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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 11/11/2024 alle: 16:16:16
   
Anto1957 ha scritto:
La questione di cosa si può portare su quelle entità è  sub judice. 
Aspetta la sentenza del CdS...

   
==============================
   
Dalle tue parole mi pare di comprendere che il Consiglio di Stato sia stato investito del compito di individuare la tipologia di carico che puo' essere trasportata su un dispositivo denominato portabagagli (ovvero EN: luggage rack; FR: porte-bagages) secondo la normativa internazionale.

Nell'attesa di poter leggere la sentenza, mi permetto esprimere qualche considerazione.

Ritengo innanzitutto che il Consiglio di Stato manifestera', magari dopo qualche pagina di motivazioni, la propria incompetenza a rispondere alla questione tecnica posta.

In caso contrario, il Consiglio di Stato dovrebbe valutare il ricorso, riferendosi alla tipologia del carico individuato con il termine bagages della lingua francese.

Ricordo infatti che il Regolamento ONU n. 26 e' scritto in tre lingue ufficiali (francese, inglese e russo) mentre tutte le traduzioni, ancorche' ufficiali, non hanno efficacia giuridica.

Detto Regolamento e' un allegato del Trattato internazionale noto come "Accordo di Ginevra 1958", che e' stato ratificato dalla Repubblica italiana nel testo in lingua francese.

Nella valutazione del ricorso il Consiglio di Stato dovrebbe inoltre acclarare, a mio avviso, le motivazioni che hanno portato la CEE a differenziare il dispositivo per il trasporto di  bagagli da quello destinato al trasporto di  sci .
   

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 12/11/2024 alle: 13:57:54
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/11/2024 alle 16:16:16

    Anto1957 ha scritto: La questione di cosa si può portare su quelle entità è sub judice.  Aspetta la sentenza del CdS...     ==============================     Dalle tue parole mi pare di comprendere che il
Consiglio di Stato sia stato investito del compito di individuare la tipologia di carico che puo' essere trasportata su un dispositivo denominato portabagagli (ovvero EN: luggage rack; FR: porte-bagages) secondo la normativa internazionale. Nell'attesa di poter leggere la sentenza, mi permetto esprimere qualche considerazione. Ritengo innanzitutto che il Consiglio di Stato manifestera', magari dopo qualche pagina di motivazioni, la propria incompetenza a rispondere alla questione tecnica posta. In caso contrario, il Consiglio di Stato dovrebbe valutare il ricorso, riferendosi alla tipologia del carico individuato con il termine bagages della lingua francese. Ricordo infatti che il Regolamento ONU n. 26 e' scritto in tre lingue ufficiali (francese, inglese e russo) mentre tutte le traduzioni, ancorche' ufficiali, non hanno efficacia giuridica. Detto Regolamento e' un allegato del Trattato internazionale noto come Accordo di Ginevra 1958, che e' stato ratificato dalla Repubblica italiana nel testo in lingua francese. Nella valutazione del ricorso il Consiglio di Stato dovrebbe inoltre acclarare, a mio avviso, le motivazioni che hanno portato la CEE a differenziare il dispositivo per il trasporto di bagagli da quello destinato al trasporto di sci.      
...
Confesso che mi sono perso la tua risposta a questa domanda: 

Però se mi dici in quale regolamento è previsto il PORTAMOTO ... ?? Anche prima dei regolamenti 858 e 2144. Grazie.
La verità non piace.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 12/11/2024 alle: 15:15:16
In risposta al messaggio di Anto1957 del 12/11/2024 alle 13:57:54

Confesso che mi sono perso la tua risposta a questa domanda:  Però se mi dici in quale regolamento è previsto il PORTAMOTO ... ?? Anche prima dei regolamenti 858 e 2144. Grazie.
   
Cfr. www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/60#4070847 (punto 4).

I vigenti regolamenti eurounitari, da te citati, mi risultano preceduti dalle direttive:
- 1970/156/CEE, abrogata con effetto dal 29-04-2009;
-  2007/46/CE, abrogata con effetto dal 01-09-2020.
   
