In risposta al messaggio di TheDevil del 17/02/2025 alle 15:15:15Grazie mille per il benvenuto, é un piacere partecipare dove ognuno mette le sue competenze anche al servizio degli altri, faró altrettanto.
Maaaxxx ha scritto: ... quella dicitura che ho sul libretto [...] mi autorizza tranquillamente ad andare in giro col portamoto montato? ... é corretto spostare, ogni volta che é montato, la targa dal van al portamoto?============================== Innanzitutto benvenuto nel forum. Assolutamente SI e' la risposta per entrambi i tuoi interrogativi. L'annotazione apposta sulla CdC del tuo camper discende dalla prescritta visita e prova ex art. 78 CdS, ai sensi della circolare MIT prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 che non e' stata oggetto di specifica abrogazione. E, d'altra parte, le disposizioni di detta circolare corrispondono sostanzialmente a quelle di cui alle recenti circolari del 2023, attualmente sospese su ordinanze del Consiglio di Stato. La targa posteriore va sempre collocata sulla parte posteriore di un veicolo che, in presenza di portamoto a sbalzo debitamente trascritto sulla CdC, corrisponde alla parte posteriore del portamoto, alla distanza massima di 6,61 metri dalla parte anteriore.
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/02/2025 alle 16:16:16Nella parte precedente cito il MIT quindi è riferito al MIT... il volete chiarirlo.
Anto1957 ha scritto: ... i Regolamenti [...] sono anche retroattivi o state disponendo solo per le omologazioni R26 future? Volete chiarirlo? ============================== Premesso che non comprendo laconiugazione dei verbi alla seconda persona plurale nella tua replica ad un mio intervento, potremmo toglierci la curiosita' con una lettera indirizzata al Ministero e per conoscenza a qualche testata giornalistica di settore, come dalla seguente bozza. Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Roma alla cortese attenzione del Dott. Francesco LUCIANO' - email: segtecnica.ministro@mit.gov.it Ing. Stefano Fabrizio RIAZZOLA - email: segreteria.dgmot@mit.gov.it e, per conoscenza, alla Redazione QUATTRORUOTE - email: redazione@quattroruote.it Oggetto: Validita' e finalita' del Regolamento ONU n. 26 Il Regolamento ONU n. 26 (Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne) e' uno dei numerosi allegati al trattato internazionale comunemente citato come Convenzione di Ginevra 1958. L'Italia e' parte contraente di detta Convenzione e, dal 17-09-1975, codesto Ministero e' designato quale autorita' di omologazione per l'applicazione del Regolamento in oggetto nel nostro paese. Con circolare prot. 30187 del 12-10-2023, a firma dell'allora Direttore Generale per la Motorizzazione, codesto Ministero ha affermato che il Regolamento UN 26 non costituisce, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entita' tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo. Con decreto n. 328 del 19-12-2024, a firma del Ministro, codesto Ministero ha stabilito le caratteristiche e le modalita' di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, omologate in conformita' al regolamento UNECE n. 26. Risulta evidente il contrasto tra le due affermazioni ed al riguardo codesto Ministero potrebbe valutare l'opportunita' di precisare quale sia, ad oggi, la validita' del Regolamento ONU n. 26 in relazione all'omologazione dei citati dispositivi portabagagli e portasci (nonche' delle antenne radio) come entita' tecniche indipendenti. Inoltre nell'art. 2 del decreto, dopo avere ribadito che la disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portasci omologate in conformita' al regolamento UNECE n. 26..., il comma 3 contiene la sorprendente statuizione per cui le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portasci di cui ai precedenti commi. L'assimilazione tra dispositivi omologati (portabagagli e portasci) e dispositivi NON omologati (portabiciclette), statuita per decreto da codesto Ministero, fa sorgere ovvia questione sulla finalita' dell'omologazione di una entita' tecnica indipendente, come disciplinata nel Regolamento ONU n. 26 dal legislatore internazionale. Anche riguardo all'anzidetta finalita' codesto Ministero potrebbe valutare l'opportunita' di esprimere le proprie considerazioni a chiarimento. Distinti saluti.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/02/2025 alle 09:32:23Buonasera gentilissimi esperti,
Nella parte precedente cito il MIT quindi è riferito al MIT... il volete chiarirlo. Per il resto penso non sia necessaria una richiesta ai destinatari della tua nota. C'è un giudizio in corso al CDS e il 13.3.2025 dovrebbe esserci un chiarimento.
