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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 12/04/2009 alle: 22:22:25
X TheDevil..... Innanzi tutto auguri per una felice pasqua.....ribadisco che questo non è il mio campo di interesse principale....però vorrei farti notare che l'art. 164 del C.d.S. parla della sporgenza del carico rispetto alla sagoma propria che deve essere segnalata e non una qualsiasi sporgenza applicata al veicolo, quindi che c'entra il portabici visto che lo stesso essendo sporgenza del veicolo comporta automaticamente un aumento della sagoma propria dello stesso? a meno che tu non intenda dire che solo l'annotazione del portabici sulla carta di circolazione comporti un aumento della sagoma propria del veicolo...allora mi dovresti spiegare perchè in caso di mancato aggiornamento, visto che uno ha la possibilità di non farlo stante la circolare da me citata, ci dovrebbe essere questa disparità di trattamento....secondo il mio modesto parere visto che c'è la possibilità di aggiornare o meno la carta di circolazione se con l'aggiornamento la sagoma propria aumenta ciò deve accadere anche in caso di mancato aggiornamento, quindi in entrambi i casi il portabici non deve essere segnalato così come anche le bici poste sullo stesso non costituiscono carico sporgente se non escono fuori dalla sagoma.....voglio farti considerare inoltre che anche la veranda, che è parimenti considerata sporgenza esterna, se posta ad altezza superiore ai due metri non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione quindi, stante a quanto da te affermato, anche in questo caso dovremmo mettere il cartello di carico sporgente?.......... P.S. Non conosco la collega, però, almeno nel gergo comune, c'è effettivamente differenza tra sorpasso e superamento a destra e con il secondo termine si intende il sorpasso a destra allorquando esso è connsentito dalle norme.....

Modificato da ippocampo2009 il 12/04/2009 alle 23:56:57
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/04/2009 alle: 19:19:19
quote:Originally posted by ippocampo2009
... quindi che c'entra il portabici visto che lo stesso essendo sporgenza del veicolo comporta automaticamente un aumentoid="red"> della sagoma propria dello stesso? a meno che tu non intenda dire che solo l'annotazione del portabici sulla carta di circolazione comporti un aumento della sagoma propria del veicolo.>
> Mi auguro che anche tu abbia trascorso una serena Pasqua, compatibilmente con il pensiero alla popolazione abruzzese. Con le parole sopracitate hai delineato perfettamente la discordanza delle nostre opinioni sulla materia che qui ci òccupa. 1) Un tempo la normativa era assolutamente chiara ed inequivoca. Con riferimento alla sagoma propria del veicolo (come riportata in lunghezzaXlarghezza nella CdC), qualunque sporgenza posteriore di carattere: - strutturale era soggetta alle disposizioni degli artt. 78/CdS e 236/Reg; - occasionale era soggetta alle disposizioni dell'art. 164/CdS. La sporgenza strutturale andava sanata con l'annotazione nella CdC e con la relativa incorporazione nella "nuova" sagoma omologata del veicolo. La sporgenza occasionale, derivante dal trasporto di carico indivisibile, andava segnalata con l'apposito pannello quadrangolare. Le biciclette erano trasportate su appositi portabagagli, "adattati" e collocati sul tetto delle autovetture. Nel momento in cui qualcuno ha pensato di far "scivolare" il portabici dal tetto del veicolo alla parte posteriore di un autocaravan si e' creato il presupposto per una sporgenza strutturale, da annotare sulla CdC (come per l'autocaravan di TopDriver61) ai sensi della Circolare A083 del 16.9.1993. A quel punto il portabici (con il relativo carico, ove presente) rientra nella "nuova" sagoma del veicolo e non occorre segnalare alcun carico sporgente. 