In risposta al messaggio di TheDevil del 04/04/2025 alle 19:19:19
Anto1957 ha scritto: Le due circolari 25981 del 6.9.2023 e 30187 del 12.10.2023 sono decadute. Il MIT [...] ha dichiarato che il DM 19.12.2024 ha rivisto completamente la materia. Pertanto le suddette circolarinon sono più applicabili. Parole del MIT. Considero non applicabile ai portabagagli a sbalzo le circolari 25981 e 30187. Ce lo ha detto il MIT nelle due memorie... ... il MIT [...] si è espresso in questo esatto modo, chiedendo di far cessare la materia del contendere circa i LUGGAGE RACK. Al momento [le circolari 2023] non sono più applicabili... a detta del MIT. ============================== A fronte delle affermazioni che attribuisci al MIT ti ho chiesto lo stralcio fotografico dei testi dove le stesse sono riportate, a beneficio mio e di eventuali altri lettori della discussione. Finora hai messo a disposizione uno screenshot illeggibile di un documento promanante dall'Avvocatura dello Stato. Mi permetto ricordarti la tua impropria lettura dell'art. 236 del Regolamento CdS. p.s.: Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilita' dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti.
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In risposta al messaggio di TheDevil del 04/04/2025 alle 18:18:18E chi contesta questo... a parte che bisognerebbe capire se la cessata materia del contendere con le circolari non più applicabili si intende ex nunc o ex tunc... metti ad esempio una installazione fatta ra il 28.8 e il 14-11 2024.
Anto1957 ha scritto: Non è comprensibile perché tu faccia riferimento al TAR, ormai superato dal CDS. ============================== Perche' dal 27/28-08-2024 (date di pubblicazione delle sentenze TAR/Lazio15955 e 15964) al 14-11-2024 (data di emanazione delle ordinanze cautelari di sospensione CDS 04331 e 04333) le due circolari MIT del 2023 (prot. 25981 e 30187) hanno avuto piena efficacia regolamentare in materia, in sostituzione di tre delle quattro circolari precedentemente emanate sulla stessa materia.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 04/04/2025 alle 20:14:51Scusate, poiché vorrei montare il portamoto vorrei sapere in poche parole chiare SI PUÒ O NON SI PUÒ senza dover passare dalla Motorizzazione?
In risposta al messaggio di Gianfranco54 del 04/04/2025 alle 20:30:36se fai fare il lavoro da loro ti fai mettere per iscritto quel che ti hanno detto e con ciò vale di più di qualsiasi risposta di qualsiasi esperto di col
Scusate, poiché vorrei montare il portamoto vorrei sapere in poche parole chiare SI PUÒ O NON SI PUÒ senza dover passare dalla Motorizzazione? Oggi ho incontrato un tizio presso un concessionario di moto che mi ha assolutamentesconsigliato di montarlo senza la trascrizione a libretto. Ho chiamato Edi.Car e loro mi hanno confermato che è possibile procedere al montaggio e si può circolare con la dichiarazione rilasciata da lorosenza trascrizione a libretto. Cortesemente qualcuno che può aiutarmi a risolvere il dilemma. grazie
In risposta al messaggio di Anto1957 del 04/04/2025 alle 20:14:51
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/04/2025 alle 23:23:23----
Al momento non ci sono giudizi pendenti in materia perche' il Consiglio di Stato ha pronunciato le sentenze 02604 e 02607, pubblicate il 28 marzo scorso. Tutte le carte prodotte in sede di giudizio fanno adesso partedei fascicoli processuali. Messa da parte la vicenda processuale, si torna a discutere di 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto), che possono avere - tranne i portamoto - una duplice ubicazione di montaggio sui veicoli di cat. M1, cioe' sul tetto oppure sulla parte posteriore (a sbalzo). Relativamente ai dispositivi per i quali e' previsto il montaggio sulla parte posteriore (a sbalzo), sono possibili tre differenti modalita', secondo la scelta progettuale del relativo produttore: a) sul gancio di traino (poggiante); b) sul telaio, tramite appositi elementi di attacco; c) direttamente sulla parte posteriore (appeso). Il recente Decreto MIT n. 328 del 19 dicembre 2024 (GU 16/2025) riguarda soltanto i dispositivi di cui al punto 'a': Per tutti gli altri dispositivi da montare sui veicoli di cat. M1 si applicano le norme di cui alle circolari MIT del 2023 (25981 e 30187). Ho quindi aggiornato il mio prospetto dei riferimenti normativi che riguardano i 4 dispositivi qui di interesse: p.s. L'intervento e' scritto al meglio delle mie attuali conoscenze in materia. Sono benaccetti motivati suggerimenti di integrazione e/o correzione.
