In risposta al messaggio di chorus del 25/09/2026 alle 12:28:37
Ho letto, molto interessante, in particolare dove si parla dell'art. 185 del cds. Riporto le conclusioni, a mio avviso molto importanti: In ciò non si ravvisa né una manifesta irragionevolezza né una violazione dell’art.185 CdS, talché non vi è spazio per disapplicare l’ordinanza comunale; Per quanto detto, l’ordinanza istitutiva del divieto e la sanzione per la sua violazione sono da considerare legittime Dunque disuguaglianza camper autovettura!
In risposta al messaggio di Giovanni del 25/09/2026 alle 13:07:28Esatto. E non solo. La sentenza, come altre, dicono anche che le ordinanze sono legittime in presenza di determinati presupposti, quali quelli indicati in sentenza. Dunque la domanda è: ma a chi giova fare ricorsi anche ove un'accoglienza c'è per poi creare questi precedenti giurusprudenziali??
È da un pezzo che dico che il camper, per il Codice della Strada, non è uguale all'auto. Basta leggere la Carta di Circolazione.
In risposta al messaggio di salvatore del 25/09/2026 alle 18:49:37Riportale. Io ho conoscenza di sentenze di rango inferiore a Cassazione e Consiglio di Stato.
Mi permetto ricordare che viviamo in Italia, il paese occidentale con il maggior numero di leggi. Ero fermo a circa 50 mila, ma leggo adesso, tramite intelligenza artificiale, che potrebbero essere tra le 110 e 160mila. Ovviamentesi tratta solo di stime. Tanto per paragone, paesi simili al nostro, come la Francia, ne ha circa 7.000 Il risultato e' che non esiste in pratica certezza del diritto. Da anni l' Europa ci critica per questa situazione. Giusto per cronaca, esiste in Italia il Ministero per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa. Per quanto riguarda il famoso - per noi - articolo 185 del Codice della Strada ci sono molte sentenze favorevoli, basta fare una ricerca in Rete. Ma se si viene sanzionati, bisogna necessariamente attivare una azione legale che naturalmente, puo' avere anche esito sfavorevole. Senza contare i costi e i tempi necessari. Ricordo che nel nostro ordinamento le sentenze si applicano solo al caso oggetto di ricorso.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 25/09/2026 alle 21:52:59Ribadisco che le sentenze, di qualsiasi ordine e grado hanno valore solo per il caso oggetto del ricorso.
Riportale. Io ho conoscenza di sentenze di rango inferiore a Cassazione e Consiglio di Stato. Attualmente ci sono pronunciamenti dei due massimi organi che stanno non solo rigettando i ricorsi ma anche le sentenze di rigettopresso TAR, Tribunali e Giudici di Pace adesso stanno facendo riferimento alla Sentenza 266 15.1.2026 e 3235 15.4.2025 Consiglio di Stato e 28953 del 2024 di Cassazione. Inoltre, da questi pronunciamenti i comuni stanno ricevendo informazioni su come scrivere le ordinanze. Quindi il problema che è stato creato con la politica dei ricorsi sta tutto qui. Ti invito a pubblicare le sentenze che dici essere favorevoli. Le uniche che stanno reggendo sono le barre limitarci e qualche ordinanza scritta male. Ritengo che tu debba approfondire l'argomento.
In risposta al messaggio di salvatore del 25/09/2026 alle 18:49:37Ribadisco che il vento sta cambiando.
Mi permetto ricordare che viviamo in Italia, il paese occidentale con il maggior numero di leggi. Ero fermo a circa 50 mila, ma leggo adesso, tramite intelligenza artificiale, che potrebbero essere tra le 110 e 160mila. Ovviamentesi tratta solo di stime. Tanto per paragone, paesi simili al nostro, come la Francia, ne ha circa 7.000 Il risultato e' che non esiste in pratica certezza del diritto. Da anni l' Europa ci critica per questa situazione. Giusto per cronaca, esiste in Italia il Ministero per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa. Per quanto riguarda il famoso - per noi - articolo 185 del Codice della Strada ci sono molte sentenze favorevoli, basta fare una ricerca in Rete. Ma se si viene sanzionati, bisogna necessariamente attivare una azione legale che naturalmente, puo' avere anche esito sfavorevole. Senza contare i costi e i tempi necessari. Ricordo che nel nostro ordinamento le sentenze si applicano solo al caso oggetto di ricorso.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/09/2026 alle 11:42:10Si vede come sei contento.
