Inserito il 19/04/2012 alle: 21:29:22
Le autovetture e le autocaravan, per il codice della strada, sono la categoria M - M1id="red">, te lo indico perchè serve per capire meglio le "alchimie" dell'art.172 sotto riportato. I seggiolini per bambini non puoi agganciarli dove c'è la cintura di sicurezza a due punti di ancoraggio perchè l'aggancio non avviene nelle modalità di sicurezza previste per quel tipo di seggiolino (è previsto solo l'attacco a tre punti di ancoraggio, quello classico che trovi nelle automobili). Buona lettura.[:)]
Articolo 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.
1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui
all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo
47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle
in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere
assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo
omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
o alle equivalenti direttive comunitarieid="red">.
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2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di
cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro
statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto
di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente,
possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione
che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto
all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo
non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed
M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono
provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini,
eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato
secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di
utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante
cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE,
apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere
fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante
sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini:
a gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale
nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di
intervento di emergenza;
b-bis i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti
e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale
nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano
scorte;
d gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
e le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale
o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da
patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve
indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva
91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
f le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo
curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di
sicurezza;
g i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti
al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni
di emergenza.
9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore
ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5,
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a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni
sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da €76,00 a €306,00. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il
conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla
sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni,
in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale
funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €38,00 a €154,00.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €798,00 a €3.194,00.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
Articolo 47 Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì
classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera
i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera
i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro
ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro
ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non
superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a
12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75t ma non superiore a 3,5t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5t ma non superiore a 10t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10t.