quote:Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Nota 16-6-2008 n. 50502 Richiesta delucidazioni su corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell’ambito della predisposizione delle Ordinanze da parte degli Enti locali (Vs. nota del 25 aprile 2008). Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale, Divisione II. Ci si riferisce alla nota a riscontro per precisare, in via preliminare, che gli enti proprietari delle strade sono tenuti al rispetto delle norme contenute negli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. In particolare, qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria. Per il caso specifico si richiama l’art. 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli) che prescrive: - “ il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A... METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del Codice; - il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A.... METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del Codice; - il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A... METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del Codice; - il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A... TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del Codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente; - il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A... TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del Codice. Le limitazioni di transito devono essere riportate sui cartelli di preavviso. I valori numerici inseriti nei segnali, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.” Pertanto i provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni di transito di cui all’articolo 118 richiamato, devono essere emanati nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, si deve evincere dagli stessi come il proprietario della strada abbia effettuato una analisi dello stato dei luoghi che certifichi l’impossibilità di transito per veicoli aventi una certa lunghezza, larghezza, altezza o massa, in relazione alle caratteristiche della strada, nonché il risultato dell’istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare tali provvedimenti. In mancanza l’ordinanza di limitazione di transito di cui all’articolo 118 potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o per eccesso di potere, quantomeno nella figura sintomatica del difetto di istruttoria. Si è avuto modo di prendere atto di ordinanze che vietano il transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza e/o massa solo per alcune categorie di utenti e/o per determinati periodi di tempo. Appare evidente come l’articolo 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada debba essere applicato a tutte le categorie di veicoli che abbiano una determinata lunghezza, larghezza, altezza ovvero massa, e non solamente ad una singola categoria – quale ad esempio quella contemplata dall’art. 54, comma 1,lett. m), o art. 56, comma 2, lett. e), del Codice della strada. Ciò in quanto se le accertate caratteristiche tecniche della strada non permettono l’effettivo transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa, non può logicamente sussistere una limitazione del divieto circoscritta ad alcuni utenti in quanto il parametro altezza, larghezza, lunghezza o massa prescinde dal tipo di veicolo. Un provvedimento che, sic et simpliciter, limitasse il transito per altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe affetto da un’evidente causa di illegittimità per violazione del criterio di imparzialità e di disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16 della Costituzione, operando un’irragionevole discriminazione fra gli utenti della strada. Inoltre non v’è alcuna ragione logica e giuridica per la quale la limitazione debba sussistere per determinati periodi di tempo a meno che la conformazione strutturale della strada oggetto della limitazione sia sottoposta a ciclica modificazione. Pertanto, frutto di eccesso di potere per disparità di trattamento deve essere ritenuta l’ordinanza che vieti il transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente per alcune categorie di utenti per determinati periodi di tempo. Difatti, non possono essere concesse deroghe (per dimensioni o per massa) se il provvedimento di limitazione alla circolazione è legato alle condizioni geometriche ovvero strutturali della strada. Viceversa, possono essere concesse deroghe se il provvedimento di limitazione è dovuto a esigenze di circolazione stradale, nel rispetto di quanto stabilito ex lege dall’art. 6, comma 8, e dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992. Infine, l’art. 118, al comma 2, prevede che le limitazioni di transito di cui al medesimo articolo debbano essere riportate sui cartelli di preavviso. L’apposizione di tali cartelli si rende necessaria all’ultima intersezione utile, qualora le caratteristiche strutturali e geometriche della strada a valle del segnale, siano tali da non consentire il transito nel rispetto del successivo segnale prescrittivo di divieto di transito. Per quanto sopra, si invitano le associazioni in indirizzo – che leggono per conoscenza – a dare massima divulgazione della presente nota, al fine di consentire agli enti proprietari delle strade di verificare la correttezza delle ordinanze limitatrici del transito a veicoli aventi una certa altezza, lunghezza, larghezza o massa provvedendo, se del caso, alla revoca o alla rettifica delle medesime in conformità alle disposizioni appena illustrate. Responsabilità, civili e penali, derivanti da un’eventuale attività omissiva ricadono sul gestore della strada inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, nonché dalla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l’ipotesi di danno erariale. Il direttore generale Dott. Ing. Sergio Dondolini>> detto questo, per decidere a chi proporre ricorso devi sapere che: 1) il ricorso al Prefetto ha i seguenti vantaggi: è esente da spese, una volta che lo hai inviato a mezzo raccomandata r/r non hai altri obblighi da adempiere, svantaggi:tendenzialmente il Prefetto è portato a tutelare le FF.OO., in caso di rigetto si avrà il raddoppio della somma da pagare, solo da poco la Giurisprudenza ha ammesso che in in caso di rigetto del ricorso nella successiva causa di opposizione all'ordinanza-ingiunzione da tenersi dinanzi al GdP possono essere fatte valutazioni di merito e di legittimà del verbale mentre in precedenza potevano essere censurati solo presunti vizi del provvedimento prefettizio stesso e non dell’originario verbale in sé e per sé (in effetti è solo un nuovo orientamento giurisprudenziale per cui potresti trovare il GdP che ti dichiara inammissibile l'opposizione se non adduci motivi di vizio dell'ordinanza); 2) il ricorso al Giudice di pace ha i seguenti vantaggi: è più propenso ad accettare le motivazioni del ricorrente, puoi eccepire tutto quello che trovi; la controparte si deve costituire in giudizio altrimenti vinci quasi sicuro; svantaggi: devi pagare euro 30 + 8 di spese varie, devi presentarti alle udienze pena il rigetto del ricorso. mi sembra di non aver dimenticato nulla. ciao.
quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 14/02/2010 20:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ci si va a divertire... vedi un cartello con divieto camper...e tu ci entri, era così difficile trovare un altro parcheggio? mah.. scusa ma hanno ragione a bastonarti
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 14/02/2010 23:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> invidiosetto...[:)] se uno non ha problemi non può andarseli ha cercare ?
quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 14/02/2010 20:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>quando vedi cartelli del genere,che purtroppo aumentano sempre di più di numero,meglio stare alla larga e cercare altrove,per evitare spiacevoli bollettini,ciao.
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) , e quindi a parer mio si dovrebbe in tanti "protestare" id="blue">