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impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29439
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 12:50:29
In risposta al messaggio di Anto1957 del 15/11/2024 alle 12:41:33

DA FB.  IL CONSIGLIO DI STATO HA DECRETATO LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (SEZIONE TERZA) N.15964/2024 avente ad oggetto le circolari MIT 25981 del 6/9/2023 e 30187 del
12/10/2023. Ordinanza CONSIGLIO DI STATO  All’Udienza del 14/11/2024 era richiesta di Sospensiva della suddetta sentenza. Come Gruppo dei 163 camperisti intervenuti ad ADIUVANDUM siamo stati rappresentati dall'Avv. Costa del Foro di Napoli che ha esposto le nostre ragioni. Di conseguenza le circolari 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/10/2023 sono di nuovo sospese per effetto della suddetta sospensione della Sentenza TAR. Si può tornare a circolare serenamente nel rispetto dei pesi ammessi sulle strutture e della massa a pieno carico stabilita per il veicolo. L'udienza di Merito è fissata al 13.3.2025. Ora c'è tempo di seguire i lavori del Ministero per il Decreto Interministeriale annunciato nel Question Time del 6/11/2024 alla Camera dall'On.le Ministro Salvini. Un ringraziamento all’agguerrito “manipolo” di 162 camperisti liberi da vincoli associativi (+ il sottoscritto primo firmatario) che stanno portando avanti questa battaglia per tutti gli altri camperisti, per rivendicare un diritto che ci vorrebbero negare.
...
  • Si può tornare a circolare serenamente nel rispetto dei pesi ammessi sulle strutture e della massa a pieno carico stabilita per il veicolo.

e questo è un problema, il 90% dei camper è in sovrappeso senza portamoto/tutto/ocomediavolovoletechiamarlo, figuriamoci conwink
Silvio
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 13:08:34
In risposta al messaggio di Anto1957 del 15/11/2024 alle 12:41:33

DA FB.  IL CONSIGLIO DI STATO HA DECRETATO LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (SEZIONE TERZA) N.15964/2024 avente ad oggetto le circolari MIT 25981 del 6/9/2023 e 30187 del
12/10/2023. Ordinanza CONSIGLIO DI STATO  All’Udienza del 14/11/2024 era richiesta di Sospensiva della suddetta sentenza. Come Gruppo dei 163 camperisti intervenuti ad ADIUVANDUM siamo stati rappresentati dall'Avv. Costa del Foro di Napoli che ha esposto le nostre ragioni. Di conseguenza le circolari 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/10/2023 sono di nuovo sospese per effetto della suddetta sospensione della Sentenza TAR. Si può tornare a circolare serenamente nel rispetto dei pesi ammessi sulle strutture e della massa a pieno carico stabilita per il veicolo. L'udienza di Merito è fissata al 13.3.2025. Ora c'è tempo di seguire i lavori del Ministero per il Decreto Interministeriale annunciato nel Question Time del 6/11/2024 alla Camera dall'On.le Ministro Salvini. Un ringraziamento all’agguerrito “manipolo” di 162 camperisti liberi da vincoli associativi (+ il sottoscritto primo firmatario) che stanno portando avanti questa battaglia per tutti gli altri camperisti, per rivendicare un diritto che ci vorrebbero negare.
...
Complimenti (e complimenti anche all'avv. Costa ...bei tempi quando scriveva qui)!
 
