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Nuova normativa portamoto e portabiciclette

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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 29/10/2023 alle: 12:42:33
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/10/2023 alle 12:00:00

    Salito ha scritto: ... ha aperto un tread tutto suo...     ==============================     Nel breve volgere di una settimana la discussione cui ti riferisci ha esaurito il suo scopo, ovvero di dimostrare che
il portatutto (inteso da alcuni come parte omologata di un autoveicolo) non ha alcuna legittimazione nella vigente normativa, in contrasto con quanto affermato da Anto1957 in un suo precedente intervento in questa discussione: Se il regolamento UE26 esiste, esiste anche il portatutto.  
...
Replico la mia risposta sull'altra discussione sulla questione termine "portatutto"...

Che non esista la denominazione "portatutto" in base al regolamento UN/ECE 26 posso condividerlo.

Ma  a mio avviso non è detto che una omologazione in base al Regolamento UN/ECE 26 di un "portabagagli" non possa avere, ed essere omologato, con KIT specifici di trattenuta per trasportare oggetti diversi tra cui velocipedi e anche L1e L3e e  "altri oggetti" in forte contraddizione alla circolare Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 - Strutture portabiciclette e portasci che voleva  invece  collocare  "altri oggetti" sui carrelli appendice. 

Come non è affatto detto che un baule in metallo con peso di 150 kg trasportato su un portabagagli, omologato come tale, sia meno pericoloso di un motoveicolo L3e  di peso di 120 kg trasportato sullo stesso portabagagli (o portacarichi come da carta dc Goldschmitt) ma trattenuto con uno specifico KIT a sua volta omologato insieme con l'entità indipendente.

Mancherebbe nella normativa il principio di coerenza della norma con il fine perseguito... 

Continuo a non comprendere se il fine dei tuoi interventi sia il termine da usare o ciò che vi può essere trasportato sopra. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 29/10/2023 alle 12:42:56
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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 29/10/2023 alle: 13:13:13

GialloRosso1961 ha scritto:
... la dicitura originale Luggage Rack è stata tradotta in portapacchi nella versione italiana.
Qualche importatore l'ha trasformata, nelle proprie informative commerciali, in portacarichi, portatutto e in maniera ancora più  impropria in portamoto.
Per concludere l ultima circolare di chiarimento del ministero li definisce
portabagagli omologati come entità tecniche indipendenti ai sensi del regolamento UN 26.
Tanto per fare ancora più confusione.


==============================

Il MIT utilizza il termine legislativo appropriato e viene additato come il  soggetto che aumenta la confusione sul termine italiano che contraddistingue una delle tre entita' tecniche indipendenti [e.t.i.] che possono essere attualmente omologate ai sensi del  Regolamento ONU n. 26 [abbreviato R26].

Senza commento.

Di sèguito alcune coppie di termini d'uso frequente in riferimento alla regolamentazione della circolazione stradale e dei veicoli, con a sinistra i termini prettamente legislativi  ed a destra i termini impropri, utilizzati o per ignoranza della norma o per voluta inosservanza della stessa:
- velocipede v/ bicicletta
- motociclo v/ scooter
- rimorchio v/ carrello
- caravan v/ roulotte
- entita' tecnica indipendente v/ dispositivo [1]
- portabagagli v/ portapacchi [2]
- portabagagli v/ portacarichi [3]
- portabagagli v/ portatutto [4].

In altra discussione Masivo e' intervenuto con una sintesi molto efficace riguardo alla voluta confusione sul termine italiano da considerare quale traduzione delle espressioni "luggage rack" (EN) e "porte-bagages" (FR) figuranti nel testo del R26 pubblicato nelle lingue ufficiali dell'ONU.

Condivido appieno l'intervento di Masivo, perche' corrisponde alle considerazioni da me ripetutamente esposte in numerose precedenti discussioni sullo stesso argomento.
------------------------------
[1] termine utilizzato da alcuni produttori per identificare le proprie e.t.i. omologate R26
[2] traduzione italiana del termine "luggage rack", sostenuta da te e semplice refuso di stampa in un'edizione obsoleta del R26
[3] traduzione italiana del termine "luggage rack", utilizzata da alcuni produttori per commercializzare le proprie e.t.i. omologate R26
[4] termine utilizzato dai camperisti quale sinonimo, con scelta autonoma, della traduzione portacarichi di cui alla nota [3]
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salito
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21/03/2009 28458
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Inserito il 29/10/2023 alle: 13:53:07
 sarò noioso la mancante
R ripetitrice targa v/ R rimorchio targa 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 29/10/2023 alle 14:18:05
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27/08/2018 3003
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Inserito il 29/10/2023 alle: 14:16:17
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/10/2023 alle 13:13:13

