quote:Originally posted by frank2> Caso A: si possiede a CASA (o in più case) televisore o organo atto alla ricezione di programmi video. Caso B: non si possiede a CASA (o in più case) televisore o organo atto alla ricezione di programmi video. Caso A: la tassa (detta canone RAI) si deve pagare UNA SOLA VOLTA e vale per tutte le abitazioni e indipendentemente dal numero di apparecchiature si posseggano. Caso B: la lege finanziaria 1998 (L. 27-12-1997 n. 449) recita Art. 17, comma 8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235 (81). [Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio] Quindi qualsiasi apparecchio radio o televisivo posto su autoveicoli non paga alcun canone e per nessun motivo. Inoltre tale norma è stata estesa anche ai mezzi nautici da diporto non ad uso pubblico: Riporto una nota tratta dal sito della RAI: A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n.449, il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la relativa tassa di concessione governativa sono stati soppressi (art. 17, comma 8). La medesima norma è ritenuta altresì applicabile agli apparecchi installati su imbarcazioni da diporto, per i quali no è quindi dovuto più alcun canone. Per gli apparecchi detenuti sulle navi continua invece ad essere dovuto l'abbonamento speciale rispettivamente di categoria A per le navi di lusso e di categoria B per le altre navi(d.m. 8 gennaio, tabella 3). La legge 449/1997 ha inoltre stabilito l'esonero dall'obbligo di pagare il canone di abbonamento alla radio per i detentori di apparecchi radiofonici collocati presso abitazioni private (art.24, comma 14). Viaggia tranquillo!
Temo sia dovuto . Cosa ne pensate ? saluti Franco >