CamperOnLine
  • Camper
    • Camper usati
    • Camper nuovi
    • Produttori
    • Listino
    • Cataloghi
    • Concessionari e rete vendita
    • Noleggio
    • Van
    • Caravan
    • Fiere
    • Rimessaggi
    • Le prove di CamperOnLine
    • Provati da voi
    • Primo acquisto
    • Area professionisti
  • Accessori
    • Accessori e Prodotti
    • Camping Sport Magenta accessori
    • Produttori
    • Antenne TV
    • Ammortizzatori
    • GPS
    • Pneumatici
    • Rimorchi
    • Provati da Voi
    • Fai da te
  • Viaggi
    • Diari di viaggi in camper
    • Eventi
    • Foto
    • Check list
    • Traghetti
    • Trasporti
  • Sosta
    • Cerca Strutture
    • Sosta
    • Aree sosta camper
    • Campeggi
    • Agriturismi con sosta camper
    • App Camperonline App
    • 10 Consigli utili per la sosta
    • Area strutture
  • Forum
    • Tutti i Forum
    • Sosta
    • Gruppi
    • Compagni
    • Italia
    • Estero
    • Marchi
    • Meccanica
    • Cellula
    • Accessori
    • Eventi
    • Leggi
    • Comportamenti
    • Disabili
    • In camper per
    • Altro Camper
    • Altro
    • Extra
    • FAQ
    • Regolamento
    • Attivi
    • Preferiti
    • Cerca
  • Community
    • COL
    • CamperOnFest
    • Convenzioni Convenzioni
    • Amici
    • Furti
    • Informativa Privacy
    • Lavoro
  • COL
    • News
    • Newsletter
    • Pubblicità
    • Contatto
    • Ora
    • RSS RSS
    • Video
    • Facebook
    • Instagram
  • Magazine
  • Italiano
    • Bienvenue
    • Welcome
    • Willkommen
  • Accedi
CamperOnLine
Camping Sport Magenta
  1. Forum
  2. Informarsi
  3. Normative
Galleria

Nuova normativa portamoto e portabiciclette

Rispondi
Cerca
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
67 20 1544
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 36
Rispondi Abuso
Inserito il 17/02/2025 alle: 11:05:23
Buongiorno a tutti,
Seguo un sacco di discussioni e consigli anche se mi sono iscritto da pochissimo,
mi sono praticamente letto le infinite pagine di questa discussione normativa restando confuso...immagino come altro non potrebbe essere! Ho un Van 2007 Livingstone 2 senza gancio di traino.
volevo cercare di rispondermi  da solo a un semplice interrogativo ma senza risultato :
ma quella dicitura che ho sul libretto in foto qui sotto mi autorizza tranquillamente ad andare in giro col portamoto montato?...oppure no?
é corretto spostare ogni volta che é montato la targa dal van al portamoto?
Avrei voluto la risposta definitiva ma temo non ci sia,
grazie a tutti i piú esperti di me sperando riusciranno a darmi un chiarimento
libr(1).jpg
 
maaaxxx
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/02/2025 alle: 15:15:15
   
Maaaxxx ha scritto:
... quella dicitura che ho sul libretto [...] mi autorizza tranquillamente ad andare in giro col portamoto montato?
... é corretto spostare, ogni volta che é montato, la targa dal van al portamoto?

   
==============================
   
Innanzitutto benvenuto nel forum.

Assolutamente SI e' la risposta per entrambi i tuoi interrogativi.

L'annotazione apposta sulla CdC del tuo camper discende dalla prescritta  visita e prova ex art. 78 CdS, ai sensi della circolare MIT prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 che non e' stata oggetto di specifica abrogazione.

E, d'altra parte, le disposizioni di detta circolare corrispondono sostanzialmente a quelle di cui alle recenti circolari del 2023, attualmente sospese su ordinanze del Consiglio di Stato.

La targa posteriore va sempre collocata sulla parte posteriore di un veicolo che, in presenza di portamoto a sbalzo debitamente trascritto sulla CdC, corrisponde alla parte posteriore del portamoto, alla distanza massima di 6,61 metri dalla parte anteriore.
   
