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genemalta
genemalta
23/09/2010 178
Inserito il 19/12/2011 alle: 15:20:34
premetto che ho il bombolone e fino ad oggi non avevo avuto problemi a fare il pieno, adesso ho avuto problemi sia in autostrada che fuori, dicono che dai primi di dicembre( non se di questo anno e dello scorso, c'e' una disposizione che vieta di fare il pieno di gas da autotrazione per uso domestico, questo non tanto per le norme che regolano il bombolone ma per un motivo fiscale. chiedo qualcuno ha qualche riferimento di legge? grazie a tutti
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camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 21/12/2011 alle: 10:26:33
trovare riferimenti di leggi non è facile, ci sono mille pensieri, però non si può (potrebbe) riempire il bombolone (e tanto meno riempire le bombole) dal distributore per via delle diverse accise che ci sono sull'uso del GPL (autotrazione o uso domestico), qualcuno ancora lo fa, ma rischia la chiusura dell'impianto.
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balilla
balilla
17/05/2005 1763
Inserito il 21/12/2011 alle: 11:39:00
quote:Risposta al messaggio di genemalta inserito in data 19/12/2011  15:20:34 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Qui:

https://forum.camperonline.it/#...

trovi info marco
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genemalta
genemalta
23/09/2010 178
Inserito il 21/12/2011 alle: 13:55:36
purtroppo da noi tutti si muovono nelle pieghe delle leggi, capisco la pericolosita di rimpire bombole ( questo e' sempre stato vietato, una volta si faceva il contrario qualcuno riempiva le auto con gas delle bombole...) pero dico anche che se un autofficina autorizzata di installa un impianto di gas a regola d'arte con attacco per i distributori di benzine, penso sappiano che stanno installando un serbatoio per uso domestico, poi i distributori come possono andare a sindacare su che uso fa l'utente del gas che iniettano su una bombola omologata, l'unica cosa che fa venire i dubbi e' sulle accise, certo che non capisco come ci possa essere questa differenza tra il costo del gas domestico e il costa del gas da autotrazione pernsando che 20 anni fa era esattamente il contrario.
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 58020
Inserito il 21/12/2011 alle: 14:10:16
quote:Risposta al messaggio di genemalta inserito in data 21/12/2011  13:55:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esistono trasformazioni del motore diesel+GPL dove una piccola parte di gas viene misceato nel motore. Con un sistema così e l'apposita bombola con doppio prelievo, si sarebbe in regola anche con il riempimento alla pompa. Diciamo che il gestore dell'impiantto, l'unico modo di sapere come usiamo il gas sarebbe quello di chiederci il libretto per appurare se è installato un simile impianto di doppia alimentazione del motore. Però, da fuori, non può sapere se poi alimentiamo il fornello o il motore. Non capisco perchè dovrebbe essere sanzionato il gestore, lui comunque riempie un impianto a norma che potrebbe benissimo alimentae il motore. Poi siamo noi a farne un uso casomai non concesso. Se compero i fiammiferi e brucio un bosco, i guai li passo io , mica il tabaccaio che me li ha venduti. Non penso che il gestore della pompa abbia l'obbligo di controllare su ogni libretto di ogni mezzo, che uso si fa del gas...ma non saprei. __________________ Tommaso IZ4DJI
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camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 21/12/2011 alle: 14:15:29
non si può trasformare un camper diesel in GPL (in altri stati si), non si può rifornire di GPL il bombolone (in altri stati si), ma quando ci metteremo in testa di fare una manifestazione (seria) per cambiare queste leggi che ci impediscono di usare i nostri mezzi in piena autonomia.
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domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 21/12/2011 alle: 14:33:00
E' vero, non possono fare il pieno al bombolone di gas su un automezzo con la trazione a diesel. Il gas domestico ovvero il gas contenuto nelle bombole e il gas per autotrazione hanno due regimi fiscali diversi. In ugual misura, dovresti trovare problemi anche nel riempimento del bombolone con gas domestico. Mi spiace, ma questa è la pura e semplice verità. Cordialità Domo
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cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 21/12/2011 alle: 18:38:53
Sull'argomento si sono ormai consumate cataste di tastiere. Avevo promosso io il topic

https://forum.camperonline.it/#...

