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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 08/02/2009 alle: 10:23:59
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Riconfermo la mia richiesta, .....>
> Guarda che io ti ho chiesto soltanto di voler valutare l'opportunita' di integrare, eventualmente, l'approfondimento con il tuo interlocutore, proponendogli di riscontrare il quesito che avevo gia' sottoposto all'attenzione di Camperillo. Se vuoi farlo, te ne saro' grato; altrimenti non c'e' alcun problema. Mi auguro che almeno Armando voglia riconfermarmi la sua disponibilita', alla luce della motivazione che gli ho dato. ------------------------------ p.s.: se proprio ti da' fastidio il caso dell'autovettura da 4000 kg., ti fornisco un'alternativa. Potresti chiedere al tuo interlocutore di indicarti i limiti di velocita' autostradali per i seguenti autoveicoli, tutti destinati al trasporto di persone (cat. M): - autocaravan (M1) con 4 posti a sedere e massa massima di 4000 kg; - autoveicolo per trasporto promiscuo con motore elettrico (M1) con 8 posti a sedere e massa massima di 4000 kg; - autobus (M3) con 24 posti a sedere e massa massima di 8000 kg, immatricolato nel 2000; - autobus (M3) con 24 posti a sedere e massa massima di 8000 kg, immatricolato nel 2005.
>
> Come ho già detto non mi da fastidio trovare autovetture > 3,5. Ma non ne avete dimostrato l'esistenza sul mercato italiano. In m1 ci sono autovetture, tali da libretto, e autocaravaan + gli altri. Gli usi promiscui sono in "altri usi" perchè sono uso ccommerciale, basti pensare ad un furgonato con 3 posti ed il vanodefenestrato per merci o attrezzi sul tipo di qullo indicato da Calosci. Domando: quando c'è solo il guidatore ed il vano carico di merci cosa sta trasportando? A che uso è destinato in base all'art. 82. Per l'art. 142 a quali definizioni ci si deve riferire? La lettera c/54 per il 142 è veramente disapplicata?
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 08/02/2009 alle: 12:15:41
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Come ho già detto non mi da fastidio trovare autovetture > 3,5. Ma non ne avete dimostrato l'esistenza sul mercato italiano. In m1 ci sono autovetture, tali da libretto, e autocaravaan + gli altri. Gli usi promiscui sono in "altri usi" perchè sono uso ccommerciale, basti pensare ad un furgonato con 3 posti ed il vanodefenestrato per merci o attrezzi sul tipo di qullo indicato da Calosci. Domando: quando c'è solo il guidatore ed il vano carico di merci cosa sta trasportando? A che uso è destinato in base all'art. 82. Per l'art. 142 a quali definizioni ci si deve riferire? La lettera c/54 per il 142 è veramente disapplicata? >
> Credo che tu stia facendo molta confusione. Temo anche che tua abbia dimenticato l'esistenza di veicoli Pick-Up (SUV o non SUV che siano). Proprio in questi giorni per motivi fiscali ho cominciato ad interessarmi per una autovettura per mio figlio neopatentato. Lui desidererebbe un SUV (economico o usato). Ho trovato dei Pick.Up a prezzo accettabilissimo e in ottime condizioni. Sai come sono omologati? Alcuni (i Pick-Up) sono omologati come M1 con dizione veicolo promiscuo, e quindi NIENTE risparmio economico-fiscale (vedi legge finanziaria 2007 o forse 2008... non rammento bene quale delle due). Altri (anche a 4 posti) sono omologati N1. In questo caso li puoi prendere solo se hai partita IVA e puoi trasportare altre persone oltre l'autista solo se legate al ciclo produttivo. In questo caso sono semplici TRASPORTO MERCI e, nel caso siano dotati di attrezzature particolari (come gru, grossi gruppi elettrogeni (fissi) ecc....) rientrano negli ALTRI USI. Solo in questo caso sono ALTRI USI!!! Stessa cosa per i cosiddetti furgonati con finestratratura parziale (fino a 35 q.) O vengono immatricolati come M1 (e quindi ne fai quello che ti pare nei limiti del numero di posti a sedere omologati) o vengono immatricolati come N1 (trasporto merci) e, indipendentemente dal numero di posti a sedere omologati, trasporti solo le persone legate al ciclo produttivo. Il pulmino che ho usato io non era altro che un M1 e nel libretto tutti i successivi "J" erano gli stessi di una normalissima autovettura come la mia!!! Considera il "mio" pullmino (che purtroppo non è mio) come una enorme Sation Wagon (non mi risulta esistano leggi che il vano bagagli debba essere finestrato. Non è raro vedere in Italia enormi SW della Chrysler con i vetri del vano bagagli completamente neri e non trasparenti!!! Ti ripeto, prova a far finta presso un concessionario di voler acquistare