9
Giovannini 66
Giovannini 66
21/09/2016 12
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 13:53:00
In risposta al messaggio di Anto1957 del 15/11/2024 alle 12:41:33

DA FB.  IL CONSIGLIO DI STATO HA DECRETATO LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (SEZIONE TERZA) N.15964/2024 avente ad oggetto le circolari MIT 25981 del 6/9/2023 e 30187 del
12/10/2023. Ordinanza CONSIGLIO DI STATO  All’Udienza del 14/11/2024 era richiesta di Sospensiva della suddetta sentenza. Come Gruppo dei 163 camperisti intervenuti ad ADIUVANDUM siamo stati rappresentati dall'Avv. Costa del Foro di Napoli che ha esposto le nostre ragioni. Di conseguenza le circolari 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/10/2023 sono di nuovo sospese per effetto della suddetta sospensione della Sentenza TAR. Si può tornare a circolare serenamente nel rispetto dei pesi ammessi sulle strutture e della massa a pieno carico stabilita per il veicolo. L'udienza di Merito è fissata al 13.3.2025. Ora c'è tempo di seguire i lavori del Ministero per il Decreto Interministeriale annunciato nel Question Time del 6/11/2024 alla Camera dall'On.le Ministro Salvini. Un ringraziamento all’agguerrito “manipolo” di 162 camperisti liberi da vincoli associativi (+ il sottoscritto primo firmatario) che stanno portando avanti questa battaglia per tutti gli altri camperisti, per rivendicare un diritto che ci vorrebbero negare.
...
Grazie per il prezioso lavoro a nome di tutti i camperisti.
Fabio1966
22
PDR
PDR
01/12/2003 6003
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 14:23:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/11/2024 alle 12:50:29

Si può tornare a circolare serenamente nel rispetto dei pesi ammessi sulle strutture e della massa a pieno carico stabilita per il veicolo. e questo è un problema, il 90% dei camper è in sovrappeso senza portamoto/tutto/ocomediavolovoletechiamarlo, figuriamoci con
è un problema per alcuni, non per tutti; per me non lo è
Paolo DR
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impiegatodelvolante
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14/01/2010 29439
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 14:31:28
In risposta al messaggio di PDR del 15/11/2024 alle 14:23:56

è un problema per alcuni, non per tutti; per me non lo è
Infatti ho detto il 90%
E non pensare solo al peso totale,puoi rimanere nel peso, ma  superare quello sull'asse posteriore
Silvio
17
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 14:40:46
In risposta al messaggio di Anto1957 del 15/11/2024 alle 12:41:33

DA FB.  IL CONSIGLIO DI STATO HA DECRETATO LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (SEZIONE TERZA) N.15964/2024 avente ad oggetto le circolari MIT 25981 del 6/9/2023 e 30187 del
12/10/2023. Ordinanza CONSIGLIO DI STATO  All’Udienza del 14/11/2024 era richiesta di Sospensiva della suddetta sentenza. Come Gruppo dei 163 camperisti intervenuti ad ADIUVANDUM siamo stati rappresentati dall'Avv. Costa del Foro di Napoli che ha esposto le nostre ragioni. Di conseguenza le circolari 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/10/2023 sono di nuovo sospese per effetto della suddetta sospensione della Sentenza TAR. Si può tornare a circolare serenamente nel rispetto dei pesi ammessi sulle strutture e della massa a pieno carico stabilita per il veicolo. L'udienza di Merito è fissata al 13.3.2025. Ora c'è tempo di seguire i lavori del Ministero per il Decreto Interministeriale annunciato nel Question Time del 6/11/2024 alla Camera dall'On.le Ministro Salvini. Un ringraziamento all’agguerrito “manipolo” di 162 camperisti liberi da vincoli associativi (+ il sottoscritto primo firmatario) che stanno portando avanti questa battaglia per tutti gli altri camperisti, per rivendicare un diritto che ci vorrebbero negare.
...
Grazie per l'impegno in questa iniziativa e per metterci al corrente delle varie sentenze che, per mia incapacità, non riesco nemmeno a trovare sui siti istituzionali.
Stefano

Modificato da The Beagle il 15/11/2024 alle 14:44:19
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ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 15:06:40
In risposta al messaggio di Anto1957 del 15/11/2024 alle 12:41:33

