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Si sono rifiutati di farmi il rifornimento GPL!

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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 19/03/2009 alle: 19:43:19
quote:Originally posted by mauring
quote:Originally posted by ippocampo2009 Non voglio contestare la notizia...però a me risultano le seuenti accise: 1) gpl autotrazione = 0,1253 Euro/litro (227,77 euro per mille kg) 2) gpl uso domestico (prodotto sfuso allo stato gassoso venduto a mezzo di contatore e distribuito a mezzo di cisternette interrate e bomboloni)= 0,09877) Euro/litro >
> Appunto ! 0,1253 e' maggiore di 0,09877, per cui il gpl da autotrazione e' gravato da maggiori accise. Ragion per cui, rifornendoti al distributore paghi maggiori accise, non minori, e non c'e' nessuna frode. Dov'e' l'incongruenza con quello che avevo detto io ? [?]
>
> mi hai incuriosito con quell'articolo! 1) innanzituto se uno vende è perchè ci guadagna 2) Il GPL venduto per uso domestico costa di più di quello per autotrazione anche se paga meno accise, quindi quale sarebbe l'affare? 3) credo che i proventi della vendita in nero sia dovuto alle caratteristiche del gas, molto dipendente ad aumentare di volume con l'escursione termica, (motivo per il quale esiste nei bomboloni la valvola di sicurezza). 4) Posso quindi ipotizzare che non sia venduto in nero per un problema di accise ma perchè ai trasportatori rimane del Gas in più nella cisterna per effetto delle oscillazzioni della temperatura e chiaramente se lo vendono in nero evadendo tutto non solo le accise. ciao
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roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 19/03/2009 alle: 21:15:34
quote:Originally posted by Cherry
Ma da quanto mi han detto oggi non possono rifiutarsi di rifornirti se il tuo impianto è a norma, revisionato e certificato. Almeno un rivenditore di camper piuttosto grosso di Padova mi ha detto così, poi non ho preso il camper da lui, quindi non era suo interesse dirmi di si perchè gli conveniva altrimenti non prendevo più nulla.... >
> errore!!! i distributori possono solamente vendere gpl per autotrazione pena sanzioni piuttosto pesanti.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 19/03/2009 alle: 22:22:52
quote:Originally posted by mauring
quote:Originally posted by ippocampo2009 Non voglio contestare la notizia...però a me risultano le seuenti accise: 1) gpl autotrazione = 0,1253 Euro/litro (227,77 euro per mille kg) 2) gpl uso domestico (prodotto sfuso allo stato gassoso venduto a mezzo di contatore e distribuito a mezzo di cisternette interrate e bomboloni)= 0,09877) Euro/litro >
> Appunto ! 0,1253 e' maggiore di 0,09877, per cui il gpl da autotrazione e' gravato da maggiori accise. Ragion per cui, rifornendoti al distributore paghi maggiori accise, non minori, e non c'e' nessuna frode. Dov'e' l'incongruenza con quello che avevo detto io ? [?]
>
> Pardon....hai perfettamente ragione[:I][:I][:I][:I][:I]...purtroppo sono molto impegnato con un lavoro (lo sto ancora finendo...) quindi, giusto per rilassarmi, ho dato un'occhiata veloce ai vari 3D e leggendo il tuo nella fretta ho capito una cosa per un'altra e quindi ho postato in maniera errata dati giusti....chiedo venia....[V][V][V]
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ecostar
ecostar
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11/01/2007 37117
Inserito il 19/03/2009 alle: 22:54:22
X ippocampo2009 , non tutti sanno che se uno usa il metano per cucinare e per il riscaldamento paga l'iva al 20%, se invece è solo per cucinare la paga al 10%....id="blue"> sei sicuro di quanto sopra riportato !! , ed eventualmente in quale regione ?? Ciao Mario
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 19/03/2009 alle: 22:58:05
quote:Originally posted by Ecostar
X ippocampo2009 , non tutti sanno che se uno usa il metano per cucinare e per il riscaldamento paga l'iva al 20%, se invece è solo per cucinare la paga al 10%....id="blue"> sei sicuro di quanto sopra riportato !! , ed eventualmente in quale regione ?? Ciao Mario >
> più che sicuro.....l'iva è una tassa nazionale per cui credo sia così dappertutto.... saluti....
