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19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 11/09/2010 alle: 22:28:42
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci Dalle volte da te riportate ... le contravvenzioni sono diventate QUATTRO.>
> Invero l'hai gia' precisato nel tuo intervento, citato, del 5-luglio-2009. In ogni caso resto sempre in attesa delle informazioni chieste in calce al mio intervento, con particolare e prevalente interesse alle diciture complete delle infrazioni contestate e delle sanzioni applicate.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 11/09/2010 alle: 22:43:18
quote:

Originally posted by Prof.AntonioCalosci

Occorre dire che per i camper DOVREBBE valere il comma 9 ... ... in caso di contravvenzione ai sensi del 169 comma 7 io presenterei ricorso.>
> Mi permetto ricordare che alla sanzione amministrativa ex comma 9 dell'art. 169 e' associata la decurtazione di due punti sulla patente (quattro per neopatentati). Cfr.

http://poliziadistato.it/pds/fi...

(ipotesi 2N, in corrispondenza ad articolo/comma in questione).
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 12/09/2010 alle: 10:42:13
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 09/09/2010  Comma 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,.... Comma 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura... So che la cosa potrebbe essere controversa (già sento coretti in preparazione su COL), ma in caso di contravvenzione ai sensi del 169 comma 7 io presenterei ricorso. >
> L'ipotesi di cui al comma 7 si applica ai veicoli (a motore) destinati al trasporto di persone e quindi: - autobus; - filobus; - autocaravan; - motociclo; - motocarrozzetta; - rimorchi per trasporto persone. L'ipotesi di cui al comma 9 si applica solamente a: - autovetture; L'ipotesi di cui al comma 8 si applica a: a tutti i veicoli sopraindicati adibiti abusivamente ad uso di terzi. L'ipotesi di cui al comma 2 si applica a: - autoveicoli trasporto di cose; - macchine agricole; - macchine operatrici; - motoveicoli trasporto di cose. Tra i veicoli a motore sopraindicati non è indicato il ciclomotore perchè l'art. 170 sanziona tali veicoli. Quando la norma cita "escluso autovetture" vuol dire gli autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1 lettera a). E' ovvio che gli autocaravan (54/1m) pur essendo veicoli M1 non sono autovetture. Un eventuale ricorso costituirebbe una perdita di tempo e di denaro, perchè già perso in partenza.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 12/09/2010 alle: 12:14:37
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 11/09/2010  22:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso accontentarti solo parzialmente perché finì tutto sul tavolo degli avvocati e vado solo a memoria. L'infrazione fu contestata (se ben ricordo) sensi dell'art. 144 comma 3 lettera g e la multa erogata ai sensi del 142 cmmi 8 e 11 più dell'altro per i punti-patente. Delle velocità me ne ricordo solo una (la prima ricevuta) Km 115 già sottratta la tolleranza del 5% (121-6=115). Facile da ricordare perché numero di emergenza dei Vigili del Fuoco. Delle varie contravvenzioni ricordo che in due erano errati perché non RADDOPPIATI (se fosse vera la storia del 142/3/h). Quindi due contravvenzioni € 155 e due € 310. Ad esse, ma non rammento la quantità, si aggiungeva la perdita di di punti-patente. Di questi ricorsi NON HO AVUTO PIÙ NOTIZIA. Quindi, per il silenzio assenso, sono da ritenersi ACCOLTI. Ciao P.S. con tutti i punti-patente che avrei "preso" negli ultimi due/tre anni potrei vincere la MUCCA CAROLINA!!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 12/09/2010 alle 12:17:44
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cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 13/09/2010 alle: 21:07:39
Caro prof sarebbe allora bello che tu raccontassi, a chi chiede lumi sulla velocità, come stanno realmente le cose: che esiste la versione Calosci e la versione ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO DELLA VELOCITA'. Che hai in corso 4 ricorsi x questa "interpretazione" della legge. Ognuno poi farà le proprie considerazioni e sceglierà la propria andatura. ciao, Corrado (BG) p.s. l'autoscuola la posso anche cambiare, ma a BG non ci sono molte autoscuole che fanno SOLAMENTE patenti C D E, e che sono pure sedi d'esame.

