In risposta al messaggio di TheDevil del 05/12/2023 alle 12:12:12Scusa, ma da come ti esprimi e dalle posizioni che assumi, dalle proposte che dici di voler/poter fare io credo sia lecito pensare che tu appartenga a qualche ministero o che tu sia un addetto ai lavori. E questo non comporta alcun apprezzamento negativo o positivo nei confronti del tuo nickname. Comunque, conosci qualcuno ad ACI INFORMATICA? Probabile possano fare loro la query, magari vorrei anticiparla senza dover far scrivere all'ultimo momento utile dal mio avvocato.
Anto1957 ha scritto: Sui documenti in mio possesso non è riportata una data di omologazione per E50 26R 003-001. [...] Se lavori al ministero occorrerebbe fare una query... ============================== Proprionon riesci a fare 2 + 3 = 6. Se io lavorassi al ministero, avrei a disposizione tutte le circolari senza necessita' (come per quella del tendalino) di cercarle in rete. Avrei gia' da tempo recuperato la copia della notifica di omologazione relativa al tuo portabagagli dall'apposito archivio ministeriale (dove stanno le notifiche di tutte le omologazioni rilasciate in Europa) e non ti avrei chiesto di fartela mandare dal relativo produttore. p.s. Un altro pallino di un vecchio utente del forum e' stata la mia identificazione financo con il dott. Dondolini.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 05/12/2023 alle 13:54:23
in quanto al termine portabagli ( o luggage rack in inglese) è da evidenziare che nel documento da me postato più sopra viene indicato come dispositivo PORTACARICHI che ha evidentemente un'accezione ben più ampia rispettoa portabagli. Lo stesso termine, nelle istruzioni che ho inviato a The Devil in MP, viene riportato in tedesco come lastenträger, tradotto in italiano portacarichi. Perché c'è questa discordanza nelle traduzioni nelle varie lingue? Quale è o quale era l'intento dichiarato in fase di omologazione dell'e.t.i? Portabagagli, come sostiene The Devil, o portacarichi con tutti i relativi set applicabili previsti in fase di omologazione ( esempio kit portamoto, kit portabici etc) ?
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/12/2023 alle 18:18:18Io aspetto la pubblicazione che NON CI SIA scritto FITTED WITH per smentirla...
Sulla prima domanda trovi una efficace e sintetica risposta in un recente intervento di Masivo in altra discussione, che condivido. A prescindere dall'eventuale intento dichiarato dal richiedente dell'omologazione,l'entita' tecnica indipendente esce dagli uffici della competente autorita' interpellata con la denominazione ufficiale di luggage rack, porte-bagages, portabagagli, Gepäckträger per limitarci alle lingue cui si e' qui fatto riferimento. Nel passaggio dalla ufficiale notifica relativa al rilascio dell'omologazione al documento predisposto dal produttore avviene la traduzione in portacarichi oppure portatutto. Riguardo infine ai set applicabili previsti in fase di omologazione, ritengo che non siano affatto presentati alla visita di omologazione (perche' l'autorita' interpellata non saprebbe cosa farsene) e che siano un'integrazione successiva all'omologazione, al pari della traduzione sopracitata. Aspetto di vedere una ufficiale notifica relativa al rilascio dell'omologazione, dove ci sia un'espressione del genere: fitted with... o similare, seguita dall'indicazione dei set applicabili previsti in fase di omologazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/12/2023 alle 21:21:21Hai ragione.
Anto1957 ha scritto: ... cosa avrebbe omologato allora l'organismo nazionale di omologazione in Germania E1 per il LINNEPE e per quale uso. ============================== Ritengo che tu possa trovare completa rispostanella consultazione della relativa notifica di omologazione. Per il resto, riporto un passaggio dalla abrogata circolare MIT del 2008: ... si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE [...] e commercializzate quali portamoto.
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/12/2023 alle 16:16:16Non comprendo le tue considerazioni critiche nei riguardi degli allestitori che, a parita' di autotelaio utilizzato, non offrono l'opzione del portamoto rispetto agli allestitori di altri modelli di autocaravan dove detto dispositivo e' invece previsto sin dall'origine.
