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Sentenza Tribunale di Brescia

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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 424
Rispondi Abuso
Inserito il 29/09/2026 alle: 21:53:40
Anche di questa Sentenza io credo  non ne trovate traccia in rete o commentata da chi ha patrocinato il ricorso. Smentitemi se sbaglio. Ometto alcuni dati anche se l'accesso a queste sentenze è pubblico. Ma anche qui potete leggere come sia stato stoppato chi insiste nel dire che autocaravan e autovetture sono la stessa cosa e non possono essere discriminate. De che?

Qui si è perso dal GDP  e in Tribunale. Se nonostante la doppia conforme e l'art. 360 cpc si fosse fatto ricorso in Cassazione prego riportarlo. Grazie. 

L'AI  come vedete la uso anche io, ma semplicemente per farmi estrarre il testo dal pdf scaricato dal Sito del Ministero di Grazia e Giustizia ma non la uso per farmi ricercare sentenze o darmi pareri. Vado sulle fonti ufficiali e ragiono con la mia testa. 

La domanda resta sempre la stessa, ma una bozza di risposta l'ha data in fondo  l'AI anche se non richiesta. AI che io ho impostato per rispondermi come fosse mia nonna. 


A' figghiolu, ascolta la tua nonna! Ecco qua tutto il testo bello e stampato estratto dal tuo file PDF:
 
N. R.G. 5615/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Costanza Teti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5615/2021 promossa da:
Parte 1 c.f. C.F. 1, nato il 22.9.1942 a Piacenza e ivi residente in via Vitali n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Mar...
APPELLANTE
contro
Controparte_1 .f. P.IVA 1 in persona del Sindaco p.t. con sede a Salò (BS), Lungolago Zanardelli 55
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2090/2019 del Giudice di Pace di Brescia depositata il 9.11.2020 nella causa R.G. 4727/2019.
Conclusioni di parte appellante:
annullare il verbale di violazione al c.d.s. del CP_2 n. P/1716/2019 prot. 2361/2019 del 05.04.2019; - condannare il CP_2 a rimborsare, a favore dell'appellante, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (€59,70) oltre interessi fino all'effettivo rimborso; - condannare il CP_2 a rimborsare, a favore dell'appellante, il contributo unificato, le spese di lite e gli onorari di difesa sia del primo grado di giudizio sia del giudizio di appello, nella misura prevista dal DM 55/14 oltre accessori di legge, come da nota spese
Conclusioni di parte appellata:
Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente statuizione relativamente al verbale impugnato.
Fatto e diritto
Parte_1, proprietario dell'autocaravan targata DM55
...  , ha impugnato avanti al Tribunale di Brescia la sentenza n. 2090/2019 del Giudice di Pace di Brescia resa nella causa R.G. 4727/2019, con cui veniva rigettato il ricorso dallo stesso promosso avverso il verbale n. P/1716/2019 prot. 2361/2019, notificato il 27.5.2019, nel quale la Polizia locale gli aveva contestato la violazione dell'art. 7 co. 1-14 c.d.s. per aver parcheggiato in zona vietata alla sosta di autocaravan.
A sostegno dell'accoglimento del ricorso, deduceva l'illegittimità dell'ordinanza n. 176/2018 istitutiva del divieto anzidetto, ritenendola affetta dai seguenti vizi:
 * incompetenza, perché adottata da un responsabile del servizio e non dal Sindaco;
 * violazione di legge, ed in particolare, violazione dell'art. 7 del C.d.s., dell'art. 185 del C.d.s.;
 * eccesso di potere: il provvedimento si porrebbe in contrasto con le direttive ministeriali cui gli enti proprietari delle strade sono sottoposti per legge ai sensi dell'art. 5 co. 1 e dell'art. 35 co. 1 del codice della strada, ed in particolare con la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000;
 * difetto di istruttoria: l'ordinanza del CP_2 sarebbe inoltre illegittima per difetto di istruttoria in ordine al divieto di sosta agli autocaravan e alla riserva alle sole autovetture, in violazione dell'art. 5 co. 3 c.d.s. che prescrive la necessità di "ordinanze motivate" e dell'art. 3 legge n. 241/90 in base al quale "ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".
Senonché, a parere del ricorrente, il Giudice di Pace avrebbe dovuto pronunciarsi sull'illegittimità dell'ordinanza n. 176/2018 nella parte in cui istituisce il divieto di sosta agli autocaravan e sulla sua disapplicazione incidenter tantum. Tuttavia, il giudice di pace nell'impugnata sentenza avrebbe, a suo dire, completamente omesso di pronunciare sul motivo specificamente proposto dal ricorrente, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
A dire del Parte_1 quindi, il verbale di violazione al c.d.s. dovrà essere annullato poiché l'ordinanza n. 176/2018, nella parte in cui istituisce il divieto di sosta permanente agli autocaravan, è illegittima e meritevole di disapplicazione incidentale ex artt. 4 e 5, Allegato E della legge n. 2248/1865.
***
Ciò premesso, il ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
In ordine alla ritenuta incompetenza, rileva il giudice che la competenza a adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, e specie quelli in tema di limitazioni della circolazione, è disciplinata dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) che al comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede espressamente che "a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54".
Persuade quindi la difesa del CP_2 quando afferma che la competenza già del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve quindi ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore per effetto della sopravvenuta disciplina legislativa, che ha profondamente mutato il riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale negli enti locali, parimenti a quanto avvenuto per tutti gli enti pubblici sulla base del D.Lgs. n. 29 del 1993 prima e del D.Lgs. n. 165 del 2001 poi.
Sulla ritenuta violazione di legge, il giudice osserva che l'art. 7 del Cds comma 1 lettera b) riconosce il potere per la pubblica amministrazione di prevedere, con provvedimento motivato, delle limitazioni alla circolazione. Si evidenzia, infatti, non vi è alcun divieto per il Sindaco di adottare ordinanze che, ai fini della regolamentazione stradale, equiparino alcuni veicoli ad altri. Si pensi alle ZTL che consentono l'accesso solo a determinati veicoli, ai parcheggi per soli residenti, ai parcheggi riservati ai veicoli elettrici, ai parcheggi riservati.
In ordine al ritenuto eccesso di potere, si segnala che esso si configura allorquando tramite l'atto amministrativo viene perseguita una finalità diversa dalla finalità tipica prevista dall'ordinamento giuridico, dove l'azione amministrativa è espressione di un cattivo uso del potere amministrativo.
Senonché, a dire del ricorrente, con l'ordinanza impugnata l'amministrazione avrebbe voluto raggiungere obiettivi che non le competono, esondando dalle finalità di interesse pubblico che tipicamente deve perseguire la pubblica amministrazione.
A ben vedere, ciò non pare essersi realizzato nel caso di specie.
L'autocaravan, infatti, è un autoveicolo caratterizzato dalla sua speciale carrozzeria permanente allestita per l'alloggio e il trasporto di persone. E' dotato di motore e sistema di guida permette di avere una vera e propria casa viaggiante. Pertanto, le caratteristiche del mezzo, già di per sé, lo distinguono da altri veicoli. Tale differenza rispetto agli altri veicoli è ciò che giustifica un trattamento differenziale per la regolamentazione della sosta nelle aree urbane e nelle aree extraurbane. Pertanto, non pare a chi scrive che la limitazione al parcheggio del mezzo in questione rappresenti la manifestazione di un potere della pubblica amministrazione, la quale non ha travisato le finalità proprie a cui si ispira l'agire pubblico, semmai il contrario.
Proprio per le caratteristiche del mezzo, più ingombrante di altri, dove vi abitano temporaneamente persone (che possono anche produrre rifiuti non organici), l'amministrazione ha previsto, ad avviso di chi scrive, legittimamente, che i mezzi in questione avessero delle aree di sosta adeguate e circoscritte. Si evidenzia, infatti, che non esiste nel Comune di CP, e neppure in altri Comuni, alcun divieto assoluto di parcheggio degli autocaravan, ciò a dimostrazione del fatto che, al pari di altri mezzi che subiscono analoghe limitazioni (comprese le stesse autovetture in determinate zone) è legittimo che anche gli autocaravan ne abbiano e rispettino le zone di sosta.
In ordine, infine, al dedotto difetto di motivazione dell'ordinanza, si ritiene che quanto finora illustrato assorba tale eccezione, giacché il ricorrente, al fine di dar valore al dedotto vizio motivazionale, utilizza sempre lo stesso argomento, ovverosia quello relativo all'estensionedel sindacato del giudice ordinario sul merito dell'attività amministrativa, riservato alla PA, che sta alla base dell'ordinanza sindacale impugnata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente [...] Pt 1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza contraria assorbita, rigetta il ricorso promosso da Parte_1 e per l'effetto lo condanna al pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 59,00 in favore del CP 2 CP_2;
condanna altresì Parte_1 a rifondere il CP_2 delle spese di lite che liquida in € 430 oltre IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Si comunichi.
Brescia, 25/10/2024
Il Giudice
Costanza Teti