GialloRosso1961 ha scritto: ... la dicitura originale Luggage Rack è stata tradotta in portapacchi nella versione italiana. Qualche importatore l'ha trasformata, nelle proprie informative commerciali, in portacarichi, portatutto
e in maniera ancora più  impropria in portamoto. Per concludere l ultima circolare di chiarimento del ministero li definisce portabagagli omologati come entità tecniche indipendenti ai sensi del regolamento UN 26. Tanto per fare ancora più confusione. ============================== Il MIT utilizza il termine legislativo appropriato e viene additato come il  soggetto che aumenta la confusione sul termine italiano che contraddistingue una delle tre entita' tecniche indipendenti [e.t.i.] che possono essere attualmente omologate ai sensi del  Regolamento ONU n. 26 [abbreviato R26]. Senza commento. Di sèguito alcune coppie di termini d'uso frequente in riferimento alla regolamentazione della circolazione stradale e dei veicoli, con a sinistra i termini prettamente legislativi  ed a destra i termini impropri, utilizzati o per ignoranza della norma o per voluta inosservanza della stessa: - velocipede v/ bicicletta - motociclo v/ scooter - rimorchio v/ carrello - caravan v/ roulotte - entita' tecnica indipendente v/ dispositivo [1] - portabagagli v/ portapacchi [2] - portabagagli v/ portacarichi [3] - portabagagli v/ portatutto [4]. In altra discussione Masivo e' intervenuto con una sintesi molto efficace riguardo alla voluta confusione sul termine italiano da considerare quale traduzione delle espressioni luggage rack (EN) e porte-bagages (FR) figuranti nel testo del R26 pubblicato nelle lingue ufficiali dell'ONU. Condivido appieno l'intervento di Masivo, perche' corrisponde alle considerazioni da me ripetutamente esposte in numerose precedenti discussioni sullo stesso argomento. [1] termine utilizzato da alcuni produttori per identificare le proprie e.t.i. omologate R26 [2] traduzione italiana del termine luggage rack, sostenuta da te e semplice refuso di stampa in un'edizione obsoleta del R26 [3] traduzione italiana del termine luggage rack, utilizzata da alcuni produttori per commercializzare le proprie e.t.i. omologate R26 [4] termine utilizzato dai camperisti quale sinonimo, con scelta autonoma, della traduzione portacarichi di cui alla nota [3]
...
Dire che utilizzare il termine bicicletta al posto di velocipede è da ignoranti è offensivo,  è il legislatore che continua ad usare termini arcaici e desueti. 
Adria Coral Compact, il camper coupè
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14/01/2010 29465
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Inserito il 29/10/2023 alle: 14:26:03
In risposta al messaggio di salito del 29/10/2023 alle 13:53:07

 sarò noioso la mancante R ripetitrice targa v/ R rimorchio targa 
Non direi noioso, ma pesante
Silvio
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salito
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21/03/2009 28458
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Inserito il 29/10/2023 alle: 16:39:00
leggeri e simpatici sono quelli che tacciono 
Pesante alla pari di quelli che insistono nel "" R rimorchio"" o nel non riportarlo alla conoscenza cosi come degli altri modi di dire 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 29/10/2023 alle 16:41:31
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23/11/2006 4689
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Inserito il 29/10/2023 alle: 19:19:19
   
Messaggio riproposto in  www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/35#4068895

Modificato da TheDevil il 07/12/2023 alle 18:44:44
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27/08/2018 3003
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Inserito il 29/10/2023 alle: 20:12:36
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/10/2023 alle 19:19:19

    Messaggio riproposto in  www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/35#4068895
Il mio (del 2009) è diverso dal tuo esempio, indica il codice omologazione solo per il gancio traino, per il portamoto solo le misure dopo l'installazione
Screenshot_2023-10-29-20-09-26-239-edit_com_google_android_apps_docs.jpg
Ma specifica che serve il collaudo 
Adria Coral Compact, il camper coupè
Anto1957
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07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 29/10/2023 alle: 20:34:01
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/10/2023 alle 19:19:19

    Messaggio riproposto in  www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/35#4068895
Non risulta chiaro, nemmeno dal tuo ultimo intervento, perché il PORTAMOTO, in Italia,  debba essere omologato dal costruttore del veicolo con possibilità di montarlo all'origine o successivamente E TRASCRITTO SULLA CDC.   In base a quale norma UE o Italiana  questo atto è dovuto?

