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Nuova normativa portamoto e portabiciclette

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23/11/2006 4689
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Inserito il 04/04/2025 alle: 17:17:17
   
Camalca ha scritto:
C'è chi è capace di rispondere alle due domande, rispondendo A o B evitando inutili precisazioni o paragrafi di legge...
   
==============================
   
Mi piacerebbe darti la mia stringata opinione in risposta ai tuoi quesiti ma, al momento, non ho ancora piena contezza del quadro normativo che regola attualmente la materia, in quanto non dispongo della documentazione presentata dalle parti al Consiglio di Stato.

Mi permetto chiederti di voler portare pazienza.
   
 
19
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 04/04/2025 alle: 18:18:18
Anto1957 ha scritto:
Non è comprensibile perché tu faccia riferimento al TAR, ormai superato dal CDS.
   
==============================
   
Perche' dal 27/28-08-2024 (date di pubblicazione delle sentenze TAR/Lazio 15955 e 15964) al 14-11-2024 (data di emanazione delle ordinanze cautelari di sospensione CDS 04331 e 04333) le due circolari MIT del 2023 (prot. 25981 e 30187) hanno avuto piena efficacia regolamentare in materia, in sostituzione di tre delle quattro circolari precedentemente emanate sulla stessa materia.
   
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 04/04/2025 alle: 19:19:19
   
Anto1957 ha scritto:
Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute.
Il MIT 
[...]  ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamente la materia.
Pertanto le suddette circolari non sono più applicabili. Parole del MIT.

Considero non applicabile ai portabagagli a sbalzo le circolari 25981 e 30187.  Ce lo ha detto il MIT nelle due memorie...
...  il MIT 
[...]  si è espresso in questo esatto modo, chiedendo di far cessare la materia del contendere circa i LUGGAGE RACK.
Al momento  [le circolari 2023] non sono più applicabili...  a detta del MIT.
   
==============================
   
A fronte delle affermazioni che attribuisci al MIT ti ho chiesto lo stralcio fotografico dei testi dove le stesse sono riportate, a beneficio mio e di eventuali altri lettori della discussione.

Finora hai messo a disposizione uno screenshot illeggibile di un documento promanante dall'Avvocatura dello Stato.

Mi permetto ricordarti la tua impropria lettura  dell'art. 236 del Regolamento CdS.
____________________
p.s.: Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilita' dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti.
   

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 04/04/2025 alle: 20:14:51
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/04/2025 alle 19:19:19

    Anto1957 ha scritto: Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute. Il MIT [...] ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamente la materia. Pertanto le suddette circolari
non sono più applicabili. Parole del MIT. Considero non applicabile ai portabagagli a sbalzo le circolari 25981 e 30187. Ce lo ha detto il MIT nelle due memorie... ... il MIT [...] si è espresso in questo esatto modo, chiedendo di far cessare la materia del contendere circa i LUGGAGE RACK. Al momento [le circolari 2023] non sono più applicabili... a detta del MIT.     ==============================     A fronte delle affermazioni che attribuisci al MIT ti ho chiesto lo stralcio fotografico dei testi dove le stesse sono riportate, a beneficio mio e di eventuali altri lettori della discussione. Finora hai messo a disposizione uno screenshot illeggibile di un documento promanante dall'Avvocatura dello Stato. Mi permetto ricordarti la tua impropria lettura dell'art. 236 del Regolamento CdS. p.s.: Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilita' dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti.      
...
image(7108).png

image(7109).png
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 04/04/2025 alle 20:16:45
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 04/04/2025 alle: 20:30:23
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/04/2025 alle 18:18:18

Anto1957 ha scritto: Non è comprensibile perché tu faccia riferimento al TAR, ormai superato dal CDS.     ==============================     Perche' dal 27/28-08-2024 (date di pubblicazione delle sentenze TAR/Lazio
15955 e 15964) al 14-11-2024 (data di emanazione delle ordinanze cautelari di sospensione CDS 04331 e 04333) le due circolari MIT del 2023 (prot. 25981 e 30187) hanno avuto piena efficacia regolamentare in materia, in sostituzione di tre delle quattro circolari precedentemente emanate sulla stessa materia.      
...
E chi contesta questo... a parte che bisognerebbe capire se la cessata materia del contendere con le circolari non più applicabili si intende ex nunc o ex tunc... metti ad esempio una installazione fatta ra il 28.8 e il 14-11 2024. 

Noi ad esempio abbiamo sostenuto in giudizio che la 30187 non potesse che operare ex nunc e che nei regolamenti invocati c'erano date di decorrenza ... e anche che il MIT avesse detto ... a normativa vigente... senza specificare da quando...

