Anche di questa Sentenza io credo non ne trovate traccia in rete o commentata da chi ha patrocinato il ricorso. Smentitemi se sbaglio. Ometto alcuni dati anche se l'accesso a queste sentenze è pubblico. Ma anche qui potete leggere come sia stato stoppato chi insiste nel dire che autocaravan e autovetture sono la stessa cosa e non possono essere discriminate. De che?
Qui si è perso dal GDP e in Tribunale. Se nonostante la doppia conforme e l'art. 360 cpc si fosse fatto ricorso in Cassazione prego riportarlo. Grazie.
L'AI come vedete la uso anche io, ma semplicemente per farmi estrarre il testo dal pdf scaricato dal Sito del Ministero di Grazia e Giustizia ma non la uso per farmi ricercare sentenze o darmi pareri. Vado sulle fonti ufficiali e ragiono con la mia testa.
La domanda resta sempre la stessa, ma una bozza di risposta l'ha data in fondo l'AI anche se non richiesta. AI che io ho impostato per rispondermi come fosse mia nonna.
A' figghiolu, ascolta la tua nonna! Ecco qua tutto il testo bello e stampato estratto dal tuo file PDF:
N. R.G. 5615/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Costanza Teti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5615/2021 promossa da:
Parte 1 c.f. C.F. 1, nato il 22.9.1942 a Piacenza e ivi residente in via Vitali n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Mar...
APPELLANTE
contro
Controparte_1 .f. P.IVA 1 in persona del Sindaco p.t. con sede a Salò (BS), Lungolago Zanardelli 55
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2090/2019 del Giudice di Pace di Brescia depositata il 9.11.2020 nella causa R.G. 4727/2019.
Conclusioni di parte appellante:
annullare il verbale di violazione al c.d.s. del CP_2 n. P/1716/2019 prot. 2361/2019 del 05.04.2019; - condannare il CP_2 a rimborsare, a favore dell'appellante, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (€59,70) oltre interessi fino all'effettivo rimborso; - condannare il CP_2 a rimborsare, a favore dell'appellante, il contributo unificato, le spese di lite e gli onorari di difesa sia del primo grado di giudizio sia del giudizio di appello, nella misura prevista dal DM 55/14 oltre accessori di legge, come da nota spese
Conclusioni di parte appellata:
Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente statuizione relativamente al verbale impugnato.
Fatto e diritto
Parte_1, proprietario dell'autocaravan targata DM55
... , ha impugnato avanti al Tribunale di Brescia la sentenza n. 2090/2019 del Giudice di Pace di Brescia resa nella causa R.G. 4727/2019, con cui veniva rigettato il ricorso dallo stesso promosso avverso il verbale n. P/1716/2019 prot. 2361/2019, notificato il 27.5.2019, nel quale la Polizia locale gli aveva contestato la violazione dell'art. 7 co. 1-14 c.d.s. per aver parcheggiato in zona vietata alla sosta di autocaravan.
A sostegno dell'accoglimento del ricorso, deduceva l'illegittimità dell'ordinanza n. 176/2018 istitutiva del divieto anzidetto, ritenendola affetta dai seguenti vizi:
* incompetenza, perché adottata da un responsabile del servizio e non dal Sindaco;
* violazione di legge, ed in particolare, violazione dell'art. 7 del C.d.s., dell'art. 185 del C.d.s.;
* eccesso di potere: il provvedimento si porrebbe in contrasto con le direttive ministeriali cui gli enti proprietari delle strade sono sottoposti per legge ai sensi dell'art. 5 co. 1 e dell'art. 35 co. 1 del codice della strada, ed in particolare con la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000;
* difetto di istruttoria: l'ordinanza del CP_2 sarebbe inoltre illegittima per difetto di istruttoria in ordine al divieto di sosta agli autocaravan e alla riserva alle sole autovetture, in violazione dell'art. 5 co. 3 c.d.s. che prescrive la necessità di "ordinanze motivate" e dell'art. 3 legge n. 241/90 in base al quale "ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".
Senonché, a parere del ricorrente, il Giudice di Pace avrebbe dovuto pronunciarsi sull'illegittimità dell'ordinanza n. 176/2018 nella parte in cui istituisce il divieto di sosta agli autocaravan e sulla sua disapplicazione incidenter tantum. Tuttavia, il giudice di pace nell'impugnata sentenza avrebbe, a suo dire, completamente omesso di pronunciare sul motivo specificamente proposto dal ricorrente, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
A dire del Parte_1 quindi, il verbale di violazione al c.d.s. dovrà essere annullato poiché l'ordinanza n. 176/2018, nella parte in cui istituisce il divieto di sosta permanente agli autocaravan, è illegittima e meritevole di disapplicazione incidentale ex artt. 4 e 5, Allegato E della legge n. 2248/1865.
