quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ho raccolto il tuo invito qui https://www.camperonline.it/for... , dove ho trascritto il nostro scambio di interventi in materia di veicoli ad uso speciale. Puoi quindi, se ritieni, eliminare gli ultimi tuoi tre interventi dal presente 'topic', in modo da lasciarlo opportunamente riservato all'argomento revisioni over 35 q..
..... ti prego di dare questa risposta aprendo un nuovo 3D dandogli un nome inequivocabile.>
quote:Originally posted by Faminga>
Il Codice della strada e' chiarissimo: TUTTI e dico TUTTI (qualsiasi classificazione) i vecoli con massa superiore a 35 q.li devono essere sottoposti annualmente alla revisione.per cui....leggere bene [1.]id="red"> [:D]>
quote:Originally posted by Faminga>
Riporto pari pariid="red"> art.80 CdS comma 4: Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero posti superiore a 9 compreso quello deL conducente, per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose e od a uso speciale (autocaravan in questo caso) [2.]id="red"> di massa complessiva a pieno carico superiore a 3, 5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere sottoposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.>
quote:Originally posted by Faminga> (1.]id="red"> Ti ringrazio per il tuo invito-esortazione. Mi permetto peraltro osservare che, da parte tua, non e' stata data adeguata attenzione alla parte iniziale del presente 'topic' dove viene segnalata la regolare immatricolazione di veicoli N2 (enne-come-november), nella cui Carta di Circolazione risulta apposta un'apposita dicitura per la revisione 4+2. E stai pur certo che non si tratta di un errore dell'UMC di Ancona. (2.]id="red"> Prima affermi: riporto pari pari e poi invece aggiungi, di tua iniziativa, un inciso che e' temporalmente incongruo con il testo riportato. (3.]id="red"> Evidentemente trascrivi da qualche testo a tua disposizione, ma non indichi ne' l'autore ne' la data di ultimo aggiornamento. Non sarebbe male se ci volessi dare anche queste indicazioni. (4.]id="red"> Ammetto la mia ignoranza su questa relazione, da te asserita, tra la categoria della patente di guida e la periodicita' del controllo tecnico dei veicoli. Anche qui faresti cosa sicuramente apprezzata dal forum se ci volessi indicare la fonte normativa. (5.]id="red"> A me risulterebbe che anche dei CdR privati siano autorizzati al controllo tecnico di veicoli con massa massima superiore a 3,5 t. ma, in questo momento, non ho la possibilita' di fare una definitiva verifica per sciogliere la riserva. (6.]id="red"> Non c'e bisogno di interpretare il CdS. E' piu' che sufficiente leggerlo (e poi applicarne correttamente le disposizioni). (7.]id="red"> Esperienza ultraquarantennale nel settore delle "mie" pratiche automobilistiche, svolte sempre direttamente a cominciare (fine anni '60) dall'immatricolazione di veicolo estero confiscato e venduto all'asta dalla dogana. (8.]id="red"> Assolutamente si. __________ Mi rendo conto che, in questo momento, siamo reciprocamente "irritati". Qui pero' non si tratta di far prevalere opinioni personali, ma piuttosto di intervenire nell'interesse dei lettori del forum. Ovviamente io sono convinto dell'esattezza della mia posizione, perche': - la normativa comunitaria non si presta ad alcun fraintendimento; - come norma generale e costante, qualora uno specifico argomento sia oggetto di prescrizioni comunitarie e nazionali, in caso di difformità, sono le prime che prevalgono sulle seconde; - la prevalenza della normativa comunitaria fa riferimento all'art. 117 della Costituzione; - il sito istituzionale del competente ministero fornisce indicazioni conformi alle mie conclusioni; - risultano immatricolati veicoli N2 cui e' esplicitamente riconosciuto il diritto di presentarsi al controllo tecnico