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Se non pago il meccanico?

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stefanopoldo
stefanopoldo
rating

02/05/2007 2831
Inserito il 30/09/2008 alle: 01:17:26
Ho portato il camper in officina per un cuscinetto del cambio rotto (così mi ha detto il meccanico). se dopo 3 giorni di lavoro (smonta e rimonta) si scoprisse che non era quello il problema come mi devo comportare? non voglio pagare 500-600 euro di manodopera per avere sempre il problema!
19
pici57
pici57
30/11/2006 4542
Inserito il 30/09/2008 alle: 07:40:10
Ma che meccanico sei andato che non riconosce il problema???????? Io comunque non li pagherei e gli direi se non riconosci il problema che colpa nè ho io, io pago solo quello che è rotto.
19
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/09/2008 alle: 12:47:30
Se non erro, i meccanici, carrozzieri, elettrauto hanno il "diritto di ritenzione" per cui possono trattenerti il mezzo fino al saldo. Ma ci vorrebbe un legale, per confermarmi. Elio
TonyLeno
TonyLeno
-
Inserito il 30/09/2008 alle: 13:20:44
Con la ritenzioe del mezzo il meccanico potrebbe rischiare un'imputazione penale per appropriazione indebita e cosi' passerebbe al torto di sicuro. Al massimo il meccanico e' tenuto all'annotazione dei dati anagrafici del cliente e con essi far convalidare dal giudice un decreto ingiuntivo.
viking1900
viking1900
-
Inserito il 02/10/2008 alle: 20:57:05
se c'e' un preventivo o un accordo per eventuali lavori c'e' il rischio della ritenzione,se no tutti farebbero cosi'.se parte la ritenzione potrebbero passare degli anni,purtroppo esiste il diritto di ritenzione buona fortuna mario
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TonyLeno
TonyLeno
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Inserito il 03/10/2008 alle: 11:11:23
A livello penale per me c'e' il rischio di appropriazione indebita da parte del meccanico che non si puo' appropriare di un bene mobile altrui salvo il caso dell'esistenza di un contratto che ceda in custodia il mezzo per volonta' specifica del cliente. E' come se si trattasse di un indebito pignoramento che pero' va eseguito per le vie legali e non facendosi giustizia privata da se'.

Modificato da TonyLeno il 03/10/2008 alle 11:12:15
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elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/10/2008 alle: 14:14:22
quote:Originally posted by TonyLeno
A livello penale per me c'e' il rischio di appropriazione indebita da parte del meccanico che non si puo' appropriare di un bene mobile altrui salvo il caso dell'esistenza di un contratto che ceda in custodia il mezzo per volonta' specifica del cliente. E' come se si trattasse di un indebito pignoramento che pero' va eseguito per le vie legali e non facendosi giustizia privata da se'. >
>Io ho trovato questo: Art. 895 B. Diritto di ritenzione I. Condizioni 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. ... Non sono avvocato e non m'intendo di leggi, ma... Elio
viking1900
viking1900
-
Inserito il 03/10/2008 alle: 18:37:03
l'appropriazione indebita e' simile al furto allora se portiamo la vettura da un meccanico non ci va bene il prezzo finale che facciamo ci portiamo via le vetture?e gli diciamo facci causa mario
22
Roberto66
Roberto66
rating

19/10/2003 22556
Inserito il 04/10/2008 alle: 17:51:35
ritengo che i meccanici siano tenuti ad effettuare un preventivo di spesa scritto (cosa che fanno controvoglia) e comunque applicare tariffe e tempari esposti. Riparazioni non necessarie possono essere contestate. Per il diritto di ritenzione non so , ma a naso non penso ti possano "sequestrare" il mezzo
19
elefantin
elefantin
rating

