quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 04/02/2010 22:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per Info: 12 mt Autoveicoli+rimorchio 16,50mt Autosnodati e Autoarticolati 18mt o 18,75 Autotreni Dipende da Pesi, omologazioni e ...patenti Okkio che "Complesso di Veicoli" si applica anche ad Autoveicoli+Rimorchio, quindi alcune limitazioni (che si ritengono valide solo per gli Autotreni o Autoarticolati) sono invece valide anche per mezzi di "taglia" inferiore[;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/02/2010 14:38:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sei sicuro ? L'art. 61 del CdS io lo interpreto così: 12 mt è la sagoma limite del veicolo singolo (anche se destinato al traino), compresi gli organi di traino (gancio). 16,5 metri la lunghezza limite per autoarticolati (bilici) e autosnodati (autobus doppi) 18,75 tutti gli altri autotreni (un camper o un auto con un rimorchio non appendice, è un autotreno) Anche perchè io che ho il camper lungo 7,30 e il carrello portabarca lungo 7.40 arrivo a 14,50 mt e quindi sarei fuori regola !![:0][:0]
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 05/02/2010 16:20:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anch'io la interpreterei così, ma perchè mi conviene (sono spesso più lungo anch'io...), in realtà i veicoli categoria Internazionale M1 (posizione J sul libretto) sono definiti "autovetture, veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente" Molto spesso per Autotreni, si considera che la motrice sia in categoria N1 (autocarro), ma veramente non c'è chiarezza in merito. Molto spesso, e questo viene lasciato alle forze dell'ordine, si interpreta in questo modo, ma realmente Nessuno vieta di considerare Autotreno un complesso di veicoli (di cui uno motrice...)composto da Autovettura + rimorchio. In merito ci sono state anche delle sentenze, che io sappia sia a favore che contrarie, sta di fatto che, comunque, e magari all'estero, in caso di Stop, da parte delle forze di polizia, non si è certi di come possa venir interpretata la regola[:(] Io ho sempre il timore che il viaggio venga comunque rovinato, e poco serve (come nel mio caso) essere muniti di patente superiore ed estensione abilitativa E. Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/02/2010 16:54:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non credo ! l'art. 54 definisce gli autoveicoli come: Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: STRALCIO a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; Per cui l'assieme autocaravan e rimorchio costituisce un autotreno. L'art. 56 definisce i Rimorchi e al punto f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre: L'art. 61 comma 2 menziona la sagoma limite per gli autotreni: gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, Secondo me siamo in regola [^]
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 06/02/2010 09:00:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...io sono andato in Motorizzazione per fugare ogni dubbio e siamo in regola![:D]..per la cronaca autocaravan da 7,28mt+tats da 6mt. Tommy
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/02/2010 09:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quindi il peso inferiore (nel caso kg750) vale solo ai fini della trainabilità ma non della patente mentre ai fini della patente vale comunque il peso massimo (nel caso kg 1013)che essendo quindi superiore ai kg 750 necessita la B+E se attaccato a un veicolo da 3500kg Oppure se la taraid="red"> del veicolo trainante e' inferiore al PTT del rimorchio, in questo caso 1013 Kg Adelmo