Modificato da cortes il 14/09/2010 alle 22:16:17
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 14/09/2010 alle: 01:04:53
quote:Risposta al messaggio di cortes.roma inserito in data 13/09/2010  21:07:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La versione ORGANI PREPOSTI, ovvero PRONTUARIO, è stata scritta da una persona e ha espresso i SUOI personali pareri. Nella stragrande maggioranza dei casi le deduzioni sono corrette, in alcuni completamente sballate! Per il momento i miei ricorsi non sono tornati indietro. Ciao
16
cri to
cri to
15/09/2009 162
Inserito il 15/09/2010 alle: 16:24:32
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 14/09/2010  01:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> calosci, la situazione non e' chiara. Il fatto di non aver ricevuto piu' notizie non significa di aver vinto i ricorsi; potrebbe significare semplicemente che le multe sono cadute in prescrizione in assenza di una risposta da parte del prefetto. Entro 210 giorni il prefetto deve comunicare che fissera' l'audizione (fissabile anche dopo 10 anni per assurdo); se non lo fa, stop.. multa prescritta. Per rendere credibile la tua tesi devi portarci come esempio un fatto certo: un ricorso vinto, non caduto in prescrizione. ciao a tutti da cri(to)
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/09/2010 alle: 16:32:35
quote:Risposta al messaggio di cri to inserito in data 15/09/2010  16:24:32 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

) Per rendere credibile la tua tesi devi portarci come esempio un fatto certo: un ricorso vinto, non caduto in prescrizione
>
> Bhe, anche se il Prof non "trova" i suoi ricorsi vinti ce ne sono altri censiti in

https://forum.camperonline.it/#...

