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Nuova normativa portamoto e portabiciclette

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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 16/09/2025 alle: 17:17:17
   
Maaaxxx ha scritto: ... sarebbe bello chiarire con un bel riepilogo come stanno le cose.
   
==============================
   
Per il momento ti posso fornire le righe che seguono, dove riprendo l'art. 5 del Regolamento (UE) 2018/858:
art5.PNG

Il Regolamento ONU n. 26, sulle "sporgenze esterne" dei veicoli di cat. M1, costituisce uno degli atti normativi ivi richiamati.

In detto regolamento le prescrizioni tecniche sono suddivise in due parti:
I^,  per l'omologazione dei veicoli completi;
II^, per l'omologazione di singole entita' tecniche indipendenti.

Per mia comodita' di riferimento ho riportato le informazioni essenziali nel seguente prospetto:
858_123.PNG
nella cui parte inferiore ho elencato i piu' conosciuti dispositivi con montaggio previsto sulla superficie esterna dei veicoli di cat. M1.

Se vuole corredare un nuovo modello di veicolo con (ad esempio) un "portabagagli", il costruttore ha due possibilita':
- adotta un dispositivo gia' omologato come entita' tecnica indipendente;
- progetta e costruisce (in proprio oppure tramite azienda fornitrice) il dispositivo nella forma che piu' si adatta al proprio veicolo.

In sede di omologazione di un veicolo di cat. M1 corredato di "portabagagli", l'autorita' nazionale interpellata:
- esclude da qualsiasi verifica il dispositivo munito di omologazione come entita' tecnica indipendente;
- assoggetta il dispositivo privo di omologazione alla verifica di conformita' alle pertinenti prescrizioni tecniche contenute nella prima parte del 26R.

Se invece vuole corredare un nuovo modello di veicolo con (ad esempio) un "portabiciclette", il costruttore puo' soltanto procedere alla relativa progettazione e costruzione (in proprio oppure tramite azienda fornitrice) e presentare il dispositivo unitamente al veicolo di cat. M1 del quale chiede l'omologazione.

L'autorita' nazionale interpellata assoggetta il dispositivo "portabiciclette" alla verifica di conformita' alle pertinenti prescrizioni tecniche contenute nella prima parte del 26R.
   

Modificato da TheDevil il 16/09/2025 alle 17:22:22
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 16/09/2025 alle: 18:18:18
   
Anto1957 ha scritto:
E di dire in quale regolamento UE è scritto che l'entità DEBBA obbligatoriamente essere oggetto di omologazione insieme al veicolo di cui farà parte citando l'esatta frase del regolamento  
e nel caso soprattutto a partire da quale data sia applicabile una simile disposizione 
e se ti risultano escluse le omologazioni di entità rilasciate antecedentemente alla data di applicazione dei nuovi regolamenti.
Comunque non hai risposto.

 A fronte della mia risposta del 14/09 , Anto1957 ha scritto:
E non citi il passaggio in cui l'entità tecnica indipendente non è più indipendente ma deve essere omologata con il veicolo.
Non lo fai, non citi nessun passaggio.

Bisogna che tu ti aggiorni.
   
==============================
   
Ritengo opportuno, a questo punto, che tu formuli direttamente la risposta che vorresti ricevere da me, in modo che io possa limitarmi ad esprimere l'assenso/dissenso rispetto alle tue considerazioni.

Comunque la fattispecie da te ipotizzata e riportata in grassetto non sussiste, per quanto a mia conoscenza.
   
16
orme
orme
27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 17/09/2025 alle: 08:29:00
quindi:
se al veicolo di categoria M1 si applica un "luggage rack" che risponde alle prescrizioni R26 si è in regola e ci si può caricare qualunque "bagaglio" (ovviamente non in stile "africano", per capirci...)?
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/09/2025 alle: 12:12:12
   
Orme ha scritto: ... se al veicolo di categoria M1 si applica un "luggage rack" che risponde alle prescrizioni 26R
si è in regola? 
[1]
ci si può caricare qualunque "bagaglio"?   [2]
   
==============================
   
[1] Certamente SI.