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/03/2025 alle 16:16:16In privato e con chiarezza di identità si. Mi farebbe anche piacere. Sono documenti riservati ai soli costituiti, disponibili solo nel relativo gruppo chiuso Whatsapp. Né sul gruppo WA aperto né sulla pagina FB sono presenti.
Anto1957 ha scritto: ... penso non sia necessaria una richiesta ai destinatari della tua nota. C'è un giudizio in corso al CDS e il 13.3.2025 dovrebbe esserci un chiarimento. ==============================Il 13 marzo c.m. la sezione quinta del Consiglio di Stato ha tenuto l'udienza pubblica, fissata il 14 novembre scorso (n. 04333/2024), per approfondire le questioni sollevate con la presentazione del ricorso n. 07983/2024. Non so se in un'udienza pubblica del CdS siano di pubblica disponibilita' anche i testi dei vari documenti che le parti in causa hanno presentato. In caso positivo ed in attesa di leggere la sentenza emanata al riguardo, mi piacerebbe consultare i seguenti documenti presentati al Consiglio di Stato da parte del MIT: In ogni caso, un ringraziamento per l'attivita' ad-adiuvandum svolta.
In risposta al messaggio di The Beagle del 14/03/2025 alle 17:42:48Sembra che ieri sia stata pronunciata la sentenza.
Buonasera gentilissimi esperti, ieri era il 13 marzo e, secondo quanto detto da voi esperti del settore, ci doveva essere un chiarimento ufficiale. Si è saputo qualcosa? Grazie della vostra cortese disponibilità. Stefano
In risposta al messaggio di The Beagle del 14/03/2025 alle 17:42:48
Buonasera gentilissimi esperti, ieri era il 13 marzo e, secondo quanto detto da voi esperti del settore, ci doveva essere un chiarimento ufficiale. Si è saputo qualcosa? Grazie della vostra cortese disponibilità. Stefano
https://mdp.giustizia-amministr...
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/03/2025 alle 16:16:16che nella pratica cosa vuol dire?
In estrema sintesi, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilita' dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti. La sentenza e' disponibile al link
In risposta al messaggio di feynman del 29/03/2025 alle 17:49:37Cessata materia del contendere.
che nella pratica cosa vuol dire?
https://www.facebook.com/groups...
In risposta al messaggio di Anto1957 del 01/04/2025 alle 07:20:44Buongiorno a tutti,sicuramente mi son perso qualche passaggio,in queste 67 pagine .