E sosteniamo che  le circolari siano non più applicabili (decadute) ex tunc. 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 04/04/2025 alle 20:33:11
Gianfranco54
Gianfranco54
13/07/2022 3
Rispondi Abuso
Inserito il 04/04/2025 alle: 20:30:36
In risposta al messaggio di Anto1957 del 04/04/2025 alle 20:14:51

Scusate, poiché vorrei montare il portamoto vorrei sapere in poche parole chiare SI PUÒ O NON SI PUÒ senza dover passare dalla Motorizzazione?
Oggi ho incontrato un tizio presso un concessionario di moto che mi ha assolutamente sconsigliato di montarlo senza la trascrizione a libretto. Ho chiamato Edi.Car e loro mi hanno confermato che è possibile procedere al montaggio e si può circolare con la dichiarazione rilasciata da lorosenza trascrizione a libretto.
Cortesemente qualcuno che può aiutarmi a risolvere il dilemma.
grazie
gfm
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21/03/2009 28418
Rispondi Abuso
Inserito il 05/04/2025 alle: 00:45:48
In risposta al messaggio di Gianfranco54 del 04/04/2025 alle 20:30:36

Scusate, poiché vorrei montare il portamoto vorrei sapere in poche parole chiare SI PUÒ O NON SI PUÒ senza dover passare dalla Motorizzazione? Oggi ho incontrato un tizio presso un concessionario di moto che mi ha assolutamente
sconsigliato di montarlo senza la trascrizione a libretto. Ho chiamato Edi.Car e loro mi hanno confermato che è possibile procedere al montaggio e si può circolare con la dichiarazione rilasciata da lorosenza trascrizione a libretto. Cortesemente qualcuno che può aiutarmi a risolvere il dilemma. grazie
...
se fai fare il lavoro da loro ti fai mettere per iscritto quel che ti hanno detto e con ciò vale di più di qualsiasi risposta di qualsiasi esperto di col 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 05/04/2025 alle: 21:21:21
In risposta al messaggio di Anto1957 del 04/04/2025 alle 20:14:51

   
Grazie.

Ritengo che i due stralci, sostanzialmente identici, siano tratti dai documenti di seguito evidenziati:
07983.PNG

Il 6 febbraio scorso, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, il MIT offre la compensazione delle spese alla parte appellante se la stessa dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del gravame.

Dopo appena 5 giorni, l'offerta viene evidentemente accettata sia dalla parte appellante sia dal gruppo dei camperisti intervenuti ad-adiuvandum, senza avvalersi del lasso di tempo rimanente, fino all'udienza pubblica del 13 marzo, per chiedere chiarimenti su tutti i dubbi che hai adesso manifestato nei tuoi recenti interventi nel forum.
   
 
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 05/04/2025 alle: 23:23:23
   
Al momento non ci sono giudizi pendenti in materia perche' il Consiglio di Stato ha pronunciato le sentenze 02604 e 02607, pubblicate il 28 marzo scorso.

Tutte le carte prodotte in sede di giudizio fanno adesso parte dei fascicoli processuali.

Messa da parte la vicenda processuale, si torna a discutere di 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto), che possono avere - tranne i portamoto - una duplice ubicazione di montaggio sui veicoli di cat. M1, cioe'  sul tetto oppure sulla parte posteriore (a sbalzo).

Relativamente ai dispositivi per i quali e' previsto il montaggio  sulla parte posteriore (a sbalzo),  sono possibili tre differenti modalita', secondo la scelta progettuale del relativo produttore:
a) sul gancio di traino ("poggiante");
b) sul telaio, tramite appositi elementi di attacco;
c) direttamente sulla parte posteriore ("appeso").

Il recente Decreto MIT n. 328 del 19 dicembre 2024 (GU 16/2025) riguarda soltanto i dispositivi di cui al punto 'a':
gu16.PNG

Per tutti gli altri dispositivi da montare sui veicoli di cat. M1 si applicano le norme di cui alle circolari MIT del 2023 (25981 e 30187).

Ho quindi aggiornato il mio prospetto dei riferimenti normativi che riguardano i 4 dispositivi qui di interesse:
porta2.PNG
------------------------------
p.s. L'intervento e' scritto al meglio delle mie attuali conoscenze in materia.
Sono benaccetti motivati suggerimenti di integrazione e/o correzione.