[2] NO. Se applichi un "luggage rack", puoi caricare qualunque "luggage".
Ovvero tutto cio' che la lingua inglese indica con detto termine.

Scusa l'essenzialita' della risposta, ma ti invito a rileggere la parte finale dell'intervento che ti ho indirizzato ieri.
   
 
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orme
orme
27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 17/09/2025 alle: 13:23:37
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/09/2025 alle 12:12:12

    Orme ha scritto: ... se al veicolo di categoria M1 si applica un luggage rack che risponde alle prescrizioni 26R si è in regola? [1] ci si può caricare qualunque bagaglio? [2]     ==============================
    [1] Certamente SI. [2] NO. Se applichi un luggage rack, puoi caricare qualunque luggage. Ovvero tutto cio' che la lingua inglese indica con detto termine. Scusa l'essenzialita' della risposta, ma ti invito a rileggere la parte finale dell'intervento che ti ho indirizzato ieri.      
...
quindi no moto ma nemmeno biciclette.
si gli sci.

corretto?

al netto che, fintanto che tu e Antonio non vi qualificate, le vostre rimangono comunque opinioni/interpretazioni personali, delle quali, in ogni caso, ancora vi ringrazio perchè utili a venire a capo o perlomeno ragionare sulla vicenda.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 17/09/2025 alle: 13:44:07
In risposta al messaggio di orme del 17/09/2025 alle 08:29:00

quindi: se al veicolo di categoria M1 si applica un luggage rack che risponde alle prescrizioni R26 si è in regola e ci si può caricare qualunque bagaglio (ovviamente non in stile africano, per capirci...)?
Puoi caricare ciò che è previsto nell'omologazione del dispositivo. Per i cd portatutto con kit di fissaggio per moto bici puoi trasportare moto e bici. A seguito della cessata materia del contendere presso il Consiglio di Stato il MIT in risposta ad una specifica richiesta dell'associazione dei produttori ha confermato che si torna alla disciplina precedente vale a dire alla circolare 69402 del 2.9.2008 che quindi non è più abrogata. @TheDevil continui a rivestire il ruolo dell'ultimo giapponese. E sinceramente trovo inutile continuare a risponderti.

Chi vuole lumi può unirsi al gruppo WA degli possessori di portamoto portatutto. Qui si insiste su una tesi superata dalle vicende in sede di giustizia amministrativa.  Tutte le revisioni con portamoto entro e oltre 35qli sono state superate. In un caso si è fatto intervenire il costruttore del portatutto e si è superata la questione che però era legata al peso del veicolo in revisione. Non ci risulta alcuna contravvenzione ex art. 78 contro la quale il gruppo Possessori WA che ha patrocinato l'intervento ad adiuvandum a TAR e CDS farebbe fronte comune patrocinando un eventuale ricorso pilota fino in Cassazione. Direi basta insistere. 

P.S. Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 17/09/2025 alle 13:47:10
16
orme
orme
27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 17/09/2025 alle: 13:51:59
In risposta al messaggio di Anto1957 del 17/09/2025 alle 13:44:07

Puoi caricare ciò che è previsto nell'omologazione del dispositivo. Per i cd portatutto con kit di fissaggio per moto bici puoi trasportare moto e bici. A seguito della cessata materia del contendere presso il Consiglio
di Stato il MIT in risposta ad una specifica richiesta dell'associazione dei produttori ha confermato che si torna alla disciplina precedente vale a dire alla circolare 69402 del 2.9.2008 che quindi non è più abrogata. @TheDevil continui a rivestire il ruolo dell'ultimo giapponese. E sinceramente trovo inutile continuare a risponderti. Chi vuole lumi può unirsi al gruppo WA degli possessori di portamoto portatutto. Qui si insiste su una tesi superata dalle vicende in sede di giustizia amministrativa.  Tutte le revisioni con portamoto entro e oltre 35qli sono state superate. In un caso si è fatto intervenire il costruttore del portatutto e si è superata la questione che però era legata al peso del veicolo in revisione. Non ci risulta alcuna contravvenzione ex art. 78 contro la quale il gruppo Possessori WA che ha patrocinato l'intervento ad adiuvandum a TAR e CDS farebbe fronte comune patrocinando un eventuale ricorso pilota fino in Cassazione. Direi basta insistere.  P.S. Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero. 
...
grazie per la risposta.
16
marinox
marinox
30/09/2009 5038
Rispondi Abuso
Inserito il 17/09/2025 alle: 17:50:41
In risposta al messaggio di Anto1957 del 17/09/2025 alle 13:44:07

