quote:Originally posted by camperillo> [1]id="red"> Ti ringrazio per la risposta e sono assolutamente d'accordo che siamo entrambi "discenti", che si confrontano le rispettive conoscenze in modo da poter poi andare davanti al "docente", sicuri di poter passare entrambi l'esame senza problemi. [2]id="red"> Posto che l'art. 167 ha per titolo Trasporti di coseid="green"> su veicoli a motore e sui rimorchi, mi dovresti cortesemente precisare quali sìano, a tuo avviso, le coseid="green"> trasportate sull'autocaravan dell'esempio. [3]id="red"> Dall'emanazione (1992) del CdS e fino al 31 agosto 1998, l'art. 167 ha riguardato i veicoli a motore soltanto della categoria N e gli autoveicoli per trasporto promiscuo (di cui all'art. 54, comma 1, lettera c). Soltanto a far data dal 31 agosto 1998 l'art. 167 CdS riguarda anche i veicoli della categoria M, ovviamente quando trasportano cose. [4]id="red"> ,quando trasportano cose, e' un inciso essenziale, perche' in una disposizione di legge il "titolo" di un articolo va tenuto presente quando se ne legge il "contenuto". SE&O. Il comma 1 dell'art. 167 non ha un'applicazione indifferenziata a tutti i veicoli a motore ma soltanto a quelli che si tròvano nella condizione di trasporto di cose, nel rispetto della delimitazione applicativa disposta dal legislatore attraverso il titolo dell'articolo. [5]id="red"> E quale differenza riscontri, nella destinazione "stradale", tra un'autovettura ed un autocaravan? Per quanto a mia conoscenza, sono entrambi veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1. Per quale motivo un'autovettura dovrebbe essere esclusa dalla verifica della massa massima a differenza di un autocaravan? [6]id="red"> E, secondo te, per rispettare la privacy come si dovrebbe controllare la massa effettiva di un veicolo destinato al trasporto di persone (come un autocaravan) per verificare il rispetto della massa massima indicata nella Carta di Circolazione? A mio avviso, il veicolo ed il suo contenuto vanno portati sulla pesa cosi' come si trovano sulla strada nel momento in cui c'e' un accertamento di polizia e si ravvisa l'esigenza di verificare la rispondenza del veicolo alla massa massima. Ma sono ben disponibile ad apprendere differenti modalita' di verifica.
1)L'apprendimento che intendo è con la formula che offre un forum, di fatto un confronto "audit e feedback" nessun discente nessun docente, sia chiaro![1]id="red"> 2)Hai fatto l'esempio di una autovettura ed io ho risposto per una autovettura, in base al mio pensiero che non è un dogma. 3) l'esempio che fai dell'autocaravan dimostra ulteriolmente l'area grigia nel quale ci muoviamo. Nella autovettura hai evidenziato una portata utile di 325Kg e quattro persone trasportabili, mentre nell'autocaravan facendo le dovute proporzioni con un peso di 3720kg con cinque persone, la portata utile sarebbe di circa 100kg,(ne servono almeno 400),ad essere generosi. Forse c'è qualcosa di sbagliato nell'immatricolazione del mezzo mi chiederei innanzitutto e sicuramente per rientrare nel peso corretto ho l'esigenza di smontare accessori quali boiler, frigo rinunciandoci e così via..o una nuova immatricolazione. Comunque per risponderti visto che lo sforamento non è dovuto ad un numero maggiore di passeggeri verrebbe applicato secondo me l'art.167. [2]id="red"> -Altrimenti ti dovresti porre la domanda del perchè nonostante il rispetto delle persone trasportate e la congruità del loro peso si oltrepassa la massa complessiva del veicolo? L'art.167 è relativo ai veicoli (sia M che N) [3]id="red"> e nel 1 comma: I veicoli a motore [4]id="red"> ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Per quanto riguarda l'esempio 2 dell'autovettura, credo che per una questione di privacy nessuna autorità possa pesare nessuno ecco perchè sostengo che non ci sarebbe nessuna multa, verrebbero contati solo i passeggeri. [5]id="red"> Chiedo a chi legge se nel caso avessero le forse dell'ordine controllato il peso e portato alla pesa il camper, l'operazione viene eseguita con i passeggeri dentro il mezzo o li hanno fatti scendere? [6]id="red"> Sarebbe interessante avere una risposta in merito.>
quote:Originally posted by Startiger> Ti ringrazio per il tuo intervento a sostegno delle mie opinioni sui punti 5 e 6. Mi piacerebbe conoscere il tuo pensiero anche sui punti 3 e 4. ------------------------------ p.s. piu' correttamente ... il bagaglio e' previsto in 7kg.
