In risposta al messaggio di TheDevil del 17/09/2025 alle 12:12:12quindi no moto ma nemmeno biciclette.
Orme ha scritto: ... se al veicolo di categoria M1 si applica un luggage rack che risponde alle prescrizioni 26R si è in regola? [1] ci si può caricare qualunque bagaglio? [2] ==============================[1] Certamente SI. [2] NO. Se applichi un luggage rack, puoi caricare qualunque luggage. Ovvero tutto cio' che la lingua inglese indica con detto termine. Scusa l'essenzialita' della risposta, ma ti invito a rileggere la parte finale dell'intervento che ti ho indirizzato ieri.
In risposta al messaggio di orme del 17/09/2025 alle 08:29:00Puoi caricare ciò che è previsto nell'omologazione del dispositivo. Per i cd portatutto con kit di fissaggio per moto bici puoi trasportare moto e bici. A seguito della cessata materia del contendere presso il Consiglio di Stato il MIT in risposta ad una specifica richiesta dell'associazione dei produttori ha confermato che si torna alla disciplina precedente vale a dire alla circolare 69402 del 2.9.2008 che quindi non è più abrogata. @TheDevil continui a rivestire il ruolo dell'ultimo giapponese. E sinceramente trovo inutile continuare a risponderti.
quindi: se al veicolo di categoria M1 si applica un luggage rack che risponde alle prescrizioni R26 si è in regola e ci si può caricare qualunque bagaglio (ovviamente non in stile africano, per capirci...)?
In risposta al messaggio di Anto1957 del 17/09/2025 alle 13:44:07grazie per la risposta.
Puoi caricare ciò che è previsto nell'omologazione del dispositivo. Per i cd portatutto con kit di fissaggio per moto bici puoi trasportare moto e bici. A seguito della cessata materia del contendere presso il Consigliodi Stato il MIT in risposta ad una specifica richiesta dell'associazione dei produttori ha confermato che si torna alla disciplina precedente vale a dire alla circolare 69402 del 2.9.2008 che quindi non è più abrogata. @TheDevil continui a rivestire il ruolo dell'ultimo giapponese. E sinceramente trovo inutile continuare a risponderti. Chi vuole lumi può unirsi al gruppo WA degli possessori di portamoto portatutto. Qui si insiste su una tesi superata dalle vicende in sede di giustizia amministrativa. Tutte le revisioni con portamoto entro e oltre 35qli sono state superate. In un caso si è fatto intervenire il costruttore del portatutto e si è superata la questione che però era legata al peso del veicolo in revisione. Non ci risulta alcuna contravvenzione ex art. 78 contro la quale il gruppo Possessori WA che ha patrocinato l'intervento ad adiuvandum a TAR e CDS farebbe fronte comune patrocinando un eventuale ricorso pilota fino in Cassazione. Direi basta insistere. P.S. Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 17/09/2025 alle 13:44:07riassumendo NESSUNA problematica x installazione di un PORTA MOTO/BICI e nessun obbligo di installazione con scrittura a libretto . una volta montato basta e avanza il documento di omologazione fornita dal costruttore di PORTA ed eventualmente una riga di montaggio a regola d'arte .
Puoi caricare ciò che è previsto nell'omologazione del dispositivo. Per i cd portatutto con kit di fissaggio per moto bici puoi trasportare moto e bici. A seguito della cessata materia del contendere presso il Consigliodi Stato il MIT in risposta ad una specifica richiesta dell'associazione dei produttori ha confermato che si torna alla disciplina precedente vale a dire alla circolare 69402 del 2.9.2008 che quindi non è più abrogata. @TheDevil continui a rivestire il ruolo dell'ultimo giapponese. E sinceramente trovo inutile continuare a risponderti. Chi vuole lumi può unirsi al gruppo WA degli possessori di portamoto portatutto. Qui si insiste su una tesi superata dalle vicende in sede di giustizia amministrativa. Tutte le revisioni con portamoto entro e oltre 35qli sono state superate. In un caso si è fatto intervenire il costruttore del portatutto e si è superata la questione che però era legata al peso del veicolo in revisione. Non ci risulta alcuna contravvenzione ex art. 78 contro la quale il gruppo Possessori WA che ha patrocinato l'intervento ad adiuvandum a TAR e CDS farebbe fronte comune patrocinando un eventuale ricorso pilota fino in Cassazione. Direi basta insistere. P.S. Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero.