 
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 36
Rispondi Abuso
Inserito il 17/02/2025 alle: 18:22:15
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/02/2025 alle 15:15:15

    Maaaxxx ha scritto: ... quella dicitura che ho sul libretto [...] mi autorizza tranquillamente ad andare in giro col portamoto montato? ... é corretto spostare, ogni volta che é montato, la targa dal van al portamoto?
    ==============================     Innanzitutto benvenuto nel forum. Assolutamente SI e' la risposta per entrambi i tuoi interrogativi. L'annotazione apposta sulla CdC del tuo camper discende dalla prescritta visita e prova ex art. 78 CdS, ai sensi della circolare MIT prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 che non e' stata oggetto di specifica abrogazione. E, d'altra parte, le disposizioni di detta circolare corrispondono sostanzialmente a quelle di cui alle recenti circolari del 2023, attualmente sospese su ordinanze del Consiglio di Stato. La targa posteriore va sempre collocata sulla parte posteriore di un veicolo che, in presenza di portamoto a sbalzo debitamente trascritto sulla CdC, corrisponde alla parte posteriore del portamoto, alla distanza massima di 6,61 metri dalla parte anteriore.      
...
Grazie mille per il benvenuto, é un piacere partecipare dove ognuno mette le sue competenze anche al servizio degli altri, faró altrettanto.

Queste risposte chiariscono ogni mio dubbio, ora sto tranquillo che nulla di retroattivo sia andato a inficiare ció che pensavo di poter fare.
E grazie per il chiarimento diretto e preciso!
maaaxxx
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 18/02/2025 alle: 16:16:16
   
Anto1957 ha scritto:
... i Regolamenti [...] sono anche retroattivi o state disponendo solo per le omologazioni R26 future? Volete chiarirlo?
   
==============================
   
Premesso che non comprendo la coniugazione dei verbi alla seconda persona plurale nella tua replica ad un mio intervento, potremmo toglierci la curiosita' con una lettera indirizzata al Ministero e per conoscenza a qualche testata giornalistica di settore, come dalla seguente bozza.
--------------------
Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Roma
alla cortese attenzione del 
Dott. Francesco LUCIANO' - email: segtecnica.ministro@mit.gov.it
Ing. Stefano Fabrizio RIAZZOLA - email: segreteria.dgmot@mit.gov.it
e, per conoscenza, 
alla Redazione QUATTRORUOTE - email: redazione@quattroruote.it

Oggetto: Validita' e finalita' del Regolamento ONU n. 26 

Il Regolamento ONU n. 26 (Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne) e' uno dei numerosi allegati al trattato internazionale comunemente citato come Convenzione di Ginevra 1958.

L'Italia e' parte contraente di detta Convenzione e, dal 17-09-1975, codesto Ministero e' designato quale autorita' di omologazione per l'applicazione del Regolamento in oggetto nel nostro paese.

Con circolare prot. 30187 del 12-10-2023, a firma dell'allora Direttore Generale per la Motorizzazione, codesto Ministero ha affermato che il Regolamento UN 26 non costituisce, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entita' tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo.

Con decreto n. 328 del 19-12-2024, a firma del Ministro, codesto Ministero ha stabilito le caratteristiche e le modalita' di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, omologate in conformita' al regolamento UNECE n. 26.

Risulta evidente il contrasto tra le due affermazioni ed al riguardo codesto Ministero potrebbe valutare l'opportunita' di precisare quale sia, ad oggi, la validita' del Regolamento ONU n. 26 in relazione all'omologazione dei citati dispositivi portabagagli e portasci (nonche' delle antenne radio) come entita' tecniche indipendenti.

Inoltre nell'art. 2 del decreto, dopo avere ribadito che la disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portasci omologate in conformita' al regolamento UNECE n. 26..., il comma 3 contiene la sorprendente statuizione per cui le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portasci di cui ai precedenti commi.

L'assimilazione tra dispositivi omologati (portabagagli e portasci) e dispositivi NON omologati (portabiciclette), statuita per decreto da codesto Ministero, fa sorgere ovvia questione sulla finalita' dell'omologazione di una entita' tecnica indipendente, come disciplinata nel Regolamento ONU n. 26 dal legislatore internazionale.

Anche riguardo all'anzidetta finalita' codesto Ministero potrebbe valutare l'opportunita' di esprimere le proprie considerazioni a chiarimento.