Anto1957 ha scritto: ... occorrerebbe fare una query per i dati di telaio ZFA244 di veicoli immatricolati tra il 2002 e il 2005 ed estrarre la sezione 3 ove è presente il termine PORTAMOTO. Il dato sarebbe utileper capire se diversi allestitori si siano comportati diversamente rispetto ad uno stesso telaio. Non sarebbe questa una cosa onorevole per gli allestitori perché potrebbe aver già generato una ingiusta discriminazione tra utenti... Sarebbe difficilmente giustificabile che ad esempio ADRIA o Laika li abbiano previsti su mansardati di 6,99 e Caravans International no su modelli del tutto similari in masse e ingombri e su stesso telaio. ============================== Non comprendo le tue considerazioni critiche nei riguardi degli allestitori che, a parita' di autotelaio utilizzato, non offrono l'opzione del portamoto rispetto agli allestitori di altri modelli di autocaravan dove detto dispositivo e' invece previsto sin dall'origine. Ritengo che l'assenza/presenza del portamoto tra le dotazioni optional di un autocaravan discenda da una insindacabile valutazione dell'allestitore, basata su fattori commerciali e tecnici che prescindono dall'utilizzo di un comune modello di autotelaio. p.s. resto a rispondere ai tuoi interventi del 29/11 (ore 10:28) e dell'1/12 (ore 01:45). Per prepararmi su quest'ultimo, ripropongo prima i contenuti aggiornati ed integrati dei miei due interventi precedenti riguardo ai dispositivi portamoto che fanno parte integrante della carrozzeria del veicolo presentato all'omologazione.
(contributo documentale da parte di Giovanni)
(contributo documentale da parte di Steu851)
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/12/2023 alle 18:18:18Grazie TheDevil, mi aggiungo alla tua richiesta : p.s. Ai lettori della discussione rinnovo l'invito a voler contribuire alla discussione con la foto della CdC del proprio autocaravan, qualora vi sia riportata una annotazione similare a quelle surriportate.
Chorus ha scritto: ... già da oggi i vecchi portamoto non sono più conformi alla normativa. ============================== Per me non lo sono mai stati, come dai miei numerosi interventi in precedenti discussioni, conl'eccezione del dispositivo portamoto che risulta: - progettato dal costruttore del veicolo cui e' specificamente destinato; - presentato all'omologazione unitamente al veicolo, ancorche' con montaggio facoltativo. Esempio di autocaravan con dispositivo portamoto di progettazione interna: Esempi di annotazioni sulla CdC: (contributo documentale da parte di Giovanni) (contributo documentale da parte di Steu851) Di recente qualche costruttore ha rinunciato alla fase di progettazione interna del dispositivo portamoto da fornire come optional alla propria clientela. In tal caso si osserva che il costruttore: - sceglie sul mercato un'entita' tecnica indipendente del tipo portabagagli (omologata 26R o precedente normativa comunitaria); - trasforma sotto la propria responsabilita' il portabagagli omologato in dispositivo portamoto; - presenta il dispositivo portamoto all'omologazione unitamente al veicolo cui e' destinato. Esempio di autocaravan con dispositivo portamoto derivato da portabagagli omologato: Esempi di Carta di Circolazione con l'annotazione dei dispositivi portamoto (ex portabagagli) che il costruttore ha presentato all'omologazione del veicolo: La circolare n. 1906/4120-B041 del 6 maggio 1999 risulta adesso abrogata ma contiene una considerazione di carattere generale che, a mio avviso, conserva validita' permanente: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. Su un veicolo gia' immatricolato, il montaggio dei dispositivi portamoto qui cennati (ovvero presentati dal costruttore in sede di omologazione del veicolo stesso) comporta visita e prova presso il competente UMC ex art. 78 CdS, secondo le indicazioni di cui alla Circolare MIT prot. n.01/M368 del 2 gennaio 2003. Ritengo opportuno proporre una definizione del dispositivo portamoto (per distinguerlo dal rimorchio portamoto), come segue: parte di un veicolo