Ritengo questo un punto fondamentale da chiarire perché vedo che si dà per scontato che sia così. Proviamo a indicare le norme ritenute a base di questo assunto. Grazie. 



 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 29/10/2023 alle 20:39:54
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23/11/2006 4689
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Inserito il 29/10/2023 alle: 21:21:21
In risposta al messaggio di Steu851 del 29/10/2023 alle 20:12:36

Il mio (del 2009) è diverso dal tuo esempio, indica il codice omologazione solo per il gancio traino, per il portamoto solo le misure dopo l'installazione Ma specifica che serve il collaudo 

Ti ringrazio per il tuo contributo documentale alla discussione.

La tua CdC riporta l'annotazione della classica struttura portamoto:
- progettata dal costruttore del veicolo cui e' specificamente destinata;
- presentata all'omologazione unitamente al veicolo, ancorche' con montaggio facoltativo.

Mi interesserebbe conoscere la lunghezza del veicolo che sta in una delle righe che precedono la parte fotografata.

Il mio esempio riguarda invece la CdC di un veicolo per il quale il costruttore, senza fare una propria progettazione, ha scelto ben 4 portabagagli omologati 26R (o precedente direttiva comunitaria) e, sotto la sua responsabilita', li ha trasformati in strutture portamoto, prima di sottoporre il veicolo ad omologazione.

 
7
Steu851
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27/08/2018 3003
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Inserito il 29/10/2023 alle: 21:34:56
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/10/2023 alle 21:21:21

Ti ringrazio per il tuo contributo documentale alla discussione. La tua CdC riporta l'annotazione della classica struttura portamoto: - progettata dal costruttore del veicolo cui e' specificamente destinata; - presentata
all'omologazione unitamente al veicolo, ancorche' con montaggio facoltativo. Mi interesserebbe conoscere la lunghezza del veicolo che sta in una delle righe che precedono la parte fotografata. Il mio esempio riguarda invece la CdC di un veicolo per il quale il costruttore, senza fare una propria progettazione, ha scelto ben 4 portabagagli omologati 26R (o precedente direttiva comunitaria) e, sotto la sua responsabilita', li ha trasformati in strutture portamoto, prima di sottoporre il veicolo ad omologazione.  
...
La lunghezza è 5,999 metri, larghezza 2,120
Adria Coral Compact, il camper coupè
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 29/10/2023 alle: 21:42:23
@THEDEVIL
ha scritto:
------------------
Per me non lo sono mai stati, come dai miei numerosi interventi in precedenti discussioni, con l'eccezione della struttura portamoto che risulta:
- progettata dal costruttore del veicolo cui e' specificamente destinata;
- presentata all'omologazione unitamente al veicolo, ancorche' con montaggio facoltativo.
---------
E si meraviglia che costruttori di veicoli fase 1 e allestitori fase 2 facciano riferimento a entità omologare con la 26R (sic!).  Quindi per TheDevil, il costruttore del telaio di autocaravan (Immagino la FCA FIAT, Citroen, Mercedes, perché l'allestitore non dovrebbe poter mettere bocca su ciò che può essere montato sul telaio prodotto in fase 1, altrimenti perché non anche un produttore delle entità?) non solo devono progettare e costruire i veicoli e per quanto detto anche i  telai su cui sono installati ma anche gli eventuali portamoto e devono omologarli solo loro ...

Se un costruttore di telai di fase 1 (uno di quelli citati), o un allestitore di fase 2, non volesse entrare nel mercato dei Portamoto l'acquirente dei loro veicoli sarebbe "fregato" per sempre, e anche  con buona pace del principio di concorrenza e delle omologazioni delle entità indipendenti di cui al Reg. 26 UN/ECE. Se poi il produttore di fase 1 o di fase 2 utilizzasse veicoli con telaio es. ALKO la questione si complicherebbe ulteriormente visto che sorge la domanda su chi dovrebbe essere a progettare ... chi produce il veicolo di base fase 1 su cui sempre in fase 1 monta un telaio non di propria produzione (es. apputno ALKO)  o il produttore di fase 2 che omologa il veicolo sempre in fase 2 ma non ha progettato il  telaio? E non è il produttore del veicolo...?
Forse la questione è più complessa. O forse più semplice. Quindi insisto: cortesemente quale norma prevede questo tuo assunto in sede UE o in Italia? Chi è il soggetto: " chi ha progettato il veicolo"?  Sono curioso di saperlo e disponibile a discuterne. Grazie anticipate per le tue risposte. Grazie.
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 30/10/2023 alle 13:50:56
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2023 alle: 14:14:14
   
Anto1957 ha scritto:
THEDEVIL [...]  si meraviglia che costruttori di veicoli fase 1 e allestitori fase 2 facciano riferimento a entità omologate con la 26R (sic!).

