In risposta al messaggio di TheDevil del 24/11/2023 alle 18:18:18Ho capito bene che continui a ripetere "luggage rack" (oppure "porte-bagages" oppure "portabagagli")... ma continui a trascurare che
Anto1957 ha scritto: Rispondo tra le righe in grassetto corsivo... ============================== Ti ringrazio per avermi voluto far conoscere la tua opinione sulle possibili determinazioni che prendera' l'autorita'europea destinataria del ricorso che sara' presentato quasi sicuramente. Sposti la questione sulla portata dell'entita' tecnica indipendente, mentre invece la questione verte su cosa sia possibile trasportare su un luggage rack (oppure porte-bagages oppure portabagagli), una volta che sia stato omologato 26R. Non e' l'utente che sceglie cosa trasportare, nei limiti della portata, su un'entita' tecnica indipendente omologata 26R ma il legislatore che ha previsto l'omologazione per un dispositivo destinato unicamente al trasporto di luggage (EN) oppure bagages (FR). Ti ripeto che, a mio avviso, il ricorso potrebbe essere finalmente l'occasione per sapere da autorevole fonte europea cosa si debba intendere con i termini luggage (EN) e bagages (FR), presenti nel testo del Regolamento ONU n.26 nelle lingue ufficiali, quando riferiti al carico trasportato su una parte componente di un veicolo.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 25/11/2023 alle 00:55:56
Ho capito bene che continui a ripetere luggage rack (oppure porte-bagages oppure portabagagli)... ma continui a trascurare che 1) l'omologazione di quelle entità tecniche indipendenti comprende kit di fissaggio portamotoe che trattasi di strutture a sbalzo; 2) che non è nota ad oggi alcuna richiesta di revoca delle omologazioni europee da parte degli enti nazionali; 3) che il MIT riconobbe già nel 2008 con la circolare 60942 le entità in discorso; 4) che la circolare 30187 ritiene abrogata la 60942 perché ha operato uno svarione con l'allegato II al R 2018/858 ove il R26 è riportato come invece falsamente nega la ridetta circolare 30187. 5) Che anche il Regolamento 2144 del 2019 riconosce la validità delle omologazioni in precedenza concesse e che pertanto sono ancora efficaci. Questi sono fatti. Le tue argomentazioni su cosa debba intendersi trasportabili al momento solo congetture per quanto apparentemente legate all'interpretazione restrittiva dei termini del R26.
In risposta al messaggio di Usque ad sidera del 25/11/2023 alle 03:49:06Io ho letto che non è stato perso ma il tar si è dichiarato non competente, anche se all'atto pratico non cambia nulla, la sostanza è diversa, c'è ancora speranza
Sarà certamente stato scritto qui, ma ho letto che il ricorso è stato perso
In risposta al messaggio di Giovanni del 25/11/2023 alle 08:58:46Ti ho già chiesto più volte la fonte delle tue affermazioni ma non hai risposto. Anche i portabici ancorché su gancio di traino, modificano, se per questo.
Sono oggetti omologati, ammessa la commercializzazione e l'uso, su questo non c'è dubbio. Il problema è che per l'installazione e circolazione è necessaria la trascrizione sulla Carta di circolazione perché va a modificarele caratteristiche del veicolo. Né più né meno che per il gancio di traino ed il bombolone: entrambi omologati ma per poterci circolare è necessario che siano trascritti sulla Carta di circolazione. Sto ripetendo, ma sembra di parlar a sordi. Giovanni
In risposta al messaggio di Steu851 del 25/11/2023 alle 10:23:39Da quello che capisco io il TAR al momento ha solo dichiarato non esservi urgenza per sospendere il provvedimento amministrativo impugnato. Su questa decisione è propabile ci sia il ricorso al Consiglio di Stato. Ma nel merito il TAR non si è ancora espresso. Dalla lacunosa nota ci leggerei questo.