DA FB.  IL CONSIGLIO DI STATO HA DECRETATO LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (SEZIONE TERZA) N.15964/2024 avente ad oggetto le circolari MIT 25981 del 6/9/2023 e 30187 del
12/10/2023. Ordinanza CONSIGLIO DI STATO  All’Udienza del 14/11/2024 era richiesta di Sospensiva della suddetta sentenza. Come Gruppo dei 163 camperisti intervenuti ad ADIUVANDUM siamo stati rappresentati dall'Avv. Costa del Foro di Napoli che ha esposto le nostre ragioni. Di conseguenza le circolari 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/10/2023 sono di nuovo sospese per effetto della suddetta sospensione della Sentenza TAR. Si può tornare a circolare serenamente nel rispetto dei pesi ammessi sulle strutture e della massa a pieno carico stabilita per il veicolo. L'udienza di Merito è fissata al 13.3.2025. Ora c'è tempo di seguire i lavori del Ministero per il Decreto Interministeriale annunciato nel Question Time del 6/11/2024 alla Camera dall'On.le Ministro Salvini. Un ringraziamento all’agguerrito “manipolo” di 162 camperisti liberi da vincoli associativi (+ il sottoscritto primo firmatario) che stanno portando avanti questa battaglia per tutti gli altri camperisti, per rivendicare un diritto che ci vorrebbero negare.
...
non ho portamoto o dir si voglia quindi non interessato al problema comunque meritate la solidarietà di TUTTI i camperisti COMPLIMENTI
nonno pat 49
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 63172
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2024 alle: 17:05:18
Ognuno non rinuncia alle comodità, il portamoto è indubbiamente utile per essere veramente liberi, purtroppo, in tanti si lamentano perché lo vogliono togliere ma se ne guardano bene a rispettare le regole, sono certo che il 90% va fuori peso
Io non l’ho messo, ho il garage, pero è molto più comodo caricare lo scooter nel portamoto

Complimenti a chi si è prodigato nella riuscita, l’assurdo è cambiare le regole ben sapendo che ne stanno circolando da tempo.

 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 15/11/2024 alle 17:09:34
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2024 alle: 00:11:11
In risposta al messaggio di Anto1957 del 15/11/2024 alle 12:41:33

DA FB.  IL CONSIGLIO DI STATO HA DECRETATO LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (SEZIONE TERZA) N.15964/2024 avente ad oggetto le circolari MIT 25981 del 6/9/2023 e 30187 del
12/10/2023. Ordinanza CONSIGLIO DI STATO  All’Udienza del 14/11/2024 era richiesta di Sospensiva della suddetta sentenza. Come Gruppo dei 163 camperisti intervenuti ad ADIUVANDUM siamo stati rappresentati dall'Avv. Costa del Foro di Napoli che ha esposto le nostre ragioni. Di conseguenza le circolari 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/10/2023 sono di nuovo sospese per effetto della suddetta sospensione della Sentenza TAR. Si può tornare a circolare serenamente nel rispetto dei pesi ammessi sulle strutture e della massa a pieno carico stabilita per il veicolo. L'udienza di Merito è fissata al 13.3.2025. Ora c'è tempo di seguire i lavori del Ministero per il Decreto Interministeriale annunciato nel Question Time del 6/11/2024 alla Camera dall'On.le Ministro Salvini. Un ringraziamento all’agguerrito “manipolo” di 162 camperisti liberi da vincoli associativi (+ il sottoscritto primo firmatario) che stanno portando avanti questa battaglia per tutti gli altri camperisti, per rivendicare un diritto che ci vorrebbero negare.
...
   
Molto bene.

Gli effetti delle tre circolari 2023 (due del MIT ed una del Min.Interno) sono sospesi a decorrere dal 19 gennaio scorso.

Gli effetti della sentenza 15964/2024 del TAR-Lazio sono sospesi con la recente pronuncia del Consiglio di Stato.

Hai anche notizie riguardo all'altra sentenza 15955/2024 del TAR-Lazio? 
   
