Inserito il 07/11/2008 alle: 13:34:01
Certo ragazzi o io NON mi so spiegare e/o c'è proprio chi NON vuol capire.
Ma se dico che il sindaco ha emesso una nuova ordinanza su Baratti che permette l'accesso ai camper in inverno mi dite cosa c'entra tabella si o no, cartello ........... In più ai sapientoni dico che prima di scirveri si informassero ! in quanto Baratti NON è sotto il codice della strada ma secondo uno specifico regolamento essendo in zona ANPIL (area naturale protetta di interesse locale)
Basta o cosa devo dirvi.......ma poi in definitiva NON venite così ci sto meglio io ! (scusate ma quando è troppo è troppo !!!!).
Massimo
P.S.Comunque tanto per farvi piacere vi copio l'ordinazna:
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 185/08
MODIFICA n. 2 dell’ ORDINANZA n. 103/08 A.N.P.I.L. BARATTI-POPULONIA
(Orario invernale ingresso veicoli superiori a 2 mt –
Modifica viabilità tratto “Pergola” / “Canessa”)
e nuovo relativo Allegato 1)
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO:
• della Delibera Consiglio Comunale n. 70 del 12 luglio 2006 che ha perimetrato le A.N.P.I.L. di Baratti - Populonia e del Parco Costiero della Sterpaia;
• delle ordinanze dirigenziali n. 103/08 e n.119/08 che hanno regolamentato la viabilità delle strade ricadenti nell’ambito territoriale dell’ area A.N.P.I.L. di Loc. Baratti e del Borgo di Populonia e del relativo Allegato 1) che ha dettato la disciplina specifica della circolazione nell’area in argomento;
• che ai sensi del punto 3) dell’ord. n.103/08, in caso di correzioni del testo originario occorre procedere all’emissione di nuova ordinanza di modifica (punto a.) e della sostituzione integrale del suo Allegato 1) con altro contenente le modifiche ed evidenziandone a margine di questo l’atto che le ha disposte;
VALUTATA la necessità:
- di prevedere, relativamente al transito dei veicoli con larghezza superiore a metri 2,00, una diversa disciplina dell’orario nel periodo compreso tra il 01/10 ed il 30/0 e che di conseguenza occorre modificare il punto 1.1 A7-1 dell’Allegato 1) mediante integrazione di un punto 1.1 A7-1bis;
- di modificare le norme della circolazione nel tratto di strada che collega i ristoranti “La Pergola “ al ristorante “Canessa” per specifiche richieste di interessati, per avvenute modifiche delle concessioni demaniali rilasciate ed in previsione di ulteriori modifiche delle stesse;
RITENUTO pertanto di:
• procedere alla modifica citata, riformulando contestualmente il testo dell’Allegato 1) dell’ordinanza n.103/08 e sostituendolo con l’allegato 1) della presente ordinanza (sua parte integrante e sostanziale)
• di stabilire che il nuovo allegato 1) costituirà a tutti gli effetti il nuovo testo di disciplina della circolazione dell’area ANPIL di Baratti-Populonia, formandone nuova parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- l’art. 93 dello Statuto Comunale e del Dlgs. 18/08/2000 N. 267;
- la Legge 6 dicembre 1991 n. 349 e successive integrazioni e modifiche;
- la Legge Regionale n.49/95 e successive integrazioni e modifiche;
- l’art. 18 del Regolamento delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) in attuazione della Legge Regionale n° 49/1995
- l’art. 6, 7,157,158 e 159 del Codice della Strada
VISTI inoltre i pareri favorevoli espressi da:
- Comando di Polizia Municipale
- Settore LL.PP. - Servizio Aree Pubbliche
ORDINA
che, dalla data odierna:
A) che il testo dell’allegato 1) dell’ordinanza 103/08 sia modificato secondo i seguenti punti:
1) Il paragrafo 1.1 sia così modificato:
1.1) con integrazione dopo il punto A7-1 del punto “A7-1bis” che stabilisce:
“fatto salvo quanto stabilito in via generale al punto precedente e dei limiti temporali in esso contenuti, nel periodo compreso tra il 01/10 ed il 30/04 di ogni anno il transito è consentito limitatamente nell’orario compreso tra le ore 10.00 e le ore 16,30 “
