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misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 03/01/2008 alle: 11:49:48
Ho sentito su un'altro forum che i camper di lunghezza superiore ai 7 metri non possono utilizzare la terza corsia (laddove esiste). Vorrei sapere la fonte normativa di tale limitazione e se tale divieto è esteso anche ad altri paesi europei. In gennaio dovrei ritirare il camper nuovo, che è ha una lunghezza superiore ai 7 metri, e vista la brutta abitudine di alcuni automobilisti ed autotrasportatori di "occupare" sempre e comunque la seconda corsia, la cosa mi interessa particolarmente. Grazie a chi vorrà cortesemente rispondermi
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wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:00:14
quote:Originally posted by misterx
Ho sentito su un'altro forum che i camper di lunghezza superiore ai 7 metri non possono utilizzare la terza corsia (laddove esiste). Vorrei sapere la fonte normativa di tale limitazione e se tale divieto è esteso anche ad altri paesi europei. In gennaio dovrei ritirare il camper nuovo, che è ha una lunghezza superiore ai 7 metri, e vista la brutta abitudine di alcuni automobilisti ed autotrasportatori di "occupare" sempre e comunque la seconda corsia, la cosa mi interessa particolarmente. Grazie a chi vorrà cortesemente rispondermi >
> Secondo il Codice della Strada all’art. 167 comma 9 , sulle autostrade con carreggiate a tre o più corsie , salvo diversa segnalazione, è vietato ai veicoli di lunghezza superiore ai 7 metri di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata , naturalmente la misura è intesa fuori tutto, per cui bisogna includere nella misurazione del veicolo, il porta bici o altre appendici fuori sagoma omologate.
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misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:08:51
Innanzi tutto grazie per avermi risposto. Ho provato a cercare su internet il testo dell'art.167 del C.d.S., ma ho visto che riguarda "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi". Forse ti sei sbagliato con un'altro articolo?
19
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:18:28
Argomenti trovati con la funzione CERCA inserendo il termine: TERZA CORSIA Trova la frase esatta Messaggi archiviati https://www.camperonline.it/for... https://www.camperonline.it/for... https://www.camperonline.it/for... https://www.camperonline.it/for... Buon Anno
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misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:28:52
O.K. però nei forum non ho trovato l'articolo del codice che vieta l'uso della terza corsia. Non è che non mi fido, solo volevo approfondire la ricerca consultando la normativa di riferimento. Ancora Grazie
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wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:42:51
quote:Originally posted by misterx
Innanzi tutto grazie per avermi risposto. Ho provato a cercare su internet il testo dell'art.167 del C.d.S., ma ho visto che riguarda "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi". Forse ti sei sbagliato con un'altro articolo? >
> Chiedo scusa, ho invertito i numeri. Ecco quello giusto: Art. 176. (1) (2) Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. al comma 9.... Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggia Scusa... ma mi stavo preparando da mangiare... tra poco andrò (purtroppo) al lavoro. Ciao e Buon 2008.
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wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:49:46
Questo è l'articolo completo. In fondo trovi le sanzioni applicate.[:(!][:(!][:(!] Art. 176. (1) (2) Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. 1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito; b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia; d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata. 2. È fatto obbligo: a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia; b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio; c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia. 3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra. 4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo. 5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. 6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10. 7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5. 8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione. 9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. 10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia. 11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. 11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196. 12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada. 13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante. 14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante. 15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni. 16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata. 17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. (3) 18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214. (3) 19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da da euro 1.754 a euro 7.018. (3) 20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. (3) 21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. (3) 22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. (1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (2) Vedi art. 373 e art. 374 reg. cod. strada. (3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
18
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:59:23
Grazie per la precisione e la cortesia Preso atto delle norme, mi auguro che gli utenti della strada utilizzino la corsia di destra, quando libera, anzichè come spesso avviene quella centrale.....altrimenti sono dolori.
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mago di oz
mago di oz
26/03/2007 119
Inserito il 03/01/2008 alle: 19:34:00
E' per questo che nelle corsie più a destra si trovano parecchi mezzi pesanti che spesso sono causa del traffico rallentato[;)] in quanto quelli che occupano la seconda fila non possono sorpassare [V]altrimenti finirebbero per invadere la terza o quarta corsia.[^] Io con il mio VR. 6.80 Mt. dichiarati sulla carta di circolazione + portabici 7.10 Mt me ne devo stare buono buono tra la prima e la seconda.[:(][:(] Ciao e buoni Km. a tutti
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