18
ecostar
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11/01/2007 37117
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:44:53
Sarà ma a mè non risulta , tranne che in contratti particolari Mario
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maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:45:03
non tutti sanno che se uno usa il metano per cucinare e per il riscaldamento paga l'iva al 20%, se invece è solo per cucinare la paga al 10%....id="blue"> sei sicuro di quanto sopra riportato !! , ed eventualmente in quale regione ?? Ciao Mario [/quote] più che sicuro.....l'iva è una tassa nazionale per cui credo sia così dappertutto.... saluti.... [/quote] Confermo quanto sopra: l'aliquota è al 10% se solo per acqua sanitaria e cucina, invece al 20% se il contratto viene stipulato anche per riscaldamento. Tante volte si è tentato a livello Governativo di unificarle all'aliquota più bassa, ma ancora nulla è stato deciso in merito. Cordiali saluti. Max.
18
ecostar
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11/01/2007 37117
Inserito il 20/03/2009 alle: 00:09:45
Praticamente mi state dicendo che in un condominio con riscaldamento centrale tutti i condomini pagano l'aliquota iva sul consumo privato di metano al 10% , sicuriiii Mario

Modificato da ecostar il 20/03/2009 alle 00:12:44
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maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 20/03/2009 alle: 00:46:45
quote:Originally posted by Ecostar
Praticamente mi state dicendo che in un condominio con riscaldamento centrale tutti i condomini pagano l'aliquota iva sul consumo privato di metano al 10% , sicuriiii Mario >
> Se al momento del contratto alla richiesta dell'uso è stato risposto per uso sanitario l'iva da applicare è al 10% - aliquota ridotta. Se non è stato specificato viene applicata l'aliquota al 20% come aliquota ordinaria. Cordiali saluti. Max.
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GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 20/03/2009 alle: 08:47:27
quote:Originally posted by roblungh
quote:Originally posted by Cherry
Ma da quanto mi han detto oggi non possono rifiutarsi di rifornirti se il tuo impianto è a norma, revisionato e certificato. Almeno un rivenditore di camper piuttosto grosso di Padova mi ha detto così, poi non ho preso il camper da lui, quindi non era suo interesse dirmi di si perchè gli conveniva altrimenti non prendevo più nulla.... >
> errore!!! i distributori possono solamente vendere gpl per autotrazione pena sanzioni piuttosto pesanti.
>
> Bingo [;)][;)][;)][;)]
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mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 20/03/2009 alle: 10:44:06
quote:Originally posted by roblungh errore!!! i distributori possono solamente vendere gpl per autotrazione pena sanzioni piuttosto pesanti. >
> Si, ma un conto e' che si presenti uno con una bombola domestica normale da riempire, un altro conto e' che si fermi un veicolo con regolare serbatoio fisso (bombolone) omologato, certificato, ecc. Il gestore a quel punto che ne sa ? Non posso avere un camper a GPL ? Non e' tenuto a farti esibire il libretto per accertare che il GPL venga effettivamente usato dal motore, quindi non corre alcun rischio. Sarebbe come se (conosco qualche imbecille che l'ha fatto) uno si mettesse nel bagagliaio dell'auto una bombola normale di tipo domestico, con il classico attacco fuori, sul paraurti dietro e andasse a far rifornimento al distributore per autotrazione. Cosa ne sa il gestore di dove finisce il gas ? Vi obbliga ogni volta ad aprire il bagagliaio ? Gli mostrate il libretto ?
19
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 20/03/2009 alle: 10:46:08
Comunque mi auguro che tutte 'ste paranoie finiscano quando decideranno di fare i distributori self-service anche per il gas, come esistono in altri paesi.