Distinti saluti. 
--------------------
Spagna del Nord e Portogallo
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Valle d'Aosta e Francia in camper - Ago
Marche d’ottobre: viaggio in camper
Marche d’ottobre: viaggio in camper
Francia in camper: Loira Atlantica e un
Francia in camper: Loira Atlantica e un
Previous Next
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 22/02/2025 alle: 09:32:23
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/02/2025 alle 16:16:16

    Anto1957 ha scritto: ... i Regolamenti [...] sono anche retroattivi o state disponendo solo per le omologazioni R26 future? Volete chiarirlo?     ==============================     Premesso che non comprendo la
coniugazione dei verbi alla seconda persona plurale nella tua replica ad un mio intervento, potremmo toglierci la curiosita' con una lettera indirizzata al Ministero e per conoscenza a qualche testata giornalistica di settore, come dalla seguente bozza. Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Roma alla cortese attenzione del  Dott. Francesco LUCIANO' - email: segtecnica.ministro@mit.gov.it Ing. Stefano Fabrizio RIAZZOLA - email: segreteria.dgmot@mit.gov.it e, per conoscenza,  alla Redazione QUATTRORUOTE - email: redazione@quattroruote.it Oggetto: Validita' e finalita' del Regolamento ONU n. 26  Il Regolamento ONU n. 26 (Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne) e' uno dei numerosi allegati al trattato internazionale comunemente citato come Convenzione di Ginevra 1958. L'Italia e' parte contraente di detta Convenzione e, dal 17-09-1975, codesto Ministero e' designato quale autorita' di omologazione per l'applicazione del Regolamento in oggetto nel nostro paese. Con circolare prot. 30187 del 12-10-2023, a firma dell'allora Direttore Generale per la Motorizzazione, codesto Ministero ha affermato che il Regolamento UN 26 non costituisce, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entita' tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo. Con decreto n. 328 del 19-12-2024, a firma del Ministro, codesto Ministero ha stabilito le caratteristiche e le modalita' di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, omologate in conformita' al regolamento UNECE n. 26. Risulta evidente il contrasto tra le due affermazioni ed al riguardo codesto Ministero potrebbe valutare l'opportunita' di precisare quale sia, ad oggi, la validita' del Regolamento ONU n. 26 in relazione all'omologazione dei citati dispositivi portabagagli e portasci (nonche' delle antenne radio) come entita' tecniche indipendenti. Inoltre nell'art. 2 del decreto, dopo avere ribadito che la disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portasci omologate in conformita' al regolamento UNECE n. 26..., il comma 3 contiene la sorprendente statuizione per cui le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portasci di cui ai precedenti commi. L'assimilazione tra dispositivi omologati (portabagagli e portasci) e dispositivi NON omologati (portabiciclette), statuita per decreto da codesto Ministero, fa sorgere ovvia questione sulla finalita' dell'omologazione di una entita' tecnica indipendente, come disciplinata nel Regolamento ONU n. 26 dal legislatore internazionale. Anche riguardo all'anzidetta finalita' codesto Ministero potrebbe valutare l'opportunita' di esprimere le proprie considerazioni a chiarimento. Distinti saluti. 
...
Nella parte precedente cito il MIT quindi è riferito al MIT... il volete chiarirlo.


Per il resto penso non sia necessaria una richiesta ai destinatari della tua nota. C'è un giudizio in corso al CDS e il 13.3.2025 dovrebbe esserci un chiarimento. 
La verità non piace.
17
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Rispondi Abuso
Inserito il 14/03/2025 alle: 17:42:48
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/02/2025 alle 09:32:23

Nella parte precedente cito il MIT quindi è riferito al MIT... il volete chiarirlo. Per il resto penso non sia necessaria una richiesta ai destinatari della tua nota. C'è un giudizio in corso al CDS e il 13.3.2025 dovrebbe esserci un chiarimento. 
Buonasera gentilissimi esperti,
ieri era il 13 marzo e, secondo quanto detto da voi esperti del settore, ci doveva essere un chiarimento ufficiale.
Si è saputo qualcosa?
Grazie della vostra cortese disponibilità.
Stefano
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/03/2025 alle: 16:16:16
   
Anto1957 ha scritto:
...  penso non sia necessaria una richiesta ai destinatari della tua nota.
C'è un giudizio in corso al CDS e il 13.3.2025 dovrebbe esserci un chiarimento.