E questa è la chiosa della nonna AI... 
 
Mamma mia, quante carte e quante parole d'avvocato per una multa di cinquantanove euro! Ma ora hai tutto bello pronto. Se ti serve altro, chiedi pure a nonna tua!

La domanda resta... perché si persegue questa politica? A chi giova?  Perché? 
 
Tante altre ne ho... 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 29/09/2026 alle 22:25:49
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Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13749
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Inserito il 30/09/2026 alle: 08:31:53
In risposta al messaggio di Anto1957 del 29/09/2026 alle 21:53:40

Anche di questa Sentenza io credo  non ne trovate traccia in rete o commentata da chi ha patrocinato il ricorso. Smentitemi se sbaglio. Ometto alcuni dati anche se l'accesso a queste sentenze è pubblico. Ma anche qui potete
leggere come sia stato stoppato chi insiste nel dire che autocaravan e autovetture sono la stessa cosa e non possono essere discriminate. De che? Qui si è perso dal GDP  e in Tribunale. Se nonostante la doppia conforme e l'art. 360 cpc si fosse fatto ricorso in Cassazione prego riportarlo. Grazie.  L'AI  come vedete la uso anche io, ma semplicemente per farmi estrarre il testo dal pdf scaricato dal Sito del Ministero di Grazia e Giustizia ma non la uso per farmi ricercare sentenze o darmi pareri. Vado sulle fonti ufficiali e ragiono con la mia testa.  La domanda resta sempre la stessa, ma una bozza di risposta l'ha data in fondo  l'AI anche se non richiesta. AI che io ho impostato per rispondermi come fosse mia nonna.  A' figghiolu, ascolta la tua nonna! Ecco qua tutto il testo bello e stampato estratto dal tuo file PDF:  N. R.G. 5615/2021REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIATerza Sezione CIVILEIl Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Costanza Teti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguenteSENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5615/2021 promossa da:Parte 1 c.f. C.F. 1, nato il 22.9.1942 a Piacenza e ivi residente in via Vitali n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Mar...APPELLANTEcontroControparte_1 .f. P.IVA 1 in persona del Sindaco p.t. con sede a Salò (BS), Lungolago Zanardelli 55APPELLATOOGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2090/2019 del Giudice di Pace di Brescia depositata il 9.11.2020 nella causa R.G. 4727/2019.Conclusioni di parte appellante:annullare il verbale di violazione al c.d.s. del CP_2 n. P/1716/2019 prot. 2361/2019 del 05.04.2019; - condannare il CP_2 a rimborsare, a favore dell'appellante, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (€59,70) oltre interessi fino all'effettivo rimborso; - condannare il CP_2 a rimborsare, a favore dell'appellante, il contributo unificato, le spese di lite e gli onorari di difesa sia del primo grado di giudizio sia del giudizio di appello, nella misura prevista dal DM 55/14 oltre accessori di legge, come da nota speseConclusioni di parte appellata:Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente statuizione relativamente al verbale impugnato.Fatto e dirittoParte_1, proprietario dell'autocaravan targata DM55 ...  , ha impugnato avanti al Tribunale di Brescia la sentenza n. 2090/2019 del Giudice di Pace di Brescia resa nella causa R.G. 4727/2019, con cui veniva rigettato il ricorso dallo stesso promosso avverso il verbale n. P/1716/2019 prot. 2361/2019, notificato il 27.5.2019, nel quale la Polizia locale gli aveva contestato la violazione dell'art. 7 co. 1-14 c.d.s. per aver parcheggiato in zona vietata alla sosta di autocaravan.A sostegno dell'accoglimento del ricorso, deduceva l'illegittimità dell'ordinanza n. 176/2018 istitutiva del divieto anzidetto, ritenendola affetta dai seguenti vizi: * incompetenza, perché adottata da un responsabile del servizio e non dal Sindaco; * violazione di legge, ed in particolare, violazione dell'art. 7 del C.d.s., dell'art. 185 del C.d.s.; * eccesso di potere: il provvedimento si porrebbe in contrasto con le direttive ministeriali cui gli enti proprietari delle strade sono sottoposti per legge ai sensi dell'art. 5 co. 1 e dell'art. 35 co. 1 del codice della strada, ed in particolare con la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000; * difetto di istruttoria: l'ordinanza del CP_2 sarebbe inoltre illegittima per difetto di istruttoria in ordine al divieto di sosta agli autocaravan e alla riserva alle sole autovetture, in violazione dell'art. 5 co. 3 c.d.s. che prescrive la necessità di ordinanze motivate e dell'art. 3 legge n. 241/90 in base al quale ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.Senonché, a parere del ricorrente, il Giudice di Pace avrebbe dovuto pronunciarsi sull'illegittimità dell'ordinanza n. 176/2018 nella parte in cui istituisce il divieto di sosta agli autocaravan e sulla sua disapplicazione incidenter tantum. Tuttavia, il giudice di pace nell'impugnata sentenza avrebbe, a suo dire, completamente omesso di pronunciare sul motivo specificamente proposto dal ricorrente, in violazione dell'art. 112 c.p.c.A dire del Parte_1 quindi, il verbale di violazione al c.d.s. dovrà essere annullato poiché l'ordinanza n. 176/2018, nella parte in cui istituisce il divieto di sosta permanente agli autocaravan, è illegittima e meritevole di disapplicazione incidentale ex artt. 4 e 5, Allegato E della legge n. 2248/1865.