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16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 02/04/2025 alle: 15:46:14
In risposta al messaggio di Anto1957 del 02/04/2025 alle 14:36:06

Tutte le omologazioni 26R e 483 (le Direttive precedenti) sono in regola. Serve solo avere al seguito l'attestato del nr. di omologazione del portatutto del venditore che associa entità tecnica indipendente (il cd portatutto
per intenderci) al veicoli e le istruzioni di montaggio. Punto. Leggete il DM 19.12.2024. Io, ad abundantiam, perché sono preciso, ho il certificato e le istruzioni di montaggio Goldschmitt, la fattura di vendita e installazione,  copia della Circolare 69402 2.8.2009, che rientra in vigore per essere decaduta la circolare 30187 12.10.3023,  copia del DM 19.12.2024, copia della Sentenza del Consiglio di Stato che dichiarando CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE ha fatto decadere le due circolari famigerate del 2023: circolari 25981 e 30187 quest'ultima intendeva abrogare la 69402.  @Giovanni: sarebbe auspicato il tuo pensiero alla luce delle novità.  Grazie. 
...
ABBUNDiATIAM pure.
Ma scusa io non ho capito.
Va bene l'omologazione che ho o devo fare collaudo?
Se lo faccio  smontare e rimontare su altro mezzo ,devo richiedere certificato o fare collaudo?
Abbonda meno e spiega più.
 
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 02/04/2025 alle: 15:46:55
In risposta al messaggio di Anto1957 del 02/04/2025 alle 14:36:06

Tutte le omologazioni 26R e 483 (le Direttive precedenti) sono in regola. Serve solo avere al seguito l'attestato del nr. di omologazione del portatutto del venditore che associa entità tecnica indipendente (il cd portatutto
per intenderci) al veicoli e le istruzioni di montaggio. Punto. Leggete il DM 19.12.2024. Io, ad abundantiam, perché sono preciso, ho il certificato e le istruzioni di montaggio Goldschmitt, la fattura di vendita e installazione,  copia della Circolare 69402 2.8.2009, che rientra in vigore per essere decaduta la circolare 30187 12.10.3023,  copia del DM 19.12.2024, copia della Sentenza del Consiglio di Stato che dichiarando CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE ha fatto decadere le due circolari famigerate del 2023: circolari 25981 e 30187 quest'ultima intendeva abrogare la 69402.  @Giovanni: sarebbe auspicato il tuo pensiero alla luce delle novità.  Grazie. 
...
ABBUNDiATIAM pure.
Ma scusa io non ho capito.
Va bene l'omologazione che ho o devo fare collaudo?
Se lo faccio  smontare e rimontare su altro mezzo ,devo richiedere certificato o fare collaudo?
Abbonda meno e spiega più.laugh
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 02/04/2025 alle: 16:34:03
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/04/2025 alle 15:15:15

    Anto1957 ha scritto: Io, ad abbundiatiam, ma perché sono preciso...     ==============================     Sic! p.s.: una lettera b ed una lettera i di troppo e manca una lettera n.      
Grazie, refuso.  Corretto. 
La verità non piace.
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 02/04/2025 alle: 16:42:57
In risposta al messaggio di camalca del 02/04/2025 alle 15:46:14

ABBUNDiATIAM pure. Ma scusa io non ho capito. Va bene l'omologazione che ho o devo fare collaudo? Se lo faccio  smontare e rimontare su altro mezzo ,devo richiedere certificato o fare collaudo? Abbonda meno e spiega più.  
Beato chi può apprendere altrove.
Siamo  arrivati a pagina 69.
Ma gli IGNORANTIS come me,non hanno ancora capito  una m.***a.
Possibile che non ci siano risposte semplici.
O anche i sapientoni non hanno ancora capito  nulla?
Possibile che non intervenga un moderatore e vi faccia calmare tutti?
 