nel lontano 5 aprile 2011. Ho ricevuto risposte ed interventi di ogni genere, in questo ed in altri forum in cui avevo postato l'argomento: che ho ragione, che ho torto, che devo lasciar stare il can che dorme, sono anche stata insultata, tacciata di volermi ostinare a fare rifornimento abusivo, di "frequentare i forum dei talebani che pensano che le norme si possano interpretare a piacimento, basta avere avvocati con le palle", ecc. (Tutti camperisti!) Devo comunque ringraziare in particolare Giuliano49 per l'aiuto, i chiarimenti, le spiegazioni e l'appoggio che mi ha fornito. Bene, come ho già scritto in precedenza, poichè so per certo che ho ragione, ma voglio mostrare nero su bianco agli addetti ai rifornimenti questa mia ragione, ho affidato la faccenda ad un avvocato, che pagherò volentieri di tasca mia, per avere finalmente una risposta a questo oscuro quesito. Ma purtroppo, si sa, le cose per vie legali andranno molto per le lunghe. Quindi, nel frattempo, scusate il cinismo, starò a guardare, senza più intervenire, come si comportano i miei "compagni di sventura". Potrei però fare una proposta: un "censimento" di quanti siamo con il camper dotato di serbatoio GPL fisso, che tipo di camper si tratta ed il luogo di residenza, per capire in quanti siamo ad avere lo stesso problema. E se qualcun altro vuole provare a vedere se è più fortunato di me ad avere una risposta dalle autorità, ben venga. Comincio io: autocaravan Mirage del 1992, Bologna Ciao Anna
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videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/12/2011 alle: 00:03:40
Furgonato Knaus napoli senza problemi.
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Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13135
Inserito il 22/12/2011 alle: 07:57:44
quote:Risposta al messaggio di cucciolotto inserito in data 21/12/2011  18:38:53 Devo comunque ringraziare in particolare Giuliano49 per l'aiuto, i chiarimenti, le spiegazioni e l'appoggio che mi ha fornito. >
> Ti sarei grato se spiegassi cosa ti ha chiarito Giuliano49: io non sono mai riuscito ad interpretare i suoi interventi, al di là del terrorismo sugli impianti a gas dei nostri veicoli. La questione è più semplice di quanto si pensi: prima di tutto non esistono assolutamente problemi fiscali perchè le accise per il gas da autotrazione (quello che noi compriamo) sono superiori a quelle per il gas uso domestico; le bombole domestiche costano molto di più perchè la gestione della rete di distribuzione è molto più onerosa. Le cause di questi rifornimenti rifiutati sono la conseguenza di una parte di camperisti che, ritenendosi più furbi degli altri, hanno installato sui loro mezzi non un serbatoio a norma (anche prima dei recenti aggiornamenti) ma due o più bombole domestiche in parallelo, senza alcun componente di sicurezza. Per il gestore, in caso di rifornimento di questi sedicenti impianti, erano e sono previste sonore sanzioni, compresa la chiusura temporanea. Non sapendo se il camper che chiede di essere rifornito ha l'impianto a norma o meno, il distributore, per evitare qualsiasi conseguenza, rifiuta tout-court il rifornimento; alcune Compagnie petrolifere hanno dato disposizioni in merito, proprio per evitare rischi di chiusure temporanee dei suoi impianti. Quindi, come sempre, quando qualcosa ci viene contro, l'origine del problema è sempre in casa nostra. Così è per il rifornimento del bombolone gpl, per i parcheggi, per i transiti, ecc. Giovanni
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genemalta
genemalta
23/09/2010 178
Inserito il 22/12/2011 alle: 14:10:05
grazie giovanni, e' la risposta migliore che ho letto e proprio vero allora che per colpa di pochi paghiamo tutti, certo che scoccia spende 800/900 eurini convinti di aver fatto cosa giusta e poi trovarti in questa giungla di pareri, opinioni, disposizioni poco chiare e aleatorie. secondo me se ci obbligassero a omologare l'impianto e a scriverlo sul libretto ( e quindi revisionare lo stesso con il camper) potrebbe mandareuna disposizione ai distributori che facciamo fornimento a chi dimostra con il libretto di avere impianto omologato e revisionato.
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cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 22/12/2011 alle: 16:16:22
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 22/12/2011  07:57:44 Ti sarei grato se spiegassi cosa ti ha chiarito Giuliano49: io non sono mai riuscito ad interpretare i suoi interventi, al di là del terrorismo sugli impianti a gas dei nostri veicoli. >
> Riassumendo alcuni dei vari punti, che bisogna verificare se il bombolone GPL (meglio definirlo serbatoio GPL fisso) ha effettivamente l'omologazione R67/01, in tal caso al momento della revisione biennale si può fare annotare sul libretto di circolazione la presenza di questo tipo di serbatoio, che le accise per il GPL da autotrazione sono più alte che per quello di uso domestico, e quindi delle 2 paghiamo il GPL di più anzichè di meno, per l'uso che ne facciamo. Se n'è parlato anche nel post