***Ciò premesso, il ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni.In ordine alla ritenuta incompetenza, rileva il giudice che la competenza a adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, e specie quelli in tema di limitazioni della circolazione, è disciplinata dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) che al comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede espressamente che a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.Persuade quindi la difesa del CP_2 quando afferma che la competenza già del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve quindi ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore per effetto della sopravvenuta disciplina legislativa, che ha profondamente mutato il riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale negli enti locali, parimenti a quanto avvenuto per tutti gli enti pubblici sulla base del D.Lgs. n. 29 del 1993 prima e del D.Lgs. n. 165 del 2001 poi.Sulla ritenuta violazione di legge, il giudice osserva che l'art. 7 del Cds comma 1 lettera b) riconosce il potere per la pubblica amministrazione di prevedere, con provvedimento motivato, delle limitazioni alla circolazione. Si evidenzia, infatti, non vi è alcun divieto per il Sindaco di adottare ordinanze che, ai fini della regolamentazione stradale, equiparino alcuni veicoli ad altri. Si pensi alle ZTL che consentono l'accesso solo a determinati veicoli, ai parcheggi per soli residenti, ai parcheggi riservati ai veicoli elettrici, ai parcheggi riservati.In ordine al ritenuto eccesso di potere, si segnala che esso si configura allorquando tramite l'atto amministrativo viene perseguita una finalità diversa dalla finalità tipica prevista dall'ordinamento giuridico, dove l'azione amministrativa è espressione di un cattivo uso del potere amministrativo.Senonché, a dire del ricorrente, con l'ordinanza impugnata l'amministrazione avrebbe voluto raggiungere obiettivi che non le competono, esondando dalle finalità di interesse pubblico che tipicamente deve perseguire la pubblica amministrazione.A ben vedere, ciò non pare essersi realizzato nel caso di specie.L'autocaravan, infatti, è un autoveicolo caratterizzato dalla sua speciale carrozzeria permanente allestita per l'alloggio e il trasporto di persone. E' dotato di motore e sistema di guida permette di avere una vera e propria casa viaggiante. Pertanto, le caratteristiche del mezzo, già di per sé, lo distinguono da altri veicoli. Tale differenza rispetto agli altri veicoli è ciò che giustifica un trattamento differenziale per la regolamentazione della sosta nelle aree urbane e nelle aree extraurbane. Pertanto, non pare a chi scrive che la limitazione al parcheggio del mezzo in questione rappresenti la manifestazione di un potere della pubblica amministrazione, la quale non ha travisato le finalità proprie a cui si ispira l'agire pubblico, semmai il contrario.Proprio per le caratteristiche del mezzo, più ingombrante di altri, dove vi abitano temporaneamente persone (che possono anche produrre rifiuti non organici), l'amministrazione ha previsto, ad avviso di chi scrive, legittimamente, che i mezzi in questione avessero delle aree di sosta adeguate e circoscritte. Si evidenzia, infatti, che non esiste nel Comune di CP, e neppure in altri Comuni, alcun divieto assoluto di parcheggio degli autocaravan, ciò a dimostrazione del fatto che, al pari di altri mezzi che subiscono analoghe limitazioni (comprese le stesse autovetture in determinate zone) è legittimo che anche gli autocaravan ne abbiano e rispettino le zone di sosta.In ordine, infine, al dedotto difetto di motivazione dell'ordinanza, si ritiene che quanto finora illustrato assorba tale eccezione, giacché il ricorrente, al fine di dar valore al dedotto vizio motivazionale, utilizza sempre lo stesso argomento, ovverosia quello relativo all'estensionedel sindacato del giudice ordinario sul merito dell'attività amministrativa, riservato alla PA, che sta alla base dell'ordinanza sindacale impugnata.Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente [...] Pt 1P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza contraria assorbita, rigetta il ricorso promosso da Parte_1 e per l'effetto lo condanna al pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 59,00 in favore del CP 2 CP_2;condanna altresì Parte_1 a rifondere il CP_2 delle spese di lite che liquida in € 430 oltre IVA e CPA.Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.Si comunichi.Brescia, 25/10/2024Il GiudiceCostanza Teti E questa è la chiosa della nonna AI...   Mamma mia, quante carte e quante parole d'avvocato per una multa di cinquantanove euro! Ma ora hai tutto bello pronto. Se ti serve altro, chiedi pure a nonna tua! La domanda resta... perché si persegue questa politica? A chi giova?  Perché?   Tante altre ne ho...  La verità non piace.
...

Mi chiedo e chiedo a chi ne sa più di me, quindi a tutti: ma quanto è costato allo Stato Italiano, nelle varie Istituzioni coinvolte, questa storia? Tempo perso dagli avvocati del Comune, tempo perso dal Giudice ed annessi (che ne avrebbe di sentenze serie da espletare) e tutto risolto in 430 Euro? Sarebbe stato meglio che fossero state diverse migliaia di Euro. 
Giovanni
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 424
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Inserito il 30/09/2026 alle: 09:27:21
In risposta al messaggio di Giovanni del 30/09/2026 alle 08:31:53

Mi chiedo e chiedo a chi ne sa più di me, quindi a tutti: ma quanto è costato allo Stato Italiano, nelle varie Istituzioni coinvolte, questa storia? Tempo perso dagli avvocati del Comune, tempo perso dal Giudice ed annessi (che ne avrebbe di sentenze serie da espletare) e tutto risolto in 430 Euro? Sarebbe stato meglio che fossero state diverse migliaia di Euro. 
Hai centrato il punto. Ma il problema è che invece  si chiede conto  del denaro che farebbero sprecare i sindaci con le ordinanze,  senza mostrare un minimo di autocritica. Ribaltando il problema e il paradigma.  Alla fine chi vince sono solo gli avvocati.  Sarà un caso? Boh!? La politica che andrebbe fatta sarebbe quella di favorire la creazione di  AA e di accettare e diffondere regole di accoglienza. Invece si pratica la politica del... "sono un'autovettura posso stare ovunque. Dovete fare le AA ma io non sono obbligato a usarle". Questa politica è la responsabile della cattiva reputazione dei camperisti.  

