In risposta al messaggio di TheDevil del 03/04/2025 alle 14:14:13
Anto1957 ha scritto: Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute. Il MIT ha depositato una memoria al Consiglio di Stato ove ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamente la materia. Pertanto le suddette circolari non sono più applicabili. Parole del MIT. ============================== Mi sono fidato delle tue considerazioni (dall'interno della vicenda legale) ed ho sbagliato. Al momento, nessuno (ne' il MIT ne' l'Avvocatura dello Stato) ha comunicato l'abrogazione delle due circolari MIT del 2023 (prot. 25981 e 30187). Al momento, le due circolari SAREBBERO pienamente applicabili a seguito delle sentenze TAR/Lazio della scorsa estate (15955 e 15964) ma, nel frattempo, e' stato emanato un decreto che riguarda unicamente i dispositivi da montare sul gancio di traino. Al momento, quindi, le due circolari mantengono piena efficacia regolamentare per tutti i dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) per il cui montaggio non e' previsto l'utilizzo del gancio-traino. Ovviamente secondo la mia lettura dei documenti di pubblico accesso, per cui ho aggiornato il quadro normativo in materia: Se vuoi, ti evidenzio le parti delle due circolari che NON risultano superate dal contenuto del decreto.
Io posso concordare che le due circolari regolavano anche altro che non è stato oggetto del nostro ricorso reg. gen. Consiglio di Stato nr. 7983/2024, semmai dell'altro ricorso dei produttori di portabici, e che non riguarda portabagagli a sbalzo e portabici su gancio di traino.
Vedo che in questa tabella riduci a 3 le circolari, io conto 4 circolari 1998, 1999, 2003 per quelli a libretto, 2009 la 69402 per l'introduzione della duality tra portamoto e Luggage Rack commercializzati anche come portamoto. Considero non applicabile ai portabagagli a sbalzo le circolari 25981 e 30187. Ce lo ha detto il MIT nelle due memorie e il CDS ha detto cessata materia. Non è comprensibile perché tu faccia riferimento al TAR ormai superato dal CDS.
Tuttavia il MIT nel suddetto procedimento si è espresso in questo esatto modo, chiedendo
di far cessare la materia del contendere circa i LUGGAGE RACK. Memoria MIT del 20/2/2025 Dunque, si conferma che il d.m. 19.12.24 stabilisce nuove procedure e, pertanto, le disposizioni a suo tempo emanate con le circolari oggetto di impugnazione non sono più applicabili, con conseguente cessazione della materia del contendere. Memoria MIT 6/2/2025 Tale decreto, quindi, stabilisce nuove procedure e, pertanto, le disposizioni a suo tempo emanate con le circolari oggetto del ricorso non sono più applicabili, con conseguente cessazione della materia del contendere. Lo dice il MIT altrimenti cosa vuol dire "non sono più applicabili"... ? Andrebbe spiegato se si ritiene che nulla sia cambiato.
Per quanto riguarda il nostro ricorso, dei camperisti, per i LUGGAGE RACK a sbalzo, l'oggetto della contestazione era la parte della circolare 30187 che abrogava la circolare 69402. Della 25981 e della parte della 30187 che riguardava i portabici non ce ne siamo occupati.
Ora nel DM del 19.12.2024 il MIT riconosce il Regolamento UN/ECE 26 come regolamento utile a base dell'utilizzo delle entità tecniche indipendenti omologate 26R. Al contrario di quanto sostenuto nella Circolare 30187.
Il DM:
Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture
amovibili portabagagli e portascì, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26,
installate, posteriormente a sbalzo e
poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 ed N1, quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo.
poi...
2. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili
portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell’utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.
A proposito si installazioni fisse a movibili altro Regolamento UE tratta l'installazione fissa di alcuni elementi indicando che per essere considerati fissi gli elementi non devono poter essere essere smontati con ordinarie attrezzature... ovvero non solo con chiavi e cacciaviti...
Delle due una, ripeto:
1) Quella "E" e da intendersi come sia a sbalzo che su gancio di traino. Sia le une che le altre. Una diversa interpretazione non avrebbe senso posto che è cessata la materia del contendere su espressa richiesta del MIT.
2) Oppure si ritorna alla circolare 69402 (la 4^ cui tu immagino faccia riferimento nella tua prima tabella) essendo non più applicabile la 30187 per la parte che espressamente l'oggetto del nostro ricorso. Altrimenti non ci sarebbe stata cessata materia del contendere.
Perché mai poi il legislatore avrebbe dovuto parlare di strutture
installate posteriormente a sbalzo? e "poggianti su gancio traino"? Dice INSTALLATE a sbalzo e poggiate su gancio di traino sono due cose diverse. Se sono poggiate su gancio di traino non sono installate posteriormente ove per installate si deve intendere collegate alla parte posteriore del veicolo e presentanti uno sbalzo. Esistono forse strutture NON amovibili poggiate su gancio di traino? INSTALLATE fisse a sbalzo e contemporaneamente poggianti su gancio di traino? Quali sarebbero? Ovviamente no. Quindi il senso del testo non può che essere ...
vale per quelle installate a sbalzo e per quelle poggianti su gancio di traino.
Chiaro segnale che si tratta di un refuso o semplicemente di un errore di chi ha scritto (male, confermo) il DM.
Credo il ministero fornirà un chiarimento. Mi risultano richieste di contatti in corso.
Ma non non può essere che "tutte e due le circolari in tutte e due i testi completi sono totalmente riattivate"... questo no.
Ora o vale il DM per sbalzo e gancio di traino o valgono anche le circolari precedenti e la 69402 che era stata abrogate dalla 30187.
Non può sostenersi che il DM e l'intervento del MIT non produca effetti positivi per i
Luggage Rack perché sarebbe di fatto voler sostenere una cosiddetta "elusione del giudicato". Né ci si attende una nuova circolare che si rimangi il tutto...
Noi siamo pronti alla qualunque. Anche a ritornare in giudizio più agguerriti di prima e anche senza assistenza da parte di associazioni che non sono intervenute.
Qui non si trattava di
ribadire o spiegare qualcosa sul perché dovevamo smontare se non "a libretto".
Si trattava di scendere in campo per difendere un diritto all'aftermarket che era stato messo in discussione dalla circ. 30187. Sono due piani di discussione politicamente e totalmente diversi che non tutti hanno capito o voluto capire, ostinandosi a guardare indietro piuttosto che in avanti. Miopia.
La verità non piace.
Modificato da Anto1957 il 03/04/2025 alle 21:59:12