In risposta al messaggio di salito del 05/04/2025 alle 00:45:48Ti ringrazio per la risposta! Ma come ben sai, chi vende un prodotto è disposto a fare carte false!
se fai fare il lavoro da loro ti fai mettere per iscritto quel che ti hanno detto e con ciò vale di più di qualsiasi risposta di qualsiasi esperto di col
In risposta al messaggio di Gianfranco54 del 06/04/2025 alle 09:53:48carta canta ::intedo che si fa mettere per iscritto
Ti ringrazio per la risposta! Ma come ben sai, chi vende un prodotto è disposto a fare carte false! Comunque, da quanto ho capito dal Forum, si era fuori regole prima delle circolari del Mit e si è fuori regole ora dopo sentenza Tar di Roma. Praticamente nulla è cambiato. Grazie e buoni viaggi a tutti
In risposta al messaggio di TheDevil del 06/04/2025 alle 15:15:15E' il MIT che deve ufficializzare, all'esterno delle aule di giustizia, la posizione manifestata durante il procedimento tramite documenti il cui contenuto e' riservato alle sole parti coinvolte.
Anto1957 ha scritto: Cosa non ti risulta chiaro e quale portata dai alle affermazioni del MIT? ============================== Mi sono gia' permesso di ricordarti la tua impropria lettura dell'art. 236del Regolamento CdS. Ritengo che tu possa adesso trovarti nella stessa situazione, con tutte le carte che hai dovuto leggere. Invidio i lettori del forum che intervengono soltanto per manifestare il loro fastidio davanti a questa discussione e che hanno trovato altrove i riferimenti normativi in vigore sulla materia qui discussa ma che non vengono a specificarli. Come ho fatto presente a Giovanni e Camalca, sto cercando di individuare quali siano gli attuali riferimenti normativi nazionali riguardo ai 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) qui di interesse. A prescindere dai relativi contenuti, al momento. Allora, il decreto MIT e' entrato in vigore il 5 febbraio scorso ma riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino. Nel mio precedente intervento ho enumerato le possibili ubicazioni e le differenti modalita' di montaggio dei 4 dispositivi, per quanto a mia conoscenza, ed ho invitato i lettori a suggerire integrazioni e/o correzioni al fine di rendere questa elencazione pienamente comprensibile e condivisa. Provo a riepilogare sinteticamente cosa e' successo per le due circolari MIT del 2023, escludendo le ordinanze di sospensione perche' nel frattempo ci sono state le sentenze. 25-10-2023 - Ricorso n.14031 al TAR/Lazio 22-05-2024 - Sentenza n. 15964 del TAR/Lazio La sentenza e' pubblicata il successivo 28 agosto per cui, almeno da tale data, le due circolari costituiscono il completo riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) in sostituzione di tre precedenti circolari delle quali e' disposta l'abrogazione. 25-10-2024 - Ricorso n. 07983 al Consiglio di Stato 13-03-2024 - Sentenza n. 02604 del Consiglio di Stato Nella sentenza del Consiglio di Stato, unico documento accessibile ad un semplice cittadino come il sottoscritto, leggo che l'annullamento degli atti impugnati (ovvero le due circolari MIT del 2023) non appare di alcuna utilita' da parte degli appellanti. Quindi, delle due circolari non c'e' stato alcun annullamento giudiziario (ne' presso il TAR/Lazio ne' presso il CDS) e, secondo la mia lettura dei documenti disponibili, le due circolari hanno continuato a costituire il completo riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) almeno fino al giorno precedente l'entrata in vigore del Decreto MIT. Dal 5 febbraio le due circolari continuano a costituire il riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) per tutti i dispositivi qui discussi, con la sola esclusione di quelli citati nel Decreto (ovvero quelli poggianti sul gancio di traino), almeno fino alla comunicazione della relativa abrogazione da parte del MIT. E' il MIT che deve ufficializzare, all'esterno delle aule di giustizia, la posizione manifestata durante il procedimento tramite documenti il cui contenuto e' riservato alle sole parti coinvolte.