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 02/04/2025 alle: 17:19:51
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/04/2025 alle 14:44:44

    Anto1957 ha scritto: Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute. Il MIT ha depositato una memoria al Consiglio di Stato ove ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamente la
materia. Pertanto le suddette circolari non sono più applicabili. Parole del MIT.     ==============================     Molto bene. Ti ringrazio per la chiara spiegazione, in punta di diritto, sulla posizione assunta dalla parte appellante in sede di udienza. Dalla lettura della sentenza mi era rimasta incomprensibile l'apparente rinuncia della parte appellante alla discussione. E' possibile avere una foto del periodo, riportato nella memoria, dove il MIT si e' espresso per l'inapplicabilita' delle due circolari del 2023? Tanto per completare il mio dossier in materia. Ritengo che, al momento, il quadro normativo sull'utilizzo di portabagagli-portasci-portabici-portamoto possa riassumersi come segue: Manifesto le mie ampie riserve sul fatto che il Decreto MIT 328/2024 abbia rivisto completamente la materia, posto che detto DM si occupa soltanto dei dispositivi da montare sul gancio di traino. p.s. in modifica: il quadro normativo risulta aggiornato in www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/68#4071917
...
... 4 circolari MIT ... ok. Posso concordare nel senso che segue... 

Dalla Circolare 30187 12.10.2023: 
------------
Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26 - Ai sensi del vigente Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. si definisce “entità tecnica indipendente”: “un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente”.  Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo.  Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall’attuale disciplina e conseguentemente abrogata. 
---‐------

Screenshot_20250402_173652_Adobe%20Acrobat.jpg

qui si tratta del procedimento n. Reg.gen.  7983/2024 Consiglio di Stato che aveva specifico riferimento ai LUGGAGE RACK 26R. e alla parte abrogativa della 30187. Non ai portabici oggetto principale delle due circolari 2023. 

Se non è più applicabile la circ. 30187 per il MIT e ciò, a detta del MIT stesso, fa cessare la materia del contendere sui LUGGAGE RACK, e se si ritiene che la "E" del DM sia riferita solo a quelli su gancio di traino, logica vuole che, essendo inapplicabile la 30187 tanto da far cessare la contesa,   ritorna in pieno vigore la circ. 69402... che va bene lo stesso... altrimenti perché la 30187 intendeva abrogarla? Con la suddetta motivazione? A parte che il MIT avesse bellamente ignorato sia date di decorrenza sia la  salvezza delle omologazioni rilasciate  in precedenza da regolamenti UE. E perché il MIT poi dichiara cessata materia del contendere quando con il ricorso si è rivendicata la portata permissiva della Circ.  69402 e viceversa la portata ostativa della 30187? Oggetto di ricorso? 

Delle due una: o vale il DM per tutto o vale la 69402 per i LuggageRack. Oppure entrambi i testi. 

Certamente non è sostenibile che  la sentenza sul Procedimento 7983/2024  abbia rigettato il ricorso quando è cessata materia del contendere per essere venuti meno gli atti impugnati. Non è nemmeno sostenibile che la sentenza "riattivi le circolari" 25981 e 30187 del 2023,  altrimenti tutti i portabici dovrebbero andare in revisione; come se il DM non fosse per niente intervenuto o come se non fosse valido, in pratica se così fosse (se come ho letto fossero riattivate le circolari) saremo di fronte a frode processuale per aver dichiarato il MIT cessata materia del contendere, ovvero non più applicabili le due circolarii quando invece sarebbero ancora attive. angry

A parte che poi il DM fa espresso riferimento ad entità omologate R26,  considerandolo quindi, contrariamente a quanto detto nella circ. 30187, un atto normativo utile a omologare entità tecniche indipendenti che possono equipaggiare un veicolo. 

E io giro con il Portabagagli 26R... Luggage Rack con kit di fissaggio del carico omologato per "moto" e "bici"... 

Scusate qualche refuso ma scrivo con un telefonino con un piccolo schermo. Grazie. 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 03/04/2025 alle 10:53:15
17
masivo
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24/08/2008 15178
Rispondi Abuso
Inserito il 03/04/2025 alle: 11:47:19
In risposta al messaggio di camalca del 02/04/2025 alle 16:42:57

Beato chi può apprendere altrove. Siamo  arrivati a pagina 69. Ma gli IGNORANTIS come me,non hanno ancora capito  una m.***a. Possibile che non ci siano risposte semplici. O anche i sapientoni non hanno ancora capito  nulla? Possibile che non intervenga un moderatore e vi faccia calmare tutti?  
Perchè non chiedi a chi Ti ha montato il portamoto o portatutto, o chi monta portamoto o portatutto?
Perchè non posti la foto del tuo certificato, come ho chiesto?

Io so per certo che i portatutto Goldschmit, omologati ECE R26, non hanno bisogno di trascrizione sulla CDC, basta allegare il loro certificato, che deve riportare il numero telaio del mezzo, sul quale è montato, possono portare anche moto.... (ovviamente sono montati per questo)wink.