di cat. M1, montata d'origine oppure successivamente all'immatricolazione, destinata al trasporto di veicoli a due ruote (con o senza motore) entro il limite massimo di carico specificato dal costruttore nel relativo manuale d'uso e manutenzione. Sulla CdC figurerebbe la seguente annotazione: VEICOLO MUNITO DALL'ORIGINE [oppure DAL gg/mm/aaaa] DI DISPOSITIVO PORTAMOTO CON OMOLOGAZIONE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LUNGHEZZA MAX CON PORTAMOTO xxxx MM Il numero di omologazione sarebbe lo stesso figurante alla voce 'K' della CdC nel caso di progettazione interna oppure quello proprio del portabagagli da cui e' derivato il dispositivo portamoto. Quanto sopra perche', nonostante la chiara indicazione riportata sulla CdC, il MIT ha inteso limitare l'utilizzo del dispositivo portamoto ai ciclomotori attraverso un atto amministrativo interno che pero' e' gia' arrivato a mani delle FF.O. incaricate di svolgere il servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 11 CdS. Sarebbe interessante sapere la violazione contestata qualora venga trovato un veicolo diverso dal ciclomotore su un dispositivo portamoto annotato in CdC. A mio avviso l'unica limitazione dovrebbe derivare dal massimo carico ammesso dal costruttore del veicolo, al fine di ampliare le possibilita' di utilizzo del dispositivo portamoto per il trasporto di un motociclo leggero oppure di un ciclomotore oppure di piu' biciclette. p.s. Ai lettori della discussione rinnovo l'invito a voler contribuire alla discussione con la foto della CdC del proprio autocaravan, qualora vi sia riportata una annotazione similare a quelle surriportate.
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/12/2023 alle 18:18:18The Devil tu continui a chiedere contributi documentali ( che anche io ti ho fornito ) ma ti sottrai alla domanda semplice semplice che più volte ti ho posto ( e non solo io l’ho fatto ma anche Anto1957)
Chorus ha scritto: ... già da oggi i vecchi portamoto non sono più conformi alla normativa. ============================== Per me non lo sono mai stati, come dai miei numerosi interventi in precedenti discussioni, conl'eccezione del dispositivo portamoto che risulta: - progettato dal costruttore del veicolo cui e' specificamente destinato; - presentato all'omologazione unitamente al veicolo, ancorche' con montaggio facoltativo. Esempio di autocaravan con dispositivo portamoto di progettazione interna: Esempi di annotazioni sulla CdC: (contributo documentale da parte di Giovanni) (contributo documentale da parte di Steu851) Di recente qualche costruttore ha rinunciato alla fase di progettazione interna del dispositivo portamoto da fornire come optional alla propria clientela. In tal caso si osserva che il costruttore: - sceglie sul mercato un'entita' tecnica indipendente del tipo portabagagli (omologata 26R o precedente normativa comunitaria); - trasforma sotto la propria responsabilita' il portabagagli omologato in dispositivo portamoto; - presenta il dispositivo portamoto all'omologazione unitamente al veicolo cui e' destinato. Esempio di autocaravan con dispositivo portamoto derivato da portabagagli omologato: Esempi di Carta di Circolazione con l'annotazione dei dispositivi portamoto (ex portabagagli) che il costruttore ha presentato all'omologazione del veicolo: La circolare n. 1906/4120-B041 del 6 maggio 1999 risulta adesso abrogata ma contiene una considerazione di carattere generale che, a mio avviso, conserva validita' permanente: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. Su un veicolo gia' immatricolato, il montaggio dei dispositivi portamoto qui cennati (ovvero presentati dal costruttore in sede di omologazione del veicolo stesso) comporta visita e prova presso il competente UMC ex art. 78 CdS, secondo le indicazioni di cui alla Circolare MIT prot. n.01/M368 del 2 gennaio 2003. Ritengo opportuno proporre una definizione del dispositivo portamoto (per distinguerlo dal rimorchio portamoto), come segue: parte di un veicolo di cat. M1, montata d'origine