quote:Risposta al messaggio di Sandro67 inserito in data 13/07/2010 08:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
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Queste sono le limitazioni di legge, cmq quando sei sul posto chiedi, i limiti sono frammentati. Leggi qui:
Art. 35 – Divieti per la pesca
E’ fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi forma di pesca professionale e sportiva all’interno
delle aree di tutela integrale classificate come zone Ma, così come previsto dall’art. 1 dell’Allegato
A del D.P.R. 17 maggio 1996.
E’ inoltre vietato praticare la pesca sportiva e professionale all’interno dei punti delimitati dalle
seguenti coordinate geografiche: SECCA DI SPARGI ( WASHINGTON) CALA COTICCIO – ISOLA DI CAPRERA
1) Lat.=41°15’,726 N; Long.=009°19’,950 E;
2) Lat.=41°15’,726 N; Long.=009°20’,429 E;
3) Lat.=41°15’,476 N; Long.=009°20’,429 E;
4) Lat.=41°15’,476 N; Long.=009°19’,950 E;
1) Lat.=41°13’,480 N; Long.=009°28’,985 E;
2) Lat.=41°13’,480 N; Long.=009°29’,460 E;
3) Lat.=41°12’,845 N; Long.=009°29’,460 E:
4) Lat.=41°12’,845 N; Long.=009°29’,122 E;
5) Lat.=41°12’,935 N; Long.=009°29’,122 E.
Nuove aree di tutela integrale, a rotazione, verranno proposte ed individuate in accordo con le
categorie professionali dei pescatori.
Art. 36 - Pesca sportiva
Nelle zone Mb del Parco la pesca sportiva può essere esercitata dai residenti senza alcuna
autorizzazione.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai residenti i nativi nello stesso Comune.
I non residenti di età superiore ai 16 anni che vogliano praticare la pesca sportiva devono munirsi
di apposita licenza.
La pesca sportiva può essere praticata solo ed esclusivamente con i seguenti attrezzi:
- con bolentino anche con canna e mulinello a non più di tre ami;
- con fiocina;
- con due canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di tre ami;
- con quattro canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di un amo;
- con lenza a traina a non più di due traine ad imbarcazione;
- con lenza per cefalopodi con non più di un attrezzo di cattura (polpara o totanara o seppiolara),
per persona;
- con natelli, non più di 5 per imbarcazione;
- con lenze pedagnate, non più di 10 per imbarcazione;
- palamito a non più di 100 ami (residenti);
- nassa, non più di due (residenti);
- fiocina e lampara (residenti).
E’ comunque fatto divieto di utilizzo di qualsiasi ulteriore fonte luminosa .
Altri attrezzi, consentiti dalla normativa nazionale e regionale in materia, possono essere trasportati con le imbarcazioni purché non utilizzati nelle acque del Parco.
Per poter praticare tale attività i non residenti devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata
dall’Ente e dai rivenditori di materiali ed attrezzature sportive presenti nel territorio del Parco e
convenzionati con lo stesso, il cui costo è così fissato :
- euro 207/00 annue per la pesca effettuata da imbarcazioni, con la possibilità di richiedere
un abbonamento mensile il cui corrispettivo è di euro 78/00;
- euro 52/00 annue per la pesca sportiva effettuata da terra, con la possibilità di chiedere un
abbonamento mensile il cui corrispettivo è di euro 6/00.
Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50 % per i residenti nei comuni compresi nel
circondario marittimo di La Maddalena ed in quello di Golfo Aranci.
I residenti nel comune di Palau possono richiedere i permessi per la pesca sportiva a titolo gratuito
previa stipula di apposita convenzione tra l’Ente Parco e il Comune di Palau.
Nei periodi di fermo biologico, individuati dalla Regione Sardegna, la pesca sportiva è regolata
dalle disposizioni stabilite dall’Assessorato Difesa Ambiente della R.A.S.