PS: Purtroppo questa discussione molto allungata, è frutto di una discussione tra 2 persone, molto competenti in materia legislativa, i quali forse non si rendono conto, della quasi inutilità dei loro scritti, verso la maggior parte gli altri utilizzatori del forum, me compresolaugh.
Ivo

Modificato da masivo il 03/04/2025 alle 11:50:45
16
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21/03/2009 28418
Rispondi Abuso
Inserito il 03/04/2025 alle: 12:09:41
...checivuoi fa...ci vogliono pure le discusioni accademiche...
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13129
Rispondi Abuso
Inserito il 03/04/2025 alle: 12:15:13
In risposta al messaggio di masivo del 03/04/2025 alle 11:47:19

Perchè non chiedi a chi Ti ha montato il portamoto o portatutto, o chi monta portamoto o portatutto? Perchè non posti la foto del tuo certificato, come ho chiesto? Io so per certo che i portatutto Goldschmit, omologati
ECE R26, non hanno bisogno di trascrizione sulla CDC, basta allegare il loro certificato, che deve riportare il numero telaio del mezzo, sul quale è montato, possono portare anche moto.... (ovviamente sono montati per questo). PS: Purtroppo questa discussione molto allungata, è frutto di una discussione tra 2 persone, molto competenti in materia legislativa, i quali forse non si rendono conto, della quasi inutilità dei loro scritti, verso la maggior parte gli altri utilizzatori del forum, me compreso.
...

Hai ragione Ivo; ma questo accade quando gli interlocutori (specialmente uno in questo caso) è abituato a discutere con persone competenti del ramo usando l'appropriata terminologia tecnica, il legalese, in questo caso.

Il problema originario scaturisce dal fatto che montare un porta moto portava a complicanze tecniche e burocratiche per cui i produttori hanno pensato bene di camuffarlo come porta tutto pur destinandolo all'uso come porta moto. Le regole prevedevano, e prevedono, che ogni modifica alle caratteristiche del veicolo, queste devono essere registrate sulla Carta di Circolazione e, nel caso, il veicolo sarebbe più lungo dell'originale e la targa spostata. Dapprima nessuno s'è preso la briga di intervenire in un modo o nell'altro e, nel frattempo, c'è stato un proliferare di questi montaggi. Ormai buoi son scappati e sarà difficile, impossibile riportarli nella stalla.

La storia racconta di almeno altri due casi: il primo sul finire del millennio scorso toccò al tendalino. Un camperista attaccabrighe costrinse il poliziotto che l'aveva fermato per i controlli di routine, a trovargli il pelo nell'uovo: il tendalino che sporgeva oltre la sagoma! A quel punto eravamo tutti irregolari. Poiché i buoi erano ormai usciti dalla stalla ed i costruttori lamentassero il problema commerciale derivante, decisero che il tendalino, se montato sopra i due metri (vado a memoria), era di libera installazione. Il secondo caso sei-sette anni fa, per scongiurare l'abitudine di alcuni camperisti incoscienti, si regolarizzò il rifornimento di Gpl presso i distributori. In questo caso, essendo pochi i camperisti con il bombolone, decisero che andava trascritto sulla Carta di Circolazione al fine di definire chi poteva o non poteva rifornirsi alle stazioni di servizio. Non ci furono prese di posizione, in questo caso, dato l'esiguo numero di camperisti interessati mentre chi irregolarmente si riforniva alle pompe stradali non poteva certo protestare.

La storia finirà come solitamente finiscono le storie in cui i buoi sono fuori della stalla: li si lascia tranquillamente al pascolo.

Giovanni
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 03/04/2025 alle: 12:28:15
In risposta al messaggio di Giovanni del 03/04/2025 alle 12:15:13