==============================
   
Dovresti cortesemente evidenziare il passaggio del mio intervento nel quale avrei espresso meraviglia, con citazione testuale.

Ho l'impressione che tu possa aver frequentato la stessa "scuola" di un altro utente del forum, molto attivo in passato nei miei confronti.

Sono sicuro che altri lettori del mio intervento abbiano compreso la finalita' delle mie indicazioni senza bisogno di specifiche integrazioni.

Ho inoltre la vaga sensazione che tu possa aver fatto una recente grande "abbuffata" di normative, che,,,  non hai ancora digerito e, soprattutto, metabolizzato.

Mi riferisco in particolare al meccanismo di omologazione dei veicoli costruiti in piu' fasi, come chiaramente illustrato nel Regolamento (UE) 2018/858, che non hai evidentemente compreso con la conseguenza d'essere stato indotto ad esprimere affermazioni errate e considerazioni infondate nella seconda parte del tuo intervento.

E non mi chiedere di spiegartelo.

E tutta una questione di tèrmini, che possono apparire sinonimi (se si va a consultare il dizionario e si usano a sproposito) e tali non sono.
 

Modificato da TheDevil il 30/10/2023 alle 14:19:19
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2023 alle: 15:15:15
   
Chorus ha scritto:
... oggi non esiste una norma che consideri illegali i portamoto, c'è soltanto una circolare ministeriale.

==============================

La norma di riferimento e' sempre l'art. 78 del CdS.

La circolare n. 01/M368 del 2 gennaio 2003 non risulta abrogata perche' esplicita soltanto le modalita' di applicazione di una norma da parte degli UMC:
L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine. 
La visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, e' finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione e' a totale carico dell'utente del veicolo. 
Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: "Lunghezza massima con portamoto = mm ...


All'art. 78 del CdS e' associato l'art. 236 del Regolamento di attuazione che, al comma 2, prevede il rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, qualora la modifica del veicolo riguardi gli sbalzi.

 
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impiegatodelvolante
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14/01/2010 29465
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2023 alle: 15:30:57
In risposta al messaggio di TheDevil del 30/10/2023 alle 15:15:15

    Chorus ha scritto: ... oggi non esiste una norma che consideri illegali i portamoto, c'è soltanto una circolare ministeriale. ============================== La norma di riferimento e' sempre l'art. 78 del CdS. La
circolare n. 01/M368 del 2 gennaio 2003 non risulta abrogata perche' esplicita soltanto le modalita' di applicazione di una norma da parte degli UMC: L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine.  La visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, e' finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione e' a totale carico dell'utente del veicolo.  Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: Lunghezza massima con portamoto = mm ... All'art. 78 del CdS e' associato l'art. 236 del Regolamento di attuazione che, al comma 2, prevede il rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, qualora la modifica del veicolo riguardi gli sbalzi.  
...
Praticamente, nessun camper potrebbe montare il portamoto anche se esiste un modello dotato fin dall'origine, in quanto la tara dei camper non corrisponde alla tara di quando uscito di fabbrica
per via delle installazioni di accessori successivi all'acquisto (tendalino, doppia batteria , doppie bombole, pannelli, ecc ecc)
Meditate gente,.meditate
Silvio
22
Giovanni
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28/08/2003 13129
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2023 alle: 16:24:30

A conferma di quanto scrive The Devil, questa è l'annotazione del portamoto sul mio autocaravan:
PortamotoSuCdC.jpg
La Carta di Circolazione è vincolata al costruttore della meccanica per quanto riguarda la motorizzazione ma è anche vincolata all'Allestitore del veicolo ricreazionale. In altra parte di questo documento vi sono riportati i dati tecnici del veicolo (numero telaio, cilindrata, ecc.), poi (J) M1 e (J.1) Autocaravan. E' una motorizzazione Renault ma non è Renault a dichiarare che è un'Autocaravan bensì è l'Allestitore a dichiararlo. Non vi vedo contraddizione.

