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Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 07/01/2011 alle: 00:52:58
quote:Risposta al messaggio di magecla inserito in data 05/01/2011  19:17:39 Mi intrometto nella discussione per esternare il mio pensiero. Qualcuno mi deve spiegare la differenza tra un Kreos 3001-2-3 immatricolato a 35 q. e uno a 40q. fermo restando i limiti che cio' comporta ( velocita'/ 3^ corsia / superamento di ponti ecc.) >
> -Velocità: IDENTICHE -3ª corsia: vietata a veicoli trasporto merci oltre le 5 t e ai veicoli di lunghezza superiore ai 7 m (indipendentemente dalla massa). Un camper da 10 t se più corto di 7 metri può transitare in III corsia. -superamento ponti? questa è nuova!
quote: Faccio notare inoltre che i tedeschi in possesso di patente B acquisita prima del 1998 o giu' di li'possono guidare camper di 50q., cosi' pure i francesi ed ho letto in un altro Forum che anche gli inglesi . Solo noi siamo i calimeri. A proposito quando un camper tedesco di 50q. guidato da una persona con patente B viene fermato in Italia e Svizzera cosa succede? >
> Nulla se la patente B del Paese di origine autorizza la guida del camper a 50 q e se il camper è omologato per tali pesi.
quote: Un italiano se fermato in Svizzera con un camper che pesa 3690Kg (peso consentito dal nostro codice) cosa succede?. Un cordiale saluto a tutti Mauro. >
> Si prende la multa perché in Svizzera la tolleranza è del 3%. Inoltre, ad essere precisi, il nostro codice NON PREVEDE tolleranze per i veicoli trasporto persone! A stretto rigor di logica già a 3501 Kg si è multabili.
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 07/01/2011 alle: 13:49:58
quote:Originally posted by Claudio2000 alexbio, ti confondi con la guida di autocarri ... Originally posted by Prof.AntonioCalosci La storia della visita ogni 2 anni superato il 65° anno di età vale solo per la guida di ...>
> Premesso che concordo con le indicazioni di Alexbio, mi permetto ricordare che esiste una sola patente di guida di categoria 'C', che abilita (ex art. 116/3) alla guida di tutti gli autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria Did="green">. Di conseguenza, il titolare di una patente di guida della citata categoria ha titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 tid="green">, ancorche' non si avvalga di detta abilitazione e si lìmiti a condurre veicoli di categoria M1. Dal momento che ha comunque titolo a condurre autocarri con massa massima superiore a 3500kg, il titolare della patente di guida di categoria 'C' e' soggetto alle disposizioni degli artt. 119/4 e 126/4 se ha superato i sessantacinque anni di età.id="green">
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magecla
magecla
21/12/2008 17
Inserito il 07/01/2011 alle: 14:03:05
Buon giorno Professore, nella Sua risposta menzionando il secondo punto dice che fa' fede la norma del paese di origine benissimo, le autocaravan in italia e' noto e non solo a me, che hanno una tolleranza sulla massa del 5%. Se gentilmente mi evidenzia la normativa/legge che annulla quanto sopra Le sarei grato e penso non solo io (solo per autocaravan e non per trasporto persone)il che riporta al mio quesito sui camperisti del resto d'Europa: loro possono noi NO !. Rammento un tedesco della piazzola accanto a Sirmione con patente B , un mezzo di 8,5 metri piu' portamoto esterno e piu' ogni ben di DIO che orgoglioso mi mostrava asseriva con un sorriso a 64 denti che lui ed i suoi amici non avevano mai avuto problemi ad attraversare la Sizzera. Per la prima parte del mio quesito sul Laika Kreos quale e' il Suo pensiero? La ringrazio per l'attenzione e una buona giornata. Mauro
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magecla
magecla
21/12/2008 17
Inserito il 07/01/2011 alle: 14:21:18
Ho dimenticato di esplicitare il punto inerente ai ponti del mio precedente messaggio. All'ingresso di alcuni cavalcavia viene indicato il peso Max. che puo' transitare , oggi molti camper che sforano i 35 q. passano ugualmente senza dare il giusto "peso" alla segnaletica che ne proibirebbe il passaggio. Cordiali saluti
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alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 07/01/2011 alle: 14:36:05
Il tutto si spiega con la norma europea per la quale quando vi siano difformità di disposizioni di paesi appartenenti all'unione europea, in caso di contestazione valgono le norme in vigore nel paese di origine. Questo vale ad esempio per le omologazioni, per le segnalazioni luminose, per i veicoli che si possono condurre con una determinata patente ecc. Avete visto ad esempio veicoli tedeschi con parti autocostruite o modificate, viaggiare tranquillamente in Italia, ove la motorizzazione non concederebbe mai il permesso di circolazione. Questo vale anche per i margini di peso e quindi se in Germania con la B si possono condurre camper fino a 42,5 in Svizzera (ma fa parte dell'Unione Europea?) non possono pretendere la C. Ovviamente spetta a chi viene multato dimostrare che è consentito nel proprio paese poichè i ngendarmi non possono conoscere tutti i CDS europei. Questo finchè tutte le norme dl CDS verranno armonizzate.