 

Modificato da TheDevil il 12/11/2024 alle 15:25:25
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 12/11/2024 alle: 17:43:21
In risposta al messaggio di TheDevil del 12/11/2024 alle 15:15:16

    Cfr. www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/60#4070847 (punto 4). I vigenti regolamenti eurounitari, da te citati, mi risultano preceduti dalle direttive: - 1970/156/CEE, abrogata con effetto dal 29-04-2009; -  2007/46/CE, abrogata con effetto dal 01-09-2020.      
Dici... [4] Non comprendo la tua richiesta.
Non mi risulta che ci siano specifici regolamenti contenenti le prescrizioni per la fabbricazione di portabici o portamoto, quali dispositivi destinati a fare parte di veicoli a motore ammessi alla circolazione sulla pubblica strada.
Nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2018/858 e 2019/2144 ogni costruttore puo' progettare un nuovo veicolo a motore eventualmente corredato di portabici oppure di portamoto, da presentare all'omologazione - unitamente al veicolo - quale dispositivo da fornire d'origine oppure per successivo montaggio.


I regolamenti che citi sono  2018 e 2019 ... ma prima,  la dizione PORTAMOTO cui si riferisce il MIT nelle circolari 1998, 1999, 2003.  in quale regolamento UE è trattata?

P.S: in modifica: Questi sono alcuni modelli con omologazione Tedesca montati su mezzi italiani e stranieri:
Eurocarry Slide WEIH ALFRED E1 26R - 030574
WEIH-TEC EUROCARRY SLIDE 170 E1 26R - 030574
WEIH-TEC (FCE) UNIVERSAL S/A E1 26 R-030575

Ora, se non vado errato E1  indica Germania, e 26R Il regolamento un/ECE 26.

Domanda: secondo te come hanno fatto in Germania ad omologare e commercializzare quei "Luggage Rack" commercializzati come "portamoto" anche in Italia? 

E questi?
Sawiko - Macro 150         E11*74/483*79/488*0207*00
Sawiko mod. Ligero 150 E11*74/483*79/488*5158*00
Sawiko Modello Mikro 120           E11*74/483*79/488*0206*00

E11 è Regno Unito, visto che spesso ti riferisci alla lingua inglese "Luggage RAck" > Portabagagli ... come hanno fatto ad omologarli nel Regno Unito e a commercializzarli come Portamoto se dall'inglese l'unica traduzione possibile sarebbe  PORTABAGAGLI? 

Cosa devo pensare? 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 12/11/2024 alle 19:49:40
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 13/11/2024 alle: 21:21:21
   
Anto1957 ha scritto:
I regolamenti che citi sono 2018 e 2019 ... ma prima, la dizione PORTAMOTO [...] in quale regolamento UE è trattata?
   
==============================
   
Mi riproponi una domanda alla quale ti ho gia' risposto, per quanto a mia conoscenza.

Comunque, non mi risulta che ci siano state o siano in atto vigenti specifiche normative internazionali/europee che contengono la citazione del termine  portamoto, quale dispositivo destinato a fare parte di veicoli a motore ammessi alla circolazione sulla pubblica strada.

--------------------
p.s. Faccio seguito con altro intervento riguardo all'utilizzo di detto termine da parte del MIT nelle sue circolari.
   
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 14/11/2024 alle: 00:00:00
   
Anto1957 ha scritto:
... la dizione PORTAMOTO cui si riferisce il MIT nelle circolari 1998, 1999, 2003...
   
==============================
   
Il MIT non utilizza mai il termine portamoto di iniziativa nelle circolari cui fai riferimento.

E provo a spiegare la mia affermazione, con lo stralcio dei periodi significativi delle 4 circolari in questione.

Nella prima circolare (prot. 2522/4332 del 27 novembre 1998) il MIT si esprime come segue:
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non e' piu' consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

Nella seconda circolare (prot. 1906/4120 del 6 maggio 1999) il MIT ripete la propria formulazione estesa espressa in precedenza:
La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.
che poi sintetizza tre volte con l'espressione struttura portamotocicli, come segue:
... alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli...
E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo.
La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan. 
La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan.