Cessata materia del contendere. Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute. Davanti ai TAR e al CdS si impugna un atto di cui si chiede l'annullamento. Il MIT ha depositato una memoria alConsiglio di Stato ove ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamentela materia pertanto le suddette circolari non sono più applicabili. Parole del MIT. Quindi, conseguenzialmente, se l'atto viene meno, il giudizio pure viene meno e viene dichiarato improcedibile. In parole povere, quella sentenza stabilisce che il ricorso è improcedibile perché le circolari non ci sono più. Le circolari sono state sostituite dal DM di dicembre che è il solo che vale, e quindi il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso che chiedeva l'annullamento delle circolari, proprio perché le circolari non esistono più e non possono essere più annullate, con ciò peraltro aderendo alla tesi dell'Avvocatura che ha ripetuto la cosa anche verbalmente in udienza. In pratica un'autotutela. Si voleva l'annullamento delle circolari e questo si è ottenuto. Quindi si è vinto il ricorso, non tanto e non solo per decisione dei giudici, ma anche proprio del Ministero che ha sostituito le circolari (fonte sottordinata) con un DM, che è fonte sopra ordinata rispetto a una circolare. Di conseguenza le regole attuali sono quelle del DM. Per pura logica, essendo la circ. 30187 non applicabile viene meno anche l'abrogazione della circolare 69402 2.8.2009 qualora non si volesse prestare fede al DM. Chi sta dicendo in giro che l'inammissibilità del ricorso comporta la perdita del ricorso e la riattivazione delle due circolari sta dicendo una castroneria grossa ed evidente quanto l'empire state building. E non si spiega il perché, a meno di non fare ricorso ad effetti psicologici di perdita della realtà o dovuti ad effetti di tipo geriatrico. Il gruppo degli aderenti, peraltro, ha manifestato sui suoi social che in caso di ulteriori interventi di segno diverso del MIT o delle FF.OO. interverrà nuovamente per difendere un diritto acquisito sin dalla Circolare 69402 citata. Personalmente invito a valutare seriamente chi si è battuto per questa iniziativa e chi, non comprendendo, è stato inerte o ha addirittura tentato di confondere o ostacolare le cose prima, durante e dopo il percorso amminitrativo con numerosi e improvvidi interventi anche a livello individuale sugli aderenti. Ricorso principale fatto dai produttori che incidentalmente hanno difeso il loro e nostro diritto e da qui l'intervento ad ADIUVANDUM di 163 camperisti in proprio, avulso da coperture associative. Ulteriori e dirette informazioni e documenti li trovate sul Gruppo FB:
In risposta al messaggio di camalca del 01/04/2025 alle 08:42:32Per rispondere credo serva leggere il Tuo certificato.
Buongiorno a tutti,sicuramente mi son perso qualche passaggio,in queste 67 pagine . Domande secche ,alle quali vorrei risposte brevi e precise: esempio 1) ho un portamoto montato anni addietro,non omologato a libretto,ma corredato di certificato rilasciato dalla casa costruttrice, A sono in regola? B Il certificato della casa costruttrice è carta straccia e devo fare collaudo per omologare il tutto? esempio 2) ho sempre il suddetto portamoto montato anni fa ,non omologato a libretto,ma corredato di certificato rilasciato dalla casa costruttrice. Voglio smontarlo da un mezzo,e montarlo su un altro mezzo gemello (stesso tipo,stesso telaio,stesse staffe) A Posso smontarlo e rimontarlo su altro mezzo , ma mi occorre sempre il certificato della casa costruttrice ? B) Lo smonto e rimonto su altro mezzo e faccio il collaudo per omologare il tutto? Chiedo ai più esperti se c'è risposta Grazzie Buona giornata
In risposta al messaggio di masivo del 01/04/2025 alle 09:26:05Autorizzazione E11*74/483*79/488*5139*00
Per rispondere credo serva leggere il Tuo certificato. Comunque: se il portamoto è omologato ECE R26 sei in regola senza trascrizione a libretto, ma non lo puoi spostare su altro camper, poiché viene scritto sul certificatoil numero telaio, probabilmente serve un nuovo certificato. Questo lo so per altre fonti, credo che in pochi abbiano seguito questa discussione, spesso incomprensibile, ai comuni mortali, quindi prendi le mie informazioni con riserva .
In risposta al messaggio di camalca del 01/04/2025 alle 10:19:16Tutte le omologazioni 26R e 483 (le Direttive precedenti) sono in regola. Serve solo avere al seguito l'attestato del nr. di omologazione del "portatutto" del venditore che associa entità tecnica indipendente (il cd portatutto per intenderci) al veicoli e le istruzioni di montaggio. Punto. Leggete il DM 19.12.2024.
Li buttiamo tutti nel ferro vecchio, o c'è possibilità di farli circolare?