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superduke46
superduke46
27/09/2017 3060
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Inserito il 05/02/2025 alle: 18:40:48
Tribunale di Ravenna il 5 settembre 2023 ha precisato anche che:
• la sosta notturna all’interno dell’autocaravan, finalizzata al riposo necessario per riprendere la guida in condizioni di sicurezza, è una condotta relativa all’utilizzo del veicolo come mezzo di locomozione e non come luogo di dimora;
• laddove la sosta si prolunghi nel tempo, anche qualora il conducente dell’autocaravan si trattenga all’interno dello stesso, non è configurabile la condotta di campeggio ma quella di semplice sosta.
 
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IZ4DJI
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12/11/2006 59116
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Inserito il 05/02/2025 alle: 22:44:44
In risposta al messaggio di superduke46 del 05/02/2025 alle 18:40:48

Tribunale di Ravenna il 5 settembre 2023 ha precisato anche che: • la sosta notturna all’interno dell’autocaravan, finalizzata al riposo necessario per riprendere la guida in condizioni di sicurezza, è una condotta
relativa all’utilizzo del veicolo come mezzo di locomozione e non come luogo di dimora; • laddove la sosta si prolunghi nel tempo, anche qualora il conducente dell’autocaravan si trattenga all’interno dello stesso, non è configurabile la condotta di campeggio ma quella di semplice sosta.  
...
Ottima cosa,  per fortuuna che ogni tanto viene applicato anche il buon senso.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

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marinox
marinox
30/09/2009 5574
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Inserito il 06/02/2025 alle: 18:36:53
In risposta al messaggio di superduke46 del 05/02/2025 alle 18:40:48

Tribunale di Ravenna il 5 settembre 2023 ha precisato anche che: • la sosta notturna all’interno dell’autocaravan, finalizzata al riposo necessario per riprendere la guida in condizioni di sicurezza, è una condotta
relativa all’utilizzo del veicolo come mezzo di locomozione e non come luogo di dimora; • laddove la sosta si prolunghi nel tempo, anche qualora il conducente dell’autocaravan si trattenga all’interno dello stesso, non è configurabile la condotta di campeggio ma quella di semplice sosta.  
...
a volte basta essere collegati al cervello ,parte del buon senso . ma è sempre un presupposto x fare multe indipendentemente se lecito o x fare cassa ,l'importante è fermarsi in luoghi che non intralcino minimamente la sosta di altri veicoli .

carlo
carlo . cliccando CAMPER FAI DA ME + marinox su questo sito vedrete le foto del mio autocostruito
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IZ4DJI
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12/11/2006 59116
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Inserito il 07/02/2025 alle: 22:27:54
In risposta al messaggio di marinox del 06/02/2025 alle 18:36:53

a volte basta essere collegati al cervello ,parte del buon senso . ma è sempre un presupposto x fare multe indipendentemente se lecito o x fare cassa ,l'importante è fermarsi in luoghi che non intralcino minimamente la sosta di altri veicoli . carlo
Giusto il buon senso lo devono mettere per primi i camperisti e spesso non lo fanno a danno poi di tutti.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

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marinox
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30/09/2009 5574
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Inserito il 08/02/2025 alle: 17:16:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/02/2025 alle 22:27:54

Giusto il buon senso lo devono mettere per primi i camperisti e spesso non lo fanno a danno poi di tutti.
concordo specialmente i nuovi fruitori di veicoli ricreazionali NON senza dimenticarsi i ....TANTO DOMATTINA RIPARTO , dimenticandosi di quanti di questi " FURBI " oggigiorno si comportano come ROM . ecco perchè il camping è il mio pezzo di terra preferito .