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quote:Originally posted by TheDevil> [2]id="red"> per "cose" intendo tutto ciò che "pesa" relativo non alle persone, mi sembra talmente ovvio che non ritengo più ritornarci su questo tema ridondante. [3]id="red"> sono d'accordissimo, quindi condividi che è applicabile il 167 anche agli "M". [4]id="red"> se nel punto [3] evidenzi che è applicabile il 167, perchè nel punto [4] contraddici la tua affermazione relativa al punto [3] ? o è o non è. Mi sto convincendo semmai che l'art.169, non può essere applicabile agli N, perchè l'art.82 è esaustivo in merito alla destinazione d'uso e sulle sanzioni relative. Tra l'altro sempre lo stesso art. non impedisce di trasportare cose in un M, sempre che non venga snaturata la destinazione d'uso. [5]id="red"> nessuno deve essere escluso dalla verifica sulla massa massima, ma nella realtà questo semplicemente non succede nessuno viene verificato, non sono io il responsabile delle verifiche, sono d'accordo con la definizione data da Startiger. [6]id="red"> sono ri-daccordo con la definizione data da Startiger. gli M e N che dilemma! per me sono entrambi veicoli per me entrambi hanno una massa massima per me entrambi hanno un motore la differenza è banalmente la destinazione d'uso, più precisamente l' N non può sfruttare la portata utile per trasportare solo persone, mentre l'M può sfruttare la portata utile non solo per portare persone. l'art. 82 è chiaro. per Mezza sarebbe interessante che manifestassi anche tu la tua idea. sempre che tu ne abbia una. saluti Franco Nb: qualcosa nell'apprendimento l'ho cambiata vedi osservazione art.169 Vs art.82 sugli N
[2]id="red"> Posto che l'art. 167 ha per titolo Trasporti di coseid="green"> su veicoli a motore e sui rimorchi, mi dovresti cortesemente precisare quali sìano, a tuo avviso, le coseid="green"> trasportate sull'autocaravan dell'esempio. [3]id="red"> Dall'emanazione (1992) del CdS e fino al 31 agosto 1998, l'art. 167 ha riguardato i veicoli a motore soltanto della categoria N e gli autoveicoli per trasporto promiscuo (di cui all'art. 54, comma 1, lettera c). Soltanto a far data dal 31 agosto 1998 l'art. 167 CdS riguarda anche i veicoli della categoria M, ovviamente quando trasportano cose. [4]id="red"> ,quando trasportano cose, e' un inciso essenziale, perche' in una disposizione di legge il "titolo" di un articolo va tenuto presente quando se ne legge il "contenuto". SE&O. Il comma 1 dell'art. 167 non ha un'applicazione indifferenziata a tutti i veicoli a motore ma soltanto a quelli che si tròvano nella condizione di trasporto di cose, nel rispetto della delimitazione applicativa disposta dal legislatore attraverso il titolo dell'articolo. [5]id="red"> E quale differenza riscontri, nella destinazione "stradale", tra un'autovettura ed un autocaravan? Per quanto a mia conoscenza, sono entrambi veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1. Per quale motivo un'autovettura dovrebbe essere esclusa dalla verifica della massa massima a differenza di un autocaravan? [6]id="red"> E, secondo te, per rispettare la privacy come si dovrebbe controllare la massa effettiva di un veicolo destinato al trasporto di persone (come un autocaravan) per verificare il rispetto della massa massima indicata nella Carta di Circolazione? A mio avviso, il veicolo ed il suo contenuto vanno portati sulla pesa cosi' come si trovano sulla strada nel momento in cui c'e' un accertamento di polizia e si ravvisa l'esigenza di verificare la rispondenza del veicolo alla massa massima. Ma sono ben disponibile ad apprendere differenti modalita' di verifica. >
quote:Originally posted by TheDevil>
Bene, ti ripropongo un esempio riferito ad un generico autocaravan: - nuovo di fabbrica e con tutti i liquidi della meccanica a livello; - con massa massima di 3500kg e 5 posti a sedere; - con il serbatoio del carburante pieno e con tutti i serbatoi dell'acqua per l'alloggio vuoti; - senza alcun optional installato. Il proprietario, appena ritirato il veicolo, si reca a casa e chiama a bordo moglie, due figli e suocera con l'abbigliamento con cui abitualmente stanno in casa. Si accinge a fare un giretto di inaugurazione e viene fermato dalla Polizia. Qualche parola di troppo e viene portato alla pesa comunale. Risultato 3720kg.id="red"> Secondo te, il sovraccarico di 220kg va sanzionato ai sensi dell'articolo: - 167 - Trasporti di coseid="green"> su veicoli a motore e sui rimorchi; - 169 - Trasporto di persone, animali e oggettiid="green"> sui veicoli a motore?>