https://forum.camperonline.it/#...

Ciao Anna
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frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 23/12/2011 alle: 05:30:21
Mi spiace deluderti Anna, ma non esiste nessuna annotazione di " serbatoi" che non riguardi il sistema di propulsione. Comunque, a scanso di polemiche, chiedi al tuo *************to punto si irrigidiscono ). Saluti Franco
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/12/2011 alle: 09:45:26
E' Natale, ...sarò ancora una volta polemico per far capire che quando manca la fiducia è inutile scrivere, a chi dice che non capisce quello che scrivo, forse ha dei problemi a non seguire e si scontra con tutti quei frequentatori su COL che hanno risolto scrivendomi in privato. Ora ho terminato, perchè è giusto che le cose ricadono sulla propria incredulità e mancanza di autonoma ricerca. E' giusto inutile arrivare su di un post e scrivere senza accertarsi su qello che si legge, avete un computer davanti a Voi, e basta elencare una legge scritta sulla Gazzetta Ufficiale, con tanto di esempi e direttive collegate per risolvere il problema che non esiste affatto. Ho annunciato più volte che certi comportamenti portano a divieti, non lo volete capire, ancora oggi. Voi parlate di accise, le accise ci sono sempre state e continueranno a esserci, alimentare leggende senza capire o leggere questo fa solo del male. E' la legge sulla innovazione tecnica che si può avere il serbatoio di gpl su mezzo stradale per i servizi a bordo, questo da moltissimi anni, dai primi camper che giravano, se non capite questo non capirete mai. TROVATEMI LA LEGGE CHE VIETA IL RIFORNIMENTO AI CAMPER, RIMORCHI, NATANTI, E ALTRI MEZZI CHE UTILIZZANO IL GPL PER SERVIZI A BORDO, id="navy"> RICHIEDETE LA CIRCOLARE AI DISTRIBUTTORI O DOMANDATE A COLORO CHE IL GPL LO FA TRANQUILLAMENTE SE CI SONO LIMITAZIONE AL RIFORNIMENTO DI CAMPER PER I SERVIZI, NON è VERO COME HO LETTO CHE IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE VA SCRITTO IL SERBATOIO SUL LIBRETTO, NON L'HO MAI SCRITTO, hO SCRITTO CHE A FAR DATA 2010 IN AMBITO EUROPEO I CAMPER CHE HANNO IL SERBATOIO DI GPL PER SERVIZI IL REVISIONATORE DEVE CONTROLLARLO E INVIARE LA SEGNALAZIONE ALL'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE SOLO E UNIOCO SCOPO DI ANNOTARE LA DATA D'INSTALLAZIONE DEI 10 ANNI, NON AVENDO LA DATA STAMPATA SUL SERBATOIO DELLA DURATA. QUI TERMINO INVITANDO DI APPROFONDIRE COSTRUTTIVAMENTE, DETTO DILEMMA, il gpl va fatto alla colonnina stradale in virtu di leggi Europee e Italiane, e chiarite e motivate dal Ministero dei Trasporti, solo se l'impianto e a norma. Certamente che i rsponsabili del rifornimento, non SAPENDO COSA CI STà DIETRO ALL'ADUZIONE DI GPL PREFERISCONO FARE A MENO.(arriva fino a 50.000,00 € se fanno accidentalmente gpl a bombole di qualsiasi tipo, anche se hanno il limitatore, non essendo serbatoio R67/01. Buone feste il Terrorismo stà nella non conoscenza. NON HO MAI SENTITO NE LETTO CHE LA GUARDIA DI FINANZA ABBIA PROCEDUTO VERSO QUESTA PRATICA NEI RIGUARDI DEI CAMPERISTI PER EVASIONE DELLE ACCISE.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Le disposizioni vanno rese pubbliche e mostrate, i divieti sno leggi o norme per cui ci stà anche la sanzione, meditate invece di scrivere CORBELLERIE non vere.

