quote:Originally posted by masum> Anche io non so spiegarmi il perche', in fondo il Codice Civile parla chiaro: Art. 1138 (Regolamento di condominio) Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Per caso il tuo amministratore e' uno che fa risparmiare? No perche' il Regolamento e' un contratto che lui si impegna a rispettare, se non c'e' per cosa lo pagate? Mai sentito parlare di Agenzia delle Entrate? Mod 770? Ritenuta d'acconto? Mod. F 24? T'ho per caso messo la pulce nell'orecchio? Io domani ho l'avvocato perche' ho un "amministratore molto fai da te", ti suggerirei di cercartene uno anche tu perche' se ci sono problemi ad esempio fiscali sono dolori che ti fanno pagare di tasca tua. Ciao Il Taccio
grazie taccio, effettivamente mi è parso strano anche a me che non ci fosse un regolamento, ma poichè c'è anche un'amministratore e lui non ha niente in merito. grazie masum >
quote:Originally posted by masum> Ciao, non hai specificato una cosa importante: il parcheggio è privato, nel senso che ci possono accedere solo i proprietari delle villette, oppure è sì privato perchè lo avete costruito voi, ma ad uso pubblico, cioè qualsiasi persona vi ppuò accedere; in questo caso fa fede il codice della strada, anche se la manutenzione dell'area è a carico vostro (definizione esatto: area privata ad uso pubblico). Ciao Nando PS Nel primo caso la decisione relativa al parcheggio spetta all'assemblea condominiale che mediante apposito regolamento o modifica del Regolamento di condominio (attenzione in questo caso ad avere una maggioranza qualificata per le votazioni in quanto si tratta di modifica di area comune), può decidere come disciplinare il parcheggio.
salve, è probabile che questo tema sia già stato trattato, ma non sono riuscito a trovarlo. vi racconto la mia esperienza sperando in qualcuno che mi possa aiutare. abito in un piccola zona residenziale, 12 villettine, un grande parcheggio e non esiste nessun regolamento. il mio camper non è parcheggiato davanti a nessuno e parcheggiato a pettine in retro in modo che comunque occupi solo un posto auto. un condomine ha trovato mille scuse perche venga rimosso. esistono delle leggi che regolamentono la sosta dei nostri veicoli? spero che qualcuno mi possa aiutare grazie[:(][:(][:(] >
http://digilander.libero.it/mos...
con questo mi sono fatto un'idea un po più precisaquote:Originally posted by masum> Ciao, l'articolo a cui ti riferisci è il primo caso cioè area privata (condominiale) da adibire a parcheggio dusciplinata dagli articoli del codice e dell'eventuale Regolamento (che attenzione non può mai differire dal Codice Civile ma solo integrarlo) relativi all'utilizzo della "Cosa Comune". Se invece come dici tu è privato ma ad uso pubblico allora deve essere considerato esattamente come un parcheggio comunale sul quale può deliberare solo il Comune, anche se tutte le spese di manutenzione sono a vostro carico! Esmpio semplice voi eventualmente non potete mettere una sbarra per limitare l'accesso, il comune sì (anche se qui ci sarebbe mooooolto da dire) se invece fosse totalmente privato come ad esmpio un cortile interno per renderti meglio l'idea) allora è ovviamente diverso! Ciao Nando
il parcheggio è privato ad uso pubblico, ma non ho afferrato la differenza.... mi spiego meglio, che differenza c'è ne mio caso tra ad uso pubblico e accesso privato, non sono sempre i condomini a decidere tramite assemblea se il camper può o no parcheggiare?? in rete comunque ho trovato questo:http://digilander.libero.it/mos...