Hai ragione Ivo; ma questo accade quando gli interlocutori (specialmente uno in questo caso) è abituato a discutere con persone competenti del ramo usando l'appropriata terminologia tecnica, il legalese, in questo caso.
Il problema originario scaturisce dal fatto che montare un porta moto portava a complicanze tecniche e burocratiche per cui i produttori hanno pensato bene di camuffarlo come porta tutto pur destinandolo all'uso come porta moto. Le regole prevedevano, e prevedono, che ogni modifica alle caratteristiche del veicolo, queste devono essere registrate sulla Carta di Circolazione e, nel caso, il veicolo sarebbe più lungo dell'originale e la targa spostata. Dapprima nessuno s'è preso la briga di intervenire in un modo o nell'altro e, nel frattempo, c'è stato un proliferare di questi montaggi. Ormai buoi son scappati e sarà difficile, impossibile riportarli nella stalla. La storia racconta di almeno altri due casi: il primo sul finire del millennio scorso toccò al tendalino. Un camperista attaccabrighe costrinse il poliziotto che l'aveva fermato per i controlli di routine, a trovargli il pelo nell'uovo: il tendalino che sporgeva oltre la sagoma! A quel punto eravamo tutti irregolari. Poiché i buoi erano ormai usciti dalla stalla ed i costruttori lamentassero il problema commerciale derivante, decisero che il tendalino, se montato sopra i due metri (vado a memoria), era di libera installazione. Il secondo caso sei-sette anni fa, per scongiurare l'abitudine di alcuni camperisti incoscienti, si regolarizzò il rifornimento di Gpl presso i distributori. In questo caso, essendo pochi i camperisti con il bombolone, decisero che andava trascritto sulla Carta di Circolazione al fine di definire chi poteva o non poteva rifornirsi alle stazioni di servizio. Non ci furono prese di posizione, in questo caso, dato l'esiguo numero di camperisti interessati mentre chi irregolarmente si riforniva alle pompe stradali non poteva certo protestare. La storia finirà come solitamente finiscono le storie in cui i buoi sono fuori della stalla: li si lascia tranquillamente al pascolo. Giovanni
...
Quindi,se ho ben capito,per stare in regola al 100%,bisognerebbe fare collaudo presso la motorizzazione civile.
Mentre c'è qualcuno  che sa dirmi cosa fare per omologarlo ad altro mezzo?
Va bene la vecchia omologazione della casa costruttrice del portamoto e fare il collaudo sul nuovo mezzo?
Prima si doveva chiedere autorizzazione alla casa produttrice del portamoto  per inserire l'altra targa.
Ma oggi sembra che non serva a nulla giusto?
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 03/04/2025 alle: 14:14:13
   
Anto1957 ha scritto:
Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute.
Il MIT ha depositato una memoria al Consiglio di Stato ove ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamente la materia.
Pertanto le suddette circolari non sono più applicabili. Parole del MIT.

   
==============================
   
Mi sono fidato delle tue considerazioni (dall'interno della vicenda legale) ed ho sbagliato.

Al momento, nessuno (ne' il MIT ne' l'Avvocatura dello Stato) ha comunicato l' abrogazione delle due circolari MIT del 2023 (prot. 25981 e 30187).

Al momento, le due circolari SAREBBERO pienamente applicabili a seguito delle sentenze TAR/Lazio della scorsa estate (15955 e 15964) ma, nel frattempo, e' stato emanato un decreto che riguarda unicamente i dispositivi da montare sul gancio di traino.

Al momento, quindi, le due circolari mantengono piena efficacia regolamentare per tutti i dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) per il cui montaggio non e' previsto l'utilizzo del gancio-traino.

Ovviamente secondo la mia lettura dei documenti di pubblico accesso, per cui ho aggiornato il quadro normativo in materia:
porta(2).PNG

Se vuoi, ti evidenzio le parti delle due circolari che NON risultano "superate" dal contenuto del decreto.
   

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 03/04/2025 alle: 20:32:02
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/04/2025 alle 14:14:13

    Anto1957 ha scritto: Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute. Il MIT ha depositato una memoria al Consiglio di Stato ove ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamente
la materia. Pertanto le suddette circolari non sono più applicabili. Parole del MIT.     ==============================     Mi sono fidato delle tue considerazioni (dall'interno della vicenda legale) ed ho sbagliato. Al momento, nessuno (ne' il MIT ne' l'Avvocatura dello Stato) ha comunicato l'abrogazione delle due circolari MIT del 2023 (prot. 25981 e 30187). Al momento, le due circolari SAREBBERO pienamente applicabili a seguito delle sentenze TAR/Lazio della scorsa estate (15955 e 15964) ma, nel frattempo, e' stato emanato un decreto che riguarda unicamente i dispositivi da montare sul gancio di traino. Al momento, quindi, le due circolari mantengono piena efficacia regolamentare per tutti i dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) per il cui montaggio non e' previsto l'utilizzo del gancio-traino. Ovviamente secondo la mia lettura dei documenti di pubblico accesso, per cui ho aggiornato il quadro normativo in materia: Se vuoi, ti evidenzio le parti delle due circolari che NON risultano superate dal contenuto del decreto.      
...
Io posso concordare che le due circolari regolavano anche altro  che non è stato oggetto del nostro ricorso reg. gen. Consiglio di Stato nr.  7983/2024, semmai dell'altro ricorso dei produttori di portabici,   e che non riguarda portabagagli a sbalzo e portabici su gancio di traino.