2) Senza sapere che negli autocaravan il portabici posteriore era regolarmente annotato in CdC, alcuni automobilisti hanno cominciato ad utilizzarlo sulle proprie autovetture (ed il mercato ha prontamente risposto alla nuova esigenza). Considerata la vastita' del fenomeno (e con un ulteriore lungo giro di parole) il Ministero ha emanato la Circolare B103 del 27.11.1998, con la quale il montaggio del portabici posteriore e' stato liberalizzato, senza obbligo di annotazione in CdC. A mio avviso (ma la citazione e' incidentale), la Circolare non rappresenta lo strumento appropriato in quanto la disposizione doveva formare oggetto di un Decreto Ministeriale al fine di introdurre una modifica all'art. 236/2/g del Regolamento: Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: ... g) gli sbalzi ... è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Cio' premesso, e' assolutamente pacifico che il montaggio e l'utilizzo del portabici posteriore non comporta l'esposizione del pannello quadrangolare in tutti i veicoli (come l'autocaravan di TopDriver61) per i quali la CdC risulta opportunamente annotata. Restano i veicoli nei quali il portabici e' montato ai sensi della Circ. B103/1998. A mio avviso, dal momento che il montaggio non e' annotato in CdC, il portabici non costituisce "ulteriore struttura" del veicolo ma soltanto una "sporgenza" rispetto alla sagoma propria del veicolo e, come tale, va segnalata con l'apposito pannello. Davanti a due veicoli di analogo modello e con le stesse caratteristiche tecniche, la sagoma propria (lunghezzaXlarghezza) e' la stessa per cui, se soltanto uno monta il portabici posteriore, va evidenziata la "differenza" di spazio effettivamente occupato. [segue]
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maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 15/04/2009 alle: 12:38:13
quote:Originally posted by TheDevil
... Con le parole sopracitate hai delineato perfettamente la discordanza delle nostre opinioni sulla materia che qui ci occupa. >
> Capisco e comprendo il piacere di disquisire sull'interpretazione di una legge, ma in pratica mi domando ... Cosa dicono le leggi, in caso sia concesso e legale girare con le bici sul portabici e senza cartello, qualora un triste caso della sorte ci faccia incontrare il viso di un motociclista o simile ... di norma, la coscienza del guidatore può ritenersi "pulita e serena"? [:0] [:(] Per me no! Bye
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 15/04/2009 alle: 15:12:29
quote:Originally posted by maurito54
quote:Originally posted by TheDevil
... Con le parole sopracitate hai delineato perfettamente la discordanza delle nostre opinioni sulla materia che qui ci occupa. >
> Capisco e comprendo il piacere di disquisire sull'interpretazione di una legge, ma in pratica mi domando ... Cosa dicono le leggi, in caso sia concesso e legale girare con le bici sul portabici e senza cartello, qualora un triste caso della sorte ci faccia incontrare il viso di un motociclista o simile ... di norma, la coscienza del guidatore può ritenersi "pulita e serena"? [:0] [:(] Per me no! Bye
>
> Aspetta un attimo....restando in attesa di conoscere il seguito di quanto postato da TheDevil voglio farti presente che, come hai giustamente detto, qui si sta solo facendo una discussione teorica sulla norma per cui l'adozione di misure di sicurezza che vadano anche oltre a quanto disposto normativamente non viene minimamente messa in dubbio....io ad esempio, a parte l'interpretazione normativa, tendo ad eccedere in tali misure tanto da essere a volta sottoposto a prese in giro...in sostanza una cosa è la legge un'altra è quello che uno sente di fare..... saluti....
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maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 15/04/2009 alle: 16:28:06
quote:Originally posted by ippocampo2009
...in sostanza una cosa è la legge un'altra è quello che uno sente di fare..... >
> Non volevo fare polemica, Ippocampo2009, era giusto per portare la discussione alla realtà, sono contento che in pratica la pensiamo tutti alla stessa maniera, anzi, sono curioso di vedere come andrà a finire. [;)] Più che altro mi spaventa sempre l'idea di qualcuno che legge "lo posso fare e risparmio 32€" e poi ... zacc ... la disgrazia ... sarò pessimista (non è vero!), ma ... come diceva Confucio:"Meglio abbondanti che de.fi.cie.nti" (inteso come: coloro-che-peccano-nell'efficienza!). [:)] Bye
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 15/04/2009 alle: 20:20:19
quote:Originally posted by ippocampo2009
... allora mi dovresti spiegare perchè in caso di mancato aggiornamento, visto che uno ha la possibilità di non farlo stante la circolare da me citata, ci dovrebbe essere questa disparità di trattamentoid="red"> ... secondo il mio modesto parere, visto che c'è la possibilità di aggiornare o meno la carta di circolazione, se con l'aggiornamento la sagoma propria aumenta ciò deve accadere anche in caso di mancato aggiornamentoid="red">, quindi in entrambi i casi il portabici non deve essere segnalato così come anche le bici poste sullo stesso non costituiscono carico sporgente se non escono fuori dalla sagoma ...>
> La disparita' di trattamento e' direttamente motivata dalla differente "lunghezza" tra i veicoli (dello stesso modello) che abbiano la CdC originale di primo rilascio oppure quella annotata per il montaggio del portabici (e conseguente determinazione della "nuova" lunghezza). A mio avviso la sagoma propria di un veicolo si modifica in aumento soltanto se la "nuova" lunghezza viene: - memorizzata nell'apposito archivio del DTT; - trascritta opportunamente nella CdC. La sagoma propria non puo' aumentare virtualmente solo perche' e' stato montato il portabici ai sensi della Circolare citata. Cio' premesso, provo a riassumere il mio convincimento sulla normativa vigente in materia di portabici, con riferimento a tre autocaravan del modello appartenente a TopDriver61 (tenuto conto della documentazione che ha reso disponibile nel forum): 1) veicolo con sagoma originale in CdC (6,10x2,22) e senza portabici posteriore a sbalzo; 2) veicolo con sagoma originale in CdC (6,10x2,22) e con portabici posteriore a sbalzo; 3) veicolo con sagoma "aggiornata" in CdC (6,58x2,22) e con portabici posteriore a sbalzo. A parita' di caratteristiche tecniche trascritte nelle CdC dei veicoli 1 e 2, la presenza del portabici sul #2: - differenzia i due autocaravan; - costituisce una "sporgenza" rispetto alla sagoma propria omologata; - va segnalata con l'apposito pannello quadrangolare (definito di "carico sporgente" quando le uniche sporgenze ammesse derivavano dal trasporto di carico indivisibile). A parita' di montaggio del portabici sui veicoli 2 e 3, l'aggiornamento della CdC sul #3: - differenzia le sagome proprie degli autocaravan in questione; - trasforma il portabici in "parte strutturale" del veicolo #3 (all'interno della sagoma propria omologata); - non determina alcuna "sporgenza" (ne' per struttura ne' per carico) rispetto alla sagoma propria del veicolo #3; - consente di evitare il ricorso al noto pannello quadrangolare, posto che non c'e' alcuna "sporgenza" da segnalare. Rispetto al "grido di dolore" di alcuni partecipanti a questa discussione, la mia opinione esclude dalla collocazione del pannello quadrangolare (in presenza di portabici posteriore) soltanto i veicoli la cui CdC riporti una lunghezza aggiornata. Auspico che Spitfire (con la sua esperienza professionale) voglia far conoscere il suo punto di vista sulla materia qui trattata. ------------------------------ p.s.: per quanto riguarda la "veranda" laterale, mi permetto ricordarti che la segnalazione e' prevista soltanto per le sporgenze longitudinali rispetto alla parte del veicolo dove sono ammesse.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 15/04/2009 alle: 21:21:21
quote:Originally posted by ippocampo2009
... in sostanza una cosa è la legge un'altra è quello che uno sente di fare ...>
> Sono cose per la cui discussione COL ha aperto due appositi forum. In particolare, il forum "comportamenti" e' lo spazio dedicato a discutere su quello che uno sente di fare.
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spitfire
spitfire
04/12/2008 359
Inserito il 16/04/2009 alle: 16:39:45
Ciao a tutti e...buona Pasqua (in ritardo..)! Senza dubbio alcuno l'interpretazione giusta è data da The Devil che ringrazio ancora per la stima dimostratami, del resto assai poco giustificata....!!!!![:D] Ciao
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/04/2009 alle: 13:00:00
quote:Originally posted by maurito54
Più che altro mi spaventa sempre l'idea di qualcuno che legge "lo posso fare e risparmio 32€" e poi ... zacc ... la disgrazia ... >
> Tieni presente che, per poter "risparmiare" sul costo del pannello, occorre chiedere l'aggiornamento della CdC. E la visita e prova presso l'UMC costa all'incirca il doppio dell'importo da te indicato.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/04/2009 alle: 14:00:00
quote:Originally posted by maurito54
... qualora un triste caso della sorte ci faccia incontrare il viso di un motociclista o simile ... >
> ... la massima parte di responsabilita' ricadrebbe sul tamponatore, anche a sèguito dell'inosservanza (quanto meno) degli artt. 141 e 149 CdS. Da camperista tamponato mi sentirei molto piu' sereno con la mia coscienza se mi trovassi a bordo di un autocaravan con portabici annotato nella CdC (e senza pannello) piuttosto che con un portabici montato "fai-da-te" e segnalato con il pannello di carico sporgente. E ne spiego il motivo. Eventuali responsabilita' in capo al camperista tamponato, ammesso e non concesso che se ne pòssano evidenziare, deriverebbero dalle modalita' di: 1) montaggio del portabici; 2) collocazione del carico. Con l'aggiornamento della CdC, il camperista "trasferisce" sull'UMC qualunque eventuale responsabilita' connessa al punto 1. Invece il camperista che si e' montato il portabici con procedura "fai-da-te" deve innanzitutto dimostrare che, per il montaggio, sono state osservate tutte le disposizioni recate nella circolare succitata, senza alcun riguardo per la presenza del pannello. E' la sostanziale differenza tra la normativa tedesca e quella italiana in materia di "tuning", che tanto infastidice gli appassionati del settore che non la conoscono e che si sentono "oppressi" in Italia rispetto alle liberta' concesse in Germania. Ma in Germania nella CdC si prende soltanto atto di tutto cio' che viene montato su un veicolo e, nei riguardi della sicurezza stradale collettiva, il proprietario ne resta responsabile a tutti gli effetti. In Italia invece, quando la modifica di un veicolo e' annotata sulla CdC, la relativa responsabilita' ricade sulla casa costruttrice che ha rilasciato il nulla-osta e sull'UMC che l'ha approvata. Ma non sono in molti a saper apprezzare la differenza.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/04/2009 alle: 18:00:00
Non c'e' dubbio alcuno che un portabici, se non annotato nella CdC, costituisca "sporgenza" alla sagoma propria dell'autoveicolo sul quale e' montato. Anzi, ci sono camperisti che vorrebbero segnalare anche i portabici che non costituiscono "sporgenza" essendo montati su veicoli con la CdC debitamente aggiornata. Secondo il vigente dettato normativo dell'art. 185/2 CdS: La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicoloid="blue"> non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.id="blue"> Di conseguenza, in un autocaravan la semplice presenza di un portabici posteriore, se non annotato nella CdC, realizza una situazione di campeggio, ancorche' il veicolo si trovi su strada o pertinenza stradale, ed espone il relativo conducente alle sanzioni per un eventuale divieto di campeggio disposto in loco.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 17/04/2009 alle: 22:15:57
@ TheDevil...... Vedo che seguiamo le stesse norme, il problema è che abbiamo punti di vista diversi circa le conclusioni:....mi permetto di ripetere quanto da te detto appuntandolo con le mie impressioni, nella circostanza, però, visto che non sono molto bravo a fare il copia ed in per riuscire a far comprendere la mia opinione in merito faccio un riepilogo seguendo la falsariga di quanto da te postato... effettivamente in precedenza la normativa era più chiara in quanto prevedeva che qualunque accessorio successivamente montato costituiva sporgenza da annotare sulla CdC (tra questi anche il portabici) e di conseguenza si aveva una nuova dimensione della sagoma del veicolo... successivamente, come da circolare più volte citata, l'installazione del portabici non richiede più l'aggiornamento della CdC. Sia nella circolare in questione, che nelle norme successive, però, non è mai stato indicato il fatto che il mancato aggiornamento non comportasse ancora l'aumento della sagoma, nè che il portabici fosse considerato qualcosa di diverso da prima.... ciò stante, quindi, non capisco il perchè il fatto che non venga più annotato cambi qualcosa.... al riguardo, come già indicato, se il portabici non annotato sulla CdC comportasse l'obbligo si segnalazione con cartello equivarrebbe ad equipararlo ad un "carico" in quanto l'art. 164 C.d.S. (avente come titolo "Sistemazione del carico sui veicoli") tratto solo dei carichi e non altro...... posto che effettivamente fosse così e che per mero errore ciò non sia stato precisato, dovremmo prò considerare che come indicato dal comma 2 di detto articolo la sporgenza posteriore (del carico) è consentita solo se lo stesso è indivisibile e quindi non può essere collocato in sagoma (e ciò non mi pare il caso del portabici)..... segue
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 18/04/2009 alle: 15:52:58
continua... ...d'altra parte l'art. 361 del Regolamento CdS, afferente all'art. 164, è intitolato "Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico", quindi si parla solo e sempre di carichi... in conclusione, o il portabici è ancora una "sporgenza esterna" come prima, e come prima la sua istallazione comporta automaticamente un aumento della sagoma propria del veicolo, oppure deve essere considerato "carico" con la conseguente segnalazone a mezzo pannello ma in questo caso non sarebbe applicabile posteriormente al veicolo in quanto i carichi, se non indivisibili, devono essre caricati in sagoma e quindi dovrebbe restare sul tetto.... saluti....