Ribadisco che il vento sta cambiando. Suggerisco la lettura dell'art. 360 cpc alla luce dei recenti pronunciamenti. I comuni sulla base di questi pronunciamenti stanno orientando la scrittura delle ordinanze. Recentipronunce di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno definitivamente chiarito che si applica l’art. 54 e che autovetture e Autocaravan sono due veicoli diversi e diversamente regolabili ai fini della circolazione:Consiglio di Stato 15/04/2025 N. 03235/2025REG.PROV.COLL. N. 06488/2024 REG.RIC. (Comune di Golfo Aranci); Sentenza Consiglio di Stato 15/01/2025 n. 266/2025: Combinato disposto delle sentenze TAR Sardegna (n. 443/2022) e Consiglio di Stato (n. 266/2025) entrambe riguardanti Bari Sardo; anche se l’ordinanza fu ritirata, interessantissime sul punto sosta/campeggiare sono le considerazioni del Consiglio di Stato sulla finalità del divieto emesso sia in base al CDS che al TUEL e sulla opportunità già decisa dal TAR di compensare le spese. L’ordinanza non fu ritenuta palesemente infondata. Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 28953 Anno 2024 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/11/2024 (Comune di Genova); Da ultimo Ordinanza TAR Venezia 26/02/2026 N. 133 per il comune di Vicenza che ha richiamato la sentenza 266 di cui sopra per Bari Sardo per respingere un’istanza di sospensione cautelare. Il ricorrente ha pure appellato in Consiglio di Stato e questo ha nuovamente respinto. Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 6 ottobre 2022 Ordinanza n. 29050 – Riguarda la tassatività della grandezza degli Stalli di Sosta e la sanzionabilità in caso di debordo.L'apparenza dei muscoli si sta rivelando un clamoroso boomerang. Qualcuno dovrebbe scrivere un libro su questo argomento: legge Fausti, 35 anni di illusioni.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/09/2026 alle 11:42:10Grazie, preso nota, è sempre un piacere leggerti
Ribadisco che il vento sta cambiando. Suggerisco la lettura dell'art. 360 cpc alla luce dei recenti pronunciamenti. I comuni sulla base di questi pronunciamenti stanno orientando la scrittura delle ordinanze. Recentipronunce di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno definitivamente chiarito che si applica l’art. 54 e che autovetture e Autocaravan sono due veicoli diversi e diversamente regolabili ai fini della circolazione:Consiglio di Stato 15/04/2025 N. 03235/2025REG.PROV.COLL. N. 06488/2024 REG.RIC. (Comune di Golfo Aranci); Sentenza Consiglio di Stato 15/01/2025 n. 266/2025: Combinato disposto delle sentenze TAR Sardegna (n. 443/2022) e Consiglio di Stato (n. 266/2025) entrambe riguardanti Bari Sardo; anche se l’ordinanza fu ritirata, interessantissime sul punto sosta/campeggiare sono le considerazioni del Consiglio di Stato sulla finalità del divieto emesso sia in base al CDS che al TUEL e sulla opportunità già decisa dal TAR di compensare le spese. L’ordinanza non fu ritenuta palesemente infondata. Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 28953 Anno 2024 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/11/2024 (Comune di Genova); Da ultimo Ordinanza TAR Venezia 26/02/2026 N. 133 per il comune di Vicenza che ha richiamato la sentenza 266 di cui sopra per Bari Sardo per respingere un’istanza di sospensione cautelare. Il ricorrente ha pure appellato in Consiglio di Stato e questo ha nuovamente respinto. Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 6 ottobre 2022 Ordinanza n. 29050 – Riguarda la tassatività della grandezza degli Stalli di Sosta e la sanzionabilità in caso di debordo.L'apparenza dei muscoli si sta rivelando un clamoroso boomerang. Qualcuno dovrebbe scrivere un libro su questo argomento: legge Fausti, 35 anni di illusioni.
