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19
sunmaneta
sunmaneta
09/06/2006 191
Inserito il 12/07/2006 alle: 08:30:58
Dovendo a breve attraversare la Svizzera con i risaputi problemi di eventuale pesatura, sapete se esiste una tolleranza o la massa non deve superare i 3500Kg e basta[?] Grazie ciao Su.
19
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 12/07/2006 alle: 09:24:06
Cosa dice il tuo libretto di circolazione? Il mio parla di un max lordo di 26 q e di una tara di 2.140 kg. Mica tutti possono caricare fino a 35 q: dipende da cosa è scritto nel libretto.[;)] [8D]
19
Grinza
Grinza
rating

16/02/2006 63295
Inserito il 12/07/2006 alle: 10:05:26
quote:Originally posted by sunmaneta
Dovendo a breve attraversare la Svizzera con i risaputi problemi di eventuale pesatura, sapete se esiste una tolleranza o la massa non deve superare i 3500Kg e basta[?] Grazie ciao Su. >
> Come dice Olivier devi leggere cosa dice il libretto, comunque la tolleranza è del 5%. Viaggiare oltre il carico consentito, oltre a rischiare salate multi e problemi assicurativi, è sempre un rischio in quanto il mezzo è sottoposto ad uno sforzo maggiore (gomme, freni, motore, ecc), a volte conviene fare una cernita e scaricare accessori o cose fondamentalmente non necessari. Per ultimo non scordiamoci che la frenata di questi mezzi è lunghissima già normalmente..... Saluti Pizzo
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 12/07/2006 alle: 10:09:07
quote:Originally posted by sunmaneta
Dovendo a breve attraversare la Svizzera con i risaputi problemi di eventuale pesatura, sapete se esiste una tolleranza o la massa non deve superare i 3500Kg e basta[?] Grazie ciao Su. >
> Prima cosa occorre vedere quale è la massa massima a pieno carico prevista per quel camper. Potrebbe essere 3,5 t come 3,2 t piuttosto che 2,8. Intendo dire che non tutti i mezzi sono omologati per i 35 quintali, ma possono esserlo per quintalaggi inferiori. Sapendo questo valore in tutti i Paesi europei (UE e non UE) è applicata la tolleranza sul peso massimo a pieno carico del 5%. Buon viaggio
19
sunmaneta
sunmaneta
09/06/2006 191
Inserito il 12/07/2006 alle: 10:50:50
Grazie per le risposte, sul mio libretto è riportato come max 3500Kg, a questo punto se ho capito bene "posso ancora eccedere di un +5%id="red">(max) senza correre rischi di multe o fermi del mezzo. Ovviamente poi conosco la lunga frenata del mio camper e anche riducendo all'osso i pesi non migliorerei di molto la situazione. Come ben sappiamo questi mezzi sono già a vuoto al limite superiore. Grazie ciao Su.
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zeno
zeno
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Inserito il 12/07/2006 alle: 17:19:05
Non per volere contraddire ma non esiste tolleranza, nel senso che fino al 5% in più, è una sanzione amministrativa piu mite, oltre la sanzione è più severa. Ciao e buona strada
zeno
zeno
-
Inserito il 12/07/2006 alle: 17:33:09
Proseguo e motivo quanto sopra detto: La tolleranza del 5% si applica SOLOal trasporto merci, va da se la motivazione....per il trasporto persone e e per i mezzi da campeggio viene applicato l'art. 79 commi 1° e 4° del codice della strada "ALTERAZIONI DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE O FUNZIONALI e il maggior peso è una alterazione e non c'è nessun tipo di tolleranza!!! Spero di essere stato utile Ciao e buona strada
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 12/07/2006 alle: 18:25:59
quote:Originally posted by zeno
Proseguo e motivo quanto sopra detto: La tolleranza del 5% si applica SOLOal trasporto merci, va da se la motivazione....per il trasporto persone e e per i mezzi da campeggio viene applicato l'art. 79 commi 1° e 4° del codice della strada "ALTERAZIONI DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE O FUNZIONALI e il maggior peso è una alterazione e non c'è nessun tipo di tolleranza!!! Spero di essere stato utile Ciao e buona strada >
> Per favore non arrampichiamoci sugli specchi e atteniamoci alle leggi così come sono scritte. Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1) I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2) Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando della massa e' superiore a 10 t e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento dl una somma:
  • da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera 1 t;
  • da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera le 2 t;
  • da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera le 3 t;
  • da lire cinquecentomila a lire duemilioni, se l'eccedenza supera le 3 t.