carlo
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Spagna 2026 in camper
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Danimarca on the road
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Valle D'Aosta in camper
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Grecia in camper - maggio 2026
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Lumachina in Spagna del Nord e Barcellon
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12/11/2006 59116
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Inserito il 08/02/2025 alle: 19:46:06
In risposta al messaggio di marinox del 08/02/2025 alle 17:16:23

concordo specialmente i nuovi fruitori di veicoli ricreazionali NON senza dimenticarsi i ....TANTO DOMATTINA RIPARTO , dimenticandosi di quanti di questi FURBI oggigiorno si comportano come ROM . ecco perchè il camping è il mio pezzo di terra preferito . carlo
Piu di una volta mi sono svegliato che il vicino se ne era andato dopo avere scaricato l acqua che correva sotto al mio, e mettendomi in una situazione di disagio e vergogna, perchè chi vede non sa.
Io precludo nulla, ci sono situazioni dove sicuramente meglio il campeggio (specie nelle citta) e altre dove non c'è specialmente in inverno, e quindi bisogna trovare altre soluzioni. Certo che se devo lasciare il camper dove non mi convince, piuttosto tiro dritto vado a visitare altro.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

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30/09/2009 5574
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Inserito il 09/02/2025 alle: 16:14:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/02/2025 alle 19:46:06

Piu di una volta mi sono svegliato che il vicino se ne era andato dopo avere scaricato l acqua che correva sotto al mio, e mettendomi in una situazione di disagio e vergogna, perchè chi vede non sa. Io precludo nulla, ci
sono situazioni dove sicuramente meglio il campeggio (specie nelle citta) e altre dove non c'è specialmente in inverno, e quindi bisogna trovare altre soluzioni. Certo che se devo lasciare il camper dove non mi convince, piuttosto tiro dritto vado a visitare altro.
...
x me il discorso camping è imprescindibile x un semplice fattore di sicurezza personale e non . non ho praticamente mai fatto libera x NON sapere se il luogo scelto x riposo notturno è sicuro o è meta di scalmanati notturni che x me è impossibile digerire e quindi SOLO camping anche se a volte li ho trovati chiusi ho sostato praticamente a lato del cancello entrata . come ho scritto TANTO DOMANI MATTINA PARTO e chi s'e visto s'e visto e questo comportamento NON va' certo a favore di quanti optano x un campeggire zero problemi .

carlo
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12/11/2006 59116
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Inserito il 09/02/2025 alle: 19:14:24
In risposta al messaggio di marinox del 09/02/2025 alle 16:14:09

x me il discorso camping è imprescindibile x un semplice fattore di sicurezza personale e non . non ho praticamente mai fatto libera x NON sapere se il luogo scelto x riposo notturno è sicuro o è meta di scalmanati notturni
che x me è impossibile digerire e quindi SOLO camping anche se a volte li ho trovati chiusi ho sostato praticamente a lato del cancello entrata . come ho scritto TANTO DOMANI MATTINA PARTO e chi s'e visto s'e visto e questo comportamento NON va' certo a favore di quanti optano x un campeggire zero problemi . carlo
...
certo, a dormire in giro puo sempre capitare quelli che fanno il drifting attorno ai camper, o ubriachi, o altro, un paio di volte mi sono dovuto muovere alle 2 dii notte in piagiama e cambiare aria, ma un paio di volte in 35 o piu anni, ci puo stare. 
Ora, cerco di guardare meglio ai posti e immaginarmeli anche dopo il tramonto.
Forse sarà che viaggio piu che altro in Nordeuropa, ma li è un altro pianeta, gente diversa, e si pernotta dove qui non sarebeb immaginabile.

immagine(6515).png

penso che non ci fosse nessuno per un raggio di almeno una decina di km.
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Tommaso IZ4DJI

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marinox
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30/09/2009 5574
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Inserito il 10/02/2025 alle: 18:11:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/02/2025 alle 19:14:24

certo, a dormire in giro puo sempre capitare quelli che fanno il drifting attorno ai camper, o ubriachi, o altro, un paio di volte mi sono dovuto muovere alle 2 dii notte in piagiama e cambiare aria, ma un paio di volte in
35 o piu anni, ci puo stare.  Ora, cerco di guardare meglio ai posti e immaginarmeli anche dopo il tramonto. Forse sarà che viaggio piu che altro in Nordeuropa, ma li è un altro pianeta, gente diversa, e si pernotta dove qui non sarebeb immaginabile. penso che non ci fosse nessuno per un raggio di almeno una decina di km.
...
concordo su posti selvaggi o fuori mano di parecchio x una serata zero problemi. x me il discorso è sempre in campeggio ma vicino al centro x visitare il luogo e quindi la sicurezza è basilare tanto che sono in giro fino al pomeriggio inoltrato ma sempre con ritorno almeno una ora prima del tramonto ,poi doccia birra e con calma si cena e se il paese è a due passi un ristorante è l'ideale . a una certa età non posso permettermi di incontrare balordi e come ha detto tu mi trovo moooolto meglio all'estero vedendo polizia e pochissimi stranieri ,tutto il contrario che da noi . ora che ho il nuovo quad mi allargo senza problemi .