un SUV Pick-Up 4 posti, che o diventa una M1 (VEICOLO TRASPORTO PERSONE puro o VEICOLO PROMISCUO) o solo se hai partita IVA puoi ottenerlo come N1 (TRASPORTO MERCI). Gli ALTRI USI non sono previsti per gli M1, M2 ed M3 perché sono destinati esclusivamente al TRASPORTO PERSONE. Ciao P.S. 1 Tutti i Pick-Up se omologati per trasporto persone (M1) sono "VEICOLI PROMISCUI" indipendentemente se con due o 4/5 posti e possono o essere lasciati col pianale scoperto o ci puoi mettere sopra qualunque COSA chiusa come un cassone con o senza vetri e addirittura una CELLULA ABITATIVA!!! (in questi ultimo caso non rientra neppure sotto la voce "m" (AUTOCARAVAN - VEICOLO SPECIALE perché continua ad essere un semplicissimo Pick-Up la cui cellula non consente il trasporto di persone. P.S. 2 In caso contrario sono semplicissimi TRASPORTO MERCI e non possono trasportare, oltre all'autista, altre persone non legate al "CICLO PRODUTTIVO" indipendentemente se dotate di 2 oppure 4/5 posti a sedere!!! P.S. 3 Sul fatto che su un AUTOCARRO (Art. 54/comma 1/ lettera "d") non si possano trasportare altre persone NON legate al ciclo produttivo ci sono molti ricorsi perché l'Art. 54/comma 1/ lettera "d" non ha previsto tale limitazione. Tale limitazione è prevista invece nell'Art. 54/comma 1/ lettera "g" (ovviamente categoria N).

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 08/02/2009 alle 19:59:54
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 08/02/2009 alle: 13:24:32
- -

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 08/02/2009 alle 13:25:42
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TheDevil
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23/11/2006 4699
Inserito il 08/02/2009 alle: 14:14:09
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ho seguito per un pò di tempo questa discussione e francamente mi pare che la questione sia un po' controversa. Non avrei tutte queste sicurezze espresse dalle due parti opposte.id="red"> Mi riservo quindi di fare un approfondimento con chi alla fine deve applicare queste norme.>
> Dal tuo intervento di rientro nel forum mi era parso di cogliere una tua sostanziale equidistanza dalle tesi contrapposte oggetto della discussione. Ed a questa figura di "osservatore neutrale" avevo pensato di chiedere che si rendesse portatore di un mio quesito alle autorita' competenti nell'applicazione del CdS, in modo da ottenere un riscontro che potesse essere: - eventualmente utile al chiarimento della discussione stessa; - accettato senza riserve dalle due parti. Mi rendo adesso conto che manifesti un netto appoggio alle tesi di FrancoIV e, allora, non ha neanche senso che tu voglia accettare l'invito che ti avevo rivolto. In ogni caso mi spiace rilevare che, nella lettura delle tesi di FrancoIV, tu non abbia applicato la tua abituale attenzione ai particolari ed ai dettagli. Come fai ad affermare che FrancoIV si sia espresso con sicurezza, se finora ha cambiato radicalmente la sua posizione due volte? Al suo esordio nel forum, senza presentarsi, FrancoIV ha scritto: Sull’argomento si è già scritto ma ritengo che sia stato affrontato in modo sbagliato non tenendo conto che ai fini dell’art. 142 l’USO SPECIALE non è che una delle DESTINAZIONI D’USO cui fa riferimento il combinato disposto degli art. 54 e 82. E' da presumere che, prima di venire a contestare il modo sbagliato con il quale l'argomento era stato trattato nel forum (sostanzialmente dal sottoscritto), FrancoIV avesse adeguatamente valutato tutti gli aspetti delle sue controdeduzioni. E invece no. Dopo pochi giorni FrancoIV ha rinunciato abrupte et sua sponte alla motivazione che l'ha indotto a partecipare al forum ed e' passato all'analisi comparata dell'art. 47, con tanto di prospetto - a suo dire - risolutivo. Ha giustificato il cambiamento della sua posizione come un'evoluzione dei suoi ragionamenti sui quali era stato illuminato. In realta' con l'art. 47 FrancoIV ha preso soltanto un abbaglio (altro che illuminazione), in quanto pezzo a pezzo gli ho completamente smontato la sua analisi comparata. A questo punto FrancoIV ha dovuto cambiare nuovamente posizione e si e' allora "aggrappato" all'art. 103 del CdS/1959, cioe' ad una "ciambella di salvataggio" che, per altre motivazioni, io stesso gli ho messo a disposizione. Altrimenti adesso non saprebbe come sostenere ancora la sua valutazione negativa delle discussioni in materia di art. 142, svolte nel forum prima del suo arrivo. Tutto cio' premesso, non riesco a comprendere come tu possa considerare espressioni di sicurezza gli interventi di FrancoIV.