(...OMISSIS...) La legge italiana (che è identica a tutti i Paesi della UE e della vicina Svizzera) non sanziona nessun tipo di veicolo e sottolineo il nessuno per pesi eccedenti non oltre il 5% di quanto riportato nella carta di circolazione. Inoltre in nessun caso l'eccedenza di peso (massa a pieno carico) può ricadere sub art. 79 perché non è stata alterata alcuna CARATTERISTICA propria del mezzo né di tipo costruttivo (nessunam modifica a carrozzeria o altro) né funzionale (nessuna modifica per esempio rimappature centraline elettroniche). Tranquilli!!! Fino al 5% si può è in regola piena. Dal punto di vista della sicurezza (occorre verificare caso per caso) spesso lo stesso camper è possibile omologarlo per 35 q. oppure per 38, 39 e talvolta 42 q. In questo caso (essere in regola a parte se omologato per 35 q.) viaggiare con massa superiore non costituisce pericolo perché il mezzo è progetato per pesi superiori. Inoltre l'aumento della massa non aumenta gli spazi di frenatira perché la massa aumenta anche l'aderenza all'asfalto. Cordiali saluti
zeno
zeno
-
Inserito il 13/07/2006 alle: 07:48:15
Caro professore, scusi se insisto, ma il suo errore di fondo consiste nel considerare il camper nei mezzi abilitati al trasporto cose, in cui realmente esiste la tolleranza del 5%, il camper non rientra in quella categoria di veicoli , trasporto conto proprio e trasporto conto terzi, in cui è ammessa la tolleranza. Nel camper no!! ribadisco no!! tale tolleranza non è ammessa, poi fate come volete, è arrampicarsi sugli specchi fare simili analogie. Ripeto il camper NON è un mezzo per trasporto cose. Comunque potete telefonare ad un comando della Polizia stradale, però attenzione a porre la domanda nel modo corretto e non dicendo semplicemente se è ammessa la tolleranza, specificare che si tratta di un camper e NON un mezzo abilitato al trasporto cose. L'errore è tutto li. Ciao e buona strada
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 13/07/2006 alle: 09:44:11
quote:Originally posted by zeno
Caro professore, scusi se insisto, ma il suo errore di fondo consiste nel considerare il camper nei mezzi abilitati al trasporto cose, in cui realmente esiste la tolleranza del 5%, il camper non rientra in quella categoria di veicoli , trasporto conto proprio e trasporto conto terzi, in cui è ammessa la tolleranza. Nel camper no!! ribadisco no!! tale tolleranza non è ammessa, poi fate come volete, è arrampicarsi sugli specchi fare simili analogie. Ripeto il camper NON è un mezzo per trasporto cose. Comunque potete telefonare ad un comando della Polizia stradale, però attenzione a porre la domanda nel modo corretto e non dicendo semplicemente se è ammessa la tolleranza, specificare che si tratta di un camper e NON un mezzo abilitato al trasporto cose. L'errore è tutto li. Ciao e buona strada >
> Lei mi ha messo messo una pulce in un orecchio e mi sono informato presso la Polstrada della mia città (basta fare una semplice telefonata). Mi hanno ribadito che l'art. 167 del CdS parla si di "trasporto cose" ma su "veicoli" senza specificare la categoria di appartenenza del veicolo stesso. Infatti, pure con una automobile si possono portare "cose" (personali) e anche per una vettura è prevista la tolleranza del 5%. Sempre la Polstrada mi ha fatto notare che non ci si deve fare trarre in inganno dal termine "trasporto cose" che è è presete solo nel titolo ed effettivamente è una sommaria descrizione piuttosto imprecisa. Quello che fa testo è l'articolato in se stesso dove si parla con chiarezza di "veicoli" (di qualunque tipo) e di "massa a pieno carico". Riporto ancora una parte dell'articolo. Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1) I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2) Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando della massa e' superiore a 10 t e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento dl una somma: Mi hanno anche detto che ciò che pesano con frequenza sono effettivamente i TIR. Le auto solo se si trovano in presanza di situazioni di evidente pericolo (auto con portapacchistracarico). Spesso fermano pesano anche i Pulmann turistici (che non sono per trasporto merci ma persone). Mi hanno detto anche che i camper li pesano poco perché sarebbe come sparare contro la Croce Rossa, ma che prima o poi... (intanto, parrebbe, che dal ministero delle infrastrutture sia stata emanata una direttiva interna che "consiglia" vivamente i centri per la revisione dei veicoli a controllare il peso e fare i dovuti calcoli). Per concludere mi hanno detto che esistono "veicoli" (di qualunque genere) per i quali la legge nelle norme applicative (che per ora non ho trovato) non prevede tolleranza. Questo veicoli sono quelli destinati al trsporto di merci pericolose come quelli per trasporto combustibili (ivi compreso il classico APE che trasporta bombole del gas. In pratica quelli che hanno l'obbligo di esporre il cartello arancione con i numeri del tipo di merce pericolosa. Cordiali saluti
20
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 13/07/2006 alle: 10:03:35
x prof Calosci Inoltre l'aumento della massa non aumenta gli spazi di frenatira perché la massa aumenta anche l'aderenza all'asfalto????? Magari fosse così. Provi a frenare con un furgone vuoto e poi con 20Q di carico, c'è da pregare ogni volta che si frena (esperienza personale dopo aver riempito il cassone di legna da ardere). Marco
zeno
zeno
-
Inserito il 13/07/2006 alle: 11:04:08
Vede, anche io ho chiamato la polstrada. e sono stati loro a dirmi che per i camper non è prevista la tolleranza del 5%. Mah!!! Si vede ogni comando se la interpreta un po' a modo loro. Un saluto e buona strada
perso33
perso33
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Inserito il 13/07/2006 alle: 12:12:55
Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a. da euro 35 a euro 143 , se l'eccedenza non supera 1 t; b. da euro 71 a euro 286 , se l'eccedenza non supera le 2 t; c. da euro 143 a euro 573 , se l'eccedenza non supera le 3 t; d. da euro 357 a euro 1.433 , se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t [i](quindi anche i camper omologati 35 qli, ndr), id="blue"> le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. ………………….. 8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori (quindi un camper omologato a 35 qli non può essere sanzionato se non supera i 37 qli, ndr)id="blue"> …………………….. 10.Quando e' accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio e' subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Questo è il dettato normativo, che è pacificamente applicabile a tutti i veicoli, camper compresi. Resta cmq il fatto che è pura questione di buon senso e di rispetto per la propria e l'altrui incolumità evitare di viaggiare sovrappeso non tanto in relazione a quanto scritto sulla carta di circolazione, ma piuttosto alle caratteristiche tecniche del mezzo (il mio mansardato è omologabile a 39 qli e quindi se lo carico a 37 sono in piena sicurezza perchè tutto è dimensionato, mentre sicuramente è da dementi e irresponsabili caricare a 37 qli un mezzo che tecnicamente ne può portare solo 34). Altro è poi il discorso relativo alle questioni assicurative. Buoni km e okkio alla coda (che non sia troppo bassa) [;)] Enrico

Modificato da perso33 il 13/07/2006 alle 12:17:22
20
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 13/07/2006 alle: 12:38:09
Nel ns. caso penso possa essere preso in considerazione l' art 169. Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 id="blue"> . Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 , nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I , sezione II, del titolo VI. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 .id="blue"> Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 .