   
==============================
   
Il 13 marzo c.m. la sezione quinta del Consiglio di Stato ha tenuto l'udienza pubblica, fissata il 14 novembre scorso (n. 04333/2024), per approfondire le questioni sollevate con la presentazione del ricorso n. 07983/2024.

Non so se in un'udienza pubblica del CdS siano di pubblica disponibilita' anche i testi dei vari documenti che le parti in causa hanno presentato.

In caso positivo ed in attesa di leggere la sentenza emanata al riguardo, mi piacerebbe consultare i seguenti documenti presentati al Consiglio di Stato da parte del MIT:
ricorso2(1).PNG

In ogni caso, un ringraziamento per l'attivita' ad-adiuvandum svolta.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 21/03/2025 alle: 14:20:50
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/03/2025 alle 16:16:16

    Anto1957 ha scritto: ...  penso non sia necessaria una richiesta ai destinatari della tua nota. C'è un giudizio in corso al CDS e il 13.3.2025 dovrebbe esserci un chiarimento.     ==============================
    Il 13 marzo c.m. la sezione quinta del Consiglio di Stato ha tenuto l'udienza pubblica, fissata il 14 novembre scorso (n. 04333/2024), per approfondire le questioni sollevate con la presentazione del ricorso n. 07983/2024. Non so se in un'udienza pubblica del CdS siano di pubblica disponibilita' anche i testi dei vari documenti che le parti in causa hanno presentato. In caso positivo ed in attesa di leggere la sentenza emanata al riguardo, mi piacerebbe consultare i seguenti documenti presentati al Consiglio di Stato da parte del MIT: In ogni caso, un ringraziamento per l'attivita' ad-adiuvandum svolta.      
...
In privato e con chiarezza di identità si. Mi farebbe anche piacere. Sono documenti riservati ai soli costituiti, disponibili solo nel relativo gruppo chiuso Whatsapp.  Né sul gruppo WA aperto né sulla pagina FB sono presenti.  
Se mi mandi la tua mail e un nr di telefono sui messaggi di questo  forum...
Vedrò di accontentarti ma esclusivamente per uso privato esclusa la pubblicazione.  Ad evitare di prestare l'occasione a polemiche. 
La verità non piace.
17
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Rispondi Abuso
Inserito il 29/03/2025 alle: 12:16:06
In risposta al messaggio di The Beagle del 14/03/2025 alle 17:42:48

Buonasera gentilissimi esperti, ieri era il 13 marzo e, secondo quanto detto da voi esperti del settore, ci doveva essere un chiarimento ufficiale. Si è saputo qualcosa? Grazie della vostra cortese disponibilità. Stefano
Sembra che ieri sia stata pronunciata la sentenza.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 29/03/2025 alle: 16:16:16
In risposta al messaggio di The Beagle del 14/03/2025 alle 17:42:48

Buonasera gentilissimi esperti, ieri era il 13 marzo e, secondo quanto detto da voi esperti del settore, ci doveva essere un chiarimento ufficiale. Si è saputo qualcosa? Grazie della vostra cortese disponibilità. Stefano
   
In estrema sintesi, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilita' dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti.

La sentenza e' disponibile al link

https://mdp.giustizia-amministr...


   
 
17
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Rispondi Abuso
Inserito il 29/03/2025 alle: 17:49:37
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/03/2025 alle 16:16:16

    In estrema sintesi, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilita' dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti. La sentenza e' disponibile al link      
che nella pratica cosa vuol dire?
17
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Rispondi Abuso
Inserito il 31/03/2025 alle: 18:29:11
Nessuno commenta la sentenza?
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 01/04/2025 alle: 07:20:44
In risposta al messaggio di feynman del 29/03/2025 alle 17:49:37

che nella pratica cosa vuol dire?
Cessata materia del contendere.

Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute.

Davanti ai TAR e al CdS si impugna un atto di cui si chiede l'annullamento. 