Nella seconda circolare il termine portamoto compare una volta, con riferimento al veicolo per il quale il costruttore ha chiesto l'omologazione comprensiva dell'installazione di un dispositivo portamoto.

Deduco che il termine portamoto sia stato coniato dai costruttori dei veicoli corredati di detto dispositivo, in sede di:
- compilazione della domanda di omologazione (confermata da analoga dicitura nella corrispondente CdC);
- pubblicizzazione della disponibilita' di questo optional per il veicolo di propria costruzione.

Nella terza circolare (prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003), a distanza di quattro anni dalla precedente circolare, il MIT scrive:  L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine.
Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: "Lunghezza massima con portamoto = mm ..."


Anche nella terza circolare il termine portamoto e' strettamente associato al concetto di omologazione del veicolo sul quale detto dispositivo e' montato d'origine.

Infine nella quarta circolare (prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008) il MIT esprime due volte il termine portamoto tra virgolette, ad evidenziare che si tratta della denominazione commerciale di dispositivi omologati di tipo portabagagli:
... con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto".
Tutto cio' premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente. 


In conclusione il MIT riporta il termine portamoto in tre circolari per riferirsi alla denominazione utilizzata dai:
- costruttori di veicoli presentati all'omologazione unitamente a dispositivi presumibilmente definiti portamoto nella relativa domanda;
- produttori di entita' tecniche indipendenti di tipo portabagagli, immesse sul mercato con la denominazione di "portamoto".

Di propria iniziativa il MIT ha utilizzato l'espressione  strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli, applicate posteriormente a sbalzo, o formulazione similare. 

 
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
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Inserito il 14/11/2024 alle: 08:09:54
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/11/2024 alle 00:00:00

    Anto1957 ha scritto: ... la dizione PORTAMOTO cui si riferisce il MIT nelle circolari 1998, 1999, 2003...     ==============================     Il MIT non utilizza mai il termine portamoto di iniziativa nelle
circolari cui fai riferimento. E provo a spiegare la mia affermazione, con lo stralcio dei periodi significativi delle 4 circolari in questione. Nella prima circolare (prot. 2522/4332 del 27 novembre 1998) il MIT si esprime come segue: Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non e' piu' consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. Nella seconda circolare (prot. 1906/4120 del 6 maggio 1999) il MIT ripete la propria formulazione estesa espressa in precedenza: La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan. che poi sintetizza tre volte con l'espressione struttura portamotocicli, come segue: ... alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli... E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.  La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan. Nella seconda circolare il termine portamoto compare una volta, con riferimento al veicolo per il quale il costruttore ha chiesto l'omologazione comprensiva dell'installazione di un dispositivo portamoto. Deduco che il termine portamoto sia stato coniato dai costruttori dei veicoli corredati di detto dispositivo, in sede di: - compilazione della domanda di omologazione (confermata da analoga dicitura nella corrispondente CdC); - pubblicizzazione della disponibilita' di questo optional per il veicolo di propria costruzione. Nella terza circolare (prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003), a distanza di quattro anni dalla precedente circolare, il MIT scrive:  L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine. Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: Lunghezza massima con portamoto = mm ... Anche nella terza circolare il termine portamoto e' strettamente associato al concetto di omologazione del veicolo sul quale detto dispositivo e' montato d'origine. Infine nella quarta circolare (prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008) il MIT esprime due volte il termine portamoto tra virgolette, ad evidenziare che si tratta della denominazione commerciale di dispositivi omologati di tipo portabagagli: ... con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali portamoto. Tutto cio' premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite portamoto che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente.  In conclusione il MIT riporta il termine portamoto in tre circolari per riferirsi alla denominazione utilizzata dai: - costruttori di veicoli presentati all'omologazione unitamente a dispositivi presumibilmente definiti portamoto nella relativa domanda; - produttori di entita' tecniche indipendenti di tipo portabagagli, immesse sul mercato con la denominazione di portamoto. Di propria iniziativa il MIT ha utilizzato l'espressione strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli, applicate posteriormente a sbalzo, o formulazione similare.   
...
Quindi è gusto? Di questo passo tutto al macero?
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 14/11/2024 alle: 14:06:34
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/11/2024 alle 00:00:00