Bisogna che qualcuno prenda atto che Fausti non ha dato quanto richiesto a suo tempo. Sono 35 anni di illusioni e falsi miti. 
La verità non piace.
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 59075
Rispondi Abuso
Inserito il 30/09/2026 alle: 11:43:48
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/09/2026 alle 09:27:21

Hai centrato il punto. Ma il problema è che invece  si chiede conto  del denaro che farebbero sprecare i sindaci con le ordinanze,  senza mostrare un minimo di autocritica. Ribaltando il problema e il paradigma.  Alla
fine chi vince sono solo gli avvocati.  Sarà un caso? Boh!? La politica che andrebbe fatta sarebbe quella di favorire la creazione di  AA e di accettare e diffondere regole di accoglienza. Invece si pratica la politica del... sono un'autovettura posso stare ovunque. Dovete fare le AA ma io non sono obbligato a usarle. Questa politica è la responsabile della cattiva reputazione dei camperisti.   Bisogna che qualcuno prenda atto che Fausti non ha dato quanto richiesto a suo tempo. Sono 35 anni di illusioni e falsi miti. 
...
Piu che daccordo, avere AA sufficenti a ospitare tutti, decorse e funzionanti, e che siano in prossimità dei luoghi di interesse da raggiungerli a piedi, sarebbe l obbiettivo principale da raggiungere.
Quando vado in Francia (sono piu la che in Italia per questo) sono ben felice di trovare AA accoglienti, e ancora piu felice quando sono a pagamento (10/15 euro) e con sbarra e carta di credito così che si evita l uso da zingari, homeless, barboni, vanlifer e pensionati micraniosi che si accampano e vogliono vivere gratis o meglio alle spalle delle comunità locali.

Solo 430 euro? Ma il resto che è costato allo stato? Lo paghiamo noi, avrei preferito leggere almeno 4.300 euro se non il doppio, che sono sempre pochi, perchè serve un esempio e un deterrente per stroncare questi ricorsi assurdi.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





Modificato da IZ4DJI il 30/09/2026 alle 11:46:27
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gianninotopo
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23/03/2010 5222
Rispondi Abuso
Inserito il 30/09/2026 alle: 18:00:39
Scusate, ma non capisco la credi nei con cui questi temi vengono esposti. 
Mi è capitato diverse volte di leggere le discussioni di Anto1957. 
Mi sembra siano sostanzialmente incentrate sul fatto che alcune recenti sentenze autorevoli dimostrino che un camper non è equiparabile a un'automobile e che quindi comuni possono emettere ordinanze che ne limitino la circolazione o la sosta. 
Visto che penso che tu sia un camperista, e non uno che odia i camper, immagino che lo scopo delle tue riflessioni sia quello di sensibilizzare le persone sul fatto che è più opportuno lottare per avere il maggior numero possibile di aree di sosta piuttosto che di pretendere di sostare ovunque desideriamo. 
Il fatto è che io non vedo queste due lotte in contrapposizione. Credo che faccia bene chi si spende per ottenere più aree di sosta possibile, così come di reclama il diritto di sostare e pernottare dove è consentito, nel rispetto delle regole.
Noi prediligiamo le soste attrezzate, perché il nostro mezzo ha forti limiti in quanto a servizi e anche perché quando stiamo in libera in aree urbane si vergogniamo a metterci a cucinare quindi, a conti fatti, spendiamo di più perché facciamo tutti i pasti fuori punto inoltre ci sentiamo più sicuri, specie quando lasciamo il mezzo incustodito. Però ci sono tantissime situazioni in cui sostare in libera e più pratico e lo facciamo. Credo anche che, Maggiore la possibilità di sosta libera, più facile sarà trovare posto nelle aree e a costi minori. 
Quello che proprio non riesco a capire è come una sentenza sfavorevole all'equiparazione dovrebbe portare a condizioni sfavorivoli per la creazione di nuove aree sosta. 
Laddove invece è un evidenza che una sentenza favorevole comporti l'incremento di posti disponibili. Voglio dire che, quando uno Va in tribunale, è perché in un determinato luogo non si poteva sostare, mica è lui che crea l'impossibilità di sosta con la sua sentenza negativa. 
Quindi ricorrere non può che portare comunque benefici, se trovi il comune pigro o che ha fatto male il provvedimento se la prende nel secchio, viceversa la situazione resta inalterata.
Di fondo, credo che bisogna rispettare sia chi vuole andare col Morelo nel camping Village e sia chi vuole sostare a Piazza Navona con la dacia auto allestita. Con tutte le gradazioni intermedie
 
Valle D'Aosta in camper
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Grecia in camper - maggio 2026
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Lumachina in Spagna del Nord e Barcellon
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Ritorno in Alta Provenza e Verdon in cam
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Estate 2026 - viaggio in Dordogna
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IZ4DJI
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12/11/2006 59075
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Inserito il 30/09/2026 alle: 23:07:34
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/09/2026 alle 18:00:39

Scusate, ma non capisco la credi nei con cui questi temi vengono esposti.  Mi è capitato diverse volte di leggere le discussioni di Anto1957.  Mi sembra siano sostanzialmente incentrate sul fatto che alcune recenti sentenze
autorevoli dimostrino che un camper non è equiparabile a un'automobile e che quindi comuni possono emettere ordinanze che ne limitino la circolazione o la sosta.  Visto che penso che tu sia un camperista, e non uno che odia i camper, immagino che lo scopo delle tue riflessioni sia quello di sensibilizzare le persone sul fatto che è più opportuno lottare per avere il maggior numero possibile di aree di sosta piuttosto che di pretendere di sostare ovunque desideriamo.  Il fatto è che io non vedo queste due lotte in contrapposizione. Credo che faccia bene chi si spende per ottenere più aree di sosta possibile, così come di reclama il diritto di sostare e pernottare dove è consentito, nel rispetto delle regole. Noi prediligiamo le soste attrezzate, perché il nostro mezzo ha forti limiti in quanto a servizi e anche perché quando stiamo in libera in aree urbane si vergogniamo a metterci a cucinare quindi, a conti fatti, spendiamo di più perché facciamo tutti i pasti fuori punto inoltre ci sentiamo più sicuri, specie quando lasciamo il mezzo incustodito. Però ci sono tantissime situazioni in cui sostare in libera e più pratico e lo facciamo. Credo anche che, Maggiore la possibilità di sosta libera, più facile sarà trovare posto nelle aree e a costi minori.  Quello che proprio non riesco a capire è come una sentenza sfavorevole all'equiparazione dovrebbe portare a condizioni sfavorivoli per la creazione di nuove aree sosta.  Laddove invece è un evidenza che una sentenza favorevole comporti l'incremento di posti disponibili. Voglio dire che, quando uno Va in tribunale, è perché in un determinato luogo non si poteva sostare, mica è lui che crea l'impossibilità di sosta con la sua sentenza negativa.  Quindi ricorrere non può che portare comunque benefici, se trovi il comune pigro o che ha fatto male il provvedimento se la prende nel secchio, viceversa la situazione resta inalterata. Di fondo, credo che bisogna rispettare sia chi vuole andare col Morelo nel camping Village e sia chi vuole sostare a Piazza Navona con la dacia auto allestita. Con tutte le gradazioni intermedie  
...
Mi sembra un discorso di buon senso, ma magari tutti i camperisti avessero lo stesso buon senso e educazione.
Ci sono posti dove anche se non espressamente vietato, il buon senso dovrebbe fare capire che è almeno inopportuno, e di cercare altrove.
Ma vedo camper che sostano in posti dove mai penserei di fermarmi, e dove poi vengono guardati male e così poi nascono lamentele e divieti, piu spesso giusti, ma a volte anche ingiusti o esagerati,  come dove il sindaco casomai è presidente della associazione degli albergatori e non vuole certo turismo considerato "pezzente".
Ma anche in tal caso, perchè non risolvere facendo una bella AA a pagamento e fuori dagli sguardi? Che sarebbe vantaggio per tutti.  I Camper posono e dovrebbero essere una opportunità e non un problema per un territorio.
Però la presunzione di alcuni di potere sostare ovunque e senza pagare, è errata e la rovina per tutti.
Non diciamo che chi spende 50/100mila euro per un camper non puo spendere 15/20 euro a notte.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