carlo
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12/11/2006 59116
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Inserito il 10/02/2025 alle: 22:51:52
In risposta al messaggio di marinox del 10/02/2025 alle 18:11:45

concordo su posti selvaggi o fuori mano di parecchio x una serata zero problemi. x me il discorso è sempre in campeggio ma vicino al centro x visitare il luogo e quindi la sicurezza è basilare tanto che sono in giro fino
al pomeriggio inoltrato ma sempre con ritorno almeno una ora prima del tramonto ,poi doccia birra e con calma si cena e se il paese è a due passi un ristorante è l'ideale . a una certa età non posso permettermi di incontrare balordi e come ha detto tu mi trovo moooolto meglio all'estero vedendo polizia e pochissimi stranieri ,tutto il contrario che da noi . ora che ho il nuovo quad mi allargo senza problemi . carlo
...
Tendo a evitare le città, mi attirano poco, troppa gente, ma le volte che vado in una città o cittadina, certamente vado unicamente in una struttura perchè le città con la gente di ogni tipo che le frequenta, sono luoghi pericolosi.  Anch'io in tal caso, prima del calare delle tenebre, ritorno nella sicurezza del campeggio.
Ma io sono "topo di campagna" e quindi evito anche di scendere dal appennino per andare a Bologna e se mi tocca, poi scappo appena possibile e mi serve qualche ora per togliermi lo stress.angry
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Tommaso IZ4DJI

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marinox
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30/09/2009 5574
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Inserito il 11/02/2025 alle: 18:27:05
il discorso città o paese sono il mio luogo x visitare la località prescelta , non sono amante di luoghi senza servizi a meno che come in croazia il quad è indispensabile x raggiungere posti che altrimenti non sapresti come raggiungerli anche x via delle strade o sentieri che solo mezzi fuoristrada possono fare . ecco in sintesi i miei interessi vacanzieri , musei città vecchia e mercati rionali alimentari e cose vecchie . 

carlo
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12/11/2006 59116
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Inserito il 11/02/2025 alle: 19:48:15
In risposta al messaggio di marinox del 11/02/2025 alle 18:27:05

il discorso città o paese sono il mio luogo x visitare la località prescelta , non sono amante di luoghi senza servizi a meno che come in croazia il quad è indispensabile x raggiungere posti che altrimenti non sapresti
come raggiungerli anche x via delle strade o sentieri che solo mezzi fuoristrada possono fare . ecco in sintesi i miei interessi vacanzieri , musei città vecchia e mercati rionali alimentari e cose vecchie .  carlo
...
Ultimo ping-pong perchè ci siamo un po allargati...
Nel 2023 sono stato due mesi su isolette della Scozia, una di queste lunga 12km, con 120 residenti e 5mila pecore, le altre poco piu abitate. Per il pernottamento sull Isola di Tiree, chiesto ai Ranger, mi hanno assegnato un campo di erba che sarà stato almeno 10milam2 dove potevo mettermi nel punto piu gradito. La sera tornavo al campo assegnato, mentre di giorno giravo per l isola.

Guarda QUI e cerca Isola di Tiree wink

Ma in quei posti si sta veramente tranquilli, al massimo ti svegli con qualche centinaio di pecore che assediano il camper laugh
 
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Tommaso IZ4DJI

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marinox
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30/09/2009 5574
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Inserito il 12/02/2025 alle: 18:18:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/02/2025 alle 19:48:15

Ultimo ping-pong perchè ci siamo un po allargati... Nel 2023 sono stato due mesi su isolette della Scozia, una di queste lunga 12km, con 120 residenti e 5mila pecore, le altre poco piu abitate. Per il pernottamento sull
Isola di Tiree, chiesto ai Ranger, mi hanno assegnato un campo di erba che sarà stato almeno 10milam2 dove potevo mettermi nel punto piu gradito. La sera tornavo al campo assegnato, mentre di giorno giravo per l isola. Guarda QUI e cerca Isola di Tiree Ma in quei posti si sta veramente tranquilli, al massimo ti svegli con qualche centinaio di pecore che assediano il camper  
...
yes  concordo .

