Inserito il 23/12/2011 alle: 09:04:19
La presenza di animali domestici in un condominio genera spesso litigi, scontri e persino minacce.
La cosa più importante per chi possiede un animale domestico e vive in condominio, è sapere che esiste un solo caso in cui siete obbligati a NON avere animali con voi: siete affittuari che hanno sottoscritto un contratto di affitto col locatore che preveda esplicitamente il divieto di detenzione di animali (divieto espresso o in maniera palese all'interno del contratto, o citando un'eventuale articolo del Regolamento condominiale quale riferimento).
In tutti gli altri casi, vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali (comma 4 dell'art. 1138 del Cod. Civile), atto illegale a tutti gli effetti ed entrando anche in conflitto con la Legge 281/91, che tutela gli animali d'affezione e sanziona l'abbandono (implicitamente richiesto nel vietarvi di tenere il vostro animale).
1) Si può vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel suo appartamento?
Se il divieto è incluso nel vostro contratto di affitto, purtroppo Sì.
NON si può fare in tutti gli altri casi e ciò vale anche se il divieto fosse previsto dal Reg. condominiale. E ancora di più se se siete proprietari dell'immobile in cui vivete! In questo secondo caso, infatti, se gli altri condomini volessero modificare il Regolamento, servirebbe l'unanimità e quindi basterebbe il vostro NO a impedire la modifica.
Riferimenti:
CASSAZIONE, sentenza del 24 marzo 1972 n. 899 ("È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominiale non può deliberarlo").
Sentenze emesse da Pretori di Torino e Milano: hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani e in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando anche che "i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari".
Un regolamento condominiale ordinario, cioè NON contrattuale, non può stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva. Stessa cosa vale per le semplici Delibere condominiali.
Qualunque delibera condominiale che si "inventi" delle regole a discapito dell'animale (es.: vietato dare cibo ai randagi; vietato l'uso dell'ascensore; divieto d'uso delle scale...), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg dalla data di deliberazione (per i dissenzienti o astenuti) e dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all'assemblea condominiale. Basta una lettera in carta libera dove elencate il problema, allegando opportuna documentazione (es. eventuali certificati medici relativi all'animale; elenco delle leggi di riferimento) e copia della delibera. Se poi, malauguratamente per i condomini che vi creano problemi, il divieto contro l'animale non fosse stato discusso come argomento all'ordine del giorno, ma solo come elemento dello spazio "varie ed eventuali", la delibera è già nulla di per sé (se un punto non è esplicitamente all'ordine del giorno, non può essere poi affrontato come "varie ed eventuali", ma solo eventualmente come punto all'ordine del giorno di una successiva assemblea) e vi basterà inviare una raccomandata A/R al vostro Amministratore, per sancirlo.
Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali con l'accusa che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a farvi incorrere in questo divieto: è invece necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività degli altri condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene. Insomma, i condomini contrari alla presenza del vostro animale domestico, dovranno seriamente documentare - tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL) - la gravità delle situazioni da loro denunciate, per chiarire se si tratta davvero di problematiche inerenti l’impatto ambientale ed eventuali criticità individuate (scarsa igiene, malattie, cattivi odori, etc... Se però nel frattempo al personale tecnico non è venuto da ridere ;)
Ecco perchè di norma è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un appartamento: chi vi dovesse accusare di quanto esposto sopra, dovrebbe dimostrare con prove rigorose che, per. es., l'animale o gli animali recano disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 Codice Penale), o che si verifichino immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile)