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Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino

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5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 23/09/2026 alle: 16:09:21
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubblicate da nessuno. Perché non ci piacciono? Sul filtro che così viene applicato nel nostro settore si formano convinzioni che poi portano a pretese irragionevoli di noi camperisti e questo contribuisce a darci una cattiva nomea.
 
E non è la sola sentenza contraria alle tesi di noi camperisti, solo che se nessuno pubblica sono note solo quelle vittoriose? Perché?
 
Il caso specifico è relativo ad un comune che è una perla storica del nostro paese e alla sua necessità di regolare sia la sosta delle autovetture sia la possibilità di soggiornare a bordo degli autocaravan. 
 
Vale a dire un equo compromesso che dovremmo vedere di buon occhio anziché contrastarlo in Tribunale e in Cassazione ove anche in questa sede Montalcino è risultato vittorioso. 
 
A noi servono aree di sosta camper. Su questo dovrebbe indirizzarsi l'attività di camperisti e loro associazioni. 
 
Non so se mi sono spiegato. 
Per il resto la sentenza è chiara nei motivi di accoglimento.  


Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
in grado di appello
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4894/2012 tra le parti:
APPELLANTI
Parte_1, Controparte_1, CP_2
difesa: C.F. 1, C.F. 2, C.F. 3
 
domicilio: VIA SAN ...  FIRENZE presso il difensore
Controparte_3
difesa: P.IVA_1
APPELLATO
AVVOCATURA DELLO STATO, C.F. 5
domicilio: VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale
OGGETTO:
Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice strada)
Decisa a Firenze in data 31/01/2017 sulle seguenti conclusioni:
 * Appellante: Voglia il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza impugnata:
   * annullare le ordinanze - ingiunzioni prot. n. 3047/2011, prot. n. 4087/2011 e prot. n. 4104/2011 emesse dalla Prefettura;
   * condannare la Controparte_3 alla restituzione in favore delle sig.re Parte_1, CP_2 e Controparte_1 della somma di € 131,00 ciascuna;
   * con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio
 * Appellato:
   * rigettare l'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
   * Vinte le spese
Fatto e processo
Con i verbali di accertamento n. 2210/2010/P. Pr. 1288/2010; n. 2211/2010/P Pr. 1289/2010 e n. 2212/2010/P Pr. 1290/2010 del 23.05.2010, la P.M. di Montalcino contestava alle Sig.re Parte_1, Controparte_1 e CP_2 la violazione dell'art. 7, comma 1 C.d.S. in combinato con il comma 13 e con il comma 14, per aver sostato e transitato con i propri autocaravan in una zona vietata a detti veicoli in virtù della previsione contenuta nell'ordinanza comunale n. 119/08 emessa il 19.09.2008 dal Comune di Montalcino.
Le predette proponevano ricorso alla competente Prefettura, la quale con le ordinanze - ingiunzione prot. n. 3047/2011, prot. n. 4087/2011 e prot. n. 4104/2011 respingeva i ricorsi ingiungendo a ciascuna ricorrente il pagamento di € 247,00 più € 15,00 per le spese processuali.
Le odierne appellanti procedevano al pagamento delle sanzioni come da ordine della Controparte_3, ciò nonostante proponevano due ricorsi al G.d.P. di Siena (RG 712/2011 e RG. n. 1148/2011), successivamente riuniti, ove resisteva il Controparte_4.
In particolare, nei ricorsi di primo grado le odierne appellanti censuravano la legittimità dell'ordinanza comunale quale atto presupposto rispetto alle sanzioni amministrative loro irrogate coi verbali indicati, che - in quanto tale - avrebbe dovuto essere disapplicata così conducendo alla conseguente illegittimità delle sanzioni.
In particolare rilevavano vizio di illogicità della motivazione, violazione del principio di non discriminazione e violazione degli artt. 5 co. 1, 35 co. 1 e 185 C.d.S. e delle direttive ministeriali.
All'esito del giudizio Il G.d.P. di Siena con sentenza n. 426/2011 depositata il 28.07.2011 rigettava i ricorsi e riduceva le sanzioni al minimo edittale condannando ciascuna delle ricorrenti a versare la somma di € 131,00 e - visto il già avvenuto pagamento della somma ingiunta con l'ordinanza prefettizia - ordinava alla Controparte_3 la restituzione di € 116,00 in favore di ciascuna con contestuale ordine al Controparte_4 di provvedere al pagamento. Spese compensate.
Il giudice di prime cure evidenziava che la scelta effettuata dal CP_4 rientrava nell'esercizio del potere discrezionale di cui gode la P.A. nella fattispecie rivolto a una regolazione sicura del transito e della sosta nei pressi dell'Parte_2; escludeva inoltre la sussistenza di discriminazione visto che a autocaravan e autobus l'amministrazione aveva riservato apposito parcheggio a breve distanza dall'Pt_2. Infine specificava che il competente Org_1, pur avendo riconosciuto la contraddittorietà dell'ordinanza nelle sue note, non aveva inficiato la validità della stessa.
Contro tale decisione fanno appello Pt_1, CP_1 e CP_2 proponendo quattro motivi di riforma della sentenza.
Con il primo motivo rilevano l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure circa il potere di disapplicazione degli atti amministrativi di cui alla legge 2248/1865 All. E.
Con il secondo motivo lamentano che il G.d.P., ravvisando la ragione dei divieti in esame nel "consentire nel modo più ampio e sicuro l'accesso da parte dei visitatori all'Parte_2", avrebbe integrato i motivi dell'ordinanza comunale dando atto di un esercizio del potere discrezionale che non risulta dal provvedimento amministrativo. Infatti, secondo l’ordinanza, i divieti sono esclusivamente motivati dallo spazio esistente nelle adiacenze dell'Pt_2, che non consente di creare parcheggi per autobus e camper, così non spiegandosi il divieto di transito.
Inoltre - secondo le appellanti - il G.d.P. ha erroneamente ritenuto legittima la scelta del Controparte_4 di far sostare i veicoli in zone diverse a seconda della tipologia, non effettuando un controllo sulla conformità dell'operato del CP_4 rispetto alla legge, né sulla congruità e logicità della motivazione.
In particolare lamentano una duplice discriminazione: la prima tra autocaravan e autobus da un lato e tutti gli altri veicoli dall'altro (vi sono veicoli che potrebbero avere dimensioni uguali o anche maggiori rispetto agli autocaravan); la seconda tra gli autocaravan cui è vietato anche il transito e gli autobus cui è permesso transitare per permettere la discesa e la salita dei passeggeri.
Infine evidenziano l'omessa valutazione circa la carenza di attività istruttoria come invece necessario secondo le direttive del Org_1 (si veda nota prot. 381 del 28.01.2011).
Non avrebbe poi rilievo la circostanza, citata dal G.d.P. come argomento atto a giustificare il divieto, che il CP_4 abbia istituito un'area di sosta dedicata agli autocaravan.
Con il terzo motivo censurano l'operato del G.d.P. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie: in particolare il giudice, laddove ha ritenuto che la nota prot. n. 1067 del 28.02.2011 del Organizzazione_2 contenga solo "un invito ad apportare le debite modifiche alla ordinanza comunale [...] senza inficiare la validità della stessa ordinanza, che deve essere, pertanto, vigente e applicabile" avrebbe travisato il contenuto del citato documento ministeriale (visto anche il contenuto della nota prot. 181 del 16.01.2012).
Con il quarto ed ultimo motivo le attrici lamentano l'omessa pronuncia da parte del G.d.P. in merito alla illegittimità delle ordinanze per violazione dell'art. 185 C.d.S. (ai sensi del quale gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli autoveicoli) e degli artt. 5 co. 1 e 35 co. 1 C.d.S. (riguardanti il potere del Ministero di impartire direttive in merito alla circolazione stradale).
In particolare lamentano l'inosservanza della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02.04.2007 in base alla quale "ai sensi dell'art. 185 C.d.S. non si può escludere dalla circolazione gli autocaravan da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli".
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito il Controparte_4 resistendo all'impugnazione proposta e chiedendone il rigetto.
In primo luogo il CP_4 ritiene che il G.d.P. abbia solo spiegato quanto risulta ictu oculi dalla ordinanza comunale di cui le appellanti pretendono la disapplicazione, affermando che la stessa è valida espressione del potere discrezionale di cui gode la P.A. anche nella regolazione della circolazione stradale (in particolare rilevando che gli autocaravan superano le autovetture per peso e dimensioni).
In particolare il Comune pone l'attenzione sulla presenza di parcheggio dedicato ai caravan a 300 metri dall'Pt_2 così come previsto dall'art. 7 lett. h), C.d.S., e la necessità di garantire lungo il tratto finale di via Santantimese una idonea circolazione.
In secondo luogo precisa che il G.d.P. non ha male interpretato le risultanze istruttorie giacché il Org_1 effettivamente non ha provveduto a modificare l'ordinanza comunale 119/08.
In terzo luogo il G.d.P. non ha omesso di valutare la conformità dell'ordinanza comunale agli artt. 5, 35 e 185 C.d.S. essendosi pronunciato sul punto lì dove evidenzia il corretto esercizio nel caso di specie del potere discrezionale di cui la P.A. gode.
All'udienza del 09.11.2016 le parti hanno precisato le conclusioni, confermando quelle degli atti introduttivi. Disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
(1) Sul primo motivo di appello: il G.d.P. non ha proceduto alla disamina della legge 2248/1865 All. E in merito alla disapplicazione degli atti amministrativi, ciò nonostante non è integrato il vizio di omessa pronuncia visto che per quanto riguarda il caso sottoposto al suo esame ha specificato che l'ordinanza comunale, secondo la sua ricostruzione, è da ritenersi non solo vigente ma anche legittima ed applicabile.
(2) Non si riscontra la violazione del principio di non discriminazione lamentata dalle appellanti.
In particolare, in merito alla scelta del Comune di fondare un divieto su una categoria di veicoli piuttosto che sulla loro dimensione, si fa presente che la possibilità di porre divieti per determinate categorie di utenti o veicoli è prevista dagli artt. 6-7 CdS. Infatti, sebbene l'art. 185 C.d.S. equipari la disciplina degli autocaravan a quella degli autoveicoli, deve considerarsi che gli articoli appena citati prevedono che i Comuni possano stabilire limitazioni alla circolazione anche per alcune categorie di veicoli o utenti.
Al corretto esercizio del potere discrezionale nel caso di specie non osta il fatto che altri veicoli possano avere dimensioni superiori rispetto a autocaravan di modeste dimensioni. Oggetto delle valutazioni che un Comune può effettuare nell'ambito dei suoi poteri discrezionali non è solo la dimensione del veicolo ma anche l'uso che ne viene fatto, o la probabilità che lo stesso transiti in quel luogo in ragione delle sue caratteristiche, ed è evidente che i caravan si distinguono dalle autovetture non solo per dimensioni ma anche per funzione ed utilizzo.
In ogni caso, nella fattispecie si sta esaminando il profilo della legittimità della inclusione dei caravan nel divieto che, se ha una giustificazione propria, non può considerarsi illegittima solo per l'esclusione di altri mezzi.
Si aggiunga che quanto al divieto di sosta non vi è discriminazione anche in considerazione del fatto che il Comune ha istituito un parcheggio gratuito per gli autocaravan con possibilità di accedere all'Parte_2 anche a coloro che arrivano nei pressi in autocaravan.
(3) In relazione all'asserito travisamento delle risultanze istruttorie si precisa che il Org_1, come rilevato dal GdP, non ha annullato l'ordinanza: sono le stesse appellanti a confermarlo, sottolineando come il Org abbia "chiaramente affermato la necessità di modifica dell'ordinanza" il che è evidentemente altra cosa dall'annullamento.
(4) Per quanto riguarda la lamentata contrarietà dell'ordinanza comunale rispetto agli artt. 5, 35 e 185 CdS, e il lamentato difetto di motivazione, si premette che il giudice potrebbe disapplicare il provvedimento amministrativo se esso risultasse effettivamente in contrasto con la legge o manifestamente irragionevole.
Ciò detto, si osserva che l'ordinanza del CP_4 specifica che la disciplina del transito e sosta all'Pt_2 è dettata dalla considerazione degli spazi esistenti, che non consentono di creare parcheggi destinati a tutti i veicoli; e, per questo, è stato deciso che gli autobus turistici possano raggiungerla solo per far scendere o salire i passeggeri, ma non possono sostare sul posto, mentre per le autocaravan è stata predisposta un'apposita area di parcheggio, a distanza tale da consentire di raggiungere sia l'Pt_2 che il centro storico del borgo.
In sostanza, il Comune ha stabilito uno smistamento di autovetture e autocaravan in diverse aree di parcheggio e, per renderlo effettivo, ha istituito un divieto di accesso per i camper lungo la via che porta al luogo sacro una strada di campagna che parte dal campeggio camper e non conduce altro che all'Pt_2, fatta salva qualche diramazione interpoderale, breve e agevolmente percorribile anche a piedi.
In ciò non si ravvisa né una manifesta irragionevolezza né una violazione dell’art. 185 CdS, talché non vi è spazio per disapplicare l’ordinanza comunale;
Per quanto detto, l’ordinanza istitutiva del divieto e la sanzione per la sua violazione sono da considerare legittime.
L’appello è respinto, con addebito delle spese del presente grado del giudizio liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
 * rigetta l’appello e conferma la sentenza n. 426/2011 del Giudice di Pace di CP_3;
 * condanna le appellanti in solido a rifondere alla appellata le spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 350,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Firenze, 31 gennaio 2017
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dr.ssa Elena Pisto, Magistrato Ordinario Tirocinante
Il giudice
dr. Niccolò Calvani
Sapete se ci sono sviluppi su questa? 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 24/09/2026 alle 13:13:19
20
Grinza
Grinza
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16/02/2006 64994
Rispondi Abuso
Inserito il 23/09/2026 alle: 17:53:52
Tradotto?
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 24/09/2026 alle: 12:17:08
@Grinza... ho aggiornato il post a seguito tua segnalazione. 

Ringrazio il Team di Amministrazione... 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 24/09/2026 alle 12:23:18
20
chorus
chorus
05/10/2006 13040
Rispondi Abuso
Inserito il 25/09/2026 alle: 12:28:37
Ho letto, molto interessante, in particolare dove si parla dell'art. 185 del cds.
Riporto le conclusioni, a mio avviso molto importanti:
"In ciò non si ravvisa né una manifesta irragionevolezza né una violazione dell’art. 185 CdS, talché non vi è spazio per disapplicare l’ordinanza comunale;
Per quanto detto, l’ordinanza istitutiva del divieto e la sanzione per la sua violazione sono da considerare legittime
"

Dunque disuguaglianza camper autovettura!
23
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13738
Rispondi Abuso
Inserito il 25/09/2026 alle: 13:07:28
In risposta al messaggio di chorus del 25/09/2026 alle 12:28:37

Ho letto, molto interessante, in particolare dove si parla dell'art. 185 del cds. Riporto le conclusioni, a mio avviso molto importanti: In ciò non si ravvisa né una manifesta irragionevolezza né una violazione dell’art.
185 CdS, talché non vi è spazio per disapplicare l’ordinanza comunale; Per quanto detto, l’ordinanza istitutiva del divieto e la sanzione per la sua violazione sono da considerare legittime Dunque disuguaglianza camper autovettura!
...

È da un pezzo che dico che il camper, per il Codice della Strada, non è uguale all'auto. Basta leggere la Carta di Circolazione. 
Giovanni
Il Belgio visto dal camper e assaporato
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5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 25/09/2026 alle: 14:26:23
In risposta al messaggio di Giovanni del 25/09/2026 alle 13:07:28

È da un pezzo che dico che il camper, per il Codice della Strada, non è uguale all'auto. Basta leggere la Carta di Circolazione. 
Esatto. E non solo. La sentenza, come altre, dicono anche che le ordinanze sono legittime in presenza di determinati presupposti,  quali quelli indicati in sentenza. Dunque la domanda è: ma a chi giova fare ricorsi anche ove un'accoglienza c'è per poi creare questi precedenti giurusprudenziali?? 
La verità non piace.
23
salvatore
salvatore
10/08/2003 9564
Rispondi Abuso
Inserito il 25/09/2026 alle: 18:49:37
Mi permetto ricordare che viviamo in Italia, il paese occidentale con il maggior numero di leggi.
Ero fermo a circa 50 mila, ma leggo adesso, tramite intelligenza artificiale, che potrebbero essere tra le 110 e 160mila.surprise
Ovviamente si tratta solo di stime.
Tanto per paragone, paesi simili al nostro, come la Francia, ne ha circa 7.000
Il risultato e' che non esiste in pratica certezza del diritto.
Da anni l' Europa ci critica per questa situazione.
Giusto per cronaca, esiste in Italia il "Ministero per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa".
Per quanto riguarda il famoso - per noi - articolo 185 del Codice della Strada ci sono molte sentenze favorevoli, basta fare una ricerca in Rete.
Ma se si viene sanzionati, bisogna necessariamente attivare una azione legale che naturalmente, puo' avere anche esito sfavorevole.
Senza contare i costi e i tempi necessari.
Ricordo che nel nostro ordinamento le sentenze si applicano solo al caso oggetto di ricorso.
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 25/09/2026 alle: 21:52:59
In risposta al messaggio di salvatore del 25/09/2026 alle 18:49:37

Mi permetto ricordare che viviamo in Italia, il paese occidentale con il maggior numero di leggi. Ero fermo a circa 50 mila, ma leggo adesso, tramite intelligenza artificiale, che potrebbero essere tra le 110 e 160mila. Ovviamente
si tratta solo di stime. Tanto per paragone, paesi simili al nostro, come la Francia, ne ha circa 7.000 Il risultato e' che non esiste in pratica certezza del diritto. Da anni l' Europa ci critica per questa situazione. Giusto per cronaca, esiste in Italia il Ministero per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa. Per quanto riguarda il famoso - per noi - articolo 185 del Codice della Strada ci sono molte sentenze favorevoli, basta fare una ricerca in Rete. Ma se si viene sanzionati, bisogna necessariamente attivare una azione legale che naturalmente, puo' avere anche esito sfavorevole. Senza contare i costi e i tempi necessari. Ricordo che nel nostro ordinamento le sentenze si applicano solo al caso oggetto di ricorso.
...
Riportale. Io ho conoscenza di sentenze di rango inferiore a Cassazione e Consiglio di Stato. 
Attualmente ci sono pronunciamenti dei due massimi organi che stanno non solo rigettando i ricorsi ma anche le sentenze di rigetto presso TAR, Tribunali e Giudici di Pace adesso stanno facendo riferimento alla Sentenza 266 15.1.2026 e 3235 15.4.2025 Consiglio di Stato e 28953 del 2024 di Cassazione. Inoltre, da questi pronunciamenti i comuni stanno ricevendo informazioni su come scrivere le ordinanze. Quindi il problema che è stato creato con la politica dei ricorsi sta tutto qui. Ti invito a pubblicare le sentenze che dici essere favorevoli. Le uniche che stanno reggendo sono le barre limitarci e qualche ordinanza scritta male.  Ritengo che tu debba approfondire l'argomento.  

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 25/09/2026 alle 23:17:28
23
salvatore
salvatore
10/08/2003 9564
Rispondi Abuso
Inserito il 26/09/2026 alle: 08:34:31
In risposta al messaggio di Anto1957 del 25/09/2026 alle 21:52:59

Riportale. Io ho conoscenza di sentenze di rango inferiore a Cassazione e Consiglio di Stato.  Attualmente ci sono pronunciamenti dei due massimi organi che stanno non solo rigettando i ricorsi ma anche le sentenze di rigetto
presso TAR, Tribunali e Giudici di Pace adesso stanno facendo riferimento alla Sentenza 266 15.1.2026 e 3235 15.4.2025 Consiglio di Stato e 28953 del 2024 di Cassazione. Inoltre, da questi pronunciamenti i comuni stanno ricevendo informazioni su come scrivere le ordinanze. Quindi il problema che è stato creato con la politica dei ricorsi sta tutto qui. Ti invito a pubblicare le sentenze che dici essere favorevoli. Le uniche che stanno reggendo sono le barre limitarci e qualche ordinanza scritta male.  Ritengo che tu debba approfondire l'argomento.    
...
Ribadisco che le sentenze, di qualsiasi ordine e grado hanno valore solo per il caso oggetto del ricorso.
In altri temini nel nostro ordinamento non e' appllcabile il criterio analogico.
Non mi sembra comunque questa la sede per discutere sul sistema normativo italiano.
I ricorsi in materia di circolazione di autocaravan cosi' come in molte alte materie, nascono perche' si ritiene che non siano state applicate correttamente le  norme.
Valuti poi ognuno, in caso di sanzione, se vale la pena di ricorrere.
Per chi vuole approfondire, basta usare l' intelligenza artificiale.
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 26/09/2026 alle: 11:42:10
In risposta al messaggio di salvatore del 25/09/2026 alle 18:49:37

Mi permetto ricordare che viviamo in Italia, il paese occidentale con il maggior numero di leggi. Ero fermo a circa 50 mila, ma leggo adesso, tramite intelligenza artificiale, che potrebbero essere tra le 110 e 160mila. Ovviamente
si tratta solo di stime. Tanto per paragone, paesi simili al nostro, come la Francia, ne ha circa 7.000 Il risultato e' che non esiste in pratica certezza del diritto. Da anni l' Europa ci critica per questa situazione. Giusto per cronaca, esiste in Italia il Ministero per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa. Per quanto riguarda il famoso - per noi - articolo 185 del Codice della Strada ci sono molte sentenze favorevoli, basta fare una ricerca in Rete. Ma se si viene sanzionati, bisogna necessariamente attivare una azione legale che naturalmente, puo' avere anche esito sfavorevole. Senza contare i costi e i tempi necessari. Ricordo che nel nostro ordinamento le sentenze si applicano solo al caso oggetto di ricorso.
...
Ribadisco che il vento sta cambiando. 

Suggerisco la lettura dell'art. 360 cpc alla luce dei recenti pronunciamenti.  I comuni sulla base di questi pronunciamenti stanno orientando la scrittura delle ordinanze. 

Recenti pronunce di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno definitivamente chiarito che si applica l’art. 54 e che autovetture e Autocaravan sono due veicoli diversi e diversamente regolabili ai fini della circolazione:
  • Consiglio di Stato 15/04/2025  N. 03235/2025REG.PROV.COLL. N. 06488/2024 REG.RIC. (Comune di Golfo Aranci);
  • Sentenza Consiglio di Stato  15/01/2025 n. 266/2025:  Combinato disposto delle sentenze TAR Sardegna (n. 443/2022) e Consiglio di Stato (n. 266/2025) entrambe riguardanti Bari Sardo; anche se l’ordinanza fu ritirata, interessantissime sul punto sosta/campeggiare sono le considerazioni del Consiglio di Stato sulla finalità del divieto emesso sia in base al CDS che al TUEL e sulla opportunità già decisa dal TAR di compensare le spese. L’ordinanza non fu ritenuta palesemente infondata.  
  • Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 28953 Anno 2024 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/11/2024 (Comune di Genova);
  • Da ultimo Ordinanza TAR Venezia 26/02/2026 N. 133 per il comune di Vicenza che ha richiamato la sentenza 266 di cui sopra per Bari Sardo per respingere un’istanza di sospensione cautelare. Il ricorrente ha pure appellato in Consiglio di Stato e questo ha nuovamente respinto.  
  • Corte di Cassazione, Sezione II Civile,  6 ottobre 2022  Ordinanza n. 29050 – Riguarda la tassatività della grandezza degli Stalli di Sosta e la sanzionabilità in caso di debordo.
L'apparenza dei muscoli si sta rivelando un clamoroso boomerang. 

Qualcuno dovrebbe scrivere un libro su questo argomento: legge Fausti, 35 anni di illusioni. wink
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 26/09/2026 alle 12:24:33
10
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5284
Rispondi Abuso
Inserito il 26/09/2026 alle: 13:41:51
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/09/2026 alle 11:42:10

Ribadisco che il vento sta cambiando.  Suggerisco la lettura dell'art. 360 cpc alla luce dei recenti pronunciamenti.  I comuni sulla base di questi pronunciamenti stanno orientando la scrittura delle ordinanze.  Recenti
pronunce di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno definitivamente chiarito che si applica l’art. 54 e che autovetture e Autocaravan sono due veicoli diversi e diversamente regolabili ai fini della circolazione:Consiglio di Stato 15/04/2025  N. 03235/2025REG.PROV.COLL. N. 06488/2024 REG.RIC. (Comune di Golfo Aranci); Sentenza Consiglio di Stato  15/01/2025 n. 266/2025:  Combinato disposto delle sentenze TAR Sardegna (n. 443/2022) e Consiglio di Stato (n. 266/2025) entrambe riguardanti Bari Sardo; anche se l’ordinanza fu ritirata, interessantissime sul punto sosta/campeggiare sono le considerazioni del Consiglio di Stato sulla finalità del divieto emesso sia in base al CDS che al TUEL e sulla opportunità già decisa dal TAR di compensare le spese. L’ordinanza non fu ritenuta palesemente infondata.   Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 28953 Anno 2024 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/11/2024 (Comune di Genova); Da ultimo Ordinanza TAR Venezia 26/02/2026 N. 133 per il comune di Vicenza che ha richiamato la sentenza 266 di cui sopra per Bari Sardo per respingere un’istanza di sospensione cautelare. Il ricorrente ha pure appellato in Consiglio di Stato e questo ha nuovamente respinto.   Corte di Cassazione, Sezione II Civile,  6 ottobre 2022  Ordinanza n. 29050 – Riguarda la tassatività della grandezza degli Stalli di Sosta e la sanzionabilità in caso di debordo.L'apparenza dei muscoli si sta rivelando un clamoroso boomerang.  Qualcuno dovrebbe scrivere un libro su questo argomento: legge Fausti, 35 anni di illusioni.   
...
Si vede come sei contento.
Speriamo ci vietino anche di usarlo così organizzi una festa. laugh

Comunque i divieti sono illegittimi quando  non hanno una motivazione reale, e viceversa, per cui ogni caso è a se, a meno di non confrontare situazioni completamente identiche negli anni per trovare una tendenza, che tra l’altro può essere individuata con grandi numero, non con singoli casi.
 
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.

20
chorus
chorus
05/10/2006 13040
Rispondi Abuso
Inserito il 26/09/2026 alle: 13:52:05
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/09/2026 alle 11:42:10

Ribadisco che il vento sta cambiando.  Suggerisco la lettura dell'art. 360 cpc alla luce dei recenti pronunciamenti.  I comuni sulla base di questi pronunciamenti stanno orientando la scrittura delle ordinanze.  Recenti
pronunce di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno definitivamente chiarito che si applica l’art. 54 e che autovetture e Autocaravan sono due veicoli diversi e diversamente regolabili ai fini della circolazione:Consiglio di Stato 15/04/2025  N. 03235/2025REG.PROV.COLL. N. 06488/2024 REG.RIC. (Comune di Golfo Aranci); Sentenza Consiglio di Stato  15/01/2025 n. 266/2025:  Combinato disposto delle sentenze TAR Sardegna (n. 443/2022) e Consiglio di Stato (n. 266/2025) entrambe riguardanti Bari Sardo; anche se l’ordinanza fu ritirata, interessantissime sul punto sosta/campeggiare sono le considerazioni del Consiglio di Stato sulla finalità del divieto emesso sia in base al CDS che al TUEL e sulla opportunità già decisa dal TAR di compensare le spese. L’ordinanza non fu ritenuta palesemente infondata.   Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 28953 Anno 2024 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/11/2024 (Comune di Genova); Da ultimo Ordinanza TAR Venezia 26/02/2026 N. 133 per il comune di Vicenza che ha richiamato la sentenza 266 di cui sopra per Bari Sardo per respingere un’istanza di sospensione cautelare. Il ricorrente ha pure appellato in Consiglio di Stato e questo ha nuovamente respinto.   Corte di Cassazione, Sezione II Civile,  6 ottobre 2022  Ordinanza n. 29050 – Riguarda la tassatività della grandezza degli Stalli di Sosta e la sanzionabilità in caso di debordo.L'apparenza dei muscoli si sta rivelando un clamoroso boomerang.  Qualcuno dovrebbe scrivere un libro su questo argomento: legge Fausti, 35 anni di illusioni.   
...
Grazie, preso nota, è sempre un piacere leggerti
20
chorus
chorus
05/10/2006 13040
Rispondi Abuso
Inserito il 26/09/2026 alle: 14:07:11
Cari salvatore e giorgioste,
nessuno qui dentro ha la preparazione giuridica di Anto1957, specialmente per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione dei camper.
Lo seguo da anni, mai una parola fuori posto, sempre tecnicamente sul pezzo.
Certo, non scrive messaggi pro camperisti, non scrive ciò che noi vorremmo sentirci dire e per questo potrebbe non risultare simpatico. 
Riporta interpretazioni oggettive, frutto di ricerche giurisprudenziali.
Leggetelo, ci mette in guardia da ciò che potrebbe accadere parcheggiando i nostri camper in luoghi vietati dalle ordinanze e dalle legislazioni locali.
L'art. 185 (evito di dire di quale codice) non è l'unica norma che regolamenta la nostra passione.
Non esistono comuni anticamper, ditemi per favore per quale ragionevole motivo l'amministrazione comunale di una località turistica dovrebbe perseguitarci. Per quale motivo l'autorità di questi comuni dovrebbe ostacolare chi viene da loro ospitato facendo peraltro girare l'economia del luogo. Proprio non riesco a capirlo.
Ciò detto, mi auguro che Anto1957 continui a illuminarci con la sua conoscenza giuridica.

PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici.
 
23
Giovanni
Giovanni
rating

28/08/2003 13738
Rispondi Abuso
Inserito il 26/09/2026 alle: 14:59:31

Mi associo a Chorus. Come scrissi tempo fa, non credo che un Sindaco si alzi la mattina e dica: "A chi rompo le palle oggi? Ah, si, ecco, ai camperisti". Ed il Sindaco stesso deve rispondere alla sua Giunta di quello che vorrebbe fare. 

Il problema, volenti o nolenti, siamo noi: tanti, grossi, lunghi, alti che occupiamo più spazi. Non ci va di parcheggiare lontano dal centro, troppi siamo maleducati, prepotenti ed irresponsabili; quasi tutti i divieti ce li siamo cercati da noi. 

È facile multare lo zozzone, si dice. Ma quanto costerebbe al comune mettere un vigile, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, in ogni possibile posto dove potrebbe parcheggiare un camper? Per un controllo del genere sono necessari sei vigili per ogni parcheggio. 

I camperisti. Poi, e mi spiace dirlo, ci sono organizzazioni che per un socio in più s'avventurano in percorsi legali dall'esito quasi sempre avverso vantando quelle rare vittorie ai fini di proselitismo. 

Per il Codice della Strada il camper  è M1, ma non è una vettura. Questo ai più non entra in testa creando problemi a tutta la categoria. 
Giovanni
17
salito
salito
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21/03/2009 29415
Rispondi Abuso
Inserito il 26/09/2026 alle: 15:16:21
sempre detto che
il peggior nemico dei camperisti è il camperista stesso 
""" è nato prima l'uovo o la gallina"" non ha risposta
mentre alla domanda 
"""è nato prima il camper o il divieto che lo riguarda ?"""


 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
10
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5284
Rispondi Abuso
Inserito il 26/09/2026 alle: 15:34:48
Qualche settimana fa ho letto un articolo dove un sindaco ammetteva di aver perso il ricorso dicendo che avrebbe tolto i divieti. Se gli fosse bastato riscrivere le motivazioni perché avrebbe dovuto farlo?
Non ricordo i dettagli (ero anche su un altro pc) per cui liberissimi di non credermi, ma mi arrenderò a tutte queste speranze antecamperistiche solo quando tutte le sentenze ci saranno contro.
Fino ad allora rimango nella convinzione che come sbagliano alcuni camperisti possano sbagliate anche i comuni, e quindi ogni caso va considerato a se stante.
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.

5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 26/09/2026 alle: 19:08:12
In risposta al messaggio di chorus del 26/09/2026 alle 14:07:11

Cari salvatore e giorgioste, nessuno qui dentro ha la preparazione giuridica di Anto1957, specialmente per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione dei camper. Lo seguo da anni, mai una parola fuori posto, sempre
tecnicamente sul pezzo. Certo, non scrive messaggi pro camperisti, non scrive ciò che noi vorremmo sentirci dire e per questo potrebbe non risultare simpatico.  Riporta interpretazioni oggettive, frutto di ricerche giurisprudenziali. Leggetelo, ci mette in guardia da ciò che potrebbe accadere parcheggiando i nostri camper in luoghi vietati dalle ordinanze e dalle legislazioni locali. L'art. 185 (evito di dire di quale codice) non è l'unica norma che regolamenta la nostra passione. Non esistono comuni anticamper, ditemi per favore per quale ragionevole motivo l'amministrazione comunale di una località turistica dovrebbe perseguitarci. Per quale motivo l'autorità di questi comuni dovrebbe ostacolare chi viene da loro ospitato facendo peraltro girare l'economia del luogo. Proprio non riesco a capirlo. Ciò detto, mi auguro che Anto1957 continui a illuminarci con la sua conoscenza giuridica. PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici.  
...
Ti ringrazio per gli apprezzamenti.  La vulgata dei camperisti è parecchio influenzata dagli spot "sindaci, prefetti" bacchettati... quando la realtà è diversa da come e chi la racconta.  Purtroppo come dice un guru del settore i social sono micidiali e portano disinformazione che però solo il guru che li usa può dare... Salvo produrre boomerang giurisprudenziali.   È ora di cambiare registro. Poi se i camperisti vogliono capire che a noi servono AA e che l'unica politica utile è quella dei "Porti di Terra" del Buon Perriera... sarà sempre troppo tardi. Grazie ancora. 
La verità non piace.
16
impiegatodelvolante
impiegatodel...
rating

14/01/2010 31530
Rispondi Abuso
Inserito il 27/09/2026 alle: 08:43:55
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/09/2026 alle 19:08:12

Ti ringrazio per gli apprezzamenti.  La vulgata dei camperisti è parecchio influenzata dagli spot sindaci, prefetti bacchettati... quando la realtà è diversa da come e chi la racconta.  Purtroppo come dice un guru del
settore i social sono micidiali e portano disinformazione che però solo il guru che li usa può dare... Salvo produrre boomerang giurisprudenziali.   È ora di cambiare registro. Poi se i camperisti vogliono capire che a noi servono AA e che l'unica politica utile è quella dei Porti di Terra del Buon Perriera... sarà sempre troppo tardi. Grazie ancora. 
...
È qui che sta il problema, che i camperisti NON vogliono più AA, ma vogliono poter fare quello che gli pare, dove gli pare, e i social hanno accentuato questo problema, con pseudo camorristi che fanno vedere che campeggiano dove vogliono, che lavano le stoviglie nei fiumi, ecc ecc
Pensa che c'è ancora gente che pensa di usare il.generatore in libera , dicendo che lo fanno lontano dagli altri in mezzo ai boschi
Silvio
23
salvatore
salvatore
10/08/2003 9564
Rispondi Abuso
Inserito il 27/09/2026 alle: 09:40:28
In risposta al messaggio di chorus del 26/09/2026 alle 14:07:11

Cari salvatore e giorgioste, nessuno qui dentro ha la preparazione giuridica di Anto1957, specialmente per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione dei camper. Lo seguo da anni, mai una parola fuori posto, sempre
tecnicamente sul pezzo. Certo, non scrive messaggi pro camperisti, non scrive ciò che noi vorremmo sentirci dire e per questo potrebbe non risultare simpatico.  Riporta interpretazioni oggettive, frutto di ricerche giurisprudenziali. Leggetelo, ci mette in guardia da ciò che potrebbe accadere parcheggiando i nostri camper in luoghi vietati dalle ordinanze e dalle legislazioni locali. L'art. 185 (evito di dire di quale codice) non è l'unica norma che regolamenta la nostra passione. Non esistono comuni anticamper, ditemi per favore per quale ragionevole motivo l'amministrazione comunale di una località turistica dovrebbe perseguitarci. Per quale motivo l'autorità di questi comuni dovrebbe ostacolare chi viene da loro ospitato facendo peraltro girare l'economia del luogo. Proprio non riesco a capirlo. Ciò detto, mi auguro che Anto1957 continui a illuminarci con la sua conoscenza giuridica. PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici.  
...
"PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici."
La quasi totalita' del lettori del forum e' lcomposta da persone "normali".
Eviterei discussioni in materia di interpretazione delle leggi, perche' materia da addetti ai lavori.
Che spesso - anche loro - fanno fatica ad orientarsi, grazie ai 110-160 mila provvedimenti (stimati) presenti nel nostro sistema normativo.surprise
Il forum non e' sicuramente la sede per questo tipo di discussioni.
Comunque, per completezza di informazione, ribadisco che le sentenze di qualsiasi ordine e grado hanno valore solo per la materia oggetto del ricorso.
Che poi di fatto ci si basi su sentenze emesse, in particolare dalle giurisdizioni superiori, e' una anomalia del nostro sistema,
Comunque ogni sentenza fa storia a se'.
Aggiungo che non e' raro che queste giurisdizioni modifichino nel tempo il loro orientamento.
Come si insegna nei primi corsi di giurisprudenza, l' interpretazione autentica di una legge puo' essere data solo dall' organo che quella legge ha emesso.
Procedura complessa che - per quanto mi rsulta - viene raramente - se non mai - applicata  in Italia.
Se a qualcuno interessa, posso anche spiegare il motivo.
Anche se il mio parere non conta nulla, l' articolo185 del Codice della Strada e' chiarissimo.
Che poi valga la pena di fare ricorso in caso di sanzioni, e' tutt' altro discorso.
Sui motivi che spingono molte amministrazioni a porre i divieti, abbiamo fatto in passato una lunga discussione.
Usare la funzione "ricerca".
20
chorus
chorus
05/10/2006 13040
Rispondi Abuso
Inserito il 27/09/2026 alle: 13:44:03
In risposta al messaggio di salvatore del 27/09/2026 alle 09:40:28

PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici. La quasi totalita' del lettori del forum e' lcomposta da persone normali. Eviterei
discussioni in materia di interpretazione delle leggi, perche' materia da addetti ai lavori. Che spesso - anche loro - fanno fatica ad orientarsi, grazie ai 110-160 mila provvedimenti (stimati) presenti nel nostro sistema normativo. Il forum non e' sicuramente la sede per questo tipo di discussioni. Comunque, per completezza di informazione, ribadisco che le sentenze di qualsiasi ordine e grado hanno valore solo per la materia oggetto del ricorso. Che poi di fatto ci si basi su sentenze emesse, in particolare dalle giurisdizioni superiori, e' una anomalia del nostro sistema, Comunque ogni sentenza fa storia a se'. Aggiungo che non e' raro che queste giurisdizioni modifichino nel tempo il loro orientamento. Come si insegna nei primi corsi di giurisprudenza, l' interpretazione autentica di una legge puo' essere data solo dall' organo che quella legge ha emesso. Procedura complessa che - per quanto mi rsulta - viene raramente - se non mai - applicata  in Italia. Se a qualcuno interessa, posso anche spiegare il motivo. Anche se il mio parere non conta nulla, l' articolo185 del Codice della Strada e' chiarissimo. Che poi valga la pena di fare ricorso in caso di sanzioni, e' tutt' altro discorso. Sui motivi che spingono molte amministrazioni a porre i divieti, abbiamo fatto in passato una lunga discussione. Usare la funzione ricerca.
...
In questo link

Corte Suprema di Cassazione | Le funzioni della Corte


c'è scritto quanto segue:
"In Italia, la Corte Suprema è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni conferite dalla Legge Fondamentale alla Magistratura del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) è garantire " l'esatta osservanza e l'interpretazione uniforme della legge, l'unità della legge oggettiva nazionale, il rispetto dei limiti delle varie giurisdizioni."
 
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 27/09/2026 alle: 13:45:15
In risposta al messaggio di salvatore del 27/09/2026 alle 09:40:28

PS caro salvatore, le cose non stanno come dici tu, le sentenze di gradi di giudizio superiori sono citate nei ricorsi e seguite dal Giudici. La quasi totalita' del lettori del forum e' lcomposta da persone normali. Eviterei
discussioni in materia di interpretazione delle leggi, perche' materia da addetti ai lavori. Che spesso - anche loro - fanno fatica ad orientarsi, grazie ai 110-160 mila provvedimenti (stimati) presenti nel nostro sistema normativo. Il forum non e' sicuramente la sede per questo tipo di discussioni. Comunque, per completezza di informazione, ribadisco che le sentenze di qualsiasi ordine e grado hanno valore solo per la materia oggetto del ricorso. Che poi di fatto ci si basi su sentenze emesse, in particolare dalle giurisdizioni superiori, e' una anomalia del nostro sistema, Comunque ogni sentenza fa storia a se'. Aggiungo che non e' raro che queste giurisdizioni modifichino nel tempo il loro orientamento. Come si insegna nei primi corsi di giurisprudenza, l' interpretazione autentica di una legge puo' essere data solo dall' organo che quella legge ha emesso. Procedura complessa che - per quanto mi rsulta - viene raramente - se non mai - applicata  in Italia. Se a qualcuno interessa, posso anche spiegare il motivo. Anche se il mio parere non conta nulla, l' articolo185 del Codice della Strada e' chiarissimo. Che poi valga la pena di fare ricorso in caso di sanzioni, e' tutt' altro discorso. Sui motivi che spingono molte amministrazioni a porre i divieti, abbiamo fatto in passato una lunga discussione. Usare la funzione ricerca.
...
Vedo che continua a non esserti chiara la portata educativa delle sentenze per chi scrive le ordinanze e scriverà le prossime. Sull'art. 185, sulla genesi, sui tentativi parlamentari di intervenire dopo tutti falliti, e sulla sua portata effettiva potrei scriverci un libro. Che non piacerebbe. Ma che forse scriverò.  Qualcuno di noi deve cominciare a smarcarsi da una vulgata che di fatto convince i camperisti a farsi odiare. Voli voli ma tutto questo ti sfugge. E non ho alcun interesse ad anticipare nient'altro.  Lavori in corso... 
La verità non piace.
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