[:0][;)][}:)] Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 15/09/2010 alle 16:33:52
16
cri to
cri to
15/09/2009 162
Inserito il 15/09/2010 alle: 16:39:09
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/09/2010  16:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ivano, mi riferisco ai limiti contestati di velocità (su strade e autostrade) per i veicoli over 35q. Dove posso trovare ricorsi accolti dal prefetto in tal senso? ciao a tutti da cri(to)
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/09/2010 alle: 16:41:53
quote:Risposta al messaggio di cri to inserito in data 15/09/2010  16:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oppssssssssss, chiedo scusa e ammetto di non aver letto nessun msg del 3D tranne il tuo ultimo che ho quotato [:I] , ma l'ho fatto per "istinto" xche' il Prof si becca sempre (e a parer mio ingiustamente) "bacchettate" da destra e manca [;)][:D] Ivanoid="blue">
16
cri to
cri to
15/09/2009 162
Inserito il 15/09/2010 alle: 17:35:05
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/09/2010  16:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh, non nego di certo la precisione di Calosci[:)]; tuttavia la ritengo adeguata a paesi come la Germania...o simili[;)]. In Italia molto e' discutibile ed interpretabile comprese norme relative al cds, ahime'[:o)][:o)][:o)]. ciao a tutti da cri(to)
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 15/09/2010 alle: 18:28:37
quote:Risposta al messaggio di cri to inserito in data 15/09/2010  16:39:09 ...mi riferisco ai limiti contestati di velocità (su strade e autostrade) per i veicoli over 35q. Dove posso trovare ricorsi accolti dal prefetto in tal senso?>
> Difficilmente troverai ordinanze motivate di archiviazione degli atti, per infondato accertamento, emesse dal prefetto riferite ai limiti di velocità, in quanto questi si avvalgono della ...."versione ORGANI PREPOSTI, ovvero PRONTUARIO,...scritta da una persona che ha espresso i SUOI personali pareri". L'eventuale "accoglimento di tali ricorsi" sono dovuti dall'applicazione del silenzio-assenso per decorrenza dei termini di cui all'art. 204 bis. Non è da esludere che qualche Giudice di Pace sposi la tesi del Prof. Calosci e quindi è più facile individuare un eventuale ricorso accolto. Una cosa è certa: l'applicazione della versione Prof. Calosci, comporta il rischio di essere sanzionati. Al contrario, rispettanto la versione ORGANI PREPOSTI non si rischia alcuna sanzione. In sintesi la versione ORGANI PREPOSTI (giusta o sbagliata che sia) è questa: l'art. 142 comma 3 lett. g) stabilisce che gli autoveicoli destinati al trasporto di cose (autocarri 54/1d) o ad altri usi (intesi come altre destinazioni e quindi tutti gli altri autoveicoli contemplati nell'art. 54, quali autovetture 54/1a, promiscuo 54/1c, trattori stradali 54/1e, trasporti specifici 54/1f, uso speciale 54/1g, autocaravan 54/1m) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t, non possono superare la velocità di 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade. Che al Prof. Calosci questa versione non piaccia è palese, lo ha più volte dimostrato su diverse discussioni. Ciò non toglie che è quella "ufficiale" applicata sulla strada.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 15/09/2010 alle: 18:56:32
quote:Risposta al messaggio di cri to inserito in data 15/09/2010  16:39:09 calosci, la situazione non e' chiara. Il fatto di non aver ricevuto piu' notizie non significa di aver vinto i ricorsi; potrebbe significare semplicemente che le multe sono cadute in prescrizione in assenza di una risposta da parte del prefetto. Entro 210 giorni il prefetto deve comunicare che fissera' l'audizione (fissabile anche dopo 10 anni per assurdo); se non lo fa, stop.. multa prescritta. Per rendere credibile la tua tesi devi portarci come esempio un fatto certo: un ricorso vinto, non caduto in prescrizione. >
>
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 15/09/2010  18:28:37 Difficilmente troverai ordinanze motivate di archiviazione degli atti, per infondato accertamento, emesse dal prefetto riferite ai limiti di velocità, in quanto questi si avvalgono della ..."versione ORGANI PREPOSTI, ovvero PRONTUARIO,...scritta da una persona che ha espresso i SUOI personali pareri". L'eventuale "accoglimento di tali ricorsi" sono dovuti dall'applicazione del silenzio-assenso per decorrenza dei termini di cui all'art. 204 bis. Non è da esludere che qualche Giudice di Pace sposi la tesi del Prof. Calosci e quindi è più facile individuare un eventuale ricorso accolto. Una cosa è certa: l'applicazione della versione Prof. Calosci, comporta il rischio di essere sanzionati. Al contrario, rispettanto la versione ORGANI PREPOSTI non si rischia alcuna sanzione. In sintesi la versione ORGANI PREPOSTI (giusta o sbagliata che sia) è questa: l'art. 142 comma 3 lett. g) stabilisce che gli autoveicoli destinati al trasporto di cose (autocarri 54/1d) o ad altri usi (intesi come altre destinazioni e quindi tutti gli altri autoveicoli contemplati nell'art. 54, quali autovetture 54/1a, promiscuo 54/1c, trattori stradali 54/1e, trasporti specifici 54/1f, uso speciale 54/1g, autocaravan 54/1m) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t, non possono superare la velocità di 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade. Che al Prof. Calosci questa versione non piaccia è palese, lo ha più volte dimostrato su diverse discussioni. >
> Rispondo ad entrambi. Per Cri to Il fatto di non aver perso (non essendo i ricorsi stati respinti) è di per se una vittoria visto che non ho pagato nessuna multa e non ho avuto nessuna sottrazione di punti. Il ricorso fu presentato proprio per ottenere QUESTO SCOPO. Se ho raggiunto lo scopo ho vinto in ogni caso. Io credo che lasceranno cadere la faccenda grazie al silezio-assenso per due motivi: a) darmi UFFICIALMENTE ragione creerebbe un precedente per cui meglio rinunciare a 4 soldi di Calosci piuttosto che rinunciare a tanti mila euro che certamente altri per paura di ricorrere pagheranno in silenzio; b) avranno intuito che Calosci non accetterà supinamente il ricorso respinto e sanno anche che certamente, dalla lettura della legge, il Giudice di I, II e se necessario III grado, quasi certamente mi darà ragione. In pratica hanno interesse a lasciar cadere la cosa. Per Fbomped Mi spiace ma non sono minimamente concorde con te. La versione UFFICIALE è quella contenuta nella LEGGE. Quella che tu chiami "ufficiale" non è altro che la versione di un superficiale scribacchino che certamente trarrà anche guadagno dalla sua imprecisa pubblicazione. Per entrambi Mai accettare supinamente quello che alcuni danno per scontato e invece non lo è. Ciao
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 15/09/2010 alle: 19:11:29
quote:

Originally posted by fbomped

In sintesi la versione ORGANI PREPOSTI (giusta o sbagliata che sia) è questa ...>
> Mi sono rivolto ad un sito specializzato per due volte: -

http://www.comuni.it/servizi/fo...

-

http://www.comuni.it/servizi/fo...

ma non sono riuscito ad avere esauriente risposta in base alla "versione ORGANI PREPOSTI". Ed anche Ippocampo2009 ha glissato la richiesta. Finora.
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 15/09/2010 alle: 19:33:48
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 15/09/2010  18:56:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio intervento era mirato a rappresentare ai lettori di questo forum la differenza tra la versione ORGANI PREPOSTI e la tua, senza citare quali delle due rispechiassero la LEGGE. Se poi la versione "ufficiale" o ORGANI PREPOSTI, applicata sulla strada, non corrisponda alla LEGGE, questo è un altro discorso....
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 15/09/2010 alle: 19:56:25
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 15/09/2010  19:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che continua a sfuggirti p che NON ESISTE una versione ufficiale. Quindi il cittadino o si lascia vessare a causa delle idee dello SCIBACCHINO di turno o reagisce nelle opportune sedi. Ciao
15
Fargo73
Fargo73
rating

11/05/2010 14594
Inserito il 15/09/2010 alle: 21:36:39
Non mi sembra che il codice della strada all'articolo 142 lasci spazio ad interpretazioni in questo caso: "g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;" Trasporto di cose o altri usi. Col camper (anche il supercamper del Calosci) si trasportano cose e ci si fanno pure altri usi. Quindi perchè il mezzo del Calosci che pesa più di 3,5t dovrebbe poter essere sottoposto a limiti differenti a quelli sopra citati? Ovviamente nella sua modesta tuttologia, il Calosci ne sa molto di più anche di professionisti del settore quali dei docenti di scuola guida e quindi può esporre come verità assolute le sue faziose interpretazioni.
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 15/09/2010 alle: 21:46:08
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 15/09/2010  18:56:32 .... Quella che tu chiami "ufficiale" non è altro che la versione di un superficiale scribacchino che certamente trarrà anche guadagno dalla sua imprecisa pubblicazione.>
> Sarà anche così. Sta di fatto, che la versione applicata sulla strada dagli ORGANI PREPOSTI, contraria da quella del Prof. Calosci, ti consente di evitare sanzioni, ricorsi ecc.. Mi preme ribadire questo concetto, affinchè i lettori di questa discussione, nel condividere o meno la tua tesi, si rendano conto a quali rischi incorrono se applicano la versione Prof. Calosci.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 16/09/2010 alle: 00:01:40
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 15/09/2010  21:46:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fino ad oggi i ricorsi al Prefetto non son tornati indietro!
16
cri to
cri to
15/09/2009 162
Inserito il 16/09/2010 alle: 09:45:13
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 16/09/2010  00:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono d'accordo con te, mai accettare supinamente "soprusi". Lo scopo di non pagare la multa mi pare raggiunto, quindi bene anche per questo. Ma per dovere di informazione nei confronti di tutti come giustamente sostiene fbomped, bisogna dire le cose come stanno. Tu sei riuscito a non pagare la sanzione perche' non hai mai piu' avuto risposta (per i motivi gia' citati), tutto qui.. ed hai ottenuto il tuo scopo. Cio' non significa che il tuo comportamento (ovvero oltrepassare il limite di velocità con un mezzo di peso superiore ai 35q) non sia sanzionabile. ciao a tutti da cri(to)
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