Puoi caricare ciò che è previsto nell'omologazione del dispositivo. Per i cd portatutto con kit di fissaggio per moto bici puoi trasportare moto e bici. A seguito della cessata materia del contendere presso il Consiglio
di Stato il MIT in risposta ad una specifica richiesta dell'associazione dei produttori ha confermato che si torna alla disciplina precedente vale a dire alla circolare 69402 del 2.9.2008 che quindi non è più abrogata. @TheDevil continui a rivestire il ruolo dell'ultimo giapponese. E sinceramente trovo inutile continuare a risponderti. Chi vuole lumi può unirsi al gruppo WA degli possessori di portamoto portatutto. Qui si insiste su una tesi superata dalle vicende in sede di giustizia amministrativa.  Tutte le revisioni con portamoto entro e oltre 35qli sono state superate. In un caso si è fatto intervenire il costruttore del portatutto e si è superata la questione che però era legata al peso del veicolo in revisione. Non ci risulta alcuna contravvenzione ex art. 78 contro la quale il gruppo Possessori WA che ha patrocinato l'intervento ad adiuvandum a TAR e CDS farebbe fronte comune patrocinando un eventuale ricorso pilota fino in Cassazione. Direi basta insistere.  P.S. Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero. 
...
riassumendo NESSUNA problematica x installazione di un PORTA MOTO/BICI e nessun obbligo di installazione con scrittura a libretto . una volta montato basta e avanza il documento di omologazione fornita dal costruttore di PORTA ed eventualmente una riga di montaggio a regola d'arte . 

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/09/2025 alle: 22:22:22
   
Orme ha scritto:
quindi no moto ma nemmeno biciclette.
si gli sci. corretto?

   
==============================
   
Per il trasporto di motocicli e biciclette Anto1957 e' intervenuto, nel frattempo, a rassicurarti opportunamente.

Per il trasporto degli sci, posto che il legislatore internazionale ha regolamentato l'omologazione di due differenti dispositivi denominati "portabagagli" e "portasci" come entita' tecniche indipendenti, lascio a te di valutare quale sia il dispositivo corretto  da utilizzare.
   
 
16
orme
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27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 18/09/2025 alle: 08:08:07
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/09/2025 alle 22:22:22

    Orme ha scritto: quindi no moto ma nemmeno biciclette. si gli sci. corretto?     ==============================     Per il trasporto di motocicli e biciclette Anto1957 e' intervenuto, nel frattempo, a rassicurarti
opportunamente. Per il trasporto degli sci, posto che il legislatore internazionale ha regolamentato l'omologazione di due differenti dispositivi denominati portabagagli e portasci come entita' tecniche indipendenti, lascio a te di valutare quale sia il dispositivo corretto da utilizzare.      
...
non mi sembrate molto d'accordo però... wink
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 18/09/2025 alle: 17:17:17
   
Anto1957 ha scritto: Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero.  
   
==============================
   
A
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
ROMA

Oggetto: Portabagagli, portasci, portabiciclette, portaciclomotori, portamotocicli

Nel tempo, i Ministeri in indirizzo hanno emanato varie  circolari per regolamentare il montaggio dei dispositivi a margine sui veicoli classificati nella categoria internazionale M1.