Modificato da giuliano49 il 23/12/2011 alle 09:51:12
22
Giovanni
Giovanni
rating

28/08/2003 13135
Inserito il 23/12/2011 alle: 11:02:35
O, può darsi, sei tu che hai problemi a farti capire, a spiegare l'argomento, seppur contorto, del gpl sui camper. La faccenda che "si scontra con tutti quei frequentatori su COL che hanno risolto scrivendomi in privato" dimostra proprio questo, ovvero che non riesci a spiccigare qualcosa di chiaro e c'è bisogno di chiarimenti successivi e diretti. Prima del dare dello stupido a chi non riesce a seguirti nei tuoi continui copia-incolla e traduzioni con Google senza correggere gli inevitabili sfrondoni che questo sistema di traduzione elargisce, fatti un esame di coscienza e cerca di riflettere sulla chiarezza dei tuoi interventi ricordando che sono diretti a persone non addetti ai lavori. Infatti, Cucciolotto, come me, ha dei problemi a seguirti, visto che "ha capito male"... e, per concludere, con quest'ultimo intervento hai rinnegato migliaia di copia-incolla ed hai semplicemente confermato quanto ho scritto in italiano medio e che genemalta ha compreso facilmente e senza dubbi. Giovanni
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/12/2011 alle: 10:05:08
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 23/12/2011  11:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedo che sei forse da poco su COL, per cui con altrettanta semplicità Ti posso dire che moltissimi hanno capito e altri no un motivo ci sarà, ho detto più volte che avere un computer non serve essere un luminare per cercare se la prassi di rifornirsi al distributtore è vietata.id="blue">id="size3"> Da qui la personale e individuale ricerca, questo almeno si capisce se non l'hai letto in precedenza e da qui si capisce dove stanno i [;)]veri problemi. Riesco però a capire perchè altri il rifornimento lo possono fare tranquillamente senza che la Guardia di Finanza intervenga a sanzionare. Capisco anche che problemi altrui si riversano su altri che senza accertarsi il fondamento li fanno propri.