Il MIT ha depositato una memoria al Consiglio di Stato ove ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamentela materia pertanto le suddette circolari non sono più applicabili. Parole del MIT.

Quindi, conseguenzialmente, se l'atto viene meno, il giudizio pure viene meno e viene dichiarato "improcedibile".

In parole povere, quella sentenza stabilisce che il ricorso è improcedibile perché le circolari non ci sono più.

Le circolari sono state sostituite dal DM di dicembre che è il solo che vale, e quindi il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso che chiedeva l'annullamento delle circolari, proprio perché le circolari non esistono più e non possono essere più annullate, con ciò peraltro aderendo alla tesi dell'Avvocatura che ha ripetuto la cosa anche  verbalmente in udienza. In pratica un'autotutela. 

Si voleva l'annullamento delle circolari e questo si è ottenuto.

Quindi si è  vinto il ricorso, non tanto e non solo per decisione dei giudici, ma anche proprio del Ministero che ha sostituito le circolari (fonte sottordinata) con un DM, che è fonte sopra ordinata rispetto a una circolare.
Di conseguenza le regole attuali sono quelle del DM. Per pura logica, essendo la circ. 30187 non applicabile viene meno anche l'abrogazione della circolare 69402 2.8.2009 qualora non si volesse  prestare fede al DM.

Chi sta dicendo in giro che l'inammissibilità del ricorso comporta "la perdita del ricorso" e  "la riattivazione delle due circolari" sta dicendo una castroneria grossa ed evidente quanto  l'empire state building.  E non si spiega il perché, a meno di non fare ricorso ad effetti psicologici di perdita della realtà o dovuti ad effetti di tipo geriatrico. 

Il gruppo degli aderenti, peraltro,  ha manifestato sui suoi social che in caso di ulteriori interventi di segno diverso del MIT o delle FF.OO.  interverrà nuovamente per difendere un diritto acquisito sin dalla Circolare 69402 citata. 

Personalmente invito a valutare seriamente chi si è battuto per questa iniziativa e chi, non comprendendo, è stato inerte o ha addirittura tentato di confondere o ostacolare  le cose prima,  durante e dopo il percorso amminitrativo con numerosi e improvvidi interventi anche a livello individuale sugli aderenti.
Ricorso principale fatto dai produttori che incidentalmente hanno difeso il loro e nostro diritto e da qui l'intervento ad ADIUVANDUM di 163 camperisti in proprio, avulso da coperture associative. 
Ulteriori e dirette informazioni e documenti  li trovate sul Gruppo FB:

https://www.facebook.com/groups...

La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 01/04/2025 alle 07:28:45
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 01/04/2025 alle: 08:42:32
In risposta al messaggio di Anto1957 del 01/04/2025 alle 07:20:44