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2024 alle: 14:14:14
   
Anto1957 ha scritto:
Questi sono alcuni modelli con omologazione tedesca...
Domanda: secondo te come hanno fatto in Germania ad omologare e commercializzare quei "Luggage Rack"...

   
==============================
   
E' mia opinione che i cennati dispositivi siano stati indicati, nella fase della:
- omologazione, con il termine Gepäckträger (sia nella domanda sia nella notifica);
- commercializzazione, con il termine Lastenträger.

Occorrerebbe verificare le pertinenti notifiche di omologazione e gli effettivi termini con i quali e' stata pubblicizzata l'introduzione dei cennati dispositivi sul mercato.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2024 alle: 18:49:48
In risposta al messaggio di TheDevil del 16/11/2024 alle 14:14:14

    Anto1957 ha scritto: Questi sono alcuni modelli con omologazione tedesca... Domanda: secondo te come hanno fatto in Germania ad omologare e commercializzare quei Luggage Rack...     ==============================
    E' mia opinione che i cennati dispositivi siano stati indicati, nella fase della: - omologazione, con il termine Gepäckträger (sia nella domanda sia nella notifica); - commercializzazione, con il termine Lastenträger. Occorrerebbe verificare le pertinenti notifiche di omologazione e gli effettivi termini con i quali e' stata pubblicizzata l'introduzione dei cennati dispositivi sul mercato.      
...
E' mia modesta opinione, che peraltro condivido, che se un richiedente Tedesco come quello in foto, ha richiesto all'ente omologatore E11 Regno Unito, come quello in foto, l'omologazione di un dispositivo con kit di fissaggio per motocicli, come quello in foto,  abbia richiesto e ottenuto quanto dichiarato... come in foto.

Personalmente ritengo gli enti omologatori E1 e E11 molto più competenti e privi di paraocchi burocratici e bizantini di quello Italiano, del quale il Ministero è costretto a scrivere in una circolare, a distanza di poco più di un mese tre amenità che provvedo ad elencare: 

dalla Circolare 25981 che prima ritirano meglio è:
[1] Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l’applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all’art. 56, comma 2 -+ lett. f) e comma 4, del CdS.

Non precisa i portamoto trascitti e omologati a sbalzo... 

e nella circolare 30187 ... e' costretto a rimediare ... Scusate... abbiamo sbagliato palazzo ...
 
[2] In detto ambito si chiarisce che le strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan possono essere destinate al trasporto dei velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) ed L3e (motocicli) come definiti nel Regolamento UE 168/2014, nel rispetto dei limiti di carico della struttura applicata e dei limiti di peso massimi del veicolo.

Se lo erano dimenticato... il portamoto !  Fatto già accaduto con le circolari 1998 e 1999! Disattenzione? Superficialità? Cialtroneria? O cosa?

[3] Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall’estero e circolanti in qualsiasi stato dell’Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale.

Verrebbe da citare un'espressione del Vice Questore Rocco Schiavone. Esti...

A parte dire dove l'art.  56 PRESCRIVA l'esclusività del carrello appendice e non si limiti solo a descrivere un rimorchio.

Vuoi davvero insistere sulle definizioni ed usi dei kit di fissaggio del carico autorizzate in fase di omologazione, mai opposte dal MIT,  su quelle già rilasciate?  Contro le autorizzazioni E1 (Germania) e E11 (Regno Unito)?CDCSawiko(1).png

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 16/11/2024 alle 18:51:26
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2024 alle: 19:19:19
   
Anto1957 ha scritto:
Da dove si ricava che un articolo del codice della strada, il 56, che sta nella sezione che descrive i tipi di veicoli, e che descrive i rimorchi, PRESCRIVA che l'unico modo di trasportare moto, motocicli, cat. L1, L3, veicoli a due ruote con motore di cilindrata superiore a 50 cc, veicoli aventi meno di tre ruote ma più di una, con motore, veicoli aventi due ruote a motore che non siano biciclette a pedali... etc. etc, secondo le dizioni del MIT possiamo continuare all'inifinito... debbano ESCLUSIVAMENTE essere trasportate su carrelli appendici?
   
