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massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 20/09/2010 alle: 11:15:13
Buongiorno a tutti! Ho una mezza idea di far aggiornare il libretto da 35 QLi a 42 QLi. Ho ricevuto da Iveco il modulo da consegnare a un loro punto vendita per ottenere il nulla osta (il mezzo è un Daily 35C13 già certificato da Iveco fino a 42QLi). Dal momento che devo sostenere anche i costi della pat.C (circa 700 €) chiedo se qualcuno di Voi conosce i costi per aggiornamento del libretto presso la motorizzazione (non dovrebbe essere una omologazione vera e propria ma un passaggio burocratico). Ciao, Massi
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Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 20/09/2010 alle: 12:23:54
Guarda penso proprio che sta legge nn uscirà mai,pensavo anche io di omologare il mio oltre i 35q.li Cosa devo richiedere un modulo alla casa del camper (Mobilvetta)? o direttamente all'Iveco? Cordialmente Marco Gandolfo. Com
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 20/09/2010  11:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
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massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 20/09/2010 alle: 12:48:34
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010  12:23:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cioa prova con mobilvetta prima, se poi non ti rispondono il costruttore del carro. ciao, massi
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Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 20/09/2010 alle: 12:57:00
Intanto direttanmentew dal C.D.S.: Art. 167 comma 2: Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione,quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 38 a euro 155 se l'eccedenza non supera 1t b) da euro 78 a euro 311 se l'eccedenza non supera 2t c) da euro 155 a euro 624 se l'eccedenza non supera 3t d) da euro 389 a euro 1.559 se l'eccedenza supera 3t comma 3: Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10t,le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorchè la eccedenza,superiore a cinque per cento,non superi rispettivamente il dieci,venti,trenta per cento,oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. I punti sulla patente sono: a) 1 punto b) 2 punti c)3 punti d) 4 punti. Cordialmente Marco Gandolfo.
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massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 20/09/2010 alle: 13:14:45
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010  12:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille! Dubito che il mio mezzo venga trovato in marcia oltre i 4200 kG anche se a vuoto pesa circa 3500/3600 kg (per sentito dire da amici ma lo devo pesare). Per cui dovrebbero essere 311 € + 2 punti patente al max.[?] Devo valutare costi/benefici. Devo fare la pat.C + non so quanto costa la trascrizione dei 42 QLi in motorizzazione (avendo il nulla osta Iveco).Inoltre diventa un mezzo meno rivendibile. In Francia stanno iniziando seriamente a rompere con le pese mobili, spero non si estenda a tutta Europa, altrimenti prendi multe e non lo rivendi più veramente. Qualcuno sa che sanzioni ci sono all'estero?

Modificato da massi68 il 20/09/2010 alle 13:16:22
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Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 20/09/2010 alle: 13:53:30
Sono proprio allo stesso tuo pari dilemma. Come primo passo,penso che peserò il mezzo per vedere di quanto sono fuori,poi deciderò il da farsi. Cordialmente Marco gandolfo.
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massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 20/09/2010 alle: 14:36:01
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010  13:53:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho scritto in altro topic sul COL, Riassumendo dovrebbe essere così: -Se ti beccano fino a 4200 QLi (+20% del peso) dovresti rischiare in Italia multa fino al max a 311 € e - 2 punti patente. -Devo fare la C (circa 700€), -i camper appartengono a cat.M1 quindi se immatricolato 42 Q. non dovresti essere soggetto a limiti di velocità e blocco in alcuni gg come i camion (che sono cat.n1 o n2). Tuto dovrebbe rimanere come ora, -diventa meno rivendibile, -in Francia stanno iniziando seriamente a rompere con ste pese mobili (devono fare cassa). Se sto vizio si allarga all'EU siamo freschi! -non so quanto costa la trascrizione su libretto. Attendo risposta da Motorizzazione. Che fareste Voi?
20
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 20/09/2010 alle: 16:56:24
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010  12:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'articolo 167 riguarda il trasporto di cose (N1-2-3), per i camper bisogna considerare l'articolo 169 (trasporto persone)comma 7: 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Marco

Modificato da balilla il 20/09/2010 alle 16:57:48
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 20/09/2010 alle: 17:39:42
quote:

Originally posted by massi68

...chiedo se qualcuno di Voi conosce i costi per aggiornamento del libretto presso la motorizzazione ...>
>

Questa

e' la specifica pagina nel sito dell'UMC di Milano, dove per i costi specifici e' precisato di rivolgersi allo sportello. Aggiungo che, per l'installazione del gancio di traino, il "collaudo" ha un costo di euro 25+14,62 per cui non ritengo che i costi possano essere sensibilmente diversi. ------------------------------ p.s. Concordo con l'intervento di Balilla in ordine all'applicazione dell'art. 169, comma 7 in caso di "sovrappeso" in un autocaravan.
16
Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 20/09/2010 alle: 18:55:39
Mi sembra esplicito: Art. 167 comma2: "chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore..." Art. 169 comma7: Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. A mio parere interpreto il 169 comma 7 solo per il trasporto di persone o cose,nel 169,non cè nessumna menzione a diversa omologazione(n1,N2),ma inteso come massa complessiva del veicolo a pieno carico. Cordilamente Marco Gandolfo.