In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti:
- MIT, prot. 2522/4332 B/103 del 27 novembre 1998
- MIT, prot. 1906/4120 B/041 del 06 maggio 1999
- MIT, prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003
- MIT, prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008
- MIT, prot. 25981 del 6 settembre 2023
- MInterno, prot. 31235 dell'8 settembre 2023
- MInterno, prot. 33197 del 29 settembre 2023
- MIT, prot. 30187 del 12 ottobre 2023
- MIT, prot. 01602 del 19 gennaio 2024.


Recenti vicende di giustizia amministrativa, attualmente concluse con la sentenza 2025_02604 del Consiglio di Stato, hanno comportato - in rapida successione - l'abrogazione, la sospensione, il ripristino di alcune tra le citate circolari. 

Il montaggio di una parte dei dispositivi a margine risulta adesso regolamentato con i Decreti MIT:
- n. 328 del 19 dicembre 2024 (GU 016/2025) per i veicoli della categoria M1;
- n. 277 del 6 luglio 2023 (GU 183/2023) per i veicoli delle categorie M2 ed M3.

Posto che il Decreto n. 328/2024 riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino, al fine di agevolare l'utente della strada all'osservanza della regolamentazione concernente il montaggio dei dispositivi a margine sulla parte posteriore dei veicoli della cat. M1, si chiede di voler confermare quali siano le circolari tuttora vigenti tra quelle sopraccitate.

Si auspica che tutta la materia possa trovare unitaria ed organica esposizione nel nuovo testo del Codice della Strada.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
   
 
16
orme
orme
27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 19/09/2025 alle: 08:38:12
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/09/2025 alle 17:17:17

    Anto1957 ha scritto: Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero.      ==============================     A Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per
la Motorizzazione - Divisione 3 Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ROMA Oggetto: Portabagagli, portasci, portabiciclette, portaciclomotori, portamotocicli Nel tempo, i Ministeri in indirizzo hanno emanato varie circolari per regolamentare il montaggio dei dispositivi a margine sui veicoli classificati nella categoria internazionale M1. In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti: - MIT, prot. 2522/4332 B/103 del 27 novembre 1998 - MIT, prot. 1906/4120 B/041 del 06 maggio 1999 - MIT, prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 - MIT, prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 - MIT, prot. 25981 del 6 settembre 2023 - MInterno, prot. 31235 dell'8 settembre 2023 - MInterno, prot. 33197 del 29 settembre 2023 - MIT, prot. 30187 del 12 ottobre 2023 - MIT, prot. 01602 del 19 gennaio 2024. Recenti vicende di giustizia amministrativa, attualmente concluse con la sentenza 2025_02604 del Consiglio di Stato, hanno comportato - in rapida successione - l'abrogazione, la sospensione, il ripristino di alcune tra le citate circolari.  Il montaggio di una parte dei dispositivi a margine risulta adesso regolamentato con i Decreti MIT: - n. 328 del 19 dicembre 2024 (GU 016/2025) per i veicoli della categoria M1; - n. 277 del 6 luglio 2023 (GU 183/2023) per i veicoli delle categorie M2 ed M3. Posto che il Decreto n. 328/2024 riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino, al fine di agevolare l'utente della strada all'osservanza della regolamentazione concernente il montaggio dei dispositivi a margine sulla parte posteriore dei veicoli della cat. M1, si chiede di voler confermare quali siano le circolari tuttora vigenti tra quelle sopraccitate. Si auspica che tutta la materia possa trovare unitaria ed organica esposizione nel nuovo testo del Codice della Strada. Si ringrazia e si porgono distinti saluti.      
...
quasi quasi copio/incollo e scrivo anch'io, sia mai che mi chiariscano le idee! wink
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 19/09/2025 alle: 10:00:16
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/09/2025 alle 17:17:17