Io ho letto che non è stato perso ma il tar si è dichiarato non competente, anche se all'atto pratico non cambia nulla, la sostanza è diversa, c'è ancora speranza
In risposta al messaggio di Anto1957 del 25/11/2023 alle 10:31:26Ovvio che non aveva la stessa posizione
Ti ho già chiesto più volte la fonte delle tue affermazioni ma non hai risposto. Anche i portabici ancorché su gancio di traino, modificano, se per questo. Per quanto riguarda la trascrizione, mi pare che non avessila stessa posizione riguardo il Bombolone, per il quale, peraltro, c'è oggi una specifica normativa che comporta la sua trascrizione sulla CDC; per il portabagagli no! [Intervento Giovanni 6/2/2007] I dispositivi portabagagli sono già omologati per il montaggio su di uno specifico veicolo per i quali ci sono attacchi specifici e istruzioni e questa è l'unica condizione richiesta per la commercializzazione da R26. Tu a quale fonte fai riferimento? Grazie. Infine ti chiederei cosa sia cambiato nei regolamenti europei per far si che il MIT abbia titolo a rimangiarsi la circolare 60942 del 2/9/2008. A parere tuo. Con tue parole. Grazie di nuovo.
In risposta al messaggio di Steu851 del 25/11/2023 alle 10:23:39Buongiorno, per favore ci potresti dare un riferimento più preciso? Grazie.
Io ho letto che non è stato perso ma il tar si è dichiarato non competente, anche se all'atto pratico non cambia nulla, la sostanza è diversa, c'è ancora speranza
In risposta al messaggio di orme del 24/11/2023 alle 16:43:10Grazie, non avevo letto questo messaggio, che supera il mio precedente.
Provo a riportare il testo con copia/incolla: Lo scorso 27 ottobre al TAR del Lazio è stato presentato un Decreto Cautelare che ha avuto come relatore il Magistrato competente. Tale Decreto e stato respinto; in caso diaccoglimento avrebbe di fatto annullato la circolare di settembre riportando di fatto tutto alla situazione precedente. Non conosciamo le motivazioni, per ora Tale respingimento ha rimandato la decisione alla Camera di Consiglio del TAR che, come previsto, si è riunita oggi. Il magistrato referente NON ha analizzato la documentazione e le richieste presentate, preferendo rimandare il giudizio al Consiglio di Stato, quindi la circolare di settembre resta per ora in vigore. Attendiamo i tempi, non brevi, per la fissazione della prossima discussione. Nel frattempo ricordo che sono ancora pendenti i ricorsi presentati al Solvit dai costruttori esteri ed il nostro ricorso alla Commissione Europea, che ci aveva risposto in maniera favorevole in via ufficiosa _'esito dovrebbe arrivare entro fine anno/inizio 2024 Questa la cronaca ad oggi. La nostra opinione è che, vista la complessità e delicatezza della problematica che ha convolto anche organismi europei, il magistrato abbia preferito prendere tempo per attendere la decisione della Commissione Europea che potrebbe, in caso di esito a noi favorevole, comportare un procedimento di infrazione nei confronti del nostro Paese. Non dimentichiamo inoltre che un importante studio legale di Roma ha confermato le nostre osservazioni in merito alla circolare e ci ha garantito il pieno supporto se dovessimo precedere per vie legali,
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/11/2023 alle 10:59:38Aspetto la risposta di Giovanni. Anche su tutto il resto. Per me nulla è ovvio se non me lo dice il mio diretto interlocutore cui ho posto la domanda. Grazie comunque.
Ovvio che non aveva la stessa posizione il post è del 2007, l'introduzione della nuova normativa che impone la registrazione sulla cdc è posteriore a questo post ha risposto in base alla normativa vigente in quel periodo
In risposta al messaggio di Anto1957 del 25/11/2023 alle 14:15:59
Aspetto la risposta di Giovanni. Anche su tutto il resto. Per me nulla è ovvio se non me lo dice il mio diretto interlocutore cui ho posto la domanda. Grazie comunque.