1.2) l’eliminazione del termine “B1)” (con mantenimento del testo inalterato per i punti a) e b);
2) Il punto 12 sia modificato con la sostituzione del punto 12.1 così come segue:
“ 12.1 Tratto compreso tra la strada comunale di cui al precedente punto 1.1. ed il tratto di cui al successivo punto13”
3) il paragrafo A. A4) del punto 12.1 sia così sostituito:
“all’intersezione con il tratto di cui al successivo punto 13, obbligo di proseguire a sinistra, eccetto autorizzati (residenti, concessionari demaniali, pescatori professionali con concessione interna ai campi boe muniti di licenza per alaggio natanti limitatamente ai soli titolari di campi boe, clienti del ristorante “Canessa”, veicoli di soccorso e/o emergenza, limitatamente al solo percorso utile interessato)
4) il paragrafo B. B1) c) del punto 12.1 sia così sostituito
“nei 35 mt. antecedenti lo scivolo di alaggio, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, divieto di sosta, con rimozione forzata, ad esclusione dei veicoli interessati all’alaggio delle imbarcazioni, limitatamente al periodo delle operazioni e consentite ai soli concessionari dei campi boe”
5) al punto 12.2
5.1) Il testo del titolo sia così modificato:
“12.2. Tratto compreso tra il termine del precedente punto 12.1 ed termine della strada”
5.2) il paragrafo A. A5) sia così sostituito:
“ divieto di transito per chi circola in direzione est/ovest, eccetto autorizzati (residenti, concessionari demaniali, pescatori professionali con concessione interna ai campi boe muniti di licenza per alaggio natanti limitatamente ai soli titolari di campi boe, clienti del ristorante “Canessa”, veicoli di soccorso e/o emergenza, limitatamente al solo percorso utile interessato)”.
5.3) il paragrafo A. A6) sai così sostituito:
“ Per chi circola in direzione ovest/est, obbligo di proseguire a destra in corrispondenza dell’intersezione con il tratto di cui al successivo punto 13.1 “
5.4) sia istituito un nuovo paragrafo “A. A8)”:
“ divieto di transito, nel piazzale retrostante (lato mare) il ristorante “Canessa”, eccetto i soli i clienti del ristorante Canessa e limitatamente nel tratto in concessione demaniale”
B) che le modifiche qui disposte siano inserite nell’Allegato 1) della presente ordinanza - con relativa indicazione in calce del riferimento normativo – e questo vada a sostituire l’Allegato 1. dell’ordinanza n. 103/08, tornando a formarne sua parte integrante e sostanziale;
C) che le disposizioni della presente ordinanza abbiano effetto dall’apposizione della prescritta segnaletica, da porsi a cura del Comune di Piombino (Servizio Aree Pubbliche – LL.PP)
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso alla Regione Toscana.
I trasgressori saranno puniti a norma della presente ordinanza con le relative sanzioni previste dalla stessa.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Piombino, li 14/10/08
IL DIRIGENTE P.M.
D.ssa Gloria Mattanini
ALLEGATO 1) DELL’ORDINANZA n. 185 del 14/10/08
che sostituisce
ALLEGATO n. 1. dell’ORDINANZA N.103/08
CIRCOLAZIONE STRADALE NELL’AREA ANPIL di BARATTI-POPULONIA
1. STRADA COMPRESA FRA LA S.P. N° 23 E IL BORGO DI POPULONIA
1 . 1 Tratto principale
A) VIABILITA’
A1) doppio senso di circolazione
A2) diritto di precedenza rispetto alle immissioni
A3) limite massimo di velocità di:
a) 40 km/h tra la S.P. n°23 ed il “Reciso”
b) 20 km/h. tra il “Reciso” ed il Borgo di Populonia
A4) obbligo di proseguire a diritto alle intersezioni con:
a) “2^ strada dei Villini”
b) tratti di cui ai successivi punti 10. e 12.3
c) strada sterrata che collega la Loc. Casone alla Loc. Casine
d) uscite dalle aree di parcheggio di cui ai successivi punti 7.– 8. – 11. e 14.