 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 06/04/2025 alle: 01:19:09
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/04/2025 alle 23:23:23

    Al momento non ci sono giudizi pendenti in materia perche' il Consiglio di Stato ha pronunciato le sentenze 02604 e 02607, pubblicate il 28 marzo scorso. Tutte le carte prodotte in sede di giudizio fanno adesso parte
dei fascicoli processuali. Messa da parte la vicenda processuale, si torna a discutere di 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto), che possono avere - tranne i portamoto - una duplice ubicazione di montaggio sui veicoli di cat. M1, cioe' sul tetto oppure sulla parte posteriore (a sbalzo). Relativamente ai dispositivi per i quali e' previsto il montaggio sulla parte posteriore (a sbalzo), sono possibili tre differenti modalita', secondo la scelta progettuale del relativo produttore: a) sul gancio di traino (poggiante); b) sul telaio, tramite appositi elementi di attacco; c) direttamente sulla parte posteriore (appeso). Il recente Decreto MIT n. 328 del 19 dicembre 2024 (GU 16/2025) riguarda soltanto i dispositivi di cui al punto 'a': Per tutti gli altri dispositivi da montare sui veicoli di cat. M1 si applicano le norme di cui alle circolari MIT del 2023 (25981 e 30187). Ho quindi aggiornato il mio prospetto dei riferimenti normativi che riguardano i 4 dispositivi qui di interesse: p.s. L'intervento e' scritto al meglio delle mie attuali conoscenze in materia. Sono benaccetti motivati suggerimenti di integrazione e/o correzione.  
...
----
Per tutti gli altri dispositivi da montare sui veicoli di cat. M1 si applicano le norme di cui alle circolari MIT del 2023 (25981 e 30187).

----

Impossibile. Ho postato le parti delle memorie del MIT che indicano chiaramente che le due circolari 25981 e 30187 NON SONO PIU' APPLICABILI"  per essere intervenuto il DM 328 19/12/2024.

Non è una proposta contrattuale "se accettata" come scrivi. E una dichiarazione in conseguenza della quale richiede al Consiglio di Stato di dichiarare cessata la materia del contendere. 

Cosa non ti risulta chiaro e quale portata dai alle affermazioni del MIT?

L'oggetto delle due circolari era il seguente:

Circolare 25981 del 6/9/2023

Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.
Circolare 30187 del 12/10/2023
Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”.


E nel procedimento 7893/2024 - che ha dichiarato cessata la materia del contendere - era in discussione la parte della 30187 che abrogava la 69402/2008.

Di conseguenza viene meno la Circolare 30187 nella parte oggetto di opposizione.  Nella peggiore delle ipotesi non rientrano in vigore le due circolari del 2023 (NON PIU' APPLICABILI) ma certamente la circolare 69402 del 2/9/2008 - che tratta i portabagagli a sbalzo oggetto di omologazione 79/488, 74/483 26R,  altrimenti non ci può essere cessazione della materia del contendere e ci sarebbe, come ho detto,  frode processuale nel far cessare il giudizio senza trattare il merito del ricorso. Lèggi  una sopravvivenza di parte delle circolari che lo stesso MIT ha invece dichiarato "NON PIU' APPLICABILI". Non ha detto "NON PIU' APPLICABILI IN PARTE". Ha detto "NON PIU' APPLICABILI": quindi in toto. 

La tua analisi è in contrasto con la posizione del MIT. Sono curioso di vedere come il MIT potrà sostenere eventualmente una tesi di sopravvivenza parziale come quella che esponi. E sul punto non si intende mollare.  

Ciò detto la tua analisi a riguardo delle norme che regolano attualmente i Portamoto e i Portabagagli a sbalzo su M1 dal 5/2 non mi trova d'accordo.

Casomai sono regolati dalla circolare 2/1/2023 prot. 01/M368 (ma anche 1998 e 1999) per i portamoto trascritti e dalla circolare prot. 69402 2/9/2008 per i Portabagagli a sbalzo commercializzati come portamoto. A me interessa questa parte.

Nella tua analisi manca poi un cenno alla irretroattività,  posto che lo stesso MIT nella 30187 indica "a normativa vigente",  il che già rendeva ambigua l'affermazione sul se intendeva riconoscere o no lo status ex ante delle installazioni fatte con la circolare 69402; altro argomento di memorie. E posto che i Regolamenti UE non sono retroattivi ma prevedevano anche date di decorrenza future.

Questa questione delle decorrenza e dei diritti acquisiti va affrontata. 