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 13/07/2006 alle: 13:08:02
quote:Originally posted by balilla
Nel ns. caso penso possa essere preso in considerazione l' art 169. Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 id="blue"> . Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 , nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I , sezione II, del titolo VI. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 .id="blue"> Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 . >
> Non direi proprio. Detto articolo scatta solo nel caso le persone trasportate eccedano quanto previsto nella carta di circolazione. In ogni caso anche il questo caso tutto ciò che riguarda la massa a pieno carico rientra nelle tolleranze previste dall'art 167. cordiali saluti.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 13/07/2006 alle: 13:36:26
quote:Originally posted by balilla
x prof Calosci Inoltre l'aumento della massa non aumenta gli spazi di frenatira perché la massa aumenta anche l'aderenza all'asfalto????? Magari fosse così. Provi a frenare con un furgone vuoto e poi con 20Q di carico, c'è da pregare ogni volta che si frena (esperienza personale dopo aver riempito il cassone di legna da ardere). Marco >
> Non ho mai provato a quidare un furgone soprattutto per trasportare legna e non conosco le condizioni di gomme e freni del suo mezzo. Posso solo dirle che spesso guido un mini pulmann (massa inferiore alle 8 t.) che puo per legge viaggiare fino a 130 Km/h. Il mezzo è moderno, sempre controllato e dotato di tutti i sistemi di sicurezza (ABS, ASR, ecc.). Lo uso per trasportare una piccola orchestra (che è proprietaria del mezzo) sella quale sono solista. Siamo in tre ad avere la patente adatta. Posso testimoniare che a parità di ondizioni (stesso asfalto, stesso asciutto) non ho aumenti di spazi di frenata sia se viaggio vuoto sia se viaggi con tutti i posti occupati e con tutti gli strumenti (clavicembalo compreso), leggii, spartiti e valige personali. Una cosa aumenta la pressione necessaria sul pedale del freno cosa ovvia per aumentare la potenza di frenata ai dischi per l'aumento dell'energia cinetica derivante dalla massa aumentata. Per il resto proprio la massa aumentata fa aumentare il coefficiente di aderenza gomma-asfalto. Se riesco (ora non ho molto tempo) a ritrovare le tabelle che mi ero procurato presso la facoltà di ingegneria di Ancona provo a metterle in linea. Chissà dove le avrò messe? Questo è il problema!!! In ogni caso per la sicurezza (al di la di quanto previsto dalla omologazione) occorre che il mezzo sia stato progettato per sopportare il peso a cui si viaggia. Un mezzo progettato per 39 q. (e omologabile come tale) se viene omologato per 35 q. (per scelte personali) non significa che viaggiando a 39 quintali cessi di essere sicuro. Sia chiaro se si viene fermati ed è omologato per 35 invece che per i teorici 39 sono... cavoli amari. Buoni chilometri.
Calì
Calì
-
Inserito il 13/07/2006 alle: 15:35:17
non vorrei accendere la miccia ma se ben ricordo il 5% e tollerato solo per merci se trasporto legna o paglia o fieno in una bella giornata di nebbia e pioggerellina tipo pianura padana parto a 100 ma dopo 50 Km o 2 ore arrivo a 120 questo è il motivo del 5% saluti.
perso33
perso33
-
Inserito il 13/07/2006 alle: 17:02:09
Calì...ricordi male...il 5% vale per tutti i veicoli. Ciao. [;)] Enrico
zeno
zeno
-
Inserito il 13/07/2006 alle: 17:06:50
Cali ricordi bene[;)] Comunque camperista avvisato....... ciao e buona strada
19
sunmaneta
sunmaneta
09/06/2006 191
Inserito il 13/07/2006 alle: 17:11:15
Se ho capito bene quindi se sul libretto ho riportato 3500Kg è meglio rimanere il più possibile sotto anzichè pochi Kg sopra (spero si resti nella logica).Mi preoccupa però quanto sia poco chiara la situazione da parte di chi deve fare i controlli. Spero anche che anche in Svizzerasiano così confusi. Magari però esiste una leggerissima fluttuazione attorno ai 3500Kg dovuta alla possibile staratura dello strumento utilizzato per il controllo es. per l'autovelox è del 5%[?]. Grazie Su
19
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 13/07/2006 alle: 18:21:02
Zeno, cali', il prof Calosci ha indicato l'articolo 167 del codice della strada, che stabilisce le sanzioni in caso di sovrappeso e la tolleranza. Sostenete che questo articolo non si applica ai camper in quanto e' relativo solo ai mezzi commerciali. Supponiamo che abbiate ragione. Indicate allora qual e' l'articolo che si applica ai camper, perche' all'interno del 167 non vi e' alcuna distinzione tra i vari mezzi. Potete trovare il codice al sito

www.patente.it/codice/ind_cod.htm

Se trovate qualcosa ne discutiamo. Se non trovate nulla, allora le possiblita' sono due 1) ha ragione il prof Calosci, l'articolo si applica anche ai camper e quindi c'e' il 5% di tolleranza 2) Potete caricare fino a 743289 quintali e nessuno vi dice nulla, in quanto il codice della strada non prevede sanzioni Io propenderei per la prima ipotesi [;)]
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