A5) divieto di sorpasso
A6) percorsi pedonali:
a) sul lato mare, tra la “Pinetina” e l’area di parcheggio della “Fontina”
b) sul lato sinistro, in direzione del Borgo di Populonia, a partire dall’area di parcheggio di cui al successivo punto 14 fino al 1° tornante
A7) divieto di transito per i veicoli di larghezza superiore a ml. 2,00:
A7-1) nel tratto compreso tra la S.P.n°23 e l’area di parcheggio “il Casone”, nel periodo compreso:
- tra il 1° maggio ed il 30 settembre
- nei giorni di Pasqua e lunedì dell’Angelo e nei tre giorni precedenti la Pasqua
- il 24 ed il 25 Aprile
di ogni anno, eccetto:
a) autobus che effettuano il servizio pubblico di navetta tra Baratti ed il Borgo di Populonia
b) autobus turistici, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale
c) veicoli di servizio pubblico
d) fornitori di merci ad esclusione del periodo orario compreso fra le ore 10.00 e le ore 19.00
e) veicoli per le operazioni di alaggio ad esclusione del periodo orario compreso fra le ore 10.00 e le ore 19.00
f) autorizzati, anche verbalmente, per indifferibili ed accertate necessità
g) autorizzati con specifica concessione rilasciata dalla Polizia Municipale (testo modificato con ordinanza n.119/08)
A7- 1 bis) Fatto salvo quanto stabilito in via generale al punto precedente e dei limiti temporali in esso contenuti, nel periodo compreso tra il 01/10 ed il 30/04 di ogni anno, il transito è consentito limitatamente nell’orario compreso tra le ore 10.00 e le ore 16,30 (testo istituito con ordinanza n.185/08)
A7-2) nel tratto compreso tra il parcheggio del “il Casone” ed il Borgo di Populonia, eccetto:
a) autobus che effettuano il servizio pubblico di navetta tra Baratti ed il Borgo di Populonia
b) veicoli di servizio pubblico e autorizzati
c) fornitori di merci ad esclusione del periodo orario compreso fra le ore 10.00 e le ore 19.00
d) veicoli per le operazioni di alaggio ad esclusione dell’arco orario compreso fra le ore 10.00 e le ore 19.00 (limitatamente al tratto compreso tra il parcheggio del Casone e lo scivolo di alaggio)
A8) obbligo di proseguire a diritto o a sinistra all’intersezione con la strada di accesso al Borgo di Populonia, eccetto autorizzati (testo modificato con ordinanza n.119/08)
A9) all’intersezione con la S.P. 23:
a) nella svolta a sinistra, obbligo di fermarsi e dare la precedenza, mediante STOP
b) nella svolta a destra, obbligo di dare la precedenza
A10) obbligo di proseguire a diritto, per i veicoli con altezza superiore a ml 2,20, alle intersezioni con l’accesso alle aree di parcheggio di cui ai successivi punti 7. – 8. – 11. e 14.
A11) obbligo di proseguire a sinistra per i veicoli con larghezza superiore a ml 2,00 all’intersezione con la strada di cui al successivo punto 9.1 eccetto:
a) autobus che effettuano il servizio pubblico di navetta tra Baratti ed il Borgo di Populonia
b) veicoli di servizio pubblico e autorizzati
c) fornitori di merci ad esclusione del periodo orario compreso fra le ore 10.00 e le ore 19.00
d) veicoli per le operazioni di alaggio ad esclusione dell’arco orario compreso fra le ore 10.00 e le ore 19.00 (limitatamente al tratto compreso tra il parcheggio del Casone e lo scivolo di alaggio)
(testo modificato con ordinanza n.119/08)
B) SOSTA: divieto di fermata in ambo i lati, anche in banchina, ad eccezione:
a) sul lato ovest, in direzione del Borgo di Populonia, dopo il parcheggio di cui al successivo punto 14. per un tratto di 200 metri, dove la sosta è consentita parallelamente all’asse stradale
b) in entrambi i lati, all’esterno della carreggiata utile sullo slargo del “Reciso”, dove la sosta è consentita senza particolari prescrizioni, a condizione di non costituire intralcio alla circolazione
1.2 Strada che collega la strada comunale al cimitero del Borgo di Populonia
A) VIABILITA’
A1) segnalazione di strada senza sfondo
A2) doppio senso di circolazione
A3) limite massimo di velocità di 20 km/h.