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giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5287
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Inserito il 01/10/2026 alle: 08:52:52
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/09/2026 alle 18:00:39

Scusate, ma non capisco la credi nei con cui questi temi vengono esposti.  Mi è capitato diverse volte di leggere le discussioni di Anto1957.  Mi sembra siano sostanzialmente incentrate sul fatto che alcune recenti sentenze
autorevoli dimostrino che un camper non è equiparabile a un'automobile e che quindi comuni possono emettere ordinanze che ne limitino la circolazione o la sosta.  Visto che penso che tu sia un camperista, e non uno che odia i camper, immagino che lo scopo delle tue riflessioni sia quello di sensibilizzare le persone sul fatto che è più opportuno lottare per avere il maggior numero possibile di aree di sosta piuttosto che di pretendere di sostare ovunque desideriamo.  Il fatto è che io non vedo queste due lotte in contrapposizione. Credo che faccia bene chi si spende per ottenere più aree di sosta possibile, così come di reclama il diritto di sostare e pernottare dove è consentito, nel rispetto delle regole. Noi prediligiamo le soste attrezzate, perché il nostro mezzo ha forti limiti in quanto a servizi e anche perché quando stiamo in libera in aree urbane si vergogniamo a metterci a cucinare quindi, a conti fatti, spendiamo di più perché facciamo tutti i pasti fuori punto inoltre ci sentiamo più sicuri, specie quando lasciamo il mezzo incustodito. Però ci sono tantissime situazioni in cui sostare in libera e più pratico e lo facciamo. Credo anche che, Maggiore la possibilità di sosta libera, più facile sarà trovare posto nelle aree e a costi minori.  Quello che proprio non riesco a capire è come una sentenza sfavorevole all'equiparazione dovrebbe portare a condizioni sfavorivoli per la creazione di nuove aree sosta.  Laddove invece è un evidenza che una sentenza favorevole comporti l'incremento di posti disponibili. Voglio dire che, quando uno Va in tribunale, è perché in un determinato luogo non si poteva sostare, mica è lui che crea l'impossibilità di sosta con la sua sentenza negativa.  Quindi ricorrere non può che portare comunque benefici, se trovi il comune pigro o che ha fatto male il provvedimento se la prende nel secchio, viceversa la situazione resta inalterata. Di fondo, credo che bisogna rispettare sia chi vuole andare col Morelo nel camping Village e sia chi vuole sostare a Piazza Navona con la dacia auto allestita. Con tutte le gradazioni intermedie  
...
Condivido pienamente, infatti questi post li apro solo quando ci sono gli interventi di altri.
A parte che sentenze ce ne sono di diverso tipo, e che per quel poco che capisco, anche quelle favorevoli ai comuni lo sono per delle motivazioni specifiche, non per un generico "il comune può fare quello che vuole", non è che se si smette di fare ricorsi, magicamente gli stessi comuni si convincono a costruire le aree di sosta.
PS l'ho detto e lo ripeto, per me la sosta libera notturna è l'eccezione, quest'anno, su una cinquantina di notti fuori, mi è capitato una volta sola ed era comunque in un posto senza divieti, mentre mi ha dato fastidio più di una volta trovare comuni in cui anche la semplice fermata per un giro in paese è stato un problema, con tanti parcheggi con molto spazio libero, perfettamente adeguati tecnicamente e logisticamente, ma con divieti e/o sbarre. Non ci ho preso la multa apposta per fare un ricorso, indipendentemente dall'esito positivo o negativo, ma scommetto che i divieti non li toglieranno per questo, e tantomeno ci faranno un'area sosta.
 
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.


Modificato da giorgioste il 01/10/2026 alle 08:55:08
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 424
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Inserito il 01/10/2026 alle: 08:56:47
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/09/2026 alle 18:00:39

Scusate, ma non capisco la credi nei con cui questi temi vengono esposti.  Mi è capitato diverse volte di leggere le discussioni di Anto1957.  Mi sembra siano sostanzialmente incentrate sul fatto che alcune recenti sentenze
autorevoli dimostrino che un camper non è equiparabile a un'automobile e che quindi comuni possono emettere ordinanze che ne limitino la circolazione o la sosta.  Visto che penso che tu sia un camperista, e non uno che odia i camper, immagino che lo scopo delle tue riflessioni sia quello di sensibilizzare le persone sul fatto che è più opportuno lottare per avere il maggior numero possibile di aree di sosta piuttosto che di pretendere di sostare ovunque desideriamo.  Il fatto è che io non vedo queste due lotte in contrapposizione. Credo che faccia bene chi si spende per ottenere più aree di sosta possibile, così come di reclama il diritto di sostare e pernottare dove è consentito, nel rispetto delle regole. Noi prediligiamo le soste attrezzate, perché il nostro mezzo ha forti limiti in quanto a servizi e anche perché quando stiamo in libera in aree urbane si vergogniamo a metterci a cucinare quindi, a conti fatti, spendiamo di più perché facciamo tutti i pasti fuori punto inoltre ci sentiamo più sicuri, specie quando lasciamo il mezzo incustodito. Però ci sono tantissime situazioni in cui sostare in libera e più pratico e lo facciamo. Credo anche che, Maggiore la possibilità di sosta libera, più facile sarà trovare posto nelle aree e a costi minori.  Quello che proprio non riesco a capire è come una sentenza sfavorevole all'equiparazione dovrebbe portare a condizioni sfavorivoli per la creazione di nuove aree sosta.  Laddove invece è un evidenza che una sentenza favorevole comporti l'incremento di posti disponibili. Voglio dire che, quando uno Va in tribunale, è perché in un determinato luogo non si poteva sostare, mica è lui che crea l'impossibilità di sosta con la sua sentenza negativa.  Quindi ricorrere non può che portare comunque benefici, se trovi il comune pigro o che ha fatto male il provvedimento se la prende nel secchio, viceversa la situazione resta inalterata. Di fondo, credo che bisogna rispettare sia chi vuole andare col Morelo nel camping Village e sia chi vuole sostare a Piazza Navona con la dacia auto allestita. Con tutte le gradazioni intermedie  
...
Il ragionamento che fai sarebbe pure plausibile se non fosse che:
1) le due sentenze per Montalcino e Brescia riguardano due comuni che hanno spazi dedicati ai camper; perché portarli in tribunale? Per mostrare i muscoli di cartone? È politicamente corretto? A chi giova? 
2) non esiste un diritto al soggiorno a bordo per più giorni, non è sancito né  sancibile dall'art. 185 (incompetenza del CDS sul Turismo che è competenza Regionale) e non è comunque fruibile senza usare le utenze a gas di bordo emittenti deflussi.  Noi parliamo di sosta i cittadini locali vedono accampamenti abusivi.  Questo della sosta libera è il principale falso mito che ci vogliono far credere ma è il punto nodale di contrasto con i comuni; andrebbe fatto come dice Grinza o come lo pratico io, senza dare nell'occhio,  in luoghi ove è tollerato, non in prima fila, non essendo un diritto. E senza ergersi a "giuristi da parcheggio" con le autorità locali... fotografo scrivo a destra e a manca e poi si perde in Cassazione e Consiglio di Stato... e tu le conosci poi le sentenze se non le pubblico io? Di che parliamo?
3) vedo poi che non ti è chiaro che recenti sentenze di Cassazione e Consiglio di Stato determinate proprio dalla  politica dei ricorsi di fatto stanno dando indicazioni precise ai comuni su come scrivere le ordinanze di regolamentazione della sosta, smentendo frontalmente la Direttiva 2000 e la Circolare 277; e in buona sostanza SPUNTANDO L'ARMA DEI RICORSI. Chi persegue invece la politica di creare spazi idonei? 
4) È un'azione sistematica e strutturata la politica dei ricorsi? Oppure è un intervento sporadico, selettivo e a chiamata? E perché i camperisti conoscono o fanno poi riferimento solo a sentenze positive e irrisolutive di GDP? Creandosi false convinzioni? Perché?
5) chi oggi si approccia a diventare camperista è fagocitato e indirizzato sulla sosta libera come mito... per passa parola... e facendola da neofita crea danni di immagine a tutti.