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TheDevil
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23/11/2006 4699
Inserito il 08/02/2009 alle: 14:44:05
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
La spiegazione esatta di ALTRI USI resta quella dell'art. 82 e può solo valere per l'art. 54, comma 1, lettera "g"!!!id="red">>
> Negli ALTRI USI dell'art. 142/3 sono compresi anche gli autoveicoli di cui all'art. 54/1/f.
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TheDevil
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23/11/2006 4699
Inserito il 08/02/2009 alle: 15:55:55
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
La circolare citata afferma solamente che i veicoli ad usoid="red"> promiscuo sono immatricolati in M1 non che sono autovetture e se sono fino a 4,5 tonn, vale l'intervento di Chorus.>
> Hai lo stesso difetto di vista di un altro passato frequentatore del forum, che faceva confusione tra i termini destinazione ed uso con riferimento alla regolamentazione della circolazione stradale. Riterrei opportuna la consultazione di uno specialista che ti possa spiegare il motivo per il quale tu legga ad usoid="red"> in un testo dove invece sta scritta l'espressione per trasporto. Potrebbe essere l'effetto di qualche condizionamento subliminale.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 08/02/2009 alle: 16:32:30
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
La spiegazione esatta di ALTRI USI resta quella dell'art. 82 e può solo valere per l'art. 54, comma 1, lettera "g"!!!id="red">>
> Negli ALTRI USI dell'art. 142/3 sono compresi anche gli autoveicoli di cui all'art. 54/1/f.
>
> Giustissima osservazione!
19
TheDevil
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23/11/2006 4699
Inserito il 08/02/2009 alle: 18:18:18
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Gli usi promiscuiid="red"> sono in "altri usi" perchè sono uso commerciale, .....>
> Nella regolamentazione della circolazione stradale l'espressione usi promiscuiid="red"> non e' rinvenibile. Puo' darsi che, al singolare, possa trovarsi all'esterno del "servizio" di qualche locale pubblico. Se invece ti riferisci agli autoveicoli per trasporto promiscuo, mi spiace farti presente che il Ministero dei Trasporti (e, di conseguenza, il Ministero dell'Interno) si sono espressi diversamente da te. La circolare citata e' facilmente reperibile in Rete; qui

http://dait.interno.it/codiceSt...

e' riportata nel formato pdf, che dovrebbe garantire maggiormente la conformita' al testo originale. Nel secondo periodo si trova la seguente affermazione: Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ...[omissis]... ha ritenuto che in tale categoria - i veicoli immatricolati per trasporto di persone [cat. M1 = art. 54/1/a, ndr] - sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art. 54, comma 1 lett.c), C.d.S. Gli autoveicoli per trasporto promiscuo rappresentano un "numero chiuso" di veicoli in esaurimento, posto che le ultime immatricolazioni risalgono ad oltre dieci anni fa e sono assorbiti tra tutti gli autoveicoli di cui all'art. 54/1/a. E, se sono "assorbiti", significa che gli autoveicoli per trasporto promiscuo seguono le sorti normative dei veicoli tra i quali sono stati inquadrati, secondo la mia conoscenza della lingua italiana. Di questo inquadramento e delle altre domande che hai posto nel forum puoi fare cenno nell'approfondimento con il tuo autorevole interlocutore. Poi, se riterrai, ci farai conoscere l'èsito della tua conversazione.