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 21/04/2009 alle: 13:00:11
quote:Originally posted by ippocampo2009
>
> Riproponi per la terza volta la tua idea sulla quale, per quanto mi riguarda, non ritengo di esprimermi ulteriormente. Da privato cittadino e nei limiti della mia conoscenza della materia, per due volte ho provato ad esporre le motivazioni che, a mio avviso, rendono infondata la tua idea. Nella seconda occasione ho anche chiesto il conforto di Spitfire, che e' un funzionario UMC, in approvazione/correzione delle considerazioni da me espresse. A questo punto ritengo che tu debba approfondire il tuo ragionamento con i colleghi della Polizia Stradale (della tua citta' oppure al CAPS di Cesena oppure al Dipartimento del Ministero). Quando porterai nel forum l'èsito del confronto con i tuoi colleghi e qualora la tua idea dovesse risultare approvata, non avro' alcuna difficolta' ad ammettere d'essermi sbagliato ed a ringraziarti sentitamente per aver voluto insistere sul tuo punto di vista in contrasto con l'opinione di tutti gli altri intervenuti alla discussione. Eventualmente, se mi autorizzi, posso andare a trascrivere la tua idea in un altro forum e provare a vedere quali possano essere le opinioni espresse dalle FdO che lo frequentano.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 21/04/2009 alle: 20:09:20
X TheDevil.... Se ho ripetuto quanto da me in precedenza già affermato è stato solo perchè, di fatto, nulla mi era stato ribattuto in relazione ai quesiti posti.....se poi ritieni concluso l'argomento vuol dire che almeno per quanto mi riguarda resterà così, sospeso, visto che anche io ritengo di aver chiarito le motivazioni del mio pensiero....per quanto riguarda il confronto con altri, colleghi o meno, è nella mia natura cercarlo per questo ho già provveduto in passato a sentire il parere di altri in merito al tema "de quo", pareri che, purtroppo, non sono serviti a chiarirmi le idee visto che se molti propendono per la tua interpretazione diversi altri propendono per la mia e, allo stato, non vi sono norme o altro, oltre a quanto già citato, che potrebbero far addivenire ad una conclusione univoca....infine, in riferimento alla richiesta che mi hai fatto di "autorizzarti" a divulgare quella che definisci la mia idea, premesso che la stessa come detto non è solo mia, ti faccio presente che ancora non ne ho chiesto il copright per cui puoi ben farne divulgazione [:D][:D][:D][:D].....scherzi a parte, sarei ben contento che si giungesse ad una interpretazione certa di modo che, a mia volta, me ne potrei far latore con chi mi chiedesse lumi in merito.... saluti....