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GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 20/03/2009 alle: 14:43:24
quote:Originally posted by mauring Si, ma un conto e' che si presenti uno con una bombola domestica normale da riempire, un altro conto e' che si fermi un veicolo con regolare serbatoio fisso (bombolone) omologato, certificato, ecc. >
> Beh, il bombolone non è per autotrazione, anche se è omologato ecc.
quote: Il gestore a quel punto che ne sa ? Non posso avere un camper a GPL ? Non e' tenuto a farti esibire il libretto per accertare che il GPL venga effettivamente usato dal motore, quindi non corre alcun rischio. >
> Se uno si presenta con un camper diesel, credo che ci siano pochi dubbi. Con un camper a benzina non lo può sapere ma nel dubbio... rifiuta.
quote: Cosa ne sa il gestore di dove finisce il gas ? Vi obbliga ogni volta ad aprire il bagagliaio ? Gli mostrate il libretto ? >
> Se avessi un camper a GPL non avrei dubbi: gli farei vedere il libretto senza nessun problema. Ma non prendiamoci (prendiamoli) in giro: tutti sappiamo (compresi loro) a cosa serve quel gas il 99% delle volte. Poi non si discute sul fatto che questa "norma" non sia giusta. Ma in fondo siamo in italia, un paese dove per far rispettare la legge ai sindaci che mettono divieti dappertutto devi andare davanti ad un giudice.
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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/03/2009 alle: 23:10:56
quote:Originally posted by mauring
[quote]Originally posted by ippocampo2009 confermo...le tasse (iva ed accise) sul gas e sui carburanti sono diverse a seconda dell'uso... >
> Si, ma le accise sul GPL da autotrazione sono maggiori di quelle per uso domestico, quindi non c'e' nessuna evasione. Esatto! In effetti riempiendo il bombolone servizi al distributore paghiamo più tasse e non di meno, come ha affermato qualcuno più su! Comunque a Napoli, per ora, non ho mai avuto problemi, in autostrada non l'ho mai rifornito, anche perchè generalmente lo rifornisco due volte l'anno, una a inizio ferie e una a fine anno, per una spesa totale di 50 euro![:)] Comunque qualcuno dice che alcune stazioni di servizio nonli riforniscono per motivi di sicurezza, perchè il bombolone per i servizi, non essendo soggetto a collaudo biennale, come quello delle auto è come se non fosse in sicurezza e fargli capire che è omologato e collaudato, spesso non serve a niente, se hanno avuto l'ordine dal titolare di non rifornire...non riforniscono e basta.[xx(]
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 25/03/2009 alle: 01:34:34
quote:Originally posted by jerrymouse
quote:Originally posted by mauring
[quote]Originally posted by ippocampo2009 confermo...le tasse (iva ed accise) sul gas e sui carburanti sono diverse a seconda dell'uso... >
> Si, ma le accise sul GPL da autotrazione sono maggiori di quelle per uso domestico, quindi non c'e' nessuna evasione. Esatto! In effetti riempiendo il bombolone servizi al distributore paghiamo più tasse e non di meno, come ha affermato qualcuno più su! Comunque a Napoli, per ora, non ho mai avuto problemi, in autostrada non l'ho mai rifornito, anche perchè generalmente lo rifornisco due volte l'anno, una a inizio ferie e una a fine anno, per una spesa totale di 50 euro![:)] Comunque qualcuno dice che alcune stazioni di servizio nonli riforniscono per motivi di sicurezza, perchè il bombolone per i servizi, non essendo soggetto a collaudo biennale, come quello delle auto è come se non fosse in sicurezza e fargli capire che è omologato e collaudato, spesso non serve a niente, se hanno avuto l'ordine dal titolare di non rifornire...non riforniscono e basta.[xx(]
>
> Scusate l'orario, ma proprio adesso abbiamo finito di lavorare quindi solo ora ho potuto postare qualcosa.......comunque in un post precedente avevo già chiarito di aver risposto invertendo i valori delle accise sul GPL a seconda dei vari usi riportate nel prontuario e che quindi non vi era evasione nell'effettuare la ricarica del GPL ai distributori stradali, cmq, per concludere definitivamente la vicenda e visto che mi pare opportuno far comprendere il perchè del rifiuto da parte dei gestori delle stazioni di servizio a fornire GPL che non serva per uso autotrazione venendo meno ai miei propositi di usare il forum solo come svago..[:I][:I][:I][:I][:I][:I]...fornisco la normativa in materia (o almeno l'ultima in mio possesso...[:)][:)][:)][:)][:)]....) Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006 OMISSIS Art. 7. D i v i e t i 1. Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239. 2. omissis OMISSIS Art. 18. Sanzioni 1. omissis 2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro. 3. omissis 4. omissis 5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi. 6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. omissis 8. omissis 9. omissis 10. omissis 11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. omissis 13. omissis 14. omissis OMISSIS ....come si vede, mentre la ricarica per così dire di "contrabbando" è un reato penale, per quella effettuata presso i distributori stradali è prevista una sanzione amministrativa sia per il gestore sia per il cliente..... P.S. è vero che si parla di bombole e non del serbatorio applicato stabilmente al veicolo ma, poichè l'impiego di quest'ultimo per un uso diverso dall'autotrazione non è disciplinato in nessuna norma e trovandoci quindi di fronte ad un vuoto legislativo, per estensione viene considerato tutto alla stessa stregua per cui il rifornimento viene permesso solo se il GPL è destinato all'autotrazione e non per altri usi..... Saluti....

