Originally posted by TheDevilA parte il discutibile "cartello" di divieto di sosta (che non puo' essere considerato "segnale stradale", a mio avviso." /> Originally posted by TheDevilA parte il discutibile "cartello" di divieto di sosta (che non puo' essere considerato "segnale stradale", a mio avviso." /> Originally posted by TheDevilA parte il discutibile "cartello" di divieto di sosta (che non puo' essere considerato "segnale stradale", a mio avviso." />
quote:Originally posted by robyteam>
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quote:Originally posted by TheDevil> Faccio seguito ai quesiti che ti ho posto ieri. Ho recuperato
A parte il discutibile "cartello" di divieto di sosta (che non puo' essere considerato "segnale stradale", a mio avviso), mi dovresti precisare se: 1) la lunga area di sosta delimitata con striscia continua e' preceduta da un segnale di parcheggio, (eventualmente coperto dalla sagoma dell'autocarro in fondo nella foto); 2) all'inizio dello slargo (magari coperto dal tuo autocaravan) ci sia un segnale per disporre il parcheggio a pettine.>
l'immagine dal satellite
e si vede chiaramente che, circa 50 metri prima dello slargo, una costruzione interrompe la striscia di strada destinata alla sosta dei veicoli. E' evidente che ci debba essere necessariamente il segnale di parcheggio subito dopo la costruzione in questione, perche' - diversamente - una striscia bianca continua tracciata per terra non potrebbe essere superata da alcun veicolo. E' altrettanto indubbio che la sosta "a pettine" nello slargo debba essere opportunamente disposta, altrimenti tutti i veicoli ivi collocati risulterebbero in infrazione all'art. 157/2. L'unico veicolo bianco visibile nello slargo òccupa proprio lo spazio dove hai collocato il tuo autocaravan. ------------------------------ p.s. Ho anche letto il testo del tuo ricorso. Sei partito per ricorrere contro il verbale e, poi, in realta' hai soltanto contestato il Provv. Dir. 1744/2003 del quale hai chiesto al Prefetto di dichiararne l'inefficacia oppure l'annullamento. E' evidente che hai spianato la strada al Prefetto per dichiararsi incompetente al riguardo (e ti ha indirettamente rimandato al TAR).quote:Originally posted by TheDevil> ciao TheDevil hai perfettamente ragione quando dici che sono partito contro il verbale e, poi, in realtà ho contestato il provv. dir., è stato fatto apposta per contestare entrambi. Per quanto riguarda il ricorso lo presenterò al GDP Non vi erano cartelli di divieto di sosta sul lato dove ero parcato, a parte quello incriminato, mentre esisteva sul lato opposto (lato fiume) non vi erano cartelli che indicavano parcheggio a pettine, probabilmente i stalli per il parcheggio dovevano essere realizzati a breve. E'una magra consolazione ma questo mi basta per il momento
quote:Originally posted by robyteam>
>quote:Originally posted by TheDevil> Faccio seguito ai quesiti che ti ho posto ieri. Ho recuperato
A parte il discutibile "cartello" di divieto di sosta (che non puo' essere considerato "segnale stradale", a mio avviso), mi dovresti precisare se: 1) la lunga area di sosta delimitata con striscia continua e' preceduta da un segnale di parcheggio, (eventualmente coperto dalla sagoma dell'autocarro in fondo nella foto); 2) all'inizio dello slargo (magari coperto dal tuo autocaravan) ci sia un segnale per disporre il parcheggio a pettine.>l'immagine dal satellite
e si vede chiaramente che, circa 50 metri prima dello slargo, una costruzione interrompe la striscia di strada destinata alla sosta dei veicoli. E' evidente che ci debba essere necessariamente il segnale di parcheggio subito dopo la costruzione in questione, perche' - diversamente - una striscia bianca continua tracciata per terra non potrebbe essere superata da alcun veicolo. E' altrettanto indubbio che la sosta "a pettine" nello slargo debba essere opportunamente disposta, altrimenti tutti i veicoli ivi collocati risulterebbero in infrazione all'art. 157/2. L'unico veicolo bianco visibile nello slargo òccupa proprio lo spazio dove hai collocato il tuo autocaravan. ------------------------------ p.s. Ho anche letto il testo del tuo ricorso. Sei partito per ricorrere contro il verbale e, poi, in realta' hai soltanto contestato il Provv. Dir. 1744/2003 del quale hai chiesto al Prefetto di dichiararne l'inefficacia oppure l'annullamento. E' evidente che hai spianato la strada al Prefetto per dichiararsi incompetente al riguardo (e ti ha indirettamente rimandato al TAR).