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 23/05/2009 alle: 21:21:20
quote:Originally posted by ippocampo2009
Se ho ripetuto quanto da me in precedenza già affermato è stato solo perchè, di fatto, nulla mi era stato ribattuto in relazione ai quesiti postiid="red"> ...>
> Ritengo che, per cercare di risolvere una successiva discussione, sia opportuno tornare sulla questione qui trattata. Ho letto e riletto i tuoi interventi ma, nei lìmiti dell'attenzione che riesco a porre nelle mie attivita', non sono riuscito ad individuare specifici quesiti da te posti. L' uso del plurale mi porta a ritenere che sìano piu' d'uno ed allora mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di riesporre i tuoi quesiti, numerandoli ed aggiungendo il punto interrogativo al termine di ciascuno. Nel frattempo, dalle riletture summenzionate, ho tratto spunto per altri interventi che mi riservo di esporre di sèguito.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 23/05/2009 alle: 21:31:31
quote:Originally posted by ippocampo2009
Benchè non sia esattamente il mio campo di interesse, provo a dare una mia interpretazione della cosa..... 1) il portabici è un accessorio che la direttiva CEE nr 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologareid="red"> quale entità tecnica indipendente destinata ai veicoli della categoria M1 per cui può essere applicato su tali veicoli senza l'obbligo dell'annotazione sulla carta di circolazione (ovvio che se qualcuno voglia farlo nulla lo vieta)... 2) tale circostanza è stata ribadita dal Ministro dei Traporti con la disposizione prot. N. 2522/4332 - D.C. IV n B103 - del 27 novembre 1998....... 3) la citata disposizione ministeriale ha chiarito anche che "Le strutture portabici ancorché non omologabiliid="red"> sono tuttavia accessori leggeri ed amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari del portascì, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione"...>
> Il portabici NON e' omologabileid="red">, come chiarisce anche la circolare citata, per il semplice motivo che la Direttiva sulle sporgenze esterne riguarda unicamente portabagagli, portasci, antenne radio, antenne radiotelefoniche.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 23/05/2009 alle: 22:20:24
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ippocampo2009
Se ho ripetuto quanto da me in precedenza già affermato è stato solo perchè, di fatto, nulla mi era stato ribattuto in relazione ai quesiti postiid="red"> ...>
> Ritengo che, per cercare di risolvere una successiva discussione, sia opportuno tornare sulla questione qui trattata. Ho letto e riletto i tuoi interventi ma, nei lìmiti dell'attenzione che riesco a porre nelle mie attivita', non sono riuscito ad individuare specifici quesiti da te posti. L' uso del plurale mi porta a ritenere che sìano piu' d'uno ed allora mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di riesporre i tuoi quesiti, numerandoli ed aggiungendo il punto interrogativo al termine di ciascuno. Nel frattempo, dalle riletture summenzionate, ho tratto spunto per altri interventi che mi riservo di esporre di sèguito.
>
> Caro TheDevil, sono di passaggio perchè mi sto preparando in quanto domani con la mia squadra andiamo via per un'altra settimana per ragioni di lavoro e mi trovo al pc solo per sistemare il tutto....purtroppo non mi è facile ripondere a questo post ed al successivo senza fare una rilettura attenta di tutto il 3D nonchè delle normative citate in esso visto che ricordo ben poco della discussione(considera che è trascorso un mese), ragion per cui ti chiedo di scusarmi se non ti rispondo subito....cmq avrò al seguito il portatile e, tempo permettendo, cercherò di farlo al più presto.... saluti... P.S. ho risposto al tuo post nel 3d sui documenti al seguito....
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 23/05/2009 alle: 22:32:32
quote:Originally posted by ippocampo2009
Benchè non sia esattamente il mio campo di interesse, provo a dare una mia interpretazione della cosa ... ..... ... il portabici applicato al veicolo non è da considerarsi un carico ma, bensì, una sporgenza dello stesso con conseguente variazione in aumento della sagoma propria dello stesso, quindi senza alcun obbligo di segnalazioneid="red">. ..... Da tale lettura, a mio parere, deriva appunto che la sagoma propria del veicolo vada ad includere anche il portabici installato per cui le bici caricate su quest'ultimo vengono a considerarsi come caricate in sagoma e non come carico sporgente per cui tanti saluti al cartello di segnalazioneid="red">.>
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quote:Originally posted by ippocampo2009
