quote:> Di un "mio ipotetico" Nuovo CdS, secondo le intenzioni espresse nel P.S. diOriginally posted by TheDevil
In attesa di scrivere l'art. 78/ter ...Originally posted by chorus
L'art. 78/ter di quale legge?>
questo intervento
. Ti espongo il "mio" ragionamento, che trae origine dal comma 3 dell'art. 78 CdS: 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate ... nella carta di circolazione, ...id="green">. E' fuor di dubbio che la <massa massima a carico ammissibile> ed il <numero di posti a sedere, compreso quello del conducente> sìano due caratteristiche indicate nella carta di circolazioneid="green"> di qualunque veicolo a motore. E' altresi' fuor di dubbio, almeno secondo il mio modo di ragionare, che il veicolo rilevato in sovrappeso di carico e/o in sovrannumero di persone abbia due caratteristicheid="green"> modificate al momento del controllo. E' altresi' fuor di dubbio, sempre secondo il mio modo di ragionare, che soltanto i commi 1 e 4 dell'art. 169 contengono disposizioni compatibili con la sezione V (norme di comportamento) del CdS. Ecco quindi l'ipotesi di due articoli: - 78/bis per la "massa massima dei veicoli a motore" - 78/ter per il "numero dei posti a sedere dei veicoli a motore", dove riportare tutte le disposizioni "tecniche" attualmente figuranti negli artt. 167, 168 (in parte), 169 e 170 e dove le indicazioni "bis"e "ter" sono utilizzate soltanto per evidenziare la collocazione di detti articoli in riferimento all'attuale CdS. In un Nuovo CdS gli articoli sarebbero ovviamente rinumerati.quote:> Il <numero di posti a sedere, compreso quello del conducente> in conformita' alle disposizioni dellaOriginally posted by chorus
... cos'hanno scritto gli autocarri in corrispondenza della voce S.1?>
Direttiva 1999/37/CE
. Detto numero corrisponde al dato fornito dal costruttore alla voce 9.10.3.1 della domanda di omologazione di cui all'Allegato III dellaDirettiva 2007/47/CE
. Non e' un dato che si inserisce in sede di compilazione della CdC, ma viene desunto dal codice di omologazione <K>. Cfr.qui
per un esempio di CdC "autocarro", dove i dati non cancellati consentirebbero comunque a Spitfire di risalire alla targa ed anche all'anagrafe, posto che e' stata cancellata la voce <B> ma non quella <I>. Vero? Nel terzo riquadro figura anche l'indicazione della massa a vuoto (e della portata).quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/03/2012 19:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perdonami questa mia curiosità: a che pro discutere su ipotetiche norme, la cui emanazione è tutta da vedere? Nelle prime pagine di questa discussione ho capito che la tua chiave interpretativa dei due articoli in esame (167 e 169 del cds) era la rubrica. La rubrica dell'art. 167 tratta il trasporto di cose, pertanto tutte le prescrizioni in esso contenute sono applicabili ai soli veicoli a motore (e rimorchi) adibiti a trasporto cose. Poi ti ho chiesto lumi sul comma 2 dell'art. 169, e concludi sostenendo che si applica a tutti i veicoli. Ho capito bene?