quote:Originally posted by camperillo>
Comunque per risponderti visto che lo sforamento non è dovuto ad un numero maggiore di passeggeri verrebbe applicato secondo me l'art.167.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Posto che l'art. 167 ha per titolo Trasporti di coseid="green"> su veicoli a motore e sui rimorchi, mi dovresti cortesemente precisare quali sìano, a tuo avviso, le coseid="green"> trasportate sull'autocaravan dell'esempio.>
quote:Originally posted by camperillo> Ti ho esemplificato una situazione di sovraccarico su un autocaravan e tu hai risposto che, secondo te, va sanzionata ai sensi dell'art. 167 Trasporti di coseid="green"> su veicoli a motore e sui rimorchi. Ti ho chiesto l'indicazione di qualche cosaid="green"> trasportata sull'autocaravan dell'esempio e mi rispondi che intendi tutto cio' che "pesa". Qui nel forum nessuno conosce il tuo modo di intendere tutto cio' che "pesa" ed allora dovresti cortesemente illuminarci con la precisazione di almeno una cosaid="green"> trasportata sull'autocaravan dell'esempio, che possa vagamente giustificare la tua scelta di applicare l'art. 167 per sanzionare il sovraccarico.
per "cose" intendo tutto ciò che "pesa"id="red"> relativo non alle persone, mi sembra talmente ovvio che non ritengo più ritornarci su questo tema ridondante.>
quote:Originally posted by TheDevil> Credo che sia possibile educatamente essere di pareri diversi. la tua ossessività fa' riflettere! Una novità la tua, parlare a nome di tutti che leggono?! qualcuno ti ha eletto portavoce... il nostro scambio è diventato "pizzoso", quindi non è più utile. cordialmente franco
[quote] Qui nel forum nessuno conosce il tuo modo di intendere tutto cio' che "pesa"id="red"> ed allora dovresti cortesemente illuminarci con la precisazione di almeno una cosaid="green"> trasportata sull'autocaravan dell'esempio, che possa vagamente giustificare la tua scelta di applicare l'art. 167 per sanzionare il sovraccarico. >
quote:Originally posted by camperillo>
L'art.167 è relativo ai veicoli (sia M che N) [3]id="red"> e nel 1 comma: I veicoli a motore [4]id="red"> ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.>
quote:Originally posted by TheDevil>
[3]id="red"> Dall'emanazione (1992) del CdS e fino al 31 agosto 1998, l'art. 167 ha riguardato i veicoli a motore soltanto della categoria N e gli autoveicoli per trasporto promiscuo (di cui all'art. 54, comma 1, lettera c). Soltanto a far data dal 31 agosto 1998 l'art. 167 CdS riguarda anche i veicoli della categoria M, ovviamente quando trasportano cose. [4]id="red"> ,quando trasportano cose,id="green"> e' un inciso essenziale, perche' in una disposizione di legge il "titolo" di un articolo va tenuto presente quando se ne legge il "contenuto". SE&O. Il comma 1 dell'art. 167 non ha un'applicazione indifferenziata a tutti i veicoli a motore ma soltanto a quelli che si tròvano nella condizione di trasporto di cose, nel rispetto della delimitazione applicativa disposta dal legislatore attraverso il titolo dell'articolo.>
quote:Originally posted by camperillo> Hai visto una contraddizione perche' evidentemente non hai letto il mio punto [3]id="red"> sino al full-stop finale. Dal 1998 l'art. 167 si applica anche ai veicoli della categoria M, nell'occasionale eventualita' che vi vengano trasportate cose. Scrivi Mi sto convincendo semmai che l'art.169 non può essere applicabile agli N; e secondo te come si sanziona il sovrannumero di persone trasportate sui veicoli di categoria N? A tuo avviso lo smontaggio dei sedili (tranne quello del guidatore) su una'autovettura, per aumentarne la capacita' di carico occasionale di cose, snatura la destinazione d'uso di un veicolo di categoria M?