Peraltro secondo il tuo parere i cittadini esteri potrebbero liberamente circolare e gli Italiani no come sostenuto nella 30187. Che era uno dei motivi per cui il Min. Salvini ha trattato "a pesci in faccia" i burocrati del MIT nel suo intervento in aula.  

Quanto al quadro normativo auspicato, la cornice è la Legge delega 177 del 25/11/2024 art. 35, delega che deve essere esercitata entro un anno dalla delega. 

Ci si auspica che il MIT ponga fine definitiva a questa questione con una regolarizzazione senza Nulla Osta,  essendo i dispositivi oggetto di propria omologazione, oppure una completa liberalizzazione con criteri analoghi al DM 328 19/12/2024  senza trascrizione "a libretto".

Oppure un Decreto Semplificazione sempre senza Nulla Osta come per i ganci di traino (officina autorizzata) con  trascrizione "a libretto".  La sede però potrebbe essere una revisione dell'art. 164, 78 CDS e 236 del Regolamento sulla base della Legge Delega 177 25.11.2024 nel senso suddetto.
  


  
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 06/04/2025 alle 01:26:08
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 06/04/2025 alle: 08:10:00
E comunque la sentenza è questa:
FATTO e DIRITTO
- visto l’appello in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza del TAR
Lazio n. 15964/24;
- rilevato che, nelle more del giudizio di appello, è intervenuto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19.12.2024, n. 328, avente ad oggetto N. 07983/2024 REG.RIC. la disciplina delle caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26;
- in particolare, detto decreto stabilisce che l’installazione delle strutture in argomento, da parte del conducente, compreso l’eventuale carico su di esse sistemato, rispetti le prescrizioni dell’articolo 164 del Codice della Strada, “Sistemazione del carico sui veicoli”, e venga eseguito in base alle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore;
- tale decreto stabilisce pertanto nuove procedure, idonee a modificare le fonti normative poste a fondamento degli atti impugnati;
- per tali ragioni, l’annullamento degli atti impugnati non appare di alcuna utilità da parte degli appellanti, i quali non risultano avere manifestato un interesse alla decisione, in vista dell’esperimento di future azioni risarcitorie;
- ritenuto pertanto, in accoglimento della specifica eccezione di parte resistente, di dichiarare l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025

Quindi la ulteriore discussione era riferita ad eventuali risarcimenti.

Il Consiglio di Stato ha detto espressamente 
- tale decreto stabilisce pertanto nuove procedure, idonee a modificare le fonti normative poste a fondamento degli atti impugnati;
- per tali ragioni, l’annullamento degli atti impugnati non appare di alcuna utilità da parte degli appellanti, i quali non risultano avere manifestato un interesse alla decisione, in vista dell’esperimento di future azioni risarcitorie;

Le Circolari sono pertanto non più applicabili come ha riferito il MIT e questo è a base della decisione. 

Il Regolamento 26 citato non è un menù dal quale scegliere cosa ci va bene  e cosa no. O lo prendi in toto o devi tu ente omologatore italiano, contestare talune omologazioni, se non il Regolamento,  con la procedura prevista di ricorso nei regolamenti UE. 

Io porto con me: 1) fattura di installazione 2016, 2) circolare 69402 2/9/2008 3) certificato del produttore per abbinamento telaio - portatutto con nr. omologazione 26R; 4) Sentenza CDS; 5) DM 328 19/12/2024. Poi in caso di verbale ex art. 78 ce l'andiamo a discutere in tutti i gradi di giudizio ...  per aver montato in vigenza della 69402.  
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 06/04/2025 alle 09:11:04
Gianfranco54
Gianfranco54
13/07/2022 3
Rispondi Abuso
Inserito il 06/04/2025 alle: 09:53:48
In risposta al messaggio di salito del 05/04/2025 alle 00:45:48

se fai fare il lavoro da loro ti fai mettere per iscritto quel che ti hanno detto e con ciò vale di più di qualsiasi risposta di qualsiasi esperto di col 
Ti ringrazio per la risposta! Ma come ben sai, chi vende un prodotto è disposto a fare carte false!
Comunque, da quanto ho capito dal Forum, si era fuori regole prima delle circolari del Mit e si è fuori regole ora dopo sentenza Tar di Roma.
Praticamente nulla è cambiato.
Grazie e buoni viaggi a tutti
gfm
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salito
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21/03/2009 28418
Rispondi Abuso
Inserito il 06/04/2025 alle: 09:58:58
In risposta al messaggio di Gianfranco54 del 06/04/2025 alle 09:53:48

Ti ringrazio per la risposta! Ma come ben sai, chi vende un prodotto è disposto a fare carte false! Comunque, da quanto ho capito dal Forum, si era fuori regole prima delle circolari del Mit e si è fuori regole ora dopo sentenza Tar di Roma. Praticamente nulla è cambiato. Grazie e buoni viaggi a tutti
carta canta ::intedo che si fa mettere per iscritto 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 06/04/2025 alle 09:59:36
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 06/04/2025 alle: 15:15:15
   
Anto1957 ha scritto:
Cosa non ti risulta chiaro e quale portata dai alle affermazioni del MIT?
   
