quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 16/01/2012 20:43:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Purtroppo non è obbligatorio per il costruttore dichiarare la tara, neppure sulla carta di circolazione.
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 16/01/2012 20:57:57 (> Quale tolleranza, i nostri mezzi non sono adibiti a cose ma a persone, quindi l'infrazione che ci contestano è la 169 non la 167. La 169 non riporta nessuna tolleranza ma devono essere rispettati i valori sul libretto! Anche io ero quasi contento fino a quando non ho saputo proprio dagli organi preposti quale articolo di legge viene applicato ai camper Art. 169.Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motoreVisualizza messaggio in nuova finestra
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http://www.patente.it/normativa...
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Art. 167.Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchihttp://www.patente.it/normativa...
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 16/01/2012 21:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sono completamente d'accordo e ti chiedo di spiegarmi perchè all'articolo 169, sul regolamento di attuazione (art. 171) viene riportato l'art. 167; 6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del Codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi.id="orange"> Articolo 169 - CdS Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonchè il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. É consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Art. 371. Regolamento di Attuazione Persone e carichi trasportabili 1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, e' quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n. _" oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. l740, alla analoga voce "posti n. _ compreso il conducente". 2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati. 3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati. 4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli. 5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove. 6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del Codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. Come riportato su altro post ( telepeso...)id="orange"> Ho fatto copia/incolla dell'art. 169 e, molto importante, del regolamento di attuazione di detto articolo. Secondo voi perchè viene richiamato l'art. 167, comma 1, per la determinazione della massa complessiva? Saluti. Ezio
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 16/01/2012 22:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Concordo per fortuna siamo in italia dove si sa le leggi servono solo a riempire i libri, ma c'è da fare due considerazioni, la prima è che in caso di incidente serio l'assicurazione con il camper fuori peso potrebbe non rispondere. La seconda cosa è : sono anni che esiste questo problema e nessuno fa nulla, spesso il problema è generato all'origine ovvero una volta i costruttori con le potenze motore disponibili dovevano stare per forza nel peso altrimenti chi muoveva più il camper, ma oggi con i nuovi motori questi limiti sono stati superati, infatti la tendenza es. è quella di aumentare la lunghezza dei mezzi, gli accessori vari (frigor di casa forni vari ecc.) è chiaro che allora diventa più difficile se non impossibile rimanere nei 3500Kg imposti dalla legge, poi non ci lamentiamo se scoppiano le gomme, ciaoo.
quote:Risposta al messaggio di kiska inserito in data 17/01/2012 10:13:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>. . . semplicemente all^estero da sempre hanno evidenziato --passegeri (anche solo tre...) --posti letto --non hanno mai esposto catologhi con alla voce peso: NC oppure ND se vai sul sito della knaus vedi la foto di quattro "paccheti"ed ognuno con il suo peso che graverra^ se non ricordo male TV con porta TV..18kg ecct sono curioso di vedere un sito di ditta italiana...
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 17/01/2012 10:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A volte, per stare nei 35 quintali, omologano i camper per 2 persone!