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/09/2025 alle 22:22:22non mi sembrate molto d'accordo però...
Orme ha scritto: quindi no moto ma nemmeno biciclette. si gli sci. corretto? ============================== Per il trasporto di motocicli e biciclette Anto1957 e' intervenuto, nel frattempo, a rassicurartiopportunamente. Per il trasporto degli sci, posto che il legislatore internazionale ha regolamentato l'omologazione di due differenti dispositivi denominati portabagagli e portasci come entita' tecniche indipendenti, lascio a te di valutare quale sia il dispositivo corretto da utilizzare.
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/09/2025 alle 17:17:17quasi quasi copio/incollo e scrivo anch'io, sia mai che mi chiariscano le idee!
Anto1957 ha scritto: Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero. ============================== A Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale perla Motorizzazione - Divisione 3 Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ROMA Oggetto: Portabagagli, portasci, portabiciclette, portaciclomotori, portamotocicli Nel tempo, i Ministeri in indirizzo hanno emanato varie circolari per regolamentare il montaggio dei dispositivi a margine sui veicoli classificati nella categoria internazionale M1. In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti: - MIT, prot. 2522/4332 B/103 del 27 novembre 1998 - MIT, prot. 1906/4120 B/041 del 06 maggio 1999 - MIT, prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 - MIT, prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 - MIT, prot. 25981 del 6 settembre 2023 - MInterno, prot. 31235 dell'8 settembre 2023 - MInterno, prot. 33197 del 29 settembre 2023 - MIT, prot. 30187 del 12 ottobre 2023 - MIT, prot. 01602 del 19 gennaio 2024. Recenti vicende di giustizia amministrativa, attualmente concluse con la sentenza 2025_02604 del Consiglio di Stato, hanno comportato - in rapida successione - l'abrogazione, la sospensione, il ripristino di alcune tra le citate circolari. Il montaggio di una parte dei dispositivi a margine risulta adesso regolamentato con i Decreti MIT: - n. 328 del 19 dicembre 2024 (GU 016/2025) per i veicoli della categoria M1; - n. 277 del 6 luglio 2023 (GU 183/2023) per i veicoli delle categorie M2 ed M3. Posto che il Decreto n. 328/2024 riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino, al fine di agevolare l'utente della strada all'osservanza della regolamentazione concernente il montaggio dei dispositivi a margine sulla parte posteriore dei veicoli della cat. M1, si chiede di voler confermare quali siano le circolari tuttora vigenti tra quelle sopraccitate. Si auspica che tutta la materia possa trovare unitaria ed organica esposizione nel nuovo testo del Codice della Strada. Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/09/2025 alle 17:17:17Hai notizie sulla formulazione di un nuovo codice della strada o di un testo unico sul tema?
Anto1957 ha scritto: Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero. ============================== A Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale perla Motorizzazione - Divisione 3 Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ROMA Oggetto: Portabagagli, portasci, portabiciclette, portaciclomotori, portamotocicli Nel tempo, i Ministeri in indirizzo hanno emanato varie circolari per regolamentare il montaggio dei dispositivi a margine sui veicoli classificati nella categoria internazionale M1. In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti: - MIT, prot. 2522/4332 B/103 del 27 novembre 1998 - MIT, prot. 1906/4120 B/041 del 06 maggio 1999 - MIT, prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 - MIT, prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 - MIT, prot. 25981 del 6 settembre 2023 - MInterno, prot. 31235 dell'8 settembre 2023 - MInterno, prot. 33197 del 29 settembre 2023 - MIT, prot. 30187 del 12 ottobre 2023 - MIT, prot. 01602 del 19 gennaio 2024. Recenti vicende di giustizia amministrativa, attualmente concluse con la sentenza 2025_02604 del Consiglio di Stato, hanno comportato - in rapida successione - l'abrogazione, la sospensione, il ripristino di alcune tra le citate circolari. Il montaggio di una parte dei dispositivi a margine risulta adesso regolamentato con i Decreti MIT: - n. 328 del 19 dicembre 2024 (GU 016/2025) per i veicoli della categoria M1; - n. 277 del 6 luglio 2023 (GU 183/2023) per i veicoli delle categorie M2 ed M3. Posto che il Decreto n. 328/2024 riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino, al fine di agevolare l'utente della strada all'osservanza della regolamentazione concernente il montaggio dei dispositivi a margine sulla parte posteriore dei veicoli della cat. M1, si chiede di voler confermare quali siano le circolari tuttora vigenti tra quelle sopraccitate. Si auspica che tutta la materia possa trovare unitaria ed organica esposizione nel nuovo testo del Codice della Strada. Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
In risposta al messaggio di chorus del 19/09/2025 alle 10:00:16
Hai notizie sulla formulazione di un nuovo codice della strada o di un testo unico sul tema? La sua riscrittura integrale sarebbe molto opportuna. Ti ringrazio.