Modificato da ippocampo2009 il 25/03/2009 alle 01:48:41
19
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 25/03/2009 alle: 11:07:47
C'e' un vuoto legislativo perche' queste norme sono fatte per la sicurezza, in quanto riempire una bombola automobilistica o un bombolone per i servizi dei VR e' sicuro, mentre riempire bombole "volanti" assolutamente no. Evasioni-elusioni di tasse non ce ne sono, anzi, per cui credo sia difficile che venga comminata una sanzione a qualcuno per aver riempito un bombolone di un camper. Il gestore puo' non averlo sentito mentre arrivava, perche' intento ad altri rifornimenti, e Camper alimentati a gas ce ne sono parecchi. Altrimenti, ripeto, i gestori dovrebbero far esibire il libretto a tutti i clienti (cosa impensabile). E per chi ha il bombolone quella e' l'unica maniera per rifornirsi, quindi chi va a pensare di essere fuorilegge ? Sarebbe, comunque, un vuoto da colmare al piu' presto. P.S. : per la cronaca proprio ieri ho fatto il pieno di gasolio, e poi ho chiesto il GPL. L'addetto (giovane) e' rimasto sconcertato ed ha detto: "Ma....ma.... non va a gasolio ? ? ?". E io : "Si, ma anche a GPL, per i servizi". Non ha fatto una piega e mi ha rifornito.

Modificato da mauring il 25/03/2009 alle 11:08:50
18
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 25/03/2009 alle: 14:48:51
C'è una lettera sull'ultimo numero di PleinAir Market: qui dicono che chi riempie una bombola che non è per autotrazione ai distributori viene multato dalla GdF per il discorso delle accise. In pratica si tratta di evasione fiscale.
18
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 25/03/2009 alle: 18:05:47
quote:Originally posted by GinoGina
C'è una lettera sull'ultimo numero di PleinAir Market: qui dicono che chi riempie una bombola che non è per autotrazione ai distributori viene multato dalla GdF per il discorso delle accise. In pratica si tratta di evasione fiscale. >
> Sarebbe bello che ci indicassero quindi dove le migliaia di bombolone montate sotto i camper e vendute regolarmente con documenti e collaudi vadano regolarmente caricate! Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="red">
18
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 25/03/2009 alle: 23:50:54
quote:Originally posted by DaniCollezionistaCapsule Sarebbe bello che ci indicassero quindi dove le migliaia di bombolone montate sotto i camper e vendute regolarmente con documenti e collaudi vadano regolarmente caricate! Ciao Daniele. >
> Ricordati sempre: siamo in Italia! Solo così troverai molte -non- risposte alle tue perplessità!