Vedo che in questa tabella riduci a 3 le circolari, io conto 4 circolari 1998, 1999, 2003 per quelli a libretto, 2009 la 69402 per l'introduzione della duality tra portamoto e Luggage Rack commercializzati anche come portamoto. Considero non applicabile ai portabagagli a sbalzo le circolari 25981 e 30187. Ce lo ha detto il MIT nelle due memorie e il CDS ha detto cessata materia. Non è comprensibile perché tu faccia riferimento al TAR ormai superato dal CDS. 

Tuttavia il MIT nel suddetto procedimento si è espresso in questo esatto modo, chiedendo di far cessare la materia del contendere circa i LUGGAGE RACK.

Memoria MIT del 20/2/2025
Dunque, si conferma che il d.m. 19.12.24 stabilisce nuove procedure e, pertanto, le disposizioni a suo tempo emanate con le circolari oggetto di impugnazione non sono più applicabili, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Memoria MIT 6/2/2025
Tale decreto, quindi, stabilisce nuove procedure e, pertanto, le disposizioni a suo tempo emanate con le circolari oggetto del ricorso non sono più applicabili, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Lo dice il MIT altrimenti cosa vuol dire "non sono più applicabili"... ? Andrebbe spiegato se si ritiene che nulla sia cambiato. 

Per quanto riguarda il nostro ricorso, dei camperisti,   per i LUGGAGE RACK a sbalzo,  l'oggetto della contestazione era la parte della circolare 30187 che abrogava la circolare 69402. Della 25981 e della parte della 30187 che riguardava i portabici non ce ne siamo occupati.

Ora nel DM del 19.12.2024 il MIT riconosce il Regolamento UN/ECE 26 come regolamento utile a base dell'utilizzo delle entità tecniche indipendenti omologate 26R. Al contrario di quanto sostenuto nella Circolare 30187.

Il DM:

Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portascì, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 ed N1, quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo.

poi... 

2. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell’utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.

A proposito si installazioni fisse a movibili altro Regolamento UE tratta l'installazione fissa di alcuni elementi indicando che per essere considerati fissi gli elementi  non devono poter essere essere smontati con ordinarie attrezzature... ovvero non solo con chiavi e cacciaviti... 

Delle due una, ripeto:

1) Quella "E" e da intendersi come sia a sbalzo che su gancio di traino. Sia le une che le altre. Una diversa interpretazione non avrebbe senso posto che è cessata la materia del contendere su espressa richiesta del MIT.
2) Oppure si ritorna alla circolare 69402 (la 4^ cui tu immagino faccia riferimento nella tua prima tabella) essendo non più applicabile la 30187 per la parte che espressamente l'oggetto del nostro ricorso. Altrimenti non ci sarebbe stata cessata materia del contendere. 

Perché mai poi il legislatore avrebbe dovuto parlare di strutture installate posteriormente a sbalzo? e "poggianti su gancio traino"? Dice INSTALLATE a sbalzo e poggiate su gancio di traino sono due cose diverse. Se sono poggiate su gancio di traino non sono installate posteriormente ove per installate si deve intendere collegate alla parte posteriore del veicolo e presentanti uno sbalzo.  Esistono forse strutture NON amovibili poggiate su gancio di traino? INSTALLATE fisse a sbalzo e contemporaneamente  poggianti su gancio di traino? Quali sarebbero? Ovviamente no. Quindi il senso del testo non può che essere  ... vale per quelle installate a sbalzo e per quelle poggianti su gancio di traino. 

Chiaro segnale che si tratta di un refuso o semplicemente di un errore di chi ha scritto (male, confermo) il DM.

Credo  il ministero fornirà un chiarimento. Mi risultano richieste di contatti in corso.

Ma non non può essere che "tutte e due le circolari in tutte e due i testi completi sono totalmente riattivate"... questo no. 

