In risposta al messaggio di TheDevil del 08/04/2025 alle 15:15:15Ma non è così che è andata. E non eri in udienza.
Faccio un ultimo tentativo per esporre quanto ho compreso dalla lettura della sentenza e poi allargo le braccia. A seguito dell'emanazione del Decreto MIT n. 328/2024 contenente la definizione di nuove procedure, gliappellanti non manifestano interesse alla decisione dei giudici sull'annullamento delle due circolari, che non appare di alcuna utilita' agli stessi. Preso atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti, la parte resistente propone ai giudici di dichiarare l'improcedibilita' dell'appello ai sensi dell’art. 35 co.1 lett.'c' c.p.a. Prima la parte appellante rinuncia alla decisione dei giudici sul richiesto annullamento delle due circolari e poi la parte resistente si adegua alla situazione e chiede di dichiarare l'improcedibilita'. c.p.a. art. 35, comma 1, lettera 'c' Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso [...] improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione...
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/04/2025 alle 15:15:15Prima la parte appellante rinuncia alla decisione dei giudici sul richiesto annullamento delle due circolari ...
Faccio un ultimo tentativo per esporre quanto ho compreso dalla lettura della sentenza e poi allargo le braccia. A seguito dell'emanazione del Decreto MIT n. 328/2024 contenente la definizione di nuove procedure, gliappellanti non manifestano interesse alla decisione dei giudici sull'annullamento delle due circolari, che non appare di alcuna utilita' agli stessi. Preso atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti, la parte resistente propone ai giudici di dichiarare l'improcedibilita' dell'appello ai sensi dell’art. 35 co.1 lett.'c' c.p.a. Prima la parte appellante rinuncia alla decisione dei giudici sul richiesto annullamento delle due circolari e poi la parte resistente si adegua alla situazione e chiede di dichiarare l'improcedibilita'. c.p.a. art. 35, comma 1, lettera 'c' Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso [...] improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione...
In risposta al messaggio di TheDevil del 10/04/2025 alle 00:00:00Se il MIT esce con un documento del genere senza tenere conto di ciò che ha affermato nelle due sue memorie e della conseguente sentenza, su specifica richiesta di parte appellata, scatta un esposto per frode processuale.
Cronologia del quadro normativo vigente in materia di portabagagli, portasci, portabici e portamoto dall'inizio del 2024 19-01-2024: torna in vigore la disciplina previgente, ovvero 4 circolari MIT al link ...28-08-2024: sono ripristinati gli effetti delle due circolari MIT 2023 (25981 e 30187); 25-10-2024: viene chiesta la sospensione delle due circolari MIT 2023; 15-11-2024: viene accordata la sospensione delle due circolari MIT 2023 (hibernate in informatica); 05-02-2025: entra in vigore il Decreto MIT n. 328/2024; 13-03-2025: viene ripristinata la vigenza delle due circolari MIT 2023 con l'avvio dell'udienza in CDS (resume in informatica), escluse le disposizioni non piu' applicabili per incompatibilita' con quelle del Decreto.
In risposta al messaggio di TheDevil del 10/04/2025 alle 00:00:00sul mio certificato c'è scritto che non ha obbligo di aggiornamento carta di circolazione mezzo ,come previsto dalla direttiva 79/488 cee, dalla circolare Ministeriale del 02/09/08 e come da parere del ministero dei trasporti italiano del 29/07/2008.
Cronologia del quadro normativo vigente in materia di portabagagli, portasci, portabici e portamoto dall'inizio del 2024 19-01-2024: torna in vigore la disciplina previgente, ovvero 4 circolari MIT al link ...28-08-2024: sono ripristinati gli effetti delle due circolari MIT 2023 (25981 e 30187); 25-10-2024: viene chiesta la sospensione delle due circolari MIT 2023; 15-11-2024: viene accordata la sospensione delle due circolari MIT 2023 (hibernate in informatica); 05-02-2025: entra in vigore il Decreto MIT n. 328/2024; 13-03-2025: viene ripristinata la vigenza delle due circolari MIT 2023 con l'avvio dell'udienza in CDS (resume in informatica), escluse le disposizioni non piu' applicabili per incompatibilita' con quelle del Decreto.
