In risposta al messaggio di maaaxxx del 08/09/2025 alle 15:16:16certo un sofistico ( 2. fig. Eccessivamente scrupoloso e pedante ) è colui che ha scritto quelle norme luci e il cartello usato solo sul carico sporgente e pure sull elencazione delle luci : una a dx una a sx ...
Sul fatto di stare in sicurezza non c'è dubbio concordo pienamente La mia era una una curiosità.formale quando il portamoto è tutto retratto sporge 25 cm ed essendo il mio van 6100 e il libretto parla di sporgenzamassima 6610. A questo punto se un giorno mi dimentico il cartello in questa configurazione sono in multa? Il problema si pone a metà perché il cartello carichi sporgenti l'ho praticamente fisso...ma mi volevo togliere il dubbio...
In risposta al messaggio di TheDevil del 12/09/2025 alle 02:02:03A vedere al foto "sembra" che abbia una
Anto1957 ha scritto: Gli enti omologatori europei omologano con il 26r portabagagli con sistemi di fissaggio per biciclette e moto o scooter. ============================== Bene. A fronte della tua affermazioneche un portabagagli può essere omologato con sistemi di fissaggio per bici o moto, ti ho chiesto il riferimento normativo dove e' data facolta' di modificare la natura del carico trasportabile su un portabagagli, mediante il ricorso a specifici sistemi di fissaggio. Oppure, aggiungo adesso, dove il legislatore internazionale abbia affermato che i veicoli a due ruote con/senza motore rientrano nel novero dei bagagli, cioe' il carico trasportabile su una entita' tecnica indipendente di tipo portabagagli. Mi rispondi con la constatazione delle omologazioni 26R rilasciate da enti omologatori europei per portabagagli adattabili al trasporto di veicoli a due ruote con/senza motore. Ritengo che, ai sensi della Decisione 97/836/CE, l'Unione Europea debba essere interessata a formulare un'interpretazione autentica sulla natura del carico comunemente indicato come bagagli, il cui trasporto puo' essere effettuato tramite un'entita' tecnica indipendente, definita portabagagli e montata sulla superficie esterna di un veicolo di cat. M1. In particolare, se biciclette-ciclomotori-motocicli possano considerarsi bagagli (EN: luggage, FR: bagages). Molto semplice. Di recente mi e' occorso di vedere il seguente portabagagli (a foggia di gancio non idoneo al traino): e mi piacerebbe sapere dall'autorita' di omologazione dei Paesi Bassi le dimensioni del bagaglio trasportabile su detto dispositivo!
https://www.google.com/search?s...
In risposta al messaggio di TheDevil del 12/09/2025 alle 02:02:03Non sarò certo io a fare una simile richiesta poiché a fronte delle omologazioni rilasciate e notificate a ciascuno stato membro l'ente omologatore di qualunque altro stato membro che ritenga irregolare o pericolosa l'omologazione rilasciata può contestarla proprio in base ai regolamenti vigenti. Scrivi all'ente UCAS italiano (ufficio complicazioni affari semplici) e digli di contestare l'uso del regolamento 26 da parte di almeno 6 stati membri che rilasciano omologazioni tra cui E1 la Germania per oggetti protabagagli e che hanno kit di fissaggio del carico per bici e moto.