quote:> [1]id="red"> Se una norma, in questo caso gli artt. 167 e 169 CdS, da' origine a periodiche e (piu' o meno) prolungate discussioni in qualche forum, ritengo che possa risultare ùtile dedicare parte della discussione al tentativo di formularne meglio il testo, con due finalita': - disporre gia' di una "soluzione" pronta nel caso in cui vengano aperte ulteriori discussioni sullo stesso argomento; - raggiungere la corretta comprensione dell'effettiva norma vigente attraverso l'esercizio della relativa riscrittura secondo criteri logici omogenei. [2]id="red"> NO, hai citato la tua interpretazione. Nella mia lettura della rùbrica nell'art. 167 CdS, tutte le prescrizioni in esso contenute sono applicabili a tuttiid="red"> i veicoli a motore (e rimorchi), quando utilizzati per il trasporto di cose (merci, nella terminologia comunitaria), a prescindere dalla categoria di inquadramento. [3]id="red"> SI. Ovviamente veicoli a motore con almeno tre ruote perche', nella mia lettura del CdS, intendo le rùbriche degli artt. 169 e 170 come segue: - 169 = Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore con almeno tre ruoteid="purple"> - 170 = Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote, in quanto, altrimenti, non avrebbe senso prevedere due articoli distinti e sarebbe sufficiente il solo art. 169, dove evidenziare le eventuali norme specifiche per i veicoli a motore a due ruote.Originally posted by chorus
Perdonami questa mia curiosità: a che pro discutere su ipotetiche normeid="red">, la cui emanazione è tutta da vedere? [1]id="red"> Nelle prime pagine di questa discussione ho capito che la tua chiave interpretativa dei due articoli in esame (167 e 169 del cds) era la rubrica. La rubrica dell'art. 167 tratta il trasporto di cose, pertantoid="red"> tutte le prescrizioni in esso contenute sono applicabili ai soliid="red"> veicoli a motore (e rimorchi) adibiti a trasporto cose. [2]id="red"> Poi ti ho chiesto lumi sul comma 2 dell'art. 169, e concludi sostenendo che si applica a tutti i veicoli. [3]id="red"> Ho capito bene?>
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/03/2012 12:07:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo siano giuste le tue considerazioni ma mettiamoci nelle condizioni dei costruttori italiani e dei venditori. Il settore delle autocaravan è costretto,per sua natura, ad operare con piccoli numeri e quindi ricerca su materiali e modalità costruttive uguale a zero. Gli acquirenti ricercano grandi spazi ed i costruttori e venditori li assecondano;poco importa loro se gli acquirenti avranno guai con la legge. Se mai li avranno sarà solo all'estero. Se i costruttori dividessero la loro produzione in due categorie e cioè con mezzi rigorosamente entro i 3,5t e sopra tale soglia già ridurrebbero la platea dei possibili clienti in un mercato sempre più asfittico. Solo un sistema accurato di controlli eviterebbe la situazione attuale. Prima di esercitare il mestiere attuale da giovane ho fatto il camionista (ai tempi del 690 Fiat con rimorchio quattro assi) e quindi possedevo la patente E. Incontrare le pattuglie dotate di pesa mobile era frequentissimo e le multe per sovrappeso pesanti. La situazione delle autocaravan sovrappeso è ormai insostenibile considerando che anche i possessori di patente C sono sanzionabili se sorpresi alla guida di un mezzo sovrppeso. In quanto alla sicurezza nessuno fa il crash test. La presunta sicurezza di alcuni mezzi è sicuramente pura apparenza.
quote:Risposta al messaggio di piccolino inserito in data 29/03/2012 09:02:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Forse sarebbe bene ti chiarissi le idee sull'argomento. Saluti
quote:> Ti ringrazio per il tuo cortese riscontro. [1]id="red"> Nel momento in cui introduci la giustificazione del bug legislativo per continuare a sostenere la tua tesi, non ti viene almeno il debole sospetto che possa essere proprio la tua tesi a non avere fondamento? [2]id="red"> Certo, Suzuki WagonR. [3]id="red"> Tra i commi 7 e 9 dell'art. 169 CdS cambia soltanto l'entita' delle sanzioni applicate, a parita' di infrazione accertata. [4]id="red"> E' la tua lettura della norma. [5]id="red"> Prova a valutare l'opportunita' di cambiare il tuo presupposto nella lettura del comma 7 nell'art. 169 CdS. -------------------- p.s. Anch'io mi scuso per il ritardo, ma nell'altro forum mi sto "divertendo" con i tuoi colleghi sull'art. 135 CdS.Originally posted by TheDevil
Mi interesserebbe conoscere la tua risposta ai quesiti che ho posto qualche anno fa ai tuoi colleghi in un altro forum (in relazione alla "sorprendente" affermazione di un noto esponente di P.L.) e che puoi lèggerequi
.Originally posted by Rattapruscè
L'esempio che hai utilizzato nel forum linkato é effettivamente un caso limite... quasi un bug del sistemaid="red">... [1]id="red"> anche se onestamente, ho provato ad immaginarmi un veicolo di 1000 kg con limite 1350.. e mi verrebbe in mente solo una autovettura [2]id="red"> (caso che comunque non rientra nella fattispecie contemplata nel comma 7 del 169 - in quanto il nr. delle persone é corretto). [3]id="red"> Rientrerebbe solo nel 167, dove fai notare giustamente che associare una persona alla classificazione di "cosa" é tosta. Quanto sopra é corretto e denota appunto un bug legislativoid="red"> ... [1]id="red"> Cosa si fà allora? il 169 non sanziona il tuo casoid="red">, ed il 167... neppure... [4]id="red"> ... non trovo altre soluzioniid="red"> poichè nel 169 il presupposto é sempre il superamento del nr di persone. [5]id="red">>
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 15/04/2012 15:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il punto è proprio questo.