    Anto1957 ha scritto: Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero.      ==============================     A Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per
la Motorizzazione - Divisione 3 Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ROMA Oggetto: Portabagagli, portasci, portabiciclette, portaciclomotori, portamotocicli Nel tempo, i Ministeri in indirizzo hanno emanato varie circolari per regolamentare il montaggio dei dispositivi a margine sui veicoli classificati nella categoria internazionale M1. In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti: - MIT, prot. 2522/4332 B/103 del 27 novembre 1998 - MIT, prot. 1906/4120 B/041 del 06 maggio 1999 - MIT, prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 - MIT, prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 - MIT, prot. 25981 del 6 settembre 2023 - MInterno, prot. 31235 dell'8 settembre 2023 - MInterno, prot. 33197 del 29 settembre 2023 - MIT, prot. 30187 del 12 ottobre 2023 - MIT, prot. 01602 del 19 gennaio 2024. Recenti vicende di giustizia amministrativa, attualmente concluse con la sentenza 2025_02604 del Consiglio di Stato, hanno comportato - in rapida successione - l'abrogazione, la sospensione, il ripristino di alcune tra le citate circolari.  Il montaggio di una parte dei dispositivi a margine risulta adesso regolamentato con i Decreti MIT: - n. 328 del 19 dicembre 2024 (GU 016/2025) per i veicoli della categoria M1; - n. 277 del 6 luglio 2023 (GU 183/2023) per i veicoli delle categorie M2 ed M3. Posto che il Decreto n. 328/2024 riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino, al fine di agevolare l'utente della strada all'osservanza della regolamentazione concernente il montaggio dei dispositivi a margine sulla parte posteriore dei veicoli della cat. M1, si chiede di voler confermare quali siano le circolari tuttora vigenti tra quelle sopraccitate. Si auspica che tutta la materia possa trovare unitaria ed organica esposizione nel nuovo testo del Codice della Strada. Si ringrazia e si porgono distinti saluti.      
...
Hai notizie sulla formulazione di un nuovo codice della strada o di un testo unico sul tema?
La sua riscrittura integrale sarebbe molto opportuna.
Ti ringrazio.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 19/09/2025 alle: 11:11:10
In risposta al messaggio di chorus del 19/09/2025 alle 10:00:16

Hai notizie sulla formulazione di un nuovo codice della strada o di un testo unico sul tema? La sua riscrittura integrale sarebbe molto opportuna. Ti ringrazio.
20241129_280(1).PNG
ovvero entro il 13 dicembre p.v.

A differenza delle leggi, dove puoi seguire ogni evoluzione del testo (dalla proposta all'emanazione) nei documenti parlamentari on-line, i decreti legislativi arrivano "a scatola chiusa", senza alcuna possibilita' di conoscere i lavori preparatori di redazione.
   
 
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 19/09/2025 alle: 11:44:54
In risposta al messaggio di TheDevil del 19/09/2025 alle 11:11:10

ovvero entro il 13 dicembre p.v. A differenza delle leggi, dove puoi seguire ogni evoluzione del testo (dalla proposta all'emanazione) nei documenti parlamentari on-line, i decreti legislativi arrivano a scatola chiusa, senza alcuna possibilita' di conoscere i lavori preparatori di redazione.      
Ottimo, grazie.
In base alla mia mediocre (meglio dire meno che mediocre, ma non mi viene l'aggettivo giusto) esperienza giuridica, i decreti legislativi vengono redatti in bozza e in qualche maniera resi pubblici prima della loro emanazione.
Vedi ad esempio in link qui sotto, il primo D.Lgs. in bozza che mi è capitato sotto mano.
Come puoi ben vedere, un minimo di iter c'è, e si può leggere nella premessa.

testo dlgs abrogazioni_23nov15_post CdM.pdf



Ciò detto, mi auguro che ci sia una riscrittura totale del codice della strada, anche per rendere più coordinati i vari articoli di cui è composto.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 19/09/2025 alle: 12:00:15
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/09/2025 alle 17:17:17