con la periodicita' 4+2 in quanto classificati "autocaravan". Ma queste motivazioni, da sole, non sono chiaramente sufficienti a far prevalere le mie conclusioni rispetto alle tue, che in partenza mèritano comunque un riconoscimento di attendibilita' almeno analoga. Consentimi, quindi, di provare a dimostrare quale sia l'aspetto della normativa di cui non hai tenuto conto. Ti ripeto che non e' assolutamente questione di carattere personale, ma soltanto di rispetto delle funzioni del forum e dei suoi lettori. L'aspetto di cui non hai tenuto conto e', in definitiva, lo stesso che ha portato il prof. Calosci ad affermare, fino ad ieri, che l'autocaravan non fosse un veicolo per uso speciale. Nel CdS/1959 TUTTI i veicoli per uso speciale sono assimilati agli "autocarri", comprese le ambulanze ed i veicoli per il trasporto di detenuti. Quando, nel 1982, il CdS/1959 viene modificato con l'introduzione dell'auto-caravan, viene creata un'apposita categoria perche', pur essendo concretamente un veicolo con doppia destinazione (in questo caso, trasporto ed alloggio di persone) come gli altri veicoli per uso speciale, se ne vuole evidenziare l'assimilazione alle "autovetture" e non gia' agli "autocarri". Il CdS/1992 lascia assolutamente inalterata la situazione eTUTTI i veicoli per uso speciale restano assimilati agli "autocarri", mentre l'autocaravan continua a fregiarsi di una specifica categoria. Le persone trasportate in un'ambulanza oppure in un "cellulare" per detenuti vengono ancora considerate (cfr. art. 54) persone connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature installate in quel veicolo per uso speciale. Nel 1998 viene emanata la Direttiva 98/14/CE e, a questo punto, ritengo opportuno trascrivere un passaggio della prima circolare riportata nel 'topic' #37121: Come è noto la direttiva 98/14/CE ha reso possibile il rilascio, su richiesta dei costruttori, dell'omologazione dei seguenti veicoli per uso speciale: a) autocaravan, b) autoambulanze, c) auto funebri, d) veicoli blindati, ricomprendendo gli stessi nella categoria M1. Cioe' tre tipologie (b-c-d) di veicoli per uso speciale, fino a quel momento assimilati agli "autocarri", diventano assimilati alle "autovetture" come e' stato gia' da sempre l'autocaravan. Pero' il concetto che TUTTI i veicoli per uso speciale sono assimilati agli "autocarri" resta diffusamente radicato sia tra gli automobilisti in genere sia tra gli "addetti ai lavori". Allora, tenendo conto che il testo dell'art. 80 e' stato scritto nel 1992 (in vigenza del predetto concetto di assimilazione) ed e' rimasto inalterato pur in presenza dell'innovazione introdotta con la Direttiva 98/14/CE, mi permetto proporre la seguente lettura dei commi 3 e 4 (in verde le categorie e la corrispondenza con i punti della normativa comunitaria riportata in un mio precedente intervento di questo 'topic'): 3. Per le autovetture (cat. M1, punto 6)id="green">, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (cat. N1, punto 5)id="green"> e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo (cat. M1, punto 6)id="green"> la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. 4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente (cat. M2e3, punto 1)id="green">, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (cat. N2e3, punto 2)id="green">, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (cat. O3e4, punto 3)id="green">, per i taxi (cat. M1, punto 4)id="green">, per le autoambulanze (cat. M1, punto 4)id="green">, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. Gli "autocaravan", inclusi dal 1998 tra i veicoli per uso speciale assimilati alle "autovetture", non rientrano tra i veicoli per uso speciale genericamente indicati in una norma del 1992 quando ancora tutti concettualmente assimilati agli "autocarri".