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 09/02/2009 alle: 22:38:59
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Gli >
> Se invece ti riferisci agli autoveicoli per trasporto promiscuo, mi spiace farti presente che il Ministero dei Trasporti (e, di conseguenza, il Ministero dell'Interno) si sono espressi diversamente da te. La circolare citata e' facilmente reperibile in Rete; qui

http://dait.interno.it/codiceSt...

e' riportata nel formato pdf, che dovrebbe garantire maggiormente la conformita' al testo originale. Nel secondo periodo si trova la seguente affermazione: Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ...[omissis]... ha ritenuto che in tale categoria - i veicoli immatricolati per trasporto di persone [cat. M1 = art. 54/1/a, ndr]id="red"> - sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art. 54, comma 1 lett.c), C.d.S. Gli autoveicoli per trasporto promiscuo rappresentano un "numero chiuso" di veicoli in esaurimento, posto che le ultime immatricolazioni risalgono ad oltre dieci anni fa e sono assorbiti tra tutti gli autoveicoli di cui all'art. 54/1/aid="red">. E, se sono "assorbiti", significa che gli autoveicoli per trasporto promiscuo seguono le sorti normative dei veicoli tra i quali sono stati inquadrati, secondo la mia conoscenza della lingua italiana. Di questo inquadramento e delle altre domande che hai posto nel forum puoi fare cenno nell'approfondimento con il tuo autorevole interlocutore. Poi, se riterrai, ci farai conoscere l'èsito della tua conversazione.
>
> Andiamo con ordine: [cat. M1 = art. 54/1/a, ndr]id="red"> E' falso. L'autovettura è uno dei veicoli (tipo di carrozzeria da AA ad AF) che rientra nella Categoria M1. In detta Categoria M1 rientrano però anche veicoli per uso speciale (sigle carrozzeria SA, SB, SC, SD); direttiva 70/156. L'autocaravan è descritto nell'art. 54 comma 1 lettera m pertanto l'equivalenza: cat. M1 = art. 54/1/a sta solo nella sua testa. A seguire il suo ragionamento lei deve ammettere che la categoria M1 è un insieme che comprende almeno le lettere a, c, m dell'art. 54 del CDS, non solo la lettera "a". Come lei afferma. Ai fini del CDS la categoria M1 non vale. Questo è quanto affermato dall'art. 47 del codice della strada il quale chiarisce in modo inequivocabile quali siano le classificazioni valide per l'applicazione del CDS. Da queste classificazioni è esclusa la categoria internazionale M1 e le altre (M, N, O) citate nell'art. 47. Badi bene, la M1 è citata nell'art. 47 ma la si esclude dalle classificazioni rilevanti per il CDS. Questa specifica disposizione dell'art. 47 non può essere ignorata perché la legge ha voluto distinguere e lo ha fatto! La categoria M1 è valida solo ai fini dell'omologazione dei veicoli come la stessa Direttiva afferma. Inoltre lei dovrebe leggere anche il penultimo passaggio della N.300/A/21415/105/27 ove tratta il trasporto di merci a bordo di veicoli di categoria M1 ed in particolare il seguente periodo: I veicoli di categoria M1, quindi, possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Per ciò detto nella categoria M1 ci sono veicoli che possono "trasportare cose" in modo non sanzionabile (art. 82)- trasporto di cose - tanto da richiedere l'iscrizione all'albo dei trasportatori. Tra i veicoli soggetti alle lettere g/h dell'art. 142 ci sono quelli destinati al trasporto di cose. id="Andale Mono">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 09/02/2009 alle: 22:58:05
quote:Originally posted by FrancoIV
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Gli >
> Se invece ti riferisci agli autoveicoli per trasporto promiscuo, mi spiace farti presente che il Ministero dei Trasporti (e, di conseguenza, il Ministero dell'Interno) si sono espressi diversamente da te. La circolare citata e' facilmente reperibile in Rete; qui

http://dait.interno.it/codiceSt...