Anto1957 ha scritto: Gli enti omologatori europei omologano con il 26r portabagagli con sistemi di fissaggio per biciclette e moto o scooter. ============================== Bene. A fronte della tua affermazioneche un portabagagli può essere omologato con sistemi di fissaggio per bici o moto, ti ho chiesto il riferimento normativo dove e' data facolta' di modificare la natura del carico trasportabile su un portabagagli, mediante il ricorso a specifici sistemi di fissaggio. Oppure, aggiungo adesso, dove il legislatore internazionale abbia affermato che i veicoli a due ruote con/senza motore rientrano nel novero dei bagagli, cioe' il carico trasportabile su una entita' tecnica indipendente di tipo portabagagli. Mi rispondi con la constatazione delle omologazioni 26R rilasciate da enti omologatori europei per portabagagli adattabili al trasporto di veicoli a due ruote con/senza motore. Ritengo che, ai sensi della Decisione 97/836/CE, l'Unione Europea debba essere interessata a formulare un'interpretazione autentica sulla natura del carico comunemente indicato come bagagli, il cui trasporto puo' essere effettuato tramite un'entita' tecnica indipendente, definita portabagagli e montata sulla superficie esterna di un veicolo di cat. M1. In particolare, se biciclette-ciclomotori-motocicli possano considerarsi bagagli (EN: luggage, FR: bagages). Molto semplice. Di recente mi e' occorso di vedere il seguente portabagagli (a foggia di gancio non idoneo al traino): e mi piacerebbe sapere dall'autorita' di omologazione dei Paesi Bassi le dimensioni del bagaglio trasportabile su detto dispositivo!
In risposta al messaggio di TheDevil del 12/09/2025 alle 14:14:14Puoi fare tutto da solo. Vedi messaggio preceente.
Anto1957 ha scritto: Puoi allora procedere a denunciare Peruzzo per questa omologazione 26R. ============================== Ritengo che, sul rilascio di omologazioni 26R sui generis, si debbano interpellarei competenti uffici dell'UE, ai sensi della Decisione 97/836/CE. Ritengo inoltre che, nella tua difesa d'ufficio, tu possa valutare l'opportunita' di evidenziare ai titolari dell'azienda l'improprio utilizzo della marcatura CE: Per l'AGCM, chiunque apponga la marcatura CE su prodotti che non sono soggetti ad essa, presentandoli conformi ad una normativa inesistente, inganna i consumatori ed esercita una concorrenza sleale nei confronti delle aziende europee ed e' quindi penalmente perseguibile.
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/09/2025 alle 19:19:19La procedura ... o di omologazione di entità tecnica indipendente. O è uguale ad oppure. E non citi il passaggio in cui l'entità tecnica indipendente non è più indipendente ma deve essere omologata con il veicolo. Non lo fai, non citi nessun passaggio.
Anto1957 ha scritto: ... il regolamento relativo recita... se un produttore vuole omologare con il veicolo... ma non ha escluso in nessuna parte una omologazione a parte... ==============================Ripeto, con altre parole, le considerazioni che ho gia' espresso il 3 agosto scorso, a cominciare con la definizione di omologazione: Il Regolamento (UE) 2018/858 contiene, assieme agli atti normativi correlati, le prescrizioni tecniche che: - il costruttore deve osservare; - la competente autorita' nazionale deve controllare, ai fini dell'omologazione di un intero veicolo oppure di un singolo dispositivo. Il citato regolamento esclude implicitamente l'omologazione a parte di singoli dispositivi, se per gli stessi non risultano definite le prescrizioni tecniche pertinenti. Una nota pubblicita' suggerisce la sintetica conclusione: NO prescrizioni tecniche, NO omologazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/09/2025 alle 12:12:12Negli allegati era previsto anche il R.26 "sporgenze esterne" con riferimento a veicoli M1. Ad essere fiscali solo dal 5.7.2022 non era più utile per veicoli di Categoria M1 il R26 poiché nell'allegato mancava la X nella relativa colonna ma solo dopo un aggiornamento successivo all'originaria emissione del regolamento 858 che non può quindi valere per le omologazioni rilasciate in precedenza alla modifica. Possiamo discutere della questione ma con una data quella del 5.7.2022 dalla quale la situazione può essere quella che tu indichi. Ex nunc. Ma tutte quelle rilasciate in precedenza sono state fatte salve già con i regolamento 858 e 2144. Fai letture parziali o non cronologiche dei regolamenti. Ti aggiorno sul fatto che in revisione passano cosiddetti "portatutto" anche per camper 42qli in motorizzazione dotati tutti di omologazioni precedenti ai r. 858 e 2144 (26r 74/483 e 74/488).