==============================
   
 Mi sono gia' permesso di ricordarti la tua impropria lettura  dell'art. 236 del Regolamento CdS.

Ritengo che tu possa adesso trovarti nella stessa situazione, con tutte le carte che hai dovuto leggere.

Invidio i lettori del forum che intervengono soltanto per manifestare il loro fastidio davanti a questa discussione e che hanno trovato altrove i riferimenti normativi in vigore sulla materia qui discussa ma che non vengono a specificarli.

Come ho fatto presente a Giovanni e Camalca, sto cercando di individuare quali siano gli attuali riferimenti normativi nazionali riguardo ai 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) qui di interesse.

A prescindere dai relativi contenuti, al momento.

Allora, il decreto MIT e' entrato in vigore il 5 febbraio scorso ma riguarda soltanto i dispositivi "poggianti" sul gancio di traino.

Nel mio precedente intervento ho enumerato le possibili ubicazioni e le differenti modalita' di montaggio dei 4 dispositivi, per quanto a mia conoscenza, ed ho invitato i lettori a suggerire integrazioni e/o correzioni al fine di rendere questa elencazione pienamente comprensibile e condivisa.

Provo a riepilogare sinteticamente cosa e' successo per le due circolari MIT del 2023, escludendo le ordinanze di sospensione perche' nel frattempo ci sono state le sentenze.

25-10-2023 - Ricorso n.14031 al TAR/Lazio
14031rico(1).PNG
22-05-2024 - Sentenza n. 15964 del TAR/Lazio
15964sent(1).PNG

La sentenza e' pubblicata il successivo 28 agosto per cui, almeno da tale data, le due circolari costituiscono il completo riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) in sostituzione di tre precedenti circolari delle quali e' disposta l'abrogazione.

25-10-2024 - Ricorso n. 07983 al Consiglio di Stato
07983rico2.PNG
13-03-2024 - Sentenza n. 02604 del Consiglio di Stato
02604sent1(1).PNG
02604sent2(1).PNG

Nella sentenza del Consiglio di Stato, unico documento accessibile ad un semplice cittadino come il sottoscritto, leggo che l'annullamento degli atti impugnati (ovvero le due circolari MIT del 2023) non appare di alcuna utilita' da parte degli appellanti.

Quindi, delle due circolari non c'e' stato alcun annullamento giudiziario (ne' presso il TAR/Lazio ne' presso il CDS) e, secondo la mia lettura dei documenti disponibili,  le due circolari hanno continuato a costituire il completo riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) almeno fino al giorno precedente l'entrata in vigore del Decreto MIT.

Dal 5 febbraio le due circolari continuano a costituire il riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) per tutti i dispositivi qui discussi, con la sola esclusione di quelli citati nel Decreto (ovvero quelli "poggianti" sul gancio di traino), almeno fino alla comunicazione della relativa abrogazione da parte del MIT.
 
E' il MIT che deve ufficializzare, all'esterno delle aule di giustizia, la posizione manifestata durante il procedimento tramite documenti il cui contenuto e' riservato alle sole parti coinvolte.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 06/04/2025 alle: 16:20:45
In risposta al messaggio di TheDevil del 06/04/2025 alle 15:15:15