carlo
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Giovanni
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28/08/2003 13752
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Inserito il 12/02/2025 alle: 18:41:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/02/2025 alle 19:48:15

Ultimo ping-pong perchè ci siamo un po allargati... Nel 2023 sono stato due mesi su isolette della Scozia, una di queste lunga 12km, con 120 residenti e 5mila pecore, le altre poco piu abitate. Per il pernottamento sull
Isola di Tiree, chiesto ai Ranger, mi hanno assegnato un campo di erba che sarà stato almeno 10milam2 dove potevo mettermi nel punto piu gradito. La sera tornavo al campo assegnato, mentre di giorno giravo per l isola. Guarda QUI e cerca Isola di Tiree Ma in quei posti si sta veramente tranquilli, al massimo ti svegli con qualche centinaio di pecore che assediano il camper  
...

Che desolazione, Tommaso! Manco una discoteca, una ruota panoramica, il brivido del cercar parcheggio... spero non si noti la mia rabbia! Quella è la vita in camper!

Giovanni
Giovanni

Modificato da Giovanni il 12/02/2025 alle 18:42:03
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bradipo66
bradipo66
31/07/2011 1384
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Inserito il 16/02/2025 alle: 12:05:28
In risposta al messaggio di superduke46 del 05/02/2025 alle 18:40:48

Tribunale di Ravenna il 5 settembre 2023 ha precisato anche che: • la sosta notturna all’interno dell’autocaravan, finalizzata al riposo necessario per riprendere la guida in condizioni di sicurezza, è una condotta
relativa all’utilizzo del veicolo come mezzo di locomozione e non come luogo di dimora; • laddove la sosta si prolunghi nel tempo, anche qualora il conducente dell’autocaravan si trattenga all’interno dello stesso, non è configurabile la condotta di campeggio ma quella di semplice sosta.  
...
Grazie per l'ottima notizia.
L'equipaggio in questione inoltre, aveva anche finestrini e porta laterale aperta ed antenna parabolica sollevata 
(  https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/non-fu-campeggio-abusivo-sentenza-ribaltata-in-appello-comune-condannato-alle-spese-27585a9e), quindi la sentenza ha ancora un maggior valore in quanto da una interpretazione più perrmissiva rispetto all'articolo 185 del cs.
Il comune inoltre ha dovuto pagare 1900 € per spese e rimborsi vari ( 

https://www.coordinamentocamper...

), i cittadini saranno felici.
La cosa importante è che:
"La sentenza del Tribunale di 

Ravenna

 è importante perché chiarisce la nozione di campeggio e stabilisce che:
la sosta in autocaravan non è campeggio abusivo, anche se si prolunga nel tempo e anche se il conducente si trattenga all’interno del veicolo."
Non riesco però a trovare i riferimenti della sentenza, sarebbe importante se qualcuno riesce a trovarli perchè se è vero che una sentenza non fa legislazione è altresì vero che i precedenti hanno importanza
bradipo66
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IZ4DJI
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12/11/2006 59116
Rispondi Abuso
Inserito il 16/02/2025 alle: 13:06:50
In risposta al messaggio di Giovanni del 12/02/2025 alle 18:41:27

Che desolazione, Tommaso! Manco una discoteca, una ruota panoramica, il brivido del cercar parcheggio... spero non si noti la mia rabbia! Quella è la vita in camper! Giovanni
Ma pensa che c'è chi lo penserebbe davvero! surprise
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Tommaso IZ4DJI

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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 427
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Inserito il 24/10/2026 alle: 01:21:05
In risposta al messaggio di bradipo66 del 16/02/2025 alle 12:05:28