oppure successivamente all'immatricolazione, destinata al trasporto di veicoli a due ruote (con o senza motore) entro il limite massimo di carico specificato dal costruttore nel relativo manuale d'uso e manutenzione. Sulla CdC figurerebbe la seguente annotazione: VEICOLO MUNITO DALL'ORIGINE [oppure DAL gg/mm/aaaa] DI DISPOSITIVO PORTAMOTO CON OMOLOGAZIONE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LUNGHEZZA MAX CON PORTAMOTO xxxx MM Il numero di omologazione sarebbe lo stesso figurante alla voce 'K' della CdC nel caso di progettazione interna oppure quello proprio del portabagagli da cui e' derivato il dispositivo portamoto. Quanto sopra perche', nonostante la chiara indicazione riportata sulla CdC, il MIT ha inteso limitare l'utilizzo del dispositivo portamoto ai ciclomotori attraverso un atto amministrativo interno che pero' e' gia' arrivato a mani delle FF.O. incaricate di svolgere il servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 11 CdS. Sarebbe interessante sapere la violazione contestata qualora venga trovato un veicolo diverso dal ciclomotore su un dispositivo portamoto annotato in CdC. A mio avviso l'unica limitazione dovrebbe derivare dal massimo carico ammesso dal costruttore del veicolo, al fine di ampliare le possibilita' di utilizzo del dispositivo portamoto per il trasporto di un motociclo leggero oppure di un ciclomotore oppure di piu' biciclette. p.s. Ai lettori della discussione rinnovo l'invito a voler contribuire alla discussione con la foto della CdC del proprio autocaravan, qualora vi sia riportata una annotazione similare a quelle surriportate.
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/12/2023 alle 18:18:18TheDevil ha continuato a sostenere questo assunto... e scusate se insisto...
Chorus ha scritto: ... già da oggi i vecchi portamoto non sono più conformi alla normativa. ============================== Per me non lo sono mai stati, come dai miei numerosi interventi in precedenti discussioni, conl'eccezione del dispositivo portamoto che risulta: - progettato dal costruttore del veicolo cui e' specificamente destinato; - presentato all'omologazione unitamente al veicolo, ancorche' con montaggio facoltativo. Esempio di autocaravan con dispositivo portamoto di progettazione interna: Esempi di annotazioni sulla CdC: (contributo documentale da parte di Giovanni) (contributo documentale da parte di Steu851) Di recente qualche costruttore ha rinunciato alla fase di progettazione interna del dispositivo portamoto da fornire come optional alla propria clientela. In tal caso si osserva che il costruttore: - sceglie sul mercato un'entita' tecnica indipendente del tipo portabagagli (omologata 26R o precedente normativa comunitaria); - trasforma sotto la propria responsabilita' il portabagagli omologato in dispositivo portamoto; - presenta il dispositivo portamoto all'omologazione unitamente al veicolo cui e' destinato. Esempio di autocaravan con dispositivo portamoto derivato da portabagagli omologato: Esempi di Carta di Circolazione con l'annotazione dei dispositivi portamoto (ex portabagagli) che il costruttore ha presentato all'omologazione del veicolo: La circolare n. 1906/4120-B041 del 6 maggio 1999 risulta adesso abrogata ma contiene una considerazione di carattere generale che, a mio avviso, conserva validita' permanente: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. Su un veicolo gia' immatricolato, il montaggio dei dispositivi portamoto qui cennati (ovvero presentati dal costruttore in sede di omologazione del veicolo stesso) comporta visita e prova presso il competente UMC ex art. 78 CdS, secondo le indicazioni di cui alla Circolare MIT prot. n.01/M368 del 2 gennaio 2003. Ritengo opportuno proporre una definizione del dispositivo portamoto (per distinguerlo dal rimorchio portamoto), come segue: parte di un veicolo di cat. M1, montata d'origine oppure successivamente all'immatricolazione, destinata al trasporto di veicoli a due ruote (con o senza motore) entro il limite massimo di carico specificato dal