In risposta al messaggio di TheDevil del 19/09/2025 alle 11:11:10Ottimo, grazie.
ovvero entro il 13 dicembre p.v. A differenza delle leggi, dove puoi seguire ogni evoluzione del testo (dalla proposta all'emanazione) nei documenti parlamentari on-line, i decreti legislativi arrivano a scatola chiusa, senza alcuna possibilita' di conoscere i lavori preparatori di redazione.
testo dlgs abrogazioni_23nov15_post CdM.pdf
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/09/2025 alle 17:17:17Manca la firma...
Anto1957 ha scritto: Per la nota ministeriale TheDevil può chiedere direttamente al Ministero. ============================== A Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale perla Motorizzazione - Divisione 3 Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ROMA Oggetto: Portabagagli, portasci, portabiciclette, portaciclomotori, portamotocicli Nel tempo, i Ministeri in indirizzo hanno emanato varie circolari per regolamentare il montaggio dei dispositivi a margine sui veicoli classificati nella categoria internazionale M1. In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti: - MIT, prot. 2522/4332 B/103 del 27 novembre 1998 - MIT, prot. 1906/4120 B/041 del 06 maggio 1999 - MIT, prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 - MIT, prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 - MIT, prot. 25981 del 6 settembre 2023 - MInterno, prot. 31235 dell'8 settembre 2023 - MInterno, prot. 33197 del 29 settembre 2023 - MIT, prot. 30187 del 12 ottobre 2023 - MIT, prot. 01602 del 19 gennaio 2024. Recenti vicende di giustizia amministrativa, attualmente concluse con la sentenza 2025_02604 del Consiglio di Stato, hanno comportato - in rapida successione - l'abrogazione, la sospensione, il ripristino di alcune tra le citate circolari. Il montaggio di una parte dei dispositivi a margine risulta adesso regolamentato con i Decreti MIT: - n. 328 del 19 dicembre 2024 (GU 016/2025) per i veicoli della categoria M1; - n. 277 del 6 luglio 2023 (GU 183/2023) per i veicoli delle categorie M2 ed M3. Posto che il Decreto n. 328/2024 riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino, al fine di agevolare l'utente della strada all'osservanza della regolamentazione concernente il montaggio dei dispositivi a margine sulla parte posteriore dei veicoli della cat. M1, si chiede di voler confermare quali siano le circolari tuttora vigenti tra quelle sopraccitate. Si auspica che tutta la materia possa trovare unitaria ed organica esposizione nel nuovo testo del Codice della Strada. Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 19/09/2025 alle 12:00:15
Manca la firma...
In risposta al messaggio di TheDevil del 19/09/2025 alle 17:17:17te lo chiedo io, spiega, grazie in anticipo, in modo che capisca anche "l'uomo della strada", mica tutti siamo al MIT...
Maaaxxx ha scritto: ... sarebbe bello chiarire con un bel riepilogo come stanno le cose. ============================== Faccio seguito all'intervento che apre questa pagina della discussione. In tregiorni nessuno e' intervenuto a: - chiedere spiegazioni; - sollevare obiezioni; - lamentare l'assenza di qualche informazione nel prospetto che ho inserito. Proseguo il mio intendimento e presento una versione aggiornata del prospetto, dove la riga in piu' e' autoesplicativa: Invece, per la colonna in piu', al momento lascio il mistero. Comunque, se qualche lettore vuole impegnarsi ad indovinare l'argomento cui la colonna rossa e' destinata, il suo intervento sara' ben gradito.
In risposta al messaggio di orme del 22/09/2025 alle 09:22:47
te lo chiedo io, spiega, grazie in anticipo, in modo che capisca anche l'uomo della strada, mica tutti siamo al MIT...