Cessata materia del contendere. Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute. Davanti ai TAR e al CdS si impugna un atto di cui si chiede l'annullamento.  Il MIT ha depositato una memoria al
Consiglio di Stato ove ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamentela materia pertanto le suddette circolari non sono più applicabili. Parole del MIT. Quindi, conseguenzialmente, se l'atto viene meno, il giudizio pure viene meno e viene dichiarato improcedibile. In parole povere, quella sentenza stabilisce che il ricorso è improcedibile perché le circolari non ci sono più. Le circolari sono state sostituite dal DM di dicembre che è il solo che vale, e quindi il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso che chiedeva l'annullamento delle circolari, proprio perché le circolari non esistono più e non possono essere più annullate, con ciò peraltro aderendo alla tesi dell'Avvocatura che ha ripetuto la cosa anche  verbalmente in udienza. In pratica un'autotutela.  Si voleva l'annullamento delle circolari e questo si è ottenuto. Quindi si è  vinto il ricorso, non tanto e non solo per decisione dei giudici, ma anche proprio del Ministero che ha sostituito le circolari (fonte sottordinata) con un DM, che è fonte sopra ordinata rispetto a una circolare. Di conseguenza le regole attuali sono quelle del DM. Per pura logica, essendo la circ. 30187 non applicabile viene meno anche l'abrogazione della circolare 69402 2.8.2009 qualora non si volesse  prestare fede al DM. Chi sta dicendo in giro che l'inammissibilità del ricorso comporta la perdita del ricorso e  la riattivazione delle due circolari sta dicendo una castroneria grossa ed evidente quanto  l'empire state building.  E non si spiega il perché, a meno di non fare ricorso ad effetti psicologici di perdita della realtà o dovuti ad effetti di tipo geriatrico.  Il gruppo degli aderenti, peraltro,  ha manifestato sui suoi social che in caso di ulteriori interventi di segno diverso del MIT o delle FF.OO.  interverrà nuovamente per difendere un diritto acquisito sin dalla Circolare 69402 citata.  Personalmente invito a valutare seriamente chi si è battuto per questa iniziativa e chi, non comprendendo, è stato inerte o ha addirittura tentato di confondere o ostacolare  le cose prima,  durante e dopo il percorso amminitrativo con numerosi e improvvidi interventi anche a livello individuale sugli aderenti. Ricorso principale fatto dai produttori che incidentalmente hanno difeso il loro e nostro diritto e da qui l'intervento ad ADIUVANDUM di 163 camperisti in proprio, avulso da coperture associative.  Ulteriori e dirette informazioni e documenti  li trovate sul Gruppo FB:
...
Buongiorno a tutti,sicuramente mi son perso qualche passaggio,in queste 67 pagine .
Domande secche ,alle quali vorrei  risposte brevi e precise:
esempio 1) ho un portamoto montato anni addietro,non omologato  a libretto, ma corredato di  certificato rilasciato dalla casa costruttrice,
A sono in regola? 
B Il certificato della casa costruttrice è carta straccia e devo fare collaudo per omologare il tutto?
esempio 2) ho sempre il suddetto portamoto montato anni fa ,non omologato a libretto,ma corredato di certificato rilasciato dalla casa costruttrice. Voglio smontarlo da un mezzo,e montarlo su un altro mezzo gemello (stesso tipo,stesso telaio,stesse staffe)
A Posso smontarlo e rimontarlo su altro  mezzo , ma mi occorre sempre il certificato della casa costruttrice ?
B) Lo smonto e rimonto su altro mezzo e faccio il collaudo per omologare il tutto?
Chiedo ai più esperti se c'è risposta
Grazzie
Buona giornata
 
17
masivo
masivo
rating

24/08/2008 15179
Rispondi Abuso
Inserito il 01/04/2025 alle: 09:26:05
In risposta al messaggio di camalca del 01/04/2025 alle 08:42:32

Buongiorno a tutti,sicuramente mi son perso qualche passaggio,in queste 67 pagine . Domande secche ,alle quali vorrei  risposte brevi e precise: esempio 1) ho un portamoto montato anni addietro,non omologato  a libretto,
ma corredato di  certificato rilasciato dalla casa costruttrice, A sono in regola?  B Il certificato della casa costruttrice è carta straccia e devo fare collaudo per omologare il tutto? esempio 2) ho sempre il suddetto portamoto montato anni fa ,non omologato a libretto,ma corredato di certificato rilasciato dalla casa costruttrice. Voglio smontarlo da un mezzo,e montarlo su un altro mezzo gemello (stesso tipo,stesso telaio,stesse staffe) A Posso smontarlo e rimontarlo su altro  mezzo , ma mi occorre sempre il certificato della casa costruttrice ? B) Lo smonto e rimonto su altro mezzo e faccio il collaudo per omologare il tutto? Chiedo ai più esperti se c'è risposta Grazzie Buona giornata  
...
Per rispondere credo serva leggere il Tuo certificato.
Comunque: se il portamoto è omologato ECE R26 sei in regola senza trascrizione a libretto, ma non lo puoi spostare su altro camper, poiché viene scritto sul certificato il numero telaio, probabilmente serve un nuovo certificato.