    Anto1957 ha scritto: Cosa non ti risulta chiaro e quale portata dai alle affermazioni del MIT?     ==============================      Mi sono gia' permesso di ricordarti la tua impropria lettura dell'art. 236
del Regolamento CdS. Ritengo che tu possa adesso trovarti nella stessa situazione, con tutte le carte che hai dovuto leggere. Invidio i lettori del forum che intervengono soltanto per manifestare il loro fastidio davanti a questa discussione e che hanno trovato altrove i riferimenti normativi in vigore sulla materia qui discussa ma che non vengono a specificarli. Come ho fatto presente a Giovanni e Camalca, sto cercando di individuare quali siano gli attuali riferimenti normativi nazionali riguardo ai 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) qui di interesse. A prescindere dai relativi contenuti, al momento. Allora, il decreto MIT e' entrato in vigore il 5 febbraio scorso ma riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino. Nel mio precedente intervento ho enumerato le possibili ubicazioni e le differenti modalita' di montaggio dei 4 dispositivi, per quanto a mia conoscenza, ed ho invitato i lettori a suggerire integrazioni e/o correzioni al fine di rendere questa elencazione pienamente comprensibile e condivisa. Provo a riepilogare sinteticamente cosa e' successo per le due circolari MIT del 2023, escludendo le ordinanze di sospensione perche' nel frattempo ci sono state le sentenze. 25-10-2023 - Ricorso n.14031 al TAR/Lazio 22-05-2024 - Sentenza n. 15964 del TAR/Lazio La sentenza e' pubblicata il successivo 28 agosto per cui, almeno da tale data, le due circolari costituiscono il completo riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) in sostituzione di tre precedenti circolari delle quali e' disposta l'abrogazione. 25-10-2024 - Ricorso n. 07983 al Consiglio di Stato 13-03-2024 - Sentenza n. 02604 del Consiglio di Stato Nella sentenza del Consiglio di Stato, unico documento accessibile ad un semplice cittadino come il sottoscritto, leggo che l'annullamento degli atti impugnati (ovvero le due circolari MIT del 2023) non appare di alcuna utilita' da parte degli appellanti. Quindi, delle due circolari non c'e' stato alcun annullamento giudiziario (ne' presso il TAR/Lazio ne' presso il CDS) e, secondo la mia lettura dei documenti disponibili, le due circolari hanno continuato a costituire il completo riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) almeno fino al giorno precedente l'entrata in vigore del Decreto MIT. Dal 5 febbraio le due circolari continuano a costituire il riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) per tutti i dispositivi qui discussi, con la sola esclusione di quelli citati nel Decreto (ovvero quelli poggianti sul gancio di traino), almeno fino alla comunicazione della relativa abrogazione da parte del MIT.   E' il MIT che deve ufficializzare, all'esterno delle aule di giustizia, la posizione manifestata durante il procedimento tramite documenti il cui contenuto e' riservato alle sole parti coinvolte.      
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E' il MIT che deve ufficializzare, all'esterno delle aule di giustizia, la posizione manifestata durante il procedimento tramite documenti il cui contenuto e' riservato alle sole parti coinvolte.

No! Il MIT era controparte in un giudizio amministrativo in cui lo stesso MIT ha dichiarato il contrario di ciò che sostieni e cioè che le circolari non sono più applicabili. Ciò è contestabile in qualsiasi sede sulla scorta della sentenza e degli atti di causa a firma digitale qualora il MIT o chiunque, volesse agire contro il giudicato.

Anche le circolari del MIT non sono legge ma semplici interpretazioni e la legislazione nazionale sconta gli obblighi di subordinazione di cui all'art. 117 della Costituzione:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Per cui dovresti un attimo ragionare sulla gerarchia delle fonti. L'art. 236 è soggetto alla gerarchia dei Regolamenti UE per avere lo Stato Italiano ciò riconosciuto all'Art. 117. E per quanto ci riguarda è superato già dalla circolare MIT 69402 che dettò i criteri tali per cui quella previsione non si applicava ai Luggage Rack omologati con le D74/483, 79/488 e  il R26 proprio in aderenza e in base a Regolamenti e Direttive UE.

Bisogna che ad un certo punto tu te ne faccia una ragione insieme al tuo amico della portata della circolare 69402 del 2/9/2008. 

Non potete continuare ad ignorarla come se non fosse mai esistita o come se avesse voluto precisare che i Regolamenti e le Direttive UE peraltro recepite in Italia, non fossero validi.  E non potete continuare a ripetere che il MIT con le circolari in contrasto con la normativa UE detta comunque legge. Non è così. Qualsiasi posizione nuova e contraria verrà contrastata in tutte le sedi possibili. 