    Anto1957 ha scritto: Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero.      ==============================     A Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per
la Motorizzazione - Divisione 3 Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ROMA Oggetto: Portabagagli, portasci, portabiciclette, portaciclomotori, portamotocicli Nel tempo, i Ministeri in indirizzo hanno emanato varie circolari per regolamentare il montaggio dei dispositivi a margine sui veicoli classificati nella categoria internazionale M1. In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti: - MIT, prot. 2522/4332 B/103 del 27 novembre 1998 - MIT, prot. 1906/4120 B/041 del 06 maggio 1999 - MIT, prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 - MIT, prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 - MIT, prot. 25981 del 6 settembre 2023 - MInterno, prot. 31235 dell'8 settembre 2023 - MInterno, prot. 33197 del 29 settembre 2023 - MIT, prot. 30187 del 12 ottobre 2023 - MIT, prot. 01602 del 19 gennaio 2024. Recenti vicende di giustizia amministrativa, attualmente concluse con la sentenza 2025_02604 del Consiglio di Stato, hanno comportato - in rapida successione - l'abrogazione, la sospensione, il ripristino di alcune tra le citate circolari.  Il montaggio di una parte dei dispositivi a margine risulta adesso regolamentato con i Decreti MIT: - n. 328 del 19 dicembre 2024 (GU 016/2025) per i veicoli della categoria M1; - n. 277 del 6 luglio 2023 (GU 183/2023) per i veicoli delle categorie M2 ed M3. Posto che il Decreto n. 328/2024 riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino, al fine di agevolare l'utente della strada all'osservanza della regolamentazione concernente il montaggio dei dispositivi a margine sulla parte posteriore dei veicoli della cat. M1, si chiede di voler confermare quali siano le circolari tuttora vigenti tra quelle sopraccitate. Si auspica che tutta la materia possa trovare unitaria ed organica esposizione nel nuovo testo del Codice della Strada. Si ringrazia e si porgono distinti saluti.      
...
Manca la firma... laugh
La verità non piace.
16
orme
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27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 19/09/2025 alle: 12:33:56
In risposta al messaggio di Anto1957 del 19/09/2025 alle 12:00:15

Manca la firma... 
laugh
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 19/09/2025 alle: 17:17:17
   
Maaaxxx ha scritto: ... sarebbe bello chiarire con un bel riepilogo come stanno le cose.
   
==============================
   
Faccio seguito all'intervento che apre questa pagina della discussione.

In tre giorni nessuno e' intervenuto a:
- chiedere spiegazioni;
- sollevare obiezioni;
- lamentare l'assenza di qualche informazione nel prospetto che ho inserito.

Proseguo il mio intendimento e presento una versione aggiornata del prospetto, dove la riga in piu' e' autoesplicativa:
858_5_506.PNG
858_123_2.PNG

Invece, per la colonna in piu', al momento lascio il mistero.

Comunque, se qualche lettore vuole impegnarsi ad  indovinare l'argomento cui la colonna "rossa" e' destinata, il suo intervento sara' ben gradito.
   
16
orme
orme
27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 22/09/2025 alle: 09:22:47
In risposta al messaggio di TheDevil del 19/09/2025 alle 17:17:17

    Maaaxxx ha scritto: ... sarebbe bello chiarire con un bel riepilogo come stanno le cose.     ==============================     Faccio seguito all'intervento che apre questa pagina della discussione. In tre
giorni nessuno e' intervenuto a: - chiedere spiegazioni; - sollevare obiezioni; - lamentare l'assenza di qualche informazione nel prospetto che ho inserito. Proseguo il mio intendimento e presento una versione aggiornata del prospetto, dove la riga in piu' e' autoesplicativa: Invece, per la colonna in piu', al momento lascio il mistero. Comunque, se qualche lettore vuole impegnarsi ad  indovinare l'argomento cui la colonna rossa e' destinata, il suo intervento sara' ben gradito.    
...
te lo chiedo io, spiega, grazie in anticipo, in modo che capisca anche "l'uomo della strada", mica tutti siamo al MIT...
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/09/2025 alle: 15:55:55
In risposta al messaggio di orme del 22/09/2025 alle 09:22:47

te lo chiedo io, spiega, grazie in anticipo, in modo che capisca anche l'uomo della strada, mica tutti siamo al MIT...
   
Ti chiedo di portare un po' di pazienza...
   
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