e' riportata nel formato pdf, che dovrebbe garantire maggiormente la conformita' al testo originale. Nel secondo periodo si trova la seguente affermazione: Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ...[omissis]... ha ritenuto che in tale categoria - i veicoli immatricolati per trasporto di persone [cat. M1 = art. 54/1/a, ndr]id="red"> - sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art. 54, comma 1 lett.c), C.d.S. Gli autoveicoli per trasporto promiscuo rappresentano un "numero chiuso" di veicoli in esaurimento, posto che le ultime immatricolazioni risalgono ad oltre dieci anni fa e sono assorbiti tra tutti gli autoveicoli di cui all'art. 54/1/aid="red">. E, se sono "assorbiti", significa che gli autoveicoli per trasporto promiscuo seguono le sorti normative dei veicoli tra i quali sono stati inquadrati, secondo la mia conoscenza della lingua italiana. Di questo inquadramento e delle altre domande che hai posto nel forum puoi fare cenno nell'approfondimento con il tuo autorevole interlocutore. Poi, se riterrai, ci farai conoscere l'èsito della tua conversazione.
>
> Andiamo con ordine: [cat. M1 = art. 54/1/a, ndr]id="red"> E' falso. L'autovettura è uno dei veicoli (tipo di carrozzeria da AA ad AF) che rientra nella Categoria M1. In detta Categoria M1 rientrano però anche veicoli per uso speciale (sigle carrozzeria SA, SB, SC, SD); direttiva 70/156. L'autocaravan è descritto nell'art. 54 comma 1 lettera m pertanto l'equivalenza: cat. M1 = art. 54/1/a sta solo nella sua testa. A seguire il suo ragionamento lei deve ammettere che la categoria M1 è un insieme che comprende almeno le lettere a, c, m dell'art. 54 del CDS, non solo la lettera "a". Come lei afferma. Ai fini del CDS la categoria M1 non vale. Questo è quanto affermato dall'art. 47 del codice della strada il quale chiarisce in modo inequivocabile quali siano le classificazioni valide per l'applicazione del CDS. Da queste classificazioni è esclusa la categoria internazionale M1 e le altre (M, N, O) citate nell'art. 47. Badi bene, la M1 è citata nell'art. 47 ma la si esclude dalle classificazioni rilevanti per il CDS. Questa specifica disposizione dell'art. 47 non può essere ignorata perché la legge ha voluto distinguere e lo ha fatto! La categoria M1 è valida solo ai fini dell'omologazione dei veicoli come la stessa Direttiva afferma. Inoltre lei dovrebe leggere anche il penultimo passaggio della N.300/A/21415/105/27 ove tratta il trasporto di merci a bordo di veicoli di categoria M1 ed in particolare il seguente periodo: I veicoli di categoria M1, quindi, possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Per ciò detto nella categoria M1 ci sono veicoli che possono "trasportare cose" in modo non sanzionabile (art. 82)- trasporto di cose - tanto da richiedere l'iscrizione all'albo dei trasportatori. Tra i veicoli soggetti alle lettere g/h dell'art. 142 ci sono quelli destinati al trasporto di cose. id="Andale Mono">
>
> A parte la totale farneticazione presente nel SUO discorso LEI continua ad arrampicarsi su degli specchi lucidissimi!!! Attenzione!!! Questi specchi sono talmente lucidi che può scivolare da un momento all'atro! Attenzione se batte la testa rischia il coma!!! La sua ultima frase è un vero capolavoro della incongruenza!!! Un veicolo M1 è e resta un veicolo per trasporto PERSONE!!!! E non rientra MAI nella categoria trasporto MERCI che è categoria "Nx" e men che mai sotto ALTRI USI!!!! Al contrario se proprio vuole un veicolo per TRASPORTI PROMISCUI (non USI promiscui, ma TRASPORTI PROMISCUI) è ormai inquadrato nella categoria M1 e come tale NON RIENTRA in nessun caso nella casistica dei veicoli "N"!!! La prego! la smetta di farneticare cose senza senso e torni con i piedi per terra!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 09/02/2009 alle 23:15:39
19
TheDevil
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23/11/2006 4699
Inserito il 10/02/2009 alle: 10:20:26
quote:Originally posted by FrancoIV
Andiamo con ordine: .....>
> Mi fa piacere che FrancoIV sia portavoce di un team di esperti. Mi lìmito a trascrivere uno stralcio da un mio recente intervento: Con i forum, e tanti similari strumenti, Internet ha notevolmente ampliato le possibilita' di manifestare i propri convincimenti a tutti i relativi "navigatori". Compete poi al singolo lettore discernere le opinioni corrette da quelle errate, secondo il personale criterio di valutazione. ------------------------------ p.s. (e soltanto a tale tìtolo). I due termini dell'uguaglianza (oggetto della mia annotazione [cat. M1 = art. 54/1/a, ndr]id="red">) sono "sviluppati" di sèguito. Categoria M1id="red">: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (dalla Direttiva 70/156/CEE, Allegato II, punto A.1); Articolo 54/1/a (autovetture)id="red">: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285).