Anto1957 ha scritto: E di dire in quale regolamento UE è scritto che l'entità DEBBA obbligatoriamente essere oggetto di omologazione insieme al veicolo di cui farà parte citando l'esatta frase del regolamento [1]e nel caso soprattutto a partire da quale data sia applicabile una simile disposizione [2] e se ti risultano escluse le omologazioni di entità rilasciate antecedentemente alla data di applicazione dei nuovi regolamenti. [3] ============================== [1] Regolamento (UE) 2018/858, per discendenza dalle Direttive 1970/156/CEE e 2007/46/CE. Non si tratta comunque di un obbligo, stante la natura opzionale del dispositivo (ovvero per scelta progettuale del costruttore): [2] 1 ottobre 1975. [3] Per quanto a mia conoscenza, ogni omologazione di entita' tecnica indipendente resta valida fino a quando non venga revocata dalla stessa autorita' nazionale che l'ha rilasciata, oppure per superiore decisione dell'UE.
In risposta al messaggio di TheDevil del 16/09/2025 alle 15:55:54Credo la risposta possa dipendere da come farai la domanda (ovvero se e quanto contesto e finalità vorrai inserire nella domanda stessa), in ogni caso la eventuale risposta è sicuramente di rilievo - perché invaliderebbe la regolarità a livello europeo non solo Italiano.
Orme ha scritto: ... sarebbe molto più utile alla discussione sapere, meglio se in parole semplici, se i dispositivi [...] in commercio sono regolari o meno. ============================== Innanzituttoda parte mia grazie per l'intervento e le considerazioni espresse. Secondo la terminologia ufficiale, i citati dispositivi in commercio andrebbero chiamati esclusivamente portabagagli (EN: luggage rack, FR: porte-bagages), come da omologazione 26R richiesta e conseguita. In particolare, come Anto1957 ha sostenuto, i termini portacarichi e portatutto sono solo una deriva italiota. E' ovviamente regolare la commercializzazione di un dispositivo omologato come entita' tecnica indipendente. L'irregolarita' insorge, a mio personale avviso, nel momento in cui un dispositivo omologato di tipo portabagagli venga utilizzato per trasportare un carico differente dai bagagli, secondo la diffusa accezione di quest'ultimo termine. Ma, secondo la classificazione degli utenti introdotta da Salito, faccio parte dei sofistici. Posto che portabagagli e' la denominazione utilizzata dall'UE nelle proprie disposizioni, conto di interpellare presto i competenti uffici dell'UE per appurare se biciclette-ciclomotori-motocicli possano considerarsi bagagli, come ho scritto qualche giorno fa. Spero d'essere riuscito ad esprimermi in parole semplici.
In risposta al messaggio di orme del 16/09/2025 alle 12:09:13Concordo in pieno... ovviamente ringraziando i "duellanti"
@TheDevil e @Anto1957, continuate a disquisire in punta di fioretto, evidentemente con competenza in materia e proprietà di linguaggio, ma da fuori sembra più un duello tra voi a chi ha ragione (o ce l'ha più lungo...)per me, ma credo di essere in buona compagnia, siete comunque di difficile interpretazione, sarebbe molto più utile alla discussione sapere, meglio se in parole semplici, se i dispositivi (chiamiamoli portabici, portamoto, portatutto, come volete...) regolarmente in commercio sono regolari o meno. Continuo comunque a seguirvi attentamente cercando di capirci qualcosa e Vi ringrazio in ogni caso per il vs. prezioso contributo.
In risposta al messaggio di tuzzato del 16/09/2025 alle 16:17:59
Credo la risposta possa dipendere da come farai la domanda (ovvero se e quanto contesto e finalità vorrai inserire nella domanda stessa), in ogni caso la eventuale risposta è sicuramente di rilievo - perché invaliderebbela regolarità a livello europeo non solo Italiano. Personalmente considero tutti i veicoli bagagli qualora non si muovano di moto proprio ma siano trasportati da altro veicolo. Simone