Questo lo so per altre fonti, credo che in pochi abbiano seguito questa discussione, spesso incomprensibile, ai comuni mortali, quindi prendi le mie informazioni con riserva laugh.
Ivo
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 01/04/2025 alle: 10:17:17
In risposta al messaggio di masivo del 01/04/2025 alle 09:26:05

Per rispondere credo serva leggere il Tuo certificato. Comunque: se il portamoto è omologato ECE R26 sei in regola senza trascrizione a libretto, ma non lo puoi spostare su altro camper, poiché viene scritto sul certificato
il numero telaio, probabilmente serve un nuovo certificato. Questo lo so per altre fonti, credo che in pochi abbiano seguito questa discussione, spesso incomprensibile, ai comuni mortali, quindi prendi le mie informazioni con riserva .
...
Autorizzazione E11*74/483*79/488*5139*00
Dispositivo idoneo allacircolazione su strada senza obbligo di aggiornamento carta circolazione del veicolo come previsto dalla direttiva 79/488 cee e dalla  circolare ministeriale del 02/09/2008 come da parere ministero dei trasporti italiani del 29/07/2008.
 
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 01/04/2025 alle: 10:19:16
Li buttiamo  tutti nel ferro vecchio, o c'è possibilità di farli circolare?
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 02/04/2025 alle: 14:36:06
In risposta al messaggio di camalca del 01/04/2025 alle 10:19:16

Li buttiamo  tutti nel ferro vecchio, o c'è possibilità di farli circolare?
Tutte le omologazioni 26R e 483 (le Direttive precedenti) sono in regola. Serve solo avere al seguito l'attestato del nr. di omologazione del "portatutto" del venditore che associa entità tecnica indipendente (il cd portatutto per intenderci) al veicoli e le istruzioni di montaggio. Punto. Leggete il DM 19.12.2024.

Io, ad abundantiam, perché sono preciso, ho il certificato e le istruzioni di montaggio Goldschmitt, la fattura di vendita e installazione,  copia della Circolare 69402 2.8.2009, che rientra in vigore per essere decaduta la circolare 30187 12.10.3023,  copia del DM 19.12.2024, copia della Sentenza del Consiglio di Stato che dichiarando CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE ha fatto decadere le due circolari famigerate del 2023: circolari 25981 e 30187 quest'ultima intendeva abrogare la 69402. 


@Giovanni: sarebbe auspicato il tuo pensiero alla luce delle novità.  Grazie. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 02/04/2025 alle 16:32:54
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 02/04/2025 alle: 14:44:44
   
Anto1957 ha scritto:
Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute.
Il MIT ha depositato una memoria al Consiglio di Stato ove ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamente la materia.
Pertanto le suddette circolari non sono più applicabili. Parole del MIT.

   
==============================
   
Molto bene. Ti ringrazio per la chiara spiegazione, in punta di diritto, sulla posizione assunta dalla parte appellante in sede di udienza.

Dalla lettura della sentenza mi era rimasta incomprensibile l'apparente rinuncia della parte appellante alla discussione.

E' possibile avere una foto del periodo, riportato nella memoria, dove il MIT si e' espresso per l'inapplicabilita' delle due circolari del 2023?

Tanto per completare il mio dossier in materia.

Ritengo che, al momento, il quadro normativo sull'utilizzo di portabagagli-portasci-portabici-portamoto possa riassumersi come segue:
porta(1).PNG

Manifesto le mie ampie riserve sul fatto che il Decreto MIT 328/2024 abbia rivisto completamente la materia , posto che detto DM si occupa soltanto dei dispositivi da montare sul gancio di traino.
____________________
p.s. in modifica: il quadro normativo risulta aggiornato in www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/68#4071917

Modificato da TheDevil il 03/04/2025 alle 14:44:44
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 02/04/2025 alle: 15:15:15
   
Anto1957 ha scritto:
Io, ad abbundiatiam, ma perché sono preciso...
   
==============================
   
Sic!
-------------------
p.s.: una lettera b ed una lettera i di troppo e manca una lettera n .
   
 

Modificato da TheDevil il 02/04/2025 alle 15:22:22
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
Come-scegliere-il-camper
2
164k Facebook
342k Instagram
42,6k TikTok
72,6k Youtube
CamperOnLine - Copyright © 1998-2025 - P.Iva 06953990014
Informativa privacy
Loading...

Accedi

Recupera Password
Nuovo utente

Vuoi eliminare il messaggio?

Sottoscrizione

Anteprima

PREFERENZA

Il messaggio è in fase di inserimento.

loading

CamperOnLine

Buongiorno gentile utente,

da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.

Grazie della collaborazione.

Azione eseguita con successo

Azione Fallita

Condividi

Condividi questa pagina con:

O copia il link