costruttore nel relativo manuale d'uso e manutenzione. Sulla CdC figurerebbe la seguente annotazione: VEICOLO MUNITO DALL'ORIGINE [oppure DAL gg/mm/aaaa] DI DISPOSITIVO PORTAMOTO CON OMOLOGAZIONE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LUNGHEZZA MAX CON PORTAMOTO xxxx MM Il numero di omologazione sarebbe lo stesso figurante alla voce 'K' della CdC nel caso di progettazione interna oppure quello proprio del portabagagli da cui e' derivato il dispositivo portamoto. Quanto sopra perche', nonostante la chiara indicazione riportata sulla CdC, il MIT ha inteso limitare l'utilizzo del dispositivo portamoto ai ciclomotori attraverso un atto amministrativo interno che pero' e' gia' arrivato a mani delle FF.O. incaricate di svolgere il servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 11 CdS. Sarebbe interessante sapere la violazione contestata qualora venga trovato un veicolo diverso dal ciclomotore su un dispositivo portamoto annotato in CdC. A mio avviso l'unica limitazione dovrebbe derivare dal massimo carico ammesso dal costruttore del veicolo, al fine di ampliare le possibilita' di utilizzo del dispositivo portamoto per il trasporto di un motociclo leggero oppure di un ciclomotore oppure di piu' biciclette. p.s. Ai lettori della discussione rinnovo l'invito a voler contribuire alla discussione con la foto della CdC del proprio autocaravan, qualora vi sia riportata una annotazione similare a quelle surriportate.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 07/12/2023 alle 20:53:54A quanto pare non ce lo dirà mai
The Devil tu continui a chiedere contributi documentali ( che anche io ti ho fornito ) ma ti sottrai alla domanda semplice semplice che più volte ti ho posto ( e non solo io l’ho fatto ma anche Anto1957) A quale titolo proponi modifiche ed integrazioni ? Per conto di chi ? Puoi gentilmente chiarire il tuo ruolo ? Grazie
In risposta al messaggio di giorgioste del 08/12/2023 alle 19:56:30L’ho già scritto e qui lo ripeto: prosopopea (imho).
A quanto pare non ce lo dirà mai chissà se ha il camper
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/12/2023 alle 18:18:18mia moglie lavora all’ACI, leggendo la circolare, anche se riportati a libretto ma superano la lunghezza ottenibile con il calcolo dell’interasse x 0,60, si è fuori legge, per cui chi ha uno sbalzo pronunciato il portamoto o portabici lo deve lasciare a casa, questo ho capito leggendo
Chorus ha scritto: ... già da oggi i vecchi portamoto non sono più conformi alla normativa. ============================== Per me non lo sono mai stati, come dai miei numerosi interventi in precedenti discussioni, conl'eccezione del dispositivo portamoto che risulta: - progettato dal costruttore del veicolo cui e' specificamente destinato; - presentato all'omologazione unitamente al veicolo, ancorche' con montaggio facoltativo. Esempio di autocaravan con dispositivo portamoto di progettazione interna: Esempi di annotazioni sulla CdC: (contributo documentale da parte di Giovanni) (contributo documentale da parte di Steu851) Di recente qualche costruttore ha rinunciato alla fase di progettazione interna del dispositivo portamoto da fornire come optional alla propria clientela. In tal caso si osserva che il costruttore: - sceglie sul mercato un'entita' tecnica indipendente del tipo portabagagli (omologata 26R o precedente normativa comunitaria); - trasforma sotto la propria responsabilita' il portabagagli omologato in dispositivo portamoto; - presenta il dispositivo portamoto all'omologazione unitamente al veicolo cui e' destinato. Esempio di autocaravan con dispositivo portamoto derivato da portabagagli omologato: Esempi di Carta di Circolazione con l'annotazione dei dispositivi portamoto (ex portabagagli) che il costruttore ha presentato all'omologazione del veicolo: La circolare n. 1906/4120-B041 del 6 maggio 1999 risulta adesso abrogata ma contiene una considerazione di carattere generale che, a mio avviso, conserva validita' permanente: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. Su