Modificato da alexbio il 07/01/2011 alle 18:23:20
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 07/01/2011 alle: 18:01:12
quote:Risposta al messaggio di magecla inserito in data 07/01/2011  14:03:05 le autocaravan in italia e' noto e non solo a me, che hanno una tolleranza sulla massa del 5%. Se gentilmente mi evidenzia la normativa/legge che annulla quanto sopra Le sarei grato e penso non solo io (solo per autocaravan e non per trasporto persone)il >
> In effetti hai ragione. L'art. articolo 167: "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi" parla di VEICOLI nel loro complesso e non di VEICOLI TRASPORTO COSE N1/2/3. In ogni caso non esiste la categoria autocaravan disgiunta dal trasporto persone. Le autocaravan sono M1 come le autovetture. Veicoli, questi, adibiti al trasporto persone.
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 07/01/2011 alle: 19:07:26
quote:Originally posted by magecla Se gentilmente mi evidenzia la normativa/legge che annulla quanto sopra ...>
> Il sovraccarico sugli autocaravan e' abitualmente sanzionato ai sensi del comma 7 dell'art. 169 e non e' prevista alcuna tolleranza ma soltanto il margine di taratura dello strumento utilizzato per la misura della massa effettiva del veicolo. L'art. 167 viene applicato soltanto nel caso in cui l'autocaravan venga utilizzato per un eventuale "trasporto di cose", quale eccezione all'abituale utilizzo per il trasporto di persone ed oggetti personali. Una ricerca nel forum sui termini "167 169", specie tra le discussioni archiviate, fornisce una cospicua documentazione al riguardo.
16
Max1963
Max1963
30/08/2009 98
Inserito il 07/01/2011 alle: 19:43:53
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 07/01/2011  00:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vorrei avesse ragione....sul numero di dicembre di Camp pag. 23... Norme di circolazione .... Le più frequenti domande del turista plain air I limiti di velocità sono uguali per tutti i tipi di caravan? No, esistono limitazioni che riguardano le seguenti tipologie: - autocaravan con peso superiore a 3,5 ton di massa totale: valgono gli stessi limiti validi per le autovetture; (art. 142 C.d.S) - autocaravan con peso superiore a 3,5 ton di massa totale (ma comunque < 12 ton): valgono i limiti di 80 km/h fuori dai centri abitati e 100 km/h in autostrada, con conseguente obbligo di apporre nella parte posteriore del veicolo contrassegni retroriflettenti con i limiti prescritti.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 07/01/2011 alle: 19:56:21
quote:Risposta al messaggio di Max1963 inserito in data 07/01/2011  19:43:53 No, esistono limitazioni che riguardano le seguenti tipologie: - autocaravan con peso superiore a 3,5 ton di massa totale: valgono gli stessi limiti validi per le autovetture; (art. 142 C.d.S) - autocaravan con peso superiore a 3,5 ton di massa totale (ma comunque < 12 ton): valgono i limiti di 80 km/h fuori dai centri abitati e 100 km/h in autostrada, con conseguente obbligo di apporre nella parte posteriore del veicolo contrassegni retroriflettenti con i limiti prescritti. >
> No. Se ne è già discusso in abbondanza. Questa che tu riporti è la PERSONALE opinione, non suffragata da nessuna legge, di uno che ha scritto un famoso prontuario. Applicare il 142/3.g ad un TRASPORTO PERSONE non è previsto dalla legge. Detto comma recita: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; Gli USI sono determinati nell'art. 82 e sono solo di natura commerciale. Perché usare la doppia dizione (trasporto cose e altri usi)? Certamente perché tra i veicoli N (2-3) -NON trasporto persone- sono annoverati anche: bisarche, motobetoniere, autogru, ecc... Ho preso ai sensi di quell'art. ben 4 contravvenzioni. Ho ricorso al prefetto e a distanza di due anni nessuna è stata respinta! Per ulteriori ragguagli fai una ricerca su COL. Ciao
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