 

 


 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 06/04/2025 alle 16:22:45
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 06/04/2025 alle: 16:42:55
In risposta al messaggio di TheDevil del 06/04/2025 alle 15:15:15

    Anto1957 ha scritto: Cosa non ti risulta chiaro e quale portata dai alle affermazioni del MIT?     ==============================      Mi sono gia' permesso di ricordarti la tua impropria lettura dell'art. 236
del Regolamento CdS. Ritengo che tu possa adesso trovarti nella stessa situazione, con tutte le carte che hai dovuto leggere. Invidio i lettori del forum che intervengono soltanto per manifestare il loro fastidio davanti a questa discussione e che hanno trovato altrove i riferimenti normativi in vigore sulla materia qui discussa ma che non vengono a specificarli. Come ho fatto presente a Giovanni e Camalca, sto cercando di individuare quali siano gli attuali riferimenti normativi nazionali riguardo ai 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) qui di interesse. A prescindere dai relativi contenuti, al momento. Allora, il decreto MIT e' entrato in vigore il 5 febbraio scorso ma riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino. Nel mio precedente intervento ho enumerato le possibili ubicazioni e le differenti modalita' di montaggio dei 4 dispositivi, per quanto a mia conoscenza, ed ho invitato i lettori a suggerire integrazioni e/o correzioni al fine di rendere questa elencazione pienamente comprensibile e condivisa. Provo a riepilogare sinteticamente cosa e' successo per le due circolari MIT del 2023, escludendo le ordinanze di sospensione perche' nel frattempo ci sono state le sentenze. 25-10-2023 - Ricorso n.14031 al TAR/Lazio 22-05-2024 - Sentenza n. 15964 del TAR/Lazio La sentenza e' pubblicata il successivo 28 agosto per cui, almeno da tale data, le due circolari costituiscono il completo riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) in sostituzione di tre precedenti circolari delle quali e' disposta l'abrogazione. 25-10-2024 - Ricorso n. 07983 al Consiglio di Stato 13-03-2024 - Sentenza n. 02604 del Consiglio di Stato Nella sentenza del Consiglio di Stato, unico documento accessibile ad un semplice cittadino come il sottoscritto, leggo che l'annullamento degli atti impugnati (ovvero le due circolari MIT del 2023) non appare di alcuna utilita' da parte degli appellanti. Quindi, delle due circolari non c'e' stato alcun annullamento giudiziario (ne' presso il TAR/Lazio ne' presso il CDS) e, secondo la mia lettura dei documenti disponibili, le due circolari hanno continuato a costituire il completo riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) almeno fino al giorno precedente l'entrata in vigore del Decreto MIT. Dal 5 febbraio le due circolari continuano a costituire il riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) per tutti i dispositivi qui discussi, con la sola esclusione di quelli citati nel Decreto (ovvero quelli poggianti sul gancio di traino), almeno fino alla comunicazione della relativa abrogazione da parte del MIT.   E' il MIT che deve ufficializzare, all'esterno delle aule di giustizia, la posizione manifestata durante il procedimento tramite documenti il cui contenuto e' riservato alle sole parti coinvolte.      
...
Tornando a sentenza e memoria MIT ometti o passi in secondo piano quanto segue:

Il Consiglio di Stato:

- ritenuto pertanto, in accoglimento della specifica eccezione di parte resistente, di dichiarare l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti;

Questa però è la parte rilevante della sentenza:   art. 35 cpa  comma 1 lettera c.

che è data su richiesta di parte appellante che ha invocato:
Dunque, si conferma che il d.m. 19.12.24 stabilisce nuove procedure e, pertanto, le disposizioni a suo tempo emanate con le circolari oggetto di impugnazione non sono più applicabili, con conseguente cessazione della materia del contendere.


Ora: Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021 n. 2224
la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo;

Art. 35 c.p.a. lettera c):  improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito (il DM citato dal MIT a base della sua memoria).

Il contraddittorio è stato integrato il 12/3/2025. 

Vale a dire in soldoni che il MIT ha riconosciuto la cessata materia del contendere.

Difetto di interesse delle parti ... essendo stata dichiarata dal MIT stesso l'inapplicabilità delle circolari del 2023 e ciò ha determinato la SUA richiesta di  Cessazione della materia del contendere. 

Il MIT ha espressamente richiesto la Cessazione della materia del contendere e ciò attesta quanto sopra: la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria. 

Se il MIT avesse idee simili alla tua le esprimesse in documento opponibile innanzi all'Autorità Amministrativa ove certamente sarà nuovamente affrontato anziché in mail, post, forum e house-organ eterodiretti. 

P.S. Sbaglio o mi manca un tuo post in cui avevi risposto "cessata materia del contendere" precedente al mio analoga risposta? 

P.S. sull'art. 236 è già assodato nelle discussioni successive che avevi ragione, non c'è bisogno di ripeterlo. Ti ricordo però che sulla questione delle patenti discussa a suo tempo, sulle patenti tedesche a 42 q.li già rilasciate con relativi diritti acquisiti,  qualcuno ti aveva fatto presente la topica che avevi preso sulla retroattività delle disposizioni. Quindi puoi smetterla di fare incisi che non sono pertinenti.   
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 06/04/2025 alle 18:12:45
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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 06/04/2025 alle: 18:18:18
   
Anto1957 ha scritto:
Bisogna che ad un certo punto tu te ne faccia una ragione insieme al tuo amico...
   