A4) diritto di precedenza rispetto alle immissioni
A5) obbligo di dare precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 1.1
B) SOSTA
B1) divieto di fermata in ambo i lati, ad eccezione del piazzale antistante l’accesso al cimitero, dove la sosta è liberamente consentita a condizione di non recare intralcio alla circolazione;
B2) n° 1 spazio riservato alla sosta dei disabili
1.3 Piazzale sterrato del Reciso
A) VIABILITA’
A1) segnalazione di strada senza sfondo
A2) doppio senso di circolazione
A3) obbligo di dare precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 1.1
B) SOSTA: liberamente consentita a condizione di non recare intralcio alla circolazione
2. STRADA DENOMINATA “1^ DEI VILLINI”
(Paragrafo eliminato con ordinanza n.119/08)
3. PIAZZALE ANTISTANTE I RISTORANTI “DEMOS” E “LA PERLA DEL GOLFO”
(Paragrafo eliminato con ordinanza n.119/08)
4. STRADA DENOMINATA “2^ STRADA DEI VILLINI”
(Paragrafo eliminato con ordinanza n.119/08)
5. STRADA STERRATA DI COLLEGAMENTO TRA LE STRADE DENOMINATE “1^ e 2^ STRADA DEI VILLINI”
(Paragrafo eliminato con ordinanza n.119/08)
6. STRADA STERRATA DETTA “LA BALENA” (titolo modificato con ord. n.119/08)
A) VIABILITA’
A1) doppio senso di circolazione
A2) obbligo di dare la precedenza all’intersezione con:
a) la “1^ Strada dei Villini”
b) il piazzale antistante il ristorante “La Perla del Golfo” (testo modificato con ordinanza n.119/08)
A3) divieto di transito, escluso autorizzati:
a) all’intersezione con la “1^ strada dei Villini”
b) a partire da 40 metri a nord del ristorante “La Perla del Golfo”
A4) divieto di transito per i veicoli con altezza superiore a ml 2,20
A5) limite massimo di velocità di 30 km/h
B) SOSTA
B1) nel tratto in cui è consentito liberamente il transito (a partire dal piazzale asfaltato):
a) lato est, consentita alle sole autovetture e veicoli a due ruote:
a1) nei primi 20 metri, parallelamente all’asse stradale
a2) nei successivi 20 metri, “ a pettine”
b) lato ovest, consentita alle sole autovetture e veicoli a due ruote:
b1) nei primi 20 metri, “a pettine”
b2) nei successivi 20 metri, parallelamente all’asse stradale
B2) nel tratto in cui il transito è consentito ai soli autorizzati:
a) consentita liberamente all’esterno della carreggiata utile, a condizione di non recare intralcio alla circolazione
b) divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, per i veicoli con altezza superiore a ml 2,20
7. AREA DI PARCHEGGIO IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA DELLA STRADA DENOMINATA “2^ STRADA DEI VILLINI”
A) VIABILITA’
A1) ingresso consentito solo dal lato sud
A2) uscita consentita solo sul lato nord
A3) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 1.1
A4) senso unico con senso antiorario
A5) divieto di transito per i veicoli con altezza superiore a ml 2,20
A6) limite massimo di velocità di 10 km/h
B) SOSTA
B1) divieto di fermata in prossimità dell’entrata e dell’uscita
B2) nel rimanente tratto, consentita a pettine o a lisca di pesce, come da parcheggi predisposti, secondo la tipologia dei veicoli
8. AREA DI PARCHEGGIO ANTISTANTE “LA PINETINA”
A) VIABILITA’
A1) ingresso consentito solo dal lato sud
A2) uscita consentita solo sul lato nord
A3) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 1.1
A4) senso unico con senso antiorario
A5) limite massimo di velocità di 10 km/h
A6) divieto di transito per i veicoli con altezza superiore a ml 2,20
B) SOSTA
B1) divieto di fermata in prossimità dell’entrata e dell’uscita
B2) nel rimanente tratto, consentita a pettine, come da parcheggi predisposti, secondo la tipologia dei veicoli
9. AREA DI PARCHEGGIO “IL CASONE”
9.1. Strada di accesso
A) VIABILITA’
A1) doppio senso di circolazione
A2) accesso consentito solo sul lato ovest
A3) uscita consentita solo sul lato est
A4) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 1.1
A5) diritto di precedenza rispetto alle immissioni
A6) limite massimo di velocità di 10 km/h
B) SOSTA: divieto di fermata in ambo i lati
9.2 Aree di parcheggio
A) VIABILITA’
A1) doppio senso di circolazione
A2) obbligo di dare la precedenza alla strada di accesso di cui al precedente punto 9.1
A3) limite massimo di velocità di 10 km/h
B) SOSTA
B1) consentita a pettine, come da parcheggi predisposti, secondo la tipologia dei veicoli
B2) divieto di sosta, con rimozione forzata, nel parcheggio ubicato a nord, ad esclusione dei veicoli muniti di prenotazione
9.3 Strada che collega “Il Casone” alla Loc. Cagliana
A) VIABILITA’
A1) doppio senso di circolazione
A2) diritto di precedenza rispetto alle immissioni
A3) limite massimo di velocità di 30 km/h
B) SOSTA
B1) divieto di sosta, con rimozione forzata, in entrambi i lati
B2) nel piazzale sterrato, sul retro del bar, lato nord, divieto di sosta, con rimozione forzata, escluso i veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico merci e/o disabili
10. AREA DELL’ EX PARCHEGGIO SOVRINTENDENZA E PARCHEGGIO DI SERVIZIO AL PARCO ARCHEOLOGICO
A) VIABILITA’
A1) divieto di transito eccetto autorizzati
A2) per gli autorizzati al transito:
a) doppio senso di circolazione
b) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 1.1.