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/03/2009 alle: 18:25:36
Solo così troverai molte -non- risposte alle tue perplessità! Ma siete sicuri???????????????????????? Devo dire che i vari interventi vanno troppo veloci e non lasciano il tempo per leggere[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] accise, non ci sono leggi, norme, sicurezza, va collaudato dopo 10 anni,finanza e molte altre fantasie...................... balle grandissime, per chi sbaglia, se c'è di mezzo il GPL coinvolto e porta conseguenze gravi in incidenti di qualsiasi natura,non essendo in regola paga di tasca sua, non l'assicurazione, poi c'è il civile il penale ecc. Queste, sono per renderVI conto di quanto SCRITTO (lo scritto rimane le chiacchere no). Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (GU L 153 del 30.4.2004) Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74 Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 , che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 ) La direttiva 2004/78/CE va letta come segue: Direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 , relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti. (2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL). (3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE. (4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe essere sostituito. (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. (6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE. (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2001/56/CE La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue: 1) Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell'allegato I della presente direttiva. 2) L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell'allegato I della presente direttiva. Articolo 2 Modifica della direttiva 70/156/CEE La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell'allegato II della presente direttiva. Articolo 3 Disposizioni transitorie 1. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione. 2. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) vietarne la vendita o la messa in circolazione. 3. A partire dal 1° gennaio 2006 , per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale. 4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE. 5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Articolo 4 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004 . Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36). (2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003. ALLEGATO I MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2001/56/CE PARTE A 1.L'allegato i è modificato come segue: a) All'appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:.................................... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. b) Nell'addendum all'appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati: «1.2.1.Marca e tipo:.......................................................... 1.2.2.Componente e numero di omologazione, se del caso:...................» c) All'appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da: «1.2.Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:» d) Al punto 1.1.2 dell'appendice 5 dell'allegato I «direttiva 78/548/CEE» è sostituito da «direttiva 2001/56/CE» . 2.Il punto 3.2.1 dell'allegato II è modificato come segue: a) Nella tabella, alla riga «Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso» la dicitura «Vedi note 2 e 3» è sostituita da «Vedi nota 3» . b) La nota 2 è soppressa. PARTE B L'allegato VIII è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VIII PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL 1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE 1.1.Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 1.1.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000)(1). 1.1.2.Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17(2). 1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3). 1.1.4.Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida. 1.1.5.L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire. 1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché: 1.1.6.1.il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore; 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. 1.1.7.Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata. 1.1.8.Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento. 2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO 2.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 2.1.1.Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento. 2.1.2.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1. 2.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3. (1) Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5). (2) Regolamento UN/ECE n. 67: Disposizioni uniformi relative a: I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione. II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi. >SPAZIO PER TABELLA> (3) La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1).» ALLEGATO II La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue: 1.All'allegato I sono aggiunte i seguenti punti: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:.................................... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. 2.L'allegato XI è modificato come segue: a) All'appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) All'appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) All'appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> d) All'appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti: «I. Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.» «P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.»ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002 ed il relativo comunicato, di errata-corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che modifica la direttiva 2001/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004; Vista la direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 330 del 28 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Adotta il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. 1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Art. 2. 1. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per motivi concernenti i sistemi di riscaldamento, per un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo. 2. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, e b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente di tale tipo. 3. A decorrere dal 1° aprile 2008, non e' consentito il rilascio di una omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di veicolo munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2007 Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 35 Allegato Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni, e' modificato come segue: 1) Alla fine dell'elenco degli allegati viene aggiunta la seguente riga: "Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE". 