Modificato da Poohbello il 20/09/2010 alle 18:59:02
17
dariolamp
dariolamp
18/06/2008 1183
Inserito il 20/09/2010 alle: 22:30:37
Io con il mio laika Iveco ho portato il peso a 42Q è se non ricordo male la certificazione la richiesta il rivenditore e una volta aggiunta la cintura in più x passegero sono andato in motorizzazione ed ho speso intorno ai 70 euri non ho problemi di patente posseggo la DK e ogni anno vado in revisione tutto qui ,poi non mi passa nemmeno x l'anticamera del cervello rivenderlo quindi risolto anche stò problema.Ciao
20
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 21/09/2010 alle: 08:48:56
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010  18:55:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero che il comma 2 dice: ...veicolo la cui massa complessiva a pieno carico .. ma il questo è riferito al titolo del 167: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. Marco
16
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 21/09/2010 alle: 11:05:18
Art. 169 comma7: Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Da ignorante, ma il camper non è considerato autovettura (m1)?
20
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 21/09/2010 alle: 11:34:48
L'autocaravan appartiene alla stessa categoria M1 delle autovetture, ma appartenere alla stessa categoria non vuol dire considerarlo autovettura: vedi art. 54 cds Autoveicoli a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; Marco
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roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 21/09/2010 alle: 21:51:39
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010  12:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vale per i veicoli trasporto merci non per quelli di classe M1
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 21/09/2010 alle: 22:58:35
quote:Originally posted by roblungh [L'art. 167, ndr] vale per i veicoli trasporto merci non per quelli di classe M1.>
> Premesso che concordo con i puntuali interventi di Balilla, mi permetto ricordarti che l'art. 167 CdS si àpplica anche ai veicoli di cat. M1, qualora siano utilizzati per trasporto di cose/merci e risultino con massa superiore a quella indicata alla voce F.2 della CdC.
20
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 23/09/2010 alle: 10:41:47
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 21/09/2010  22:58:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero, effettivamente da quando non è più possibile immatricolare le auto "promiscuo", sulle stesse è possibile traportare merci. Marco
16
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 23/09/2010 alle: 18:09:47
scusate ma da ignorante in materia inizio ad andare in confusione. Allora valgono entrambi gli articoli 169 e 167 o non ho capito bene? massi[:)]
18
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 24/09/2010 alle: 09:46:07
Scusate, qualcuno sa dirmi cosa prevede la normativa francese ed austriaca per i mezzi in sovrappeso? Solo multa o anche fermo/sequestro del mezzo? grazie massimo
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 24/09/2010 alle: 14:44:47
quote:Originally posted by massi68 Allora valgono entrambi gli articoli 169 e 167 o non ho capito bene?>
> Da circa dieci anni (ti evito le citazioni normative rigorose) i veicoli di cat. M1, compresi tutti gli autocaravan, possono liberamente trasportare cose/merci ancorche' la classificazione M1 sia riferita fondamentalmente al trasporto di 9 persone al massimo (e dei relativi oggetti personali e/o animali domestici). Di conseguenza un veicolo M1, rilevato con massa superiore al valore riportato alla voce <F.2> della CdC, viene sanzionato ai sensi dell'articolo: - 167, se si trova nella occasionale condizione di trasporto di cose/merci (ad esempio: sacchi di cemento, confezioni di mattonelle, set di sanitari, una serie di porte, etc.etc.); - 169, se si trova nella abituale condizione di trasporto di persone e relativi oggetti personali. Per un autocaravan "sovrappeso" il dubbio sull'articolo da applicare potrebbe derivare dal trasporto della moto oppure delle bici, ma con netta probabilita' a favore dell'art. 167. Per quanto a mia conoscenza.
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 24/09/2010 alle: 16:23:24
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 24/09/2010  14:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono d'accordo.. L'art. 167 è una norma "studiata" per sanzionare i veicoli destinati al trasporto di cose. Infatti, il comma 9 dello stesso articolo prevede che le sanzioni applicate al conducente debbano essere applicate (con redazione di separato verbale) al proprietario ed al committente (se trattasi di privato e di trasporto eseguito per conto proprio). Inoltre è previsto che copia del verbale sia trasmesso anche all'ente proprietario della strada, per le valutazioni di competenza, in merito alla riscossione dell'eventuale indennizzo di usura. La stessa sanzione, ai sensi degli artt. 2 e 7 comma 7 del Dlgs. n. 286/2005, si applica in determinati casi anche ad altri soggetti, come ad esempio al vettore, commitente e proprietario della merce. Inoltre al comma 12 è previsto che anche i documenti di accompagnamento possono costituire fonti di prova per l'accertamento del sovraccarico. Quanto sopra rappresenta una serie di elementi che contraddistinguono inequivocabilmente la materia di AUTOTRASPORTO DI COSE. Per quanto riguarda invece l'AUTOTRASPORTO DI PERSONE, il comma 7 dell'art. 169 sanziona, non solo il soprannumero di persone, ma anche il sovraccarico della merce trasportata su un autoveicolo destinato al trasporto di persone. Infine, qualora venisse accertata il sovrannumero di persone (in cabina) su autoveicoli destinati al trasporto di cose, il comma 2 e 10 dell'art. 169 sanziona tale violazione, purchè le persone siano ammesse al trasporto, altrimenti art. 82.
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