Il veicolo quando fa le revisioni deve avere l appendice attaccato e veicolo e appendice devono essere venduti unicamente assieme.

dal link sotto si capirebbe che si può comprarlo a parte, portarlo a collaudo e trascriverlo sulla CDC.
"

https://portalepatente.it/train...



Grazie.
La verità non piace.
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Steu851
Steu851
27/08/2018 3010
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Inserito il 01/11/2023 alle: 12:14:36
In risposta al messaggio di Anto1957 del 01/11/2023 alle 10:40:38

Cortesemente puoi citare la fonte di questa condizione evidenziata in grassetto: Il veicolo quando fa le revisioni deve avere l appendice attaccato e veicolo e appendice devono essere venduti unicamente assieme. dal link sotto si capirebbe che si può comprarlo a parte, portarlo a collaudo e trascriverlo sulla CDC. Grazie.
Certo che lo compri a parte ma una volta trascritto a libretto devi presentarti alla revisione col carrello. 
Il fatto che non si possa vendere separatamente mi sembra strano, di sicuro va tolto dal libretto.
Il portabici non è un carrello, considera inoltre che ci sono costruttori, ad esempio BMW, che montano all'origine il gancio solo per portabici, non omologati per il traino.
Com al solito in questo paese di azzeccagarbugli si fanno norme che favoriscono le soluzioni più improvvisate ostacolando quelle più sicure, il portabici da gancio traino è di gran lunga più sicuro di quelli appesi al portellone ed anche di quelli da tetto, visto che generalmente hanno una portata superiore agli altri tipi e sono gli unici adatti al trasporto delle ebike 
Adria Coral Compact, il camper coupè

Modificato da Steu851 il 01/11/2023 alle 12:21:44
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24/08/2008 15242
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Inserito il 01/11/2023 alle: 13:22:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/11/2023 alle 10:26:09

il carrello appendice, che non è un veicolo ma un accessorio, e usa la targa ripetitrice) va infatti scritto a libretto dopo collaudo, e diventa parte integrante del veicolo. Il veicolo quando fa le revisioni deve avere
l appendice attaccato e veicolo e appendice devono essere venduti unicamente assieme. Rimorchi e caravan invece sono veicoli con proprio libretto e propria targa e sono autonomi, chi traina un rimorchio è alla guida di due veicoli.
...
Me ne ero scordato, quindi va considerato come appendice, e come il carrello appendice, si trascrive anche il portabici.
Ci sta....
Ivo
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