2) L'allegato VIII viene modificato come segue: a) il titolo della sezione 1 e' sostituito dal seguente testo: "1. Impianti di riscaldamento a gpl destinati all'uso su strada dei veicoli a motore"; b) Il punto 1.1.6.2 e' sostituito dal seguente testo: "1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. E' necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all'interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore e' montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore". c) il titolo della sezione 2 e' sostituito dal seguente testo: "2. Impianti di riscaldamento a gpl destinati solo all'uso stazionario dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". 3) Viene aggiunto il seguente allegato IX: "Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/551CE* 1. Campo d'applicazione. Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di riscaldamento a combustione e la loro installazione, elencate alla direttiva 94/55/CE. 2. Definizioni. Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dei veicoli designati come EX/II, EX/III, AT, FL e OX, di cui al capitolo 9.1 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE. 3. Prescrizioni tecniche. 3.1. Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX). 3.1.1. I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si puo' considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1 e 3.1.1.2. La conformita' a tali disposizioni va verificata sul veicolo completo. 3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti: a) in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico; b) i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura chiusa ermeticamente. 3.1.1.2. Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione termica. 3.1.2. Il riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione. 3.2. Veicoli EX/II ed EX/III. Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti gassosi. 3.3. Veicoli FL. 3.3.1. I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi: a) spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del conducente; b) arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento puo' essere riavviato manualmente dal conducente; c) accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate. 3.3.2. Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati e' consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere b) e c) del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l'alimentazione dell'aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali e' stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso. (*) G.U. L 319 del 21 dicembre 1994, pag. 7.". ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ispettorato Motorizzazione Civile Collaudo d'installazione dell'impianto d'alimentazione a metano o GPL, revisione e sostituzione delle bombole Requisiti: Ogni modifica tecnica comporta la visita e la prova del veicolo interessato presso l’Ufficio motorizzazione competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla variazione. È obbligatoria la revisione periodica per le bombole del metano. Bombole metano: REVISIONE OGNI 48 MESI : a San Lazzaro di Savena ( Bologna), con Sede di appoggio a Rovereto tel 0464/434790. SOSTITUZIONE : DOPO 40 ANNI BOMBOLE GPL : NON E' PREVISTA LA REVISIONE MA SOLO LA SOSTITUZIONE DOPO 10 ANNI DA: DALLA DATA DEL COLLAUDO DELL' IMPIANTO GPL SE INSTALLATO DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO. DALLA DATA DELLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO SE L' IMPIANTO ERA GIA' INSTALLATO FIN DALL' ORIGINE DEL VEICOLO. Documentazione necessaria: modulo MC 2119/BZ compilato e firmato sul primo e sul terzo foglio dall’intestatario del veicolo; dichiarazione d'installazione a norma rilasciata da un installatore autorizzato dall’Ufficio motorizzazione con firma autenticata oppure depositata presso l’Ufficio motorizzazione; documentazione tecnica dell'impianto installato. Procedura: Entro 15 giorni dalla data di installazione effettuata dall’installatore autorizzato si deve prenotare il collaudo presentando il modulo MC 2119/BZ firmato e compilato e tutta la documentazione richiesta. Superato il collaudo il richiedente riceve per posta assicurata un tagliando adesivo. Il tagliando adesivo dovrà essere applicato sulla carta di circolazione: sulla parte anteriore, alle pagine 5 o 6 se si tratta di una carta di circolazione di vecchio modello, o sul retro se si tratta di una carta di circolazione di nuovo modello. Il collaudo dura circa 15 minuti. Attenzione: In fase di collaudo viene verificato il numero di telaio del mezzo. Si controlla che il numero di matricola delle bombole installate corrisponda alla dichiarazione di installazione. Onde evitare inutili perdite di tempo per la ricerca dello stesso, si consiglia di consultare anticipatamente il libretto d’uso e manutenzione in dotazione al mezzo, altrimenti ci si può rivolgere al concessionario ufficiale, il quale saprà indicare la posizione del numero richiesto. Questo inoltre deve essere presentato il più possibile leggibile. Per chi non è convinto si vada a leggere la LEGGE, POICHè LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA, il vecchio bombolone non è più in regola. E questo è l'aiuto per chi vuole essere in regola e non incappare nelle sanzioni sopra citate. Salvate e tenete a mente quanto cita la legge e le norme, altro le storie che si scrivono senza sapere, . Volevate sapere i perchè di certi comportamenti, eccoli la sicurezza nel suo complesso. come avete letto le accise è solo nella Vostra fantasia.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
quote:C'e' un vuoto legislativo perche' queste norme sono fatte per la sicurezza, in quanto riempire una bombola automobilistica o un bombolone per i servizi dei VR e' sicuro, mentre riempire bombole "volanti" assolutamente no. >
> Purtoppo per causa dell'ignoranza di alcuni, i soliti furbi, hanno scoperto che ci sono delle bombe viaggianti, quindi c'è chi ci pensa e non lo fa e chi lo fa tanto siamo in Italia facciamo i soldi. Vi spiego, l'impianto a norma non è il vecchio serbatoio per autotrazione, quindi impianto fuori legge punto Il nuovo serbatoio a norma, se avete letto sopra, è rispettoso di alcune sicurezze che il vecchio non può avere, quindi come per le auto dopo 10 anni va gettato e non collaudatocosa ha di differente il nuovo? ha tre sistemi di sicurezza che il vecchio non ha. In presenza di sovrapressioni, non esplode, se coinvolto su incendio non esplode, ma rilascia il gpl per non esplodere,ha la valvola di sicurezza comandata a distanza, è entrocontenuto su di un altro serbatoio, quindi penso ci sia una bella differenza al riguardo del vecchio, e questo da circa 8 anni. Altro che collaudo, leggasi ispettorato motorizzazione più in alto. Tanto Vi dovevo, e siamo al 28/03/2009 e si continua a sparare c..........

Modificato da giuliano49 il 28/03/2009 alle 18:58:02
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