==============================
   
Concordo sull'infelice formulazione della conclusione nel penultimo periodo della circolare MIT prot. 2522/4332 del 27-11-1998:
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non e' piu' consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. 

Si tratta comunque di una circolare gia' abrogata e temporaneamente "riesumata", cui non intendo dedicare ulteriore tempo perche' resto impegnato a preparare i miei commenti sulle future disposizioni in materia, a cominciare dall'annunciato decreto interministeriale.

 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2024 alle: 22:22:22
   
Anto1957 ha scritto:
Da dove ricava il MIT la definizione di PORTAMOTO inserita nelle sezioni 3 della Carta di Circolazione, ad esempio questa?

==============================

Per quanto a mia conoscenza, nella compilazione della CdC il MIT desume l'informazione di eventuali dispositivi facoltativi, montabili sin dall'origine, dalla consultazione delle caratteristiche tecniche del veicolo, associate al numero di omologazione (voce K della CdC).
   

19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2024 alle: 12:12:12
   
Anto1957 ha scritto: 
E questi?
... come hanno fatto ad omologarli nel Regno Unito e a commercializzarli come "portamoto", se dall'inglese l'unica traduzione possibile sarebbe PORTABAGAGLI?
[1]

Una tua considerazione sul fatto che l'ente omologatore del Regno Unito E11 omologhi portabagagli ad uso "portamoto". [1]

E' mia modesta opinione, che peraltro condivido, che se un richiedente tedesco (come quello in foto) ha richiesto all'ente omologatore E11 Regno Unito (come quello in foto) l'omologazione di un dispositivo con kit di fissaggio per moto (come quello in foto) abbia richiesto e ottenuto quanto dichiarato... come in foto. [2]
   
==============================
   
[1] Posto che risultano commercializzati come "portacarichi", occorrerebbe verificare le pertinenti notifiche di omologazione per rispondere alle tue richieste.

[2] Quel "documento", gia' ampiamente commentato nel forum oltre 15 anni fa, risulta inventato dal produttore del dispositivo quale passaggio conclusivo delle attivita' di marketing, in quanto non previsto da alcuna normativa in materia.
 
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2024 alle: 16:16:16
   
Anto1957 ha scritto:
(28-10-2023) Serve ora stabilire quale sia l'entità indipendente e in base a quale norma essa viene omologata almeno in sede UE per trasportare veicoli L1e e L3e.

Allora, alla fine si ritorna alla domanda senza risposta: 
In Europa, come sono trattati e omologati normativamente i PORTAMOTO?


Rispondere cortesemente alla domanda sul come viene trattato nella legislazione comunitaria il PORTAMOTO.
Su questo non ho ottenuto risposta.


Resta ancora una risposta che aspetto tu dia: come è trattato il portamoto in UE.  

Ho chiesto come sono trattati i PORTAMOTO con possibilità di caricarvi L1e e L3e in ambito UE...
Gradirei anche che tu indicassi in quali passaggi dell'art. 78 cds e dell'art. 236 del Regolamento di attuazione, o in altri articoli del codice della strada e del regolamento di attuazione è usato il termine PORTAMOTO e ove è previsto che questo debba essere oggetto di omologazione con il veicolo.


Diamo per scontato che i regolamenti europei non disciplinano il PORTACARICHI o PORTATUTTO, ma semplicemente il PORTABAGAGLI... La domanda è: quale legge disciplina in Italia espressamente il PORTAMOTO?

Però se mi dici in quale regolamento è previsto il PORTAMOTO.

Però se mi dici in quale regolamento è previsto il PORTAMOTO ... ? Anche prima dei regolamenti 858 e 2144. Grazie.