In risposta al messaggio di TheDevil del 26/11/2023 alle 00:00:00Però dietro è ammesso il carico sporgente, purché non copra targa e luci, quindi dietro il discorso 2 metri non esiste.
Giovanni ha scritto: Sul portabici classico installato in alto, come pure il tendalino, ne abbiamo parlato. ============================== Ovviamente oltre i due metri dal suolo. Le prescrizioni del RegolamentoONU n. 26 si applicano ai veicoli di cat. M1 fino all'altezza di due metri indistintamente tra la parte anteriore, la parte posteriore e le parti laterali.
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/11/2023 alle 08:21:46Si, ma il rimorchio, è un veicolo a se stante con immatricolazione e targa propria
Però dietro è ammesso il carico sporgente, purché non copra targa e luci, quindi dietro il discorso 2 metri non esiste. Comunque relativamente alla trascrizione sulla carta di circolazione io farei una distinzione traciò che viene fissato al telaio, che prevede quindi la modifica del mezzo, come un portamoto o un gancio traino, e ciò che viene agganciato ad una struttura omologata e collaudata quale è il gancio. Il gancio ha i suoi requisiti di massa rimorchiabile e carico verticale, un rimorchio ha una sua omologazione, io posso agganciare qualsiasi rimorchio, purché sia nei limiti della omologazione del gancio, senza che questo debba essere trascritto sulla carta di circolazione, fa eccezione l'anomalia del carrello appendice, che se non sbaglio con l'introduzione della targa del rimorchio che abolisce la ripetitrice dovrebbe sparire. Secondo me per i portabici dovrebbe essere la medesima cosa, se rispetta i limiti di carico del gancio ed ha una omologazione relativa alla ripetizione delle luci si dovrebbe poter usare liberamente.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/11/2023 alle 09:04:28E come la mettiamo con BMW che tra gli accessori ha il gancio portabici con massa trainabile Zero?
Si, ma il rimorchio, è un veicolo a se stante con immatricolazione e targa propria per questo non è possibile trascriverlo sulla cdc della motrice e lo puoi agganciare a qualsiasi altro veicolo che tecnicamente lo puoitrainare, mentre il carrello appendice, viene trascritto perché non gode di immatricolazione propria, e lo si può trainare solo su veicolo sul quale viene trascritto quindi, perché per trainare un appendice devo fare la trascrizione e per trainare un rimorchio, esso deve avere una sua targa e cdc, mentre per un portabici su un gancio no? se vogliamo puntualizzare, un gancio traino deve trainare, non trasportare, quindi, teoricamente, i portabici da gancio non sono regolari anche solo per questo
In risposta al messaggio di Giovanni del 25/11/2023 alle 17:55:53Vedi giovanni, io ho fatto tra l'altro due domande, il bombolone era l'esempio di una normativa INTERVENUTA a cambiare le cose.
Antonio, capisco la tua rabbia, come in parte mi venne alla fine del 2018 quanto sorti la disposizione dell'obbligo della trascrizione del bombolone sulla carta di circolazione, che fu una spesa significativa perché eranonecessari dei documenti particolari. Io non bazzico codici e codicilli, quindi non so dirti questa o quella legge e comma ma so, dalla pratica comune, che un conto è l'omologazione ed un conto l'uso d'un oggetto. Il gancio di traino ed il bombolone, seppur omologati quando li vai a comprare, se vuoi installarli devono essere trascritti sulla Carta di circolazione. Perché il portatutto dovrebbe esserne esente dal momento che modifica le caratteristiche del veicolo? Per favore non chiedermi la norma che prescrive la registrazione di simili dispositivi perché su questa discussione è stata citata enne volte. Sul portabici classico installato in alto, come pure il tendalino, ne abbiamo parlato. Vi, ti auguro che sia presa una decisione simile, ma se non lo fosse, rassegnati e fattene una ragione. Giovanni
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/11/2023 alle 11:07:50Che ha sfruttato il buco normativo fino questo momento
E come la mettiamo con BMW che tra gli accessori ha il gancio portabici con massa trainabile Zero?