Inserito il 02/10/2006 alle: 19:52:21
et voilà: questo è l'art. 20 del ddl. Confermo, mi sembra che la supertassa sui SUV non sia tale, ovvero: si applica a tutti i veicoli / autoveicoli uso anche promiscuo, a uso speciale, sopra i 2600 kgcon posti inferiori a 8: ovvero, les campers...
Ecco il testo
22. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007 la tabella di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto interministeriale 27 dicembre 1997 è sostituita dalla seguente:
TIPO
DEL VEICOLO
VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO
VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO
1CV=0,736 KW
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare
Per
pagamenti
frazionati
Per
pagamenti effettuati per l'intero anno solare
Per pagamenti
frazionati
1.Autovetture e autoveicoli
per il trasporto promiscuo
con le seguenti caratteristiche:
a)Euro 0
3,00;
3,09
2,21
2,28
b)Euro 1
2,90;
2,99
2,13
2,20
c)Euro 2
2,80;
2,89
2,06
2,12
d)Euro 3
2,70;
2,78
1,99
2,05
e)Euro 4 e 5
2,58
2,66
1,90
1,96
2.Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8 oppure una portata uguale o maggiore a 400 kg.
Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1.
2,00
2,06
1,47
1,47
3.Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio sprovvisti delle caratteristiche tecniche di cui l'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1 e, ove ne ricorrano le condizioni, a quello di cui al punto 2.
6,63
6,84
4,88
5,03
4. Autobus
2,94
3,03
2,16
2,23
5. Autoveicoli speciali
0,43
0,44
0,32
0,33