In risposta al messaggio di camalca del 10/04/2025 alle 08:11:53Sei in regola.
sul mio certificato c'è scritto che non ha obbligo di aggiornamento carta di circolazione mezzo ,come previsto dalla direttiva 79/488 cee, dalla circolare Ministeriale del 02/09/08 e come da parere del ministero dei trasportiitaliano del 29/07/2008. Devo ancora aspettare che decidano, ho sono in regola? Avendo intenzione di cambiare il camper, con un altro dello stesso tipo e stesso telaio, mi conviene cosa dovrei fare? Domanda alla casa costruttrice del porta moto per un altro certificato, o collaudo alla motorizzazione? Altrimenti ci lascio tutto su, e se la sbriga il nuovo proprietario. Grazie in anticipo a chi saprà darmi risposte.
https://www.facebook.com/groups...
In risposta al messaggio di Anto1957 del 10/04/2025 alle 09:23:42Mi spiace,ma per scelta personale,non utilizzo facebook.
Sei in regola. Il MIT ha dichiarato in udienza e con due memorie che le due circolari non sono più applicabili. Se hai un portatutto Goldschmitt come il mio, Top Group in caso di contestazione assume gli oneri dellacausa. Il gruppo dei 163 camperisti non aspetta altro che andare a discutere la questione di fronte ad un Giudice Ordinario e il primo firmatario di un eventuale esposto per frode giudiziaria sono io. Casomai qualcuno te lo contestasse su strada non esitare ad avvisarci siamo il Gruppo FB, iscriviti, devi accettare le regole del gruppo. se qualcuno ti ferma e vuole contestare avvisa. Abbiamo i fondi per una causa pilota o per altre costituzioni in un giudizio amministrativo contro eventuali atti che il MIT volesse emettere in contrasto che le sue dichiarazioni al Consiglio di Stato. Io stesso continuo ad usarlo.
In risposta al messaggio di camalca del 10/04/2025 alle 08:11:53
sul mio certificato c'è scritto che non ha obbligo di aggiornamento carta di circolazione mezzo ,come previsto dalla direttiva 79/488 cee, dalla circolare Ministeriale del 02/09/08 e come da parere del ministero dei trasportiitaliano del 29/07/2008. Devo ancora aspettare che decidano, ho sono in regola? Avendo intenzione di cambiare il camper, con un altro dello stesso tipo e stesso telaio, mi conviene cosa dovrei fare? Domanda alla casa costruttrice del porta moto per un altro certificato, o collaudo alla motorizzazione? Altrimenti ci lascio tutto su, e se la sbriga il nuovo proprietario. Grazie in anticipo a chi saprà darmi risposte.
In risposta al messaggio di TheDevil del 10/04/2025 alle 11:11:11Grazie,se non dovesse risolversi in tempo ,farò in questo modo.
Non ho dimenticato il mio impegno nei tuoi confronti, anche perche' mi hai messo a disposizione un significativo documento riguardo ai portabiciclette che venivano trascritti sulla CdC prima della liberalizzazione dimontaggio. Il mio suggerimento e' di vendere il camper con tutto il portamoto e le sue carte. Compri il nuovo camper ed aspetti che la materia venga definitivamente chiarita nel nuovo Codice della Strada, che dovrebbe essere emanato a fine anno. Tieni presente che, per quanto a mia conoscenza, la circolare del Ministero dell'Interno prot. 31235 del 08-09-2023 e' sempre valida.
In risposta al messaggio di TheDevil del 10/04/2025 alle 11:11:11------------------------------------------------
Non ho dimenticato il mio impegno nei tuoi confronti, anche perche' mi hai messo a disposizione un significativo documento riguardo ai portabiciclette che venivano trascritti sulla CdC prima della liberalizzazione dimontaggio. Il mio suggerimento e' di vendere il camper con tutto il portamoto e le sue carte. Compri il nuovo camper ed aspetti che la materia venga definitivamente chiarita nel nuovo Codice della Strada, che dovrebbe essere emanato a fine anno. Tieni presente che, per quanto a mia conoscenza, la circolare del Ministero dell'Interno prot. 31235 del 08-09-2023 e' sempre valida.