Grazie per l'ottima notizia. L'equipaggio in questione inoltre, aveva anche finestrini e porta laterale aperta ed antenna parabolica sollevata  ( , quindi la sentenza ha ancora un maggior valore in quanto da una interpretazione
più perrmissiva rispetto all'articolo 185 del cs. Il comune inoltre ha dovuto pagare 1900 € per spese e rimborsi vari ( 20Ravenna%20condannata%20e%20il%20vicesindaco%20insiste.pdf ), i cittadini saranno felici. La cosa importante è che: La sentenza del Tribunale di Ravenna è importante perché chiarisce la nozione di campeggio e stabilisce che: la sosta in autocaravan non è campeggio abusivo, anche se si prolunga nel tempo e anche se il conducente si trattenga all’interno del veicolo. Non riesco però a trovare i riferimenti della sentenza, sarebbe importante se qualcuno riesce a trovarli perchè se è vero che una sentenza non fa legislazione è altresì vero che i precedenti hanno importanza
...
Leggo una serie di generalizzazioni che questa sentenza -  a leggerla per bene - non consente di fare.
La sentenza ha invece detto due cose: 1)l'ordinanza non ha elencato il pernottamento come elemento del campeggiare; 2) il vebale non prova che il pernottamento sia durato l'intera notte. 

In pratica ha detto come scrivere l'ordinanza e come redigere il verbale in modo da provare la fattispecie sanzionabile. 

È stato creato di fatto un precedente utilizzabile dai comuni per vietare il pernottamento.  Non è una vittoria per tutti, casomai un BOOMERANG.  

La sentenza di Ravenna è stata sbandierata qui e altrove come una vittoria epica. Ma ha solo indicato su un episodio il perché ha accolto il ricorso nel caso specifico. Basta leggere le parti che evidenzio in grassetto sottolineato per capire che ha invece detto in quali condizioni avrebbe respinto quel ricorso. Ecco il testo che potete trovare sul sito del Ministero di Grazia e Giustizia, Giustizia civile di Merito:

MOTIVI DELLA DECISIONE
​Con sentenza depositata in data 20/04/2022 il Giudice di Pace di Ravenna ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione del Dirigente del Servizio Sportello Unico per le Attività del Controparte_1 prot. n. 0215919 del 18/10/2021, con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 per avere effettuato campeggio abusivo in area pubblica pernottando all'interno del camper targato DV... presso il parcheggio denominato "Marinara", sito in Marina di Ravenna, nella notte compresa tra il 23/04/2019 e il 24/04/2019, in violazione dell'ordinanza comunale n. 1450/2002 del 30/09/2002.
​Avverso la suddetta sentenza il Pt_1 ha proposto appello davanti a questo Tribunale, lamentando tra l'altro che il giudice di primo grado aveva erroneamente qualificato come campeggio la condotta contestata all'appellante dall'organo accertatore (Polizia Municipale di CP_1 con verbale del 24/04/2019, poi sanzionata dall'ordinanza-ingiunzione opposta, condotta che sarebbe consistita nel pernottamento in area pubblica all'interno del camper targato DV...
​Il Controparte_1 si è costituito in giudizio, contestando integralmente la fondatezza dell'impugnazione, e chiedendone pertanto il rigetto.
​Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
​Con ordinanza n. 1450/2002 del 30/09/2002 il Comandante della Polizia Municipale di CP_1 ha disposto, "a salvaguardia della salute pubblica", il divieto di "installare tende, baracche e/o effettuare campeggio abusivo nelle aree pubbliche o private, senza la necessaria autorizzazione rilasciata a termine di legge dalle competenti Autorità".
​Con verbale n. 4502 del 24/04/2019 la Polizia Municipale di CP_1 ha contestato al Pt_1 la violazione della predetta ordinanza, perché "in qualità di capofamiglia effettuava campeggio abusivo pernottando all'interno di camper, tipo Carioca 599, targato DV...,  nell'area parcheggio denominata Marinara, nella notte compresa tra il 23/04/2019 e il 24/04/2019"; per tale condotta l'odierno ricorrente è stato poi sanzionato con l'ordinanza-ingiunzione impugnata in questa sede.
​Il pernottamento non autorizzato all'interno di un autocaravan, anche per una sola notte, è stato dunque ritenuto sufficiente ad integrare la fattispecie del "campeggio abusivo", prevista dalla citata ordinanza comunale.
​Secondo il Comune di CP_1 ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio, per quanto riguarda la disciplina delle attività turistiche, è l'adibire il veicolo a propria abitazione, sia pure in modo temporaneo, ossia l'utilizzo del veicolo per le attività proprie della vita quotidiana, tra le quali rientrano il soggiorno all'interno del veicolo, il pernottarvi o comunque il trascorrervi il proprio tempo libero; non sarebbe quindi applicabile al caso in esame la restrittiva nozione di campeggio ricavabile, in negativo, dall'art. 185, comma 2, del Codice della Strada ("La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo"), poiché tale definizione sarebbe valida solo per la materia della circolazione stradale, e non per quella delle attività turistiche.
​Tale assunto appare in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di campeggio abusivo, e in particolare con Cass. 22/07/1996 n. 6574, secondo la quale il campeggio con autocaravan consiste, ai fini della disciplina del turismo, "nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente", mentre l'art. 2, comma 2, della L. n. 336/1991 (oggi non più in vigore perché trasfuso senza modificazioni nell'art. 185, comma 2, del Codice della Strada, sopra riportato) riguarda solo la disciplina della circolazione stradale, precisando le condizioni perché la sosta degli autocaravan sulle strade non si risolva in un'attività di campeggio.
​Va peraltro considerato che lo stesso Comandante della Polizia Municipale di CP_1 con nota prot. n. 756/2018 del 13/03/2018 (doc. 6 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), ha chiarito che "in analogia a quanto previsto dal Codice della Strada, per una corretta interpretazione dell'Ordinanza 1450/02, sono considerati indicatori sintomatici di 'campeggio, attendamento e simili' le seguenti condotte:
  • ​l'autoveicolo poggia sul suolo con parti ulteriori alle proprie ruote;
  • ​emette deflussi propri, diversi da quelli del propulsore meccanico;
  • ​occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo".
​ Fra gli " indicatori sintomatici" individuati dalla suddetta nota interpretativa non figura dunque il mero pernottamento all'interno di un autocaravan. (se vi fosse stato? Ndr)
​In ogni caso ritiene il Tribunale che il mero pernottamento in un autocaravan per una sola notte, in assenza come nel caso di specie di altri indicatori sintomatici, non sia sufficiente ad integrare la fattispecie del campeggio abusivo (fossero stati rilevati deflussi? se il pernottare era scritto in ordinanza? Ndr) prevista dalla citata ordinanza comunale, nemmeno volendo fare riferimento all'ampia definizione di campeggio fornita dalla citata giurisprudenza di legittimità, anziché a quella più restrittiva ricavabile dall'art. 185, comma 2, del Codice della Strada.
​Normalmente, infatti, la sosta notturna in camper è una condotta finalizzata al riposo necessario per il recupero delle energie psicofisiche di cui il conducente ha bisogno per poter riprendere e proseguire la guida del veicolo in condizioni di sicurezza: si tratta dunque di una condotta funzionale all'utilizzo del veicolo come mezzo di locomozione, piuttosto che di una forma di utilizzo del medesimo come luogo di dimora.
​Ciò vale soprattutto quando la sosta notturna è di breve durata, come potrebbe essere avvenuto nel caso in esame, non essendovi alcuna certezza che la sosta del camper targato DV... nel parcheggio denominato "Marinara" si sia protratta per tutta la notte compresa tra il 23 e il 24 aprile del 2019.
​L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
​Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
​ P.Q.M.
​Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:
  1. ​in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 n. 136/2022, depositata il 20/04/2022, annulla l'ordinanza-ingiunzione del Dirigente del Servizio Sportello Unico per le Attività Economiche del Controparte_1 prot. n. 0215919 del 18/10/2021;
  1. ​condanna il Controparte_1 a rifondere a Parte_1 le spese dei due gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 149,60 per anticipazioni ed € 600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
​Così deciso in Ravenna, il giorno 20/11/2023.
​Il Giudice
(dott. Massimo Vicini) 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 24/10/2026 alle 01:22:45
20
chorus
chorus
05/10/2006 13045
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2026 alle: 09:15:04
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/10/2026 alle 01:21:05