Modificato da giuliano49 il 27/12/2011 alle 10:10:29
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13135
Inserito il 27/12/2011 alle: 14:23:47
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 27/12/2011  10:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Vedo che sei forse da poco su COL, per cui con altrettanta semplicità Ti posso dire che moltissimi hanno capito e altri no un motivo ci sarà, >
> Oltre a non saper scrivere, nel senso di essere chiaro in ciò che proponi, hai difficoltà anche nella lettura: non sono da poco su COL, ma sono iscritto quasi un paio d'anni prima di te. Quando scrivo qualcosa, e non sono semplici copia-incolla alla rinfusa o traduzioni tramite Google senza sistemazioni, cerco di scrivere a beneficio di chi legge mettendo il mio impegno nel cercare di essere il più chiaro possibile per tutti e non solo per alcuni, dando poi dello stupido a chi non ha capito; e quando qualcuno mi dà l'impressione di non aver compreso il mio pensiero, non lo assalgo dandogli del poveretto, ma cerco di rispiegare. Ti inorgoglisce tanto la citazione di Cucciolotto (Anna) ma non ti sei accorto che porti ad esempio (ormai in diverse discussioni) proprio uno dei tanti forumisti che non ha compreso quello che scrivi? Oltre a migliorare il tuo scritto, migliora anche la tua lettura. Capisco anche che problemi altrui si riversano su altri che senza accertarsi il fondamento li fanno propri. Già. Giovanni
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cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 27/12/2011 alle: 18:37:27
Devo fare una precisazione: non è che io non abbia capito qualcosa. Semplicemente, credetemi, fra questo forum ed altri, messaggi mail sulla posta privata, ho letto una infinità di commenti da aprile ad oggi, posso benissimo avere fatto confusione sui mittenti dei vari suggerimenti e risposte. Ricontrollando meglio, è vero che la storia dell'annotazione sul libretto non è venuta da Giuliano49, ma da un'altra persona. Ma questo non cambia nulla al succo del discorso. Che dovrebbe essere non nel darci addosso a vicenda fra di noi, ma nel cercare piuttosto una coesione per uscire da una situazione davvero kafkiana. Pensate che sono venuta a sapere che lo stesso distributore che mi aveva negato il rifornimento GPL, ad un altro recentemente l'ha fatto senza colpo ferire e senza nulla domandare od obiettare. Prima o poi ci torno e voglio vedere che sorte mi tocca questa volta. Bah! Ciao e Buone Feste a tutti Anna
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/12/2011 alle: 18:56:59
Confermo che quello che leggi lo travisi, non ho dato dello stupido a nessuno per cui confermo la mia impressione negativa. Sono partito che prima ci si mette in regola con l'impianto in generale e poi si fa gpl alla colonnina stradale, in virtù di una legge, che è scritta sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.(più volte riportata) Tutto il resto lo avete messo Voi, inventando le accise, ricollaudo di serbatoi scaduti, valvole inapropriate, sistemi fatti in casa, e tutto ciò che di assurdo avete scritto, da una semplicità enorme avete girato fino a non capirci più nulla, con una giustificazione che merita la dovuta attenzione. Dopo averlo scritto, copiato e incollato non si è giunti finora a capire, per scrivere ancora una volta stupidaggini , Hanno scritto: (Mi spiace deluderti Anna, ma non esiste nessuna annotazione di " serbatoi" che non riguardi il sistema di propulsione.) Per dirla in breve è stata scritta in tutte le lingue, ma ancora persiste tale condizione di ignorare, questo ne è una prova lampanteid="green">id="size3">. Quando uno riporta un passo della legge non serve scrivere molto, altrimenti poi non si capisce più nulla,ad esempio come citazione: (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositiviid="blue"> di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti.id="blue">id="size3"> Come vedi dopo averglielo scritto per molte volte ancora chiede ad Anna :ma non esiste nessuna annotazione di " serbatoi" che non riguardi il sistema di propulsione.... Come vedi Cucciolotto ha scritto che altri hanno detto che il serbatoio va annotato sul libretto, in sede di revisione cosa da me mai sostenuta, ma detta erroneamente da chi non capisce e non sa leggere quello che scrivo, se Te lo vai a cercare è l'ulteriore riprova. Se riesci a capire bene altrimenti pazienza.[:D][:D][:D][:D]

Modificato da giuliano49 il 27/12/2011 alle 19:28:19
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sport15
sport15
rating