    Anto1957 ha scritto: ... la dizione PORTAMOTO cui si riferisce il MIT nelle circolari 1998, 1999, 2003...     ==============================     Il MIT non utilizza mai il termine portamoto di iniziativa nelle
circolari cui fai riferimento. E provo a spiegare la mia affermazione, con lo stralcio dei periodi significativi delle 4 circolari in questione. Nella prima circolare (prot. 2522/4332 del 27 novembre 1998) il MIT si esprime come segue: Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non e' piu' consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. Nella seconda circolare (prot. 1906/4120 del 6 maggio 1999) il MIT ripete la propria formulazione estesa espressa in precedenza: La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan. che poi sintetizza tre volte con l'espressione struttura portamotocicli, come segue: ... alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli... E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.  La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan. Nella seconda circolare il termine portamoto compare una volta, con riferimento al veicolo per il quale il costruttore ha chiesto l'omologazione comprensiva dell'installazione di un dispositivo portamoto. Deduco che il termine portamoto sia stato coniato dai costruttori dei veicoli corredati di detto dispositivo, in sede di: - compilazione della domanda di omologazione (confermata da analoga dicitura nella corrispondente CdC); - pubblicizzazione della disponibilita' di questo optional per il veicolo di propria costruzione. Nella terza circolare (prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003), a distanza di quattro anni dalla precedente circolare, il MIT scrive:  L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine. Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: Lunghezza massima con portamoto = mm ... Anche nella terza circolare il termine portamoto e' strettamente associato al concetto di omologazione del veicolo sul quale detto dispositivo e' montato d'origine. Infine nella quarta circolare (prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008) il MIT esprime due volte il termine portamoto tra virgolette, ad evidenziare che si tratta della denominazione commerciale di dispositivi omologati di tipo portabagagli: ... con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali portamoto. Tutto cio' premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite portamoto che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente.  In conclusione il MIT riporta il termine portamoto in tre circolari per riferirsi alla denominazione utilizzata dai: - costruttori di veicoli presentati all'omologazione unitamente a dispositivi presumibilmente definiti portamoto nella relativa domanda; - produttori di entita' tecniche indipendenti di tipo portabagagli, immesse sul mercato con la denominazione di portamoto. Di propria iniziativa il MIT ha utilizzato l'espressione strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli, applicate posteriormente a sbalzo, o formulazione similare.   
...
Descrivi un MIT talmente ondivago sulle descrizioni che se fosse un partecipante a questo forum sarebbe stato certamente destinatario di numerose tue correzioni al riguardo. 
Comunque:
1) la domanda te la ripropongo con riferimento ai termini che hai riepilogato per come usati dal MIT: da dove li prende nella normativa UE Regolamenti di rango superiore alla legislazione nazionale?
2) Da dove si ricava che un articolo del codice della strada, il 56,  che sta nella sezione che descrive i tipi di veicoli, e che descrive i rimorchi, PRESCRIVA che l'unico modo di trasportare moto, motocicli, cat. L1, L3, veicoli a due ruote con motore di cilindrata superiore a 50 cc, veicoli aventi meno di tre ruote ma più di una, con motore, veicoli aventi due ruote a motore che non siano biciclette a pedali... etc. etc, secondo le dizioni del MIT possiamo continuare all'inifinito... debbano ESCLUSIVAMENTE essere trasportate su carrelli appendici?
3) Da dove ricava il MIT la definizione di PORTAMOTO  inserita nelle sezioni 3 della Carta di Circolazione, ad esempio questa? image(6712).png
4) Una tua considerazione sul fatto che l'ente omologatore del Regno Unito E11 omologhi portabagagli ad uso "portamoto".
5) su 1,2,3 chi abbiamo di fronte un Ministero o Il Dott.Jackyll e Mister Hyde? 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 14/11/2024 alle 15:04:14
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 63172
Rispondi Abuso
Inserito il 14/11/2024 alle: 15:45:00
61 Pagine 
Una domanda secca per una risposta secca