==============================
   
Mi piacerebbe avere qualche indicazione utile ad individuare la persona cui fai riferimento.

Comunque, sempre nel mio intento di pervenire ad una attendibile definizione del vigente quadro normativo sulla materia qui discussa, ti chiedo se sei almeno d'accordo che, dal 28-08-2024 al 04-02-2025, il montaggio dei 4 dispositivi pluricitati sui veicoli di cat. M1 sia stato regolamentato dalle due circolari MIT del 2023 (oltre che da una residua circolare di passata emanazione).

Con anticipato ringraziamento.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 06/04/2025 alle: 19:39:18
In risposta al messaggio di TheDevil del 06/04/2025 alle 18:18:18

    Anto1957 ha scritto: Bisogna che ad un certo punto tu te ne faccia una ragione insieme al tuo amico...     ==============================     Mi piacerebbe avere qualche indicazione utile ad individuare la persona
cui fai riferimento. Comunque, sempre nel mio intento di pervenire ad una attendibile definizione del vigente quadro normativo sulla materia qui discussa, ti chiedo se sei almeno d'accordo che, dal 28-08-2024 al 04-02-2025, il montaggio dei 4 dispositivi pluricitati sui veicoli di cat. M1 sia stato regolamentato dalle due circolari MIT del 2023 (oltre che da una residua circolare di passata emanazione). Con anticipato ringraziamento.      
...
No.

Il 15.11.2024 è intervenuta la seconda ordinanza di sospensione cautelare del Consiglio di Stato nr. N. 0433/2024. 
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare (Ric. n. 7983/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata..

Le circolari sono state in vigore, per quanto a mia conoscenza da semplice utente della strada, nel periodo 6.9 e 12.10.2023 al 19.1.2024 (prima sospensione) e nel periodo 28.8.2024 al 15.11.2024. 
 
Ma è mia opinione che la cessata materia e la dichiarazione "non più applicabili" operi con effetto ex tunc. 

Poi però occorre capire OGGI il fine di individuare la vigenza o no delle circolari in un dato momento del passato.   Confesso che non ho capito lo scopo. 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 06/04/2025 alle 20:36:59
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23/11/2006 4689
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Inserito il 06/04/2025 alle: 22:22:22
In risposta al messaggio di Anto1957 del 06/04/2025 alle 19:39:18

No. Il 15.11.2024 è intervenuta la seconda ordinanza di sospensione cautelare del Consiglio di Stato nr. N. 0433/2024.  P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare
(Ric. n. 7983/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.. Le circolari sono state in vigore, per quanto a mia conoscenza da semplice utente della strada, nel periodo 6.9 e 12.10.2023 al 19.1.2024 (prima sospensione) e nel periodo 28.8.2024 al 15.11.2024.    Ma è mia opinione che la cessata materia e la dichiarazione non più applicabili operi con effetto ex tunc.  Poi però occorre capire OGGI il fine di individuare la vigenza o no delle circolari in un dato momento del passato.   Confesso che non ho capito lo scopo.   
...
   
Bene.

Confido d'essere riuscito ad adeguare alle tue indicazioni il prospetto con i riferimenti normativi in merito al montaggio di 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) sui veicoli di cat. M:
quadro.PNG
--------------------   
p.s.: ho trascurato il periodo dal 16-11-2024 al 04-02-2025 perche' ormai ininfluente per lo scopo del prospetto.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 06/04/2025 alle: 23:05:33
In risposta al messaggio di TheDevil del 06/04/2025 alle 22:22:22

    Bene. Confido d'essere riuscito ad adeguare alle tue indicazioni il prospetto con i riferimenti normativi in merito al montaggio di 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) sui veicoli di cat. M:     p.s.: ho trascurato il periodo dal 16-11-2024 al 04-02-2025 perche' ormai ininfluente per lo scopo del prospetto.      
Continua a mancarmi lo scopo del prospetto. A saperlo potrei essere più utile.

Dal 5/2 immagino tu faccia decorrere dai termini post pubblicazione in GGUU 21/1/205 del DM  ma così si confondono le decorrenze perché durante la sospensione delle circolari per quelli a sbalzo vige la circ. 69402 che non riporti da nessuna parte. E non ne capisco la ragione.

Per cui la tabella dovrebbe essere più articolata.



 
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