... la dizione PORTAMOTO cui si riferisce il MIT nelle circola ri 1998, 1999, 2003. in quale regolamento UE è trattata?

... la domanda te la ripropongo con riferimento ai termini che hai riepilogato per come usati dal MIT: da dove li prende nella normativa UE Regolamenti di rango superiore alla legislazione nazionale?
   
==============================
   
Da oltre un anno insisti nella ricerca di riferimenti normativi che non ci sono, almeno per quanto a mia conoscenza.

Ritengo che tu possa provare ad esporre la tua esigenza all'AI.

Eventualmente potresti anche valutare l'opportunita' di rivolgerti all'inventore dei "documenti" che hai riportato in tuoi recenti interventi, al fine di farti indicare la provenienza normativa dei termini portacarichi, portabici, portamoto e portatutto ivi utilizzati.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2024 alle: 18:49:02
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/11/2024 alle 16:16:16

    Anto1957 ha scritto: (28-10-2023) Serve ora stabilire quale sia l'entità indipendente e in base a quale norma essa viene omologata almeno in sede UE per trasportare veicoli L1e e L3e. Allora, alla fine si ritorna
alla domanda senza risposta:  In Europa, come sono trattati e omologati normativamente i PORTAMOTO? Rispondere cortesemente alla domanda sul come viene trattato nella legislazione comunitaria il PORTAMOTO. Su questo non ho ottenuto risposta. Resta ancora una risposta che aspetto tu dia: come è trattato il portamoto in UE.  Ho chiesto come sono trattati i PORTAMOTO con possibilità di caricarvi L1e e L3e in ambito UE... Gradirei anche che tu indicassi in quali passaggi dell'art. 78 cds e dell'art. 236 del Regolamento di attuazione, o in altri articoli del codice della strada e del regolamento di attuazione è usato il termine PORTAMOTO e ove è previsto che questo debba essere oggetto di omologazione con il veicolo. Diamo per scontato che i regolamenti europei non disciplinano il PORTACARICHI o PORTATUTTO, ma semplicemente il PORTABAGAGLI... La domanda è: quale legge disciplina in Italia espressamente il PORTAMOTO? Però se mi dici in quale regolamento è previsto il PORTAMOTO. Però se mi dici in quale regolamento è previsto il PORTAMOTO ... ? Anche prima dei regolamenti 858 e 2144. Grazie. ... la dizione PORTAMOTO cui si riferisce il MIT nelle circolari 1998, 1999, 2003. in quale regolamento UE è trattata? ... la domanda te la ripropongo con riferimento ai termini che hai riepilogato per come usati dal MIT: da dove li prende nella normativa UE Regolamenti di rango superiore alla legislazione nazionale?     ==============================     Da oltre un anno insisti nella ricerca di riferimenti normativi che non ci sono, almeno per quanto a mia conoscenza. Ritengo che tu possa provare ad esporre la tua esigenza all'AI. Eventualmente potresti anche valutare l'opportunita' di rivolgerti all'inventore dei documenti che hai riportato in tuoi recenti interventi, al fine di farti indicare la provenienza normativa dei termini portacarichi, portabici, portamoto e portatutto ivi utilizzati.      
...
Grazie per i consigli. Ma non credo di doverli seguire. Aspetto prima che tu risponda in quale articolo di una legge italiana sia disciplinato il PORTAMOTO che può essere montato anche con la procedura di cui agli art. 78 cds e 236 reg. att.  in assenza di nulla osta ma non per motivi tecnici, con relazione tecnica. Caso che esclude la fesseria ministeriale tale per cui il veicolo deve essere reso conforme al modello originale omologato dell'allestitore e tale per cui a libretto viene riportata comunque la dizione PORTAMOTO. 