In risposta al messaggio di chorus del 26/09/2026 alle 14:07:11Ti ringrazio per gli apprezzamenti. La vulgata dei camperisti è parecchio influenzata dagli spot "sindaci, prefetti" bacchettati... quando la realtà è diversa da come e chi la racconta. Purtroppo come dice un guru del settore i social sono micidiali e portano disinformazione che però solo il guru che li usa può dare... Salvo produrre boomerang giurisprudenziali. È ora di cambiare registro. Poi se i camperisti vogliono capire che a noi servono AA e che l'unica politica utile è quella dei "Porti di Terra" del Buon Perriera... sarà sempre troppo tardi. Grazie ancora.
Cari salvatore e giorgioste, nessuno qui dentro ha la preparazione giuridica di Anto1957, specialmente per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione dei camper. Lo seguo da anni, mai una parola fuori posto, sempretecnicamente sul pezzo. Certo, non scrive messaggi pro camperisti, non scrive ciò che noi vorremmo sentirci dire e per questo potrebbe non risultare simpatico. Riporta interpretazioni oggettive, frutto di ricerche giurisprudenziali. Leggetelo, ci mette in guardia da ciò che potrebbe accadere parcheggiando i nostri camper in luoghi vietati dalle ordinanze e dalle legislazioni locali. L'art. 185 (evito di dire di quale codice) non è l'unica norma che regolamenta la nostra passione. Non esistono comuni anticamper, ditemi per favore per quale ragionevole motivo l'amministrazione comunale di una località turistica dovrebbe perseguitarci. Per quale motivo l'autorità di questi comuni dovrebbe ostacolare chi viene da loro ospitato facendo peraltro girare l'economia del luogo. Proprio non riesco a capirlo. Ciò detto, mi auguro che Anto1957 continui a illuminarci con la sua conoscenza giuridica. PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/09/2026 alle 19:08:12È qui che sta il problema, che i camperisti NON vogliono più AA, ma vogliono poter fare quello che gli pare, dove gli pare, e i social hanno accentuato questo problema, con pseudo camorristi che fanno vedere che campeggiano dove vogliono, che lavano le stoviglie nei fiumi, ecc ecc
Ti ringrazio per gli apprezzamenti. La vulgata dei camperisti è parecchio influenzata dagli spot sindaci, prefetti bacchettati... quando la realtà è diversa da come e chi la racconta. Purtroppo come dice un guru delsettore i social sono micidiali e portano disinformazione che però solo il guru che li usa può dare... Salvo produrre boomerang giurisprudenziali. È ora di cambiare registro. Poi se i camperisti vogliono capire che a noi servono AA e che l'unica politica utile è quella dei Porti di Terra del Buon Perriera... sarà sempre troppo tardi. Grazie ancora.
In risposta al messaggio di chorus del 26/09/2026 alle 14:07:11"PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici."
Cari salvatore e giorgioste, nessuno qui dentro ha la preparazione giuridica di Anto1957, specialmente per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione dei camper. Lo seguo da anni, mai una parola fuori posto, sempretecnicamente sul pezzo. Certo, non scrive messaggi pro camperisti, non scrive ciò che noi vorremmo sentirci dire e per questo potrebbe non risultare simpatico. Riporta interpretazioni oggettive, frutto di ricerche giurisprudenziali. Leggetelo, ci mette in guardia da ciò che potrebbe accadere parcheggiando i nostri camper in luoghi vietati dalle ordinanze e dalle legislazioni locali. L'art. 185 (evito di dire di quale codice) non è l'unica norma che regolamenta la nostra passione. Non esistono comuni anticamper, ditemi per favore per quale ragionevole motivo l'amministrazione comunale di una località turistica dovrebbe perseguitarci. Per quale motivo l'autorità di questi comuni dovrebbe ostacolare chi viene da loro ospitato facendo peraltro girare l'economia del luogo. Proprio non riesco a capirlo. Ciò detto, mi auguro che Anto1957 continui a illuminarci con la sua conoscenza giuridica. PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici.