12/11/2006 10131
Inserito il 04/10/2008 alle: 23:41:22
quote:Originally posted by stefanopoldo
Ho portato il camper in officina per un cuscinetto del cambio rotto (così mi ha detto il meccanico). se dopo 3 giorni di lavoro (smonta e rimonta) si scoprisse che non era quello il problema come mi devo comportare? non voglio pagare 500-600 euro di manodopera per avere sempre il problema! >
>se al momento dell'accettazione e'stato firmato il foglio di lavoro e in secondo tempo il preventivo di riparazione per la causa del difetto ,cioe' specificando quale inconveniente si tratta ?rumore, anomalia di funzionamento? l'officina e il cliente cosi facendo stipulano un contratto , io ti tolgo questo inconveniente e tu mi paghi, tu non mi hai tolto questo inconveniente e tu devi rimediare o non accettare la riscossione. l'officina non puo' trattenere il veicolo per nessun motivo ,a meno che chiamando le forze dell'ordine saranno loro a decidere se il cliente puo'ritirarlo oppure no,poi decideranno i giudici, a meno che l'officina si riserva del lavoro ancora da completare, cioe' non montando qualche pezzo (il veicolo sul ponte, una ruota mancante) cioe'il mezzo e' riparato, paghi e abbassiamo il ponte. pero' se si tratta di un'officina di fiducia, in qualche modo devono accontentare il cliente casomai rismontando , facendo piu' attenzione ,sostituendo il cuscinetto rumoroso (che a volte non si vede che una chiera all'interno e corrosa)e trovare un accordo per il pagamento da entrambi le parti. menomale che di esperienze cosi , ne ho viste pochissime ciao a tutti elio.m roma
22
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 04/10/2008 alle: 23:41:35
Ho letto anch'io in diverse officine che, in caso di mancato pagamento, si avvarranno del diritto di ritenzione. Credo comunque che non possa pretendere di farti pagare per averti sostituito qualcosa che era funzionante, che smonti di nuovo il cuscinetto e rimetta quello di prima, poi ricominciate da zero.id="Comic Sans MS">
viking1900
viking1900
-
Inserito il 05/10/2008 alle: 08:21:11
vedo che a nessuno di voi e' successa una cosa del genere ma vi posso assicurare che se non pagate non ritirate niente[:(!] se no non pagherebbe nessuno mario
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 05/10/2008 alle: 08:38:42
quote:Originally posted by elfetto
quote:Originally posted by TonyLeno
A livello penale per me c'e' il rischio di appropriazione indebita da parte del meccanico che non si puo' appropriare di un bene mobile altrui salvo il caso dell'esistenza di un contratto che ceda in custodia il mezzo per volonta' specifica del cliente. E' come se si trattasse di un indebito pignoramento che pero' va eseguito per le vie legali e non facendosi giustizia privata da se'. >
>Io ho trovato questo: Art. 895 B. Diritto di ritenzione I. Condizioni 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. ... Non sono avvocato e non m'intendo di leggi, ma... Elio
>
> Nello specifico, vedi anche l'art. 2756 c.c. Non c'è appropriazione indebita, a meno che il meccanico non si dovesse vendere l'auto trattenuta in ritenzione, senza rispettare le particolari procedure previste dalla legge (vendita del pegno). Perciò, quando si ha a che fare con un meccanico, occhi aperti. ciao
22
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 05/10/2008 alle: 15:28:28
In un paese civile una contoversia di queso tipo durerebbe qualche mese, il tempo della citazione, la nomina di un perito da parte del giudice ( c.t.u) e la sentenza. In Italia una controversia di questo tipo può durare anche 10 anni, con quello che ne consegue, cioè tempo perso, soldi spesi ecc. Chi è vittima di certi fatti il più delle volte soccombe. Carlo Ulisse
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V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 05/10/2008 alle: 15:43:10
Auto riparate e fatture non pagate. Diritto di ritenzione e vendita 1. Proposizione del problema. Recenti pronunce di merito e di legittimità pongono in rilievo l'istituto del diritto di ritenzione, una procedura che presenta notevoli vantaggi, in quanto permette al creditore di attuare una efficace forma di autotutela o esecuzione privata, ciò in quanto oggi si ricorre più alla riparazione per esempio delle auto che all'acquisto del nuovo 1. Il creditore che abbia fatto opera di miglioria o riparazione su un autoveicolo o altro bene e lo ha custodito, infatti, grazie a questo istituto, ha un privilegio sul bene, a condizioni che lo stesso si trovi ancor presso il creditore 2. Quest'ultimo può agire trattenendo il bene o, alternativamente, può venderlo secondo