AD OGGI POSSONO STARE I PORTAMOTO? 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 14/11/2024 alle: 16:01:44
In risposta al messaggio di Grinza del 14/11/2024 alle 15:45:00

61 Pagine  Una domanda secca per una risposta secca AD OGGI POSSONO STARE I PORTAMOTO? 
no!
Tuttavia devo aggiungere che, siccome il legislatore vuole essere preciso, il no (assoluto) è legato ai portamoto (non li voglio chiamare portatutto, tanto quanto chiamo camper gli autocaravan e biciclette i velocipedi) non installati sin dall'origine dal costruttore o omologati successivamente.
Così l'ho capita, interpretando quanto riportato qui sotto, che rappresenta un estratto della circolare di settembre 2023.
Spero che qualcun altro confermi quanto ho detto: non ho più installato il portamoto (che usavo esclusivamente come porta bici) pertanto non ho approfondito la materia perché non direttamente interessato.

È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di
strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan.
L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle
autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta
ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 63172
Rispondi Abuso
Inserito il 14/11/2024 alle: 17:19:00
In risposta al messaggio di chorus del 14/11/2024 alle 16:01:44

no! Tuttavia devo aggiungere che, siccome il legislatore vuole essere preciso, il no (assoluto) è legato ai portamoto (non li voglio chiamare portatutto, tanto quanto chiamo camper gli autocaravan e biciclette i velocipedi)
non installati sin dall'origine dal costruttore o omologati successivamente. Così l'ho capita, interpretando quanto riportato qui sotto, che rappresenta un estratto della circolare di settembre 2023. Spero che qualcun altro confermi quanto ho detto: non ho più installato il portamoto (che usavo esclusivamente come porta bici) pertanto non ho approfondito la materia perché non direttamente interessato. È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan
...
Chiaro, grazie o lo metti subito oppure lo puoi mettere dopo a patto che il costruttore abbia già installato (omologato) all’origine il portamoto

Ad esempio sull’Adria era scritto sul libretto che poteva starci il portamoto.

E chi invece l’ha messo dopo?
Se invece è scritto sul libretto?

Il mio amico ha un Mclouis 560 con un porta tutto 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 14/11/2024 alle 17:19:28
17
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Rispondi Abuso
Inserito il 14/11/2024 alle: 17:25:07
Per quanto riguarda le omologazioni per montaggi dopo l'immatricolazione c'è ancora molta incertezza.
Il mio van Mobilvetta, stando a quanto dichiarato dalla Edicar, è idoneo alla omologazione e trascrizione sul libretto del portamoto ma, ad oggi, nonostante io abbia chiesto da diverso tempo di avviare la (costosa) pratica, ancora non se ne sa niente...

Modificato da The Beagle il 14/11/2024 alle 17:29:20
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13129
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Inserito il 14/11/2024 alle: 17:45:37
In risposta al messaggio di The Beagle del 14/11/2024 alle 17:25:07

Per quanto riguarda le omologazioni per montaggi dopo l'immatricolazione c'è ancora molta incertezza. Il mio van Mobilvetta, stando a quanto dichiarato dalla Edicar, è idoneo alla omologazione e trascrizione sul libretto del portamoto ma, ad oggi, nonostante io abbia chiesto da diverso tempo di avviare la (costosa) pratica, ancora non se ne sa niente...

La trascrizione sulla Carta di Circolazione presso la Motorizzazione Civile costa meno di 30 Euro, in due distinti versamenti su conti correnti postali. 