un veicolo gia' immatricolato, il montaggio dei dispositivi portamoto qui cennati (ovvero presentati dal costruttore in sede di omologazione del veicolo stesso) comporta visita e prova presso il competente UMC ex art. 78 CdS, secondo le indicazioni di cui alla Circolare MIT prot. n.01/M368 del 2 gennaio 2003. Ritengo opportuno proporre una definizione del dispositivo portamoto (per distinguerlo dal rimorchio portamoto), come segue: parte di un veicolo di cat. M1, montata d'origine oppure successivamente all'immatricolazione, destinata al trasporto di veicoli a due ruote (con o senza motore) entro il limite massimo di carico specificato dal costruttore nel relativo manuale d'uso e manutenzione. Sulla CdC figurerebbe la seguente annotazione: VEICOLO MUNITO DALL'ORIGINE [oppure DAL gg/mm/aaaa] DI DISPOSITIVO PORTAMOTO CON OMOLOGAZIONE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LUNGHEZZA MAX CON PORTAMOTO xxxx MM Il numero di omologazione sarebbe lo stesso figurante alla voce 'K' della CdC nel caso di progettazione interna oppure quello proprio del portabagagli da cui e' derivato il dispositivo portamoto. Quanto sopra perche', nonostante la chiara indicazione riportata sulla CdC, il MIT ha inteso limitare l'utilizzo del dispositivo portamoto ai ciclomotori attraverso un atto amministrativo interno che pero' e' gia' arrivato a mani delle FF.O. incaricate di svolgere il servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 11 CdS. Sarebbe interessante sapere la violazione contestata qualora venga trovato un veicolo diverso dal ciclomotore su un dispositivo portamoto annotato in CdC. A mio avviso l'unica limitazione dovrebbe derivare dal massimo carico ammesso dal costruttore del veicolo, al fine di ampliare le possibilita' di utilizzo del dispositivo portamoto per il trasporto di un motociclo leggero oppure di un ciclomotore oppure di piu' biciclette. p.s. Ai lettori della discussione rinnovo l'invito a voler contribuire alla discussione con la foto della CdC del proprio autocaravan, qualora vi sia riportata una annotazione similare a quelle surriportate.
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/12/2023 alle 07:22:37Puoi gentilmente chiedere a tua moglie da dove deriva questa sua indicazione e come interpreta invece questa indicazione del Ministero presente già nella circolare Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 - Strutture portabiciclette e portasci?:
mia moglie lavora all’ACI, leggendo la circolare, anche se riportati a libretto ma superano la lunghezza ottenibile con il calcolo dell’interasse x 0,60, si è fuori legge, per cui chi ha uno sbalzo pronunciato il portamoto o portabici lo deve lasciare a casa, questo ho capito leggendo
In risposta al messaggio di Anto1957 del 09/12/2023 alle 09:22:22poi chiedo perchè di pratiche per aggiornamento ne vedo più di una, la 38.4 è l’ultima della provincia di Bolzano
Puoi gentilmente chiedere a tua moglie da dove deriva questa sua indicazione e come interpreta invece questa indicazione del Ministero presente già nella circolare Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 - Struttureportabiciclette e portasci?: Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. Inoltre, puoi gentilmente chiedere sempre a tua moglie come mai le dimensioni del mezzo non sono riportate in alcuna delle voci da A a W della Carta di circolazione ma solo nella sezione 3? Avendo alcuni soggetti trattato il carico per ASSE come elemento ostativo, puoi anche chiedere se il dato in CDC è obbligatorio per i veicoli M1? Grazie.
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/12/2023 alle 11:45:38A mio avviso è di interesse mio e di questo forum conoscere se risultano omologati come portamoto taluni dei portabagagli che hanno omologazione 26r, di cui stiamo discutendo, montati successivamente su Telaio FIA DUCATO 244 alla voce E Telaio della CDC è la sigla ZFA244, primi 6 caratteri.
poi chiedo perchè di pratiche per aggiornamento ne vedo più di una, la 38.4 è l’ultima della provincia di Bolzano