Forse e' bene fare chiarezza su qualche punto: 1 - Art.80.1.3 CdS: Revisioni di veicoli INFERIORI 3,5t: I veicoli soggetti a revisione BIENNALE e QUADRIENNALE sono: autovetture,autoveicoli destinati al trasporto di cose od a uso speciale di massa complessiva a pieno carico NON SUPERIORE a 3,5, auroveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, quadricicli a motore. [3.]id="red"> Anche se non e' espressamente scritto vuol dire [3.]id="red"> che tutti gli altri veicoli SUPERIORI A 3,5 t devono essere sottoposti annualmente a revisione. Altro punto e' collegato con la patente di guida perche' per guidare un autocaravan di peso superiore a 3,5 t e' necessria una patente superiore alla B e TUTTI e ripeto TUTTI i veicoli che si guidano con una patente superiore hanno l'obbligo annuale della revisione [4.]id="red">. Altro punto e' che le revisioni per questi mezzi superiori a 3,5 t non si possono fare nelle autofficine autorizzate (dove si fanno le macchine) ma bisogna recarsi presso la Motorizzazione. [5.]id="red"> Questo e' quanto. Non e' possibile interpretare in altra maniera il Cds. Fidatevi. [6.]id="red"> Esperienza pluritrentennale nel settore delle pratiche automobilistiche e da sempre (ho aperto l'attivita' nel 1979) i veicoli superiori (una volta era 3,0 t) sono sempre andati alla revisione annualmente. [7.]id="red"> Con serenita'. [8.]id="red">>
quote:Originally posted by Faminga> Credo proprio di si. Qui https://www.camperonline.it/for... e' riportata la vigente normativa comunitaria, dove puoi rilevare l'applicazione di due diversi criteri al fine di determinare la periodicita' del controllo tecnico dei veicoli (ex art. 80 CdS). Il criterio della massa massima (voce F.2) riguarda soltanto i veicoli destinati al trasporto di cose ed i rimorchi, con: - periodicita' 4 + 2 per i veicoli della categoria N1; - periodicita' annuale per i veicoli delle categorie N2, N3, O3, O4; Il criterio dei posti a sedere (voce S.1) viene invece applicato, a prescindere dalla massa massima, ai veicoli destinati al trasporto di persone, con - periodicita' 4 + 2 per i veicoli della categoria M1; - periodicita' annuale per i veicoli delle categorie M2, M3 ( oltre a taxi, autoambulanze, veicoli uso noleggio con conducente e veicoli atipici). Gli autocaravan (cat. M1) vanno quindi al controllo tecnico con la periodicita' 4 + 2, anche se di massa massima superiore a 3,5t. Viceversa i "pullmini" immatricolati in categoria M2 vanno al controllo tecnico ogni anno, anche se di massa massima inferiore a 3,5t.
O mi sbaglio?[?]>
quote:Originally posted by Faminga> Ritengo di aver gia' messo a disposizione una documentazione adeguata affinche' ogni lettore del forum possa maturare il proprio convincimento sull'oggetto di questo 'topic'. Mi scuso quindi se ripeto alcuni concetti gia' espressi nei precedenti interventi e sui quali Faminga non ha avuto modo, probabilmente, di soffermare la propria attenzione. [1.]id="red"> Per dettato costituzionale (art. 117) le normative comunitarie prevalgono sulle normative nazionali. Qui https://www.camperonline.it/for... ho evidenziato un passaggio di conforme contenuto nel testo della prima circolare riportata. [2.]id="red"> La Direttiva 96/96/CE e' stata recepita nell'ordinamento nazionale con Decreto Ministeriale 6 agosto 1998 n. 408, pubblicato in GU 27 novembre 1998, n. 278. [3.]id="red"> Ritengo che la notizia riportata sia destituita di qualunque fondamento, almeno a far tempo dall'istituzione della patente comunitaria (Direttiva 91/439/CEE e Direttiva del Consiglio 23 luglio 1996). In ogni caso, ammesso che sia stata valida in passato, la deroga al limite di peso per la patente di cat. B puo' aver riguardato un cittadino tedesco, titolare di patente del suo paese, e non un cittadino italiano alla guida di un veicolo in Germania munito di patente rilasciata in Italia. [4.]id="red"> Certo. Le disposizioni comunitarie non vanno confuse con gli articoli del CdS perche' hanno maggiore valenza, ove il CdS abbia difformi contenuti.