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http://www.newscamp.it/index.ph...
ciao robyquote:Originally posted by IvanoPP> E se ha fatto ricorso per richiedere l'annullamento di una multa adducendo che l'ordinanza è illegittima? Rispunta un'altra volta il TAR...ecco perchè magari il ricorso è stato rigettato dal Prefetto, difetto di competenza.[;)]
quote:Originally posted by charlie77> Si ricorre al TAR per richiedere l’annullamento di (p.e.) una ordinanza sindacale. Si ricorre al GdP/Prefetto per richiedere l’annullamento di una singola multa. Ivano.id="blue">
Se ti ha detto giudice amministrativo questi non è il GDP bensì il TAR. D'altronde le ordinanze possono essere impugnate solo dinanzi a questo Tribunale con ovvie ripercussioni sui costi e tempi di giudizio[:(]. Confermo quanto sopra detto qualora i motivi del tuo ricorso comprendano l'illeggitimità dell'atto da cui è scaturita la sanzione. Altro caso è la mera applicazione del codice della strada la cui competenza può essere anche del GDP, oltre la Prefettura. Ciao ciao[;)]>
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quote:Originally posted by robyteam> E' stata una tua libera scelta oppure l'applicazione di un consiglio ricevuto?
... sono partito contro il verbale e, poi, in realtà ho contestato il provv. dir., è stato fatto apposta per contestare entrambiid="red">.>
quote:Originally posted by robyteam> [1]id="red"> Vai a rileggerti il comma 4 dell'art. 204-bis. Non puoi piu' presentare ricorso al GdP contro il verbale, ma contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento che il Prefetto ti ha inviato il 18 aprile scorso (ex art. 205 CdS). [2]id="red"> L'illegittimita' di una ordinanza puo' essere pronunziata soltanto dalla magistratura amministrativa. [3]id="red"> L'ordinanza e' emanata da un ente proprietario della strada mentre la circolare citata impegna soltanto gli UTG destinatari. La circolare ministeriale esplica la funzione per la quale e' stata redatta esclusivamente nell'ambito interno degli uffici che fanno parte del Ministero emanante e non ha' alcuna valenza all'esterno dello stesso Ministero. Comunque, in mancanza di un regolare segnale di "parcheggio" (oppure della completa delimitazione degli stalli di sosta ex art. 149 Reg.) quella linea longitudinale continua non puo' essere oltrepassata da alcun veicolo ai sensi dei commi 3 ed 8 dell'art. 40 CdS).
... io faccio ricorso al GDP per l'annullamento del verbale [1]id="red"> emesso su un'ordinanza illeggittimaid="red"> per 2 questioni [2]id="red"> 1) avevo parcato il mezzo in una strada che non era indicata tra quelle dell'ordinanza, sebbene vi era il cartello del divieto di sosta per camper 2) perchè l'ordinanza cozza con la la circolare ministeriale 277/2008 [3]id="red">>
http://www.prefettura.it/Sites/...