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TheDevil
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23/11/2006 4699
Inserito il 10/02/2009 alle: 11:55:56
quote:Originally posted by FrancoIV
Tra i veicoli soggetti alle lettere g/h dell'art. 142 ci sono quelli destinati al trasporto di cose.>
> Qui FrancoIV ha sostanzialmente ragione, ma ha dimenticato di inserire un comma + un avverbio + due virgolette: Tra i veicoli soggetti alle lettere g/h dell'art. 142 (comma 3)id="red"> ci sono esclusivamenteid="red"> quelli "id="red">destinati al trasporto di cose"id="red">.
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chorus
chorus
05/10/2006 12762
Inserito il 10/02/2009 alle: 12:22:10
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
Tra i veicoli soggetti alle lettere g/h dell'art. 142 ci sono quelli destinati al trasporto di cose.>
> Qui FrancoIV ha sostanzialmente ragione, ma ha dimenticato di inserire un comma + un avverbio + due virgolette: Tra i veicoli soggetti alle lettere g/h dell'art. 142 (comma 3)id="red"> ci sono esclusivamenteid="red"> quelli "id="red">destinati al trasporto di cose"id="red">.
>
> Se ne avrà voglia ti risponderà Franco IV, ma sia nella lettera g), sia nella lettera h) dell'art. 142, terzo comma, del cds, non leggo l'avverbio "esclusivamente". Il testo del cds che sto consultando in questi giorni è quello aggiornato con DL 92/2008 e DL 97/2008.
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chorus
chorus
05/10/2006 12762
Inserito il 10/02/2009 alle: 12:44:54
Per The Devil, vorrei una tua valutazione sul seguente argomento. La Direttiva Comunitaria 2007/46, recepita in Italia con DM 28 aprile 2008, all'Allegato II definisce al n. 5: Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle. Al successivo punto 5.1 troviamo la definizione di Autocaravan. Al successivo punto 5.7 troviamo la definizione di Gru Mobili, che ti riporto: Con «gru mobili» s’intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm. Quest'ultima categoria di autoveicoli la fai rientrare nell'art. 142, terzo comma, lett. h)?
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 10/02/2009 alle: 12:51:26
quote:Originally posted by chorus
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
Tra i veicoli soggetti alle lettere g/h dell'art. 142 ci sono quelli destinati al trasporto di cose.>
> Qui FrancoIV ha sostanzialmente ragione, ma ha dimenticato di inserire un comma + un avverbio + due virgolette: Tra i veicoli soggetti alle lettere g/h dell'art. 142 (comma 3)id="red"> ci sono esclusivamenteid="red"> quelli "id="red">destinati al trasporto di cose"id="red">.
>
> Se ne avrà voglia ti risponderà Franco IV, ma sia nella lettera g), sia nella lettera h) dell'art. 142, terzo comma, del cds, non leggo l'avverbio "esclusivamente". Il testo del cds che sto consultando in questi giorni è quello aggiornato con DL 92/2008 e DL 97/2008.
>
> No. Infatti è riferito ESCLUSIVAMENTE ai veicoli TRASPORTO MERCI E ALTRI USI (commerciali differenti dal trasporto merci).
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 10/02/2009 alle: 12:55:25
quote:Originally posted by chorus
Per The Devil, vorrei una tua valutazione sul seguente argomento. La Direttiva Comunitaria 2007/46, recepita in Italia con DM 28 aprile 2008, all'Allegato II definisce al n. 5: Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle. Al successivo punto 5.1 troviamo la definizione di Autocaravan. Al successivo punto 5.7 troviamo la definizione di Gru Mobili, che ti riporto: Con «gru mobili» s’intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm. Quest'ultima categoria di autoveicoli la fai rientrare nell'art. 142, terzo comma, lett. h)? >
> E dove dovrebbe rientrare? Infatti l'articolo menzionato recita: h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usiid="size4">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; La categoria N e sempre quella del trasporto merci o ALTRI USI (che sono commerciali) e comunque non è quella M che è trasporto persone.