In risposta al messaggio di TheDevil del 10/04/2025 alle 13:13:13Chiarire ... "da più parti" ... in modo da poterle andare ad integrarle. Grazie.
Anto1957 ha scritto: Se il MIT esce con un documento del genere senza tenere conto di ciò che ha affermato nelle due sue memorie... ============================== Ritengo che la parte appellante possa semprechiedere al MIT la conferma in ordine alla concordata abrogazione delle due circolari, in relazione alle notizie - diffuse da piu' parti - riguardanti la relativa attuale vigenza, al netto delle disposizioni concernenti le strutture poggianti sul gancio di traino.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 10/04/2025 alle 13:37:35Scusami Anto1957,è la tua posizione che non ho capito.
Chiarire ... da più parti ... in modo da poterle andare ad integrarle. Grazie.
In risposta al messaggio di camalca del 10/04/2025 alle 15:04:16Non ho altro da aggiungere con riguardo alla tua richiesta. Penso di essere stato chiaro. Mi spiace.
Scusami Anto1957,è la tua posizione che non ho capito. Almeno thedevil è stato chiaro
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/04/2025 alle 22:22:22Buongiorno,
Chorus ha scritto: Generalmente i decreti emessi da un ministero normano nel dettaglio una fattispecie regolata da norma di rango superiore. Per dirla in altro modo, un decreto ministeriale norma nel dettaglio una precedentelegge. ============================== Ritengo che un decreto avente per oggetto: sia privo di legittimazione legislativa, dal momento che l'unica norma esistente al riguardo (art. 61 CdS) limita il montaggio di dette strutture agli autobus, ovvero ai veicoli a motore delle categorie M2 e M3. Poiche' il MIT e' ricorso al comma 6 dell'art. 72 CdS: il decreto n. 328/2024 dovrebbe avere un oggetto che faccia riferimento ai dispositivi supplementari dei veicoli muniti di strutture amovibili portabagagli e portasci in particolari condizioni di montaggio. Mi piacerebbe conoscere la tua opinione, con anticipato ringraziamento.
In risposta al messaggio di chorus del 12/04/2025 alle 14:53:43Concordo nell'essersi perso in tante chiacchiere ,e poche riposte concrete.
Buongiorno, non ti so rispondere per una serie di motivi: (i) ho nozioni giuridiche di base e peraltro alquanto scarse, (ii) la fattispecie non è di mio interesse (ritengo questi accessori pericolosi, tant'è che il mio- utilizzato esclusivamente come portabici - non appena siamo rimasti in due l'ho tolto e venduto), (iii) ho cercato di seguire la discussione di questo thread, ma credo di essermi perso alla decima pagina. Mi spiace, buon proseguimento.
In risposta al messaggio di chorus del 12/04/2025 alle 14:53:43Condivido il tuo pensiero che su un camper da 35q, non bisognerebbe neppure pensarci al portamoto.
Buongiorno, non ti so rispondere per una serie di motivi: (i) ho nozioni giuridiche di base e peraltro alquanto scarse, (ii) la fattispecie non è di mio interesse (ritengo questi accessori pericolosi, tant'è che il mio- utilizzato esclusivamente come portabici - non appena siamo rimasti in due l'ho tolto e venduto), (iii) ho cercato di seguire la discussione di questo thread, ma credo di essermi perso alla decima pagina. Mi spiace, buon proseguimento.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/04/2025 alle 15:16:33forse perché il portamoto nel tuo modus operandi non è contemplato, nel mio si, il mondo è bello perché vario
Condivido il tuo pensiero che su un camper da 35q, non bisognerebbe neppure pensarci al portamoto. Ricordo una circolare che con buon senso diceva che per trasportare una moto ci sono i rimorchi.