Giovanni 
17
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
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Inserito il 14/11/2024 alle: 20:40:06
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/11/2024 alle 17:45:37

La trascrizione sulla Carta di Circolazione presso la Motorizzazione Civile costa meno di 30 Euro, in due distinti versamenti su conti correnti postali.  Giovanni 
A me sono stati chiesti 800 euro con ristampa del libretto (che pagherei volentieri per mettere fine a questa ignobile querelle burocratica).
Sicuramente è tanto, ma 30 euro mi sembrano decisamente pochi
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
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Inserito il 15/11/2024 alle: 08:08:23
In risposta al messaggio di The Beagle del 14/11/2024 alle 20:40:06

A me sono stati chiesti 800 euro con ristampa del libretto (che pagherei volentieri per mettere fine a questa ignobile querelle burocratica). Sicuramente è tanto, ma 30 euro mi sembrano decisamente pochi
No 30 (volesse il cielo), ma nemmeno 800 (è una rapina) , a me hanno  chiesto 300 € per il collaudo alla motorizzazione.
Cosa molto  diversa oggi, se vuoi passarlo  da un mezzo all'altro ,anche se di tua proprietà, anche se gemello  dell'altro  camper.
In tal caso ti smonti il portamoto (scusatemi ma non riesco a chiamarlo portapacchi), sei obbligato  ad andarlo  a rimontare ad officina autorizzata da casa costruttrice (es. Goldschm!t),con richiesta minima € 300 (almeno quelli nella  mia zona), ed aspettare sua eccellenza (goldschm!t) che ti rilasci la nuova carta di circolazione con i dati del  veicolo aggiornati (e qui i prezzi non so).

Modificato da camalca il 15/11/2024 alle 08:10:48
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13129
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Inserito il 15/11/2024 alle: 08:49:31
In risposta al messaggio di The Beagle del 14/11/2024 alle 20:40:06

A me sono stati chiesti 800 euro con ristampa del libretto (che pagherei volentieri per mettere fine a questa ignobile querelle burocratica). Sicuramente è tanto, ma 30 euro mi sembrano decisamente pochi

La pratica alla Motorizzazione, se fatta da privato cittadino, prevede due versamenti in ccp per un totale di poco sopra i 26 Euro. Le cifre che indicate sono probabilmente necessarie per la produzione della documentazione necessaria e, eventualmente, per la gestione della pratica che, ovviamente, non può essere gratuita. Quando si va in Motorizzazione per delle pratiche, si sa quando si entra ma non si sa quando si esce e se si esce come si è entrati (senza aver risolto!).

Giovanni
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 09:50:04
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/11/2024 alle 08:49:31

La pratica alla Motorizzazione, se fatta da privato cittadino, prevede due versamenti in ccp per un totale di poco sopra i 26 Euro. Le cifre che indicate sono probabilmente necessarie per la produzione della documentazione
necessaria e, eventualmente, per la gestione della pratica che, ovviamente, non può essere gratuita. Quando si va in Motorizzazione per delle pratiche, si sa quando si entra ma non si sa quando si esce e se si esce come si è entrati (senza aver risolto!). Giovanni
...
Scusate l'OT.
Tutto vero, quest'estate mi hanno rubato il portafoglio con tutti i documenti, patente compresa.
Sono alle prese con la richiesta del duplicato, un'impresa infinita. E si che son 40 anni che per lavoro bazzico gli uffici pubblici.
Ergo sui 30 euro non metti in conto le ore (meglio dire giornate) perse, per non parlare dei costi del mal di stomaco.
Fine OT
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13129
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 10:32:06
In risposta al messaggio di chorus del 15/11/2024 alle 09:50:04

Scusate l'OT. Tutto vero, quest'estate mi hanno rubato il portafoglio con tutti i documenti, patente compresa. Sono alle prese con la richiesta del duplicato, un'impresa infinita. E si che son 40 anni che per lavoro bazzico
gli uffici pubblici. Ergo sui 30 euro non metti in conto le ore (meglio dire giornate) perse, per non parlare dei costi del mal di stomaco. Fine OT
...