In risposta al messaggio di TheDevil del 06/04/2025 alle 15:15:15Tornando a sentenza e memoria MIT ometti o passi in secondo piano quanto segue:
Anto1957 ha scritto: Cosa non ti risulta chiaro e quale portata dai alle affermazioni del MIT? ============================== Mi sono gia' permesso di ricordarti la tua impropria lettura dell'art. 236del Regolamento CdS. Ritengo che tu possa adesso trovarti nella stessa situazione, con tutte le carte che hai dovuto leggere. Invidio i lettori del forum che intervengono soltanto per manifestare il loro fastidio davanti a questa discussione e che hanno trovato altrove i riferimenti normativi in vigore sulla materia qui discussa ma che non vengono a specificarli. Come ho fatto presente a Giovanni e Camalca, sto cercando di individuare quali siano gli attuali riferimenti normativi nazionali riguardo ai 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) qui di interesse. A prescindere dai relativi contenuti, al momento. Allora, il decreto MIT e' entrato in vigore il 5 febbraio scorso ma riguarda soltanto i dispositivi poggianti sul gancio di traino. Nel mio precedente intervento ho enumerato le possibili ubicazioni e le differenti modalita' di montaggio dei 4 dispositivi, per quanto a mia conoscenza, ed ho invitato i lettori a suggerire integrazioni e/o correzioni al fine di rendere questa elencazione pienamente comprensibile e condivisa. Provo a riepilogare sinteticamente cosa e' successo per le due circolari MIT del 2023, escludendo le ordinanze di sospensione perche' nel frattempo ci sono state le sentenze. 25-10-2023 - Ricorso n.14031 al TAR/Lazio 22-05-2024 - Sentenza n. 15964 del TAR/Lazio La sentenza e' pubblicata il successivo 28 agosto per cui, almeno da tale data, le due circolari costituiscono il completo riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) in sostituzione di tre precedenti circolari delle quali e' disposta l'abrogazione. 25-10-2024 - Ricorso n. 07983 al Consiglio di Stato 13-03-2024 - Sentenza n. 02604 del Consiglio di Stato Nella sentenza del Consiglio di Stato, unico documento accessibile ad un semplice cittadino come il sottoscritto, leggo che l'annullamento degli atti impugnati (ovvero le due circolari MIT del 2023) non appare di alcuna utilita' da parte degli appellanti. Quindi, delle due circolari non c'e' stato alcun annullamento giudiziario (ne' presso il TAR/Lazio ne' presso il CDS) e, secondo la mia lettura dei documenti disponibili, le due circolari hanno continuato a costituire il completo riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) almeno fino al giorno precedente l'entrata in vigore del Decreto MIT. Dal 5 febbraio le due circolari continuano a costituire il riferimento normativo (relativamente ai veicoli di cat. M1) per tutti i dispositivi qui discussi, con la sola esclusione di quelli citati nel Decreto (ovvero quelli poggianti sul gancio di traino), almeno fino alla comunicazione della relativa abrogazione da parte del MIT. E' il MIT che deve ufficializzare, all'esterno delle aule di giustizia, la posizione manifestata durante il procedimento tramite documenti il cui contenuto e' riservato alle sole parti coinvolte.
In risposta al messaggio di TheDevil del 06/04/2025 alle 18:18:18No.
Anto1957 ha scritto: Bisogna che ad un certo punto tu te ne faccia una ragione insieme al tuo amico... ============================== Mi piacerebbe avere qualche indicazione utile ad individuare la personacui fai riferimento. Comunque, sempre nel mio intento di pervenire ad una attendibile definizione del vigente quadro normativo sulla materia qui discussa, ti chiedo se sei almeno d'accordo che, dal 28-08-2024 al 04-02-2025, il montaggio dei 4 dispositivi pluricitati sui veicoli di cat. M1 sia stato regolamentato dalle due circolari MIT del 2023 (oltre che da una residua circolare di passata emanazione). Con anticipato ringraziamento.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 06/04/2025 alle 19:39:18
No. Il 15.11.2024 è intervenuta la seconda ordinanza di sospensione cautelare del Consiglio di Stato nr. N. 0433/2024. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare(Ric. n. 7983/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.. Le circolari sono state in vigore, per quanto a mia conoscenza da semplice utente della strada, nel periodo 6.9 e 12.10.2023 al 19.1.2024 (prima sospensione) e nel periodo 28.8.2024 al 15.11.2024. Ma è mia opinione che la cessata materia e la dichiarazione non più applicabili operi con effetto ex tunc. Poi però occorre capire OGGI il fine di individuare la vigenza o no delle circolari in un dato momento del passato. Confesso che non ho capito lo scopo.
In risposta al messaggio di TheDevil del 06/04/2025 alle 22:22:22Continua a mancarmi lo scopo del prospetto. A saperlo potrei essere più utile.
Bene. Confido d'essere riuscito ad adeguare alle tue indicazioni il prospetto con i riferimenti normativi in merito al montaggio di 4 dispositivi (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) sui veicoli di cat. M: p.s.: ho trascurato il periodo dal 16-11-2024 al 04-02-2025 perche' ormai ininfluente per lo scopo del prospetto.