Leggo una serie di generalizzazioni che questa sentenza -  a leggerla per bene - non consente di fare. La sentenza ha invece detto due cose: 1)l'ordinanza non ha elencato il pernottamento come elemento del campeggiare; 2)
il vebale non prova che il pernottamento sia durato l'intera notte.  In pratica ha detto come scrivere l'ordinanza e come redigere il verbale in modo da provare la fattispecie sanzionabile.  È stato creato di fatto un precedente utilizzabile dai comuni per vietare il pernottamento.  Non è una vittoria per tutti, casomai un BOOMERANG.   La sentenza di Ravenna è stata sbandierata qui e altrove come una vittoria epica. Ma ha solo indicato su un episodio il perché ha accolto il ricorso nel caso specifico. Basta leggere le parti che evidenzio in grassetto sottolineato per capire che ha invece detto in quali condizioni avrebbe respinto quel ricorso. Ecco il testo che potete trovare sul sito del Ministero di Grazia e Giustizia, Giustizia civile di Merito: MOTIVI DELLA DECISIONE ​Con sentenza depositata in data 20/04/2022 il Giudice di Pace di Ravenna ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione del Dirigente del Servizio Sportello Unico per le Attività del Controparte_1 prot. n. 0215919 del 18/10/2021, con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 per avere effettuato campeggio abusivo in area pubblica pernottando all'interno del camper targato DV... presso il parcheggio denominato Marinara, sito in Marina di Ravenna, nella notte compresa tra il 23/04/2019 e il 24/04/2019, in violazione dell'ordinanza comunale n. 1450/2002 del 30/09/2002. ​Avverso la suddetta sentenza il Pt_1 ha proposto appello davanti a questo Tribunale, lamentando tra l'altro che il giudice di primo grado aveva erroneamente qualificato come campeggio la condotta contestata all'appellante dall'organo accertatore (Polizia Municipale di CP_1 con verbale del 24/04/2019, poi sanzionata dall'ordinanza-ingiunzione opposta, condotta che sarebbe consistita nel pernottamento in area pubblica all'interno del camper targato DV... ​Il Controparte_1 si è costituito in giudizio, contestando integralmente la fondatezza dell'impugnazione, e chiedendone pertanto il rigetto. ​Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue. ​Con ordinanza n. 1450/2002 del 30/09/2002 il Comandante della Polizia Municipale di CP_1 ha disposto, a salvaguardia della salute pubblica, il divieto di installare tende, baracche e/o effettuare campeggio abusivo nelle aree pubbliche o private, senza la necessaria autorizzazione rilasciata a termine di legge dalle competenti Autorità. ​Con verbale n. 4502 del 24/04/2019 la Polizia Municipale di CP_1 ha contestato al Pt_1 la violazione della predetta ordinanza, perché in qualità di capofamiglia effettuava campeggio abusivo pernottando all'interno di camper, tipo Carioca 599, targato DV...,  nell'area parcheggio denominata Marinara, nella notte compresa tra il 23/04/2019 e il 24/04/2019; per tale condotta l'odierno ricorrente è stato poi sanzionato con l'ordinanza-ingiunzione impugnata in questa sede. ​Il pernottamento non autorizzato all'interno di un autocaravan, anche per una sola notte, è stato dunque ritenuto sufficiente ad integrare la fattispecie del campeggio abusivo, prevista dalla citata ordinanza comunale. ​Secondo il Comune di CP_1 ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio, per quanto riguarda la disciplina delle attività turistiche, è l'adibire il veicolo a propria abitazione, sia pure in modo temporaneo, ossia l'utilizzo del veicolo per le attività proprie della vita quotidiana, tra le quali rientrano il soggiorno all'interno del veicolo, il pernottarvi o comunque il trascorrervi il proprio tempo libero; non sarebbe quindi applicabile al caso in esame la restrittiva nozione di campeggio ricavabile, in negativo, dall'art. 185, comma 2, del Codice della Strada (La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo), poiché tale definizione sarebbe valida solo per la materia della circolazione stradale, e non per quella delle attività turistiche. ​Tale assunto appare in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di campeggio abusivo, e in particolare con Cass. 22/07/1996 n. 6574, secondo la quale il campeggio con autocaravan consiste, ai fini della disciplina del turismo, nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente, mentre l'art. 2, comma 2, della L. n. 336/1991 (oggi non più in vigore perché trasfuso senza modificazioni nell'art. 185, comma 2, del Codice della Strada, sopra riportato) riguarda solo la disciplina della circolazione stradale, precisando le condizioni perché la sosta degli autocaravan sulle strade non si risolva in un'attività di campeggio. ​Va peraltro considerato che lo stesso Comandante della Polizia Municipale di CP_1 con nota prot. n. 756/2018 del 13/03/2018 (doc. 6 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), ha chiarito che in analogia a quanto previsto dal Codice della Strada, per una corretta interpretazione dell'Ordinanza 1450/02, sono considerati indicatori sintomatici di 'campeggio, attendamento e simili' le seguenti condotte:​l'autoveicolo poggia sul suolo con parti ulteriori alle proprie ruote; ​emette deflussi propri, diversi da quelli del propulsore meccanico; ​occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo.​Fra gli indicatori sintomatici individuati dalla suddetta nota interpretativa non figura dunque il mero pernottamento all'interno di un autocaravan. (se vi fosse stato? Ndr) ​In ogni caso ritiene il Tribunale che il mero pernottamento in un autocaravan per una sola notte, in assenza come nel caso di specie di altri indicatori sintomatici, non sia sufficiente ad integrare la fattispecie del campeggio abusivo (fossero stati rilevati deflussi? se il pernottare era scritto in ordinanza? Ndr) prevista dalla citata ordinanza comunale, nemmeno volendo fare riferimento all'ampia definizione di campeggio fornita dalla citata giurisprudenza di legittimità, anziché a quella più restrittiva ricavabile dall'art. 185, comma 2, del Codice della Strada. ​Normalmente, infatti, la sosta notturna in camper è una condotta finalizzata al riposo necessario per il recupero delle energie psicofisiche di cui il conducente ha bisogno per poter riprendere e proseguire la guida del veicolo in condizioni di sicurezza: si tratta dunque di una condotta funzionale all'utilizzo del veicolo come mezzo di locomozione, piuttosto che di una forma di utilizzo del medesimo come luogo di dimora. ​Ciò vale soprattutto quando la sosta notturna è di breve durata, come potrebbe essere avvenuto nel caso in esame, non essendovi alcuna certezza che la sosta del camper targato DV... nel parcheggio denominato Marinara si sia protratta per tutta la notte compresa tra il 23 e il 24 aprile del 2019. ​L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta. ​Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza. ​P.Q.M. ​Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:​in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 n. 136/2022, depositata il 20/04/2022, annulla l'ordinanza-ingiunzione del Dirigente del Servizio Sportello Unico per le Attività Economiche del Controparte_1 prot. n. 0215919 del 18/10/2021;​condanna il Controparte_1 a rifondere a Parte_1 le spese dei due gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 149,60 per anticipazioni ed € 600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.​Così deciso in Ravenna, il giorno 20/11/2023. ​Il Giudice (dott. Massimo Vicini) 
...
Grazie!
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 59116
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2026 alle: 16:38:49
Ho una soluzione!

