quote:Originally posted by TonyLeno>Io ho trovato questo: Art. 895 B. Diritto di ritenzione I. Condizioni 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. ... Non sono avvocato e non m'intendo di leggi, ma... Elio
A livello penale per me c'e' il rischio di appropriazione indebita da parte del meccanico che non si puo' appropriare di un bene mobile altrui salvo il caso dell'esistenza di un contratto che ceda in custodia il mezzo per volonta' specifica del cliente. E' come se si trattasse di un indebito pignoramento che pero' va eseguito per le vie legali e non facendosi giustizia privata da se'. >
quote:Originally posted by stefanopoldo>se al momento dell'accettazione e'stato firmato il foglio di lavoro e in secondo tempo il preventivo di riparazione per la causa del difetto ,cioe' specificando quale inconveniente si tratta ?rumore, anomalia di funzionamento? l'officina e il cliente cosi facendo stipulano un contratto , io ti tolgo questo inconveniente e tu mi paghi, tu non mi hai tolto questo inconveniente e tu devi rimediare o non accettare la riscossione. l'officina non puo' trattenere il veicolo per nessun motivo ,a meno che chiamando le forze dell'ordine saranno loro a decidere se il cliente puo'ritirarlo oppure no,poi decideranno i giudici, a meno che l'officina si riserva del lavoro ancora da completare, cioe' non montando qualche pezzo (il veicolo sul ponte, una ruota mancante) cioe'il mezzo e' riparato, paghi e abbassiamo il ponte. pero' se si tratta di un'officina di fiducia, in qualche modo devono accontentare il cliente casomai rismontando , facendo piu' attenzione ,sostituendo il cuscinetto rumoroso (che a volte non si vede che una chiera all'interno e corrosa)e trovare un accordo per il pagamento da entrambi le parti. menomale che di esperienze cosi , ne ho viste pochissime ciao a tutti elio.m roma
Ho portato il camper in officina per un cuscinetto del cambio rotto (così mi ha detto il meccanico). se dopo 3 giorni di lavoro (smonta e rimonta) si scoprisse che non era quello il problema come mi devo comportare? non voglio pagare 500-600 euro di manodopera per avere sempre il problema! >
quote:Originally posted by elfetto> Nello specifico, vedi anche l'art. 2756 c.c. Non c'è appropriazione indebita, a meno che il meccanico non si dovesse vendere l'auto trattenuta in ritenzione, senza rispettare le particolari procedure previste dalla legge (vendita del pegno). Perciò, quando si ha a che fare con un meccanico, occhi aperti. ciao
quote:Originally posted by TonyLeno>Io ho trovato questo: Art. 895 B. Diritto di ritenzione I. Condizioni 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. ... Non sono avvocato e non m'intendo di leggi, ma... Elio
A livello penale per me c'e' il rischio di appropriazione indebita da parte del meccanico che non si puo' appropriare di un bene mobile altrui salvo il caso dell'esistenza di un contratto che ceda in custodia il mezzo per volonta' specifica del cliente. E' come se si trattasse di un indebito pignoramento che pero' va eseguito per le vie legali e non facendosi giustizia privata da se'. >
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quote:Originally posted by elfetto> Scusa Elfetto, ma l'895 è del codice svizzero....
quote:Originally posted by TonyLeno>Io ho trovato questo: Art. 895 B. Diritto di ritenzione I. Condizioni 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. ... Non sono avvocato e non m'intendo di leggi, ma... Elio
A livello penale per me c'e' il rischio di appropriazione indebita da parte del meccanico che non si puo' appropriare di un bene mobile altrui salvo il caso dell'esistenza di un contratto che ceda in custodia il mezzo per volonta' specifica del cliente. E' come se si trattasse di un indebito pignoramento che pero' va eseguito per le vie legali e non facendosi giustizia privata da se'. >
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quote:Originally posted by viking1> Il furto e' una deliberata volonta' di prelievo di cose altrui e senza permesso. L'appropriazione indebita e' la mancata restituzione di un qualcosa inizialmente concessa su permesso. Il diritto di ritenzione ha gravi difetti che possono essere evidenziati dal codice penale.
l'appropriazione indebita e' simile al furto >
quote: allora se portiamo la vettura da un meccanico non ci va bene il prezzo finale che facciamo ci portiamo via le vetture?e gli diciamo facci causa >> E se invece il meccanico e' un pazzo che moltiplica per 1000 ogni corrispettivo convenzionalmente dovuto e noi non ci sentiamo in dovere di pagarlo , il meccanico che fa ? Impone comunque la ritenzione sempre e comunque ? Sostituisco una vite e mi devi 2 miliardi , tu non paghi ? Ed io trattengo l'auto. Come vedi la ritenzione ha seri difetti e solo in sede di giudizio hai la garanzia di una vera ed imparziale tutela di ambo le parti.
quote:Originally posted by V7 Special>Ho toppato! Chiedo scusa a tutti. Elio
Scusa Elfetto, ma l'895 è del codice svizzero....>
quote:Originally posted by elfetto Art. 895 B. Diritto di ritenzione I. Condizioni 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore >> Esatto.Notate che l'articolo dice "PER VOLONTA'" e tale volonta' deve poi essere dimostrabile in caso di contenzioso con l'esibizione di un contratto dove e' formalizzata tale volonta'. Il diritto di ritenzione esiste quindi solo se viene formalizzata per iscritto la VOLONTA' del debitore di dare in possesso al creditore. Ma se non esistono carte che lo dicono (come solitamente avviene in via verbale) c'e' il rischio di appropriazione indebita.