Ora o vale il DM per sbalzo e gancio di traino o  valgono anche le circolari precedenti e la 69402  che era stata abrogate dalla 30187.

Non può sostenersi che il DM e l'intervento del MIT non produca effetti positivi per i Luggage Rack perché sarebbe di fatto voler sostenere una cosiddetta "elusione del giudicato". Né ci si attende una nuova circolare che si rimangi il tutto... 

Noi siamo pronti alla qualunque. Anche a ritornare in giudizio più agguerriti di prima e anche senza assistenza da parte di associazioni che non sono intervenute. 

Qui non si trattava di ribadire o spiegare qualcosa sul perché dovevamo smontare se non "a libretto".

Si trattava di scendere in campo per difendere un diritto all'aftermarket che era stato messo in discussione dalla circ. 30187. Sono due piani di discussione politicamente e totalmente diversi che non tutti hanno capito o voluto capire, ostinandosi a guardare indietro piuttosto che in avanti. Miopia.  



 
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Modificato da Anto1957 il 03/04/2025 alle 21:59:12
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Inserito il 04/04/2025 alle: 00:00:00
   
Anto1957 ha scritto:
Vedo che in questa tabella riduci a 3 le circolari...
   
==============================
   
... delle quali indico i completi riferimenti, in relazione alle affermazioni del mio intervento che iniziano tutte con la specificazione temporale "al momento".
   
Anto1957
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Inserito il 04/04/2025 alle: 00:02:55
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/04/2025 alle 00:00:00

    Anto1957 ha scritto: Vedo che in questa tabella riduci a 3 le circolari...     ==============================     ... delle quali indico i completi riferimenti, in relazione alle affermazioni del mio intervento che iniziano tutte con la specificazione temporale al momento.    
Al momento non sono più applicabili... a detta del MIT. 
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Anto1957
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Inserito il 04/04/2025 alle: 09:07:04
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/04/2025 alle 14:14:13

    Anto1957 ha scritto: Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute. Il MIT ha depositato una memoria al Consiglio di Stato ove ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamente
la materia. Pertanto le suddette circolari non sono più applicabili. Parole del MIT.     ==============================     Mi sono fidato delle tue considerazioni (dall'interno della vicenda legale) ed ho sbagliato. Al momento, nessuno (ne' il MIT ne' l'Avvocatura dello Stato) ha comunicato l'abrogazione delle due circolari MIT del 2023 (prot. 25981 e 30187). Al momento, le due circolari SAREBBERO pienamente applicabili a seguito delle sentenze TAR/Lazio della scorsa estate (15955 e 15964) ma, nel frattempo, e' stato emanato un decreto che riguarda unicamente i dispositivi da montare sul gancio di traino. Al momento, quindi, le due circolari mantengono piena efficacia regolamentare per tutti i dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) per il cui montaggio non e' previsto l'utilizzo del gancio-traino. Ovviamente secondo la mia lettura dei documenti di pubblico accesso, per cui ho aggiornato il quadro normativo in materia: Se vuoi, ti evidenzio le parti delle due circolari che NON risultano superate dal contenuto del decreto.      
...
-----
Al momento, quindi,  le due circolari mantengono piena efficacia regolamentare per tutti i dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto)  per il cui montaggio non e' previsto l'utilizzo del gancio-traino.
-----


Su questo punto dissento per la parte della circolare 30187 che abrogava la 69402 poiché in giudizio il MIT ha dichiarato cessata materia del contendere sullo specifico ricorso 7983/2024 CDS che riguardava questo aspetto dei Luggage Rack oggetto di memorie e contromemorie.

Se così non fosse il MIT avrebbe dichiarato il falso (cessata materia) e ci si troverebbe di fronte a frode processuale.
Pronti a fare denuncia.

Tuttavia avendo dichiarato cessata materia del contendere l'ipotesi più semplice è che il MIT debba chiarire che quella E  è una O. 

In tal caso viene meno la tua considerazione, ma è coerente la posizione del MIT CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE rispetto alle due circolari che così sono sostituite dal DM. 

Con il tuo inciso di cui sopra intendi affermare questo? Che il MIT abbia barato? Io non credo.
 

P.S. Avendo fatto riferimento al DM per indicare che le due circolari non sono più applicabili, esse sono DECADUTE per essere intervenuta una norma di rango superiore. 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 04/04/2025 alle 11:38:18
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Giovanni
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Inserito il 04/04/2025 alle: 10:13:31
State parlando di portaqualcosa installato sopra il gancio di traino o installato fisso sui portanti (p.e. longaroni) della meccanica?  Grazie.