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 10/02/2009 alle 13:05:36
19
chorus
chorus
05/10/2006 12762
Inserito il 10/02/2009 alle: 13:31:59
Dirò delle cose ai più scontate, ma che apprendo in questo momento dalla lettura dell'allegato II della Direttiva 2007/46. Questo allegato, alla lettera A, titola: "Definizione delle categorie di veicoli". L'elencazione è la seguente: 1. Categoria M, sotto categorie M, M1, M2, M3; 2. Categoria N, sotto categorie N, N1, N2, N3; 3. Categoria O, sotto categorie O, O1, O2, O3, O4; 4. Veicoli fuoristrada (simbolo G) 5. Veicoli per uso speciale, sotto categorie 5.1 (autocaravan), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (caravan), 5.7 (gru mobili, vedi mio precedente messaggio) e 5.8. (residuale e cioè tutti gli altri, tranne quelli indicati nei precedenti punti da 5.1 a 5.6). Altri usi = uso speciale .......... L'allegato dice testualmente veicoli per uso speciale e non destinazione speciale. E ne individua una categoria a se stante. C'è qualcuno di voi che ha letto con maggior attenzione la direttiva 2007/46 e non arriva a conclusioni così dirette?
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 10/02/2009 alle: 13:36:14
quote:Originally posted by chorus
Dirò delle cose ai più scontate, ma che apprendo in questo momento dalla lettura dell'allegato II della Direttiva 2007/46. Questo allegato, alla lettera A, titola: "Definizione delle categorie di veicoli". L'elencazione è la seguente: 1. Categoria M, sotto categorie M, M1, M2, M3; 2. Categoria N, sotto categorie N, N1, N2, N3; 3. Categoria O, sotto categorie O, O1, O2, O3, O4; 4. Veicoli fuoristrada (simbolo G) 5. Veicoli per uso speciale, sotto categorie 5.1 (autocaravan), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (caravan), 5.7 (gru mobili, vedi mio precedente messaggio) e 5.8. (residuale e cioè tutti gli altri, tranne quelli indicati nei precedenti punti da 5.1 a 5.6). >
> Si.
quote: Altri usi = uso speciale .......... L'allegato dice testualmente veicoli per uso speciale e non destinazione speciale. E ne individua una categoria a se stante. >
> No. Equazione completamente errata. Una cosa sono ALTRI USI e altra cosa gli USI SPECIALI. Tanto è vero che a seconda del tipo di veicolo i veicoli per USI SPECIALI rientrano nella categoria M (come i camper, le autofunebri e le ambulanze) o nella categoria N (trasporto merci ed ALTRI USI). Nella fattispecie una gru mobile è un veicolo per USI SPECIALI inquadrato nella categoria N3 ma non come TRASPORTO MERCI, ma come ALTRI USI. Il camper è e resta inquadrato nella categoria internazionale M1 (la stessa delle autovetture! neppure quella di pullman!!!!)... e NON È altri usi!!!
quote: C'è qualcuno di voi che ha letto con maggior attenzione la direttiva 2007/46 e non arriva a conclusioni così dirette? >
> Dirette? ERRATE vorrai dire!!!!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 10/02/2009 alle 13:41:33
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 10/02/2009 alle: 14:18:52
Per TheDevil Il mio è sempre un intervenire neutrale su questo argomento ma le tue tesi non mi convincono e men che meno quelle di Calosci. Resto in attenzione sulla citazione che ha fatto FRANCOIV in merito all'art. 47 su classficazioni e categorie M, N, Etc. forse dovreste trattare meglio questa parte. Tutto qui.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 10/02/2009 alle 14:19:39
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 10/02/2009 alle: 14:42:48
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Per TheDevil Il mio è sempre un intervenire neutrale su questo argomento ma le tue tesi non mi convincono e men che meno quelle di Calosci. >
> Ci avrei scommesso!!!
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