B) SOSTA
B1) divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, ad esclusione degli autorizzati
B2) per gli autorizzati al transito: liberamente consentita a condizione di non recare intralcio alla circolazione
11. AREA DI PARCHEGGIO ANTISTANTE “LA FONTINA”
A) VIABILITA’
A1) ingresso consentito solo dal lato ovest
A2) uscita consentita solo sul lato est
A3) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 1.1
A4) senso unico in senso antiorario
A5) limite massimo di velocità di 10 km/h
A6) divieto di transito per i veicoli con altezza superiore a ml 2,20
B) SOSTA
B1) divieto di fermata in prossimità dell’entrata e dell’uscita
B2) consentita a pettine nel rimanente tratto, come da parcheggi predisposti, secondo la tipologia dei veicoli
12. STRADA CHE COLLEGA I RISTORANTI “LA PERGOLA” E “CANESSA”
12.1. Tratto compreso tra la strada comunale di cui al precedente punto 1.1 ed il tratto di cui al successivo punto 13 (testo modificato con ordinanza n. 185/08)
A) VIABILITA’
A1) senso unico in senso antiorario
A2) diritto di precedenza rispetto alle immissioni
A3) limite massimo di velocità di 30 km/h
A4) all’intersezione con il tratto di cui al successivo punto 13, obbligo di proseguire a sinistra, eccetto autorizzati (residenti, concessionari demaniali, pescatori professionali con concessione interna ai campi boe muniti di licenza per alaggio natanti limitatamente ai soli titolari di campi boe, clienti del ristorante “Canessa”, veicoli di soccorso e/o emergenza, limitatamente al solo percorso utile interessato) (testo modificato con ordinanza n. 185/08)
B) SOSTA
B1) lato mare:
a) consentita parallelamente all’asse stradale ad esclusione dei veicoli con altezza superiore a ml 2,20 per i quali è disposto il divieto di sosta, con rimozione forzata
b) realizzazione di n.1 stallo di sosta per veicoli ad uso persone disabili (testo modificato con ordinanza n.119/08)
c) nei 35 mt. antecedenti lo scivolo di alaggio, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, divieto di sosta, con rimozione forzata, ad esclusione dei veicoli interessati all’alaggio delle imbarcazioni, limitatamente al periodo delle operazioni e consentite ai soli concessionari dei campi boe (testo modificato con ordinanza n.185/08)
B2) lato monte:
a) divieto di fermata dalla strada comunale di cui al precedente punto 1.1 fino al termine del marciapiede
b) consentita parallelamente all’asse stradale, dal termine del tratto di cui al precedente punto a) fino al termine del tratto
c) divieto di sosta, con rimozione forzata, nell’area di cui al precedente comma, eccetto autorizzati (concessionari demaniali che operano in Baratti) per n° 8 stalli sosta
“12.2. Tratto compreso tra il termine del precedente punto 12.1 ed termine della strada” (testo modificato con ordinanza n.185/08)
A) VIABILITA’
A1) segnalazione di strada senza sfondo
A2) doppio senso di circolazione
A3) diritto di precedenza rispetto alle immissioni
A4) limite massimo di velocità di 30 km/h
A5) divieto di transito per chi circola in direzione est/ovest, eccetto autorizzati (residenti, concessionari demaniali, pescatori professionali con concessione interna ai campi boe muniti di licenza per alaggio natanti limitatamente ai soli titolari di campi boe, clienti del ristorante “Canessa”, veicoli di soccorso e/o emergenza, limitatamente al solo percorso utile interessato) (testo modificato con ordinanza n.185/08)
A6) per chi circola in direzione ovest/est, obbligo di proseguire a destra in corrispondenza dell’intersezione con il tratto di cui al successivo punto 13.1 (testo modificato con ordinanza n. 185/08)
A7) obbligo di proseguire a diritto all’intersezione con la strada di cui al successivo punto 12.4, eccetto residenti e concessionari demaniali
A8) divieto di transito, nel piazzale retrostante (lato mare) il ristorante “Canessa” eccetto i soli i clienti del ristorante Canessa e limitatamente nel tratto in concessione demaniale (testo istituito con ordinanza n. 185/08)
B) SOSTA
B1) lato mare: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, ad esclusione del 15 metri antecedenti l’ex caserma della Finanza, dove la sosta è consentita secondo la segnaletica in atto con riserva:
- di n.1 stallo per veicoli ad uso di persone disabili con riserva nominativa del titolare contrassegno n.9
- di n. 2 stalli per veicoli ad uso di pescatori professionali con concessione interna ai campi boe muniti di licenza
(testo modificato con ordinanza n.119/08)
B2) lato monte: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, ad esclusione, nel tratto antistante il ristorante “Canessa”, degli appositi spazi ricavati all’esterno della carreggiata utile.
