quote:Originally posted by sermarco> qui c'è sempre un malinteso: non c'è una lunghezza della sporgenza oltre il quale va messo. Va messo sempre. La misura della quale si parla (non mi ricordo se è 33/100 o 30/100 del mezzo) è la misura massima ammissibile per un carico sporgente in ogni caso. Al di là della legge ti consiglio comunque di metterlo perché per chi ti segue sei molto più visibile e quindi rischi meno di essere tamponato, lo scopo è quello.
Di quanto deve sporgere in rapporto alla lunghezza del mezzo per essere obbligatorio? >
quote:Originally posted by Kojak..... L'agente mi faceva notare che era vietato portare le bici ancorate dietro, ma avrei dovuto portarle sul tetto, .....>> MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.I.C. IV Direzione Centrale - Div. 43 Prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103 Roma, 27 novembre 1998 OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrate gia' da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE, si e' ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale. Considerata, sia la vastita' del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, e' necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame. Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entita' tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Le strutture portabici, ancorche' non omologabili sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portabici[1], e' da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilita' del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilita' dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste piu' l'obbligo per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilita' dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non e' piu' consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. E' abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che e' di immediata applicazione. IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Tullio D'Ulisse -------------------- [1] cioe' il portabici "tradizionale", collocato sul tetto dell'autovettura.
quote:i carichi sporgenti sono ammessi nella misura massima dei 3/10 della lunghezza del mezzo>> 3/10 di una autovettura, anche solo di 4 metri di lunghezza fanno un metro e venti. Mica le avrai messe "per la lunga" (in senso longitudinale per i precisi) le biciclette.[:)]
quote:Originally posted by sermarco> L'ultima parte di quella circolare riguarda in effetti la struttura portamoto a sbalzo posteriore. Non ho trascritto le altre circolari in materia di portamoto, in quanto l'intervento di Kojak riguardava soltanto la struttura portabici, per la quale ho evidenziato il passaggio significativo. Eccole qui di seguito: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.I.C. IV Direzione Centrale - Div. 43 Prot. n. 1906/4120 - D.C. IV n. B041 Roma, 6 maggio 1999 OGGETTO: Strutture portabici, portasci e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Chiarimenti e precisazioni. A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare 27 novembre 1998, n. B103/MOT D.C. IV, si forniscono le seguenti precisazioni. L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portasci che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sull'autovettura e sull'autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del codice della strada, in quanto non e' necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan. La formulazione del penultimo capoverso della circolare n. B103/MOT del 1998 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare. E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture in questione non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovra' essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan. ----- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 01/M368 Roma, 2 gennaio 2003 OGGETTO: Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni. Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione di strutture portamoto su autocaravan gia' in circolazione. In merito, fermo restando quanto gia' stabilito con la circolare n. 1906/4120 - MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue. L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine. La visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, e' finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione e' a totale carico dell'utente del veicolo. Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: "Lunghezza massima con portamoto = mm ..." IL CAPO DIPARTIMENTO dott. ing. Amedeo Fumero
..... un'unica cosa non ho capito: .....>
quote:Originally posted by sermarco> Scusa, ma perchè non fai come faccio io? quando non lo usi, sviti 2 bulloncini e lo togli. Ciao
Grazie per le risposte in effetti temevo fosse così provvederò con l'apposito segnale, mi scoccia solo che serva anche quando è chiuso non tanto per la macchina quanto per il camper visto che avendo il garage il portabici post non l'abbiamo mai usato ma oramai c'è quindi ci dovrò incollare il cartello! Avevo delle reminiscenze dell'esame per la patente a ma evidentemente mi sbagliavo![:(] Grazie ancora e buone vacanze Marco >