... ribadisco che questo non è il mio campo di interesse principale ... però vorrei farti notare che l'art. 164 del C.d.S. parla della sporgenza del carico rispetto alla sagoma propria che deve essere segnalata e non una qualsiasi sporgenza applicata al veicolo, quindi che c'entra il portabici visto che lo stesso essendo sporgenza del veicolo comporta automaticamente un aumento della sagoma propria dello stesso? ..... secondo il mio modesto parere, visto che c'è la possibilità di aggiornare o meno la carta di circolazione, se con l'aggiornamento la sagoma propria aumenta ciò deve accadere anche in caso di mancato aggiornamento, quindi in entrambi i casi il portabici non deve essere segnalatoid="red"> così come anche le bici poste sullo stesso non costituiscono carico sporgente se non escono fuori dalla sagoma ...>
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quote:Originally posted by ippocampo2009
Vedo che seguiamo le stesse norme, il problema è che abbiamo punti di vista diversi circa le conclusioni ..... successivamente, come da circolare più volte citata, l'installazione del portabici non richiede più l'aggiornamento della CdC. Sia nella circolare in questione, che nelle norme successive, però, non è mai stato indicato il fatto che il mancato aggiornamento non comportasse ancora l'aumento della sagoma, nè che il portabici fosse considerato qualcosa di diverso da prima.... ciò stante, quindi, non capisco il perchè il fatto che non venga più annotato cambi qualcosa.... al riguardo, come già indicato, se il portabici non annotato sulla CdC comportasse l'obbligo di segnalazione con cartello equivarrebbe ad equipararlo ad un "carico"id="red"> ...>
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quote:Originally posted by ippocampo2009
... in merito, però, voglio ricordarti la nostra discussione sul famoso cartello di carico sporgente in cui io asserivo che il portabici, essendo da considerarsi sporgenza esterna del veicolo, comporta l'aumento automatico della sagoma propria e, quindi, il non obbligo dell'apposizione di tale cartelloid="red">.>
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quote:Originally posted by ippocampo2009
... vorrei farti notare però che, stante la situazione come da te prospettata, in sostanza il portabici non si può mai mettere perchè o si incorre nella violazione per mancata apposizione del cartelloid="green"> e ci si salva da quella sul campeggiare ...>
> L'ultimaid="green"> tua affermazione e' in contrasto con le cinqueid="red"> precedenti. I motivi, a mio avviso, possono essere due. Con la prima motivazione si deve dedurre che la tua interpretazione della legge sia quella pertinente e che, invece, i tuoi colleghi delle FdO conoscono la legge in modo improprio per cui sanzionano la mancanza del pannello di "carico sporgente" a fronte di un portabici montato a sbalzo nella parte posteriore di un veicolo. Con la seconda motivazione si deve invece dedurre che il comportamento sanzionatorio delle FdO sia pertinente nella situazione sopraspecificata e che sono da definire arbitrarie le considerazioni da te espresse riguardo alla mancanza dell'obbligo di segnalazione del "carico sporgente". Mi rendo conto che tu partecipi al forum per svagarti ma, d'altra parte, ti sei presentato come UPG. Quindi, ad evitare che i lettori del forum pòssano risultare disorientati dalle tue affermazioni soprariportate, potresti valutare l'opportunita' di precisare se hai espresso le affermazioni in rossoid="red"> da semplice utente della strada (tanto per venire a svagarti di fretta nel forum) oppure con la rigorosa conoscenza della legge che un cittadino si attende da un UPG.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 23/05/2009 alle: 22:52:10
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ippocampo2009
Benchè non sia esattamente il mio campo di interesse, provo a dare una mia interpretazione della cosa ... ..... ... il portabici applicato al veicolo non è da considerarsi un carico ma, bensì, una sporgenza dello stesso con conseguente variazione in aumento della sagoma propria dello stesso, quindi senza alcun obbligo di segnalazioneid="red">. ..... Da tale lettura, a mio parere, deriva appunto che la sagoma propria del veicolo vada ad includere anche il portabici installato per cui le bici caricate su quest'ultimo vengono a considerarsi come caricate in sagoma e non come carico sporgente per cui tanti saluti al cartello di segnalazioneid="red">.>
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quote:Originally posted by ippocampo2009