Poi possiamo parlare anche della Sentenza Ravenna ... che oggi ho, e di cui dissi... bisogna vedere come hanno elevato il verbale... e a leggere quella sentenza  il problema che rilevo è proprio questo: il rilevato a verbale ma il messaggio ricevuto dai camperisti è incompleto. wink Ma potrai leggere più avanti ...

Ultimo ma non ultimo (parafraso) "La legge Fausti prima (1991) e il codice della strada poi all'art'185...(1993)  e bla bla" ... non hanno introdotto un bel niente, solo l'obbligo dei pozzetti. L'autocaravan è un veicolo al pari degli altri sin dal 1982 (introdotto nel vecchio codice del 1959) e la circolare Nicolazzi del 1985 aveva già chiarito diritti di camperisti e comuni. 

Chi si vanta per la novità sbaglia o ignora. Il Tentativo Fausti, dovresti conoscere la genesi, si è rivelato quindi un totale fallimento se paragonato ai 4 o 5 punti che la legge avrebbe dovuto trattare  nelle aspettative dei camperisti che seguirono l'iter. 

Detto questo io sono più camperista di te e di molti altri. Ti chiedo di evitare considerazioni sulla mia persona e di attenersi al merito. Grazie. 

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 01/10/2026 alle 12:15:32
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TheDevil
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23/11/2006 4735
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Inserito il 01/10/2026 alle: 14:14:14
   
Anto1957 ha scritto:
La politica che andrebbe fatta sarebbe quella di favorire la creazione di AA e di accettare e diffondere regole di accoglienza.
   
==============================
   
Condivido l'auspicio che andrebbe pero' integrato, a mio avviso, con l'indicazione della normativa di riferimento.

Per quanto a mia conoscenza l'acronimo AA individua l'Area Attrezzata, istituita ai sensi dell'art.7, c.1/h del cds.

Trattasi quindi di una pertinenza (ex art.24 cds), dove la sosta del camper resta soggetta alla regolamentazione stradale, compreso il comportamento delle persone trasportate.

L'utilizzo della parte "alloggio" del veicolo configura un'attivita' di campeggio secondo le plurime sentenze della Corte di Cassazione in materia, per cui riterrei preferibile il ricorso all'acronimo AS (Area di Sosta) per indicare l'apposita struttura ricettiva istituita ai sensi della normativa regionale del turismo. 
   
 
20
chorus
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05/10/2006 13043
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Inserito il 01/10/2026 alle: 14:31:12
In risposta al messaggio di TheDevil del 01/10/2026 alle 14:14:14

    Anto1957 ha scritto: La politica che andrebbe fatta sarebbe quella di favorire la creazione di AA e di accettare e diffondere regole di accoglienza.     ==============================     Condivido l'auspicio che
andrebbe pero' integrato, a mio avviso, con l'indicazione della normativa di riferimento. Per quanto a mia conoscenza l'acronimo AA individua l'Area Attrezzata, istituita ai sensi dell'art.7, c.1/h del cds. Trattasi quindi di una pertinenza (ex art.24 cds), dove la sosta del camper resta soggetta alla regolamentazione stradale, compreso il comportamento delle persone trasportate. L'utilizzo della parte alloggio del veicolo configura un'attivita' di campeggio secondo le plurime sentenze della Corte di Cassazione in materia, per cui riterrei preferibile il ricorso all'acronimo AS (Area di Sosta) per indicare l'apposita struttura ricettiva istituita ai sensi della normativa regionale del turismo.       
...
Giusta precisazione, visto che siamo nella sezione "leggi" del forum.
Terminologia a parte, il concetto di AA scritta nella frase di Anto1957 da te ripresa, personalmente l'ho intesa come un'area di sosta regolata dalle norme regionali sul turismo itinerante.
Non escludo che tali norme locali utilizzino anche la terminologia di area attrezzata, di cui all'acronimo AA.

Per il resto sono concetti che Anto1957 scrive da anni, di cui condivido punteggiatura, approccio, messaggio politico e puntini sulle "i".
Ma noi continuiamo a non capire.
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 424
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Inserito il 01/10/2026 alle: 15:43:55
In risposta al messaggio di TheDevil del 01/10/2026 alle 14:14:14

    Anto1957 ha scritto: La politica che andrebbe fatta sarebbe quella di favorire la creazione di AA e di accettare e diffondere regole di accoglienza.     ==============================     Condivido l'auspicio che
andrebbe pero' integrato, a mio avviso, con l'indicazione della normativa di riferimento. Per quanto a mia conoscenza l'acronimo AA individua l'Area Attrezzata, istituita ai sensi dell'art.7, c.1/h del cds. Trattasi quindi di una pertinenza (ex art.24 cds), dove la sosta del camper resta soggetta alla regolamentazione stradale, compreso il comportamento delle persone trasportate. L'utilizzo della parte alloggio del veicolo configura un'attivita' di campeggio secondo le plurime sentenze della Corte di Cassazione in materia, per cui riterrei preferibile il ricorso all'acronimo AS (Area di Sosta) per indicare l'apposita struttura ricettiva istituita ai sensi della normativa regionale del turismo.       
...
Assolutamente d'accordo. Però dalle numerose sentenze che ho reperito ormai si va verso l'accettazione da parte dei comuni circa la tolleranza dell'uso abitativo nelle aree art. 7, c1,h pur nel rispetto dei regolamenti delle aree e delle 48 o 72 ore limite. 
Comunque ho un lavoro in corso di ricerca giurisprudenziale che una volta pubblicato potrebbe far venire tante domande lecite ai camperisti, scoperchiare il vaso di Pandora e indurre  l'infarto a qualcuno. Per fortuna al Sant'Orsola,  al Gemelli, al San Raffaele come pure a Careggi hanno ottimi reparti di Cardiochirugia. Sono al momento 177 pagine di storia camperistica e di giurisprudenza.  Se vuoi dare un'occhiata in anteprima mandami un messaggio qui nella posta del profilo. 