Parcheggiare il camper, scendere e chiuderlo, allontanarsi un po, mettersi a dormire su una panchina sotto dei cartoni, fare i bisogni nella aiuola, e probabilmente si riceverebbe anche conforto, un pasto caldo e perchè no un sussidio.

Invece chi dorme una notte nel camper senza dare segno di se, senza turbare il decoro dei luoghi e fa i suoi bisogni nel suo WC, sarebbe il male assoluto e uno sozzone. Mah.

Bisognerebbe un po rivedere le cose.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




23
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13752
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2026 alle: 17:45:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/10/2026 alle 16:38:49

Ho una soluzione! Parcheggiare il camper, scendere e chiuderlo, allontanarsi un po, mettersi a dormire su una panchina sotto dei cartoni, fare i bisogni nella aiuola, e probabilmente si riceverebbe anche conforto, un pasto
caldo e perchè no un sussidio. Invece chi dorme una notte nel camper senza dare segno di se, senza turbare il decoro dei luoghi e fa i suoi bisogni nel suo WC, sarebbe il male assoluto e uno sozzone. Mah. Bisognerebbe un po rivedere le cose.
...

Tommaso, mi deludi: non sei inclusivo per niente! Ricorda che inclusivo comincia per inc. 
 
Giovanni
5
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 656
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Inserito il 24/10/2026 alle: 17:48:41
... è il mondo al contrario... purtroppo.
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