[3]id="red"> sono d'accordissimo, quindi condividi che è applicabile il 167 anche agli "M". [4]id="red"> se nel punto [3] evidenzi che è applicabile il 167, perchè nel punto [4] contraddiciid="red"> la tua affermazione relativa al punto [3] ? o è o non è. Mi sto convincendo semmai che l'art.169 non può essere applicabile agli Nid="red">, perchè l'art.82 è esaustivo in merito alla destinazione d'uso e sulle sanzioni relative. Tra l'altro sempre lo stesso art. non impedisce di trasportare cose in un M, sempre che non venga snaturata la destinazione d'usoid="red">.>
quote:Originally posted by camperillo> Ed infatti siamo di parere diverso sulla sanzione da applicare in presenza di sovraccarico di un veicolo a motore derivante dall'esclusivo trasporto di persone. Per me si rende applicabile l'art. 169 e per te l'art. 167. Io ho giustificato la mia scelta perche' l'art. 169 contiene le norme di comportamento da seguire nel caso di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. A beneficio mio (scambio delle rispettive conoscenze da "discenti") e di eventuali altri lettori interessati all'argomento, ti ho quindi chiesto di spiegare il motivo della tua preferenza verso l'art. 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. Prendo atto, dopo una serie di mie richieste da te considerate "ossessive", che non intendi dare una concreta spiegazione della tua scelta verso l'art. 167.
Credo che sia possibile educatamente essere di pareri diversi. la tua ossessività fa' riflettere!>
quote:Originally posted by Startiger> quoto ci sono stati altri topic "sull'uso speciale", dedicati alla classificazione dei veicoli molto dibattuti,. tra l'altro il tuo intervento in altro topic sembra che abbia realizzato anche l'effetto chiarificatore in merito "la revisione >3,5t". onestamente mi ha fatto piacere! saluti.
per camperillo, sui veicoli M ed N: Le caratteristiche costruttive definite dalle direttive comunitarie differiscono tra le diverse categorie. La M1 ha i requisiti più esasperati. Cat M1 possibilità di omologazione europea cat M2, M3, N1, N2, N3 SOLO omologazione nazionale Camper, ambulanze, autofunebri sono gli unici veicoli per i quali si può "partire" da un N1 (con omologazione nazionale) e ottenere un "prodotto finito" in M1 (con eventuale omologazione europea). Qualcosa del genere si può fare anche coi blindati ma è un po' diverso. >
quote:Originally posted by TheDevil> [1]id="red">ti consiglio se posso.. l'Ascolto Attivo!! anche se siamo in un mondo virtuale! interpretazioni recenti dovrebbero ricondurti alla prudenza nelle affermazioni. si può vivere sereni nel rispetto reciproco, dipende solo da noi!
quote:Originally posted by camperillo> Ed infatti siamo di parere diverso sulla sanzione da applicare in presenza di sovraccarico di un veicolo a motore derivante dall'esclusivo trasporto di persone. Per me si rende applicabile l'art. 169 e per te l'art. 167. Io ho giustificato la mia scelta perche' l'art. 169 contiene le norme di comportamento da seguire nel caso di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. A beneficio mio (scambio delle rispettive conoscenze da "discenti") e di eventuali altri lettori interessati all'argomento, ti ho quindi chiesto di spiegare il motivo della tua preferenza verso l'art. 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. Prendo atto, dopo una serie di mie richieste da te considerate "ossessive", [1]che non intendi dare una concreta spiegazione della tua scelta verso l'art. 167id="red">.
Credo che sia possibile educatamente essere di pareri diversi. la tua ossessività fa' riflettere!>
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quote:Originally posted by giuliano40> E' lo stesso sito nel quale l'esperto, designato a rispondere, ha affermato che il superamento a destra non e' vietato, sulla base di una "personale" differenziazione nel significato dei termini sorpasso e superamento.
Penso che dobbiamo fidarci della risposta data dalla Polizia di Stato oppure no?>