quote:Originally posted by pasotti71> Mi permetto esprimere la mia opinione. Poi, magari, ci sara' qualche SuperEsperto di diverso parere. [1]id="red"> No, perche' vai a concretizzare una modifica alla lunghezza omologata del veicolo. [2]id="red"> Penso che volessi scrivere peggio ancora.id="red"> [3]id="red"> Ecco, sei arrivato da te alla soluzione. Puoi eventualmente valutare l'opportunita' di sostituire il portabici appeso con quello che poggia sul gancio di traino (se il tuo autocaravan ne e' gia' dotato). Qui https://www.camperonline.it/for... e' stato discusso di questo particolare accessorio. In questo caso, ferma restando la targa originale al suo posto, sulla struttura va collocata l'apposita targa "ripetitrice".
La mia domanda è : Posso staccare la targa dal mezzo ed attaccarla ai due tubolari? [1]id="red"> Anzi meglio ancoraid="red">, posso farne una copia da attaccare ai tubi quando il portabici è abbassato? [2]id="red"> dato che altrimenti li tolgo ed il problema non si pone? [3]id="red">>
quote:Originally posted by pasotti71> Salve, qualsiasi accessorio rimovibile, ed in particolar modo il portabici non influisce sulla lunghezza totale del veicolo come da vigenti purchè rientri nelle lunghezze e pesi come da vigente normativa Codice della Stada, su COL apliamente riportati. Se le barre che hai posto ostruiscono la leggibilità della targa, DEVI ovviare al problema o posizionando le barre in maniera che permettano la lettura della targa (curvandole o in altro modo) o posizionare la targa ILLUMINATA originale o ripetitrice della MCTC oltre sempre al cartello di carichi sporgenti OMOLOGATO!!! Io ho fatto lostesso lavoro ed ho applicato la targa ripetitrice che mi è costata 80 euro 3 anni fa. Cordialità Fraval
La lunghezza del mezzo non viene modificata, i tubi sono esattamente lunghi come il portabici abbassato. L'idea di riportare un secondo cartello con la targa, mi è venuta vedendo la maggior parte dei carrelli appendice al traino delle auto, non credo sia illegale. >
quote:Originally posted by pasotti71>
Ho montato sotto al portabici due tubolari in alluminio agganciati al telaio.id="red">>
quote:Originally posted by pasotti71> [1]id="red"> Il portabici, nella sua struttura originale, costituisce un semplice carico sporgente che non modifica la lunghezza del veicolo. Ma, nel momento in cui vai ad agganciare due tubolari in alluminio (che non fanno parte della struttura originale del portabici)id="red"> al telaio del veicolo, hai "allungato" il veicolo stesso. [2]id="red"> Giusto. Basta andare a rileggersi le disposizioni dell'art. 100 CdS (comma 4) per verificare quando vada utilizzata la targa ripetitrice.
La lunghezza del mezzo non viene modificata, i tubi sono esattamente lunghiid="red"> come il portabici abbassato.[1]id="red"> L'idea di riportare un secondo cartello con la targa, mi è venuta vedendo la maggior parte dei carrelli appendice al traino delle auto, non credo sia illegale.[2]id="red">>
quote:Originally posted by pasotti71> I rimorchi in genere hanno una propria targa di immatricolazione e, quando in circolazione agganciati ad una motrice, devono avere anche la cosiddetta targa ripetitrice, con il numero di targa della motrice trainante. Dal momento che la motrice puo' essere diversa, e' data quindi facolta' di comporre la targa ripetitrice con caratteri alfanumerici in libera vendita (ma fabbricati secondo precise regole) su un supporto comunque rilasciato dalla Motorizzazione. Il carrello-appendice, pur rientrando tra i rimorchi, fa eccezione alla predette norme. Infatti il carrello-appendice non ha una propria targa di immatricolazione e va trainato esclusivamente dal veicolo nella cui carta di circolazione siano stati annotati il relativo numero di telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo del dispositivo di frenatura (cfr. art. 205 Reg.). I dati della targa ripetitrice per un carrello-appendice non sono variabili e, per quanto a mia conoscenza, la targa ripetitrice in questo caso viene rilasciata dalla Motorizzazione con l'imbutitura del numero di targa del veicolo designato al relativo traino. Aggiungo che, in sede di controllo tecnico periodico, il veicolo che abbia un carrello-appendice annotato nella relativa carta di circolazione deve presentarsi alla "revisione" unitamente al carrello.
OK grazie delle info, ma perchè sui carrelli appendice come quelli per le moto o per il trasporto di cose, ti lasciano mettere una targa fatta con i caratteri alfanumerici che trovi in ferramenta, invece quì serve addirittura omologata ???>
quote:Originally posted by carlo ulisse> Scusa ma non ho capito il caso specifico. Per il momento alcuni concetti di carattere generale. Se il portamoto e' montato, il lato posteriore del tuo autocaravan e' rappresentato proprio dalla parte posteriore del portamoto. Di conseguenza le luci posteriori e la targa del veicolo cosi' allungato vanno collocate sul portamoto (cioe' nell'estremita' posteriore della sagoma "omologata" del veicolo). Le luci posteriori originarie (compresa la luce targa), montate sulla carrozzeria dell'autocaravan, vanno invece disattivate fin quando il portamoto resta montato.
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quote:Originally posted by pasotti71> NO, per quanto a mia conoscenza.
La mia domanda è : E' LEGALE ???>