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 16/04/2012 09:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nell'Art.167 cds non è prevista alcuna tolleranza.La questione del 5% è,purtroppo, una leggenda metropolitana
quote:Risposta al messaggio di pbattini inserito in data 16/04/2012 10:12:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> comma 3: 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorchè la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. Ovviamente è strettamente collegato al comma 2 e 2bis Non é una leggenda metropolitana. (i coccodrilli nelle fogne?...quella forse si [:D][:D]) p.s. rileggendo, ti chiedo scusa per la battuta sui coccodrilli (potrei sembrare irrispettoso della la tua opinione; non é così) Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ...mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 16/04/2012 10:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prima di tutto credo che le battute di spirito siano il sale della vita.Come toscano,non ne potrei fare a meno. Il punto 1 dell’articolo 167 del Codice della Strada è chiarissimo: “I veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla Carta di Circolazione…”, quindi, nessuna deroga. Qualcuno attribuisce una funzione di tolleranza al punto 2: “Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella Carta di Circolazione, quando detta massa è superiore a 10 tonnellate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma...” ma sbaglia perché, detta percentuale riguarda esclusivamente il campo di applicazione della sanzione amministrativa e, quindi, non vi sono deroghe al divieto di circolazione per le autocaravan in sovrappeso Da notare che ho fatto causa ad Arca per la questione del sovrappeso del mio camper (Arca M720GLM 176 cv quindi meccanica Iveco) ed Arca stessa,nella memoria difensiva si è guardata bene dal sostenere che il peso del mio camper rientrava nella tolleranza del 5%.La prima udienza è avvenuta il 13 Marzo c.a ed attendo l sentenza.
quote:Risposta al messaggio di pbattini inserito in data 16/04/2012 11:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Certamente. Mi trovi daccordo. Ma qui stiamo parlando proprio del lato amministrativo, cioé fino a quanto peso possiamo sostenere al fine di non essere soggetti a sanzione amministrativa. Infatti é chiaramente indicato nel comma 1 quale é il peso max consentito ma, altrettanto chiaramente é specificato in quale caso si é soggetti alla sanzione. Ancora per essere piu chiari: Il peso massimo consentito é quello indicato da libretto (comma 1); La sanzione scatta al superamento di quel peso con una tolleranza del 5% (comma 2bis e 3); Quanto sopra ovviamente con riferimento all'art 167 e non al 169 ove la sanzione scatta al superamento del nr. di persone a bordo consentito. Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 16/04/2012 12:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Di, al tuo amico vigile di contattarmi, quantomeno per chiarirmi come farebbe a sanzionarmi tramite un articolo dove al comma 7 il presupposto unico é il superamento del nr. di persone a bordo. Ora che ci sia un errore di scrittura o meno, il comma 7 é questo: Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Il presupposto che si legge in italiano é che il nr. delle persone DEVE essere superiore a quello indicato sul libretto. Ora sia bene inteso che la mia non é una "richiesta" a scopo di sfida, ma servirebbe proprio a farmi capire... Ancora piu strano poiché afferma che comunque c'é una tolleranza[}:)] (dove è scritto)?? Ripeto: per logica non può esservi tolleranza nel 169 poiché si parla di nr. di persone (oppure potevano mettere che é consentito il trasporto del nr. di persone consentito dal libretto piu ...un braccio[:D][:D]) Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 16/04/2012 13:07:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Premetto che non cerco ragione ma ho scritto quello che mi ha detto. Anche a me fa comodo che sia la 167 però se gli occupanti sono corretti ed il peso è maggiore per quale motivo mi devono applicare la 167? NO aspetta mi ha detto che fanno una tolleranza per evitarecontestazioni di bilancia...