... ribadisco che questo non è il mio campo di interesse principale ... però vorrei farti notare che l'art. 164 del C.d.S. parla della sporgenza del carico rispetto alla sagoma propria che deve essere segnalata e non una qualsiasi sporgenza applicata al veicolo, quindi che c'entra il portabici visto che lo stesso essendo sporgenza del veicolo comporta automaticamente un aumento della sagoma propria dello stesso? ..... secondo il mio modesto parere, visto che c'è la possibilità di aggiornare o meno la carta di circolazione, se con l'aggiornamento la sagoma propria aumenta ciò deve accadere anche in caso di mancato aggiornamento, quindi in entrambi i casi il portabici non deve essere segnalatoid="red"> così come anche le bici poste sullo stesso non costituiscono carico sporgente se non escono fuori dalla sagoma ...>
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quote:Originally posted by ippocampo2009
Vedo che seguiamo le stesse norme, il problema è che abbiamo punti di vista diversi circa le conclusioni ..... successivamente, come da circolare più volte citata, l'installazione del portabici non richiede più l'aggiornamento della CdC. Sia nella circolare in questione, che nelle norme successive, però, non è mai stato indicato il fatto che il mancato aggiornamento non comportasse ancora l'aumento della sagoma, nè che il portabici fosse considerato qualcosa di diverso da prima.... ciò stante, quindi, non capisco il perchè il fatto che non venga più annotato cambi qualcosa.... al riguardo, come già indicato, se il portabici non annotato sulla CdC comportasse l'obbligo di segnalazione con cartello equivarrebbe ad equipararlo ad un "carico"id="red"> ...>
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quote:Originally posted by ippocampo2009
... in merito, però, voglio ricordarti la nostra discussione sul famoso cartello di carico sporgente in cui io asserivo che il portabici, essendo da considerarsi sporgenza esterna del veicolo, comporta l'aumento automatico della sagoma propria e, quindi, il non obbligo dell'apposizione di tale cartelloid="red">.>
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quote:Originally posted by ippocampo2009
... vorrei farti notare però che, stante la situazione come da te prospettata, in sostanza il portabici non si può mai mettere perchè o si incorre nella violazione per mancata apposizione del cartelloid="green"> e ci si salva da quella sul campeggiare ...>
> L'ultimaid="green"> tua affermazione e' in contrasto con le cinqueid="red"> precedenti. I motivi, a mio avviso, possono essere due. Con la prima motivazione si deve dedurre che la tua interpretazione della legge sia quella pertinente e che, invece, i tuoi colleghi delle FdO conoscono la legge in modo improprio per cui sanzionano la mancanza del pannello di "carico sporgente" a fronte di un portabici montato a sbalzo nella parte posteriore di un veicolo. Con la seconda motivazione si deve invece dedurre che il comportamento sanzionatorio delle FdO sia pertinente nella situazione sopraspecificata e che sono da definire arbitrarie le considerazioni da te espresse riguardo alla mancanza dell'obbligo di segnalazione del "carico sporgente". Mi rendo conto che tu partecipi al forum per svagarti ma, d'altra parte, ti sei presentato come UPG. Quindi, ad evitare che i lettori del forum pòssano risultare disorientati dalle tue affermazioni soprariportate, potresti valutare l'opportunita' di precisare se hai espresso le affermazioni in rossoid="red"> da semplice utente della strada (tanto per venire a svagarti di fretta nel forum) oppure con la rigorosa conoscenza della legge che un cittadino si attende da un UPG.
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> E dai....invece di compatirmi che mi devo fare il mazzo per tutta la settimana mi poni altre domande oltre a quelle gia fatte?...cmq a queste rispondo subito (ma in breve).... 1)quelle riportate in rosso sono mie valutazioni, scaturite dalla mia conoscenza (poca o molto non saprei) delle norme, poi ognuno è libero di fare come vuole....secondo me l'unico che può dire con esattezza cosa intende una norma è solo chi l'ha scritta, chiunque altro può solo esprimere proprie valutazioni (anche un legislatore che ci mettesse mano potrebbe solo chiarire il loro significato secondo il proprio pensiero)... 2) l'ultimo punto non è in contrasto con quanto da me in precedenza indicato in quanto, come si vede, facevo rilevare che questo era la situazione come da te prospettata: o cartello apposto e niente campeggio asbusivo il contrario...secondo il mio pensiero, che per quanto ricordi ho già espresso nel 3D ove si parlava di campeggio, invece, il cartello non va apposto ed il campeggio abusivo non si raffigura... cmq, se non sono stato sufficientemente chiaro nella mia esposizione dimmelo che al ritorno mi rileggo il tutto e riprendiamo il filo riportando i passaggi salienti dei post inseriti nel due 3D (o topic o come si chiamano)... alla faccia del breve...[:D][:D][:D][:D] saluti....
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