con questo mi sono fatto un'idea un po più precisa >
quote:Originally posted by Taccio1> E' vero, il codice civile parla chiaro [;)] Ed infatti parla di "un edificio" Se ho capito bene, invece, lo stato dei luoghi descritto è diverso. Ci sarebbe una comunione (e non un condominio) dei viali intorno a più edifici uni (o pluri)familari. Le norme sulla comunione sono affatto diverse da quelle sul condominio. Perciò prima di tutto, bisogna chiarire questo: stiamo parlando di un condominio oppure no? Solo dopo, si potrà capire se è possibile parcheggiarci il camper. ciao P.S. Qualche anno fa' inserii un po' di materiale sull'argomento nel sito di camperisti-ita a questo indirizzo: [url] http://www.castellani1.net/public/manager/camperisti%2Dita/index.php?&direction=0&order=&directory=Sosta%20su%20Area%20Condominiale
[quote] Anche io non so spiegarmi il perche', in fondo il Codice Civile parla chiaro: Art. 1138 (Regolamento di condominio) Quando in un edificioid="red">id="size2"> il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento,>
quote:Originally posted by ngeloco> Ciao Ngeloco! Io lo so che tu sei un avvocato ma io sono un tecnico! Un edificio puo' salire un piano dopo l'altro per 10 volte, ma un piano puo' affiancarne un altro sempre per dieci volte. Non conosco sentenze apposite, pensa che oggi sono stato da un tuo collega, cmq io abito in una villa a schiera con in comune un viale e qualche zona a verde, il notaio deposito' a suo tempo il regolamento che divenne contrattuale in quanto aquisito insieme alla casa, questa e' una situazione solita per i nuovi complessi immobiliari anche quando le case hanno un pezzetto di terra annesso e chiuso da recinzione, ma essendo a loro volta tutte insieme racchiuse in una recinzione perimetrale che circonda tutte le case gia' si trova un regolamento depositato da un notaio che e' quello che ne cura la parte "burocratica" per conto del costruttore. Ah! Oltre che tecnico sono anche uno che cambia spesso casa e che a volte(sempre)tromba gli amministratori un po' troppo fai da te![;)] Ciao Il Taccio Ps. Non e' che stai a Roma di sicuro verrei a trovarti![:)]
quote:Originally posted by Taccio1> E' vero, il codice civile parla chiaro [;)] Ed infatti parla di "un edificio" Se ho capito bene, invece, lo stato dei luoghi descritto è diverso. Ci sarebbe una comunione (e non un condominio) dei viali intorno a più edifici uni (o pluri)familari. Le norme sulla comunione sono affatto diverse da quelle sul condominio. ciao
[quote] Anche io non so spiegarmi il perche', in fondo il Codice Civile parla chiaro: Art. 1138 (Regolamento di condominio) Quando in un edificioid="red">id="size2"> il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento,>
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quote:Originally posted by Taccio1 Ah! Oltre che tecnico sono anche uno che cambia spesso casa e che a volte(sempre)tromba gli amministratori un po' troppo fai da te![;)] Ciao Il Taccio Ps. Non e' che stai a Roma di sicuro verrei a trovarti![:)] >> Spero che la trombata sia solo in senso figurato[:D] Comunque, anche a me spesso capita di non avere buoni rapporti con gli amm.ri di condominio[:D] Se capiti in Campania ci si vede volentieri ciao angelo
quote:Originally posted by masum>
abito in un piccola zona residenziale, 12 villettine, un grande parcheggio e non esiste nessun regolamento.>
quote:Originally posted by masum> Cnando ti ha gia' dato la risposta appropriata in merito all'area di parcheggio. E' molto probabile che la sua realizzazione faccia parte degli oneri di urbanizzazione posti dal Comune a carico dell'impresa che ha costruito le 12 villettine. Questa area di parcheggio, a prescindere dalla titolarita' del terreno, e' soggetta esclusivamente alla regolamentazione del CdS ai sensi degli artt. 2 e 37 e puo' farne uso qualunque automobilista e non soltanto gli abitanti delle 12 villettine. Hai altresi' precisato che riesci ad occupare un solo stallo a pettine in quanto collochi l'autocaravan in retromarcia. La tua precisazione mi fa presumere che lo sbalzo posteriore del veicolo vada ad ingombrare il marciapiedi destinato ai pedoni e questa situazione concretizza l'infrazione di cui all'art. 158, comma 1/h. In assenza di segnaletica apposta dal comune, il tuo vicino di casa (anzi villettina) non ha alcun tìtolo per reclamare sulla sosta del tuo autocaravan; se ritiene che tu stia commettendo qualche infrazione al CdS puo' esporre le sue "ragioni" al Comune. Per quanto riguarda il regolamento di condominio, si tratta di verificare se le 12 unita' immobiliari (che costituiscono la zona residenziale) àbbiano parti comuni (giardino, alberatura, viali carrabili, percorsi pedonali, illuminazione, impianto d'acqua, piscina, campo giochi, palestra, etc.) all'esterno dell'eventuale delimitazione di ciascuna villettina a proprieta' individuale. Se l'amministratore fa pagare quote condominiali e' evidente che ci sono parti comuni, i cui costi vengono ripartiti (unitamente all'onorario dello stesso amministratore) tra i proprietari delle 12 u.i., in relazione alla "caratura" di ciascuna villettina rispetto all'intera zona residenziale. E, se ci sono parti comuni, non puo' non esserci un regolamento condominiale con le apposite tabelle per la ripartizione delle relative spese e con le norme per l'utilizzo delle stesse parti comuni. ------------------------------ p.s.: Ci puoi dare un'indicazione sulle attivita' svolte dall'amministratore nell'interesse dell'intera zona residenziale?
il parcheggio è privato ad uso pubblico, ma non ho afferrato la differenza....>
quote:Originally posted by ngeloco> Non ci vedo niente di diverso rispetto alla comunione di un androne, di una scala, di un ascensore, della facciata, della struttura c.a. per i proprietari delle unita' immobiliari in un edificio di civile abitazione. Nella zona residenziale dove abita Masum le unita' immobiliari sono in forma di villettine, in un edificio le u.i. sono in forma di appartamenti. L'insieme dei proprietari di u.i. caratterizzate dalla presenza di parti comuni costituisce un condominio che e' obbligato a riferirsi ad un regolamento di condominio se le unita' immobiliari sono piu' di 10, allo scopo di regolare l'uso e ripartire i costi delle parti comuni. SE&O.
Ci sarebbe una comunione (e non un condominio) dei viali intorno a più edifici uni (o pluri)familari.>