Grazie per l'intervento. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 01/10/2026 alle 15:46:15
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IZ4DJI
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12/11/2006 59075
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Inserito il 01/10/2026 alle: 16:52:48
Io ho sempre inteso la differenza tra Area di Sosta e Area Attrezzata (pubbliche, sia libere che a pagamento) solo che la seconda in piu ha il Camper Service (acqua e scarico) che sarebbe la "attrezzatura".
Per quanto riguarda la sosta e il pernottamento, ho sempre inteso che si debba svolgere allo stesso modo in entrambe, cioè stando dentro al veicolo e senza mettere fuori nulla tantomeno veranda.
E'così o mi sono sempre sbagliato?

Escluse le Arre Atrezzate private a pagamento, che sono un altra cosa piu simile al campeggio, e ognuna ha le sue regole chiaramente indicate dal gestore, e immagino dettate dal comune.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

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5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 424
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Inserito il 01/10/2026 alle: 19:11:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/10/2026 alle 16:52:48

Io ho sempre inteso la differenza tra Area di Sosta e Area Attrezzata (pubbliche, sia libere che a pagamento) solo che la seconda in piu ha il Camper Service (acqua e scarico) che sarebbe la attrezzatura. Per quanto riguarda
la sosta e il pernottamento, ho sempre inteso che si debba svolgere allo stesso modo in entrambe, cioè stando dentro al veicolo e senza mettere fuori nulla tantomeno veranda. E'così o mi sono sempre sbagliato? Escluse le Arre Atrezzate private a pagamento, che sono un altra cosa piu simile al campeggio, e ognuna ha le sue regole chiaramente indicate dal gestore, e immagino dettate dal comune.
...
Nelle Aree autorizzate ex  Art. 7 comma 1 lettera h gli autocaravan dovrebbero rispettare l'art. 185 cds che ci sia il pozzetto o no non cambia la sostanza.  Nelle Aree definite strutture ricettive e autorizzate in base alle leggi regionali è ammesso il soggiorno a bordo secondo le regole previste dalla legge regionale e dal regolamento dell'area; queste aree sono soggette anche alle regole su dimensioni e distanze delle piazzole previste nei regolamenti applicativi regionali sulle caratteristiche delle strutture e sono soggette al DM circa la prevenzione incendi.  

Il camperista medio, io credo, è convinto di poter trasformare qualsiasi parcheggio a luogo ove insediarsi per dimorare... usando anche le utenze gas "per non far andare a male le cibarie..."
Ricordo la polemica 2009 sul cd punto 9 di un certo codice di comportamento.  
Anni di disinformazione hanno portato allo status quo.  
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 01/10/2026 alle 20:00:51
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12/11/2006 59075
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Inserito il 01/10/2026 alle: 21:44:40
In risposta al messaggio di Anto1957 del 01/10/2026 alle 19:11:57

Nelle Aree autorizzate ex  Art. 7 comma 1 lettera h gli autocaravan dovrebbero rispettare l'art. 185 cds che ci sia il pozzetto o no non cambia la sostanza.  Nelle Aree definite strutture ricettive e autorizzate in base
alle leggi regionali è ammesso il soggiorno a bordo secondo le regole previste dalla legge regionale e dal regolamento dell'area; queste aree sono soggette anche alle regole su dimensioni e distanze delle piazzole previste nei regolamenti applicativi regionali sulle caratteristiche delle strutture e sono soggette al DM circa la prevenzione incendi.   Il camperista medio, io credo, è convinto di poter trasformare qualsiasi parcheggio a luogo ove insediarsi per dimorare... usando anche le utenze gas per non far andare a male le cibarie... Ricordo la polemica 2009 sul cd punto 9 di un certo codice di comportamento.   Anni di disinformazione hanno portato allo status quo.  
...
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Tommaso IZ4DJI

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TheDevil
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23/11/2006 4735
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Inserito il 01/10/2026 alle: 22:22:22
   
Anto1957 ha scritto:
... ormai si va verso l'accettazione da parte dei comuni circa la tolleranza dell'uso abitativo nelle aree art. 7, c1,h pur nel rispetto dei regolamenti delle aree e delle 48 o 72 ore limite.
   
==============================
   
Nihil sub COL novum:
anto2007(1).PNG

Se l'uso abitativo viene tollerato in una pertinenza stradale non c'e' presupposto per contestare lo stesso uso quando il camper si trova in sosta sulla carreggiata di una strada nel rispetto dell'art. 157 cds. 

A distanza di 19 anni confermo la mia convinzione sull'obiettivo della netta e totale separazione tra la normativa stradale (per regolamentare la sosta del camper inteso come veicolo) e la normativa regionale del turismo (per regolamentare la sosta delle persone alloggiate nel camper).   

Ferme restando le aree realizzate, i comuni "tolleranti" dovrebbero valutare l'opportunita' di cambiare il relativo profilo da aree attrezzate (ex art. 7 cds) ad aree di sosta (secondo la pertinente normativa regionale in materia).

Analogo intervento di disambiguazione andrebbe effettuato sulle regioni che inseriscono l'istituzione delle aree attrezzate nella propria normativa sul turismo.
   
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 424
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Inserito il 01/10/2026 alle: 23:16:59
In risposta al messaggio di TheDevil del 01/10/2026 alle 22:22:22

    Anto1957 ha scritto: ... ormai si va verso l'accettazione da parte dei comuni circa la tolleranza dell'uso abitativo nelle aree art. 7, c1,h pur nel rispetto dei regolamenti delle aree e delle 48 o 72 ore limite.  
  ==============================     Nihil sub COL novum: Se l'uso abitativo viene tollerato in una pertinenza stradale non c'e' presupposto per contestare lo stesso uso quando il camper si trova in sosta sulla carreggiata di una strada nel rispetto dell'art. 157 cds.  A distanza di 19 anni confermo la mia convinzione sull'obiettivo della netta e totale separazione tra la normativa stradale (per regolamentare la sosta del camper inteso come veicolo) e la normativa regionale del turismo (per regolamentare la sosta delle persone alloggiate nel camper).    Ferme restando le aree realizzate, i comuni tolleranti dovrebbero valutare l'opportunita' di cambiare il relativo profilo da aree attrezzate (ex art. 7 cds) ad aree di sosta (secondo la pertinente normativa regionale in materia). Analogo intervento di disambiguazione andrebbe effettuato sulle regioni che inseriscono l'istituzione delle aree attrezzate nella propria normativa sul turismo.    
...
E sono completamente d'accordo.  Andrebbe "gigliato" wink questo concetto.  Tuttavia vedo che una differenza la si fa ad esempio in sentenza Consiglio di Stato 266 15.1.2025 per la parte in cui afferma che l'ordinanza non è manifestamente infondata perché... in disparte la terminologia utilizzata... il fine era di indirizzare la sosta in luoghi idonei, sottintendendo a mio avviso proprio l'uso abitativo. 