In risposta al messaggio di salvatore del 27/09/2026 alle 09:40:28In questo link
PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici. La quasi totalita' del lettori del forum e' lcomposta da persone normali. Evitereidiscussioni in materia di interpretazione delle leggi, perche' materia da addetti ai lavori. Che spesso - anche loro - fanno fatica ad orientarsi, grazie ai 110-160 mila provvedimenti (stimati) presenti nel nostro sistema normativo. Il forum non e' sicuramente la sede per questo tipo di discussioni. Comunque, per completezza di informazione, ribadisco che le sentenze di qualsiasi ordine e grado hanno valore solo per la materia oggetto del ricorso. Che poi di fatto ci si basi su sentenze emesse, in particolare dalle giurisdizioni superiori, e' una anomalia del nostro sistema, Comunque ogni sentenza fa storia a se'. Aggiungo che non e' raro che queste giurisdizioni modifichino nel tempo il loro orientamento. Come si insegna nei primi corsi di giurisprudenza, l' interpretazione autentica di una legge puo' essere data solo dall' organo che quella legge ha emesso. Procedura complessa che - per quanto mi rsulta - viene raramente - se non mai - applicata in Italia. Se a qualcuno interessa, posso anche spiegare il motivo. Anche se il mio parere non conta nulla, l' articolo185 del Codice della Strada e' chiarissimo. Che poi valga la pena di fare ricorso in caso di sanzioni, e' tutt' altro discorso. Sui motivi che spingono molte amministrazioni a porre i divieti, abbiamo fatto in passato una lunga discussione. Usare la funzione ricerca.
Corte Suprema di Cassazione | Le funzioni della Corte
In risposta al messaggio di salvatore del 27/09/2026 alle 09:40:28Vedo che continua a non esserti chiara la portata educativa delle sentenze per chi scrive le ordinanze e scriverà le prossime. Sull'art. 185, sulla genesi, sui tentativi parlamentari di intervenire dopo tutti falliti, e sulla sua portata effettiva potrei scriverci un libro. Che non piacerebbe. Ma che forse scriverò. Qualcuno di noi deve cominciare a smarcarsi da una vulgata che di fatto convince i camperisti a farsi odiare. Voli voli ma tutto questo ti sfugge. E non ho alcun interesse ad anticipare nient'altro. Lavori in corso...
PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici. La quasi totalita' del lettori del forum e' lcomposta da persone normali. Evitereidiscussioni in materia di interpretazione delle leggi, perche' materia da addetti ai lavori. Che spesso - anche loro - fanno fatica ad orientarsi, grazie ai 110-160 mila provvedimenti (stimati) presenti nel nostro sistema normativo. Il forum non e' sicuramente la sede per questo tipo di discussioni. Comunque, per completezza di informazione, ribadisco che le sentenze di qualsiasi ordine e grado hanno valore solo per la materia oggetto del ricorso. Che poi di fatto ci si basi su sentenze emesse, in particolare dalle giurisdizioni superiori, e' una anomalia del nostro sistema, Comunque ogni sentenza fa storia a se'. Aggiungo che non e' raro che queste giurisdizioni modifichino nel tempo il loro orientamento. Come si insegna nei primi corsi di giurisprudenza, l' interpretazione autentica di una legge puo' essere data solo dall' organo che quella legge ha emesso. Procedura complessa che - per quanto mi rsulta - viene raramente - se non mai - applicata in Italia. Se a qualcuno interessa, posso anche spiegare il motivo. Anche se il mio parere non conta nulla, l' articolo185 del Codice della Strada e' chiarissimo. Che poi valga la pena di fare ricorso in caso di sanzioni, e' tutt' altro discorso. Sui motivi che spingono molte amministrazioni a porre i divieti, abbiamo fatto in passato una lunga discussione. Usare la funzione ricerca.