Giovanni 
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Inserito il 04/04/2025 alle: 12:22:22
In risposta al messaggio di Giovanni del 04/04/2025 alle 10:13:31

State parlando di portaqualcosa installato sopra il gancio di traino o installato fisso sui portanti (p.e. longaroni) della meccanica?  Grazie. Giovanni 
   
Da parte mia sto cercando di appurare gli effetti delle recenti sentenze del Consiglio di Stato sulla residua vigenza delle circolari MIT (vecchie e nuove) in materia di portaqualcosa.
   
 
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Giovanni
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28/08/2003 13129
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Inserito il 04/04/2025 alle: 12:42:17
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/04/2025 alle 12:22:22

    Da parte mia sto cercando di appurare gli effetti delle recenti sentenze del Consiglio di Stato sulla residua vigenza delle circolari MIT (vecchie e nuove) in materia di portaqualcosa.      

Io credo, senz'altro a torto, che ci sia una notevole differenza tra l'uno e l'altro modo di portarsi appresso quel coso. Ed ancora non ho capito, colpa mia, di quale tipo di installazione state discutendo.

Abbiate pazienza, ho una certa età...

Giovanni 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 04/04/2025 alle: 12:47:35
In risposta al messaggio di Giovanni del 04/04/2025 alle 10:13:31

State parlando di portaqualcosa installato sopra il gancio di traino o installato fisso sui portanti (p.e. longaroni) della meccanica?  Grazie. Giovanni 
Si parla di LUGGAGE RACK già oggetto della circolare 69402 del 2.8.2009 che hanno omologazione in base al Regolamento UN/ECE 26. 

 
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camalca
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15/05/2009 333
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Inserito il 04/04/2025 alle: 15:42:40
In risposta al messaggio di masivo del 03/04/2025 alle 11:47:19

Perchè non chiedi a chi Ti ha montato il portamoto o portatutto, o chi monta portamoto o portatutto? Perchè non posti la foto del tuo certificato, come ho chiesto? Io so per certo che i portatutto Goldschmit, omologati
ECE R26, non hanno bisogno di trascrizione sulla CDC, basta allegare il loro certificato, che deve riportare il numero telaio del mezzo, sul quale è montato, possono portare anche moto.... (ovviamente sono montati per questo). PS: Purtroppo questa discussione molto allungata, è frutto di una discussione tra 2 persone, molto competenti in materia legislativa, i quali forse non si rendono conto, della quasi inutilità dei loro scritti, verso la maggior parte gli altri utilizzatori del forum, me compreso.
...
A me mi sa tanto di copia incolla, ma nella sostanza non ci ha capito nulla nessuno.
Accontento postando anche il certificato rilasciatomi.
Le mie domande sono sempre 2:libretto%20portamoto(1).jpg
1) con questo certificato a seguito, oggi,:
A) sono in regola
B) devo fare collaudo alla motorizzazione.
2) Se faccio smontare questo aggeggio (mi trattengo dal chiamarlo portamoto), e lo faccio rimontare ad opera d'arte da officina autorizzata su un'altro mezzo con le stesse caratteristiche,diciamo sempre Rimor ford transit,che ha però numero telaio diverso,
A: devo chiedere altro certificato alla Goldschm!tt italia, facendo cambiare numero telaio su certificato,
B: devo comunque andare a collaudo in motorizzazione buttando nella carta straccia questa cosiddetta carta di circolazione!
C'è chi è capace di rispondere alle due domande rispondendo A o B evitando inutili precisazioni o paragrafi di legge che non riusciamo a comprendere?
Altrimenti ,i poveri mortali come me,è meglio che abbandonino la lettura.
 

Modificato da camalca il 04/04/2025 alle 15:52:42
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23/11/2006 4689
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Inserito il 04/04/2025 alle: 15:55:55
   
Giovanni ha scritto:
Ed ancora non ho capito [...] di quale tipo di installazione state discutendo.
   
==============================
   
Al momento non mi riferisco ad alcun tipo particolare di installazione.

Sto solo cercando di appurare quali circolari MIT siano ancora da considerare vigenti in materia, in aggiunta al DM 328/2024.
   
Soltanto dopo questo censimento si potranno specificare le norme di riferimento per ogni modalita' di installazione.
   
 
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