12.3. Tratto antistante il ristorante “La Pergola”
A) VIABILITA’
A1) senso unico in senso antiorario
A2) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 1.1
B) SOSTA: divieto di fermata in ambo i lati
12.4. Tratto antistante l’’ ex edificio della Finanza’
A) VIABILITA’
A1) divieto di transito eccetto residenti ed autorizzati (concessionari demaniali)
A2) per gli autorizzati al transito:
a) segnalazione di strada senza sfondo
b) doppio senso di circolazione
c) obbligo di dare la precedenza alla strada di cui al precedente punto 12.2
B) SOSTA
B1) divieto di fermata, in ambo i lati, eccetto i residenti ed autorizzati al transito
B2) per gli autorizzati al transito, consentita liberamente a condizione di non costituire intralcio alla circolazione
13. TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LO SCIVOLO DI ALAGGIO E LA STRADA COMUNALE
13.1. Strada asfaltata
A) VIABILITA’
A1) senso unico in senso antiorario
A2) diritto di precedenza rispetto alle immissioni
A3) limite massimo di velocità di 30 km/h
A4) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 1.1
A5) obbligo di proseguire a diritto alle intersezioni di accesso con l’area di parcheggio di cui al successivo punto 14, per i veicoli con altezza superiore a ml 2,20
B) SOSTA: divieto di fermata in ambo i lati
13.2. Piazzale sterrato antistante l’ingresso al deposito della Protezione Civile
A) VIABILITA’
A1) senso unico in senso antiorario
A2) diritto di precedenza rispetto alle immissioni
A3) limite massimo di velocità di 30 km/h
A4) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 13.1
B) SOSTA:
B1) consentita a pettine su ambo i lati
B2) n.1 stallo di sosta riservato ai veicoli della Protezione Civile, con rimozione forzata per i non autorizzati
(testo modificato con ordinanza n.119/08)
14. AREA DI PARCHEGGIO RETROSTANTE IL RISTORANTE “LA PERGOLA”
A) VIABILITA’
A1) doppio senso di circolazione
A2) obbligo di dare la precedenza in uscita dalle staccionate “alla romana”
A3) nella parte est:
a) accesso consentito solo lato nord
b) uscita consentita solo lato sud
c) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di cui al precedente punto 1.1
A4) nella parte sud:
a) obbligo di dare la precedenza a coloro che provengono dalla strada di cui al precedente punto 13.