le norme per la vendita in seguito a pegno, ed è garantito, ex art. 2756 c.c., anche nei confronti di coloro che abbiano un diritto reale sul bene (ipoteca legale o convenzionale). L'art. 2756 c.c. costituisce una forma di autotutela privata e tutela, appunto, coloro i quali hanno eseguito opere di miglioria sui beni, sopportando spese di conservazione e di miglioramento, incrementandone il valore economico. Le prestazioni e le spese per la conservazione si riferiscono a quelle opere necessarie ed indispensabili, affinché la cosa non perisca o non si deteriori, mentre le spese per il miglioramento sono quelle che determinano un incremento del valore del bene, tra le quali rientrano anche le spese per la trasformazione, purché sia un normale mezzo di sfruttamento della cosa. Questo particolare strumento di tutela può essere utilizzato anche dal meccanico o riparatore d'auto che abbia un credito derivato dall'aver prestato la propria opera o sopportato spese per la riparazione o custodia di un veicolo: il suo credito ha un privile...
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V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 05/10/2008 alle: 15:44:11
quote:Originally posted by elfetto
quote:Originally posted by TonyLeno
A livello penale per me c'e' il rischio di appropriazione indebita da parte del meccanico che non si puo' appropriare di un bene mobile altrui salvo il caso dell'esistenza di un contratto che ceda in custodia il mezzo per volonta' specifica del cliente. E' come se si trattasse di un indebito pignoramento che pero' va eseguito per le vie legali e non facendosi giustizia privata da se'. >
>Io ho trovato questo: Art. 895 B. Diritto di ritenzione I. Condizioni 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. ... Non sono avvocato e non m'intendo di leggi, ma... Elio
>
> Scusa Elfetto, ma l'895 è del codice svizzero....
TonyLeno
TonyLeno
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Inserito il 05/10/2008 alle: 16:14:19
quote:Originally posted by viking1
l'appropriazione indebita e' simile al furto >
> Il furto e' una deliberata volonta' di prelievo di cose altrui e senza permesso. L'appropriazione indebita e' la mancata restituzione di un qualcosa inizialmente concessa su permesso. Il diritto di ritenzione ha gravi difetti che possono essere evidenziati dal codice penale.
quote: allora se portiamo la vettura da un meccanico non ci va bene il prezzo finale che facciamo ci portiamo via le vetture?e gli diciamo facci causa >
> E se invece il meccanico e' un pazzo che moltiplica per 1000 ogni corrispettivo convenzionalmente dovuto e noi non ci sentiamo in dovere di pagarlo , il meccanico che fa ? Impone comunque la ritenzione sempre e comunque ? Sostituisco una vite e mi devi 2 miliardi , tu non paghi ? Ed io trattengo l'auto. Come vedi la ritenzione ha seri difetti e solo in sede di giudizio hai la garanzia di una vera ed imparziale tutela di ambo le parti.
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elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/10/2008 alle: 17:40:34
quote:Originally posted by V7 Special
Scusa Elfetto, ma l'895 è del codice svizzero....>
>Ho toppato! Chiedo scusa a tutti. Elio
17
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 05/10/2008 alle: 21:48:00
scusate ma mi sento parte in causa,sono un carrozziere e se il meccanico ti ha fatto firmare la commessa o il preventico dove c'è espessa la clausola del codice civile che recita il diritto di ritenzione non puoi fare nulla, se invece nella commessa che hai firmato non è esplicitamento scritto di quel codice puoi tranquillamente ritirare la vettura altrimenti puo scattare l'appropriazione indebbita da parte del meccanico. per quanto mi riguarda faccio sempre un preventivo controfirmato con suddetta clausola.
TonyLeno
TonyLeno
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Inserito il 06/10/2008 alle: 19:56:17
quote:Originally posted by elfetto Art. 895 B. Diritto di ritenzione I. Condizioni 1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore >
> Esatto.Notate che l'articolo dice "PER VOLONTA'" e tale volonta' deve poi essere dimostrabile in caso di contenzioso con l'esibizione di un contratto dove e' formalizzata tale volonta'. Il diritto di ritenzione esiste quindi solo se viene formalizzata per iscritto la VOLONTA' del debitore di dare in possesso al creditore. Ma se non esistono carte che lo dicono (come solitamente avviene in via verbale) c'e' il rischio di appropriazione indebita.

Modificato da TonyLeno il 06/10/2008 alle 19:57:50
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