cmq pensala come vuoi non te la prendere ma io non mollo faccio ciò che ho detto e qualunque sia il verdetto lo pubblicherò come ho già detto sono già soddisfatto che il prefetto di savona probabilmente, a seguito anche del mio intervento, ha convocato i VVUU della provincia per una romanzina in quanto si devono attenere a quanto scritto nella sopracitata ministeriale[:D][:D] ciao robyquote:Originally posted by robyteam>
... faccio ricorso al GDP per l'annullamento del verbaleid="red"> emesso su un'ordinanza illeggittima ...>
quote:Originally posted by TheDevil>
Vai a rileggerti il comma 4 dell'art. 204-bis. Non puoi piu' presentare ricorso al GdP contro il verbale, ma contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento che il Prefetto ti ha inviato il 18 aprile scorso (ex art. 205 CdS).>
quote:Originally posted by robyteam> Prendo spunto da questo scambio di interventi con Robyteam per esporre, agli altri lettori del forum, quale resta il "mio" personale quadro normativo in materia di ricorsi per infrazioni al CdS, nonostante il diverso convincimento manifestato da Robyteam al riguardo. Contro un verbale si puo' presentare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione, presso il Prefetto (ex art. 203) oppure presso il GdP (ex art. 204-bis). Contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia (emanata ai sensi dell'art. 204 a fronte di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 203, come sopraindicato) si puo' presentare opposizione, entro trenta giorni dalla ricezione, innanzi all'autorita' giudiziaria (ex art. 205), usualmente il GdP. In altri termini, presso un GdP si puo' presentare (nell'àmbito della materia qui trattata): - un ricorso contro il verbale nei 60 giorni successivi alla relativa ricezione, qualora il ricorso non sia presentato presso il Prefetto; - un ricorso (opposizione) contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia nei 30 giorni successivi alla relativa ricezione. Cio' premesso, nello spirito della finalita' del forum ed in considerazione dell'èsito del suo ricorso al Prefetto, mi sono permesso richiamare l'attenzione di Robyteam (tra l'altro) sul suo intento di presentare adesso un ricorso al GDP per l'annullamento del verbaleid="red">. Ritengo che, impostato contro il verbale, il ricorso possa dare sùbito al GdP lo spunto per dichiararne l'irricevibilita' (senza neanche esaminarlo), in quanto: - sono da tempo trascorsi i 60 giorni per presentarlo; - in contrasto con il comma 4 dell'art. 204-bis. A mio avviso, al GdP puo' essere adesso presentata soltanto un'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto il 18 aprile scorso, mentre non si puo' piu' parlare di ricorso contro il verbale. Ma la mia conoscenza della materia e' soltanto teorica, in quanto non me ne sono mai avvalso. Sicuramente ignoro quegli aspetti specifici della stessa materia che invece inducono Robyteam a presentare al GdP un ricorso contro il verbale pur dopo aver ricevuto l'ordinanza-ingiunzione prefettizia. ------------------------------ p.s.: A me risulta che, per entrare in vigore, un atto normativo della Repubblica italiana debba essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. E di questa Direttiva si conosce soltanto il contenuto, come liberamente trascritto in una Circolare del Ministero dell'Interno, ma non si conosce ne' il testo originale, ne' la data di emanazione, ne' la data di pubblicazione in G.U. In ogni caso, in internet non e' pubblicata la Direttiva ma soltanto una circolare ministeriale che ne riporta i presunti contenuti.
dall'ordinanza di rigetto del prefetto ho tempo 30 gg per fare ricorso al GDP ( 18 aprile - 18 maggio) leggiti il 205 1° c. cds inoltre l'art. 204 bis 4 c. cita Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203 id="green"> leggi bene - significa che non puoi presentare ricorso sia al giudice di pace che al prefetto, o uno o l'altro. nel mio caso il ricorso posso farlo al GDP perchè il prefetto ha emesso l'ordinanza di rigetto o inammissibile ed entro 30 gg dalla notifica di tale atto posso fare il ricorso al GDP - leggi bene tutti gli articoli e documentati - come del resto ho fatto io perchè mi tocca di prima persona - id="orange"> come già detto faccio ricorso al verbaleid="red"> emesso a seguito di un'ordinanza comunale, ...
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quote:Originally posted by TheDevil ------------------------------ p.s.: A me risulta che, per entrare in vigore, un atto normativo della Repubblica italiana debba essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. E di questa Direttiva si conosce soltanto il contenuto, come liberamente trascritto in una Circolare del Ministero dell'Interno, ma non si conosce ne' il testo originale, ne' la data di emanazione, ne' la data di pubblicazione in G.U. In ogni caso, in internet non e' pubblicata la Direttiva ma soltanto una circolare ministeriale che ne riporta i presunti contenuti. >> A parte il mio ricorso al GDP che tra qualche giorno trasmetterò .... ed in seguito pubblicherò l'esito, qualunque esso sia, ti posso confermare con certezza che la direttiva ministriale che trovi su internet è identica a quella trasmessa a tutti gli uffici elencati nella stessa Le direttive (circolari) ministriale non sono altro che delle precisazione o disposizioni sulla Legge o regolamento, in questo caso il codice della strada, La citata direttiva "circolare" 277/2008 è stata emessa a seguito di numerosi quesiti richiesti dai vari uffici ( organi di polizia). Premesso ciò, non occorre pubblicarla in nessuna g.u. ( gazzetta ufficiale) perchè non è una nuova Legge ma sono soltanto precisazioni che tutte le forze di polizia, anche le P.M. ( polizia municipale o locale), si devono attenere e non ad interpretazione come succede spesso che applicano la norma del codice della strada a seconda se conviene o meno, vds le P.M. dei vari comuni.. ciao roby