***
Ciò premesso, il ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
In ordine alla ritenuta incompetenza, rileva il giudice che la competenza a adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, e specie quelli in tema di limitazioni della circolazione, è disciplinata dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) che al comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede espressamente che "a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54".
Persuade quindi la difesa del CP_2 quando afferma che la competenza già del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve quindi ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore per effetto della sopravvenuta disciplina legislativa, che ha profondamente mutato il riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale negli enti locali, parimenti a quanto avvenuto per tutti gli enti pubblici sulla base del D.Lgs. n. 29 del 1993 prima e del D.Lgs. n. 165 del 2001 poi.
Sulla ritenuta violazione di legge, il giudice osserva che l'art. 7 del Cds comma 1 lettera b) riconosce il potere per la pubblica amministrazione di prevedere, con provvedimento motivato, delle limitazioni alla circolazione. Si evidenzia, infatti, non vi è alcun divieto per il Sindaco di adottare ordinanze che, ai fini della regolamentazione stradale, equiparino alcuni veicoli ad altri. Si pensi alle ZTL che consentono l'accesso solo a determinati veicoli, ai parcheggi per soli residenti, ai parcheggi riservati ai veicoli elettrici, ai parcheggi riservati.
In ordine al ritenuto eccesso di potere, si segnala che esso si configura allorquando tramite l'atto amministrativo viene perseguita una finalità diversa dalla finalità tipica prevista dall'ordinamento giuridico, dove l'azione amministrativa è espressione di un cattivo uso del potere amministrativo.
Senonché, a dire del ricorrente, con l'ordinanza impugnata l'amministrazione avrebbe voluto raggiungere obiettivi che non le competono, esondando dalle finalità di interesse pubblico che tipicamente deve perseguire la pubblica amministrazione.
A ben vedere, ciò non pare essersi realizzato nel caso di specie.
L'autocaravan, infatti, è un autoveicolo caratterizzato dalla sua speciale carrozzeria permanente allestita per l'alloggio e il trasporto di persone. E' dotato di motore e sistema di guida permette di avere una vera e propria casa viaggiante. Pertanto, le caratteristiche del mezzo, già di per sé, lo distinguono da altri veicoli. Tale differenza rispetto agli altri veicoli è ciò che giustifica un trattamento differenziale per la regolamentazione della sosta nelle aree urbane e nelle aree extraurbane. Pertanto, non pare a chi scrive che la limitazione al parcheggio del mezzo in questione rappresenti la manifestazione di un potere della pubblica amministrazione, la quale non ha travisato le finalità proprie a cui si ispira l'agire pubblico, semmai il contrario.
Proprio per le caratteristiche del mezzo, più ingombrante di altri, dove vi abitano temporaneamente persone (che possono anche produrre rifiuti non organici), l'amministrazione ha previsto, ad avviso di chi scrive, legittimamente, che i mezzi in questione avessero delle aree di sosta adeguate e circoscritte. Si evidenzia, infatti, che non esiste nel Comune di CP, e neppure in altri Comuni, alcun divieto assoluto di parcheggio degli autocaravan, ciò a dimostrazione del fatto che, al pari di altri mezzi che subiscono analoghe limitazioni (comprese le stesse autovetture in determinate zone) è legittimo che anche gli autocaravan ne abbiano e rispettino le zone di sosta.
In ordine, infine, al dedotto difetto di motivazione dell'ordinanza, si ritiene che quanto finora illustrato assorba tale eccezione, giacché il ricorrente, al fine di dar valore al dedotto vizio motivazionale, utilizza sempre lo stesso argomento, ovverosia quello relativo all'estensionedel sindacato del giudice ordinario sul merito dell'attività amministrativa, riservato alla PA, che sta alla base dell'ordinanza sindacale impugnata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente [...] Pt 1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza contraria assorbita, rigetta il ricorso promosso da Parte_1 e per l'effetto lo condanna al pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 59,00 in favore del CP 2 CP_2;
condanna altresì Parte_1 a rifondere il CP_2 delle spese di lite che liquida in € 430 oltre IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Si comunichi.
Brescia, 25/10/2024
Il Giudice
Costanza Teti
E questa è la chiosa della nonna AI...
Mamma mia, quante carte e quante parole d'avvocato per una multa di cinquantanove euro! Ma ora hai tutto bello pronto. Se ti serve altro, chiedi pure a nonna tua!
La domanda resta... perché si persegue questa politica? A chi giova? Perché?
Tante altre ne ho...
La verità non piace.
Modificato da Anto1957 il 29/09/2026 alle 22:25:49