È vero e l'ho pure scritto! A me è andata benino perché uno degli ingegneri era un ex un camperista e quindi... ma una mattina s'è bloccato tutto perché lui, il suo collega ed io siamo rimasti in ufficio un paio d'ore per dipanare la matassa del mio problema. Fuori un casino, strombazzate, urla, ecc. Se fossi stato un addetto d'agenzia avrei perso ore. E mi immagino il tempo perso da quelli in fila. 

Però non dite che la colpa è stata mia. 

Giovanni 

Modificato da Giovanni il 15/11/2024 alle 10:33:02
9
Giovannini 66
Giovannini 66
21/09/2016 12
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 11:14:02
In risposta al messaggio di Anto1957 del 08/11/2024 alle 09:12:44

Si parla di portabici perché è  l'oggetto delle due circolari: 25981 Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente,
o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.  30187 - Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”.  Tuttavia ricordo che i portabici per gancio di traino sono omologati con il Regolamento UN/ECE NR. 26, lo stesso dei cosiddetti portatutto che hanno sbalzo e luci del tutto uguali concettualmente ai portabici da gancio. Dopo aver ascoltato in diretta e letto il resoconto del QT al posto del ministero ritirerei le due circolari per le quali il 14.11.2024 si discuterà la loro sospensione al Consiglio di Stato.  La situazione che ha prospettato il Ministro è la stessa vigente la circolare 69402 2.9.2008: documento di omologazione del produttore al seguito.  A mio avviso il ministero ha dormito almeno 5 anni quando il Reg. 2144/2019 ha modificato gli allegati al reg. 858 ma ha previsto una data dalla quale le nuove omologazioni dovevano rispettare i nuovi regolamenti: 6.7.2022. Tuttavia il Ministero poteva, in vigenza della Legge 11.9.2020 nr. 120 art. 5 ter lettera g, delega al Ministro,  sottoporre la scelta al Ministro che ha/aveva le prerogative ex art. 72 comma 6 e 75 commi 3bis e 3ter trattandosi di entità tecniche omologate in data anteriore al 6.7.2022. Invece un semplice dirigente ha deciso di firmare due circolari che per i motivi suddetti hanno sottratto al Ministro la scelta di sua competenza.  Quando ha parlato di burocrazia ... aveva ragione.  Ora non ci resta che aspettare. Fossi il Min. Salvini ritirerei le circolari.   
...
Anto1957 buongiorno, 
per quanto mi risulta ieri il Consiglio di Stato ha rinviato all'udienza del 13.03.2025 perchè la questione merita approfondimenti e sospendendo la sentenza del TAR.  
E' tutto giusto? Quindi bisognerà ancora attendere con questa spada di Damocle sulla testa.
Giovannini66 
Fabio1966
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 12:41:33
DA FB. 
IL CONSIGLIO DI STATO HA DECRETATO LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (SEZIONE TERZA) N.15964/2024 avente ad oggetto le circolari MIT 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/10/2023. Ordinanza CONSIGLIO DI STATO 
All’Udienza del 14/11/2024 era richiesta di Sospensiva della suddetta sentenza. Come Gruppo dei 163 camperisti intervenuti ad ADIUVANDUM siamo stati rappresentati dall'Avv. Costa del Foro di Napoli che ha esposto le nostre ragioni.
Di conseguenza le circolari 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/10/2023 sono di nuovo sospese per effetto della suddetta sospensione della Sentenza TAR.
Si può tornare a circolare serenamente nel rispetto dei pesi ammessi sulle strutture e della massa a pieno carico stabilita per il veicolo.
L'udienza di Merito è fissata al 13.3.2025. Ora c'è tempo di seguire i lavori del Ministero per il Decreto Interministeriale annunciato nel Question Time del 6/11/2024 alla Camera dall'On.le Ministro Salvini.
Un ringraziamento all’agguerrito “manipolo” di 162 camperisti liberi da vincoli associativi (+ il sottoscritto primo firmatario) che stanno portando avanti questa battaglia per tutti gli altri camperisti, per rivendicare un diritto che ci vorrebbero negare.
La verità non piace.
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