Poi certamente concordo sul fatto che il comune dovrebbe rivedere autorizzazioni e classificazione delle aree dopo essersi assicurato che rispettino i requisiti di safery delle strutture ricettive dedicate ad autocaravan. Anche su questo qualche "ministeriale" confonde nel termine sicurezza i concetti di safety e security... e i camperisti non capiscono la differenza e prendono per oro colato la letterina 31543 e la nota 277. 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 01/10/2026 alle 23:30:06
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kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Rispondi Abuso
Inserito il 01/10/2026 alle: 23:51:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/09/2026 alle 23:07:34

Mi sembra un discorso di buon senso, ma magari tutti i camperisti avessero lo stesso buon senso e educazione. Ci sono posti dove anche se non espressamente vietato, il buon senso dovrebbe fare capire che è almeno inopportuno,
e di cercare altrove. Ma vedo camper che sostano in posti dove mai penserei di fermarmi, e dove poi vengono guardati male e così poi nascono lamentele e divieti, piu spesso giusti, ma a volte anche ingiusti o esagerati,  come dove il sindaco casomai è presidente della associazione degli albergatori e non vuole certo turismo considerato pezzente. Ma anche in tal caso, perchè non risolvere facendo una bella AA a pagamento e fuori dagli sguardi? Che sarebbe vantaggio per tutti.  I Camper posono e dovrebbero essere una opportunità e non un problema per un territorio. Però la presunzione di alcuni di potere sostare ovunque e senza pagare, è errata e la rovina per tutti. Non diciamo che chi spende 50/100mila euro per un camper non puo spendere 15/20 euro a notte.
...
Io ho appena speso 123mila Euro per il camper eppure preferisco la sosta libera, non certo per risparmiare.  Quello che non capite é che la sosta libera non é fatta necessariamente solo per risparmiare. 
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 424
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Inserito il 02/10/2026 alle: 08:30:37
In risposta al messaggio di kaitaro del 01/10/2026 alle 23:51:49

Io ho appena speso 123mila Euro per il camper eppure preferisco la sosta libera, non certo per risparmiare.  Quello che non capite é che la sosta libera non é fatta necessariamente solo per risparmiare. 
Vedo che hai preso solo l'ultima parte del discorso fatto IZ4DJI riferito al valore del mezzo.
Il discorso è più ampio e rigurda il come la fai, il dove la fai e la consapevolezza che non essendo un diritto soggiornare fuori da strutture ricettive, l'approccio ai comuni dovrebbe essere più collaborativo e da ospiti quindi meno pretenzioso facendo gli ipocriti parlando di "sosta" quando si sa che si campeggia ma si dice 
... si attiva il campeggiare allorquando... spazi esterni. Sono falsi sofismi che ingenerano micidiali fraintendimenti nella testa dei camperisti e contrasti ovunque. 
Sosta libera? Si ma sapendo dove,  quando e come farla e quando evitarla. 

 
La verità non piace.
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 59075
Rispondi Abuso
Inserito il 02/10/2026 alle: 10:10:56
In risposta al messaggio di kaitaro del 01/10/2026 alle 23:51:49

Io ho appena speso 123mila Euro per il camper eppure preferisco la sosta libera, non certo per risparmiare.  Quello che non capite é che la sosta libera non é fatta necessariamente solo per risparmiare. 
Forse non ho scritto nel modo giusto per fare capire cio che intendevo.
Anch'io, DOVE IL BUON SENSO, OPPORTUNIT° E EDUCAZIONE LO CONSENTE, preferisco la sosta libera, ma intendo qualcosa del genere:

0994_M8163274
Unstad, Vestvagøy, Lofoten 08/2018

Certamente in un contesto del genere, lontano da abitazioni, e dove non si crea fastidio per i locali, potere stare da soli nel silenzio e nella natura ha un valore unico.

Il mio discorso era differente,  per esempio una decina di giorni fa ero a Maso Corto, in fondo alla Val Senales, dove c'è un piccolo paesino di qualche albergo e qualche negozio, alcuni parcheggi e una AA privata a pagamento a 100m dal centro.  Benchè il costo fosse un po troppo elevato, 45 eurox 24h, sono andato alla AA (per tre giorni) e non nei parcheggi accanto dove ho visto alcuni camper nonostante un divieto di sosta notturno forse tollerato fuori stagione.  Questi sono i casi in cui palesemente è questione di vile denaro, e non di piacere di sosta libera, con le auto attaccate allo sportello. Se una aministrazione o un privato hanno creato una AA anzichè mettere divieti ovunque, o relegare la sosta lontano da tutto vicino a una discarica comunale, secondo me bisogna ringraziare e usufruire di cio che è stato messo a disposizione, anche per fare vedere che i camper sono una opportunità e non un problema. Ho fatto acquisti nei negozi e andato al bar, e nel discorso ho sempre inserito che ero in camper alla locale AA, tanto per fare capire ai locali che i camperisti contribuiscono alla economia locale e che ringraziano della AA anche se come dicevo in questo caso un po cara (ma con belle docce calde, lavatrice e asciugatrice che ci servivano, quindi ci puo anche stare).

Quando vedo camper che sostano dove palesemente inopportuno, davanti a negozi o ristoranti o lungo un lungomare "deturpando" il paesaggio (così lo vedono i non camperisti ma anche i camperisti onesti)  casomai con una AA a meno di 1km (10 minuti di passeggiata) quella non la considero sosta libera ma solo "braccino corto" e poco buon senso nonchè maleducazione.

Altra cosa è la sosta per visitare un luogo dove non c'è una AA o parcheggio dedicato, e allora sempre applicando buon senso, e rispettando le regole, per forza ci si mette nei posti auto, cercando di non uscirne o comunque in posizione defilata e poco impattante. Se sono passato a un mezzo di 5,90x2,05 è anche per potere sfruttare queste opportunità senza essere invadente, ma quando non c'è altra possibilità e in assenza di divieto specifico.

Ma se ho capito il tuo discorso penso di intuire che anche tu sei del mio parere e intendi la sosta libera come la intendo io.


 
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





Modificato da IZ4DJI il 02/10/2026 alle 10:39:38
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