b) obbligo di proseguire a destra
A5) limite massimo di velocità di 10 km/h
A6) divieto di transito per i veicoli con altezza superiore a ml 2,20
B) SOSTA
B1) divieto di fermata in prossimità degli accessi e delle uscite
B2) consentita a pettine nel rimanente tratto
15. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. CASINE E LA STRADA COMUNALE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1.1
15.1. Tratto asfaltato
A) VIABILITA’
A1) doppio senso di circolazione
A2) diritto di precedenza rispetto alle immissioni
A3) limite massimo di velocità di 30 km/h
A4) all’intersezione con la strada comunale di cui al precedente punto 1.1.:
a) obbligo di dare la precedenza
b) divieto di accesso verso il tratto di strada di cui al punto 1.1 per i veicoli con larghezza superiore a metri 2,00, nel periodo compreso tra:
- tra il 1° maggio ed il 30 settembre
- nei giorni di Pasqua e lunedì dell’Angelo e nei tre giorni precedenti la Pasqua
- il 24 ed il 25 Aprile
di ogni anno, eccetto:
- tra il 1° maggio ed il 30 settembre
- nei giorni di Pasqua e lunedì dell’Angelo e nei tre giorni precedenti la Pasqua
- il 24 ed il 25 Aprile
di ogni anno, eccetto:
a) autobus che effettuano il servizio pubblico di navetta tra Baratti ed il Borgo di Populonia
b) autobus turistici, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale
c) veicoli di servizio pubblico
d) fornitori di merci ad esclusione del periodo orario compreso fra le ore 10.00 e le ore 19.00
e) veicoli per le operazioni di alaggio ad esclusione del periodo orario compreso fra le ore 10.00 e le ore 19.00
f) autorizzati, anche verbalmente, per indifferibili ed accertate necessità
g) autorizzati con specifica concessione rilasciata dalla Polizia Municipale
(testo modificato con ordinanza n.119/08)
B) SOSTA: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, in ambo i lati
15.2 Tratto sterrato
A) VIABILITA’
A1) doppio senso di circolazione
A2) divieto di transito, escluso autorizzati
A3) limite massimo di velocità di 30 km/h
A4) obbligo di dare la precedenza a:
a) strada di cui al precedente punto 15.1
b) strada di cui al precedente punto 1.1
B) SOSTA: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, in ambo i lati
16. BORGO DI POPULONIA
16.1 Tratto di collegamento tra la strada c.le di Baratti e la Via San Giovanni
A) VIABILITA’
A1) divieto di transito, eccetto velocipedi, i veicoli a braccia ed i veicoli al servizio di:
a) Forze dell’Ordine ed assimilati
b) Emergenza, soccorso ed assistenza pubblica
c) Enti Locali
d) Enti Gestori di servizi pubblici
e) Disabili
f) Taxi
g) Attività postali
h) Servizi di onoranze funebri
i) Traslochi
j) Residenti, muniti di contrassegno identificativo esposto
k) Carico e scarico merci secondo i periodi:
k1) tra il 01/10 ed il 30/04: dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00,
k2) tra il 1° maggio ed il 30 settembre: dalle ore 19,00 alle ore 10,00
l) Autorizzati, con contrassegno esposto
A2) per gli autorizzati al transito:
a) doppio senso di circolazione
b) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di Baratti
c) limite massimo di velocità di 20 km/h
B) SOSTA: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, in ambo i lati, eccetto i bus di servizio navetta, sul lato ovest, in prossimità dell’intersezione con la strada comunale di cui al precedente punto 1-1
16.2 Via San Giovanni
A) VIABILITA’:
A1) divieto di transito, eccetto velocipedi, i veicoli a braccia ed i veicoli al servizio di:
a) Forze dell’Ordine ed assimilati
b) Emergenza, soccorso ed assistenza pubblica
c) Enti Locali
d) Enti Gestori di servizi pubblici
e) Disabili
f) Taxi
g) Attività postali
h) Servizi di onoranze funebri
i) Traslochi
j) Residenti, muniti di contrassegno identificativo esposto
k) Carico e scarico merci:
k1) dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, nel periodo compreso tra il 01/10 ed il 30/04 di ogni anno
k2) dalle ore 19,00 alle ore 10,00 nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno
l) Autorizzati, con contrassegno esposto
A2) per gli autorizzati al transito:
a) doppio senso di circolazione
b) diritto di precedenza rispetto alle immissioni
c) divieto di transito per i veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri
d) limite massimo di velocità di 20 km/h
B) SOSTA
B1) lato est: divieto di sosta, con rimozione forzata, in ambo i lati, eccetto che per gli autorizzati al transito, che dovranno sostare a condizione di non recare intralcio alla circolazione
B2) lato ovest: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata
16.3 Tratto di collegamento tra Via San Giovanni e Piazza Desideri
A) VIABILITA’
A1) divieto di transito, eccetto velocipedi, i veicoli a braccia ed i veicoli al servizio di:
a) Forze dell’Ordine ed assimilati
b) Emergenza, soccorso ed assistenza pubblica