Il problema e ' che questa e' una direttiva comunitaria e non un'articolo del CdS [1.]id="red"> e come ben sai nun tutte le direttive comunitarie sono state recepite dall'Italia.[2.]id="red"> Il fatto stesso che in Germania tu puoi guidare un camper di massa complessiva superiore a 3,5 t con la patente B [3.]id="red"> ed in Italia no ti fa capire come non tutte le direttive vengono applicate. Non confondiamole con gli articoli del ns CdS.[4.]id="red">>
quote:Originally posted by Faminga> Prova ad interpellare anche il dott Carmelo TROTTA, Direttore del Settore Trasporti del S.I.I.T. a Mestre (Strada della Motorizzazione 13). Altrimenti fatti rilasciare risposte per iscritto da parte dei funzionari che hai interpellato e poi concordiamo come farle avere al dott. Dondolini.
Ritengo in ogni caso gli Uffici D.T.T. l'unico organo competente in materia.>
quote:Originally posted by Faminga> Qualche novità? Nel frattempo potresti chiedere a qualcuno degli ingegneri gia' interpellati di estrarre, dall'archivio del DTT, l'elenco dei veicoli con: (J) = N2 (J.2) = SA oppure (J.2) = AUTOCARAVAN e farti stampare i seguenti dati: - UPM di immatricolazione; - (B) Data della prima immatricolazione del veicolo; - (A) Numero di immatricolazione; - (K) Numero di omologazione del tipo; - annotazioni (di cui alle pagine 3 e 4 della Carta di Circolazione).
L'abbiamo gia' interpellato. A giorni ci fornisce documentazione scritta.>
quote:Originally posted by chorus> [1]id="red"> CdS art. 142, comma 1:
- quali sono i limiti di velocità di un camper immatricolato oltre 35 q.li, tenuto conto che un autobus fino a 8 tons ha gli stessi limiti di un'automobile? [1]id="red"> - Se i limiti dovessero essere 80 kmh sulle strade extraurbane e 100 kmh sulle autostrade, come mai non vedo camper di dimensioni importanti con gli adesivi dei limiti di velocità applicati nel posteriore? [1]id="red"> - qual è l'intervallo per la revisione? 1 o 4 anni [2]id="red">>
http://www.trasporti.gov.it/pag...
. [2]id="red"> CdS art. 80, comma 3:http://www.trasporti.gov.it/pag...
.quote:Originally posted by Faminga>
Non ritengo ci siano altre istutuzioni all'infuori del D.T.T. competenti in materia di trasporto.>
quote:Originally posted by Faminga> Spero che tra i tuoi referenti non ci siano i funzionari dell'UPM di Vicenza, il cui livello di competenza risalta nel 'topic' #41911. Con l'occasione, c'e' qualche novita' dal SIIT-Mestre in materia di revisioni?
Alla data odierna interpellato: n.4 Ingnegnieri capi degli Uffici.DTT della Regione Veneto, ..... Ritengo in ogni caso gli Uffici D.T.T. l'unico organo competente in materia.>
quote:Originally posted by Faminga> quoto la tua osservazione e la condivido al 100% intervengo in questa discussione perchè inizio a notare tardivamente, non frequento spesso il forum per motivi di tempo.. che per quale strana ragione c'è una ostinazione nel cercare di interpretare il codice a proprio uso e consumo, (sopratutto se si possiede un camper con peso superiore ai 35q), inoltre la normativa del codice della strada è talmente chiara che è difficile che possa essere male interpretata, si cercano continuamente cavilli ridondanti che possono anche disorientare chi legge. l'art.80 al comma4 recita così: Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso specialeid="red"> (QUI CI SONO GLI AUTOCARAVAN), di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tid="red">, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmenteid="red">, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. senza offesa per nessuno del forum saluti franco
Il problema e ' che questa e' una direttiva comunitaria e non un'articolo del CdS e come ben sai nun tutte le direttive comunitarie sono state recepite dall'Italia. Il fatto stesso che in Germania tu puoi guidare un camper di massa complessiva superiore a 3,5 t con la patente B ed in Italia no ti fa capire come non tutte le direttive vengono applicate.Non confondiamole con gli articoli del ns CdS. Con serenita'.Fabio >
http://www.trasporti.gov.it/pag...
