Inserito il 30/04/2010 alle: 20:20:01
Ciao..Spero di esserti d'aiuto.
I sistemi di ritenuta devono essere conformi a quelli di tipo omologati secondo le normative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Gli stessi devono riportare la specifica di omologazione. Le cinture o sistemi di ritenuta di tipo non omologati, anche se installati sui veicoli, sono sottoposti a sequestro e relativa confisca.vds Art. 172 c. 1 e c. 13 e Art. 72 c.1 - Uso di cinture non omologate -
Sanzione amministrativa in misura ridotta € 78,00
Sazione accessoria confisca amministrativa delle cinture di sicurezza (si opera il sequestro amministrativo)sospensione patente di guida da 15 gg. a 2 mesi per 2 violazioni in 2 anni punti 5
Art. 172 C.d.S. Dispositivo di sicurezza per bambini.
I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato pena la confisca (v. art. 172 c. 12). I seggiolini per bambini sono classificati nei seguenti 5 "gruppi di massa" (direttiva 2003 /20/CE):
- gruppo 0: per bambini di peso inferiore a 10 KG;
- gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 KG;
- gruppo 1: per bambini di peso compreso fra 9 e 18 Kg;
- gruppo 2: per bambini di peso compreso fra 15 e 25 Kg;
- gruppo 3: per bambini di peso compreso fra 22 e 36 Kg.
A loro volta si possono dividere in due classi:
- classe integrale: dispositivi che possono essere ancorati mediante propria combinazione di cinghie e fibbie:
- classe non integrale: costituiti da ritenuta parziale che usato in combinazione con la cintura di sicurezza forma un sistema di ritenuta completo.
Per il trasporto di bambini consideriamo i seguenti riferimenti:
A Seggiolini o dispositivi di ritenuta omologati adeguati al peso del bambino (di altezza < 1,50 m e peso < 36 KG);
B Cinture di sicurezza, se il bambino ha altezza > 1,50 (i bambini di statura superiiore a 1,50 m sono assimilati agli adulti);
C Vietato il trasporto di bambini di meno di 3 anni;
In pratica con l'uso delle suddette sigle si pu� schemattizzare nel seguente modo (speriamo si capisca):
Veicoli M1 DOTATI DI CINTURE
posti anteiori A,B - posti posteriori A-B
Veicoli M1 SPROVVISTI DI CINTURE DI SICUREZZA
posti anteriori C consentito trasporto bambini di pi� di 3 anni e altezza > 1,5m - posti posteriori C consentito trasporto bambini di piu di 3 anni e qualsiasi altezza
Le cinture o sistemi di ritenuta di tipo non omologati, vengono considerati inesistenti, e da ci� l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall' art. 72 c. 13 C.d.S.
Circolare del Ministero dell�Interno n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006: �Secondo tale norma, su questi veicoli (sprovvisti di sistemi di ritenuta), i bambini di et� fino a tre anni non possono viaggiare. E�, invece, consentito il trasporto senza l�utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di et� superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50m di altezza. E' il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilit� civile e penale in caso di incidente stradale, non � oggetto di sanzioni amministrative da parte dell�art 172 C.d.S.
Ciao ciao