22/01/2004 13002
Inserito il 27/12/2011 alle: 19:22:19
vo rifornimento di gpl all'auto, ho fotografato questo,in bellavista sulla colonna della pompa... Il distributore è a Greve in Chianti. Gianluca
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/12/2011 alle: 19:38:23
Vorrei capire a cosa si riferisce questo scritto: Allegato Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74 Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 , che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 ) La direttiva 2004/78/CE va letta come segue: Direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 , relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti. (2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL). (3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE. (4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe essere sostituito. (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. (6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE. (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2001/56/CE La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue: 1) Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell'allegato I della presente direttiva. 2) L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell'allegato I della presente direttiva. Articolo 2 Modifica della direttiva 70/156/CEE La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell'allegato II della presente direttiva. Articolo 3 Disposizioni transitorie 1. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione. 2. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) vietarne la vendita o la messa in circolazione. 3. A partire dal 1° gennaio 2006 , per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale. 4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE. 5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Articolo 4 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004 . Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36). (2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003. ALLEGATO I MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2001/56/CE PARTE A 1.L'allegato i è modificato come segue: a) All'appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. b) Nell'addendum all'appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati: «1.2.1.Marca e tipo:... 1.2.2.Componente e numero di omologazione, se del caso:...» c) All'appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da: «1.2.Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:» d) Al punto 1.1.2 dell'appendice 5 dell'allegato I «direttiva 78/548/CEE» è sostituito da «direttiva 2001/56/CE» . 2.Il punto 3.2.1 dell'allegato II è modificato come segue: a) Nella tabella, alla riga «Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso» la dicitura «Vedi note 2 e 3» è sostituita da «Vedi nota 3» . b) La nota 2 è soppressa. PARTE B L'allegato VIII è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VIII PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL 1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE 1.1.Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 1.1.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000)(1). 1.1.2.Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17(2). 1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3). 1.1.4.Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida. 1.1.5.L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire. 1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché: 1.1.6.1.il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore; 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. 1.1.7.Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata. 1.1.8.Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento. 2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO 2.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 2.1.1.Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento. 2.1.2.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1. 2.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3. (1) Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5). (2) Regolamento UN/ECE n. 67: Disposizioni uniformi relative a: I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione. II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi. >SPAZIO PER TABELLA> (3) La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1).» ALLEGATO II La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue: 1.All'allegato I sono aggiunte i seguenti punti: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. 2.L'allegato XI è modificato come segue: a) All'appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) All'appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) All'appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> d) All'appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti: «I. Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.» «P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.»ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002 ed il relativo comunicato, di errata-corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che modifica la direttiva 2001/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004; Vista la direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 330 del 28 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Adotta il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. 1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Art. 2. 1. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per motivi concernenti i sistemi di riscaldamento, per un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo. 2. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, e b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente di tale tipo. 3. A decorrere dal 1° aprile 2008, non e' consentito il rilascio di una omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di veicolo munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2007 Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 35 Allegato Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni, e' modificato come segue: 1) Alla fine dell'elenco degli allegati viene aggiunta la seguente riga: "Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE". 2) L'allegato VIII viene modificato come segue: a) il titolo della sezione 1 e' sostituito dal seguente testo: "1. Impianti di riscaldamento a gpl destinati all'uso su strada dei veicoli a motore"; b) Il punto 1.1.6.2 e' sostituito dal seguente testo: "1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. E' necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all'interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore e' montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore". c) il titolo della sezione 2 e' sostituito dal seguente testo: "2. Impianti di riscaldamento a gpl destinati solo all'uso stazionario dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". 3) Viene aggiunto il seguente allegato IX: "Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/551CE* 1. Campo d'applicazione. Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di riscaldamento a combustione e la loro installazione, elencate alla direttiva 94/55/CE. 2. Definizioni. Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dei veicoli designati come EX/II, EX/III, AT, FL e OX, di cui al capitolo 9.1 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE. 3. Prescrizioni tecniche. 3.1. Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX). 3.1.1. I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si puo' considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1 e 3.1.1.2. La conformita' a tali disposizioni va verificata sul veicolo completo. 3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti: a) in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico; b) i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura chiusa ermeticamente. 3.1.1.2. Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione termica. 3.1.2. Il riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione. 3.2. Veicoli EX/II ed EX/III. Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti gassosi. 3.3. Veicoli FL. 3.3.1. I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi: a) spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del conducente; b) arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento puo' essere riavviato manualmente dal conducente; c) accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate. 3.3.2. Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati e' consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere b) e c) del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l'alimentazione dell'aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali e' stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.[?][?][?][?][?] Se questi sono i risultati[:D][:D][:D][:D], di dare la prevenzione in mano ai privati la dice lunga sul sapere istruire il personale per attuarla.[:D][:D][:D][:D][:D] Vorrei sapere cosa centrano i grandi depositi di gpl con il rifornimento al minuto stradale [:D][:D][:D][:D]me la rido e lo scrivo, stiamo raggiungendo il masssssssimo della disinformazione, per non dire epiteti più offensivi Poi non so cosa stà ad indicare G.A. altra forma di xxxxxxxxxx.

Modificato da giuliano49 il 28/12/2011 alle 14:10:06
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