quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 20/09/2010 11:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010 12:23:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> cioa prova con mobilvetta prima, se poi non ti rispondono il costruttore del carro. ciao, massi
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010 12:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie mille! Dubito che il mio mezzo venga trovato in marcia oltre i 4200 kG anche se a vuoto pesa circa 3500/3600 kg (per sentito dire da amici ma lo devo pesare). Per cui dovrebbero essere 311 € + 2 punti patente al max.[?] Devo valutare costi/benefici. Devo fare la pat.C + non so quanto costa la trascrizione dei 42 QLi in motorizzazione (avendo il nulla osta Iveco).Inoltre diventa un mezzo meno rivendibile. In Francia stanno iniziando seriamente a rompere con le pese mobili, spero non si estenda a tutta Europa, altrimenti prendi multe e non lo rivendi più veramente. Qualcuno sa che sanzioni ci sono all'estero?
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010 13:53:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come ho scritto in altro topic sul COL, Riassumendo dovrebbe essere così: -Se ti beccano fino a 4200 QLi (+20% del peso) dovresti rischiare in Italia multa fino al max a 311 € e - 2 punti patente. -Devo fare la C (circa 700€), -i camper appartengono a cat.M1 quindi se immatricolato 42 Q. non dovresti essere soggetto a limiti di velocità e blocco in alcuni gg come i camion (che sono cat.n1 o n2). Tuto dovrebbe rimanere come ora, -diventa meno rivendibile, -in Francia stanno iniziando seriamente a rompere con ste pese mobili (devono fare cassa). Se sto vizio si allarga all'EU siamo freschi! -non so quanto costa la trascrizione su libretto. Attendo risposta da Motorizzazione. Che fareste Voi?
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010 12:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'articolo 167 riguarda il trasporto di cose (N1-2-3), per i camper bisogna considerare l'articolo 169 (trasporto persone)comma 7: 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Marco
quote:>Originally posted by massi68
...chiedo se qualcuno di Voi conosce i costi per aggiornamento del libretto presso la motorizzazione ...>
Questa
e' la specifica pagina nel sito dell'UMC di Milano, dove per i costi specifici e' precisato di rivolgersi allo sportello. Aggiungo che, per l'installazione del gancio di traino, il "collaudo" ha un costo di euro 25+14,62 per cui non ritengo che i costi possano essere sensibilmente diversi. ------------------------------ p.s. Concordo con l'intervento di Balilla in ordine all'applicazione dell'art. 169, comma 7 in caso di "sovrappeso" in un autocaravan.quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010 18:55:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vero che il comma 2 dice: ...veicolo la cui massa complessiva a pieno carico .. ma il questo è riferito al titolo del 167: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. Marco
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 20/09/2010 12:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> vale per i veicoli trasporto merci non per quelli di classe M1
quote:Originally posted by roblungh [L'art. 167, ndr] vale per i veicoli trasporto merci non per quelli di classe M1.>> Premesso che concordo con i puntuali interventi di Balilla, mi permetto ricordarti che l'art. 167 CdS si àpplica anche ai veicoli di cat. M1, qualora siano utilizzati per trasporto di cose/merci e risultino con massa superiore a quella indicata alla voce F.2 della CdC.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 21/09/2010 22:58:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vero, effettivamente da quando non è più possibile immatricolare le auto "promiscuo", sulle stesse è possibile traportare merci. Marco
quote:Originally posted by massi68 Allora valgono entrambi gli articoli 169 e 167 o non ho capito bene?>> Da circa dieci anni (ti evito le citazioni normative rigorose) i veicoli di cat. M1, compresi tutti gli autocaravan, possono liberamente trasportare cose/merci ancorche' la classificazione M1 sia riferita fondamentalmente al trasporto di 9 persone al massimo (e dei relativi oggetti personali e/o animali domestici). Di conseguenza un veicolo M1, rilevato con massa superiore al valore riportato alla voce
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 24/09/2010 14:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sono d'accordo.. L'art. 167 è una norma "studiata" per sanzionare i veicoli destinati al trasporto di cose. Infatti, il comma 9 dello stesso articolo prevede che le sanzioni applicate al conducente debbano essere applicate (con redazione di separato verbale) al proprietario ed al committente (se trattasi di privato e di trasporto eseguito per conto proprio). Inoltre è previsto che copia del verbale sia trasmesso anche all'ente proprietario della strada, per le valutazioni di competenza, in merito alla riscossione dell'eventuale indennizzo di usura. La stessa sanzione, ai sensi degli artt. 2 e 7 comma 7 del Dlgs. n. 286/2005, si applica in determinati casi anche ad altri soggetti, come ad esempio al vettore, commitente e proprietario della merce. Inoltre al comma 12 è previsto che anche i documenti di accompagnamento possono costituire fonti di prova per l'accertamento del sovraccarico. Quanto sopra rappresenta una serie di elementi che contraddistinguono inequivocabilmente la materia di AUTOTRASPORTO DI COSE. Per quanto riguarda invece l'AUTOTRASPORTO DI PERSONE, il comma 7 dell'art. 169 sanziona, non solo il soprannumero di persone, ma anche il sovraccarico della merce trasportata su un autoveicolo destinato al trasporto di persone. Infine, qualora venisse accertata il sovrannumero di persone (in cabina) su autoveicoli destinati al trasporto di cose, il comma 2 e 10 dell'art. 169 sanziona tale violazione, purchè le persone siano ammesse al trasporto, altrimenti art. 82.