quote:Originally posted by Faminga> Ti ringrazio ma siamo allo stesso punto di qualche mese fa. Mi sembra di capire che sìano sempre affermazioni verbali ed inoltre non e' chiaro se la conclusione evidenziata in rosso sia tua oppure del dott. Trotta o di qualche altro tuo interlocutore. Ho intenzione di sottoporre la questione al Ministero ma non posso ovviamente scrivere che un anonimo frequentatore del forum CoL sulle "normative" afferma che esponenti degli UPM veneti gli hanno verbalmente confermato che ...... Se sono talmente sicuri delle proprie cognizioni non dovrebbero avere alcuna difficolta' a confermartelo per iscritto, come ti aveva promesso il dott. Trotta. In ogni caso, visti i tuoi buoni rapporti negli UPM del Veneto, non ti dovrebbe essere difficile ottenere la stampa di quanto ti ho indicato il 5 febbraio scorso. Tanti auguri.
Mi hanno confermato che tutti gli autoveicoli ad uso speciale si definiscono cosi' e si differenziano dagli altri perche' hanno speciale carrozzeria. Per cui gli autocaravan rientrano nei veicoli aventi speciale carrozzeria cioe' ad uso speciale e seguono le direttive dell'art.80 C.D.S.: sopra i 35 q.li revisione annuale.id="red">>
quote:Originally posted by maxximo70> Io non credo che necessariamente bisogna avere la fonte anche perche il cds l'art.80 al comma4 ripeto recita così: Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale (QUI CI SONO GLI AUTOCARAVAN), di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. TheDevil che è sempre molto attento nella sua risposta cita il comma 3 dell'art.80 che non c'entra nulla secondo me l'articolo in questione tocca anche il tema riguardante la velocita e conferma gli 80/100 per gli autoveicoli over 35 q credo che l'errore sia derivato dalla recente classificazione M1 che effettivamente non è il massimo della chiarezza per chi sopratutto parte da un presupposto di rendere dominante come indicatore il fatto che si sia classificati M1, e questo sarebbe anche valido se non fosse che nell'art.80 comma 4 ci sono inseriti anche gli uso speciale e in altro 3d tra l'altro si era concordato di considerare l'autocaravan un uso speciale perche ha tutte le caratteristiche per esserlo. l'evidenza è secondo me ed è nell'esempio della segnaletica dei divieti sicuramente possiamo concordare che a pescindere dal peso gli M1 quindi autocaravan non possono essere assimilati agli N2 e a proposito per tali divieti si vieta il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 t, non adibiti al trasporto di persone (fa riferimento alla massa a pieno carico indicata sulla carta di circolazione) e si vieta il sorpasso di veicoli a motore da parte di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 t, non adibiti a trasporto di persone non si fà nessun riferimento agli M1 (altri usi o veicoli speciali)come invece succede sia nell'art. 142 che nell art.80 potrei dire se fossi un N2 che il segnale di divieto discrimina. chiedo inltre a chi legge per chi ha la possibilità di documentarsi meglio che è importante chiarire l'aspetto dei divieti di transito perchè le Ns città e non solo a riguardo sono pieni. anzi a proposito credo proprio che sia megli un'altro 3d che aprirò . saluti Franco
scusate ragazzi se mi intrometto, spero possa essere d'aiuto... su Caravan e Camper di questo mese c'è un'articolo sulla patente C vi allego la scansione (scusate per la dimensione, ma più piccina era poco leggibile): nelle prime righe tra i contro parlano di revisione annuale, ma non ne riportano la fonte, che sia il caso di chiedere a loro dove l'hanno reperita? Ciao Max >