Giovanni  
16
salito
salito
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21/03/2009 28458
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2023 alle: 18:52:50
portaoto montato fisso ?  mantato da chi ? quando ? 
Se lo hai gia scritto precedentemente riscrivilo per chiarezza 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2023 alle: 20:20:20
In risposta al messaggio di Giovanni del 30/10/2023 alle 16:24:30

A conferma di quanto scrive The Devil, questa è l'annotazione del portamoto sul mio autocaravan: La Carta di Circolazione è vincolata al costruttore della meccanica per quanto riguarda la motorizzazione ma è anche vincolata
all'Allestitore del veicolo ricreazionale. In altra parte di questo documento vi sono riportati i dati tecnici del veicolo (numero telaio, cilindrata, ecc.), poi (J) M1 e (J.1) Autocaravan. E' una motorizzazione Renault ma non è Renault a dichiarare che è un'Autocaravan bensì è l'Allestitore a dichiararlo. Non vi vedo contraddizione. Giovanni  
...
   
Ti ringrazio per l'utile contributo documentale a complemento dei tuoi interventi a pag. 2 della discussione.

------------------------------
p.s. @Salito : estraibile, costruttore, di fabbrica.
   
 
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13129
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2023 alle: 20:20:47
In risposta al messaggio di salito del 30/10/2023 alle 18:52:50

portaoto montato fisso ?  mantato da chi ? quando ?  Se lo hai gia scritto precedentemente riscrivilo per chiarezza 

È montato di serie dall'allestitore, in modo fisso ma estraibile. 

Giovanni 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2023 alle: 20:52:30
In risposta al messaggio di TheDevil del 30/10/2023 alle 14:14:14

    Anto1957 ha scritto: THEDEVIL [...] si meraviglia che costruttori di veicoli fase 1 e allestitori fase 2 facciano riferimento a entità omologate con la 26R (sic!). ==============================     Dovresti cortesemente
evidenziare il passaggio del mio intervento nel quale avrei espresso meraviglia, con citazione testuale. Ho l'impressione che tu possa aver frequentato la stessa scuola di un altro utente del forum, molto attivo in passato nei miei confronti. Sono sicuro che altri lettori del mio intervento abbiano compreso la finalita' delle mie indicazioni senza bisogno di specifiche integrazioni. Ho inoltre la vaga sensazione che tu possa aver fatto una recente grande abbuffata di normative, che,,,  non hai ancora digerito e, soprattutto, metabolizzato. Mi riferisco in particolare al meccanismo di omologazione dei veicoli costruiti in piu' fasi, come chiaramente illustrato nel Regolamento (UE) 2018/858, che non hai evidentemente compreso con la conseguenza d'essere stato indotto ad esprimere affermazioni errate e considerazioni infondate nella seconda parte del tuo intervento. E non mi chiedere di spiegartelo. E tutta una questione di tèrmini, che possono apparire sinonimi (se si va a consultare il dizionario e si usano a sproposito) e tali non sono.  
...
TheDevil
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Dovresti cortesemente evidenziare il passaggio del mio intervento nel quale avrei espresso meraviglia, con citazione testuale.
…
Di recente qualche costruttore ha rinunciato alla fase di progettazione interna della struttura portamoto ….
In tal caso si osserva che il costruttore:
- sceglie sul mercato un'entita' tecnica indipendente  … La circolare n. 1906/4120-B041 del 6 maggio 1999 risulta adesso abrogata ma contiene una considerazione di carattere generale a validita' permanente:
E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan.
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Ricavo, ed è un interpretazione mia del testo scritto,  che l’estensore evidenzi meraviglia o sorpresa per il fatto che un costruttore di autocaravan si riferisca a strutture, entità, progettate da altri, con separata omologazione UE e le usi  per equipaggiare o prevederne il montaggio  ed omologare in fase 2  propri prodotti e non segua invece l’indicazione dell’art. 78 e della circolare, che pur abrogata, è ritenuta ritenuta valida per la parte in questione ove si ritiene oblighi  il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto, se no niente! Questo è.

A me non sorprende affatto.

Vero è che gli ingombri del veicolo sono noti solo a fine produzione dell’allestitore (sul tipo omologato) ma sono anche vere alcune altre cose:
  • L’allestitore (fase 2) in ogni caso va a progettare un portamoto per un telaio che non ha progettato lui stesso; sarebbe più coerente lo facesse il produttore di fase 1 che sa come ha fatto il telaio visto che su questo è montato.
  • Ma gli ingombri del veicolo sono noti una volta omologato, e alla fine quando messo in produzione e venduto.
  • Si conosce sia l’omologazione di fase 1 che riguarda anche il telaio, sia esso di produzione del produttore di fase 1 sia se l’eventuale telaio è diverso (vale a dire ad esempio il telaio ALKO), ma montato in fase 1,   sia l’omologazione di fase 2.
Ora, per  quale motivo logico dovrebbe essere il costruttore di fase 2 e lui solo a dover progettare e omologare un portamoto su un telaio che non risulta di sua progettazione  e omologazione è un "mistero logico".