Alla fine prendo atto che non esiste. Quindi in Italia possiamo chiamare come ci pare l'oggetto montato come un portamoto ed escludere che l'art. 56 cds sia prescrittivo in via esclusiva per  portare L1 e L3. Potendosi omologare con lo stesso metodo (senza nulla osta, ma non per motivi tecnici) un portacarichi per portare la qualunque. Conosco un caso di veicolo nuovo importato dall'estero  immatricolato la prima  volta in Italia con dispositivo montato e che all'atto della trascrizione in Italia ha ottenuto l'annotazione senza nulla osta di PORTACARICHI posteriore extra fold per bici e motocicli. Credo che il MIT debba smetterla di avere i paraocchi. 




 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 18/11/2024 alle 10:18:55
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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 18/11/2024 alle: 17:17:17
   
Anto1957 ha scritto:
Aspetto prima che tu risponda in quale articolo di una legge italiana sia disciplinato il PORTAMOTO... 
Alla fine prendo atto che non esiste.
[1]

... la fesseria ministeriale tale per cui il veicolo deve essere reso conforme al modello originale omologato dall'allestitore e tale per cui a libretto viene riportata comunque la dizione PORTAMOTO. 
Conosco un caso di veicolo nuovo importato dall'estero, immatricolato la prima volta in Italia con dispositivo montato, che [...] ha ottenuto l'annotazione senza nulla osta di PORTACARICHI posteriore extra fold per bici e motocicli.
[2]

Quindi in Italia possiamo chiamare come ci pare l'oggetto montato come un portamoto...
Potendosi omologare con lo stesso metodo (senza nulla osta, ma non per motivi tecnici) un portacarichi per portare la qualunque.
[3]

Quindi in Italia possiamo escludere che l'art. 56 cds sia prescrittivo in via esclusiva per portare L1 e L3. [4]
   
==============================
   
[1] Bene. Almeno si conclude la ricerca del riferimento normativo per il termine portamoto. 

[2] NO. Sulla CdC il MIT riporta il dispositivo con la denominazione che il costruttore ha utilizzato nel compilare la domanda di omologazione del veicolo corredato di detto dispositivo, come il successivo esempio a tua conoscenza dimostra.
Inoltre, in sede di immatricolazione, non e' richiesto alcun nulla-osta ma - ovviamente - la consegna del certificato di conformita' (od analogo documento) con l'indicazione del numero di omologazione assegnato a quel modello di veicolo.

[3] Premesso che non si tratta di omologazione ma di visita e prova, l'art. 78 CdS non limita la denominazione dei dispositivi che si possono montare su un veicolo in aggiornamento delle relative caratteristiche tecniche.

[4] Ti confermo che la formulazione di quella "disposizione" nella circolare del 1998 e' assolutamente infelice per plurimi motivi, che pero' non meritano lo spreco di ulteriore tempo.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 18/11/2024 alle: 18:16:42
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/11/2024 alle 17:17:17