c) Enti Locali
d) Enti Gestori di servizi pubblici
e) Disabili
f) Taxi
g) Attività postali
h) Servizi di onoranze funebri
i) Traslochi
j) Residenti, muniti di contrassegno identificativo esposto
k) Carico e scarico merci:
k1) dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, nel periodo compreso tra il 01/10 ed il 30/04 di ogni anno
k2) dalle ore 19,00 alle ore 10,00 nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno
l) Autorizzati, con contrassegno esposto
A2) per gli autorizzati al transito:
a) doppio senso di circolazione
b) obbligo di dare la precedenza alla Via San Giovanni
c) diritto di precedenza rispetto alla Piazza Desideri
d) limite massimo di velocità di 20 km/h
B) SOSTA: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, in ambo i lati
16.4 Piazza Desideri
A) VIABILITA’
A1) divieto di transito, eccetto velocipedi, i veicoli a braccia ed i veicoli al servizio di:
a) Forze dell’Ordine ed assimilati
b) Emergenza, soccorso ed assistenza pubblica
c) Enti Locali
d) Enti Gestori di servizi pubblici
e) Disabili
f) Taxi
g) Attività postali
h) Servizi di onoranze funebri
i) Traslochi
j) Residenti, muniti di contrassegno identificativo esposto
k) Carico e scarico merci:
k1) dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, nel periodo compreso tra il 01/10 ed il 30/04 di ogni anno
k2) dalle ore 19,00 alle ore 10,00 nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno
l) Autorizzati, con contrassegno esposto
A2) per gli autorizzati al transito:
a) doppio senso di circolazione
b) obbligo di dare la precedenza al tratto di collegamento tra la piazza stessa e Via San Giovanni
c) limite massimo di velocità di 20 km/h
B) SOSTA: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, eccetto i veicoli autorizzati al transito, che dovranno sostare, sul lato est e sul lato ovest della piazza e a condizione di non recare intralcio alla circolazione
16.5 Tratto di collegamento tra Via San Giovani e Via “Detta di sotto”
A) VIABILITA’: percorso pedonale urbano
B) SOSTA: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, in ambo i lati
16.6 Via detta “Di sotto”
A) VIABILITA’
A1) divieto di transito, eccetto velocipedi, i veicoli a braccia ed i veicoli al servizio di:
a) Forze dell’Ordine ed assimilati
b) Emergenza, soccorso ed assistenza pubblica
c) Enti Locali
d) Enti Gestori di servizi pubblici
e) Disabili
f) Taxi
g) Attività postali
h) Servizi di onoranze funebri
i) Traslochi
j) Residenti, muniti di contrassegno identificativo esposto
k) Carico e scarico merci secondo i periodi:
k1) tra il 01/10 ed il 30/04: dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00,
k2) tra il 1° maggio ed il 30 settembre: dalle ore 19,00 alle ore 10,00
l) Autorizzati, con contrassegno esposto
A2) per gli autorizzati al transito:
a) doppio senso di circolazione
b) obbligo di dare la precedenza alla strada comunale di Baratti
c) limite massimo di velocità di 20 km/h
B) SOSTA
B1) tratto compreso tra Via San Giovanni e la strada di collegamento ubicata sul lato sud:
divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, in ambo i lati
B2) nel rimanente tratto:
a) lato est: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata
b) lato ovest: divieto di sosta, con rimozione forzata, in ambo i lati, eccetto che per gli autorizzati al transito, che dovranno sostare a condizione di non recare intralcio alla circolazione
17. AREE ESTERNE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ALL’INTERNO DELL’AREA ANPIL
A) VIABILITA’: divieto di transito, ad esclusione degli autorizzati individuati dal Regolamento per le Aree Naturali Protette di Interesse Locale. Le autorizzazioni verranno rilasciate dalla Soc. Parchi Val di Cornia S. p. A. limitatamente all’accesso alle aree ANPIL che gli sono state affidate in gestione e dal Comune di Piombino, tramite il Comando Polizia Municipale per le restanti aree.
B) SOSTA: divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, escluso autorizzati.
18. REGOLAMENTAZIONE DEGLI STALLI SOSTA RISERVATI A VEICOLI IN USO A PERSONE DISABILI
In tutti gli spazi di sosta riservati ai veicoli in uso ai disabili è disposta la rimozione forzata per i veicoli non autorizzati
Nelle aree di parcheggio (di cui ai punti 7. – 8. – 9.2 – 11. e 14) devono essere disposti stalli sosta riservati a disabili secondo la percentuale disposta dalle norme in atto.
(testo modificato con ordinanza n.119/08)
IL DIRIGENTE P.M.
D.ssa Gloria Mattanini
Inviato per e-mail
Comando Compagnia dei Carabinieri
Commissariato di Polizia di Stato
Comando Compagnia Guardia di Finanza
Distaccamento Vigili del Fuoco
Comando Polizia Stradale Venturina
Ufficio Circondariale Marittimo
A T M
A S I U
Pubblica Assistenza
Fraternita Misericordia
Croce Rossa Italiana
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