Una questione del genere (principio della libera concorrenza) venne a galla anche su altri fronti ad evitare che i produttori vincolassero i consumatori a comprare solo prodotti d’uso propri da fruire con/in quello principale.   Lunghe battaglie e tante decisioni antuitrust.

Ma forse sul punto è sfuggita questa parte del  Regolamento 2018/858, che posso aver digerito male,  ove però è detto:
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Il presente regolamento stabilisce norme e principi armonizzati per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché e per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, e per l’omologazione individuale, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori e al fine di offrire un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell’ambiente.
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative per l'omologazione dei veicoli a motore per il trasporto di passeggeri (categoria M), dei veicoli a motore per il trasporto di merci (categoria N) e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali.
Le autorità nazionali dovrebbero applicare e far applicare le prescrizioni del presente regolamento in modo uniforme in tutta l'Unione per garantire condizioni di parità ed evitare che vi siano applicate norme divergenti. Dovrebbero cooperare pienamente con il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («forum») e con la Commissione nelle attività di ispezione e di controllo.
L'Unione è parte contraente dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite del 20 marzo 1958 ….  Per ridurre gli oneri amministrativi della procedura di omologazione, se del caso, è opportuno consentire ai costruttori di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti di ottenere l'omologazione direttamente a norma del presente regolamento tramite l'ottenimento dell'omologazione a norma dei pertinenti regolamenti UN elencati negli allegati del presente regolamento.

Art. 5 -   Prescrizioni tecniche 1.I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti devono essere conformi alle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato II.
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Poi visto TheDevil richiama l’art. 78 e la circolare del 1999 a proposito del PORTAMOTO che deve essere progettato dal costruttore dell’AUTOCARAVAN  quando cita il costruttore che ha utilizzato altre omologazioni per il portamoto;  riporto un passaggio dell’art. 13 Reg. 2018/858 che forse è sfuggito:
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Nel caso di un'omologazione in più fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. (Ndr… se sono indipendenti non sono quelle che ha progettato lui stesso per il veicolo .. E dice … che hanno aggiunto … non che hanno prodotto…).

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Inoltre,
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Art. 26 2 lettera d: nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura di omologazione a tappe, la procedura di omologazione mista o la procedura di omologazione in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano oggetto di omologazioni distinte e valide rilasciate conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.

 
Articolo 29 -  Disposizioni specifiche relative alle omologazioni UE di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti 1. È rilasciata un'omologazione UE a sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti …. .Se un componente o un'entità tecnica indipendente svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in combinazione con altre parti del veicolo … . In caso di montaggio di tale componente o entità tecnica indipendente su un veicolo, l'autorità di omologazione verifica, al momento dell'omologazione del veicolo, che il componente o l'entità tecnica indipendente sia conforme a tutte le limitazioni applicabili relative all'uso o alle condizioni di montaggio.
Articolo 50 Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti 1. I componenti e le entità tecniche indipendenti, compresi quelli destinati al mercato postvendita, possono essere messi a disposizione sul mercato o fatti entrare in circolazione solo se conformi alle prescrizioni dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato II e se provvisti di marcatura in conformità dell'articolo 38.
Articolo 89 Disposizioni transitorie 1.Il presente regolamento non invalida alcuna omologazione globale di un tipo di veicolo né alcuna omologazione UE rilasciata per veicoli o per sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti entro il 31 agosto 2020.
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Si ritiene che le suddette norme non riguardino i PORTAMOTO? Allora  alla fine si ritorna alla domanda senza risposta:
  1. In Europa, come sono trattati e omologati normativamente i PORTAMOTO?
  2. E a quella derivante e sottintesa: ma siamo proprio sicuri che l’art, 78 del CDS citato da TheDevil non sia superato dalla regolamentazione europea? Prova ne sia il fatto che almeno un costruttore ha portato in omologazione entità tecniche indipendenti quali portamoto per propri autocaravan e abbiano rilasciato l'omologazione al veicolo?
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 30/10/2023 alle 22:54:06
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