    Anto1957 ha scritto: Aspetto prima che tu risponda in quale articolo di una legge italiana sia disciplinato il PORTAMOTO...  Alla fine prendo atto che non esiste. [1] ... la fesseria ministeriale tale per cui il veicolo
deve essere reso conforme al modello originale omologato dall'allestitore e tale per cui a libretto viene riportata comunque la dizione PORTAMOTO.  Conosco un caso di veicolo nuovo importato dall'estero, immatricolato la prima volta in Italia con dispositivo montato, che [...] ha ottenuto l'annotazione senza nulla osta di PORTACARICHI posteriore extra fold per bici e motocicli. [2] Quindi in Italia possiamo chiamare come ci pare l'oggetto montato come un portamoto... Potendosi omologare con lo stesso metodo (senza nulla osta, ma non per motivi tecnici) un portacarichi per portare la qualunque. [3] Quindi in Italia possiamo escludere che l'art. 56 cds sia prescrittivo in via esclusiva per portare L1 e L3. [4]     ==============================     [1] Bene. Almeno si conclude la ricerca del riferimento normativo per il termine portamoto.  [2] NO. Sulla CdC il MIT riporta il dispositivo con la denominazione che il costruttore ha utilizzato nel compilare la domanda di omologazione del veicolo corredato di detto dispositivo, come il successivo esempio a tua conoscenza dimostra. Inoltre, in sede di immatricolazione, non e' richiesto alcun nulla-osta ma - ovviamente - la consegna del certificato di conformita' (od analogo documento) con l'indicazione del numero di omologazione assegnato a quel modello di veicolo. [3] Premesso che non si tratta di omologazione ma di visita e prova, l'art. 78 CdS non limita la denominazione dei dispositivi che si possono montare su un veicolo in aggiornamento delle relative caratteristiche tecniche. [4] Ti confermo che la formulazione di quella disposizione nella circolare del 1998 e' assolutamente infelice per plurimi motivi, che pero' non meritano lo spreco di ulteriore tempo.      
...
[3] Premesso che non si tratta di omologazione ma di visita e prova, l'art. 78 CdS non limita la denominazione dei dispositivi che si possono montare su un veicolo in aggiornamento delle relative caratteristiche tecniche.

....

Quindi posso portare a visita e prova un "Portacarichi" con diversi kit di fissaggio tra cui il  "motorcycle rack", senza nulla osta dell'allestitore" che evidentemente non ha previsto un tale accessorio, considerata la posizione MIT delle circolari precedenti? 
 
La verità non piace.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 18/11/2024 alle: 19:19:19
    
Anto1957 ha scritto:
Quindi posso portare a visita e prova un "Portacarichi", con diversi kit di fissaggio tra cui il  "motorcycle rack", senza nulla osta dell'allestitore che evidentemente non ha previsto un tale accessorio, considerata la posizione MIT delle circolari precedenti?
   
==============================
   
NO. Con il punto 3 del mio intervento ti ho risposto riguardo alla "libera" denominazione del dispositivo da montare in aggiornamento delle caratteristiche tecniche di un veicolo.

 Dal momento che il montaggio del dispositivo citato aumenta lo sbalzo posteriore e - di conseguenza - la lunghezza del veicolo, ex art. 236 Reg. il nulla-osta del costruttore e' prescritto ma puo' essere sostituito con una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato, a termini di vigente normativa.

Purtroppo la prassi vigente (ovvero la prima circolare MIT del 1998) esclude che si possa chiedere l'applicazione della vigente normativa in materia.

Con il tuo spirito "battagliero" potresti provare a scardinare l'opposizione ministeriale al riguardo.

In punta di diritto.
   
 
5
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 319
Rispondi Abuso
Inserito il 18/11/2024 alle: 21:08:48
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/11/2024 alle 19:19:19

     Anto1957 ha scritto: Quindi posso portare a visita e prova un Portacarichi, con diversi kit di fissaggio tra cui il  motorcycle rack, senza nulla osta dell'allestitore che evidentemente non ha previsto un tale accessorio,
considerata la posizione MIT delle circolari precedenti?     ==============================     NO. Con il punto 3 del mio intervento ti ho risposto riguardo alla libera denominazione del dispositivo da montare in aggiornamento delle caratteristiche tecniche di un veicolo.  Dal momento che il montaggio del dispositivo citato aumenta lo sbalzo posteriore e - di conseguenza - la lunghezza del veicolo, ex art. 236 Reg. il nulla-osta del costruttore e' prescritto ma puo' essere sostituito con una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato, a termini di vigente normativa. Purtroppo la prassi vigente (ovvero la prima circolare MIT del 1998) esclude che si possa chiedere l'applicazione della vigente normativa in materia. Con il tuo spirito battagliero potresti provare a scardinare l'opposizione ministeriale al riguardo. In punta di diritto.      
...
E sarebbe anche ora, un mercato di fatto bloccato, persone costrette a passare per altri paesi comunitari.

Cui prodest?

Simone
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